Manovre economiche del 2011

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Manovre economiche del 2011 -DL n. 98, in legge n. 111/2011 -DL n. 138, in legge n. 148/2011 Le maggiori novità in materia previdenziale

Legge n. 122 del 30.07.2010 Finestra “mobile” per i lavoratori che maturano i requisiti per il diritto a pensione di vecchiaia e di anzianità dal 1.1.2011 (attesa 12/18 mesi), comprese le pensioni in totalizzazione (attesa 18 mesi). Aumento età pensionabile delle donne del pubblico impiego (65 anni di età dal 1.1.2012). Aumento dei requisiti di età, dal 2015*, per l’accesso ai trattamenti pensionistici in relazione alla speranza di vita accertata dall’Istat. Modifiche della disciplina della ricongiunzione e dei trasferimenti gratuiti della contribuzione da vari ordinamenti pensionistici all’Inps, da luglio 2010. Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Lavoratori esclusi dall’applicazione della finestra mobile Legge n. 122 del 30.07.2010 Lavoratori esclusi dall’applicazione della finestra mobile Coloro che perfezionano i requisiti anagrafici e/o contributivi richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità (anche in regime di totalizzazione) entro il 31.12.2010. Lavoratori che al raggiungimento dell’età perdono il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa. Iscritti al Fondo Clero e ministri di culto di religioni diverse dalla cattolica. Personale della scuola *. Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Lavoratori esclusi dall’applicazione della finestra mobile Legge n. 122 del 30.07.2010 Lavoratori esclusi dall’applicazione della finestra mobile Nel limite di n. 10.000 beneficiari: lavoratori in mobilità ordinaria (accordi entro il 30.4.2010); lavoratori in mobilità lunga (accordi entro il 30.4.2010); titolari di assegni straordinari a carico dei fondi di solidarietà di settore (credito e assicurazioni) al 31.5.2010 . (L. n. 122/2010, L. n. 220/2010) 4 Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale 4

Lavoratori in mobilità o in assegno straordinario Legge n. 122 del 30.07.2010 Lavoratori in mobilità o in assegno straordinario Il Ministero del Lavoro, di concerto con l’Economia, può disporre il prolungamento del trattamento di sostegno al reddito per il periodo tra la data di pensionamento secondo la vecchia decorrenza e la nuova finestra mobile (legge n. 220/2010, art. 1, comma 37). Il Ministero del Lavoro ha autorizzato l’INPS a pagare, in via provvisoria, i trattamenti di mobilità e assegni straordinari per luglio e agosto 2011 ai lavoratori che avrebbero potuto percepire la pensione dal 1.7.2011 con la precedente disciplina (Messaggio INPS n. 16355 del 12.08.2011). Richiesta CePa del 22 settembre 2011 Invio lettere (riunione del 18.10.2011) Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Le manovre economiche del 2011 Legge n. 111 del 15.07.2011 (di conversione del DL n. 98 del 06.07.2011) Legge n. 148 del 14.09.2011 (di conversione del DL n. 138 del 13.08.2011) Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Leggi n. 111 e n. 148 del 2011 Anticipo al 2013 dell’adeguamento dell'età pensionabile alla speranza di vita (art. 18, c. 4, L. 111/11). Aumento, dal 2014, dell’età pensionabile delle lavoratrici iscritte all’AGO, ai Fondi sostitutivi e alla Gestione separata (art. 18, c. 1, L. 111/2011 come modif. dall’art. 1, c. 20, L. 148/11). Maggiore attesa, dal 2012, per la pensione di anzianità con 40 anni di contributi (art. 18 - c. 22ter, 22quater e 22quinques - L. 111/11). Riduzione, dal 2012, delle pensioni ai superstiti, in caso di matrimonio con ultra 70enne qualora la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni (art. 18, c. 5, L. 111/11). Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Anticipo dell’adeguamento dei requisiti pensionistici in relazione alla speranza di vita Dal 1.1.2013 si avrà il 1° adeguamento dell’età in ragione dell’incremento della speranza di vita accertata dall’Istat (max 3 mesi) su: età pensionabile prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia; età e quota previste per il diritto alla pensione di anzianità; età anagrafica richiesta per il diritto all’assegno sociale. Successivi adeguamenti a cadenza triennale (2016, 2019,...). (Art. 12 - commi 12-bis, 12-ter e 12-quater - della L. n. 122/2010, modificato dall’art. 18, comma 4, lettera a, della L. n. 111/2011) Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

della specifica attività lavorativa Adeguamento dei requisiti pensionistici in relazione alla speranza di vita L’adeguamento riguarderà tutti (anche donne già investite dall’aumento dell’età pensionabile, minatori, personale militare, forze armate, forze di polizia, vigili del fuoco, ecc.,) tranne i lavoratori che al compimento dell’età pensionabile perderanno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa Messaggi INPS n. 1256 del 19.1.2011 per piloti iscritti al Fondo Volo e per di piloti di porto (marittimi) e n. 5891 del 8.3.2011 per personale viaggiante autoferrotranviere. Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Adeguamento dei requisiti pensionistici in relazione alla speranza di vita L’aggiornamento triennale sarà effettuato con decreto direttoriale del Ministero dell’Economia, di concerto con il Ministero del Lavoro, da emanare almeno 12 mesi prima la data prevista. A partire dal 2011, l’Istat renderà annualmente disponibile, entro il 31 dicembre, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all’età di 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia. Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Nel 2049 aumento complessivo pari a 3 anni e 8 mesi. Adeguamento dei requisiti pensionistici in relazione alla speranza di vita L’incremento dei requisiti stimato nella relazione tecnica della legge n. 111/2011 è di: 3 mesi nel 2013; 4 mesi ogni triennio dal 2016 al 2030; 3 mesi ogni triennio dal 2031 al 2050. Nel 2049 aumento complessivo pari a 3 anni e 8 mesi. Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Pensionamento con la “quota” Adeguamento dei requisiti pensionistici in relazione alla speranza di vita Pensionamento con la “quota” Anni Lavoratori dipendenti (privati e pubblici) Lavoratori autonomi Età anagrafica minima (anni e mesi) Anzianità contributiva minima (anni) Quota * 2011-2012 60 35 96 61 97 2013-2015 61 e 3 97 e 3 62 e 3 98 e 3 2016-2018 61 e 7 97 e 7 62 e 7 98 e 7 2019-2021 61 e 11 97 e 11 62 e 11 98 e 11 2022-2024 63 e 3 99 e 3 2025-2027 63 e 7 99 e 7 2028-2030 63 e 11 99 e 11 2031 ** 63 e 2 99 e 2 64 e 2 100 e 2 * Maturati i requisiti minimi di età e di contribuzione la quota può essere raggiunta con il concorso delle frazioni di età e di contributi (60 anni e 6 mesi di età + 35 anni e 6 mesi di contribuzione = “quota 96”) ** Dal 2031 al 2050 la relazione tecnica stima l’incremento di 3 mesi ogni triennio Decorrenza: attesa di 12 (dipendenti) o 18 mesi (autonomi) dalla maturazione dei requisiti Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Età anagrafica Assegno sociale (uomini e donne) Adeguamento dei requisiti pensionistici in relazione alla speranza di vita Età anagrafica Assegno sociale (uomini e donne) Anno Età anagrafica (anni e mesi) 2012 65 Dal 2013 65 e 3 Dal 2016 65 e 7 Dal 2019 65 e 11 Dal 2022 66 e 3 Dal 2025 66 e 7 Dal 2028 66 e 11 Dal 2031 * 67 e 2 *Dal 2031 al 2050 la relazione tecnica stima un incremento di 3 mesi ogni triennio (2049: 68 anni e 8 mesi) Decorrenza: dal mese successivo alla presentazione della domanda Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Adeguamento dei requisiti pensionistici in relazione alla speranza di vita Età anagrafica Pensione di vecchiaia uomini (dipendenti privati, pubblici e autonomi) Anno Età anagrafica (anni e mesi) 2012 65 Dal 2013 65 e 3 Dal 2016 65 e 7 Dal 2019 65 e 11 Dal 2022 66 e 3 Dal 2025 66 e 7 Dal 2028 66 e 11 Dal 2031 * 67 e 2 *Dal 2031 al 2050 la relazione tecnica stima un incremento di 3 mesi ogni triennio (2049: 68 anni e 8 mesi) Decorrenza: attesa di 12 (dipendenti) o 18 mesi (autonomi) dalla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi 14 Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Età anagrafica Pensione di vecchiaia lavoratrici del pubblico impiego Adeguamento dei requisiti pensionistici in relazione alla speranza di vita Età anagrafica Pensione di vecchiaia lavoratrici del pubblico impiego Anno Età anagrafica (anni e mesi) 2012 65 Dal 2013 65 e 3 Dal 2016 65 e 7 Dal 2019 65 e 11 Dal 2022 66 e 3 Dal 2025 66 e 7 Dal 2028 66 e 11 Dal 2031 * 67 e 2 *Dal 2031 al 2050 la relazione tecnica stima un incremento di 3 mesi ogni triennio (2049: 68 anni e 8 mesi) Decorrenza: attesa di 12 mesi dalla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi 15 Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Età pensionabile delle lavoratrici L’età pensionabile di 60 anni delle lavoratrici dipendenti del settore privato, autonome e iscritte alla gestione separata viene incrementata a 65 anni, gradualmente a partire dal 1° gennaio 2014 Anno Incremento graduale (mesi) Incremento cumulato (mesi) 2014 1 2015 2 3 2016 6 2017 4 10 2018 5 15 2019 21 2020 27 2021 33 2022 39 2023 45 2024 51 2025 57 2026 60 (Art. 18, comma 1, L. n. 111/2011, come modif. dall’art. 1, comma 20, L. n. 148/2011) Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Età pensionabile delle lavoratrici Aumento età donne dipendenti private, autonome e parasubordinate Anno Aumento speranza di vita (mesi) Aumento graduale a 65 anni (mesi) Età per pensione di vecchiaia (anni e mesi) Età effettiva alla decorrenza della pensione di vecchiaia Nate entro il (data) Dipendenti (anni e mesi) Autonome e Gestione separata (anni e mesi) 2011 -- 60 61 61 e 6 31.12.1951 2012 31.12.1952 2013 3 60 e 3 61 e 3 61 e 9 30.09.1953 2014 1 60 e 4 61 e 4 61 e 10 31.08.1954 2015 2 60 e 6 62 30.06.1955 2016 4 61 e 1 62 e 1 62 e 7 30.11.1955 2017 61 e 5 62 e 5 62 e 11 31.07.1956 2018 5 62 e 10 63 e 4 28.02.1957 2019 6 62 e 8 63 e 8 64 e 2 30.04.1957 2020 63 e 2 64 e 8 31.10.1957 2021 65 e 2 30.04.1958 2022 64 e 6 65 e 6 66 30.06.1958 2023 65 66 e 6 31.12.1958 2024 67 30.06.1959 2025 66 e 4 67 e 4 67 e 10 31.08.1959 2026 66 e 7 67 e 7 68 e 1 31.05.1960 Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Età per la pensione di vecchiaia Anno Donne Uomini Dipendenti private e autonome Dipendenti pubbliche Dipendenti privati e pubblici, autonomi Età (anni e mesi) 2011 60 61 65 2012 2013 60 e 3 65 e 3 2014 60 e 4 2015 60 e 6 2016 61 e 1 65 e 7 2017 61 e 5 2018 61 e 10 2019 62 e 8 65 e 11 2020 63 e 2 2021 63 e 8 2022 64 e 6 66 e 3 2023 2024 65 e 6 2025 66 e 4 66 e 7 2026 Decorrenza: attesa di 12 (dipendenti) o 18 mesi (autonomi) dalla maturazione dei requisiti Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Posticipo decorrenza della pensione di anzianità con 40 anni di contributi Per i lavoratori che maturano il diritto a pensione di anzianità dal 2012 con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età, la finestra “mobile” si prolunga di: 1 mese per i soggetti che maturano il requisito nel 2012; 2 mesi per coloro che lo maturano nel 2013; 3 mesi per quelli che lo maturano dal 2014. (Art. 18 - commi 22-ter, 22-quater e 22-quinques – della L. n. 111/2011) Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Decorrenza della pensione Posticipo decorrenza della pensione di anzianità con 40 anni di contributi Anno maturazione dei 40 anni di contributi Decorrenza della pensione Dipendenti Mesi di attesa dalla data di maturazione dei 40 anni Autonomi 2011 12 18 2012 13 19 2013 14 20 2014 15 21 Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Posticipo decorrenza della pensione di anzianità con 40 anni di contributi Sono esclusi dal posticipo coloro che: maturano 40 anni di contribuzione entro il 31.12.2011; nel limite di n. 5000 beneficiari: - lavoratori in mobilità ordinaria (accordi ante 30.6.2011); - lavoratori in mobilità lunga (accordi ante 30.6.2011); - titolari di assegni straordinari a carico dei fondi di solidarietà di settore (credito e assicurazioni) alla data del 17.7.2011. Monitoraggio effettuato dall’INPS in base alla data di cessazione del rapporto di lavoro Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Riduzione della pensione ai superstiti Le pensioni di reversibilità decorrenti dal 1.1.2012 spetteranno in misura ridotta nei casi in cui il dante causa abbia contratto matrimonio ad età superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni. La riduzione è pari al 10% per ogni anno di matrimonio mancante al numero di 10. La riduzione non opera nei casi di presenza di figli contitolari. Es.: Pensionato di 80 anni che si sposa con una 59enne. Se il decesso del pensionato avviene: - trascorso 1 anno dal matrimonio  riduzione del 90%; - trascorsi 9 anni dal matrimonio  riduzione del 10%. (Art. 18, comma 5, della L. n. 111/2011) Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Riduzione della pensione ai superstiti Aliquota spettante al coniuge superstite Anni di matrimonio Aliquota di reversibilità intera (%) Percentuale di riduzione (%) Riduzione aliquota di reversibilità (%) Aliquota di reversibilità spettante (%) 1 60 90 54 6 2 80 48 12 3 70 42 18 4 36 24 5 50 30 40 7 8 20 9 10 - La riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata nei casi di frazione di anno. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall’art. 1, c. 41, della L. n. 335/1995. Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

gli altri interventi Le manovre economiche del 2011 Legge n. 111 del 15.07.2011 (di conversione del DL n. 98 del 06.07.2011) Legge n. 148 del 14.09.2011 (di conversione del DL n. 138 del 13.08.2011) gli altri interventi Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Legge n. 111 del 15.07.2011 Contributo di solidarietà a carico delle pensioni elevate (art. 18, comma 22-bis); Riduzione della rivalutazione automatica delle pensioni di importo superiore a cinque volte il TM (art. 18, comma 3); Norme di interpretazione autentica in materia di incremento dell’IIS al compimento dell’età per il pensionamento (art. 18, commi 6, 7, 8 e 9); Ricollocazione del personale docente riconosciuto inidoneo alla propria funzione per motivi di salute (art. 19, commi da 12 a 15). Contenzioso previdenziale: estinzione dei processi; contributo unificato; quantificazione valore della controversia; decadenza dei termini per la proposizione dell’azione giudiziaria; termini di prescrizione dei ratei arretrati (art. 37 e art. 38, commi 1 e 4). Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Legge n. 148 del 14.09.2011 Nuovo regime delle decorrenze delle pensioni per il personale scolastico (art. 1, comma 21); Nuovi termini di liquidazione dei trattamenti di TFS e di TFR (art. 1, commi 22 e 23); Proroga (anni 2012/2014) della facoltà di collocamento a riposo d'ufficio dei dipendenti pubblici con 40 anni di anzianità (art 1, c 16); Enti pubblici dissestati: risoluzione del rapporto di lavoro del personale anche con meno di 40 anni, con diritto a pensione e nel rispetto delle decorrenze (art. 1, c 14); Retribuzione utile ai fini della quiescenza e del TFS dei dirigenti statali con incarichi di durata inferiore a tre anni (art. 1, comma 32); Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Contributo di solidarietà Dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014, le pensioni di importo complessivo superiore a 90.000 euro annui sono assoggettati ad un contributo di solidarietà del 5% per la parte eccedente i 90.000 euro e del 10% per la parte eccedente i 150.000 euro. Importo del trattamento pensionistico complessivo Fasce di importo Contributo di solidarietà Fino a 90.000,00 fino a 90.000,00 nessuno Fino a 150.000,00 da 90.000,00 a 150.000,00 5% Superiore a 150.000,00 oltre 150.000,00 10% Il trattamento pensionistico complessivo è costituito da tutte le pensioni, comprese quelle integrative (gas, esattoriali, imposte di consumo, fondi di previdenza complementare, prestazione definite dipendenti delle regioni a statuto speciale, ecc.). Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Per i dipendenti pubblici Fasce di retribuzione in euro Riduzione retribuzioni elevate- legge 122/2010 Per i dipendenti pubblici Retribuzioni superiori a 90.000 euro: riduzione del 5% parte eccedente fino a 150.000 euro Nel triennio 2011-2013 Retribuzioni oltre 150.000 euro: riduzione del 5% parte eccedente fino a 150.000 euro riduzione del 10% della parte eccedente Retribuzione in euro Fasce di retribuzione in euro Riduzione % Euro 200.000 fino a 90.000 nessuna --- da 90.000 a 150.000 5 3.000 oltre 150.000 10 5.000 Nessuna conseguenza pensionistica e previdenziale: I datori di lavoro sono tenuti a versare la contribuzione sull’intera retribuzione, sia per la parte a loro carico sia per quella di spettanza del dipendente. I dipendenti sono tenuti a versare il contributo al fondo credito (0,35%), sull’intera retribuzione (Inpdap n.18/10). Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Perequazione delle pensioni Riduzione della rivalutazione automatica delle pensioni di importo superiore a cinque volte il TM Negli anni 2012 e 2013, la rivalutazione automatica delle pensioni di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo Inps si applica esclusivamente sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo e nella misura del 70%. Il dispositivo di legge interviene solo sulle pensioni di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo, ciò vuol dire che alle pensioni che non superano l’importo di 5 volte il trattamento minimo la rivalutazione va applicata con le regole vigenti. Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Perequazione delle pensioni Legge n. 338/2000 Importo pensione Fasce di importo % di rivalutazione Qualsiasi Quota di pensione fino a 3 volte il TM 100 Quota di pensione da 3 a 5 volte il TM 90 Quota di pensione oltre 5 volte il TM 75 Legge n. 247/2007 (dal 1.1.2008 al 31.12.2010) Importo pensione Fasce di importo % di rivalutazione Qualsiasi Quota di pensione fino a 5 volte il TM 100 Quota di pensione oltre 5 volte il TM 75 Legge non rifinanziata: dal 1.1.2011 si ritorna al precedente criterio Legge n. 338/2000 Importo pensione Fasce di importo % di rivalutazione Qualsiasi Quota di pensione fino a 3 volte il TM 100 Quota di pensione da 3 a 5 volte il TM 90 Quota di pensione oltre 5 volte il TM 75 Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Perequazione delle pensioni Legge n. 111/2011 (dal 1.1.2012 al 31.12.2013) Importo pensione Fasce di importo % di rivalutazione Pensioni fino a 5 volte il TM Quota di pensione fino a 3 volte il TM 100 Quota di pensione da 3 a 5 volte il TM 90 Pensioni superiore a 5 volte il TM 70 Quota superiore a 3 volte il TM Importo pensione 2011 Fasce di importo % di rivalutazione Fino a 2.341,75 euro (468,35*5) Fino a 1.405,05 euro 100 Da 1.405,05 a 2.341,75 euro 90 Superiore a 2.341,75 euro (468,35*5) 70 Oltre 1.405,05 euro Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Perequazione delle pensioni Esempi di rivalutazione dal 1.1.2012 Pensione 2011 Fasce importo Aliq. rival.* % rivalutaz. Rivalutazione Pensione 2012 2.500,00 1.405,05 2% 70 19,67 2.519,67 1.094,95 3.000,00 3.019,67 1.594,95 3.500,00 3.519,67 2.094,95 *aliquota presunta di rivalutazione È prevista una norma di salvaguardia per le pensioni di importo compreso tra 5 volte il trattamento minimo Inps e il medesimo importo incrementato della rivalutazione automatica. In tal caso l’aumento di rivalutazione automatica è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite di 5 volte il trattamento minimo maggiorato dell’aumento di perequazione. Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Incremento dell’IIS all’età pensionabile Norme di interpretazione autentica in materia di incremento dell’indennità integrativa speciale all’età per il pensionamento Soggetti interessati: Titolari di pensione con IIS attribuita in modo separato (decorrenze ante 1.1.1995) ed in misura ridotta (in 40/mi) Con ricorso amministrativo e/o legale Al compimento dell’età pensionabile gli aumenti dell’IIS venivano attribuiti sull’importo virtuale (intero) e non su quello effettivamente erogato (a 40/mi) Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Incremento dell’IIS all’età pensionabile Norme di interpretazione autentica in materia di incremento dell’indennità integrativa speciale all’età per il pensionamento Con la nuova disposizione anche dopo la data di compimento dell’età di pensionamento, l’incremento dell’indennità integrativa speciale deve essere attribuita sulla base della IIS effettivamente corrisposta Vengono fatti salvi i trattamenti pensionistici in pagamento, già definiti con sentenza passata in giudicato o dai Comitati di vigilanza dell’Inpdap, con riassorbimento sui futuri miglioramenti. Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Docenti inidonei alla mansione Viene definita la ricollocazione del personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altre attività (soppressione del “fuori ruolo”) Possibilità di presentare istanza, assumere i ruoli ATA ed essere reimmesso nella qualifica di AA/AT secondo le disponibilità, mantenendo la retribuzione di provenienza tramite assegno ad personam riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento; In caso di mancata presentazione dell’istanza, o di mancato accoglimento della stessa, il docente è soggetto alla mobilità intercompartimentale e transita obbligatoriamente nei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, Agenzie, Enti pubblici non economici e Università, mantenendo anzianità e trattamento economico mediante assegno ad personam riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento. Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

DM n. 79 e circolare MIUR n. 7121 del 12.09.2011 Docenti inidonei alla mansione In alternativa al transito nei ruoli ATA o in altre amministrazioni statali il docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altre attività può chiedere: La dispensa dal servizio per motivi di salute secondo la vigente normativa (almeno 15 anni di anzianità contributiva); L’accesso alla pensione di anzianità o di vecchiaia, se in possesso dei requisiti richiesti, senza attendere l’inizio dell’anno scolastico o accademico e conseguire il pensionamento dal primo giorno del mese successivo a quello di accoglimento della domanda. DM n. 79 e circolare MIUR n. 7121 del 12.09.2011 Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Decorrenze pensioni personale scuola Per il personale della scuola e dell’Afam che matura il diritto a pensione dal 1° gennaio 2012 viene introdotto un nuovo regime delle decorrenze che ritarda il pensionamento di un anno Chi matura i requisiti anagrafici e contributivi entro il Potrà andare in pensione Se personale della scuola Se personale Afam 31 dicembre 2012 1° settembre 2013 1° novembre 2013 31 dicembre 2013* 1° settembre 2014 1° novembre 2014 * Il requisito di età e della quota è incrementato dei 3 mesi in ragione dell’aumento della speranza di vita Resta immutata la normativa più favorevole per i soggetti che hanno maturato il diritto a pensione nel 2011 Chi ha già maturato o matura i requisiti entro Se non è andato in pensione potrà andare dal Se personale della scuola Se personale Afam 31 dicembre 2011 1° settembre 2012 1° novembre 2012 Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Decorrenze pensioni personale scuola Requisiti richiesti pensioni di anzianità ANNO Requisiti con età e quota Solo anzianità contributiva Decorrenza pensione Anzianità contributiva minima Età anagrafica al 31 Dicembre Quota al 31 dicembre Anzianità contributiva al 31 dicembre al 31 dicembre Età minima anni e mesi Nati entro il 2011 35 anni 60 anni dic-51 96 40 anni 1° settembre 2011 2012 dic-52 1° settembre 2013 2013* 61 anni e 3 mesi set-52 97 e 3 1° settembre 2014 *nel 2013 l’età viene aumentata di 3 mesi per l’adeguamento automatico dell’età pensionabile con la speranza di vita. Chi ha già maturato o matura i requisiti entro Se non è andato in pensione potrà andare dal Se personale della scuola Se personale Afam 31 dicembre 2011 1° settembre 2012 1° novembre 2012 Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Decorrenze pensioni personale scuola Requisiti pensione di vecchiaia ANNO Sistema retributivo Sistema contributivo Decorrenza della pensione Età anagrafica al 31 dicembre Anzianità contributiva al 31 dicembre Età anagrafica al 31 dicembre Anzianità contributiva al 31 dicembre Importo Pensione 2011 65 anni Uomini 20 anni** 65 anni Uomini e Donne almeno 5 anni di contribuzione effettiva Qualsiasi 1.9.2011 61 anni Donne 61-64 anni Donne Non inferiore a 1,2 volte importo Assegno Sociale 2012 65 anni Uomini e Donne 1.9.2013 2013 65 anni e 3 mesi Uomini e donne 65 anni e 3 mesi Uomini e Donne 1.9.2014 *nel 2013 l’età viene aumentata di 3 mesi per l’adeguamento automatico dell’età pensionabile con la speranza di vita. **requisito ridotto a 15 anni per coloro che hanno contribuzione INPDAP precedente il 01.01.1993 Chi ha già maturato o matura i requisiti entro Se non è andato in pensione potrà andare dal Se personale della scuola Se personale Afam 31 dicembre 2011 1° settembre 2012 1° novembre 2012 Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Collocamento a riposo d’ufficio Le pubbliche amministrazioni, anche negli anni 2012, 2013 e 2014 possono collocare a riposo d'ufficio il personale con 40 anni di anzianità Viene proprogata fino al 2014 la facoltà delle pubbliche amministrazioni di collocare a riposo d'ufficio il personale che ha raggiunto la massima anzianità contributiva di 40 anni, con il preavviso di 6 mesi e tenuto conto della decorrenza del trattamento pensionistico, inzialmente accordata per gli anni 2009, 2010 e 2011 dall'art. 72, c. 11 della legge n.112/2008. Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Collocamento a riposo d’ufficio Enti pubblici dissestati sottoposti a vigilanza dello Stato: possibile risoluzione del rapporto di lavoro del personale con meno di 40 anni, purché abbia maturato diritto a pensione e nel rispetto delle decorrenze Nel caso in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello stato non sia deliberato nei termini stabiliti o presenti un disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, verrà nominato un Commissario che dovrà ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente e che potrà risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, anche del personale che non ha raggiunto l'anzianità massima contributiva di 40 anni, con il preavviso di 6 mesi e tenuto conto della decorrenza del trattamento pensionistico. Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Esonero dal servizio Art. 72 legge n. 133/2008 Nel triennio 2009-2011 (e negli anni 2012/2014), i dipendenti delle PA *, in vicinanza della maturazione dei requisiti per il pensionamento possono chiedere l’esonero dal servizio Il dipendente deve avere almeno 35 anni di anzianità contributiva nell’anno di presentazione della domanda Art. 72 legge n. 133/2008 La domanda va presentata tassativamente entro il 1° marzo di ciascun anno ed è irrevocabile Art. 2, c. 53 legge n. 10/2011 L’amministrazione può accogliere o respingere l’istanza sulla base proprie esigenze funzionali e organizzative. La decorrenza dell’esonero viene fissata in base a data pensionamento, per evitare che tra il trattamento economico in esonero e il trattamento pensionistico vi siano periodi scoperti. Il periodo massimo di durata dell’esonero è di cinque anni *** *Sono esclusi dipendenti EELL, sanità e della scuola ** A seguito introduzione finestra mobile se esonero concesso prima entrata in vigore legge n. 122/2010 periodo esonero può superare quinquennio, se concesso dopo la decorrenza deve tener conto della finestra mobile mantenendo la durata di 5 anni (Dip Funzione Pubblica n. 48733/10) Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Termini di liquidazione del TFS e TFR Nuovi termini di liquidazione dei trattamenti di TFS e di TFR Prestazioni interessate: Indennità di buonuscita Indennita premio di fine servizio Trattamento di fine rapporto Indennità di anzianità Soggetti derogati a cui si applicano i termini previgenti: Lavoratori che hanno maturato il diritto a pensione entro il 13 agosto 2011; Personale della scuola che matura il diritto a pensione entro il 31.12.2011 Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Termini di liquidazione del TFS e TFR Nuovi termini di liquidazione dei trattamenti di TFS e di TFR Motivo della cessazione Termini previgenti Nuovi termini Inabilità o decesso 15 giorni + 90 giorni Limite di età o di servizio 6 mesi + 90 giorni Dimissioni volontarie 24 mesi + 90 giorni Scadenza contratti a termine Trascorsi tali termini sono dovuti gli interessi Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Pagamento del TFS o del TFR (legge n. 122/10 art. 12 c. 7) Importi lordi Tempi di liquidazione Fino a 90.000 euro unica annualità Fino a 150.000 euro due annualità (la prima annualità importo pari a 90.000 euro; la seconda annualità per la restante parte) Oltre 150.000 euro tre annualità (la prima per importo pari a 90.000 euro, la seconda per importo pari a 60.000 euro; la terza per la restante parte) I tempi di liquidazione decorrono dal termine della prima liquidazione in base vigente normativa Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Contenzioso previdenziale Estinzione dei processi Viene prevista l’estinzione con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente, dei processi in materia previdenziale nei confronti dell'Inps, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31.12.2010 il cui valore non superi complessivamente euro 500,00. L'estinzione è dichiarata con decreto dal giudice. Le spese del processo estinto sono poste a carico delle parti che le hanno anticipate, come previsto dall'articolo 310 del codice di procedura civile. Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Contenzioso previdenziale Viene introdotto dal 6.7.2011 il contributo unificato per i processi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria e per le cause di lavoro e per le controversie nei rapporti di pubblico impiego. Per le cause previdenziali il contributo è di 37 euro. Sono esonerati coloro che sono titolari di reddito imponibile IRPEF non superiore a 31.884 euro. L’art. 37 c. 6 lettera b) n. 2, della legge n. 111/2011, registra interpretazioni contrastanti tra di loro. Un approfondito esame con nostri consulenti legali ed una rilevazione di quanto sta accadendo nella quasi totalità degli uffici giudiziari del territorio nazionale, ci fanno ritenere che il reddito da considerare é quello individuale, risultante dall'ultima dichiarazione fiscale. Il limite di reddito per l’esonero alle spese di soccombenza è di 21.256,32 euro incrementati di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Contenzioso previdenziale Accertamento tecnico preventivo Dal 1° gennaio 2012, nelle controversie in materia di: invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità; pensione di inabilità e di assegno di invalidità di cui alla legge n. 222/1984, È obbligatorio presentare contestuale istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie (art. 38, comma 1 della legge n. 111/2011) Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Contenzioso previdenziale Accertamento tecnico preventivo Il giudice fisserà l'udienza di comparizione delle parti ed indicherà il CTU; Il CTU sottoporrà a visita l'interessato e predisporrà la sua relazione, tenuto conto della documentazione sanitaria allegata al ricorso. Successivamente, il giudice, con un decreto di comunica, fisserà il termine, non superiore a 30 gg, entro il quale le parti dovranno depositare un atto scritto di accettazione o di contestazione della CTU: l’accettazione esplicita o implicita, per effetto del mancato deposito della nota di contestazione, darà luogo alla omologazione giudiziale della CTU Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Contenzioso previdenziale Quantificazione del valore della controversia Dall’entrata in vigore del provvedimento, a pena di inammissibilità del ricorso la parte ricorrente deve formulare: dichiarazione di valore della prestazione dedotta in giudizio quantificandone l’importo nelle conclusioni dell’atto introduttivo. Per le cause in corso la dichiarazione relativa al valore della lite va formulata nel corso del giudizio (art. 38, comma 1 della legge n. 111/2011) Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Contenzioso previdenziale La decadenza La decadenza dei termini per la proposizione dell’azione giudiziaria rilevabile d’ufficio in sede di giudizio, già applicabile alle controversie dirette ad ottenere il riconoscimento delle prestazioni pensionistiche e delle prestazioni temporanee negate espressamente o tacitamente, viene estesa anche alle controversie dirette ad ottenere la giusta determinazione delle prestazioni temporanee e pensionistiche liquidate in misura non corretta. (art. 38, comma 1 della legge n. 111/2011) Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Contenzioso previdenziale LA DECADENZA I diritti previdenziali devono essere esercitati, a pena di decadenza, entro un dato termine (art. 2964 c.c.). Trascorsi i termini previsti l’azione giudiziaria è inammissibile. I termini di decadenza non vengono interrotti dai ricorsi amministrativi, possono essere interrotti solo con la presentazione del ricorso giudiziale. Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Contenzioso previdenziale La decadenza L’art. 47 del DPR n. 639/1970 1.Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ….. 2.Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso …… o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. 3.Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.” Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Contenzioso previdenziale La decadenza L’art. 6 del DL n. 103/1991, convertito con modificazioni in legge n. 166/1991 6. Regime delle prescrizioni delle prestazioni previdenziali. 1. I termini previsti dall'articolo 47, commi secondo e terzo, del DPR 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei. Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Contenzioso previdenziale La decadenza Il comma 1) della lettera d) numero 1, dell’art. 38 del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni in legge n. 111/2011 ha aggiunto: d) al DPR 30 aprile 1970 n. 639, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 1) all'articolo 47 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimentoparziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte." Inoltre il comma 4 del D.L. n. 98/2011 prevede che: 4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto. Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Contenzioso previdenziale Nuove norme in materia di decadenza: alcune valutazioni In particolare, il comma 4 dell’art. 38 del DL n. 98/2011, convertito con modificazioni in legge n. 111/2011, che dispone l’applicazione delle nuove norme in materia di decadenza anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del decreto (6.7.2011), presenta, a giudizio del collegio legale dell'Inca, numerosi aspetti di incostituzionalità poiché i nuovi termini di decadenza non possono decorrere prima che entri in vigore la norma innovativa. Inoltre la norma risulta del tutto irrazionale per il solo fatto che questi giudizi sono iniziati prima dell’introduzione del termine decadenziale, la decadenza non li può interessare Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Contenzioso previdenziale I termini di decadenza Sintesi In ambito previdenziale, i termini per la proposizione dell’azione giudiziaria sono di: 3 anni per prestazioni pensionistiche; 1 anno per prestazioni temporanee. I termini di decadenza decorrono: dall’esaurimento effettivo o virtuale del procedimento amministrativo (comunque non oltre 300 giorni dalla presentazione della domanda) per le controversie dirette al riconoscimento del diritto negato; dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal primo pagamento, quando questo non sia stato preceduto da un provvedimento formale comunicato all’interessato, per le controversie finalizzate all’esatto adempimento (es. corretto importo di pensione). Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Contenzioso previdenziale I termini di decadenza Se l’esercizio del diritto alla prestazione previdenziale (intera o differenziale) non viene esercitato entro i termini di decadenza? ………. L’art. 6 del DL n. 103/1991, convertito con modificazioni in legge n. 166/1991, precisa: “La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.” Per effetto di tale disposizione, secondo la nostra consulenza legale, la decadenza non investe il diritto nella sua totalità, ma solo i ratei di pensione e delle prestazioni temporanee continuative scaduti. Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Contenzioso previdenziale Prestazioni liquidate dal 6.7.2011 Se l’Inps non riliquida correttamente la prestazione liquidata in modo parziale va iniziata l’azione legale, a pena di decadenza, entro: 3 anni per le prestazioni pensionistiche; 1 anno per le prestazioni temporanee Dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal primo pagamento, quando questo non sia stato preceduto da un provvedimento formale comunicato all’interessato Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Contenzioso previdenziale Prestazioni liquidate prima del 6.7.2011 …se sono già trascorsi i termini di decadenza…? Se l’Inps non riliquida correttamente la prestazione liquidata in modo parziale va iniziata l’azione legale, a pena di decadenza, entro: 3 anni per le prestazioni pensionistiche; 1 anno per le prestazioni temporanee Dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal primo pagamento, quando questo non sia stato preceduto da un provvedimento formale comunicato all’interessato. Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Contenzioso previdenziale Se sono già trascorsi i termini di decadenza …………..…. Non facciamo nulla Proponiamo prima possibile l’azione giudiziale Presentiamo domanda di ricostituzione e in caso di diniego (esplicito o tacito) proponiamo il ricorso amministrativo e poi quello giudiziario Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Contenzioso previdenziale Se sono già trascorsi i termini di decadenza …………..…. Non facciamo nulla Proponiamo prima possibile l’azione giudiziale Presentiamo domanda di ricostituzione e in caso di diniego (esplicito o tacito) proponiamo il ricorso amministrativo e poi quello giudiziario Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Contenzioso previdenziale La prescrizione dei ratei arretrati Con l’art. 38, comma 1, lettera d), punto 2, viene aggiunto all’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 il seguente comma : “47 bis. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici nonché delle prestazioni della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni..”. Inoltre il comma 4 del D.L. n. 98/2011 prevede che: 4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto. Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Contenzioso previdenziale LA PRESCRIZIONE Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge (art. 2934 c.c.). Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge. La pensione ordinaria non è soggetta a prescrizione. Si prescrivono solo i ratei. La prescrizione può essere interrotta con una semplice richiesta amministrativa Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale

Contenzioso previdenziale Nuove norme in materia di prescrizione: alcune valutazioni La nuova norma, non coerente con la disciplina vigente che assoggetta a prescrizione quinquennale esclusivamente le rate di pensione liquidate, poste in pagamento e non riscosse, pretende di omologare il regime prescrizionale delle prestazioni previdenziali, ignorando la sostanziale differenza tra una prestazione liquidata e non riscossa ed una prestazione non riconosciuta, e comunque non liquidata e non ancora posta in pagamento. Inoltre risulta illegittima, nella parte in cui afferma che il nuovo termine di prescrizione si applica anche ai giudizi di primo grado in corso. Area Previdenza e Assistenza - INCA CGIL Nazionale