La formazione delle leggi

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Sezione II – La formazione delle leggi
Advertisements

Prof. Bertolami Salvatore
La funzione legislativa del Parlamento
Il Parlamento Sistema bicamerale perfetto
ITALIA REPUBBLICA PARLAMENTARE il ruolo più importante non è assegnato al presidente della repubblica ma al PARLAMENTO BICAMERALE Funzione legislativa.
FONTI DEL DIRITTO classe 3^GE
LE ANTINOMIE NORMATIVE
Funzioni del Parlamento
La condizione di parlamentare Requisiti: Non occorrono particolari requisiti né titoli di studio.
Funzioni del Parlamento
FONTI DEL DIRITTO.
FONTI DEL DIRITTO.
FONTI DEL DIRITTO.
Le norme giuridiche Remo Mazzocco Hoxha Shkodran Di Franco Carmine
Le fonti del diritto I diversi atti normativi
IL PARLAMENTO L’ ITER LEGIS.
Caputo Lorenza Suriano Lorena
Liniziativa di legge Sede del Senato. Disegno di legge Viene approvato dal Consiglio dei Ministri e presentato al Presidente di una delle due Camere.
Liniziativa di legge Palazzo Montecitorio A cura di Fabiano Annamaria.
REGOLAMENTI GOVERNATIVI
LE FONTI PRIMARIE.
Le fonti del diritto.
Procedimenti legislativi: fase deliberativa
LE FUNZIONI E LE LEGGI DEL GOVERNO
Come nasce una legge.
Il parlamento e la formazione delle leggi
Corso di Diritto Privato
FONTI DEL DIRITTO LEZIONE 2.
Iter legislativo: fasi
Comune di Capaci Anno 2012 Associazione Codici Sicilia.
Vedi appresso proposte di modifica
FONTI DEL DIRITTO.
FONTI DEL DIRITTO.
7 IL SISTEMA DELLA REGOLAMENTAZIONE Management dell'informazione e della comunicazione aziendale – DIRITTO PUBBLICO - M. LI VOLTI 2014.
L’insieme delle norme giuridiche si chiama ordinamento giuridico
Il Parlamento Funzioni
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Diritto pubblico (a/a 2013/2014)
Il procedimento legislativo
Iter legislativi e commissioni
Le Fonti del diritto pubblico italiano
Le Fonti del diritto pubblico italiano
Leggi “rinforzate” e fonti “atipiche”
ITER ORDINARIO DI FORMAZIONE DI UNA LEGGE
Le fonti “secondarie” I regolamenti del potere esecutivo
Le Fonti del diritto pubblico italiano Le fonti statali.
Le fonti delle autonomie
LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: la Costituzione 
Atti con forza di legge e regolamenti dell’Esecutivo
Quali sono le origini del diritto?
L’ordinamento della Repubblica
Diritto costituzionale
IL PARLAMENTO.
Diritto Stato, servizi, imprese.
L’ordinamento della Repubblica.
IL PARLAMENTO.
FONTI DEL DIRITTO.
Abbiamo cinque fasi: 1. INIZIATIVA – il progetto di legge viene presentato al Parlamento 2. DISCUSSIONE E APPROVAZIONE – il progetto di legge viene discusso.
L’organizzazione costituzionale
PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE «ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA»
LE RIFORME ISTITUZIONALI
Il sistema delle fonti e la disciplina del turismo
Lo Stato e i suoi organi Democrazia e sovranità Il diritto di voto
Formazione delle leggi Come nasce una legge Rielaborazione di un progetto sulla Costituzione a cura di due classi seconde dell'istituto tecnico e del Liceo.
L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA COM’È FATTO LO STATO ITALIANO LA FUNZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO: L’ITER DELLA LEGGE IL GOVERNO IL GOVERNO 1.Come nasce.
Riserva di legge applicazione del criterio gerarchico Una materia è di esclusiva competenza della legge, non di fonti subordinate –Assoluta (es. art. 13:
La Costituzione italiana 2 giugno 1946 Assemblea costituente Caratteri di fondo –Lunga e rigida –Democratica –Principi (lavorista, personalista, pluralista)
IL PARLAMENTO.
Gli “atti con forza di legge”
La formazione delle leggi
Transcript della presentazione:

La formazione delle leggi L’iter legislativo I decreti legge I decreti legislativi Le leggi costituzionali

L’iter legislativo L’iniziativa L’approvazione La promulgazione La pubblicazione

L’iter legislativo: l’iniziativa Hanno potere di iniziativa legislativa: il Governo (disegni di legge) i parlamentari i Consigli regionali il Cnel 50 000 elettori

L’iter legislativo: l’approvazione Procedimento ordinario discussione in commissione (in sede referente) discussione in aula votazione articolo per articolo, emendamenti, votazione finale passaggio all’altra Camera con il medesimo iter

L’iter legislativo: l’approvazione Procedimento abbreviato discussione in commissione (in sede deliberante) votazione articolo per articolo, emendamenti, votazione finale in commissione passaggio alla corrispondente commissione dell’altra Camera con il medesimo iter

L’iter legislativo: la promulgazione Promulgazione Atto del Presidente della Repubblica che attesta la regolare approvazione della legge e ne dispone l’inserimento nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Articolo 74: potere di rinvio alle Camere (con veto sospensivo)

L’iter legislativo: la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (dall’1/01/2009 solo on line) ha lo scopo di rendere ufficialmente conoscibile la legge a tutti (ignorantia legis non excusat) determina l’entrata in vigore, di norma dopo 15 giorni (vacatio legis)

L’iter legislativo: la pubblicazione Una volta entrata in vigore, la legge può perdere efficacia: quando una nuova legge disciplina la stessa materia per referendum abrogativo dopo una sentenza contraria della Corte costituzionale

I decreti legge Articolo 77 sono adottati dal Consiglio dei ministri nei “casi straordinari di necessità e urgenza” emanati dal Presidente della Repubblica entrano immediatamente in vigore devono essere convertiti in legge entro 60 giorni oppure decadono

I decreti legislativi Articolo 76 emanazione di leggi di contenuto complesso o molto dettagliato (ad esempio codici o T.U.) sulla base di una legge di delega da parte del Parlamento (oggetto, principi direttivi, tempi) hanno forza di legge

Le leggi costituzionali Procedura aggravata per la revisione o l’integrazione della Costituzione (Articolo 138) doppia approvazione da parte di ciascuna Camera (con un intervallo di almeno tre mesi) maggioranza assoluta eventuale referendum approvativo (non se nella seconda votazione il progetto ha ottenuto la maggioranza qualificata dei due terzi)