Ambiente e valutazioni integrate (VIA, VAS, IPPC)

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Transcript della presentazione:

Ambiente e valutazioni integrate (VIA, VAS, IPPC) Prof.ssa Anna Romano Cattedra di Diritto e legislazione dei lavori pubblici – Modulo I Diritto Amministrativo e dell’Ambiente

Sono PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI COMPLESSI, con una funzione di controllo preventivo: Valutazione ambientale strategica (VAS) valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; Valutazione di impatto ambientale (VIA) valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; Autorizzazione ambientale integrata (AIA) valutazione delle emissioni di sostanze inquinanti di determinati impianti.

Origine USA: VIA nasce da Environmental Impact Statement previsto dal National Environmental Policy Act (NEPA) del 1969: la valutazione ambientale deve integrarsi con valutazioni di tipo economico; il progetto deve essere esaminato nella sua complessità per poterne valutare correttamente tutte le implicazioni.

Origine europea: la Comunità adotta dal 1973 programmi di azione ambientale; fino al 1988 non ha poteri in materia ambientale; esercita le proprie competenze in materia di tutela della concorrenza: i costi ambientali non possono rimanere all'esterno ma devono entrare nel processo produttivo; VIA: direttiva 85/337/CEE (modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE, 2009/31/CE); VAS: direttiva 2001/42/CE; AIA: direttiva 96/61/CE (sostituita dalla direttiva 2008/1/CE, a sua volta sostituita dalla direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali ma ancora applicabile sino al 6 gennaio 2014).

PRINCIPI FONDAMENTALI: Principio di prevenzione; Principio di precauzione; Principio dello sviluppo sostenibile; Elevato livello di tutela; Principio di integrazione.

Rapporto Stato-Regioni La disciplina della VIA e della VAS rientra nell'ambito della "s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" (art. 117 Cost, comma 2) di competenza esclusiva dello Stato, ma nelle procedure si intersecano aspetti relativi a materie di competenza concorrente Stato-Regioni (ad es. governo del territorio). Ad es. Corte cost., sentenza 10 maggio 2012, n. 114: Dichiara l'illegittimità di una Legge regionale che prevede il rinnovo automatico trentennale di tutte le concessioni di utilizzo di acque pubbliche alla loro scadenza perché impedisce l'espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale, inserendo nella relativa disciplina una regola difforme dalle previsioni vigenti, poste nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente. Si vedano anche: Corte cost., sent. 22 luglio 2011, n. 227; sent. 2 febbraio 2011, n. 33; sent. 26 novembre 2010, n. 344; sent. 28 maggio 2010, n. 186; sent. 13 maggio 2010, n. 171; sent. 26 febbraio 2010, n. 67.

V.I.A. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO NORMATIVO EUROPEO: direttiva 337/85/CEE "la migliore politica ecologica consiste nell'evitare fin dall'inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, anziché combatterne successivamente gli effetti" (Considerando 1); "l'esistenza di disparità tra le legislazioni vigenti negli Stati membri in materia di valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati può creare condizioni di concorrenza ineguali e avere perciò un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune; che è quindi opportuno procedere al ravvicinamento delle legislazioni" (Considerando 2); da cui la necessità di "introdurre principi generali di valutazione dell' impatto ambientale allo scopo di completare e coordinare le procedure di autorizzazione dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente"(Considerando 5). La direttiva impegna i Paesi della Comunità Europea al recepimento legislativo in materia di compatibilità ambientale definendo gli scopi della valutazione di impatto ambientale (art. 3), i progetti che ne siano oggetto (Allegati I e II), le autorità competenti (art. 6)

PRINCIPI • Prevenzione: analisi in via preliminare di tutte le possibili ricadute dell'azione dell'uomo, al fine di salvaguardare e migliorare la qualità dell'ambiente e della vita. • Partecipazione: apertura del processo di valutazione dei progetti all'attivo contributo dei cittadini ai fini di una maggiore trasparenza sui contenuti delle proposte progettuali e sull'operato della Pubblica Amministrazione. • Integrazione: considerazione di tutte le componenti ambientali e delle interazioni fra i diversi effetti possibili.

Oggetto della VIA: progetti di impatto ambientale rilevanti per natura, dimensioni o ubicazione (art. 2, direttiva 337/85/CEE) Allegato I (VIA obbligatoria): impatto presunto - le opere devono essere obbligatoriamente sottoposte a VIA da parte di tutti gli Stati membri; Allegato II (VIA facoltativa): impatto da verificare - gli Stati membri possono scegliere se assoggettarle a VIA o sottoporle a procedure di screening.

PROPOSTA DI MODIFICA DELLA DIRETTIVA VIA La Commissione europea ha approvato il 26 ottobre 2012 la proposta di direttiva COM(2012) 628, che modifica l'attuale direttiva VIA (2011/92/UE). È solo una proposta che dovrà essere esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio per la sua approvazione. Alcune modifiche proposte: - modificare la definizione di “progetto” per evidenziare che vengono inclusi i lavori di demolizione; - introduzione di uno “sportello unico VIA” volto al coordinamento e all’integrazione delle procedure di valutazione previste ai sensi della direttiva VIA e di altri atti legislativi dell’UE; - razionalizzazione della procedura di screening per assicurare che le VIA siano richieste solo in presenza di impatti ambientali chiaramente significativi; - fissazione di una scadenza per la conclusione della procedura di VIA; - obbligatorietà del monitoraggio ex-post solo per i progetti che avranno significativi effetti negativi sull’ambiente, secondo le consultazioni effettuate e le informazioni raccolte; - inserimento di due nuovi articoli sull’adattamento degli allegati II.A, III e IV al progresso scientifico e tecnico tramite atti delegati.

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE Il recepimento della direttiva VIA è stato lungo e travagliato (procedure di infrazione); fino all'adozione del c.d. Codice dell'Ambiente (2006) è mancata una disciplina unitaria della VIA; L. 8 luglio 1986, n.349 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" L'art. 6 fissa i principi generali, i tempi e le modalità di recepimento integrale della direttiva 337/85/CEE, attribuendo al Ministero dell'Ambiente il compito di pronunciarsi, di concerto con il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali, sulla compatibilità delle opere assoggettate a VIA.

- Con DPCM n. 377 del 10 agosto 1988 sono varate le disposizioni per l'applicazione della direttiva 85/337/CEE e dell'art. 6 della L. 349/86: "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale".In realtà la trasposizione della direttiva è imprecisa, tanto è vero che non compare mai l'espressione valutazione di impatto ambientale - Con DPCM del 27 dicembre 1988 sono definiti per tutte le categorie di opere elencate nell'art. 1 del DPCM 10 agosto 1988 n. 377, i contenuti degli studi di impatto ambientale, la loro articolazione, la documentazione relativa, l'attività istruttoria, i criteri di formulazione del giudizio di compatibilità, le componenti ed i fattori ambientali da analizzare.

d.lgs. n. 152/06 (c.d. Codice dell'Ambiente) Il d.lgs. n. 152/06 detta per la prima volta a livello statale una disciplina organica della procedura di valutazione di impatto ambientale (Parte II). L'ambito di applicazione è individuato mediante un rinvio ad un elenco di progetti assoggettati alla procedura. La Parte II del Codice è stata dapprima sospesa, poi profondamente modificata (d.lgs. n. 4/2008).

VIA - DEFINIZIONE (art. 5, lett. b, come modificato dal d.lgs. n. 128/2010) "valutazione ambientale dei progetti, nel seguito valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera b"…

Via - finalità (art. 4, commi 3 e 4 lett. b) "La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione"; "la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: 1) l'uomo, la fauna e la flora; 2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima; 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale; 4) l'interazione tra i fattori di cui sopra".

AUTORITÁ COMPETENTI art. 7, commi 5-6 In sede statale, l'autorità competente è il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare. Il provvedimento di via e il parere motivato in sede di VAS sono espressi di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria. In sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome.

Consiglio di Stato, sez. V, 31 maggio 2012, n. 3254 "alla stregua dei principi comunitari e nazionali, oltre che delle sue stesse peculiari finalità, la valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio - economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione - zero; (…) Non può sostenersi pertanto che la valutazione di impatto ambientale sia un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, rientrante come tale nelle attribuzioni proprie dei dirigenti, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico - amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico - sociale) e privati, che su di esso insistono, come tale correttamente affidata all'organo di governo, nel caso di specie la Giunta regionale".

Progetti sottoposti a VIA Allegato II : progetti da sottoporre a VIA statale Allegati III - IV : progetti da sottoporre a VIA regionale La distinzione tra VIA statale e regionale corrisponde alla distinzione tra VIA obbligatoria e facoltativa.

I progetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale (art. 6 comma 5) Nello specifico, l'art. 6, co. 6 sottopone a VIA: a) i progetti di cui agli allegati II e III; b) i progetti di cui all'allegato IV, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. La valutazione è inoltre necessaria, ai sensi del comma 7, qualora, in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20 (che disciplina la verifica di assoggettabilità) si ritenga che possano produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente, per: a) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni; b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente; c) i progetti elencati nell'allegato IV.

La medesima procedura si applica anche agli interventi su opere già esistenti, non rientranti nelle categorie espressamente previste, qualora da tali interventi derivi un'opera che rientra nelle categorie stesse. Si applica anche alle modifiche sostanziali di opere ed interventi rientranti nelle categorie di cui al co. 1, lettere a) e b). Possono essere esclusi dal campo di applicazione quei progetti che, a giudizio dell'autorità competente, non richiedano lo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale (art. 6 , co. 10 e 11): a) i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale; b) i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopi di protezione civile, oppure disposti in situazioni di necessità e d'urgenza a scopi di salvaguardia dell'incolumità delle persone da un pericolo imminente o a seguito di calamità.

Progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità (screening) L'art Progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità (screening) L'art . 20 del d.lgs. n. 152/06 , sottopone a verifica di assoggettabilità: a) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni; b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente; c) i progetti elencati nell'allegato IV.

PROCEDIMENTO L'iter è complesso: il progetto preliminare è sottoposto a verifica di assoggettabilità (quando prevista); il progetto definitivo è sottoposto a VIA; consente l'esperimento di procedure amministrative, di consultazione e tecniche mediante le quali vengono fornite tutte le indicazioni necessarie per le successive fasi di progettazione esecutiva e di realizzazione, qualora ricorrano le condizioni di compatibilità ambientale.

Nella procedura di VIA si possono individuare tre fasi necessarie: I Nella procedura di VIA si possono individuare tre fasi necessarie: I. introduttiva II. istruttoria III. decisoria due fasi eventuali: I. una fase di verifica di assoggettabilità (c.d. screening) II. una fase preliminare ("definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale" - c.d. scoping)

Procedimento di verifica preliminare (screening) art Procedimento di verifica preliminare (screening) art. 20 Il proponente trasmette all'autorità competente: - il progetto preliminare - lo Studio preliminare ambientale. Il proponente cura la pubblicazione in GU o nel BUR, nonché nell'albo pretorio dei comuni interessati, della trasmissione e deposita presso i comuni copia degli atti (anche presso le province e regioni per i progetti di competenza statale).

Pubblicità della decisione: GU o BUR (estratto); sito web dell'autorità competente (integrale). Entro 45 giorni: osservazioni di chiunque. Nei successivi 45 giorni, l'autorità si esprime: "verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente". La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo (silenzio inadempimento).

La fase preliminare art. 21 (scoping) Sulla base del progetto preliminare, dello studio preliminare ambientale e di una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare (durata max 60 gg.). L'autorità competente: si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale; esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero; verifica, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto, l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità; in carenza di tali elementi, indica le condizioni per ottenere, in sede di progetto definitivo, i necessari atti di consenso, senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento.

Studio di impatto ambientale (art. 22) Deve contenere le seguenti informazioni: una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni; una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli effetti negativi rilevanti; i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio; una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, ivi compresa la cosiddetta "opzione zero", con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale; una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.

Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali dell'opera o intervento progettato e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso. La documentazione dovrà essere predisposta al fine consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione (comma 5).

L’importanza dell’impatto ambientale viene valutata in relazione a: Natura dell’opera (del progetto); Dimensioni Ubicazione 08/11/10

Consiglio di Stato, sez. VI, 19 marzo 2012, n. 1541 Lo Studio di Impatto Ambientale "deve avere un notevole grado di completezza e articolazione, in quanto integrante la fase progettuale definitiva e, soprattutto, perché volto ad individuare gli effetti ambientali del progetto, inclusi i possibili effetti "cumulativi", con la specificazione sopra vista, conseguibile soltanto con una "prima valutazione" degli effetti stessi che non può che spettare a chi propone l'opera, ne indica i contenuti e ne assume con ciò la conoscenza dei potenziali effetti ambientali, attivando una dialettica procedimentale nel cui ambito dovrà poi l'Amministrazione assumere, a sua volta, la responsabilità di valutare quanto le è stato prospettato (come previsto dall'art. 25 del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006)".

Art. 23 - Presentazione dell'istanza LA FASE INTRODUTTIVA Art. 23 - Presentazione dell'istanza L'istanza è presentata dal proponente l'opera o l'intervento all'autorità competente depositata presso gli uffici dell'autorità competente, delle regioni, delle province e dei comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione. Ad essa sono allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell'avviso a mezzo stampa.

Consultazioni (art. 24) Il soggetto interessato che intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'opera o intervento progettato può presentare all'autorità competente osservazioni scritte entro 60 giorni. Anche partecipazione di soggetti pubblici, con eventuale indizione di conferenza di servizi (art. 25). Il proponente, anche su propria richiesta, può essere chiamato, prima della conclusione della fase di valutazione, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve tenere in conto le osservazioni pervenute, considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi. L'autorità competente alla valutazione dell'impatto ambientale può disporre lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio presentato dal committente o proponente, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini che si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, acquisiti e valutati ai fini del provvedimento di VIA. Modifiche eventuali a seguito dei processi di partecipazione (art. 24, comma 9): Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al co.4, il proponente può chiedere di modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o di rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio. Eventuale riapertura della fase di consultazione ove le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico (art. 24, comma 9-bis).

LA FASE ISTRUTTORIA L'istruttoria tecnica ha le seguenti finalità: a) accertare la completezza della documentazione presentata; b) verificare la rispondenza della descrizione dei luoghi e delle loro caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente; c) verificare che i dati del progetto, per quanto concerne la produzione e gestione di rifiuti liquidi e solidi, le emissioni inquinanti nell'atmosfera, i rumori ed ogni altra eventuale sorgente di potenziale inquinamento, corrispondano alle prescrizioni dettate dalle normative di settore; d) accertare la coerenza del progetto, per quanto concerne le tecniche di realizzazione ed i processi produttivi previsti, con i dati di utilizzo delle materie prime e delle risorse naturali; e) accertare il corretto utilizzo degli strumenti di analisi e previsione, nonché l'idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali; f) individuare e descrivere l'impatto complessivo della realizzazione del progetto sull'ambiente e sul patrimonio culturale anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione con la previsione di quella successiva.

Le attività tecnico-istruttorie per la valutazione ambientale dei progetti di opere ed interventi di competenza dello Stato sono svolte dalla Commissione tecnico-consuntiva. La Commissione acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ed esprime il proprio parere motivato Il parere emesso è trasmesso al competente vicepresidente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'adozione del giudizio di compatibilità ambientale.

LA FASE DECISORIA (art. 26) L'autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente. L'autorità competente può richiedere al proponente, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata.

Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.

Consiglio di Stato, sez. V, 18 aprile 2012, n. 2234 "secondo l'insegnamento di questo Consiglio (da ultimo espresso dalla sez. IV, con sent. n. 4246/10; in precedenza: sez. VI, sent. n. 1/04) il procedimento di valutazione di impatto ambientale si sostanzia in un confronto comparato tra il sacrificio ambientale imposto dal progetto rispetto all'utilità socioeconomica dallo stesso ritraibile, tenuto conto delle alternative praticabili, fino alla c.d. "opzione zero". A questo scopo, la disciplina normativa ad esso relativa, contenuta nel titolo III della parte seconda del d.lgs. n. 152/06, prefigura un modello di istruttoria aperto ai contributi partecipativi dei soggetti portatori di interessi pubblici e privati coinvolti nell'opera. Ne consegue che l'impegno motivazionale dell'autorità deliberante è tanto più pregnante quanto più l'istruttoria abbia fatto emergere, attraverso gli apporti partecipativi di soggetti, pubblici e privati, anche esponenziali di interessi collettivi, ricadute potenzialmente negative sul contesto ambientale ed insediativo interessato dall'iniziativa".

Procedimento sostitutivo (art Procedimento sostitutivo (art. 26, comma 2) L'inutile decorso dei termini previsti implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad adempire entro il termine di venti giorni. Silenzio (art. 26, comma 2-bis) La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo (silenzio-inadempimento). L'art. 14 ter l. n. 241/90 dispone che se la VIA non interviene nei termini l'autorità procedente in conferenza dei servizi può innescare il meccanismo dell'intervento sostitutivo previsto dall'art. 26

Informazione sulla decisione (art. 27) Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è pubblicato per estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza, a cura del proponente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione, per i progetti di rispettiva competenza. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve essere pubblicato per intero e su sito web dell'autorità competente indicando la sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive.

Monitoraggio (art. 28) Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera, anche, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive. Qualora dalle attività di cui al comma 1 risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorità competente può modificare il provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori. Qualora dall'esecuzione dei lavori ovvero dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare.

Controlli e sanzioni - art. 29 La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

Consiglio di Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3849 La valutazione ambientale necessita di una valutazione unitaria dell'opera, per evitare che, con un meccanismo di stampo elusivo, l'opera venga artificiosamente frazionata in parti eseguite in assenza della valutazione perché, isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime protettivo. (nello stesso senso id., sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5760; id., sez. VI, 30 agosto 2002 , n. 4368)  

Corte di Giustizia dell'Unione europea sentenza 18 ottobre 2011 (procedimenti riuniti da C‑128/09 a C‑131/09, C‑134/09 e C‑135/09 ) Il fatto che un progetto rientrante nell'ambito d'applicazione delle disposizioni della direttiva 85/337 sulla VIA, sia adottato mediante un atto legislativo, non è sufficiente ad escludere tale progetto dall'ambito di applicazione della direttiva stessa. Inoltre, in base al'art. 9, n. 2, della convenzione sull' accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus), qualora un progetto sia adottato mediante un atto legislativo, la verifica del rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva sulla VIA deve poter essere sottoposta ad un organo giurisdizionale o ad un organo indipendente e imparziale istituito dalla legge. In mancanza, spetterebbe ad ogni organo giurisdizionale nazionale, eventualmente, disapplicare tale atto legislativo.

VIA e conferenza di servizi (art. 14-ter, l. n. 241/1990) La VIA rappresenta un presupposto del procedimento autorizzatorio: deve essere acquisita in conferenza di servizi (possibile proroga del termine per la sua conclusione e possibile affidamento delle attività tecniche istruttorie a soggetti diversi, ad es. università); nel caso di VIA positiva, non si applica la disciplina del dissenso delle P.A. ambientali previste dalla l. n. 241/1990.

V.A.S. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

direttiva 2001/41/CE Per estendere i principi della VIA anche ai piani ed ai programmi, l'Unione europea ha adottato la Direttiva 2001/42/CE concernente "La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente", il cui obiettivo è quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, per cui è si rende necessaria ''l'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione di determinati piani e programmi che possano avere effetti significativi sull'ambiente''.

L'ambito di applicazione della VAS è essenzialmente costituito dai piani, urbani e regionali, e dai programmi soggetti a certe condizioni o vincoli. Per piani e programmi si intendono quelli che: - sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal Parlamento o dal Governo; - sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. (direttiva 2001/42/CE, art. 2a)

Sono soggetti ad una valutazione ambientale i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, in particolare tutti i piani che sono elaborati per i settori: agricolo; forestale; della pesca; delle telecomunicazioni; turistico; della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli; che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE. Gli Stati membri determinano se i piani e programmi, diversi da quelli sopra citati possono avere effetti significativi sull'ambiente esaminandoli caso per caso

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 DEFINIZIONE art. 5, lett. a valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio

VAS - finalità (art. 4, commi 3 e 4, lett. a) "La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione" (come VIA); "In tale ambito: a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile".

VAS - OGGETTO I piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale (art. 6). In particolare sono assoggettati a VAS tutti i piani e programmi: che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto; per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente. Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto (art. 6 comma 4): a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio; c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica; c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi dello Stato. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.

Corte di Giustizia dell'Unione europea sentenza 22 settembre 2011 (procedimento C‑295/10) La direttiva 2001/42 sulla VAS osta ad una normativa nazionale che preveda che una valutazione a norma della detta direttiva possa non essere realizzata nell'ipotesi di piani che determinano l'uso di piccole aree a livello locale se questi riguardano un unico oggetto di attività economica.

Anche nella procedura di VAS si possono individuare tre fasi necessarie: I. introduttiva II. istruttoria III. decisoria due fasi eventuali: I. la fase di verifica di assoggettabilità (cd. screening) II. una fase cd. di scoping

In particolare, art. 11, d. lgs. n In particolare, art. 11, d.lgs. n. 152/2006: a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis; b) l'elaborazione del rapporto ambientale; c) lo svolgimento di consultazioni; d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni; e) la decisione; f) l'informazione sulla decisione; g) il monitoraggio.

Verifica di assoggettabilità (art 12). L'autorità procedente trasmette un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente. L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente. Entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

Rapporto ambientale dell'Autorità responsabile del piano/programma (art. 13) Rappresenta lo strumento di raccolta ed elaborazione dell'informazione ambientale necessaria per una decisione ponderata e costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione (comma 3). Contestualmente deve esserne predisposta una sintesi non tecnica.

Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al T.U. Ambiente riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo. Il Rapporto ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 dell'art. 13 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

Fase di "scoping" (art. 13, commi 1 e 2) Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni dall'invio del rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente articolo.

Sono comunicati all'autorità competente: la proposta di piano o di programma il rapporto ambientale la sintesi non tecnica dello stesso. Sono anche messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi (art 13, co. 5). Tutta la documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione (art 13, co. 6).

CONSULTAZIONE (art. 14) Pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma interessata, contenente il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso in GU o sul BUR, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni (art. 15) 1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo. 2. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma.

DECISIONE (art. 16) Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma. Art. 17. Informazione sulla decisione 1. La decisione finale è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate: a) il parere motivato espresso dall'autorità competente; b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate; c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18.  

Art. 18 - Monitoraggio Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio. Le informazioni raccolte sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. decreto sviluppo, convertito dalla l. 12 luglio 2011, n. 106) esclusione della procedura di VAS per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a VAS Art. 5, comma 8. Per semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non e' sottoposto a valutazione ambientale strategica ne' a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma».

Non sono sottoposti a VAS i Piani Paesistici Territoriali in quanto hanno per legge (art. 143 d.lgs. 42/2004) finalità sostanzialmente analoga a quella della VAS (CGA, sentenza 811/2012) 08/11/10

Corte di Giustizia dell'Unione europea sentenza 20 ottobre 2011 (C‑474/2010) In materia di valutazione ambientale strategica, in base all'art. 6 della direttiva 2001/42/Ce, qualora l'autorità designata per la valutazione dovesse elaborare o adottare essa stessa un piano o un programma, non è necessario che sia creata o designata un'altra autorità consultiva, purché, in seno all'autorità normalmente incaricata e designata per la valutazione ambientale, sia organizzata una separazione funzionale in modo che l'entità amministrativa, interna, disponga di un'autonomia reale, la quale implichi, segnatamente, che essa abbia a disposizione mezzi amministrativi e risorse umane propri e sia in tal modo in grado di svolgere i compiti attribuiti alle autorità consultive ai sensi del richiamato art. 6 n. 3, e, in particolare, di fornire in modo oggettivo il proprio parere sul piano o programma previsto dall'autorità dalla quale essa promana. 08/11/10

Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 12 gennaio 2011, n. 133 Poiché la VAS non è configurata come un procedimento o un subprocedimento autonomo rispetto alla procedura di pianificazione è legittima e anzi quasi fisiologica l'evenienza che l'autorità competente alla VAS sia identificata in un organo o ufficio interno alla stessa autorità procedente. (di recente confermata da Consiglio di Stato,  sez. IV, 17 settembre 2012, n. 4926)

RAPPORTI TRA VIA E VAS

Se il progetto esaminato in conferenza di servizi è stato oggetto di una VAS positiva, espressa nella medesima sede statale o regionale, i relativi risultati e prescrizioni vengono utilizzati senza modificazioni ai fini VIA (art. 14 ter, l. n.241/1990).

Art. 10 - Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti La verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 (VIA) può essere condotta nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'art Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'art. 22 (VIA), relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a VAS, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.

A.I.A. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

direttiva 2008/1/CE La direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento è stata sostituita dalla direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali. Tuttavia, le sue disposizioni sono applicabili sino al 6 gennaio 2014. È conosciuta anche come "direttiva IPPC" (dall'inglese "Integrated Pollution Prevention and Control") Ha ad oggetto le attività industriali e agricole ad elevato potenziale inquinante nuove o esistenti, definite nell'allegato I (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali).

direttiva 2008/1/CE (segue) La direttiva impone il rilascio di un'apposita autorizzazione, che può essere concessa solo se vengono rispettate alcune condizioni ambientali. La direttiva fissa quindi delle prescrizioni minime che devono figurare in ogni autorizzazione, in particolare per quanto riguarda le emissioni delle sostanze inquinanti. Le condizioni ambientali da rispettare: utilizzo di tutte le misure utili per combattere l'inquinamento, ed in particolare il ricorso alle migliori tecniche disponibili (cioè quelle che producono minori quantitativi di rifiuti, che utilizzano le sostanze meno pericolose, che consentono il recupero e il riciclaggio delle sostanze emesse ecc.); prevenzione di qualsiasi fenomeno grave di inquinamento; prevenzione, riciclaggio o eliminazione dei rifiuti con le tecniche meno inquinanti; utilizzo efficace dell'energia; prevenzione degli incidenti e limitazione delle eventuali conseguenze; bonifica dei siti al termine delle attività.

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 In attuazione della direttiva 2008/1/CE è stata introdotta nel Codice dell'Ambiente anche l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), con il d.lgs. n. 128/2010. DEFINIZIONE art. 5, lett. o-bis "autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto rientrante fra quelli di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III bis del presente decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore".

AIA – FINALITÁ (art. 4, comma 4, lett. c) "l'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale".

AIA – OGGETTO (art. 6, comma 13) L'AIA è necessaria per: a) i progetti di cui all'allegato VIII; [ad esempio attività energetiche, di produzione e trasformazione dei metalli, industrie dei prodotti minerali, industrie chimiche, gestione dei rifiuti, impianti industriali per la fabbricazione di carta, per la concia di pelli e macelli con capacità produttive oltre determinate soglie] b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a). SANZIONI per chiunque eserciti una delle attività di cui all'allegato VIII senza essere in possesso dell'AIA (art. 29-quattuordecies).

L'AIA sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX: 1. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari; 2. autorizzazione allo scarico; 3. autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; 4. autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT; 5. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura. Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili (art. 29-bis) L'AIA è rilasciata tenendo conto dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, da emanarsi con decreto ministeriale. [BAT: Best Available Technology]

AIA – COMPETENZA Sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali; [ad esempio, raffinerie di petrolio greggio, centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio, impianti chimici con capacità produttiva superiore a date soglie] Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell'allegato XII. In sede statale, il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. La Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC svolge attività di supporto scientifico per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con specifico riguardo all'AIA.

DOMANDA (art. 29-ter) La domanda deve contenere le seguenti informazioni: a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attività; b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto; c) le fonti di emissione dell'impianto; d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto; e) il tipo e l'entità' delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente; f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle; g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto; h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiede l'intervento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente; i) le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma sommaria; l) le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 15.   La domanda deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce all'autorità' competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità' al pubblico.

AIA - PROCEDIMENTO Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata e può chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto, del proprio nominativo e degli uffici dove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni (entro trenta giorni) La convocazione da parte dell'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di apposita conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, ha luogo ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'ambito della Conferenza dei servizi vengono acquisiti il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per gli impianti di competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.