Legislazione turistica Docente: dott. Antonio Napolitano

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
La legge quadro di riforma della legislazione nazionale del turismo 135 del 29 marzo 2001, demanda al Presidente del consiglio dei ministri, d’intesa con.
Advertisements

Le imprese di viaggio e turismo
Presentazione Chi siamo, cosa facciamo
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
La nuova normativa per l’Impresa Sociale
Proposta ANP Contratto 2006\2009 Area V. Obiettivo primario: valorizzazione della dirigenza e dellautonomia delle istituzioni scolastiche.
Rilettura della mappa dei poteri alla luce del Titolo V della Costituzione.
Caratteristiche del turismo nel terzo millennio
Politiche sociali Lavinia Bifulco.
Welfare State “Sistema sociale basato sull’assunzione da parte di uno stato politico di responsabilità primarie per il benessere sociale e individuale.
N UOVE PRESENZE RELIGIOSE IN I TALIA. U N PERCORSO DI INTEGRAZIONE MAGGIO 2010 Associazioni non riconosciute, Onlus e enti di culto. Cristiana Cianitto.
Comma 195. A decorrere dal 1 novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunita' montane, le funzioni.
Atti rilevanti nellambito dei servizi pubblici 1. Atti che definiscono le prestazioni 2. Atti di assunzione del servizio 3. Contratti di servizio 3bis.
La tutela dei dati personali
Città di Torino Sportello Unico Attività Produttive.
Futuro Cereali nelle Marche
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Regime e procedure amministrative per le attività turistiche Le Agenzie di Viaggi La disciplina.
REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI (cenni)
La gestione dei servizi pubblici locali
Riconoscimento delle qualifiche professionali PROFESSIONE DOCENTE
ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SULL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PREVISTI DALLA LEGGE 8 novembre 2000, N. 328, articolo 5.
Ha come scopo: lo sviluppo del turismo "intelligente" inteso come mezzo di conoscenza e rispetto di Paesi diversi, dell'Ambiente e delle varie tradizioni.
Storia e norme che hanno portato allo sviluppo di questo Fenomeno.
La responsabilità della guida di una sezione Avis Laura Bruno/Franco Cavalli.
Controllo di Gestione negli Enti Pubblici
Legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16
02/04/051 Realizzato da Elisa, Greta, Silvie 02/04/052 Realizzato da Elisa, Greta, Silvie.
A cura di De Ambroggi e Magrin
La comunicazione tra scuola servizi sociali e socio sanitari Comune di Torreglia.
L’azione di lobby nei confronti delle istituzioni comunitarie
Vignola Patrimonio S.r.l. Società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica comunale Riferimenti normativi: Art C.c. Art. 113.
Costituzione del Centro Commerciale Naturale COMUNE DI ATZARA
Associazione Codici Sicilia
Gli Enti Locali Le Province Cenni Storici Le Regioni I Comuni
Innovazione e federalismo Verso una visione condivisa dell’e- government nell’Italia federale Sessione : “Strumenti per l’attuazione del cambiamento”
COORDINAMENTO CAMPANO DEI FAMILIARI DELLE VITTIME
AGENZIA DI VIAGGI Col contratto d’agenzia l’agente assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto del fornitore o organizzatore, la conclusione.
CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
Agenzie di viaggio e turismo = imprese turistiche a carattere privatistico. Legislazione sulla agenzie di viaggio = diritto privato (rapporto tra agenzia.
PROFESSIONI TURISTICHE
Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari
La conflittualità nel settore turistico NormativaSoggettiGiurisprudenza.
I Consorzi tra imprenditori
Le Consulte Regionali per i beni culturali ecclesiastici Loro ruolo e azione sul territorio Roma, 3 – 6 ottobre 2011 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA Corso.
Le privatizzazioni delle imprese pubbliche
Corso di diritto amministrativo a. a. 2014/2015 Prof
S.A. e C.d.A. Commissione redigente 1 Bozza del 7/03/2011Università degli Studi di Trieste.
CARTA DEI DIRITTI DEL TURISTA Nelle carte dei diritti del turista si illustrano tutte le norme che regolano il rapporto fra turista, agenzie di viaggio.
L’Amministrazione Finanziaria
LE AUTONOMIE TERRITORIALI
Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione.
Diritto internazionale
1 Fruizione e valorizzazione (Titolo II) Capo I: Fruizione dei beni culturali  Sez. I Principi generali  Sez. II Uso dei beni culturali Capo II:Principi.
LA RESPONSABILITA’ DELL’AGENTE DI VIAGGIO
Le E.P.T. sono Enti di Promozione Turistica. Sono stati istituti nel Nel 1983 vengono sostituite dalle A.P.T. cioè Aziende di Promozione Turistica.
Regolamento (CE) N. 261/2004 istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione.
Amministrazione trasparente
Le fonti del turismo.
LEGGE 11 agosto 2014, n La «cooperazione allo sviluppo» è: parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia. Essa si ispira:
LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Camera del Lavoro di Alessandria 1 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO I CONTROLLI A DISTANZA Ottobre 2015.
Il Collegio sindacale nella riforma del diritto societario
Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Prof. Daniela Valentino Corso di Diritto dei Contratti Bancari.
1 Il regolamento di organizzazione A cura del dott. Arturo Bianco.
Chi siamo, cosa facciamo Presentazione.
Volontariato e istituzioni. Agenda Ore Introduzione – Vincenzo Silvestrelli Ore – La storia, le finalità e le articolazioni del Mpv – Tecla.
A.A ottobre 2008 Facoltà di Scienze della Comunicazione Master in Comunicazione nella PA Le politiche attive del lavoro prof. Nedo Fanelli.
Forme giuridiche dell’impresa ing. consuelo rodriguez.
L’impresa turistica Aspetti normativi.
Istituzioni di diritto amministrativo del Modelli organizzativi e rapporti politica - amministrazione.
Stato dell’arte sulle attività regionali in materia di ECM Filippo Melita Treviso 11/2/2005.
Transcript della presentazione:

Legislazione turistica Docente: dott. Antonio Napolitano

La normativa turistica

La normativa turistica

La normativa turistica

La normativa turistica

La normativa per l’esercizio delle imprese turistiche La legislazione in materia turistica fino all’ottobre 2001 si è ispirata all’art. 117 della costituzione, che attribuiva alle Regioni il potere legislativo in materia di turismo e industria alberghiera “nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato” . In base a questo enunciato, sono state emanate nell’arco di circa venti anni due leggi quadro per il turismo, contenenti i principi fondamentali di riferimento per le leggi regionali.

Leggi quadro per il turismo Legge n. 217 del 17 maggio 1983. Legge n. 135 del 29 marzo 2001

La legge 217/1983 IMPRESE RICETTIVE In base alla legge le Regioni avevano suddiviso le strutture ricettive in 12 tipologie (alberghi,motel,villaggi-albergo,campeggi,ostelli,etc ). Inoltre la legge aveva affidato la classificazione delle strutture ricettive alle leggi regionali,che avevano disciplinato l’attribuzione di un numero di stelle variabile a seconda del tipo di struttura. LE IMPRESE DI VIAGGI La legge aveva definito le imprese di viaggi come imprese che esercitano sia attività di produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni, sia di attività di intermediazione nei predetti servizi. ATTIVITA’ PROFESSIONALI TURISTICHE La prima legge quadro aveva definito svariate figure professionali (guida turistica,interprete turistico,istruttore nautico,guida alpina) lasciando alle regioni il compito di accertare il possesso dei requisiti professionali per l’esercizio delle suddette professioni.

Legge 135/2001 La legge ha dato una definizione delle imprese turistiche molto più ampia rispetto a quella della vecchia legge quadro. Vengono definite imprese turistiche : “quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione,la commercializzazione,l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica”. Le principali tipologie di attività turistiche indicate dal decreto sono le seguenti: Attività ricettive e attività di gestione di strutture e di complessi con destinazione a vario titolo turistico ricettiva, con annessi servizi turistici. Attività finalizzate all’uso del tempo libero, al benessere della persona, all’arricchimento culturale, all’informazione. Attività correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili. Attività di tour operator e di agenzia di viaggi e turismo. Attività operanti nei servizi, nei trasporti e nella mobilità delle persone.

Legge 135/2001 Secondo tale legge condizione per l’esercizio dell’attività turistica è l’iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio. Alle imprese turistiche vengono estesi tutti i benefici previsti dalle norme vigenti per l’industria; le imprese turistiche vengono equiparate a quelle industriali e il ministero competente in materia di turismo è quello delle attività produttive, presso il quale è istituito un Fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica, da ripartirsi tra le regioni al fine di migliorare la qualità dell’offerta turistica. Le professioni turistiche vengono definite dalla legge come quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di servizi di accoglienza, assistenza, accompagnamento e guida dei turisti.

LO SPORTELLO UNICO Lo sportello unico per le attività produttive è un servizio istituito dai comuni per la semplificazione del rapporto impresa/pubblica amministrazione. Lo sportello unico è UNICO INTERLOCUTORE dell’impresa per tutto il complesso di atti amministrativi che riguardano la vita di un impianto produttivo. Lo sportello unico segue l’imprenditore dall’ideazione dell’attività alla realizzazione. Offre informazioni sugli adempimenti attinenti all’intervento proposto, individua le eventuali criticità e offre la consulenza necessaria per risolverle.

I vantaggi dello sportello unico Semplificazione amministrativa Unicità dell’interlocutore Riduzione e certezza dei tempi Maggiore trasparenza Migliore accesso alle informazioni Garanzia della legittimità dell’intervento realizzato

L’autorizzazione amministrativa per gli esercizi ricettivi La legge quadro 135/2001 ha disposto che l’apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi siano soggetti ad autorizzazione rilasciata dal sindaco del Comune nel cui territorio è situato l’esercizio, e che il rilascio dell’autorizzazione consenta, oltre alla prestazione del servizio di alloggio, di: Somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che nella struttura ricettiva partecipano a manifestazioni e convegni organizzati. Fornire alle persone alloggiate giornali,riviste,pellicole,cartoline e francobolli. Installare ad uso esclusivo delle persone alloggiate attrezzature e strutture a carattere ricreativo.

L’autorizzazione amministrativa per le imprese di viaggi. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività delle imprese di viaggi spetta alle Regioni, le quali possono poi delegare tale funzione agli enti locali. L’autorizzazione all’apertura è subordinata ai seguenti aspetti: Il titolare o il legale rappresentante deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e capacità finanziaria. L’agenzia non deve assumere una denominazione uguale o simile ad altre già operanti sul territorio nazionale. Un direttore tecnico iscritto nell’elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggi e turismo deve prestare la propria attività nell’agenzia in modo continuativo ed esclusivo. Il richiedente deve specificare le attività che intende svolgere. I locali in cui si svolgerà l’attività devono essere in regola sotto il profilo urbanistico,sanitario ecc.

Organi di programmazione coordinamento e governo del sistema turistico A livello nazionale A livello locale Conferenza Stato- Regioni. Direzione generale per il turismo e Comitato nazionale per il turismo presso il Ministero delle Attività produttive Regioni (con delega a Province e Comuni)

Gli enti autonomi con compiti specifici A livello nazionale A livello locale Enit-Agenzia nazionale del turismo Aci Cai Aziende di promozione turistica Di vario tipo

Gli organismi a partecipazione mista Pubblica/privata Nuove aziende di promozione turistica Sistemi turistici locali

L’evoluzione della legislazione in materia di organizzazione turistica in Italia La legislazione in materia di organizzazione turistica pubblica ha registrato negli anni un’evoluzione legata ai cambiamenti della società e del fenomeno turistico. Come risultato di questa evoluzione, i principali organi di programmazione, coordinamento e governo del sistema turistico sono: a livello nazionale, Conferenza Stato-Regioni, Direzione generale per il turismo e il Comitato nazionale per il turismo, entrambi presso il Ministero delle Attività produttive; A livello locale, le Regioni, che dispongono di un’ampia autonomia legislativa e regolamentare e hanno la facoltà di delegare parte delle proprie funzioni agli altri enti locali. Sono previsti poi organismi ed enti autonomi con compiti specifici: a livello nazionale: Enit-Agenzia nazionale del turismo, Aci, Cai sottoposti alla vigilanza del Ministero delle Attività produttive. a livello locale: aziende di promozione turistica di vario tipo.

La Conferenza Stato-Regioni La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano è attualmente regolata dal d.lgs 281/1997; essa è convocata e presieduta dal ministro per gli affari regionali, su delega del presidente del consiglio dei Ministri, ed è composta dai presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Non si tratta di un organo con competenze specifiche in campo turistico, in quanto essa ha lo scopo di raccordare la politica del governo e delle regioni, permettendo quindi una collaborazione tra l’amministrazione centrale e le amministrazioni locali e la partecipazione delle regioni alle scelte del governo nelle materie di interesse comune. La Conferenza può esprimere pareri o realizzare intese sul contenuto dei provvedimenti che devono essere adottati dal governo. Infine la Conferenza può assumere delle decisioni se esprime la volontà comune del governo e delle Regioni in casi specifici previsti dalla legge.

Il Ministero delle Attività produttive Le competenze del Ministero delle Attività produttive in ambito turistico sono state delineate dalla legge 135/2001, che ha attribuito al Ministero le funzioni e i compiti riservati allo Stato in materia di turismo, tra cui in particolare: Coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo; L’indirizzo e il coordinamento delle attività promozionali svolte all’estero, aventi esclusivo rilievo nazionale; La rappresentanza unitaria in sede di Consiglio dell’Unione europea in materia di turismo.

Il Ministero delle Attività produttive Il Ministero si occupa , tra l’altro: degli incentivi alle imprese turistiche (in particolare attraverso il fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica, istituito dalla legge 135/2001). Dell’elaborazione, in accordo con le Regioni, degli indirizzi generali delle politiche relative al turismo; della vigilanza ed eventuale erogazione di contributi agli enti vigilati (Enit-Aci-Cai); dello sviluppo di progetti con enti pubblici e privati per promuovere la qualità del sistema turistico. Il Ministero organizza almeno ogni due anni la Conferenza nazionale del turismo, cui partecipano i rappresentanti di numerosi organismi pubblici e privati interessati al fenomeno turistico. La conferenza ha lo scopo di esprimere indicazioni relative alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali che riguardano il turismo, favorendo il confronto tra le istituzioni e i soggetti operanti nel settore. Il Ministero gestisce inoltre il Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetti turistici, per consentire il rimborso del prezzo pagato e il rimpatrio del consumatore in caso di viaggi all’estero, nonché di fornire una disponibilità economica immediata in caso di rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari in occasione di emergenze.

Il Comitato Nazionale per il turismo In data 8 settembre 2005 è stato istituito presso il Ministero delle Attività produttive il Comitato nazionale per il turismo, con i seguenti compiti: Coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale e della sua promozione all’estero; Indirizzo per l’attività dell’Enit-Agenzia nazionale del turismo; Coordinamento dei provvedimenti che interessano l’industria e l’economia turistica, anche attraverso il raccordo con il Consiglio dei ministri; Coordinamento degli interventi relativi alle infrastrutture con valenza sul sistema turistico; Coordinamento delle iniziative di promozione turistica all’estero attivate dai differenti soggetti istituzionali.

Le aziende di promozione turistica-APT Nel 1983 viene emanata la legge quadro per il turismo che introduce un nuovo modello organizzativo uniforme per tutto il territorio nazionale basato sulle APT. La legge si limita ad affermare che le APT sono organismi tecnico pratici e strumentali che svolgono attività di promozione e propaganda delle risorse turistiche locali e sono muniti di autonomia amministrativa e di gestione. Inoltre operano in ambiti territoriali turisticamente rilevanti individuati dalle leggi regionali. Nei loro organi di gestione deve essere assicurata la presenza di esperti e di rappresentanti delle diverse realtà turistiche. Per le attività di informazione e di accoglienza rivolte ai turisti le APT devono avvalersi di particolari uffici istituiti con il nulla osta delle regioni.

Le APT Il processo di attuazione delle APT è stato lento e faticoso e in alcune regioni è avvenuto soltanto alla fine degli anni 80. Tutte le regioni hanno riconosciuto alle APT personalità giuridica di diritto pubblico, configurandole come enti strumentali a carattere locale. Quanto agli organi di gestione delle APT, le regioni hanno previsto gli organi tradizionali degli enti pubblici (presidente, consiglio di amministrazione, collegio dei revisori). Anche il numero dei componenti è assai diversificato e si può osservare che, per garantire la presenza delle varie realtà turistiche, il numero risulta generalmente troppo elevato a scapito del buon funzionamento e dell’operatività dell’organo.

I compiti delle APT Promozione della conoscenza delle località comprese nell’ambito territoriale di competenza dell’APT, anche attraverso la realizzazione e la divulgazione di materiale pubblicitario e informativo; Promozione e realizzazione di spettacoli, manifestazioni, iniziative di interesse turistico, anche in collaborazione con gli enti locali e con associazioni interessate; Attività volte a conservare e a valorizzare il patrimonio artistico, storico, naturalistico; Iniziative volte a migliorare il funzionamento di opere, impianti, attrezzature di interesse turistico; Promozione di consorzi e società aventi lo scopo di valorizzare il turismo locale; Rilevazione ed elaborazione di dati statistici di interesse turistico; Assistenza tecnica alle imprese e alle associazioni operanti nel settore turistico; Infine per quanto riguarda gli uffici di informazione e accoglienza turistica, tutte le leggi regionali ne autorizzano l’istituzione da parte delle APT e consentono l’uso della denominazione IAT agli uffici promossi e gestiti dalle associazioni pro-loco.

L’Agenzia regionale del turismo della Puglia ARET La legge n. 1 del 2002 ha soppresso le cinque APT della Regione e ha creato un nuovo ente, l’Agenzia regionale del turismo. L’ARET è un ente strumentale della Regione, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza e al controllo della Giunta. Inoltre opera quale azienda di servizi per la promozione turistica locale e ha autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, ha l’obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.

Gli organi dell’ARET Il Direttore generale: viene assunto dal presidente della regione, con un contratto di durata quadriennale, sulla base di ben definiti titoli ed esperienze professionali. Egli inoltre ha la rappresentanza legale dell’ARET, ne ha la responsabilità organizzativa e gestionale. Il Collegio sindacale: è formato da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili, che restano in carica per quattro anni. Controlla la gestione economica e finanziaria dell’ARET e la regolare tenuta della contabilità, facendo annualmente una relazione alla Giunta. L’ARET della Puglia svolge inoltre numerosi compiti, anche di natura amministrativa: Collabora con l’Assessorato regionale al turismo alla realizzazione e al funzionamento dei sistemi turistici locali. Esercita funzioni di controllo e di vigilanza su tutte le attività turistiche. Provvede all’accertamento dei requisiti per l’abilitazione all’attività di agenzia di viaggi e alla tenuta del Registro regionale dei direttori tecnici.

Gli enti privati che operano nel settore turistico Associazione italiana alberghi per la gioventù Touring Club Italiano

Associazione italiana alberghi per la gioventù L’AIG è stata costituita a Roma il 19 dicembre 1945 ed è un ente morale ed assistenziale a carattere nazionale, senza finalità di lucro, apolitico e aconfessionale. Ha una struttura piramidale e gli organi sono: Il Presidente nazionale ha la rappresentanza dell’Associazione; Il Comitato nazionale, che è l’organo deliberativo, è composto da membri di diritto e da membri eletti dallo stesso comitato; La Giunta esecutiva nazionale è formata dal Presidente e dal vicepresidente, dai ministeri citati, nonché da tre membri scelti dal Comitato nazionale; ha il compito di eseguire le delibere del comitato e può sostituirsi ad esso in caso di urgenza; Il Segretario nazionale, coadiuvato dal vice-segretario nazionale, dirige gli uffici del AIG ed è responsabile delle loro attività. Comitati regionali e zonali sono strutture intermedie che operano nell’ambito della propria circoscrizione, per il raggiungimento dei fini sociali; I Reggenti, che vengono nominati dalla Giunta nazionale, rappresentano l’AIG e ne costituiscono un punto di riferimento per l’organizzazione di gruppi e soci; L’Assemblea generale dei soci, cui spetta di approvare l’attività svolta dall’associazione, nonché di indicare gli indirizzi che essa vuole seguire.

Le funzioni dell’AIG L’AIG svolge le seguenti funzioni: “creare, gestire e controllare gli alberghi per la gioventù, ostelli, e centri simili di tappa e pernottamento per contribuire al miglioramento morale, intellettuale e fisico della gioventù, attraverso la pratica del turismo e dei viaggi individuali e di gruppo”. Gli ostelli per la gioventù della intera rete nazionale sono riservati ai giovani portatori di tessere sociali, emesse dalle associazioni che partecipano alla IYHF. L’iscrizione è aperta a tutti i giovani senza alcuna discriminazione razziale, religiosa, politica e professionale. Gli ostelli per la gioventù variano da un Paese all’altro,ma le loro finalità sono identiche: aiutare i giovani ad esplorare il proprio Paese e quello degli altri, offrendo loro una ospitalità semplice ed economica.

LE FONTI NORMATIVE INTERNAZIONALI E COMUNITARIE Le fonti del diritto internazionale sono di due tipi: Le consuetudini, che sono vincolanti per tutti gli Stati; I trattati, accordi (spesso definiti convenzioni) vincolanti solo per gli Stati che li hanno sottoscritti e per i cittadini degli Stati che hanno provveduto al procedimento di ratifica. I trattati possono essere bilaterali o multilaterali. I paesi appartenenti all’Unione europea sono soggetti inoltre alle norme del diritto comunitario, che si distinguono in : Regolamenti comunitari che sono immediatamente vincolanti per tutti. Direttive comunitarie, che devono essere recepite all’interno dell’ordinamento giuridico degli stati aderenti e solo in seguito diventano vincolanti

La definizione delle condizioni contrattuali e la tutela del consumatore-turista Una vasta produzione normativa a livello internazionale, comunitario e nazionale riguarda la definizione delle condizioni contrattuali che regolano l’offerta di servizi ai turisti e la tutela del consumatore-turista. Alcune di queste norme sono dirette a definire la responsabilità nel caso di inadempienza contrattuale e di danni ai viaggiatori o alle cose di loro proprietà.

Il trasporto aereo Per il trasporto aereo, il primo accordo stipulato a livello internazionale è stata la Convenzione di Montreal del 1999. La convenzione regola il contratto internazionale di trasporto aereo e la responsabilità del vettore aereo rispetto ai ritardi e ai danni a merci o persone. Un altro regolamento varato dalla Comunità europea a difesa dei viaggiatori, ha istituito regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione o di ritardo prolungato del volo. Per negato imbarco a passeggeri non consenzienti si intende il rifiuto da parte del vettore aereo di trasportare i passeggeri su un volo. La compensazione pecuniaria e l’assistenza spettano al viaggiatore anche in caso di cancellazione del volo; la compensazione non è però dovuta se la cancellazione è stata comunicata per tempo al passeggero. Infine al passeggero spetta l’assistenza a titolo gratuito anche nel caso di ritardo prolungato del volo rispetto all’orario di partenza previsto.

Il trasporto ferroviario La disciplina del trasporto ferroviario internazionale è contenuta nella Convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia, stipulata tra una quarantina di paesi, tra i quali quasi tutti gli stati europei e alcuni paesi del Medio Oriente e dell’Africa settentrionale. Essa riguarda diversi aspetti del trasporto ferroviario internazionale, tra i quali la regolamentazione del contratto di trasporto dei viaggiatori, che rende possibile l’emissione di un unico biglietto per un percorso ferroviario che attraversa più Stati e disciplina la responsabilità dei vettori in caso di incidenti che provochino danni all’integrità fisica o mentale del passeggero mentre si trova sul vagone, vi stà entrando o ne sta uscendo.

Il contratto di viaggio Le due principali fonti normative internazionali sui contratti di viaggio, entrambe recepite dall’ordinamento giuridico italiano, sono: Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles e ratificata con la legge 1084/1977; La Direttiva Cee 90/314 concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso, abrogato dal d.lgs, 206/2005 denominato Codice di consumo che lo ha incorporato, con alcune modifiche.

Il contratto di viaggio. Il d.lgs 206/2005 Contiene le norme relative ai servizi turistici e si applica ai pacchetti turistici, offerti in vendita nel territorio nazionale dall’organizzazione o dal venditore, e risultanti dalla combinazione di almeno due tra i seguenti servizi: trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (visite, escursioni, ecc), posti in vendita a un prezzo “tutto compreso” e di durata superiore alle ventiquattro ore o comprendente almeno una notte. Il contratto di vendita del pacchetto turistico deve essere redatto in forma scritta e al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall’organizzatore o dal venditore.

Elementi di vendita del contratto di viaggio Destinazione, durata, data di inizio e di conclusione del viaggio; Prezzo del pacchetto turistico, modalità per la sua revisione, importo da versare all’atto della prenotazione (non superiore al 25% del prezzo), termine per il pagamento del saldo; Descrizione dell’itinerario e dei servizi forniti (trasporti,alberghi,visite,escursioni,eventuale presenza di guide o accompagnatori turistici. Eventuali spese a carico del consumatore nel caso di cessione del contratto a terzi; Termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto.

Aspetti del contratto di viaggio Il venditore e l’organizzatore hanno un obbligo di informazione al consumatore; le informazioni devono essere fornite per iscritto. L’opuscolo informativo deve fornire indicazioni chiare e precise in riferimento a tutti gli aspetti del viaggio e alle modalità da seguire per effettuarlo. Il consumatore che per qualsiasi motivo non possa usufruire del pacchetto di viaggio può cedere il contratto a una terza persona, informandone l’organizzatore o il venditore per iscritto almeno quattro giorni lavorativi prima della partenza. In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla stipula del contratto, l’organizzatore o il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, a meno che non provino di non essere responsabili dell’inadempienza.

La tutela del consumatore-turista Tra gli atti normativi che riguardano il turista in quanto consumatore ricordiamo il codice in materia di protezione dei dati personali, noto anche come Testo unico sulla privacy. Il testo prevede che il trattamento dei dati personali da parte di privati sia possibile solo con il consenso dell’interessato. I dati personali possono essere utilizzati solo per le finalità per le quali essi vengono comunicati al soggetto privato. Sempre ai fini della tutela del consumatore-turista si va affermando il riconoscimento del cosiddetto danno da vacanza rovinata, cioè del danno derivante al turista dal mancato o ridotto godimento della vacanza stessa. Ricordiamo infine che la legge quadro 135/2001 aveva previsto l’elaborazione e la diffusione da parte del Ministero delle attività produttive della Carta dei diritti del turista, contenente informazioni sui diritti del turista e sulle procedure da seguire in caso di inadempienza contrattale dei fornitori dell’offerta turistica.

Il turismo e la tutela dei minori Il problema dello sfruttamento sessuale e del turismo sessuale è sempre in aumento con un numero crescente di turisti del sesso nelle mete come Centro-Sud America, Africa, Asia. Il provvedimento normativo internazionale più importante in materia è la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, ratificata da tutti gli Stati membri dell’ONU tranne la Somalia e gli Usa. In Italia è stata emanata la legge 269/1998 recante “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”. La legge prevede la punibilità per chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori; la punibilità per gli operatori turistici che organizzano tali viaggi.

Organizzazione mondiale del turismo. OMT L’Organizzazione Mondiale del Turismo è un’organizzazione internazionale governativa costituita il 28 settembre del 1970 a Città del Messico; ha personalità giuridica e sul territorio degli Stati membri gode di immunità e di privilegi; L’OMT intende promuovere e sviluppare il turismo per contribuire all’espansione economica e alla pace, al rispetto universale, ponendo particolare attenzione agli interessi dei paesi in via di sviluppo. L’OMT partecipa a progetti per la cooperazione allo sviluppo, per l’educazione e la formazione, per la qualità dei servizi turistici. Per realizzare i suoi scopi l’OMT ha firmato un accordo di cooperazione con l’ONU e in particolare collabora al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo.

I MEMBRI DELL’OMT 138 Stati sovrani, in qualità di membri effettivi. 350 organizzazioni internazionali, intergovernative e non governative, impegnate nel campo del turismo. Gli organi dell’OMT sono: l’Assemblea generale, il Consiglio esecutivo, il Segretario. Tra gli atti adottati dall’OMT soltanto le decisioni sono vincolanti per i destinatari. Gli altri atti sono le dichiarazioni, le raccomandazioni, le risoluzioni.