I.C.I. I FABBRICATI RURALI Verbania, 7 luglio 2006 Avv. Maurangelo Rana
Definizione I fabbricati rurali vengono considerati quali pertinenze dei terreni agricoli, in quanto destinati ad essere asserviti ai medesimi. Tale asservimento comporta, per il legislatore fiscale, la non autonoma tassabilità in quanto il relativo reddito rientra in quello dominicale dei terreni cui risultino asserviti. I fabbricati rurali possono essere quelli: 1. utilizzabili propriamente come abitazione da parte del soggetto che coltiva il fondo; 2. strumentali per lesercizio delle attività agricole.
I fabbricati rurali e lICI Il decreto ICI non si occupa specificamente dei fabbricati rurali ma solo degli immobili potenzialmente idonei a produrre reddito (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli).
I riferimenti normativi Per identificare la tipologia di fabbricati rurali si rende necessario ricorrere: 1) allart. 42 del TUIR (d.p.r. n. 917/86) che considera non produttive di reddito di fabbricati quelle costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze, appartenenti al possessore o allaffittuario dei terreni cui servono; 2) allart. 9 del d.l. n. 557/1993 convertito in l. n. 133/94 rubricato Istituzione del catasto dei fabbricati con cui il legislatore ha voluto soprattutto realizzare un inventario completo e uniforme del patrimonio edilizio nazionale, incluso i fabbricati rurali contraddistinti da precisi requisiti dettati dal comma 3.
La C.M. n. 50/E del 2000 Il Ministero ha evidenziato che la recente normativa ha rivisitato i criteri per laccatastamento dei fabbricati e per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, senza però mutare la natura del reddito dominicale dei terreni, che è comprensivo della redditività facente capo alle costruzioni rurali asservite. Ai fini ICI, quindi, i fabbricati rurali privi di autonoma potenziale redditività (in quanto asserviti al terreno) non possono essere autonomamente assoggettati ad ICI in quanto il tributo colpisce il terreno che ricomprende la potenziale redditività del fabbricato.
Lart. 9, comma 3, del DL 557/93 istituzione del catasto fabbricati Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:
Possesso a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
Il pensionato in agricoltura Il pensionato in agricoltura può abitare nel fabbricato asservito al terreno agricolo, ma sono necessarie le altre condizioni previste dallart. 9, comma 3: il terreno deve essere adibito ad usi agricoli e deve produrre un certo volume daffari. Una diversa interpretazione creerebbe una palese disparità di trattamento tra questi soggetti ed i coltivatori o affittuari che non possono essere ammessi allesenzione per mancanza anche di uno solo dei requisiti di ruralità. Una parte della giurisprudenza di merito, invece, ritiene che a tali soggetti non possono essere richieste le ulteriori condizioni soggettive previste per i soggetti ancora attivi (ad esempio, volume daffari ai fini IVA).
Utilizzo b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
Chi può abitare nel fabbricato 1) il proprietario del TERRENO 2) il titolare di diritto reale sul TERRENO: usufruttuario, usuario, titolare del diritto di abitazione, enfiteuta,.. 3) l'affittuario del TERRENO stesso; 4) il soggetto che ad altro titolo conduce il TERRENO cui l'immobile è asservito; 5) i familiari conviventi a carico dei soggetti prima indicati risultanti dalle certificazioni anagrafiche; 6) i soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura; 7) i coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali; 8) i dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento; 9) persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna
I familiari Sono i soggetti legati da vincolo di parentela o affinità secondo le norme del codice civile; Devono essere conviventi dei soggetti aventi relazioni con il TERRENO; Devono risultare conviventi a carico dalle certificazioni anagrafiche.
Più fabbricati abitati dalla stessa famiglia Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti dello stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo (Vd. C.M. n. 73/1994).
Il titolo idoneo Si riferisce al terreno e al fabbricato e può essere, ad esempio: contratto di affitto di fondo rustico contratto costitutivo del diritto di usufrutto sul terreno comodato locazione del fabbricato
Utilizzo da parte di più soggetti Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti.
Fabbricati rurali non utilizzati I fabbricati rurali non utilizzati non si considerano produttivi di redditi di fabbricato a condizione che lo stato di non utilizzo risulti comprovato da apposita autocertificazione che attesti lassenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici, dellenergia elettrica, dellacqua e del gas.
Più unità immobiliari sullo stesso terreno Nel caso in cui su uno stesso terreno insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, ogni fabbricato dovrà rispondere ai requisiti di ruralità singolarmente.
Superficie c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a metri quadrati;
Volume daffari d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
Il reddito complessivo non include la pensione agricola In esso non confluiscono i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Il pensionato in agricoltura deve mantenere la partita IVA e continuare a svolgere lattività agricola, diversamente viene meno uno dei requisiti.
Per il riconoscimento della ruralità è necessario ricavare dallattività agricola un volume daffari superiore alla metà o ad un quarto del reddito complessivo
Nei comuni montani il volume daffari da attività agricola deve essere superiore ad 1/4 del reddito complessivo Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente.
Per i soggetti che non presentano la dichiarazione IVA il volume daffari si presume pari al limite previsto per lesonero IVA: 2582,28 PER I COMUNI MONTANI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 1000 ABITANTI IL LIMITE PER LESONERO IVA E DI 7746,85
Esclusioni e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.
I FABBRICATI STRUMENTALI ALLATTIVITA AGRICOLA
Lart. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/93 introdotto dallart. 2 del d.p.r. n. 139/98 Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo.
Articolo 32 (ex 29) D.P.R. n. 917/1986 E necessario premettere che tale norma non individua le costruzioni fiscalmente rurali ma fornisce solo la definizione di reddito agrario. 1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.
Le attività agricole: la coltivazione e la silvicoltura ………..2. Sono considerate attività agricole: a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
Le attività agricole: lallevamento di animali, 2. Sono considerate attività agricole: b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno
Le attività agricole: produzione di vegetali 2. Sono considerate attività agricole: ……... le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste.
Le attività agricole: manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, valorizzazione 2. Sono considerate attività agricole: c) le attività (3° comma dellart c.c.) dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dallallevamento di animali…
Il limite di capi allevabili 3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata
La figura dellimprenditore agricolo deriva: Dallarticolo 32 (ex 29) D.P.R. n. 917/1986; Dalla Circolare dellAgenzia delle entrate n. 44 del 14 maggio 2002; Dallarticolo 2135 del codice civile, come riformulato dal decreto legislativo n. 228/2001
I fabbricati delle cooperative agricole La confusa legislazione di riferimento, connotata da richiami di natura fiscale e/o civilistica, si acuisce (in dottrina e in giurisprudenza) dinanzi alla fattispecie della tassabilità o meno dei fabbricati posseduti ed utilizzati dalle cooperative agricole.
Orientamenti contrari della dottrina alla tassabilità a) Lart. 9, c. 3-bis, prevede che ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole ex art. 32 Tuir; b) I soci sono titolari dei redditi agrari e, tramite la cooperativa, svolgono anche lattività di trasformazione dei prodotti nei fabbricati complementari ai terreni da loro posseduti; c) Con il d.p.r. n. 139/98 non è più necessario che la cooperativa abbia un proprio terreno cui il fabbricato deve essere asservito.
Orientamenti favorevoli della dottrina alla tassabilità 1) Lo svolgimento delle attività agricole ex art. 32 Tuir non può prescindere dal possesso di un terreno su cui esercitare, con i limiti quantitativi previsti, lattività agricola ed è, quindi, necessaria la connessione terreno-fabbricato riferibile ad uno stesso soggetto; 2) Ai sensi del Tuir, le cooperative agricole producono reddito commerciale (dimpresa) e, quindi, i relativi fabbricati sono esclusi dallambito della ruralità fiscale; 3) Lart. 9, c. 3-bis, fa riferimento alla nozione fiscale di attività agricola e non a quella civilistica di cui allart c.c. modificato dal d.lgs. n. 228/2001 (cfr. C.AE. n. 44/2002) (vd. slides successive)
Gli orientamenti giurisprudenziali La giurisprudenza risulta divisa tra lorientamento che riconosce la natura agricola dellattività di trasformazione e di vendita svolta da cooperative agricole, e che, quindi, riconosce come rurale il fabbricato strumentale dalle medesime utilizzato e lorientamento che nega tale riconoscimento.
Orientamento contrario Un primo orientamento, in cui spicca la sentenza n. 6884/05, sostiene che ai fini del riconoscimento della ruralità fiscale di cui al citato comma 3-bis, non è necessario che il proprietario (la cooperativa agricola) del fabbricato sia anche proprietario (il singolo socio) del terreno cui lo stesso è asservito e viceversa, essendo sufficiente che il medesimo cespite sia destinato alla protezione delle piante, alla custodia degli attrezzi, ed alle altre attività indicate nel secondo periodo del succitato comma. In sostanza, il d.p.r. n. 139/98 ha chiarito che ai fini della ruralità fiscale per gli altri fabbricati diversi da quelli abitativi rileva soltanto la loro destinazione ad una delle attività agricole oggettivamente individuate come tali dal Tuir.
Orientamento favorevole Lorientamento favorevole alla tassabilità di tali fabbricati si fonda su una delle seguenti argomentazioni: 1) Lart. 1, comma 2, del d.lgs. n. 504/92 stabilisce che presupposto dellICI è anche il possesso di fabbricati… a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali (tra i quali vi è quello della cooperativa); 2) Tutti i fabbricati suscettibili di autonoma attribuzione di rendita vanno assoggettati a tassazione sulla base della rendita attribuita, o della rendita similare oppure, per i fabbricati indicati nel comma 3, dellart. 5, sulla base dei valori contabili; 3) Leventuale agevolazione ICI prevista per i fabbricati in argomento, conseguente alla riconosciuta ruralità fiscale, dovrebbe trovare esplicita previsione nellart. 7 del citato decreto.
Lagriturismo I requisiti essenziali, oggettivi e soggettivi, che configurano e caratterizzano lattività di agriturismo sono: lesistenza di unazienda agricola condotta da un imprenditore agricolo ai sensi dellart c.c.; lespletamento di unattività di ricezione ed ospitalità in strutture interne allazienda suddetta; la prevalenza delle attività agricole (dirette o connesse) rispetto a quella di gestione dellagriturismo; la somministrazione prevalente di prodotti propri o derivati da materie prime direttamente provenienti dal fondo. Lart. 3 della norma suddetta, recante disposizioni per lutilizzazione di locali per attività agrituristiche, dispone inoltre, al comma 1, che Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo…. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali. (omissis).
Segue Da quanto rappresentato ne discende che gli immobili da classare in D/10, in funzione dellattività agrituristica in essi espletata, sulla base del D.P.R. n. 139 del 1998, sono sia quelli aventi carattere di ruralità, in quanto immobili propriamente strumentali allattività agricola (è il caso di locali adibiti ad un utilizzo ricettivo nella stessa abitazione dell'imprenditore agricolo), sia eventuali altri immobili ricompresi allinterno dellazienda agricola, trasformati o costruiti ex novo, destinati segnatamente alla ricezione ed ospitalità dei clienti nellambito dellattività agrituristica. Linclusione di tale attività tra quelle connesse al settore agricolo, pertanto, fa sì che gli immobili in questione possano definirsi, in senso lato, strumentali.