LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI

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LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI 5 aprile 2006

DEFINIZIONI AGEVOLAZIONE. Per agevolazione fiscale si intende un trattamento preferenziale accordato dalla legge in determinati casi. Consiste solitamente in un’aliquota ridotta o nella concessione di crediti d’imposta, deduzioni dall’imponibile, detrazioni d’imposta, esenzioni. DISABILE. E’ considerato disabile “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” (art. 3, co. 1, L. n. 104/92). DISABILE GRAVE. Qualora la minorazione abbia ridotto l’autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità (art. 3, co. 3, L. n. 104/92).

QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI FISCALI QUALSIASI CONTRIBUENTE USUFRUISCE DI AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE SPESE SOSTENUTE PER FARE FRONTE A NECESSITA’ DI CARATTERE SOCIALE O RIGUARDANTI LA SALUTE (ad esempio, spese sanitarie, protesi, mutui stipulati per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale, tasse pagate per l’istruzione secondaria o universitaria) L’AGEVOLAZIONE FISCALE CONSISTE NELLA DETRAZIONE DALL’ IRPEF DEL 19 % DI QUANTO PAGATO

I DISABILI GODONO DI ALTRE PARTICOLARI AGEVOLAZIONI FISCALI AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO MAGGIORE DEDUZIONE PER I FIGLI A CARICO DISABILI AGEVOLAZIONE PER L’ACQUISTO DI ALTRI MEZZI DI AUSILIO E I SUSSIDI TECNICI ED INFORMATICI AGEVOLAZIONI PER LE SPESE PER L’ASSISTENZA PERSONALE – COMPRESI I CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER PERSONE ADDETTE ALL’ASSISTENZA AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO ED IL MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA AGEVOLAZIONI SULLE SPESE DI INTERPRETARIATO PER I SORDOMUTI AGEVOLAZIONI PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO - 1 DISABILI AMMESSI: 1) Disabili con ridotte o impedite capacità motorie (comma 1 e 2, Legge 104/1992) 2) Non vedenti e sordomuti (art. 1, Legge 68/1999) 3) Disabili con handicap fisico o mentale GRAVE titolari dell’indennità di accompagnamento (comma 3, art. 3, Legge 104/1992) 4) Disabili con GRAVE limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazione (comma 3, art. 3, L. 104/1992) I DISABILI DI CUI AL PUNTO 4 DEVONO ESSERE IN POSSESSO DI PATENTE SPECIALE E L’AUTOVETTURA DEVE ESSERE ADATTATA

AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO - 2 VEICOLI AMMESSI: 1) Motocarrozzette 2) Autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile Adattati (anche il solo cambio automatico di serie è considerato adattamento) per i disabili con patente speciale Anche non adattati per i disabili GRAVI (c.3, art. 3, L. 104/1992) 3) Autocaravan (solo per detrazione del 19 % ai fini IRPEF – non godono dell’agevolazione dell’IVA agevolata al 4 % )

AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO - 3 1) Aliquota IVA del 4 % invece che del 20 % sull’acquisto del veicolo una sola volta ogni 4 anni ( SOLO PER DISABILI CON CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L. 104/1992) – valgono i limiti di cilindrata: 2000 cc. se a benzina 2800 cc. se diesel 2) Detrazione IRPEF del 19 % sul prezzo di acquisto del veicolo, IVA e adattamenti compresi, fino al limite di € 18.075,99 (35.000.000 delle vecchie lire) nella dichiarazione dei redditi A scelta in una sola volta o in 4 rate (per incapienza) 3) Esenzione permanente dal pagamento del BOLLO e esenzione dal pagamento delle imposte di trascrizione sul passaggio di proprietà (REGIONE LOMBARDIA)

AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO - 4 BENEFICIARI: 1) Lo stesso disabile, se ha sostenuto la spesa 2) Un familiare che ha sostenuto la spesa, se il disabile è a suo carico ( reddito inferiore a € 2.840,51 pari alle vecchie 5.500.000 Lire, senza tenere conto dei redditi esenti)

AGEVOLAZIONI DEL 41 % PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (modif. dalla L AGEVOLAZIONI DEL 41 % PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (modif. dalla L. 266/2005 FINANZIARIA 2006 – precedentemente 36 %) Tutti i contribuenti possono detrarre dall’IRPEF il 36 % delle spese di: Ristrutturazione Restauro e risanamento conservativo Manutenzione straordinaria (Ordinaria solo nelle parti comuni dei condomìni) Messa a norma degli edifici per quanto riguarda gli impianti Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali Cablatura degli edifici Contenimento dell’inquinamento acustico Adozione di misure di sicurezza statica ed antisismica Conseguimento di risparmi energetici Eliminazione delle barriere architettoniche

AGEVOLAZIONI FISCALI PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER I DISABILI IVA AGEVOLATA AL 4 % SOLO PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – PER ALTRI LAVORI NON CONNESSI VIGE L’ALIQUOTA IVA NORMALE DETRAZIONE IRPEF DEL 41 % DEL TOTALE DELLA SPESA PER REALIZZARE INTERVENTI SU IMMOBILI - RATEIZZABILE IN 10 ANNI (con la presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. UNICO o Mod. 730) DETRAZIONE IRPEF DEL 19% SULLA PARTE RESIDUALE (detrazione del 19 % sulla quota residua del 59 % della spesa)

PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SI INTENDE: COSTRUZIONE DI ASCENSORI, MONTASCALE, RAMPE, MONTACARICHI, REALIZZAZIONE DI STRUMENTI CHE ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE, LA ROBOTICA O ALTRO MEZZO TECNOLOGICO, SIANO ADATTI A FAVORIRE LA MOBILITA’ ESTERNA ED INTERNA DELLE PERSONE DISABILI SPETTANO SEMPRE LE AGEVOLAZIONI: IVA ALIQUOTA AGEVOLATA AL 4 % IRPEF DETRAZIONE DEL 19 % LA DETRAZIONE IRPEF DEL 41 % SPETTA SOLAMENTE SE SONO EFFETTUATI INTERVENTI EDILIZI SU IMMOBILI E NON SPETTA PER IL SOLO ACQUISTO DI STRUMENTI, SIA PURE DIRETTI A FAVORIRE LA COMUNICAZIONE E LA MOBILITA’ DEL DISABILE

ALTRE AGEVOLAZIONI: IVA AL 4 % DETRAZIONE IRPEF DEL 19 % Spese sostenute per l’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione ed al sollevamento dei disabili (con invalidità permanente di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) Per l’acquisto dei sussidi tecnici ed informatici diretti a facilitare l’autosufficienza, l’integrazione e la riabilitazione degli stessi.

ALTRE AGEVOLAZIONI: DETRAZIONE IRPEF DEL 19 % Spese sostenute dai sordomuti (riconosciuti ai sensi della L. 26 maggio 1970, n. 381) per i servizi di interpretariato. Spese sostenute dai non vedenti per l’acquisto del cane guida una sola volta in ogni 4 anni – cumula con la detrazione per l’acquisto dell’autovettura per € 18.075,99.

DEDUZIONI PER LE SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA QUALIFICATA Spese mediche generiche e quelle per l’assistenza dei disabili Sono compresi l’assistenza infermieristica e riabilitativa di personale qualificato. In caso di ricovero in istituto non è possibile portare in deduzione l’intera retta ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Queste spese possono essere anche sostenute per i familiari non a carico

DEDUZIONE DELLE SPESE DI ASSISTENZA GENERICA Spese sostenute per gli addetti alla propria assistenza personale, nell’ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (risultante da certificazione medica) FINO AL LIMITE DI € 1.820,00 Queste spese possono essere anche sostenute per i familiari non a carico

ALTRE AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI: DETRAZIONE FORFETARIA DI € 516,46 per il mantenimento del cane guida. Aliquota IVA agevolata del 4 % per le spese sostenute per le prestazioni di composizione, legatoria e stampa di prodotti editoriali in Braille e i supporti audiomagnetici specifici.

ALTRE AGEVOLAZIONI DEDUZIONE MAGGIORATA PER I FIGLI DISABILI Deduzioni massime teoriche previste per i familiari a carico: Coniuge (o 1° figlio in mancanza del coniuge) € 3.200,00 Figlio o altro fam. a carico € 2.900,00 Figlio di età inferiore a 3 anni € 3.450,00 Figlio DISABILE € 3.700,00 La deduzione massima teorica diminuisce progressivamente all’aumentare del reddito (es. circa 80 % per redditi di € 20.000,00)

QUINDI AL NETTO DI EVENTUALI CONTRIBUTI LE AGEVOLAZIONI FISCALI SPETTANO SOLO PER LE SOMME CHE SONO RIMASTE EFFETTIVAMENTE A CARICO DEL CONTRIBUENTE QUINDI AL NETTO DI EVENTUALI CONTRIBUTI (ad es., contributi L. 9 gennaio 1989 n. 13 che spettano per l’installazione di montacarichi, ascensori o montascale per disabili)

Se il disabile è fiscalmente a carico (non percepisce redditi superiori a € 2.840,51 = Lire 5.500.000) TUTTE LE AGEVOLAZIONI FISCALI SPETTANO ANCHE AL FAMILIARE DEL DISABILE CHE SOSTIENE LE SPESE Le spese mediche non specialistiche e di assistenza specifiche spettano al familiare che le sostiene anche se il disabile non è fiscalmente a carico

LE AGEVOLAZIONI FISCALI RIGUARDANO L’IVA E L’IRPEF L’AGEVOLAZIONE FISCALE RIGUARDANTE L’IVA AGEVOLA TUTTI I CONTRIBUENTI DISABILI (che acquistano un bene o servizio aumentato dell’IVA al 4 % invece che all’aliquota ordinaria) L’AGEVOLAZIONE FISCALE RIGUARDANTE L’IRPEF AGEVOLA SOLO I CONTRIBUENTI DISABILI CHE HANNO UN REDDITO E PERTANTO SONO SOGGETTI ALL’ IRPEF (in quanto hanno un rimborso pari al 19 % o al 41 % dell’IRPEF pagata o da pagare) NEL CASO NON HANNO PAGATO IRPEF PERCHE’ PRIVI DI REDDITO NON HANNO ALCUN RIMBORSO

PER ULTERIORI INFORMAZIONI www.agenziaentrate.gov.it

PRESENTAZIONE A CURA DI: Dott. Guido De Carlo Capo Area Servizi Agenzia delle Entrate Ufficio di Salò