L’IMPOSTA é un prelievo coattivo di ricchezza effettuato da un ente pubblico, soggetto attivo, che detiene il potere impositivo, sui cittadini, soggetti.

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L’IMPOSTA é un prelievo coattivo di ricchezza effettuato da un ente pubblico, soggetto attivo, che detiene il potere impositivo, sui cittadini, soggetti passivi, affinché contribuiscono alle spese pubbliche. Ente pubblico Cittadini Ricchezza per contribuire alla spesa pubblica Preleva coattivamente ai

L’IMPOSTA DIRETTA INDIRETTA può essere: DIRETTA INDIRETTA Colpisce le manifestazioni Colpisce i trasferimenti immediate della capacità patrimoniali, gli atti di contributiva del soggetto produzione o di scambio e i passivo, ciò il patrimonio consumi di beni e servizi. posseduto e il reddito conseguito.

IMPOSTE DIRETTE Si distinguono a seconda dell’OGGETTO in: IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) IMPOSTE SUL REDDITO A seconda del SOGGETTO, si distinguono in: IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF o IRE) IMPOSTE SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (IRES)

IRAP Si applica in relazione all’esercizio di un’ attività organizzata destinata alla produzione di beni o di servizi da parte di imprenditori individuali, società, esercenti arti e professioni, enti commerciali e non e enti pubblici privati. Si applica solo in presenza di attività autonomamente organizzata. Caratteristiche: è PROPORZIONALE, cioè ad aliquota costante del 3,90% anche se viene considerata un’ imposta diretta, non è un’ imposta sul reddito “di tipo tradizionale” in quanto ha per presupposto oggettivo la produzione di valore aggiunto. base imponibile: differenza tra valore e cosi della produzione (A-B) (escludendo i costi per il personale, collaborazioni, interessi passivi, perdite e svalutazione crediti, accantonamento a fondi non deducibili, ici).

è PROGRESSIVA, a diversi scaglioni e aliquote. IRPEF Si applica sul reddito complessivo del soggetto passivo che può essere in denaro o in natura. Caratteristica: è PROGRESSIVA, a diversi scaglioni e aliquote. Redditi fondiari Redditi di capitale Redditi di lavoro dipendente Redditi di lavoro autonomo Redditi d’impresa Redditi diversi

IRES Si applica sul reddito imponibile complessivo delle persone giuridiche. SPA, sapa, srl, cooperative, società di mutua assicurazione; Enti pubblici e privati che hanno come obiettivo l’esercizio di attività commerciali; Enti pubblici e privati non aventi come obiettivo principale l’esercizio di attività commercial(es. enti previdenziali); Società ed enti non residenti in Italia ma che producono un reddito in Italia; Caratteristiche: è proporzionale, con aliquota costante del 27,50%; È personale, si adegua alla capacità contributiva del contribuente in base alle sue finalità;

IL CONCETTO TRIBUTARIO DI REDDITO D’IMPRESA

Il reddito d’impresa… È regolamentato dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR); che stabilisce L’ Art. 2195 c.c. stabilisce che sono da considerarsi commerciali: l’attività industriali; l’attività intermediaria nella circolazione dei beni; l’attività di trasporto; l’attività bancaria e assicurativa; Altre attività ausiliarie alle precedenti; Art. 55: “sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali …”

…determinazione della base imponibile Art. 81 TUIR considera il reddito di impresa, il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali, da qualsiasi fonte provenga Art. 83 TUIR stabilisce che: REDDITO COMPLESSIVO = UTILE/PERDITA dell’esercizio o d’impresa +/- variazioni conseguenti all’applicazione dei criteri fiscali stabiliti dal TUIR Es. calcolo base imponibile IRES Utile d’es. + componenti fiscali positivi: a) manutenzioni e riparazioni eccedenti il 5% del costo dei beni mat. b) quote di amm.to eccedenti i limiti stabiliti dalle norme fiscali c) svalutazione crediti eccedente lo 0,50% = BASE IMPONIBILE IRES Es. calcolo base imponibile IRAP Differenza Valore prod.-Costi prod. (A –B) + costi non deducibili: a) costi del personale non deducibili b) svalutazione crediti c) compensi per collaborazioni coordinate e continuative d) ICI = BASE IMPONIBILE IRAP

Reddito fiscale e principi tributari REDDITO FISCALE = reddito di bilancio + variazioni in aumento - variazioni in diminuzione Art. 109 TUIR stabilisce i seguenti principi: inerenza: costi strettamente connessi con l’attività aziendale competenza fiscale: costi e ricavi di competenza; ricavi e costi per beni, si considerano sostenuti alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione del contratto per i beni immobili; Ricavi e costi per servizi, si considerano sostenuti quando le prestazioni sono ultimate (dalla maturazione dei corrispettivi): certezza: i costi iscritti nel CE devono essere documentati iscrizione in bilancio imputabilità specifica: costi e oneri sono deducibili se si riferiscono ad attività che concorrono a formare il reddito d’impresa. Art. 99 TUIR stabilisce che: l’imposta sul reddito NON è DEDUCIBILE (non è considerata un costo).

La svalutazione fiscale dei crediti La svalutazione dei crediti, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa; sono deducibili nel limite dello 0,50% annuo. però Quando le svalutazioni raggiungono il 5% questa deduzione non è più ammessa.

La valutazione fiscale delle rimanenze Art. 92 TUIR comma 1: le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici, fanno parte del reddito, raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore; ad ogni gruppo va assegnato un valore non inferiore a quello minimo determinato. comma 3: si applica il metodo del LIFO a scatti annuale. comma 4: il fisco accetta anche metodi di valutazione come FIFO o LIFO continuo o costo specifico. comma 5: se il valore unitario medio dei beni è superiore al valore normale medio di essi nell’ultimo mese dell’esercizio, il valore minimo è uguale: quantità di beni x valore normale. comma 6: i prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione sono valutati in base alle spese sostenute nell’esercizio, salvo le commesse pluriennali, che in base all’art. 93 TUIR, vengono valutate in base ai corrispettivi pattuiti. I TITOLI vengono valutati come le rimanenze finali di magazzino.

LIFO A SCATTI ANNUALI Dati anno n: 470 unità acquistate 28.775 costi per materie 365 costi di trasporto 25 unità rimaste al 31/12 Costo complessivo acquisto materie anno n: 28.775 + 365= 29.140 Costo medio ponderato unitario: 29.140:470 = 62 Valore delle scorte al 31/12 n: 62x25 = 1550 Dati anno n1: 600 unità acquistate 39.000 costo complessivo 60 unità rimaste Costo medio ponderato unitario: 39.000 : 600 = 65 Valore magazzino al 31/12 n1 : 25 unità x 62€ (anno n) =1550 + 35 unità x 65€ (anno n1) = 2275 = 60 unità con valore = 3825

TEST SUL LIFO A SCATTI Dati anno n: 500 unità acquistate 30.000 costi per materie 421 costi di trasporto 27 unità rimaste al 31/12 Costo complessivo acquisto materie anno n: Costo medio ponderato unitario: Valore delle scorte al 31/12 n: Dati anno n1: 700 unità acquistate 49.000 costo complessivo 76 unità rimaste Valore magazzino al 31/12 n1 : 30.000 + 421 = 30.421 30.421 : 500 = 60,84 60,84 X 27 = 1.642,68 49.000 : 700 = 70 27 unità X 60,84€ (anno n) = 1.642,68 + 49 unità x 70€ (anno n1) = 3.430 = 76 unità rimaste = 5.072,68

Gli ammortamenti fiscali delle immobilizzazioni BENI IMMATERIALI -Le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo; -per quanto riguarda i marchi d’impresa e l’avviamento, le quote sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del costo; -le quote del costo dei diritti di concessione sono deducibili in base alla durata del contratto. MATERIALI -Le quote di ammortamento sono deducibili dal momento in cui entra in funzione il bene; -l’ammortamento è consentito con coefficienti non superiori a quelli previsti ridotti alla metà per il primo anno;

Spese di manutenzione e di riparazione Tali spese, che dal bilancio non risultino incrementare il costo dei beni, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili; Es. automezzo costo storico di 18.000€ 18.000x1(anno)x5% =900 nelle imprese di nuova costituzione, per il primo esercizio, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso del bene e il limite percentuale si calcola sul costo complessivo; I costi di manutenzione e di riparazione non deducibili e rinviati ai cinque esercizi successivi, devono essere annotati nel registro dei beni ammortizzabili in una voce a sé stante. Questo non comporta rilevazioni in contabilità generale. Spese x manutenzioni e riparazioni deducibili

TEST SULLE MANUTENZIONI PROBLEMA: Un’impresa industriale all’inizio dell’esercizio ha beni strumentali e iscritti per 384.000€ di cui 48.000€ soggetti a contratto di manutenzione e riparazione al canone di 3.600€ l’anno. All’inizio di settembre cede un automezzo del costo storico di 18.000 e acquista un nuovo automezzo del costo di 25.200€. Durante l’esercizio l’impresa ha sostenuto costi per manutenzioni e riparazioni per 26.400€. Le spese di manutenzione e riparazioni sono deducibili nel limite del 5%. le spese di manutenzioni e riparazioni deducibili corrispondono a: per i beni soggetti a canone di manutenzione per gli automezzi ceduti (18.000 x 8/12 x 5%) gli automezzi acquistati (25.200 x 4/12 x 5%) gli altri beni ammortizzabili (318.000x 5%) spese deducibili 3.600 + 600 + 420 +15.900 = 20.520

La deducibilità fiscale dei canoni di leasing Beni acquisiti con contratto di leasing Condizioni per la deducibilità del canone Beni mobili (esclusi mezzi di trasporto a uso promiscuo) Durata minima del contratto non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento ordinario Automezzi a uso promiscuo ( non destinati a uso esclusivo nell’attività d’impresa) Durata minima del contratto non inferiore all’intero periodo di ammortamento ordinario Beni immobili (a eccezione della quota riferita ai terreni in cui sorgono gli edifici, detta quota è uguale al 20/30% della quota del capannone) Durata minima del contratto non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento ordinario (non inferiore a 11 anni). Se la durata minima è superiore a 18 anni, il contratto può avere durata pari a 18 anni.

la deducibilità fiscale degli interessi passivi Nelle società di persone e nelle imprese individuali: Sono deducibili integralmente. Nelle società di capitali: Sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi dei proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile negli anni successivi nel limite del 30% del ROL (risultato operativo lordo), mentre nel caso che gli oneri finanziari siano minori del ROL si ha una variazione in diminuzione dal reddito di bilancio.

Il trattamento fiscale delle plusvalenze La suddivisione delle plusvalenze su 5 esercizi permette di diluire l’onere delle imposte dirette nel tempo. Le plusvalenze realizzate dalla vendita di partecipazioni sono per il 95% esenti da imposizione ai fini IRES, purché: Possesso per almeno 12 mesi; Iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie; Residenza fiscale della società in territorio incluso nell’elenco predisposto dal ministro dell’economia e delle finanze, altrimenti vi sono penalizzazioni nella tassazione; La società partecipata deve esercitare un’attività commerciale; Per gli imprenditori individuali e soci di società di persone. L’esenzione sulle plusvalenze è limitata al 50,28%.

Base imponibile IRAP Viene calcolata in base alla forma giuridica dell’impresa: Differenza tra valore e costi della produzione del CE (a-b) + componente finanziaria dei canoni di leasing (quota interessi) + costi per il personale non deducibili + compensi per Collaborazioni Coordinate e Continuative (Co.Co.Co), lavori occasionali, utili spettanti agli associati in partecipazione + svalutazioni delle immobilizzazioni e crediti del Ac + accantonamenti per rischi e altri accantonamenti + perdite su crediti + ICI = base imponibile IRAP

Reddito imponibile IRES IRPEF Reddito fiscale d’impresa Perdite non compensate nei periodi d’imposta precedenti = REDDITO IMPONIBILE IRES IRPEF Reddito complessivo (è dato sommando tutte le categorie di reddito per le persone fisiche) Oneri deducibili (assegni al coniuge, contributi previdenziali obbligatori e per la previdenza complementare) = REDDITO IMPONIBILE IRPEF

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DIRETTE CONTRIBUENTI TERMINE VERSAMENTI Persone fisiche: Prima rata acconto e saldo Seconda rata acconto 16 giugno 30 novembre Persone giuridiche: Acconto imposte Ritenute d’acconto Imposte correnti (o dovute) Imposte da versare

Liquidazione imposte nei soggetti IRPEF IMPRENDITORI INDIVIDUALI (con ricavi non superiori a 30.000) Possono contare su una serie di semplificazioni contabili e di agevolazioni fiscali. Essi versano una somma forfetaria di un’unica imposta sostitutiva ad aliquota proporzionale da applicare sul reddito conseguito. SOCIETA’ DI PERSONE Ogni quota di utile spettante a ogni socio è assoggettata all’IRPEF; ciascuno deve presentare una propria dichiarazione dei redditi, inserendo la propria quota di reddito di partecipazione alla società.

Liquidazione delle imposte nei soggetti IRES Art. 73 comma 1 TUIR: SOCIETA’ DI CAPITALI Determinano l’imponibile in base alle risultanze del CE. La dichiarazione dei redditi deve essere sottoscritta da un rappresentante legale (amministratore) e dal presidente del collegio sindacale o dall’organo di controllo. SOCIETA’ COOPERATIVE Sono previste particolari agevolazioni fiscali a seconda dell’attività esercitata e del tipo di cooperativa.

Divergenze permanenti e temporanee DIVERGENZE TEMPORANEE TASSABILI DEDUCIBILI Costi non deducibili perché non documentati o perché fiscalmente considerati non inerenti all’attività dell’impresa; Spese di rappresentanza non deducibili perché non inerenti e non congrue; Redditi esenti da imposte, ad esempio 95% dei dividendi su partecipazioni e delle plusvalenze su partecipazioni che rientrano nel regime della partecipation exemption; Plusvalenze ripartite fiscalmente su più esercizi; 5% dei dividendi su partecipazioni iscritti per competenza, ma da considerare per cassa; Compensi da amministratori pagati in un esercizio diverso da quello di competenza; Spese di manutenzione e di riparazioni eccedenti il 5% del costo dei beni materiali ammortizzabili; Svalutazione dei crediti eccedente la percentuale ammessa fiscalmente; Ammortamenti iscritti per importi superiori a quelli concessi fiscalmente; Interessi passivi per l’importo che eccede il 30% del ROL;

Le imposte differite e anticipate IMPOSTE ANTICIPATE Quando l’importo soggetto ad imposizione è superiore a quello di competenza economica. L’impresa sostiene quindi dei costi recuperabili in esercizi futuri. Esse non possono essere rilevate se non vi è la ragionevole certezza che in futuro vi siano redditi imponibili non inferiori a quanto si andrà ad annullare. IMPOSTE DIFFERITE Quando l’importo delle imposte di competenza è superiore a quello delle imposte fiscalmente correnti (o dovute). Tale importo deve essere accantonato nel Fondo imposte differite. Debiti per imposte Imposte correnti Imposte di competenza Fondo imposte differite Imposte differite Imposte anticipate Crediti per imposte anticipate

Le imposte anticipata Le imposte differita DATI Compenso fisso amministratore 75.000,00 Compenso pagato all’amministratore - 68.460,00 Divergenza temporanea deducibile = 6.540,00 IRES anticipata 27,50% di 6.540 1.798,50 DARE:Crediti per imposte ant. AVERE Imposte anticipate Le imposte differita DATI Plusvalenza ordinaria 90.000(posseduto per più di tre anni) Fiscalmente ripartita in 5 anni : 5 18.000 4/5 plusvalenza rateizzata x 4 divergenza temporanea tassabile 72.000 IRES differita 27,50% di 72.000 19.800 DARE Imposte AVERE f.do imposte differite

TEST SULLE IMPOSTE DATI Compenso fisso amministratore Compenso pagato all’amministratore Divergenza temporanea indeducibile IRES anticipata 27,50% di 11.000 80.000 - 69.000 =11.000 3.025 Crediti per imposte anticipate 3.025 Imposte dell’esercizio 3.025 Debiti per imposte DATI Plusvalenza ordinario Fiscalmente ripartita in 5 anni 4/5 plusvalenza rateizzata divergenza temporanea tassabile IRES differita 27,50% di 80.000 100.000 (possedute per più di tre anni) : 5 =20.000 x 4 =80.000 22.000 F.do imposte differite 22.000 Imposte dell’esercizio 22.000 Debiti per imposte