Lezione: martedì, 27 marzo 2012

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Lezione: martedì, 27 marzo 2012 IL BILANCIO Lezione: martedì, 27 marzo 2012

Composizione Bilancio d’esercizio Art. 2423 1°c. il bilancio d’esercizio è costituito da: Stato patrimoniale (SP) Conto economico (CE) Nota integrativa Il bilancio deve essere corredato da una relazione sulla gestione (art. 2428, 1°c) Esercizio è periodo amministrativo di riferimento (anno: 01 gennaio – 31 dicembre)

Stato patrimoniale e Conto economico SP e CE sono schemi “numerici” SP mette in luce le forme di finanziamento e di impiego delle risorse finanziarie acquisite dall’impresa SP espone patrimonio delle attività in cui sono investite le risorse e fonti di acquisizione delle stesse (proprie e di terzi) CE riassume in via analitica e progressiva tutte le operazioni relative alla creazione di reddito Nota integrativa integra le informazioni in forma descrittiva

Bilancio: 2 obiettivi 1. Conoscenza interna dell’impresa Amministratori, soci di maggioranza, dirigenti 2. Informazione verso l’esterno Soci di minoranza (attuali o potenziali), finanziatori a titolo di credito, fornitori, clienti, dipendenti amministrazione finanziaria INFORMAZIONE su: Andamento gestione ed efficacia politiche gestionali adattate

Codice Civile (cc): finalità norme Il codice mira a tutelare il sistema di rapporti economici tra impresa e soggetti esterni coinvolti nel suo funzionamento. Codice civile vuole evitare: “politiche di bilancio”

Codice Civile (cc): Regole tutela soggetti esterni Per società capitali, obbligo deposito in pubblici uffici Formulazione principi generali e criteri di redazione Struttura e contenuto predefiniti Definizione criteri di valutazione delle poste in bilancio Per società quotate, obbligo revisione

Principi contabili DEF: Sono concetti, convenzioni, regole e prassi applicabili alla preparazione e presentazione del bilancio d’esercizio. Offrono criteri, procedure, metodi di applicazione per individuare i fatti da registrare, le modalità di contabilizzazione degli eventi gestionali, i criteri di valutazione e di esposizione dei valori del bilancio.

Principi contabili I principi contabili hanno due funzioni: 1. Interpretare in chiave tecnica le norme di legge in materia di bilancio 2. Integrare le norme di legge laddove insufficienti

Principi contabili nazionali: organismi emanazione Codice Civile (cc) pone vincoli, principi contabili integrano disposizioni di legge Principi contabili sono insieme di regole emanate da organi professionali: Organismo Italiano di Contabilità (Oic) Ha rivisto e completato principi di Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri

Principi contabili internazionali: organismi emanazione Laddove mancano indicazioni per situazione specifica, intervengono principi contabili internazionali. International Accounting Standards Board (Iasb) Ias: International Accounting Standards: ancora in vigore, emanati da International Accounting Standard Committee (Iasc) Ifrs (International Financial Reporting Standards): nuovi documenti emanati da Iasb

Obbligo redigere bilancio d’esercizio su base Ias/Ifrs Regolamento CE 1606/2002 attuato da D.Lgs 38/2005 Per imprese di “grandi dimensioni” o che operano sui mercati di capitali, per tutte le altre adozione facoltativa o esclusa

Gerarchia applicazione principi contabili Codice civile Principi contabili nazionali Principi contabili internazionali

Principi contabili I principi contabili si distinguono in: a) Principi generali o postulati del bilancio d’esercizio b) Principi contabili applicati

Principi contabili generali I principi contabili “generali” sono descritti negli articoli 2423: Redazione del bilancio: Composizione: SP, CE e nota integrativa Clausola generale della: chiarezza, veridicità e correttezza (vedi anche. 2217, 2°c, bilancio deve: “dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti e le perdite subite”)

Principi contabili generali 2423-bis del Codice civile: Principi di redazione del bilancio: Prospettiva continuazione dell’attività d’impresa Prevalenza della sostanza sulla forma Principio generale della “prudenza” Principio generale della “competenza” Valutazione separata di elementi eterogenei Non modificabilità dei criteri di valutazione (deroga in casi eccezionali)

Struttura SP e CE 2423-ter del Codice civile: Struttura dello SP e del CE Obbligo strutture 2424 e 2425: 1° livello: lettera maiuscola 2° livello: numero romano 3° livello: numero arabo 4° livello: lettera minuscola

ATTIVO PASSIVO CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI PATRIMONIO NETTO B) IMMOBILIZZAZIONI Capitale Immobilizzazioni immateriali II. Riserva del sovrapprezzo azioni II. Immobilizzazioni materiali III. Riserva di rivalutazione III. Immobilizzazioni finanziarie IV. Riserva legale Totale immobilizzazioni (B) V. Riserva per azioni proprie in portafoglio C) ATTIVO CIRCOLANTE VI. Riserve statutarie Rimanenze VII. Altre riserve Crediti VIII. Utile (perdite) portati a nuovo III. Attività finanziarie IX. Utile (perdita) dell’esercizio IV. Disponibilità liquide FONDI PER RISCHI E ONERI Totale Attivo circolante (C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SUBORDINATO D) RATEI E RISCONTI D) DEBITI E) RATEI E RISCONTI

Struttura SP e CE Suddivisione ideale dello SP su base civilistica “approssimazione” per scadenza: riferimento è anno. Immobilizzazioni durata > di un anno Attivo circolante durata ≤ di un anno Patrimonio netto durata > di un anno Debiti: categoria indistinta.

Schema civilistico di SP: Art Schema civilistico di SP: Art. 2424 “Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema: Attivo: A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata. B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: I - Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) avviamento 6) immobilizzazioni in corso e acconti 7) altre Totale II - Immobilizzazioni materiali: 1) terreni e fabbricati 2) impianti e macchinario 3) attrezzature industriali e commerciali 4) altri beni 5) immobilizzazioni in corso e acconti Totale III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: 1) partecipazioni in:     a) imprese controllate     b) imprese collegate     c) imprese controllanti     d) altre imprese 2) crediti:     a) verso imprese controllate     b) verso imprese collegate     c) verso controllanti     d) verso altri 3) altri titoli 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo. Totale Totale immobilizzazioni (B)

Schema civilistico di SP C) Attivo circolante: I - Rimanenze:     1) materie prime, sussidiarie e di consumo     2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati     3) lavori in corso su ordinazione     4) prodotti finiti e merci     5) acconti     Totale II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:     1) verso clienti     2) verso imprese controllate     3) verso imprese collegate     4) verso controllanti     4-bis) crediti tributari     4-ter) imposte anticipate     5) verso altri     Totale III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:     1) partecipazioni in imprese controllate     2) partecipazioni in imprese collegate     3) partecipazioni in imprese controllanti     4) altre partecipazioni     5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo     6) altri titoli     Totale IV - Disponibilità liquide:     1) depositi bancari e postali     2) assegni     3) danaro e valori in cassa     Totale Totale attivo circolante(C) D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti

Schema civilistico di SP A) Patrimonio netto:     I – Capitale II - Riserva da soprapprezzo delle azioni III - Riserve di rivalutazione IV - Riserva legale V - Riserve statutarie VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio VII - Altre riserve, distintamente indicate VIII - Utili (perdite) portati a nuovo IX - Utile (perdita) dell'esercizio     Totale

Schema civilistico di SP B) Fondi per rischi e oneri:     1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili     2) per imposte, anche differite     3) altri     Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:     1) obbligazioni     2) obbligazioni convertibili     3) debiti verso soci per finanziamenti     4) debiti verso banche     5) debiti verso altri finanziatori     6) acconti     7) debiti verso fornitori     8) debiti rappresentati da titoli di credito     9) debiti verso imprese controllate     10) debiti verso imprese collegate     11) debiti verso controllanti     12) debiti tributari     13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale     14) altri debiti     Totale E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti

Bilancio in forma abbreviata Art. 2435-bis: Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi, non abbiano superato 2 dei seguenti limiti: Totale dell’attivo dello SP: 4.400.000 € Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 € Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità

Bilancio in forma abbreviata Art. 2435-bis: Nel bilancio in forma abbreviata lo SP comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e numeri romani; Le voci A e D dell’attivo possono essere ricomprese nella voce C.II Dalle voci B.I e B.II dell’attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; La voce E del passivo può essere ricompresa nella voce D. Nelle voci C.II dell’attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati crediti e debiti esigibili oltre l’esercizio successivo.

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) La struttura del Conto economico è predisposta dal codice civile tratto dall’art. 2425: SCHEMA BASE Valore della produzione Costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) C) Proventi e oneri finanziari D) Rettifiche di valore di attività finanziarie E) Proventi e oneri straordinari Risultato prima delle imposte (A – B +/- C +/- D +/- E); 22) imposte sul reddito dell’esercizio correnti, differite e anticipate; 23) utile (perdite) dell’esercizio.

B) IMMOBILIZZAZIONI Art. 2424-bis: Immobilizzazioni sono elementi patrimoniali (Lettera B) dello SP) destinati a essere utilizzati durevolmente: Gli importi devono risultare al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni Art. 2427, n.2: Il totale degli ammortamenti e delle svalutazioni relative alle immobilizzazioni immateriali e materiali va esposto nella nota integrativa.

Nel CE ci sono voci che riguardano immobilizzazioni: B) IMMOBILIZZAZIONI Nel CE ci sono voci che riguardano immobilizzazioni: Valore della produzione 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni B) Costi della produzione 10.a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 10.b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 10.c.) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

I – Immobilizzazioni immateriali II – Immobilizzazioni materiali B) IMMOBILIZZAZIONI Si suddividono in: I – Immobilizzazioni immateriali II – Immobilizzazioni materiali III – Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo).

I – Immobilizzazioni immateriali Codice civile elenca tipologie, ma non caratteri distintivi. Di norma sono identificate con beni non materiali, ma di durata pluriennale: Immobilizzazioni immateriali 1) costi impianto e avviamento 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5) Avviamento 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 7) altre

II – Immobilizzazioni materiali Beni tangibili di uso durevole impiegati come fattori di produzione del reddito e non sono destinati alla vendita: II) Immobilizzazioni materiali 1) terreni e fabbricati 2) impianti e macchinario 3) attrezzature industriali e commerciali 4) altri beni 5) Immobilizzazioni in corso e acconti

L’ammortamento Art. 2426, n.2 stabilisce che il costo delle immobilizzazioni, immateriali e materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. La sistematicità è garantita da un piano di ammortamento: Valore da ammortizzare (costo) Residua possibilità di utilizzazione Criteri di ripartizione del valore da ammortizzare

L’ammortamento Riferimento per residua possibilità di utilizzazione è la durata economica del bene: dipende da deterioramento fisico, condizioni di utilizzo, obsolescenza Possibilità di modificare stime è vincolata da determinazione piano: andrebbe ripartito di nuovo valore contabile su base nuova vita utile cespite. valore contabile = valore originario – fondo ammortamento

L’ammortamento Codice civile dispone che eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivati nella nota integrativa Il codice civile non indica metodo specifico per determinare le quote di ammortamento. Più frequente è metodo a quote costanti: stessa misura per ogni anno di vita utile.

Periodo di ammortamento Alcune indicazioni, però, ci sono: Art. 2426, n.2: Costi di impianto e avviamento, ricerca e di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore ai 5 anni L’avviamento entro un periodo di 5 anni, con possibilità limitata durata superiore.

Titoli e partecipazioni Titoli e partecipazioni sono inseriti sia tra le immobilizzazioni (III- Immobilizzazioni finanziarie), sia nell’Attivo circolante (III – Attività che non costituiscono immobilizzazioni). Cosa sono le partecipazioni per il codice civile? Per prassi contabile “legame durevole”, per codice civile basta che si tratti di “quota di capitale, anche se destinata a rapido smobilizzo”. Art. 2359 identifica partecipazioni in imprese controllate (influenza dominante) e collegate (influenza notevole).

Titoli e partecipazioni Criteri collocazione tra immobilizzazioni finanziarie o tra attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni? 2424-bis, 1° e 2° c: “Gli elementi destinati a essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni; Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell’art. 2359 si presumono immobilizzazioni” (esercizio di 1/5 dei voti?). 2° comma non sembra avere utilità operativa.

Titoli e partecipazioni Determinazione valore (durevole) per i titoli e le partecipazioni iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie. Art. 2426, n.3, 1° par. Minor valore tra valore durevolmente inferiore e costo d’acquisto Determinazione valore presunto realizzo per i titoli e le partecipazioni iscritti nell’attivo circolante. Art. 2426, n.9 Minor valore di realizzazione desumibile da andamento mercato e costo d’acquisto.

Attivo circolante: crediti I crediti devono essere esposti al netto delle svalutazioni presunte eventualmente effettuate. CE: B.10.d. Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante. CE: D.19.b. Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni. Contropartita: SP: Fondi svalutazione crediti (in deduzione crediti)

Passivo B) e C) B) Fondi per rischi e oneri: Per trattamento di quiescenza e obblighi simili Per imposte anche differite Altri C) Trattamento di fine rapporto subordinato

Passivo B) 2424-bis, 3°c fondi per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza Fondi rischi sono passività potenziali Debiti sono obbligazioni a pagare somme determinate, (compreso TFR)

Passivo B) 1) B) Fondi per rischi e oneri: Per trattamento di quiescenza e obblighi simili Per imposte anche differite altri Fondi ≠ da TFR Es: Fondi pensione aggiuntivi o integrativi (es. accordi aziendali)

Passivo B) 2) B) Fondi per rischi e oneri: Per trattamento di quiescenza e obblighi simili Per imposte anche differite Altri Imposte probabili ma con ammontare o data di sopravvenienza indeterminati.

D) Debiti D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo     1) obbligazioni     2) obbligazioni convertibili     3) debiti verso soci per finanziamenti     4) debiti verso banche     5) debiti verso altri finanziatori     6) acconti     7) debiti verso fornitori     8) debiti rappresentati da titoli di credito     9) debiti verso imprese controllate     10) debiti verso imprese collegate     11) debiti verso controllanti     12) debiti tributari     13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale     14) altri debiti    

Bibliografia Santesso E., Sòstero U., Il bilancio, Il Sole 24 ORE, 2008, Milano