uno sguardo d’insieme S.A.Romano Gli appalti pubblici: uno sguardo d’insieme S.A.Romano
L’evoluzione della legislazione sugli appalti pubblici Dallo Stato al mercato.
In passato l’appalto era visto: come fatto contabile, da disciplinare nell’ambito della legge di contabilità generale dello Stato: “Tutti i contratti dai quali derivi un entrata o una spesa per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti….” (art. 3, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440)
In passato l’appalto era visto: come fatto ‘interno’ alla P.A., in quanto mezzo per l’approvvigionamento dei beni necessari per lo svolgimento della propria attività.
Il Presente Gli appalti pubblici come fenomeno che la legge deve disciplinare anche e soprattutto al fine di salvaguardare un “bene” che sta fuori dalla P.A.: il “libero mercato”. Conseguenza: regolare per assicurare il rispetto dei principi e delle regole essenziali per lo sviluppo della “concorrenza”. Il mercato, anzi, il libero mercato
Conseguenze Le norme che disciplinano le procedure per l’affidamento di pubblici appalti devono garantire non solo la “serietà dell’offerta” a tutela dell’interesse dalla P.A. ad ottenere una corretta esecuzione dell’appalto, ma anche l’osservanza delle “regole del mercato” a tutela: dell’interesse generale al corretto svolgimento del mercato (AGCM) e degli interessi specifici degli operatori economici interessati, che possono ricorrere al Giudice amministrativo, sia per l’annullamento degli atti che per il risarcimento del danno.
Norme europee, norme nazionali e norme regionali. È mutata la fonte normativa degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture Norme europee: direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Nuove direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE (recepimento entro il 18 aprile 2016)
Norme nazionali: D.Lgs. 12.4.2006 n. 163. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice.
Norme regionali Vedi art. 4 c.a.
Le strutture preposte agli appalti pubblici Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - AVCP oggi ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 6 c.a.) Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (art. 7 c.a.)
ANAC è un organo collegiale che vigila sul rispetto delle regole che disciplinano la materia dei contratti pubblici. In particolare: formula pareri non vincolanti su questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara. ha poteri ispettivi e sanzionatori per inottemperanze agli obblighi di collaborazione da parte dei soggetti pubblici e privati; omessa trasmissione di informazioni; documentazione false su trasmissione dalle imprese alle stazioni appaltanti dei requisiti di partecipazione alle gare.
Osservatorio dei contratti pubblici È composto da: una sezione centrale, istituita presso l’ANAC sezioni regionali, aventi sede presso le Regioni e le Province Autonome
Osservatorio dei contratti pubblici compiti Analisi e studio dei mercati curando lo svolgimento dei flussi informativi sui contratti pubblici e sugli operatori economici, Cura la gestione del sistema di acquisizione dati e di pubblicazione delle informazioni per l’adempimento degli obblighi previsti dal codice dei contratti pubblici
Le regole generali per gli appalti pubblici
“Sopra soglia” e “Sotto soglia” Le soglie sono previste dall’art. 28 c.a. Rilevanza delle soglie: L’Europa impone l’integrale applicazione delle norme europee solo nel “sopra soglia” La scelta italiana per il “sotto soglia” è dettata dall’art. 121 c.a.
“Sopra soglia” e “Sotto soglia” La norma mira ad una certa uniformità, ma prevede deroghe per il ridotto valore di questi contratti: vengono snellite le procedure di selezione dei contraenti per i contratti di valore particolarmente basso può ricorrersi alla acquisizione della fornitura “in economia”.
Deroghe per il “sotto soglia” - 1 non si applicano le norme che prevedono obblighi di pubblicità e comunicazione in ambito sovranazionale; l’avviso di preinformazione è facoltativo; è ammesso il ricorso al meccanismo automatico di esclusione delle offerte anomale; sono ridotti i termini di ricezione delle domande di partecipazione e della presentazione delle offerte;
Deroghe per il “sotto soglia” - 2 è favorito il Mercato elettronico gestito da centrali di committenza, anche seguendo il sistema degli ‘acquisti in economia’ (art. 328 reg.).
I soggetti tenuti ad effettuare gare pubbliche L’art. 32 c.a. fa riferimento alle amministrazioni aggiudicatrici e ad altri soggetti aggiudicatori. L’art. 32 va letto insieme all’art. 3 c.a. che contiene le definizioni di <<amministrazioni aggiudicatrici>> (comma 25) e di <<enti aggiudicatori>> (comma 29).
I soggetti tenuti ad effettuare gare pubbliche La differenza è importante perché solo le c.d. “amministrazioni aggiudicatrici” sono tenute ad applicare tutte le norme del codice degli appalti pubblici.
I soggetti tenuti ad effettuare gare pubbliche Va richiamata l’attenzione sulla figura dello “organismo di diritto pubblico” (odp) tenendo conto che anche l’odp rientra tra le “amministrazioni aggiudicatrici” Gli odp si individuano in base a tre parametri, tutti necessari:
“organismo di diritto pubblico” fine perseguito: soddisfacimento di bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale; possesso della personalità giuridica; sottoposizione all’influenza pubblica, che può desumersi da una serie di fattori indicati in forma alternativa, quali essere un organismo:
“organismo di diritto pubblico” la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri odp oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
I soggetti tenuti ad effettuare gare pubbliche L’art. 3, comma 34 c.a. definisce “centrali di committenza” quelle amministrazioni aggiudicatrici che : - “ acquistano forniture e servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori”; “aggiudicano appalti pubblici e concludono accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori”. Centrali di committenza sono la CONSIP s.p.a. e tutte le strutture e/o società regionali costituite ad hoc con atti regionali.
Soggetti ai quali possono essere affidati gli appalti pubblici Gli operatori economici possono partecipare alle procedure di affidamento degli appalti sia individualmente che in forma associata (la forma classica, ma non unica, è quella del Raggruppamento Temporaneo di Imprese ‘RTI’, denominato anche Associazione Temporanea di Imprese ‘ATI’: art. 37 c.a.). È ovvia l’utilità dell’Associazione temporanea di concorrenti tutte le volte che la singola azienda non sarebbe in grado di partecipare da sola alla gara.
Raggruppamento temporaneo di imprese I raggruppamenti temporanei sono costituiti dai soggetti i quali, “prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti” (art. 34, co.1. lett. d, c.a.) E’ vietata la partecipazione a più di un raggruppamento temporaneo nonché di partecipare individualmente alla stessa procedura cui si partecipa in RTI. Sono in via generale previsti due modelli di RTI: Il raggruppamento verticale. Il raggruppamento orizzontale.
Raggruppamento temporaneo di imprese Nel caso di lavori pubblici (art. 37, co. 1, c.a.) per: Raggruppamento verticale, si intende quello in cui uno dei concorrenti associati esegue i lavori della categoria prevalente (definiti dal bando) e gli altri tutti i restanti lavori. e per Raggruppamento orizzontale la riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
Raggruppamento temporaneo di imprese Nel caso di servizi o forniture (art. 37, co. 2, c.a.): Il raggruppamento verticale, è quello in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicate nel bando come principali, anche in termini economici, ed i mandanti quelle indicate come secondarie. Il raggruppamento orizzontale è quello in cui tutti i componenti del RTI eseguono il medesimo tipo di prestazione: in quantitativi uguali o differenti.
L’avvio della procedura: la delibera (o determina) di contrattare Il codice (art. 11) ha stabilito che una P.A., quando necessita di una fornitura o di un servizio o di un’opera, deve espressamente prendere tale decisione attraverso un atto formale denominato: “deliberazione (o determinazione) di contrattare”. La determinazione di contrattare deve contenere: la decisione di procedere all’ appalto; l’indicazione della procedura che si intende seguire (aperta, ristretta, negoziate ecc.); il criterio di aggiudicazione prescelto (massimo ribasso – offerta economicamente più vantaggiosa).
Il responsabile del procedimento L’avvio della procedura comporta da parte delle amministrazioni aggiudicatrici la nomina di un responsabile del procedimento. Tale figura, prevista in via generale per tutti i procedimenti amministrativi, è specificamente ribadita dall’art. 10 c.a. e dai provvedimenti regionali. Si tratta del c.d. Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che costituirà il centro di riferimento unitario dell’intera procedura, occupandosi dell’istruttoria e formulando le sue proposte agli altri organi dell’ente.
Il responsabile del procedimento (RUP). Il RUP svolge tutti i compiti previsti dal codice dei contratti che non siano specificatamente assegnati ad altri; è l’interlocutore degli operatori economici interessati all’appalto Le Amministrazioni dovranno indicare nel bando o nella lettera di invito il nominativo del RUP.
L’oggetto del contratto di appalto I) nei lavori pubblici Art. 53 c.a. a) la sola esecuzione; b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice; c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L’offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.
L’oggetto del contratto di appalto II) nelle forniture pubbliche III) nei servizi pubblici II) Forniture: l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. III) Servizi: I servizi pubblici come indicati nel codice (artt. 20 e 21 e elenco all.II)
Panunzio e Romano Studio Legale Il procedimento Regole generali per l’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture Il procedimento
Avviso di preinformazione; Documentazione di gara; Tipi di procedure ad evidenza pubblica e termini per offerte; Requisiti dei partecipanti alle gare di appalto; Offerte e loro valutazione; Aggiudicazione e stipulazione del contratto Accesso agli atti ed eventuale contenzioso.
Avviso di preinformazione Panunzio e Romano Studio Legale Avviso di preinformazione Ha funzioni di programmazione sia per le stazioni appaltanti che per le imprese. È previsto dall’art. 63 del Codice Appalti; Riguarda gli appalti affidati dalle “Amministrazioni aggiudicatrici” e dalle società pubbliche di appalto e di servizio pubblico; Va pubblicato “possibilmente” entro il 31 dicembre, e comunque “il più rapidamente possibile” dopo l’avvio dell’esercizio; È obbligatorio per potere ridurre i termini di ricezione delle offerte (art. 70);
Documentazione di gara Bando di gara; Lettera di invito; Capitolato d’oneri; Documenti e informazioni complementari.
Panunzio e Romano Studio Legale Bando di gara 1 - Bando di gara Primo atto per tutte le procedure eccetto negoziazioni senza bando e “lavori in economia”; Consente l’avvio della competizione; Procedure aperte: provoca le offerte dei concorrenti; Procedure ristrette: consente la dichiarazione di interesse; Contenuto: Oggetto dell’appalto; Regole del procedimento, anche per relationem ai capitolati; Modello definito all’Allegato X del Codice.
Bando di gara Pubblicità del bando (art. 66 Cod. Appalti): Massima diffusione nazionale e comunitaria; Previo invio e pubblicazione a livello comunitario; Successiva pubblicazione nazionale; Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale ; Altre forme (giornali a maggiore diffusione locale, profilo del committente, sito informatico Ministero LL.PP. e Osservatorio…)
Documentazione di gara 2 - Lettera di invito: Procedure ristrette o negoziate; Invita i candidati a presentare offerte; Primo atto delle negoziazioni senza bando; Obbligo di invio per iscritto e simultaneo; Dettaglia le previsioni del bando.
Documentazione di gara Contenuti minimi della lettera di invito (art. 67 Cod. Appalti): Estremi del bando; Termine, indirizzo, evtl. lingue per presentare l’offerta; Documenti e dichiarazioni da allegare; Criteri di selezione se non figurano nel bando; In caso di offerta economicamente più vantaggiosa, ponderazione o ordine di importanza degli elementi di valutazione.
Documentazione di gara Capitolati generali: Condizioni applicabili indistintamente a un genere di appalto/di contratto; (ad es. LL.PP);. Vi sono capitolati amministrativi e capitolati tecnici Capitolati Speciali: Tecnici relativi a singole lavorazioni ovvero tipo di opere o Amministrativi in relazione ad un singolo contratto; Vedi art. 5 c.a.
Documentazione di gara Capitolato d’oneri – segue: I capitolati sono atti interni dell’amministrazione; Richiamati o inseriti nei bandi di gara, assumono valore contrattuale; In caso di contrasti prevale il bando/la lettera di invito.
Procedure ad evidenza Pubblica Procedure c.d. “aperte” (art. 3, comma 37, Cod. App.) Ex “pubblico incanto” o “asta pubblica; Qualsiasi interessato può presentare un’offerta. Procedure c.d. “ristrette” (art. 3, comma 38, Cod. App.) Richiesta di partecipazione all’amministrazione; Possono presentare offerta solo gli invitati a partecipare. Procedure “negoziate” (art. 3, comma 40, Cod. App.) Con o senza bando; Scelta e consultazione dei partecipanti e negoziazione diretta delle condizioni dell’appalto.
Procedure ad evidenza pubblica Elementi e fasi comuni di tutte le procedure: Ricerca contraenti e divulgazione informazioni sull’aggiudicazione; Raccolta e selezione delle manifestazioni di interesse; Invito alla formulazione dell’offerta; Verifica della validità e ammissione delle offerte; Valutazione e comparazione delle offerte e scelta dell’aggiudicataria; Aggiudicazione e stipulazione del contratto. Variamente articolati e caratterizzati secondo la procedura.
Procedure ad evidenza pubblica Panunzio e Romano Studio Legale Procedure ad evidenza pubblica A) Procedura aperta Ricerca dei contraenti tramite pubblicazione bando; Il bando è più articolato; indicazione di tutti gli elementi della gara e dell’offerta, o dove possono essere acquisiti; Partecipazione libera e senza preselezione o prequalifica; Libertà di aggiudicazione (art. 81 c. 3 Cod. Appalti). Sistema dinamico di acquisizione (art. 60 Cod. Appalti) Forma elettronica di procedura aperta per acquisti di uso corrente/beni “standardizzati”. Accesso informatico al sistema. (per “aste elettroniche” in gen. v. art. 77 c. 5-6 e 85) Offerte “indicative” e continuo allargamento “dinamico” della rosa di offerenti.
Procedure ad evidenza pubblica B) Procedure ristrette Ad utilizzazione generalizzata come la procedura aperta Fase di “prequalifica” o “preselezione”: il bando (avviso) serve solo a permettere la manifestazione di interesse; Fase di gara: lettera di invito ai candidati considerati idonei e selezionati, con le informazioni di dettaglio; raccolta, ammissione e valutazione delle offerte; L’amministrazione può limitare il numero di candidati (art. 62); Contratti più complessi e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Procedure ad evidenza pubblica C) Procedure negoziate L’amministrazione consulta solo imprese da essa scelte; Con o senza bando (v. infra); Negoziazione diretta delle condizioni dell’appalto; Flessibilità delle procedure di contrattazione; Rispetto della disciplina di selezione (requisiti, criteri di aggiudicazione, par condicio, etc.); Procedure speciali utilizzabili in casi tassativi.
Procedure ad evidenza pubblica Procedure negoziate con bando: Nei soli casi previsti dall’art. 56 Cod. App.; Previa pubblicazione di un bando per sollecitare manifestazione di interesse; L’amministrazione contratta con i soli candidati che hanno manifestato interesse; Parità di trattamento e divieto di discriminazioni; Minimo 6 candidati, se esistenti; Limitazione e numero minimo e/o massimo (“forcella”) dei candidati da indicare nel bando, insieme ai criteri oggettivi, non discriminatori e rispettosi di proporzionalità per la scelta; Possibilità di fasi e “scremature”.
Procedure ad evidenza pubblica Procedure negoziate senza bando: Nei soli casi previsti dall’art. 57 Cod. App.; Individuazione dei potenziali interessati sul mercato; Considerazione di caratteri economico-finanziari e tecnico-organizzativi; Scelta nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione; Almeno 3 candidati se esistenti; Lettera di invito contemporanea a fare offerta; Negoziazioni separate ai fini della selezione del migliore offerente.
Procedure ad evidenza pubblica Quando si può arrivare ad una procedura negoziata dopo l’indizione di una procedura aperta o ristretta: Se tutte le offerte presentate sono risultate irregolari o inammissibili [art. 56, lettera a), Cod. Appalti]; Occorre la pubblicazione del bando. Quando si può adottare direttamente una procedura negoziata senza passare per quella aperta o ristretta: Mancata presentazione di qualsiasi offerta; Se è obiettivamente impossibile aprire un confronto con più operatori (ad es. per brevetti, privative industriali); In caso di motivata maggiore convenienza per la p.a..
Procedure ad evidenza pubblica Segue: in particolare per gli appalti di forniture: Prodotti fabbricati per sola sperimentazione, studio o sviluppo senza copertura dei costi; Consegne complementari del fornitore originario per il rinnovo parziale di forniture correnti, se il cambio di fornitore comporterebbe qualità differenti, difficoltà tecniche o incompatibilità; Forniture di materie prime quotate ufficialmente; Acquisti particolarmente vantaggiosi da fornitori che cessano definitivamente l’attività (ad es. fallimenti etc.). *** ** ***
Procedure ad evidenza pubblica Dialogo competitivo (art. 58 Cod. App.) Appalti “particolarmente complessi”: impossibilità obiettiva e motivata di definire mezzi tecnici e/o “impostazione giuridico-finanziaria” dell’appalto; Pubblicazione di un bando con requisiti di ammissione e termini per istanza di partecipazione; Dialogo con tutti i candidati ammessi, e su tutti gli aspetti dell’appalto, per individuare i mezzi più idonei a soddisfare necessità e obiettivi della p.a.; Parità di trattamento e riservatezza sui dialoghi; Individuati i mezzi, invito a presentare offerta e valutazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Procedure ad evidenza pubblica Accordi Quadro (artt. 3, co. 13 e 59 c.a.) L’«accordo quadro» è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi esclusivamen-te in relazione ai lavori di manutenzione. Non per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le stazioni appaltanti seguono le ordinarie regole di procedura in tutte le fasi fino all'aggiudicazione
Requisiti dei partecipanti Requisiti che occorre possedere per potere partecipare ad una procedura di selezione ad evidenza pubblica; Requisiti di ordine generale per tutti gli appalti; Requisiti di ordine speciale per i lavori pubblici: Il sistema di qualificazione basato sulle attestazioni rilasciate da organismi di diritto privato di attestazione (SOA) art.40 c.a. Requisiti di ordine speciale per i servizi e forniture: Capacità finanziaria ed economica (art. 41 c.a.); Capacità tecnica e professionale (art. 42 c.a.).
Requisiti dei partecipanti Panunzio e Romano Studio Legale Requisiti dei partecipanti Requisiti di ordine generale (art. 38 Cod. Appalti) Occorrono sia per la partecipazione che per la stipula dei contratti e l’affidamento di subappalti. Coprono numerosi ambiti e materie (fallimentare, penale, obblighi legali in materia di lavoro, previdenza, tributaria, competenza e professionalità, rapporti con la p.a.); Possono essere autocertificati; La loro mancanza comporta la esclusione in caso di partecipazione.
Requisiti dei partecipanti Requisiti di ordine speciale (servizi e forniture) Capacità finanziaria ed economica (art. 41 c.a.) Dimostrazione della solidità ed affidabilità; Comprovata dai seguenti documenti: Idonee dichiarazioni bancarie (fin dall’offerta); Bilanci o estratti di bilancio; Dichiarazioni sul fatturato globale e relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto di gara, per ultimi 3 esercizi; Per giustificati motivi, ogni altro documento idoneo.
Requisiti dei partecipanti Requisiti di ordine speciale (servizi e forniture) Capacità tecnica e professionale (art. 42 Cod. Appalti) Dimostrazione della competenza e idoneità Accertata a scelta della stazione appaltante tramite: Elenco principali prestazioni negli ultimi tre anni; Indicazione tecnici ed organi tecnici riferibili al concorrente; Descrizione delle attrezzature tecniche; Controllo sulle capacità di produzione, studio, ricerca;
Istituti particolari relativi al possesso dei requisiti di gara Art Istituti particolari relativi al possesso dei requisiti di gara Art. 49 c.a.: l’Avvalimento art. 49, 1° co.: «Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto.»
Offerte e loro valutazione Offerta Non coincide con la domanda di partecipazione; Proposta irrevocabile vincolante l’offerente (art. 1329 c.c.); Termine di validità vincolante indicato nel bando o 180 gg. (art. 11, co. 6 c.a.) Una sola offerta a pena di esclusione (art. 11, co. 6 c.a.);
Offerte e loro valutazione Offerta nelle procedure negoziate: Base di avvio per la trattativa con la p.a.; Non immodificabile come nelle procedure aperte e ristrette; Formazione progressiva di un accordo negoziale secondo la dinamica “proposta/controproposta/accettazione”; Sempre nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio, tipici dell’evidenza pubblica. Problema delle offerte anomale: rinvio dopo i criteri
Offerte e loro valutazione Criteri di aggiudicazione degli appalti: Esistono due criteri per la selezione dell’offerta migliore: Criterio del prezzo più basso; Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scelta discrezionale da parte della stazione appaltante, secondo le caratteristiche del contratto; di massima: Prezzo più basso per forniture unitarie e contratti semplici; Offerta più vantaggiosa per appalti più complessi e nelle procedure ristrette e negoziate. Il criterio di aggiudicazione va indicato nel bando o invito.
Offerte e loro valutazione Segue criteri di aggiudicazione 1. Criterio del prezzo più basso (Art. 82 Cod. Appalti): Fondato sul corrispettivo offerto, a corpo (fisso per l’intera prestazione) o a misura (per unità/quantità di prodotti o prestazioni); Valutazione secondo il massimo ribasso o prezzi unitari; In caso di prezzi a misura, massimo ribasso sull’elenco prezzi a base di gara; In caso di prezzo a corpo, massimo ribasso sull’importo della base d’asta Solo prezzi unitari in caso di corrispettivo misto.
Offerte e loro valutazione Segue criteri di aggiudicazione – prezzo più basso Funzionamento concreto: apertura dei plichi in seduta pubblica; autenticazione delle offerte in ciascun foglio; lettura di ogni prezzo offerto e del relativo ribasso percentuale sulla base d’asta; esclusione offerte anomale (v. infra); aggiudicazione all’offerta con il maggiore ribasso percentuale (in lettere).
Offerte e loro valutazione Segue criteri di aggiudicazione 2. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 Cod. appalti): Criterio più articolato ed elaborato; Il “prezzo” è solo uno degli elementi di valutazione; Il Codice elenca dei criteri solo esemplificativi (qualità, servizi post-vendita; assistenza tecnica; tempi di consegna; sicurezza di approvvigionamento, etc.); La stazione appaltante può ritenere rilevanti e valutare i criteri più diversi, purché predeterminati e pertinenti a natura, oggetto e caratteri dell’appalto;
Offerte e loro valutazione Segue criteri di aggiudicazione – offerta più vantaggiosa Per imparzialità e trasparenza, i criteri, la loro importanza ed il loro “peso ponderato” devono essere predeterminati nel bando e nei capitolati;
Offerte e loro valutazione Offerte anomale (artt. 86 e ss. Cod. Appalti, art. 121 Reg. es.): Sono le offerte “non congrue” perché anormalmente basse; Individuate in base a parametri automatici o ad altri “elementi specifici”; Storicamente considerate “non serie” e pericolose per l’interesse pubblico alla esecuzione dell’appalto; Attualmente considerate lesive della concorrenza tra gli offerenti, quindi da escludere obbligatoriamente; Fase di verifica della congruità precede l’aggiudicazione.
Offerte e loro valutazione Segue offerte anomale Verifica nell’aggiudicazione al prezzo più basso: Almeno 5 offerte: sono considerate anomale le offerte con ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse, corretta ex art. 86 Cod. Appalti (“taglio delle ali”); Meno di 5 offerte: sono considerate anomale le offerte valutate come sospette “caso per caso” in base ad elementi specifici (art. 86, commi 3 e 4, Cod. Appalti).
Offerte e loro valutazione Segue offerte anomale Verifica nell’aggiudicazione all’offerta più vantaggiosa: Sono considerate anomale le offerte particolarmente economiche in relazione ad una elevata qualità tecnica; A prescindere dal numero di offerte, in caso di punteggio pari o superiore a 4/5 dei punteggi massimi sia per il prezzo che per la somma degli altri elementi di valutazione.
Offerte e loro valutazione Segue offerte anomale Esclusione delle offerte anomale: Automatica solo negli appalti sottosoglia inferiori o pari a 1milione di €, ove previsto nel bando e in presenza di almeno 10 offerte (art. 122, comma 9 cod. app.); In tutti gli altri casi non c’è esclusione automatica; Previa richiesta di chiarimenti ex art. 88 Cod. Appalti; Assegnazione di un termine per giustificazioni (min. 15 gg); Possibile richiesta scritta di ulteriori chiarimenti pertinenti, da dare entro altro termine (min. 5 gg); Convocazione in audizione dell’offerente (min. 3 gg prima).
Aggiudicazione e contratto Commissione di gara: Obbligatoria in caso di aggiudicazione all’offerta più vantaggiosa (art. 84 Cod. appalti); Facoltativa negli altri casi, basta un funzionario o il responsabile del procedimento
Aggiudicazione e contratto Segue Commissione di gara Organo straordinario e temporaneo dell’ente; Collegio perfetto che deve operare con tutti i membri; Ruolo di amministrazione attiva; Provvede alla aggiudicazione provvisoria. Aggiudicazione provvisoria: Obbligatoria in tutte le procedure di affidamento (art. 11, co. 4) ; Le competenze tornano agli organi competenti della stazione appaltante.
Aggiudicazione e contratto Aggiudicazione definitiva (artt. 11 e 12 Cod. Appalti): La stazione appaltante verifica l’aggiudicazione provvisoria: Regolarità formale del procedimento; Condizioni di convenienza e idoneità dell’appalto; Entro il termine previsto, in mancanza entro 30 giorni; All’esito positivo della verifica o scaduto il termine, l’aggiudicazione diventa definitiva; Comunicazione entro 5 giorni: all’aggiudicatario e al secondo in graduatoria; ai candidati ammessi; agli esclusi che hanno impugnato l’esclusione; a chi ha impugnato il bando o la lettera di invito.
Aggiudicazione e contratto Efficacia dell’aggiudicazione definitiva: Dopo l’aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante verifica puntualmente il possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario; La verifica dei requisiti non può essere tacita; Comunicazione dell’esito della verifica all’aggiudicatario ed agli altri soggetti interessati (art. 79, co. 5 lett. a). L’aggiudicazione definitiva non equivale e non sostituisce il contratto (art. 11, co. 7). Termine dilatorio di 35 giorni prima della stipulazione (art. 11, comma 10); In caso istanza cautelare, ulteriore dilazione di 20 giorni (art. 11, comma 10-ter).
Aggiudicazione e contratto Stipulazione del contratto: Entro 60 giorni dalla efficacia della aggiudicazione definitiva: Dopo tale termine l’aggiudicatario può notificare il recesso; Nessun indennizzo salvo “spese contrattuali” e rimborso delle prestazioni già effettuate in via d’urgenza. Atto pubblico notarile; Forma pubblica amministrativa con funzionario rogante; Scrittura privata, salvo divieto espresso. Approvazione e controlli secondo l’ordinamento dell’ente aggiudicatore (art. 12).
Tutele e contenzioso Giurisdizione: Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) per tutti gli atti relativi alla procedura di selezione e aggiudicazione e per la dichiarazione di inefficacia del contratto [ art. 244 c.a.; art. 133, c.1, lett. e) n. 1), c.p.a.]; Disciplina del rito: artt. 119-125 c.p.a. (d.lgs. n. 104/2010); Informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale: art. 243 bis c.a. Giudice ordinario (Tribunali civili e Corti d’Appello) successivamente alla stipulazione del contratto e per controversie relative alla sua esecuzione. Arbitrato in caso di clausola arbitrale nel contratto (art. 241 c.a.).
Effetti dell’annullamento dell’aggiudicazione sul contratto Vedi artt. 121-124 c.p.a.: Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni; Inefficacia del contratto negli altri casi: è lasciata alla valutazione del Giudice che può stabilire se dichiararla, fissandone la decorrenza, ovvero individuare sanzioni alternative: sanzione pecuniaria nei confronti della stazione appaltante; riduzione della durata del contratto.