Acquisto trasformazione e vendita di merci nel commercio internazionale. I rischi assicurabili Milano 8 Ottobre 2008 Relatore: Franco Larizza.

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Acquisto trasformazione e vendita di merci nel commercio internazionale. I rischi assicurabili Milano 8 Ottobre 2008 Relatore: Franco Larizza

TEMI DEL CONVEGNO a) individuare chi ha interesse ad assicurare le merci durante il loro trasporto in Import/Export e perchè b) fornire elementi tecnici da utilizzare per stipulare il più vantaggioso contratto di assicurazione c) illustrare le pratiche da svolgere per istruire correttamente la pratica di indennizzo in caso di sinistro d) presentare e commentare le particolarità della Convezione Assicurativa Spedizioni che AICE ha deciso di stipulare a favore dei propri associati

Il viaggio delle merci

L’interesse alla Assicurazione trasporti Il contratto Il limite d’indennizzo concesso dalla legge al vettore Il rischio del contributo di avaria generale

A) Interesse Contrattuale – Le più usate Incoterms Principali Termini di resa Interesse assicurativo Periodo Franco magazzino fornitore o ex Work A carico di chi compera Da: Magazzino del fornitore A : Magazzino destinatario FOB o Free on Board (Nave Aereo) A carico di chi vende Da: Stabilimento del fornitore A : Bordo Nave o Aereo porto / aeroporto di partenza Da : Bordo Nave / Aereo porto / aeroporto convenuto A : magazzino destinatario CIF Porto/Aeroporto di Arrivo A : Porto / aeroporto di arrivo Da : Porto/Aeroporto di arrivo A : Magazzino destinatario CIF Final Destination Da : Magazzino Fornitore A : Magazzino Destinatario C&F Porto di:

B) Interesse per i Limiti di Indennizzo Concessi al Vettore   Tipo Trasporto Limite di indennizzo Legge di riferimento Autocarro in ambito Europeo + (Turchia Iran, Marocco, Tunisia) 8,33 DSP per Kg. lordo di merce perduta o danneggiata CMR Art.23 Ferrovia 16,66 DSP per Kg. lordo di merce perduta o danneggiata COTIF Art.30 Nave per tutti i paesi salvo quanto di seguito indicato DSP 2 per Kg. di merce perduta o avariata o 666,67 DSP per collo o unità di carico. Si applica il limite piu’ elevato. Convenzione di Bruxelles, detta anche regole del’AJA o Visby) Art.IV-5 Nave per i contratti sottoposti alla legge dei paesi:Austria,Barbados,Botswana, Burkina Faso, Burundi,Camerun, Cile, Repubblica Ceka,Egitto,Gambia Georgia,Guinea,Ungheria, Kenia, Libano,Lesotho, Malawi, Marocco, Nigeria, Romania,Senegal,Sierra Leone, Slovacchia,Tanzania,Tunisia,Uganda, Zambia, DSP 2,50 per Kg. di merce perduta o avariata oppure DSP 835 per collo o unità di carico. Si applica il limite piu’ elevato Convenzione di Amburgo 1.11.1992 Nave per i contratti sottoposti alla legge USA, $ 500 per collo o unità di carico COGSA (Carriage of Goods by Sea Act) applicabile quando è richiamata nella BL Aereo DSP 17 per Kg. lordo di merce perduta o danneggiata Convenzione di Montreal 1999 art. 22 (ex Varsavia e successivi protocolli di modifica Art.22)

Avaria Generale AVARIA GENERALE O COMUNE (T) GENERAL AVERAGE Istituzione giuridica prevista per la navigazione marittima ed in acque interne, disciplinata dal Codice della navigazione Art. 302, 469, 526 e 537 e dalla YAR (York Antwerp Rules). Art. 526 codice della navigazione (Contribuzione in avaria comune) L'assicuratore risponde, nei limiti del contratto, delle somme dovute dall'assicurato per contribuzione in avaria comune. L'istituto dell'avaria generale concerne tutti gli interessati alla spedizione marittima, ovvero il proprietario o noleggiatore della nave ed il proprietario o proprietari del carico. Nel corso del viaggio possono verificarsi circostanze per le quali il comandante della nave deve assumere tutte le iniziative giudicate necessarie per la salvezza comune. Dette iniziative comportano generalmente esborsi di danaro e/o sacrifici volontari. A titolo di spese, ad esempio, potranno aversi quelle di sosta forzata in un porto di rilascio o quelle conseguenti all'intervento di altre navi, rimorchiatori, ecc., per assistere, rimorchiare o salvare la nave in pericolo. A titolo di sacrifici, i danni provocati a parte del carico nel corso delle operazioni di spegnimento di un incendio, il getto di parte del carico, il danneggiamento volontario di parti della nave, i danni subiti dalla nave incagliata, nel corso delle operazioni di disincaglio. Spese e sacrifici danno origine alla dichiarazione di avaria generale o comune e la loro entità verrà ripartita in quota, tenendo conto del valore della nave, del carico e dei noli relativi al viaggio.

La Polizza di Assicurazione Trasporti

Institute Cargo Clause (A) RISCHI ASSICURATI Questa assicurazione copre tutti i rischi di perdite o danni materiali e diretti alle merci assicurate salvo le esclusioni di cui alle successive Clausole 4, 5, 6 e 7. La presente assicurazione copre altresì i contributi di avaria comune e le spese per l’indennità ed il compenso dovuto ai soccorritori, regolati o stabiliti in conformità al contratto di trasporto e/o a leggi ed usi vigenti, sostenuti al fine di evitare od in relazione al tentativo di evitare un danno da qualsiasi causa derivante fatta eccezione per quelli esclusi dalle Clausole 4, 5, 6 e 7 od in altra parte della presente assicurazione.

Institute Cargo Clause (B) RISCHI ASSICURATI La presente assicurazione copre, salvo quanto previsto alle clausole 4,5,6 e 7 perdite o Danni all’oggetto assicurato ragionevolmente attribuibili a: incendio esplosione arenamento, incaglio sommersione o capovolgimento della nave o natante ribaltamento o deragliamento del mezzo di trasporto terrestre collisione o contatto della nave natante o mezzo di trasporto terrestre con qualsiasi oggetto diverso dall’acqua discarica della merce in un porto di rifugio terremoto, eruzione vulcanica o fulmini perdite o Danni all’oggetto assicurato causati da: sacrificio in avaria generale getto o asporto penetrazione di acqua di mare,di lago o di fiume nella nave, natante, stiva, mezzo di trasporto terrestre, container, liftvan o luogo di deposito perdita totale di qualsiasi collo perso fuoribordo o caduto durante le operazioni di carico o scarico sulla/dalla nave e/o natante

Institute Cargo Clause (C) RISCHI ASSICURATI La presente assicurazione copre, salvo quanto previsto alle clausole 4,5,6 e 7 seguenti perdite o Danni all’oggetto assicurato ragionevolmente attribuibili a incendio esplosione arenamento, incaglio sommersione o capovolgimento della nave o natante ribaltamento o deragliamento del mezzo di trasporto terrestre collisione o contatto della nave natante o mezzo di trasporto terrestre con qualsiasi oggetto diverso dall’acqua discarica della merce in un porto di rifugio perdite o Danni all’oggetto assicurato causati da: sacrificio in avaria generale getto o asporto

Rischi Esclusi dalle Institute Cargo Clause A-B-C ESCLUSIONI art. 4 perdite danni o spese attribuibili a dolo o colpa grave dell’Assicurato dispersione naturale, perdita naturale di peso o di volume, o deterioramento naturale delle merci assicurate perdite danni o spese causati da difetto vizio od insufficienza di imballaggio o preparazione al trasporto delle merci assicurate ma solo quando questa operazione sia effettuata prima dell’inizio della copertura assicurativa oppure da parte dell’Assicurato o suoi mandatari perdite danni o spese causati da vizio proprio o qualità insite delle merci assicurate perdite danni o spese direttamente causati da ritardo, anche se tale ritardo sia causato da uno dei rischi assicurati (fatta eccezione per le spese indennizzabili agli effetti della precedente Clausola punto 2) perdite danni o spese derivanti da insolvenza morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie o inadempienza finanziaria degli armatori proprietari noleggiatori o gestori della nave perdite danni o spese derivanti dall’impiego di qualsiasi ordigno di guerra che faccia uso di fissione o fusione atomica o nucleare o altra reazione similare o materia o forza radioattiva

Rischi esclusi dalla Institute Cargo Clauses A-B-C ESCLUSIONI art. 5 perdite danni o spese causati da inidoneità alla navigazione della nave o del natante inadeguatezza della nave natante mezzo di trasporto terrestre container o liftvan al trasporto delle merci assicurate in condizioni appropriate rispetto alle relative caratteristiche qualora l’Assicurato o i suoi mandatari siano stati a conoscenza di tale inidoneità od inadeguatezza al momento del carico sugli stessi delle merci assicurate Gli Assicuratori non si avvarranno di detta clausola di esclusione della garanzia per inidoneità alla navigazione della nave ed inadeguatezza della nave al trasporto sino a destino delle merci assicurate, salvo che l’Assicurato o i suoi mandatari abbiano avuto cognizione di tale inidoneità od inadeguatezza

Rischi esclusi dalle Institute Cargo Clauses A-B-C ESCLUSIONI art. 6 perdite danni o spese causati da: guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o sommossa originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile da o contro una potenza belligerante cattura, sequestro, arresto, fermo, restrizione o detenzione (fatta eccezione per la pirateria), e le rispettive conseguenze o qualsiasi tentativo fatto per metterli in atto Mine, siluri o bombe dispersi od altri ordigni di guerra, comunque non segnalati

Rischi Esclusi dalla Institute Cargo Clauses A-B-C ESCLUSIONI art. 7 perdite danni o spese: causati da scioperanti, lavoratori colpiti da serrata, o persone che prendono parte ad atti contro l’esercizio del lavoro, tumulti o disordini civili derivanti da scioperi, serrate, atti contro l’esercizio del lavoro, tumulti o disordini civili causati da terroristi o comunque da qualsiasi persona che agisca per movente politico

La liquidazione del sinistro Norme in caso di danno

Cosa prevede il Codice Civile 1913 (Avviso entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne è venuto a conoscenza) 1914 (Obbligo di salvataggio) 1915 (Inadempimento dell’obbligo di salvataggio e di avviso) 1916 (Diritto di Surroga dell’assicuratore)

Sinistro avvenuto prima della consegna della merce al destinatario L’Assicurato cosa deve fare? In questo caso l’avviso di danno perviene dallo spedizioniere/vettore. denunciare il fatto agli assicuratori /Broker, non appena venuto a conoscenza, nei termini di legge e di contratto, precisando la natura, luogo dell’evento e se è già intervenuto il perito presentare agli assicuratori il Certificato d’avaria, o in sua assenza la fattura di acquisto e/o vendita della merce e tutto quanto altro l’Assicuratore richiederà a norma della polizza stipulata per dimostrare: circostanza, luogo, natura, valore del danno ed titolo a riscuotere l’indennizzo Se l’indennizzo tarda: Rinnovare i termini di prescrizione allo Spedizioniere/ Vettore, (art.2951 CC), per non perdere il diritto all’indennizzo (1916 CC far salvo il diritto di rivalsa dell’assicuratore) Rinnovare i termini di prescrizione all’assicuratore (art. 2952 CC)

Sinistro rilevato al ricevimento della merce Elevare immediate riserve al vettore che ha consegnato la merce, apponendo la dicitura appropriata sul documento di consegna e facendo controfirmare al vettore stesso Indirizzare una lettera raccomandata (anticipata via fax e/o e-mail) di reclamo/messa in mora allo spedizioniere con il quale avete stipulato tutto il contratto di trasporto Custodire e proteggere le merci affinchè il danno non si aggravi,nell’attesa dell’accertamento del danno Denunciare il fatto immediatamente al Broker/Assicuratore il quale indicherà il Perito da contattare Seguire le istruzioni del Broker/Assicuratore per la raccolta e presentazione dei documenti Rinnovare i termini di prescrizione allo Spedizioniere/ Vettore e ciò per non perdere il diritto all’indennizzo (art. 1916 del CC). Rinnovare i termini di prescrizione all’assicuratore

Tipo di Trasporto Riferimento Giorni Termine Terrestre CMR 7 18 mesi dalla data evento (2951 CC) Ferroviario CORIF CIM 18 mesi dalla data evento (2951CC) Marittima FIATA 6 9 mesi dalla consegna delle merci o la data in cui le merci avrebbero dovuto essere riconsegnate Convenzione di Bruxelles 3 un anno dopo la riconsegna delle merci o la data in cui le merci avrebbero dovuto essere riconsegnate Convenzione di Amburgo 15 Aereo Convenzione di Montreal 1999 14 due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l'arrivo a destinazione dell'aeromobile o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto.

Convenzione assicurativa trasporti AICE/ Larizza Consulting