Settore Commissioni Legislative Unità organizzativa Pianificazione territoriale e urbanistica 1 APPALTO DI LAVORI PUBBLICI Tavole di lettura Disegno di.

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Settore Commissioni Legislative Unità organizzativa Pianificazione territoriale e urbanistica 1 APPALTO DI LAVORI PUBBLICI Tavole di lettura Disegno di legge n. 504 Torino, 2 ottobre 2003 SB/LA/SBa

Settore Commissioni Legislative Unità organizzativa Pianificazione territoriale e urbanistica 2 Capo I - quadro normativo di riferimento Costituzione – sentenza Corte Costituzionale 303/2003 Direttiva 93/37CEE (direttiva comunitaria appalti LL.PP.) Direttiva 93/36/CEE (direttiva comunitaria appalti forniture) Direttiva 92/50/CEE (direttiva comunitaria appalti servizi) Legge Merloni 109/1994 e s.m.i. (legge quadro LL.PP.) Decreto legislativo 157/1995 (appalti pubblici servizi) D.P.R. 554/1999 (regolamento di attuazione Merloni)

Settore Commissioni Legislative Unità organizzativa Pianificazione territoriale e urbanistica 3 Capo I disegno di legge n. 504 Capo I Disposizioni generali art. 1Finalità art. 2 Ambito oggettivo di applicazione art. 3 Ambito soggettivo di applicazione art. 4 Potestà regolamentare

Settore Commissioni Legislative Unità organizzativa Pianificazione territoriale e urbanistica 4 Capo I – finalità art. 1 Perseguimento, nei limiti e nel rispetto Costituzione, dei vincoli derivanti dallordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, degli obiettivi di massima efficienza, efficacia, qualità e trasparenza del procedimento di realizzazione dei lavori pubblici attraverso: - qualificazione ed adeguamento delle strutture organizzative delle amministrazioni aggiudicatrici - definizione di norme regolamentari, atti di indirizzo e documentazione tecnica di riferimento - salvaguardia, tutela e valorizzazione della qualità architettonica e ambientale delle opere e dei lavori realizzati - minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali - previsione di misure dirette a garantire la libera e paritaria concorrenza fra le imprese nonchè tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla regolarità delle posizioni assicurative e previdenziali

Settore Commissioni Legislative Unità organizzativa Pianificazione territoriale e urbanistica 5 Capo I – ambito oggettivo art. 2 CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 303 DEL 1 OTTOBRE 2003: LA MATERIA LAVORI PUBBLICI, NON INCLUSA NELLA ELENCAZIONE DELLART. 117 COST., DIVERSAMENTE DA QUANTO SOSTENUTO IN NUMEROSI RICORSI (contro l. 443/2001 e l. 166/2002), NON IMPLICA CHE ESSI SIANO OGGETTO DI POTESTÀ LEGISLATIVA RESIDUALE DELLE REGIONI. AL CONTRARIO, SI TRATTA DI AMBITI DI LEGISLAZIONE CHE NON INTEGRANO UNA VERA E PROPRIA MATERIA, MA SI QUALIFICANO A SECONDA DELLOGGETTO AL QUALE AFFERISCONO E PERTANTO POSSONO ESSERE ASCRITTI DI VOLTA IN VOLTA A POTESTÀ LEGISLATIVE ESCLUSIVE DELLO STATO OVVERO A POTESTÀ LEGISLATIVE CONCORRENTI.

Settore Commissioni Legislative Unità organizzativa Pianificazione territoriale e urbanistica 6 segue Capo I – ambito oggettivo art. 2, c. 1 criterio geografico lavori pubblici da eseguirsi sul territorio regionale indipendentemente da quale sia il soggetto appaltante salvo lavori riservati alla competenza esclusiva dello stato criterio funzionale/ strumentale + - lavori strumentali a materie di competenza statale anche ex d.lgs. 112/1998 (ad es. edilizia penitenziaria, dogane…) - opere disciplinate da leggi speciali (ad es. l. 443/2001 infrastrutture strategiche, l. 285/2000 Olimpiadi 2006) (dalla relazione ddl)

Settore Commissioni Legislative Unità organizzativa Pianificazione territoriale e urbanistica 7 segue Capo I – ambito oggettivo art. 2, c. 2 definizione LL. PP. attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica se affidate a determinati soggetti definizione identica a quella riportata nella MERLONI, art. 2, c. 1

Settore Commissioni Legislative Unità organizzativa Pianificazione territoriale e urbanistica 8 nei contratti misti di lavori, forniture e servizi ovvero di lavori e servizi o di lavori e forniture si applica l.r. se i lavori assumono rilievo economico prevalente segue Capo I – ambito oggettivo art. 2, c. 3-4 DDL art. 2, c. 3-4 MERLONI art. 2, c. 1 art. 8, c. 11 septies se lavori di rilievo economico non prevalente facoltà dei soggetti aggiudicatori di richiedere che i lavori siano eseguiti da soggetti qualificati nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi comprendenti lavori accessori, si applica la Merloni se i lavori assumono rilievo economico > 50% anche se lavori, accessori e di rilievo economico < 50%, debbono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati

Settore Commissioni Legislative Unità organizzativa Pianificazione territoriale e urbanistica 9 segue Capo I – contratti misti CONTRATTI MISTI sono caratterizzati dalla combinazione in un unico schema negoziale di elementi afferenti a più fattispecie negoziali per individuare la disciplina applicabile alle singole fattispecie, dottrina e giurisprudenza hanno elaborato due criteri CRITERIO DELLA COMBINAZIONE = ogni elemento del contratto va disciplinato conformemente alla normativa della fattispecie tipica che ne da origine (TAR Emilia Romagna 3/1997) CRITERIO DELLASSORBIMENTO = si applica la disciplina tipica della fattispecie principale (CdS 809/1991)

Settore Commissioni Legislative Unità organizzativa Pianificazione territoriale e urbanistica 10 segue Capo I – contratti misti CRITERIO DELLASSORBIMENTO il legislatore comunitario ha scelto il criterio dellassorbimento, ma modulando differentemente la prevalenza a seconda del tipo di combinazione: FORNITURE + SERVIZI PREVALENZA ECONOMICA (art. 2 dir. 92/50/CEE - art. 3, c. 4, d.lgs. 157/1995) SERVIZI + LAVORI FORNITURE + LAVORI ACCESSORIETA FUNZIONALE (16° considerando dir. 92/50/CEE - art. 1 dir. 93/36/CEE) prevale

Settore Commissioni Legislative Unità organizzativa Pianificazione territoriale e urbanistica 11 segue Capo I – contratti misti legislatore nazionale ha specificato il criterio dellaccessorietà con il criterio della prevalenza economica riferendo la valenza dellaccessorietà alla consistenza economica delle prestazioni (deliberazione Autorità vigilanza LL.PP. 13/1999) nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme Merloni qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento (art. 2, c. 1, Merloni) nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme della Merloni qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50% (art. 3, c. 3, d.lgs. 157/1995)

Settore Commissioni Legislative Unità organizzativa Pianificazione territoriale e urbanistica 12 segue Capo I – contratti misti Consiglio di Stato, sentenza 2518/2001, in riferimento allart. 3, c. 3, d.lgs. 157/1995, ha chiarito che per qualificare un contratto misto di lavori e di servizi come un appalto di servizi occorre la concomitanza di tre condizioni: lavori con funzione accessoria, di importo inferiore al 50% e comunque non costituenti loggetto principale dellappalto. Dal cumulo di tali condizioni deriva che, qualora i lavori assumano la funzione principale del contratto, anche nel caso di subvalenza economica degli stessi, si applichi la disciplina sugli appalti di lavori

Settore Commissioni Legislative Unità organizzativa Pianificazione territoriale e urbanistica 13 Capo I – ambito soggettivo art. 3 DDL art. 3MERLONI art. 2DIRETTIVA 93/37/CEE organismi dello stato e sovraregionali amministrazioni dello statostato regione enti ed amministrazioni localienti pubblici territoriali enti territoriali enti locali forme associative di enti territoriali e locali associazioni e consorzi di enti ed amministrazioni locali associazioni di enti pubblici territoriali enti pubblici compresi economici organismi di diritto pubblico associazioni di organismi di diritto pubblico

Settore Commissioni Legislative Unità organizzativa Pianificazione territoriale e urbanistica 14 segue Capo I – ambito soggettivo art. 3 DDL art. 3MERLONI art. 2DIRETTIVA 93/37/CEE concessionari di lavori e di servizi pubblici concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al servizio pubblico [testo ante l. 166/2002: concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al servizio pubblico] enti e società operanti nei settori esclusi soggetti di cui al d.lgs. 158/1995 (settori esclusi) aziende speciali e consorzi (artt. 114, 2, 31 TUEL) società TUEL 267/2000società (artt. 113, 113 bis, 115, 116 TUEL)

Settore Commissioni Legislative Unità organizzativa Pianificazione territoriale e urbanistica 15 segue Capo I – ambito soggettivo art. 3 DDL art. 3MERLONI art. 2DIRETTIVA 93/37/CEE società con capitale pubblico per produzione beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in libera concorrenza soggetti privati per lavori di importo > 1 mil euro con contributo pubblico > 50% soggetti privati per lavori tipizzati di importo > 1 mil euro con contributo pubblico > 50%

Settore Commissioni Legislative Unità organizzativa Pianificazione territoriale e urbanistica 16 segue Capo I – ambito soggettivo art. 3, c. 4 AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI ENTI AGGIUDICATORI - regione - enti territoriali e locali e loro forme associative - enti pubblici compresi quelli economici - organismi di diritto pubblico - organismi dello stato, organismi sovraregionali - concessionari LL.PP., servizi pubblici, di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio - enti e società operanti nei settori esclusi - società TUEL 267/ società con capitale pubblico per produzione beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza - soggetti privati per lavori di importo > 1 mil euro con contributo pubblico > 50% SOGGETTI ATTUTATORI

Settore Commissioni Legislative Unità organizzativa Pianificazione territoriale e urbanistica 17 segue Capo I – ambito soggettivo art. 3, c. 4 ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO soggetto giuridico, dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale e soggetto ad uninfluenza pubblica, che si manifesta attraverso: unattività finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure una gestione soggetta al controllo da parte dei suddetti enti oppure organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza costituiti da membri di cui più della metà sia designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico ( Corte di Giustizia europea – V sezione, sentenza del 22 maggio 2003, C-18/01; sentenza Corte di Giustizia europea – VI sezione, sentenza del 15 maggio 2003, C-214/00)