La compilazione di Giustiniano nella cultura giuridica medievale

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La compilazione di Giustiniano nella cultura giuridica medievale

La compilazione giustinianea comprende frammenti di fonti giurisprudenziali e normative risalenti ad epoche differenti e corrispondenti a diverse forme di organizzazione La compilazione giustinianea e’ diritto vigente I frammenti contenuti nella compilazione giustinianea sono di sovente contradditori Le contraddizioni interne, attraverso l’interpretazione, la rendono polivalente

Inoltre, ogni “caso”, ossia ogni negozio o istituzione che nella compilazione giustianea non erano previsti, trova e deve trovare nel corpus iuris una soluzione: è solo problema di interpretazione

SCUOLA DEI GLOSSATORI Metodo didattico Metodo scientifico

Metodo didattico I Leggere il testo (lectura) Fare esempi (ponere casum) Esame dei passi paralleli del corpus iuris (solutio contrariorum e distinctio = conciliazione di passi contrastanti del corpus iuris: ogni norma è valida perché applicabile a casi differenti) …………….

Metodo didattico II ……………. Principi o regole di carattere generale (notabilia, argumenta ad causas, generalia) Coppie di principi in opposizione tra loro (brocarda) ad es. in tema di ignoranza delle norme di diritto: ignorantia excusat -- ignorantia nocet vel non excusat) Questo principio si può applicare anche agli statuti: nessuno straniero è tenuto a conoscere gli statuti di un’altra città, ma vi sono norme comuni a tutti gli statuti (ad es. il divieto di portare armi dopo il tramonto o in certe zone della città)

Metodo didattico III ……………. Quaestiones de facto, quaestiones sabbatinae, quaestiones disputatae ad es.: quaestiones in schola Bulgari disputatae=Stemma bulgaricum; Quaestiones di Pillio: ad es. in una controversia giudiziaria tra due citta’, il giuramento di calunnia deve essere prestato da tutti i membri della citta’ o soltanto dai consoli? Si afferma che basta il giuramento del defensor civitatis contro il principio secondo il quale quod omnes tangit ab omnibus comprobatur)

Metodo scientifico nell’interpretazione estensiva o restrittiva o nel “travisamento” del diritto romano La legge è contenuta in un solo libro il libro è privo di contraddizioni ogni caso deve essere disciplinato da quel libro

Metodo scientifico I La base della cultura dei dottori sta nelle arti liberali. La retorica e la dialettica sono fondate sulla Logica di Aristotele attraverso Cicerone e Boezio Quando il caso concreto non è risolto dalle norme occorre ricorrere ai principi generali (luoghi comuni dialettici = Topica): …………………………..

Metodo scientifico II ………………………….. MODUS ARGUENDI (metodi di argomentazione) Argomento a contrario Analogia (argumentum a simili: elasticità della norma, oppure risalire dal caso alla ratio decidendi, il problema è stabilire quando si può dire che un caso è “simile”) Argomento dal genere alla specie (argumentum a genere in specie) : ad esempio la frode è una forma speciale di dolo

I metodi della ricerca e dell’insegnamento del diritto La lectura Quaestiones Le quaestiones legitimae e de facto Le distinctiones I casus Le dissensiones dominorum Le Summae Le regulae iuris e i brocarda

Un esempio: Giustificare le consuetudini cittadine contrarie al diritto romano imperiale vigente Giovanni Bassiano allievo di Bulgaro (Cremona, Piacenza, Mantova, Bologna … 1180…) consuetudo hominum modernorum (autonomia dei comuni cittadini e consuetudini locali) Giudici e arbitri: Forse e’ il mondo intero a sbagliare?

AZZONE (fine XII, inizio XIII secolo) Allievo di Giovanni Bassiano Docente a Bologna Summa codicis Lectura (cfr. Lettura a C. 8.52 (Consuetudinis)

Accursio e la glossa magna o ordinaria al Corpus Iuris civilis (Bologna 1230-1250) 100.000 glosse al testo costituiscono l’apparato della conoscenza e dell’utilizzo delle fonti giustinianee e si diffondono in tutta l’Europa prima con la circolazione dei manoscritti, poi, dall’ultimo quarto del XV secolo, con la stampa

Postaccursiani FONTI GIURIDICHE FORME LETTERARIE E STRUMENTI INTERPRETATIVI ISTITUZIONI 1250-1300 Statuti Prassi notarile Diritto romano Decretum e decretali Quaestiones Trattati Comuni Impero Chiesa Regni Feudi

La trattatistica dei postaccussiarsiani (1250-1300) Metodo: raccolta di quaestiones su un unico tema Temi principali: Statuti Diritto penale Processo Notariato

Il notariato nel XII Secolo Fino all’XI secolo l’atto notarile non aveva efficacia probatoria: consisteva in un complesso di testimonianze convalidate dalle parti e dai testimoni e, in caso di contestazione, si soleva ricorrere al giudice per convalidarlo Dal XII secolo è il notaio che conferisce efficacia probatoria all’atto e l’atto fa di per sé piena prova

L’ars notaria (1255)di Rolandino Passeggeri (Bologna 1215-1300) alle origini del notariato moderno Tra un passato di formulari erratici e contra ius e alieni E un presente dibattuto tra exercitium dell’arte e scientia iuris

L’ars notaria (1255) di Rolandino Passeggeri L’attività del notaio, fondata sull’esperienza dei rapporti sociali e sulla scienza del diritto deve offrire: Anchora di credibilità, efficacia e verità Lucerna sulla via del diritto Affidabilità sulla corrispondenza tra atto e la volontà di colui o coloro che si rivolgono al notaio (omnium hominum voluntates ) Esempio di buoni costumi nei rapporti sociali

Statuti (fonte normativa del particolarismo giuridico) Di città (municipali), di comuni rurali, di pieve, di valle (particolarismo territoriale) Corporativi (particolarismo personale)

lex municipalis, idest consuetudo municipalis Così secondo l’interpretazione di due Glossatori: Piacentino (m. 1182 il primo che scrive sui Tres libri del Codice)* Azzone (…1190- 1229/39) * Cortese, Il diritto, II, pp. 145 ss. La redzione dopo il ritorno da Montpellier. L’interpretazione dei Tres libri prosegue con Rolando da Lucca e negli anni Novanta con Pillio da Medicina ** Cortese, il diritto, II, pp. 177 ss.

Il diritto delle autononomie cittadine dalla categoria della consuetudine a quella dello statuto Statuto: creazione di una nuova fonte di diritto non prevista dal diritto romano giustinianeo Fonti sostanziali degli statuti: Giuramenti di consoli (successivamente podestà), giudici, notai …. Consuetudini Delibere delle assemblee

Alberto da Gandino pratico e podestà Il trattato De statutis: la giustificazione degli statuti, i modi della loro formazione, l’interpretazione degli statuti e le questioni statutarie Il trattato De maleficiis: il diritto penale tra diritto processuale e diritto sostanziale

Guillaume Durand Lo speculum iudiciale Come nuova scienza del processo romano-canonico e comune: il superamento dell’arbor actionum alle origini del diritto processuale civile moderno

Come “giustificare” il potere normativo e giurisdizionale delle corporazioni Rappresentazione di alcune corporazioni nelle formelle del Duomo di Piacenza (1122-1222)