Cattedra di Principi di Diritto Amministrativo e dell’Ambiente Prof.ssa Anna Romano Cattedra di Principi di Diritto Amministrativo e dell’Ambiente
FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 1 INIZIATIVA 2 ISTRUTTORIA 3 CONCLUSIONE 4 Integrazione dell’Efficacia
Istituti di semplificazione procedimentale Il procedimento ordinario articolato nelle quattro fasi è complesso e dispendioso, deve essere riservato ai casi in cui sia necessaria attività istruttoria ovvero la decisione l’intervento di più amministrazioni. Il primo tentativo di semplificazione è stata la conferenza di servizi: inserita all’interno del procedimento, rappresenta il nucleo dell’istruttoria, ma quando si tratta di conferenza decisoria, adotta anche il provvedimento finale
Istituti di semplificazione (segue) Gli altri istituti di semplificazione sono: Silenzio assenso; D.I.A., ormai diventata S.C.I.A.
Silenzio assenso (art. 20) Inizialmente introdotto per casi eccezionali, è stato progressivamente esteso dalla legge; Oggi è istituto a carattere generale, teoricamente applicabile a tutti i procedimenti instaurati su istanza di parte
SILENZIO ASSENSO (art. 20 L.241/90) Nei procedimenti a istanza di parte, se l’amministrazione competente non comunica entro il termine previsto per la conclusione del procedimento un provvedimento di diniego e non indice una conferenza di servizi, il suo silenzio (l’inerzia) senza necessità di ulteriori istanze o diffide. l’amministrazione può sempre agire in via di autotutela. il termine è sospeso nel caso siano richieste valutazioni tecniche. equivale a un provvedimento di accoglimento della domanda
SILENZIO ASSENSO (segue) Il silenzio assenso NON si applica: agli atti e procedimenti riguardanti: il patrimonio culturale e paesaggistico l'ambiente la difesa nazionale e la pubblica sicurezza l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza la salute e la pubblica incolumità ai casi in cui la normativa europea impone l'adozione di provvedimenti formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, agli atti e procedimenti individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
Silenzio assenso (segue) Semplificazione consiste nell’eliminare la fase della decisione formale, ma non l’intero procedimento (l’Amministrazione deve sapere se deve dire di no o aprire l’istruttoria con la convocazione della conferenza di servizi); In ogni caso l’Amministrazione conserva il potere di autotutela, vale a dire può adottare anche oltre il termine di 30 gg. una decisione negativa (‘annullamento del provvedimento implicito di assenso’); Sia il silenzio assenso sia il suo annullamento possono essere impugnati al T.A.R. da chi vi abbia interesse
SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) Da ottobre 2010 la SCIA ha preso il posto della DIA (dichiarazione di inizio attività). Ogni atto di i) il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale ii) nel caso in cui non sia previsto alcun limite o contingente complessivo e non siano previsti specifici strumenti di programmazione settoriale per gli atti stessi autorizzazione licenza concessione non costitutiva nulla osta
SCIA (segue) L’attività può iniziare immediatamente, dalla data di presentazione della segnalazione. L'amministrazione competente, se accerta che mancano i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi eventuali effetti dannosi, salvo che, se possibile, l'interessato renda conformi alla legge l’attività ed i suoi effetti. è sostituito da una segnalazione dell’interessato, (corredata da tutte le autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o certificazioni necessarie)
SCIA (segue) Decorsi i 60 giorni, l’amministrazione può intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. E' fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies .
SCIA (segue) La SCIA non si applica nel caso sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel caso di atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze agli atti previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche agli atti imposti dalla normativa comunitaria alle attività economiche a prevalente carattere finanziario (ivi comprese quelle regolate dal T.U.B. e dal T.U.F.)
SCIA (segue) Ad agosto 2011 il legislatore ha precisato che la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività si riferiscono ad attività liberalizzate e non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione avverso il silenzio prevista dall’art. 31 c.p.a.
SCIA in materia edilizia Il Decreto Sviluppo (D.l. 70 del 2011) ha recentemente chiarito che la SCIA sostituisce integralmente la DIA in materia di edilizia (prevista dagli artt. 22-23 del T.U. Edilizia). Fanno eccezione i casi previsti dalla normativa statale o regionale di DIA alternativa o sostitutiva del permesso di costruire. Essi continuano ad essere disciplinati dalle specifiche regole per essi indicate dal Testo Unico dell’Edilizia e dalle normative, anche regionali, che li contemplano.