L’INQUINAMENTO ACUSTICO

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L’INQUINAMENTO ACUSTICO Avv. Federico Peres B & P – avvocati Butti – Butti – Peres – Zalin – Chilosi via Leoni n. 4 – 37121 Verona tel. 045/8012901 – fax 045/8031355 e-mail info@buttiandpartners.com Sito www.buttiandpartners.com

INQUINAMENTO ACUSTICO NORMATIVA NAZIONALE SPECIFICA NORMATIVA COMUNITARIA D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (non vigente) Ante 2002 - disciplina di settore d.p.c.m. 1 marzo 1991 Post 2002 – disciplina generale DIRETTIVA 49/2002 d.p.c.m. 1 marzo 1993 LEGGE quadro n. 447/1995 NORMATIVA NAZIONALE GENERALE Decreti attuativi: es. d.p.c.m. 14 novembre 1997 TUTELA PENALE art. 659 c.p. TUTELA CIVILE art. 844 c.c. D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142

NORMATIVA COMUNITARIA Prima del 2002 DISCIPLINA di SETTORE: non esisteva una disciplina organica sull’inquinamento acustico. Erano stati adottati solamente una serie di provvedimenti che regolavano le singole sorgenti mobili. Dopo il 2002 DISCIPLINA GENERALE: Direttiva 2002/49/CE, pubblicata sulla G.U.C.E. n. 18 del 18.07.2002.

DIRETTIVA 2002/49/CE OBIETTIVO ECCEZIONI prevenire, evitare e ridurre gli effetti nocivi derivati dall’esposizione al rumore ambientale. OBIETTIVO ECCEZIONI Rumore prodotto dalla stessa persona esposta, dalle attività domestiche e dal vicinato

DIRETTIVA 2002/49/CE: VALORI LIMITE La direttiva comunitaria contiene varie definizioni. Importante è la definizione di “descrittore acustico” – ovvero la quantità fisica che descrive il rumore ambientale avente un rapporto con l’effetto nocivo (ex art. 3, lett. d.) - In essa si individuano, per i diversi periodi della giornata – diurno, serale, notturno e complessivo (che include giorno, sera e notte) - Continua Dir. 49/2002

il valore limite Al SUPERAMENTO di tali valori, fissati dai singoli Stati membri, Le competenti autorità dei singoli Stati esaminano o applicano provvedimenti di attenuazione del rumore (ex art. 3, lett. r) Continua Dir. 49/2002

SCADENZE Prevede inoltre una serie di In particolare: adozione da parte degli Stati membri delle DISPOSIZIONI legislative, regolamentari e amministrative necessarie per CONFORMARSI alla direttiva (art. 14, co. 1) 18 luglio 2004 Continua Dir. 49/2002

elaborazione da parte degli Stati membri e, ove opportuno, adozione di MAPPE ACUSTICHE relative al precedente anno solare per alcune località genericamente indicate (art. 7, co. 1) 30 luglio 2007 presentazione da parte della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio di una RELAZIONE sull’attuazione della Direttiva (art. 11, co. 1) 18 luglio 2009 Continua Dir. 49/2002

CRITICA I valori limite riportati nell’Allegato VI della Direttiva, pur non essendo vincolanti per gli Stati, sono MENO RESTRITTIVI di quelli attualmente in vigore in Italia, ai sensi del D.P.C.M. n. /1997

D.lgs 19 agosto 2005, n. 194 emanato in attuazione della DIRETTIVA 2002/49/Ce relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale

NORMATIVA NAZIONALE D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 In particolare: STATO – funzioni generali. es: disciplina inquinamento acustico porti, aeroporti, ferrovie. REGIONI – controllo e prevenzione inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse in generale. COMUNI – controllo rumore derivante dalla circolazione stradale. D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (non vigente)

continua: normativa nazionale ● rubricato: “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”. ● il decreto è ancora applicato, in quanto richiamato nel regime transitorio della legge quadro 447/1995. D.P.C.M. 1 marzo 1991

continua: normativa nazionale Decreto emanato in attuazione dell’art. 4, L. 23.12.1978, n.833 e dell’art. 2, co. 14, L. 8.07.1986, n.349. Disciplinava inquinamento acustico proveniente da IMPIANTI INDUSTRIALI e da ATTIVITÀ TEMPORANEE. Nel preambolo si chiariva il CARATTERE TRANSITORIO del decreto, in attesa di approvazione di una legge quadro in materia. D.P.C.M. 1 marzo 1993

Non prevedeva un termine entro il quale ultimare la classificazione. continua: d.p.c.m. 1 marzo 1993 Richiedeva ai COMUNI di effettuare la ZONIZZAZIONE ACUSTICA – ovvero suddividere territorio in classi o aree acusticamente omogenee. Non prevedeva un termine entro il quale ultimare la classificazione. Individuava DUE REGIMI differenti:

TRANSITORIO – in vigore in attesa della zonizzazione. continua: d.p.c.m. 1 marzo 1993 TRANSITORIO – in vigore in attesa della zonizzazione. Associava alle 4 DIVERSE ZONE individuate all’art. 6, dei limiti di accettabilità per il periodo diurno e notturno. DEFINITO – in vigore ultimata la zonizzazione. Prevedeva differenti limiti per le SEI CLASSI in cui si sarebbe dovuto suddividere il territorio comunale.

continua: d.p.c.m. 1 marzo 1993 Le SEI CLASSI previste (poi riprese dalla legge quadro) erano:  Classe I – aree particolarmente protette  Classe II – aree per uso prevalentemente residenziale  Classe III – aree di tipo misto  Classe IV – aree di intensa attività umana  Classe V – aree prevalentemente industriali  Classe VI – aree esclusivamente industriali

continua: d.p.c.m. 1 marzo 1993 Erano previsti dei PIANI di RISANAMENTO - le IMPRESE avrebbero dovuto presentare questi piani alla REGIONI entro 6 MESI dall’entrata in vigore del decreto, per garantire l’adeguamento ai limiti previsti dal decreto. La Corte Costituzionale con ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune parti del decreto perché incidenti sulla competenza delle regioni e delle province autonome. Sentenza 30.12.1991, n. 517

LEGGE QUADRO 447/1995 continua: d.p.c.m. 1 marzo 1993 La ZONIZZAZIONE ACUSTICA non è stata attuata Solo il REGIME TRANSITORIO ha trovato parziale applicazione. In questo contesto normativo è stata approvata la LEGGE QUADRO 447/1995

LEGGE QUADRO 447/1995  Ampi poteri alla REGIONI e agli ENTI LOCALI  Obiettivo: tutela AMBIENTE ESTERNO e AMBIENTE ABITATIVO dall’inquinamento acustico  Mantiene obbligo per i COMUNI di effettuare ZONIZZAZIONE ACUSTICA LEGGE QUADRO 447/1995

continua: legge quadro 447/1995 rispetto al D.P.C.M. 1 marzo 1993: Ruolo delle REGIONI:  elaborare CRITERI GUIDA per zonizzazione  POTERI SOSTITUTIVI in caso di INERZIA dei Comuni DIFFERENZA

continua: legge quadro 447/1995 Riprende dal d.p.c.m. del 1 marzo 1991, specificandoli ulteriormente, una serie di tra cui:  VALORI limite di EMISSIONE – valore massimo di rumore che può essere emesso da sorgente sonora. Da misurarsi in prossimità sorgente stessa.  VALORI limite di IMMISSIONE – valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente, abitativo o esterno. Da misurarsi in prossimità dei ricettori. LIMITI di ACCETTABILITA’

continua: LIMITI di ACCETTABILITA’  VALORI di ATTENZIONE – valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente.  VALORI di QUALITA’ – valori di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare obiettivi di tutela previsti dalla legge. Tra i valori limite di immissione rientra il c.d. VALORE LIMITE DIFFERENZIALE

dato dalla DIFFERENZA tra il RUMORE AMBIENTALE e il RUMORE RESIDUO Dal momento che il RUMORE AMBIENTALE è costituito dall’insieme del rumore residuo e del rumore prodotto dalle specifiche fonti disturbanti il VALORE DIFFERENZIALE ha lo scopo di misurare il RUMORE PRODOTTO dalle singole fonti disturbanti

Il LIMITE DIFFERENZIALE è quantificato in: 5 dB nel periodo diurno 3 dB nel periodo notturno ATTENZIONE Non trova applicazione per la classe IV – che comprende AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI

d.p.c.m. 14 novembre 1997 ha individuato per ognuna delle sei classi i VALORI LIMITE di emissione, immissione, attenzione e qualità. In attesa che i Comuni procedano a suddividere il territorio in classi, la legge quadro ha previsto REGIME TRANSITORIO coincidente con il regime transitorio già disciplinato nel d.p.c.m. 1° marzo 1991, in quanto COMPATIBILE con la legge quadro.

continua: legge quadro 447/1995 La legge quadro prevede l’emanazione di numerosi DECRETI ATTUATIVI, molti dei quali sono già stati adottati. Ad esempio il d.p.c.m. 14.11.1997. La legge quadro prevede di natura esclusivamente SANZIONI AMMINISTRATIVA

continua: legge quadro 447/1995 ESEMPI di sanzioni sono:  Sanzione da 1.033 a 10.330 euro per chi non ottempera ad ordinanza contingibile ed urgente adottata dal sindaco ai sensi dell’art. 9 (salve le eventuali conseguenze penali ex art. 650 c.p.).  Sanzione da 571 a 5.165 euro per chi, nell’esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione.

continua: normativa nazionale D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal a norma dell’art. 11 della legge 447/1995 TRAFFICO VEICOLARE

continua: normativa nazionale L’ordinamento nazionale fornisce ulteriori strumenti di tutela dall’inquinamento acustico: sotto il PROFILO PENALE sotto il PROFILO CIVILE art. 659 c.p. art. 844 c.c. In particolare si osservi che:

continua: normativa nazionale A. PROFILO PENALE Ai sensi dell’ art. 659 c.p. “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 310. Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 518 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità”.

continua: normativa nazionale A. PROFILO PENALE SOPRAVVIVENZA art. 659 c.p. Questione: A seguito dell’entrata in vigore della legge 447/1995, la giurisprudenza della Cassazione penale non è un’unanime nel pronunciarsi sul tema E’ABROGATO per la Cass. pen., sez. I, 19.05.1999, n. 6291: deve intendersi depenalizzata, in forza del principio di specialità (…), costituendo tale condotta l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, co. 2, L. 447/1995.

continua: A. Profilo penale SOPRAVVIVENZA art.659 c.p. continua: A. Profilo penale NON è ABROGATO per la Cass. pen., sez. I, 19.01.2001, n. 443: si esclude l’abrogazione per entrata in vigore dell’art. 10, co. 2, L.447/1995, poiché le due le due norme perseguono scopi diversi: l’art. 659 c.p. sanziona gli EFFETTI negativi della rumorosità sulla tranquillità pubblica; l’art. 10, co. 2, L. 447/1995 sanziona il SUPERAMENTO dei LIMITI di rumorosità fissati, indipendentemente da un effettivo disturbo.

continua: normativa nazionale B. PROFILO CIVILE art. 844 c.c. L’ pone un divieto a carattere generale. Il proprietario di un fondo può far cessare le immissioni (incluse quelle acustiche) sul proprio fondo che superino la NORMALE TOLLERABILITÀ, avuto riguardo: alla condizione dei luoghi; al contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà; alla priorità di un determinato uso.

continua: normativa nazionale B. PROFILO CIVILE L’APPLICAZIONE dell’art. 844 c.c. ha comportato numerose pronunce giurisprudenziali, dalle quali si può dedurre che: per DETERMINARE L’INTOLLERABILITÀ delle immissioni acustiche si possono utilizzare i limiti fissati dal d.p.c.m. 14.11.1997, n; la disciplina di settore persegue una finalità pubblica. Non è quindi da escludere l’APPLICABILITÀ dell’art. 844 c.c. ai RAPPORTI TRA PRIVATI.