LA RIFORMA DELLE PENSIONI

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Art. 38, co. 2: adeguatezza Significato e contenuto dei “mezzi adeguati alle esigenze di vita” Metodo retributivo e metodo contributivo evoluzioni e metodi.
Transcript della presentazione:

LA RIFORMA DELLE PENSIONI Saverio Petragallo – Unità Operativa Formazione INAS Giornata di formazione UST-LECCE – 1° ottobre 2012 Cassa Edile

la riforma delle pensioni Decreto Legge n.201 del 6 dicembre 2011 Legge 214 del 22 dicembre 2011 G.U. n.300 del 27.12.2011 (S.O. n.276) «RIFORMA MONTI»

la riforma delle pensioni RISPETTO VINCOLI DI BILANCIO STABILITA’ ECONOMICOFINANZIARIA SOSTENIBILITA’ SISTEMA PENSIONISTICO FLESSIBILITA’ DI ACCESSO ALLA PENSIONE EQUITA’ E CONVERGENZA INTRAGENERAZIONALE ADEGUAMENTO REQUISITI ALLA SPERANZA DI VITA PRINCIPI OBIETTIVI

I sistemi di calcolo della pensione retributivo Con ALMENO 18 anni di contributi al 31.12.1995 misto Con MENO di 18 anni di contributi al 31.12.1995 contributivo Assicurati dall’ 1.1.1996 in poi

per chi continua a lavorare la quota di pensione per anzianità contributiva maturata fino al 31.12.2011 è calcolata con il sistema retributivo la quota di pensione per anzianità contributiva maturata dal 2012 in poi è calcolata con il sistema contributivo tutte le pensioni maturate dal 2012 in poi saranno calcolate soltanto con il sistema misto o con quello contributivo La novità riguarda solo coloro che avevano maturato almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995

Lavoratore con almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995 QUOTA A sistema retributivo per contributi al 31/12/1992 QUOTA B sistema retributivo per contributi dal 01/01/1993 al 31/12/2011 QUOTA C sistema contributivo per contributi dal 01/01/2012 in poi

nulla è cambiato sistema misto sistema contributivo per coloro che hanno MENO DI 18 anni di contributi al 31.12.1995 sistema misto per i soggetti assicurati dal 1.1.1996 in poi sistema contributivo

Il sistema retributivo Tutti versano in un unico Fondo (FPLD) a ripartizione con i contributi versati da tutti i lavoratori si pagano le pensioni pensione calcolata sulla media delle ultime retribuzioni

Il sistema contributivo Ogni lavoratore accumula e detiene il proprio capitale a capitalizzazione La pensione viene calcolata sull’intera vita lavorativa Il capitale accumulato costituisce il MONTANTE CONTRIBUTIVO

fonte: Ragioneria Generale dello Stato speranza di vita ANNO DONNE UOMINI 2010 84,3 79,1 2020 86,2 81,2 2030 87,8 82,8 2040 89,1 84,2 2050 90,2 85,3 2060 91,1 fonte: Ragioneria Generale dello Stato

speranza di vita: la tabella di marcia del Governo anno incremento speranza di vita 2012 ==== 1° adeguamento 2013 + 3 mesi (già fissati con DM del 6/12/2011) 2014 2015 2° adeguamento 2016 + 4 mesi  7 mesi 2017 2018 3° adeguamento 2019 + 4 mesi  11 mesi 2020 4° adeguamento e successivi  cadenza BIENNALE

trattamenti pensionistici Pensione di vecchiaia Pensione di anzianità Per coloro che maturano i requisiti dall’01/01/2012, ci saranno solo due tipi di pensione: pensione di vecchiaia pensione anticipata

PENSIONE DI VECCHIAIA lavoratrici dipendenti settore privato requisito contributivo  20 anni anno requisito di età incremento speranza di vita requisito di età effettivo 2012 62 anni 2013 + 3 mesi 62 anni e 3 mesi 2014 63 anni e 6 mesi 63 anni e 9 mesi 2015 2016 65 anni + 4 mesi ? 65 anni e 7 mesi 2017 2018 66 anni 66 anni e 7 mesi 2019 66 anni e 11 mesi 2020 già fissato con DM 6/12/2011

lavoratrici autonome – gestione separata incremento speranza di vita PENSIONE DI VECCHIAIA lavoratrici autonome – gestione separata requisito contributivo  20 anni anno requisito di età incremento speranza di vita effettivo 2012 63 anni e 6 mesi 2013 + 3 mesi 63 anni e 9 mesi 2014 64 anni e 6 mesi 64 anni e 9 mesi 2015 2016 65 anni e 6 mesi + 4 mesi ? 66 anni e 1 mese 2017 2018 66 anni e 6 mesi 67 anni e 1 mese 2019 67 anni e 5 mesi 2020 già fissato con DM 6/12/2011

PENSIONE DI VECCHIAIA requisito contributivo  20 anni anno lavoratori dipendenti privato/pubblico – autonomi lavoratrici della pubblica amministrazione requisito contributivo  20 anni anno requisito di età incremento speranza di vita effettivo 2012 66 anni 2013 + 3 mesi 66 anni e 3 mesi 2014 2015 2016 + 4 mesi ? 66 anni e 7 mesi 2017 2018 2019 66 anni e 11 mesi 2020 già fissato con DM 6/12/2011

effetti dell’elevazione dell’età pensionabile anno requisito di età speranza di vita requisito di età effettivo 2012 62 anni 2013 + 3 mesi 62 anni e 3 mesi 2014 63 anni e 6 mesi 63 anni e 9 mesi 2015 2016 65 anni + 4 mesi 65 anni e 7 mesi 2017 2018 66 anni 66 anni e 7 mesi 2019 + 4 mesi 66 anni e 11 mesi 2020 Lavoratrice dipendente privata nata il 2.1.1953 compie 60 anni a gennaio 2013 compie 62 anni e 3 mesi ad aprile 2015 compie 63 anni e 9 mesi a ottobre 2016 compie 65 anni e 7 mesi ad agosto 2018 compie 66 anni e 7 mesi ad agosto 2019 Compie 66 anni e 11 mesi a dicembre 2019 Decorrenza pensione : 1° GENNAIO 2020

Assicurati dall’1.1.1996 in poi (sistema contributivo) PENSIONE DI VECCHIAIA Assicurati dall’1.1.1996 in poi (sistema contributivo) ULTERIORE REQUISITO Importo della pensione maturata: non inferiore ad 1,5 volte l’Assegno Sociale (Anno 2012  A.S. = € 429 + 50% = € 643,50) OPPURE ETA’ Importo maturato Contribuzione 70 anni (+ speranza di vita) Qualsiasi importo 5 anni Solo obbligatoria, volontaria, da riscatto NO FIGURATIVA

La pensione nel sistema contributivo tasso di sostituzione rapporto tra: ultima retribuzione percepita importo della pensione

perché la previdenza integrativa? incidenza percentuale 2000 2010 2020 2030 2040 2050 Previdenza obbligatoria 67,3 67,1 56 49,6 48,5 48,1 Previdenza integrativa 4,7 9,4 14,5 16,7 Totale 71,8 65,4 65,1 65,2 64,8 Fonti: RGS, COVIP, INPS

La pensione nel sistema contributivo elementi: MONTANTE (somma dei contributi versati in tutta la vita lavorativa rivalutata) COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE (legato all’età anagrafica) come si calcola: MONTANTE x COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE : 13 = PENSIONE MENSILE

coefficienti di trasformazione ETA’ 1995 1/1/2010 1/1/2013 57 4,72% 4,42% 4,304% 58 4,86% 4,54% 4,416% 59 5,01% 4,66% 4,535% 60 5,16% 4,80% 4,661% 61 5,53% 4,94% 4,796% 62 5,51% 5,09% 4,940% 63 5,71% 5,26% 5,094% 64 5,91% 5,43% 5,259% 65 6,13% 5,62% 5,435% 66 5,624% 67 5,826% 68 6,046% 69 6,283% 70 6,541% DM 15 maggio 2012

Calcolo pensione nel sistema contributivo ETA’ 1995 2010 2013 57 4,72% 4,42% 4,304% 58 4,86% 4,54% 4,416% 59 5,01% 4,66% 4,535% 60 5,16% 4,80% 4,661% 61 5,53% 4,94% 4,796% 62 5,51% 5,09% 4,940% 63 5,71% 5,26% 5,094% 64 5,91% 5,43% 5,259% 65 6,13% 5,62% 5,435% 66 5,624% 67 5,826% 68 6,046% 69 6,283% 70 6,541% Età = 65 anni montante contributivo = € 200.000 2009 200.000 x 6,13 % = 12.260 : 13 = 943 2010 200.000 x 5,62 % = 11.240 : 13 = 864,61 2013 200.000 x 5,435 % = 10.870 : 13 = 836,15

L’incremento della speranza di vita AL REQUISITO ANAGRAFICO DI TUTTI I TRATTAMENTI PENSIONISTICI AL REQUISITO CONTRIBUTIVO PER LA PENSIONE ANTICIPATA SI APPLICA

In caso di età inferiore viene effettuata una riduzione dell’importo PENSIONE ANTICIPATA Anno Requisito contributivo UOMO Requisito contributivo DONNA Incremento speranza di vita Requisito effettivo UOMO DONNA 2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese 2013 42 anni e 2 mesi 41 anni e 2 mesi + 3 mesi 42 anni e 5 mesi 41 anni e 5 mesi 2014 42 anni e 3 mesi 41 anni e 3 mesi 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi già fissato con DM 6/12/2011 LA PENSIONE SARA’ CORRISPOSTA PER INTERO CON ALMENO 62 ANNI DI ETA’ In caso di età inferiore viene effettuata una riduzione dell’importo

riduzione dell’importo Almeno 62 anni di età = nessuna riduzione Prima del 62° anno di età: per ogni anno di anticipo si applica la riduzione del: 1% annuo (con età compresa tra i 60 e i 62 anni) 2% annuo (con età inferiore ai 60 anni) sulla quota di pensione maturata fino al 31.12.2011 Es: lavoratore con 59 anni di età La riduzione della pensione sarà determinata da: 2% da 59 a 60 e 1% + 1% da 61 a 62 = totale – 4%

Soggetti esclusi dalla decurtazione (art.6 c.2 quater – L.14/2012 conversione Decreto Milleproroghe) NESSUNA DECURTAZIONE Soggetti che maturino i requisiti previsti per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017 con età inferiore a 62 anni Tale deroga vale esclusivamente per anzianità contributiva derivante da: Prestazione effettiva di lavoro Astensione obbligatoria per maternità Obblighi di leva Infortunio – malattia Cig ordinaria NO CONTRIBUTI DA: Aspettativa (sindacale) Lsu - Mobilità Cassa integrazione straord. Congedi parentali Permessi L.104 ecc…

norma eccezionale 20 anni di contributi pensione anticipata per i dipendenti del settore privato Solo donne requisiti da maturare entro il 31.12.2012 Uomini e donne requisiti da maturare entro il 31.12.2012 Accesso alla pensione 20 anni di contributi 60 anni età 60 anni di età + 36 anni contr. oppure 61anni di età + 35 anni contr. QUOTA 96 compimento del 64° anno di età *   * A cui si sommano gli incrementi di speranza di vita previsti nel 2013 e nel 2016

Soggetti derogati Coloro che maturano i requisiti entro il 31.12.2011 (possibilità di certificazione del diritto) Lavoratrici in possesso dei seguenti requisiti (possibilità entro il 31.12.2015) Legge 243/04 Dipendenti 57 anni di età 35 anni di contributi Autonome 58 anni di età Obbligo di opzione per il sistema contributivo Finestra mobile (12 – 18 mesi) Incremento speranza di vita dal 2013

Soggetti «SALVAGUARDATI» DM 1.6.2012 «esodati» e D.L. n.95 del 6 luglio 2012 «revisione di spesa» Lavoratori in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 4.12.2011,, che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità 25.590 Lavoratori in mobilità lunga sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 4.12.2011,, che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità 3.460 «…anche se alla data del 4.12.2011 non ancora risultino cessati dall’attività lavorativa e collocati in mobilità» (DL n.95 del 6.7.2012)

Soggetti «SALVAGUARDATI» DM 1.6.2012 «esodati» e D.L. n.95 del 6 luglio 2012 «revisione di spesa» 17.710 + 1.600 Titolari al 4.12.2011 di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di Solidarietà di settore o da data successiva se l’accesso alla stessa risulta autorizzato dall’INPS «…fermo restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di età» (DL n.95 del 6.7.2012) Il DL 6 luglio 2012 n.95 è stato convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135

Soggetti «SALVAGUARDATI» DM 1.6.2012 «esodati» e D.L. n.95 del 6 luglio 2012 «revisione di spesa» Autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4.12.2011 che non abbiano ripreso l’attività lavorativa e con almeno 1 contributo accreditato o accreditabile al 6.12.2011 10.250 «…che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi della previgente normativa tali da comportare la decorrenza della pensione nel periodo compreso fra i ventiquattro ed i trentasei mesi dal 6.12.2011» (DL n.95 del 6.7.2012) Il DL 6 luglio 2012 n.95 è stato convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135

Soggetti «SALVAGUARDATI» DM 1.6.2012 «esodati» e D.L. n.95 del 6 luglio 2012 «revisione di spesa» Lavoratori che alla data del 4.12.2011 hanno in corso l’esonero dal servizio di cui alla Legge n.133/2008 (dipendenti statali) 950 istanza alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per residenza con indicazione estremi provvedimento di esonero

Soggetti «SALVAGUARDATI» DM 1.6.2012 «esodati» e D.L. n.95 del 6 luglio 2012 «revisione di spesa» Lavoratori che alla data del 4.12.2011 hanno in corso il congedo per assistere figli con disabilità grave (D.lgs.151/2001) 950 istanza alla DTL competente per residenza con indicazione estremi provvedimento di congedo «con perfezionamento dei requisito contributivo per l’accesso al pensionamento (40 anni di contributi) indipendentemente dall’età anagrafica entro 24 mesi dall’inizio del congedo»

Soggetti «SALVAGUARDATI» DM 1.6.2012 «esodati» e D.L. n.95 del 6 luglio 2012 «revisione di spesa» Lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31.12.2011 in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle OO.SS. più rappresentative senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa 6.890 La data di cessazione dal lavoro deve risultare da elementi certi e oggettivi (comunicazioni alla DTL…) «…che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi della previgente normativa tali da comportare la decorrenza della pensione nel periodo compreso fra i ventiquattro ed i trentasei mesi dal 6.12.2011» (DL n.95 del 6.7.2012)

Soggetti «SALVAGUARDATI» DM 1.6.2012 «esodati» e D.L. n.95 del 6 luglio 2012 «revisione di spesa» ACCORDI INDIVIDUALI istanza alla DTL presso cui gli accordi sono stati sottoscritti Corredata dall’accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro istanza alla DTL competente per residenza del lavoratore ACCORDI COLLETTIVI

Soggetti «SALVAGUARDATI» DM 1.6.2012 «esodati» e D.L. n.95 del 6 luglio 2012 «revisione di spesa» Tutte le istanze alle Direzioni Territoriali per il Lavoro devono essere presentate entro il 21 NOVEMBRE 2012 entro 120 gg. dalla data di pubblicazione del Decreto Interministeriale del 1° giugno 2012 G.U. n.171 del 24 luglio 2012

Soggetti derogati DM 1.6.2012 «esodati» e D.L. n.95 del 6 luglio 2012 «revisione di spesa» 55.000 (D.L. 95/2012) 120.000 65.000 (DM.1.6.2012) + = previsto un ulteriore Decreto Interministeriale entro 60 gg. dall’entrata in vigore della L.135/2012 (15 ottobre 2012) per definire modalità di attuazione delle deroghe L’INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensione sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Raggiunto il limite numerico delle domande di pensione, l’INPS non prenderà in esame ulteriori domande.

Lavori usuranti Lavoro usurante – maturazione requisiti: Dal 2008 al 2011: periodo transitorio Dal 2012: a regime (requisiti di cui alla tabella B ex L.247/07) Dal 2013 si applica l’incremento aspettativa di vita Data Requisiti lav. dipendenti Requisiti lav. autonomi Dal 1° gennaio 2012 60 anni quota 96 61 anni quota 97 dal 1° gennaio 2013 61 anni + 3 mesi quota 97 62 + 3 mesi quota 98

Lavori usuranti Lavori usuranti notturni a turni: requisiti: a) incremento di 2 anni e 2 unità rispetto requisiti della tab.B L.247/07 con gg. da 64 a 71 b) incremento di 1 anno e 1 unità rispetto a requisiti della tab.B L.247/07 con gg. da 72 a 77 Data Requisiti lav. dipendenti Requisiti lav. autonomi Dal 1° gennaio 2012 62 anni quota 98 63 anni quota 99 dal 1° gennaio 2013 63 anni + 3 mesi quota 99 64 anni + 3 mesi quota 100 Data Requisiti lav. dipendenti Requisiti lav. autonomi Dal 1° gennaio 2012 61anni quota 97 62 anni quota 98 dal 1° gennaio 2013 62 anni + 3 mesi quota 98 63 anni + 3 mesi quota 99

Deroga Fondo trasporti PERDITA ABILITAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA SPECIFICA ATTIVITA’ PER LIMITI DI ETA’ art. 12 L. 122/2010) PERSONALE VIAGGIANTE (art.5 D.Lgs.503/92) uomini donne età pensionabile 60 55 finestra di uscita pensione TRIMESTRE SUCCESSIVO AL PERFEZIONAMENTO REQUISITI (art.1 c.5 L.247/2007)

Fondi speciali: contributo solidarietà Dal 1.1.2012 al 31.12.2017 contributo di solidarietà applicato a pensionati ed iscritti ai seguenti fondi: Fondo volo Ex Fondo trasporti Ex Fondo elettrici Ex Fondo telefonici Ex Inpdai La trattenuta non si applica a: Pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il TM Pensioni e assegni di invalidità Pensioni di inabilità

Fondi speciali: contributo solidarietà Anzianità contributive al 31/12/1995 Misura percentuale del contributo Pensionati Lavoratori Da 5 anni e fino a 15 0,3% 0,5% Oltre 15 anni e fino a 25 0,6% Oltre 25 anni 1% Con l’applicazione del contributo, la pensione non può comunque risultare inferiore a 5 volte il TM

dipendenti pubblica amministrazione Causa di servizio Equo indennizzo Pensione privilegiata Tutela demandata all’INAIL I predetti istituti rimangono in vigore esclusivamente per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, pubblico soccorso e vigili del fuoco.

Perequazione delle pensioni PENSIONE MENSILE 2011 % ISTAT 2012 INCREMENTO SPETTANTE 2012 PENSIONE IN PAGAMENTO 2012 € 700,00 2,6% € 18,2 € 718,2 € 1.000,00 € 26,00 € 1.026,00 € 1.300,00 € 33,8 € 1.333,8 € 1.400,00 € 36,4 € 1.436,4 € 1.405,5 € 36,53 € 1.441,58 € 1.420,00 € 21,58 € 1430,00 € 11.58 - € 1441,58 € 1.450,00 € 1.700,00

Assegno sociale Dal 1° gennaio 2018 aumenta da 65 a 66 anni il requisito anagrafico per il conseguimento: dell’assegno sociale dell’assegno sociale sostitutivo della pensione per sordomuti, della pensione di invalidità civile e dell’assegno di invalidità civile

SOPPRESSIONE ENTI ENPALS INPDAP I.N.P.S.

grazie