CORSO DI BASE SU “GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO

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CORSO DI BASE SU “GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE

ART. 32 DELLA COSTITUZIONE LA REPUBBLICA TUTELA LA SALUTE COME FONDAMENTALE DIRITTO DELL’INDIVIDUO ED INTERESSE DELLA COLLETTIVITA’ E GARANTISCE CURE GRATUITE AGLI INDIGENTI. NESSUNO PUÒ ESSERE OBBLIGATO A UN DETERMINATO TRATTAMENTO SANITARIO SE NON PER DISPOSIZIONE DI LEGGE. LA LEGGE NON PUO’ IN NESSUN CASO VIOLARE I LIMITI IMPOSTI DAL RISPETTO DELLA PERSONA UMANA.

LA SANITA’ E I CAMBIAMENTI DELLA SOCIETA’ Si è passati dal paradigma della “MALATTIA” a quello della “SALUTE- BENESSERE

DALLA “SOGGEZIONE” DEL PASSATO AL “SOSPETTO” DEL PRESENTE . “L’ ARROGANZA DELLA PRETESA”

LA FIDUCIA DEL PAZIENTE NEI CONFRONTI DEL MEDICO OGGI È DIVENUTA RAPPORTO CONTRATTUALE CLIENTE- FORNITORE

ASPETTATIVA DI UNA MEDICINA ”INFALLIBILE, ONNIPOTENTE”

STRUMENTI SOFISTICATI LA TECNOLOGIA E LE CONOSCENZE DEVONO GARANTIRE UNA VITA SEMPRE PIÙ ILLIMITA

RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE E’ LA RESPONSABILITA’ DEL MEDICO, DELL’INFERMIERE, DELL’OPERATORE SANITARIO IN GENERE, CHE E’ CHIAMATO A CURARE IL CITTADINO CONSIDERANDO LA “SALUTE” COME VALORE CHE COMPRENDE IL DIRITTO DI ESSERE INFORMATO, DI CONSIGLIARE UNA TERAPIA RISPETTANDO L’AUTONOMIA, ECC.

MALPRACTICE MEDICA = CATTIVA PRATICA

L’ERRORE DEL SANITARIO NASCE DA UNA PRESTAZIONE “INADEGUATA” CHE HA PRODOTTO EFFETTI NEGATIVI SULLA SALUTE DEL PAZIENTE

  IL SANITARIO NON RISPONDE SE IL TRATTAMENTO E’ STATO CONGRUO ED IDONEO ALLA PATOLOGIA E IL DANNO SUBITO DAL PAZIENTE SIA DERIVATO DA UNA SUA CONDOTTA IMPRUDENTE E IRRESPONSABILE (ES. non ha seguito le indicazioni terapeutiche del medico, ecc.).(TRIB. Chieti n. 1139/2003)

accusato di omicidio colposo per la morte di un paziente Il paziente operato continua a fumare in ospedale subito dopo essere stato operato? Se muore a causa del fumo la colpa non è addebitabile ai medici accusati di non aver fatto tutto il possibile per non impedire che il malato continuasse in corsia ad accendersi le sigarette. La Cassazione ha annullato la condanna inflitta ad un medico dell’Ospedale S.Giuseppe di Milano accusato di omicidio colposo per la morte di un paziente operato di tumore alla mandibola.

Per i giudici di 2° grado la colpa del medico era consistita nel non aver trattenuto più a lungo il paziente nel reparto di terapia intensiva (ciò avrebbe impedito al malato di alzarsi dal letto e fumare) ed inoltre avevano sostenuto che non vi era stato”concorso di colpa” del paziente “non risultando che fosse stato informato dei rischi in cui poteva incorrere fumando

La Cass. ha scagionato il medico non potendosi addossare su di lui “l’obbligo di mantenere il paziente in terapia intensiva al fine di prevenire comportamenti anomali ed imprevedibili. La Corte ha affermato che “ è nozione di comune esperienza che, in simile condizioni, la pericolosità di un tale atteggiamento è in re ipsa, senza bisogno di specifiche avvertenze da parte dei sanitari (Cass. Penale Sent. n. 34369/2004.)

AUMENTO DAL 1995 AL 2005 DEL 65% DELLE DENUNCE L’ERRORE IN TRIBUNALE AUMENTO DAL 1995 AL 2005 DEL 65% DELLE DENUNCE

LA MEDICINA DIFENSIVA MEDICINA DIFENSIVA POSITIVA=- il medico prescrive molti esami, ipercautela

LA MEDICINA DIFENSIVA MEDICINA DIFENSIVA NEGATIVA = il medico elude alcuni esami, non approfondisce perchè è troppo rischioso

MAPPATURA DEI SINISTRI DA UNA RECENTE INDAGINE STATISTICA E’ EMERSO CHE NELLA REGIONE PIEMONTE DAL 1.1.2005 AL 31.12.2008 SONO STATE PRESENTATE 3182 RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI

DI CUI IL 13% RIFERITO A PROCEDIMENTI GIUDIZIARI E L’87% A PROCEDIMENTI STRAGIUDIZIALI

AREE COMUNI COME SCALE, PARCHEGGI, ECC. (8,39%) LE UNITA’ OPERATIVE CHE MAGGIORMENTE HANNO GENERATO RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI SONO: CHIRURGIA (20,08%), DEA/PRONTO SOCCORSO (14,52%), ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (11,57%), OSTETRICIA E GINECOLOGIA (7,64%), AREE COMUNI COME SCALE, PARCHEGGI, ECC. (8,39%)

ERRORI ANESTESIOLOGICI (8%) E INFEZIONI(6%) I CASI PIU’ FREQUENTI IN CHIRURGIA GENERALE RIGUARDANO: ERRORI CHIRURGICI (61%), SEGUITI DA ERRORI TERAPEUTICI (15%), ERRORI ANESTESIOLOGICI (8%) E INFEZIONI(6%)

TEMPI E COSTI IL COSTO DEGLI IMPORTI LIQUIDATI NEL TRIENNIO E’ PARI A 15 MILIARDI DI EURO, CON UNA MEDIA DI 25.600,00 EURO PER RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI

ERRORE COLPEVOLE DEL SANITARIO La fonte della responsabilità medica NON è l’errore in genere, bensì l’ERRORE COLPEVOLE, ovvero quello causato da negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e regolamenti o del codice deontologico.

LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE SI PARLA DI RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE QUANDO SIA STATA ACCERTATA LA VIOLAZIONE DI NORME DI CONDOTTA CHE POSSONO TRADURSI IN UN ILLECITO CIVILE, PENALE O AMMINISTRATIVO

RESPONSABILITA’ CIVILE quando il comportamento dell’operatore e’ contrario a regole e ne derivi un danno con conseguente obbligo di risarcirlo Intervento di chirurgia estetica mal riuscito con necessità per il paziente di sottoporsi a successivo intervento. Risarciti: l’onorario del chirurgo e dell’equipe, tutte le spese di degenza nonché il danno morale per il trauma psicologico di un novo intervento Cass. Civ. III Sent. 18853 del 20.9.2004

RESPONSABILITA’ PENALE quando l’operatore commette un reato e cioè il fatto è previsto dalla legge penale . E’ stata affermata la responsabilità di un sanitario per omicidio colposo dipendente dall’omissione di una corretta diagnosi dovuta a negligenza e imperizia e del conseguente intervento che, se effettuato tempestivamente, avrebbe potuto salvare la vita del paziente (Cass. Sez. Unite n. 30328 del 11.9.2002)

RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA -per danno erariale: quando dal comportamento derivi un danno alla Amministrazione -contabile: grava sugli operatori che hanno maneggio di denaro -disciplinare:deriva dalla violazione dei doveri del dipendente contenuti nel Codice disciplinare e nei CCNL

LA RESPONSABILITA’ PER COLPA PROFESSIONALE Nei casi di “malpractice” il riconoscimento della responsabilità richiede l’accertamento della COLPA in capo al soggetto agente e del NESSO DI CAUSALITA’ rispetto all’evento dannoso

IL NESSO DI CAUSALITA’ E’ IL LEGAME CHE COLLEGA , IN UN VINCOLO DI CONSEQUENZIALITA’, UN DETERMINATO EVENTO AD UNA DATA AZIONE O OMISSIONE UMANA, DI CUI L’EVENTO E’ IL PRODOTTO

RESPONSABILITA’ CIVILE: PRINCIPI APPLICABILI Art. 1176 c.c.= il medico risponde per ogni danno se non dimostra di avere impiegato tutta la diligenza necessaria in base alla natura dell’attività esercitata e conformemente alla leges artis Art. 2236 c.c.= nei casi di “speciale difficoltà” il medico risponde soltanto per dolo o colpa grave

LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE Art. 1218 c.c.= Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile

LA RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE ART. 2043 C.C. Qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

LA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE L’Ente Ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un proprio dipendente (Cass. Civ. Sez.III sent. N.10297 del 28.5.2004)

NATURA DELLA RESPONSABILITA’ PER L’ENTE= contrattuale L’accettazione del paziente in ospedale equivale alla conclusione di un contratto PER IL SANITARIO= contrattuale Poiché il medico è legato da un rapporto organico con l’Ente nel senso che questo agisce attraverso il suo dipendente, anche la sua responsabilità ha natura contrattuale

RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE La responsabilità professionale avrà natura extracontrattuale se la prestazione viene resa dal sanitario al di fuori del rapporto con l’ASL ES: omissione di soccorso per un incidente stradale

GRADI DELLA COLPA In penale non si fa distinzione In civile si distingue: GRAVE, LIEVE E LIEVISSIMA Il sanitario dipendente risponde solo per colpa GRAVE

COLPA GENERICA = IMPRUDENZA, NEGLIGENZA E IMPERIZIA

IMPRUDENZA - MANCATO ADEGUAMENTO A QUELLE REGOLE DI PRUDENZA CHE SI IMPONGONO NEL CASO DI SPECIE. - AVVENTATEZZA, ECCESSIVA PRECIPITAZIONE (ES: il medico che esegue un intervento particolarmente complesso pur sapendo di non esserne capace)

NEGLIGENZA - MANCATA ADOZIONE DI TUTTE LE ATTENZIONI NECESSARIE AL CASO, - DISATTENZIONE, TRASCURATEZZA, SUPERFICIALITÀ (es. il medico che lascia una garza nell’addome del paziente, l’infermiere che non controlla la scadenza di un farmaco somministrato, ecc)

IMPERIZIA MANCANZA DI ADEGUATE CONOSCENZE PROFESSIONALI O DELLE REGOLE SPECIFICHE O DI ABILITÀ TECNICA RICHIESTA PER L’ESERCIZIO DI DETERMINATE PROFESSIONI (es. errata esecuzione della manovra estrattiva del feto).

COLPA SPECIFICA inosservanza di leggi, regolamenti,ordini o discipline.

Il CODICE DEONTOLOGICO l’insieme dei doveri del professionista e l’inosservanza non sempre costituisce soltanto un illecito disciplinare. Tali norme contengono prescrizioni di comportamento la cui inosservanza può tradursi in una colpa professionale.

Le LINEE GUIDA E I PROTOCOLLI LINEE- GUIDA = raccomandazioni di comportamento clinico (leges artis Non vincolanti per il giudice ma ne tiene conto nella valutazione della responsabilità) PROTOCOLLI: veri e propri regolamenti comportamentali,non derogabili con valore impositivo e vincolante. Costituiscono lo schema ideale di comportamento che il medico avrebbe dovuto tenere.

CONSEGUENZE: il professionista dovrebbe rispondere anche del danno causato per colpa lieve, ex art. 1176 c.c. tuttavia l’orientamento è stato quello di richiamare l’art. 2236 c.c. (atteggiamento indulgente) per cui risponde solo per dolo o colpa grave (C.C.N.L.)

IL DANNO PUO’ ESSERE PATRIMONIALE O NON PATRIMONIALE

IL DANNO PATRIMONIALE è LA PERDITA ECONOMICA SUBITA DAL DANNEGGIATO (SPESE DI CURA, DI ASSISTENZA, DI PROTESI, ECC) CD. DANNO EMERGENTE

SEGUE NONCHE’ LA PERDITA DI GUADAGNO DOVUTA ALLA MENOMAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE DELLA CAPACITA’ LAVORATIVA DEL SOGGETTO CD. LUCRO CESSANTE

IL DANNO NON PATRIMONIALE è - DANNO BIOLOGICO la menomazione dell’integrita’ psico-fisica della persona in se’considerata che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alle funzioni naturali afferenti al soggetto nell’ambiente in cui la vita si esplica, ed avente rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica.

DANNO MORALE CIOE’ IL CD. PRETIUM DOLORIS OSSIA LA TEMPORANEA SOFFERENZA CAGIONATA DAL DANNO INGIUSTO

(Cass. Sez. Unite Sent. n. 26972 del 11.11.2008) Recentemente la Cass. Sez. Unite si è occupata di danno non patrimoniale statuendo che non è risarcibile il cd “danno morale come danno diverso da quello non patrimoniale ma esso rientra nella più ampia nozione di danno non patrimoniale in quanto la sofferenza psichica non è un pregiudizio valutabile dal giudice a sè stante ma è uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell’unico ed unitario danno non patrimoniale

RESPONSABILITA’ ORGANIZZATIVA l’Ente risponde, anche in assenza di una responsabilità dei sanitari, per “GRAVI CARENZE ORGANIZZATIVE DELLA STRUTTURA”

RAPPORTO DI IMMEDESIMAZIONE IN BASE AL RAPPORTO DI IMMEDESIMAZIONE ORGANICA TRA MEDICO ED ENTE OSPEDALIERO È L’ENTE CHE DEVE RISPONDERE DEL FATTO ILLECITO DEL MEDICO

DISPOSIZIONI PER IL SANITARIO DIPENDENTE .T.U. IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO E LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI C.C.N.L. LIMITANO LA RESPONSABILITÀ DELL’OPERATORE AI CASI DI DOLO O COLPA GRAVE.

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Decreto Legislativo n. 196/2003

CODICE PRIVACY Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 G.U. 29 luglio 2003, n. 174 S.O.

Definizioni •Dato personale •Dato identificativo •Dato anonimo •Dato sensibile •Dato giudiziario •Banca dati •Trattamento •Comunicazione •Diffusione

Dati personali qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante

Dati anonimi dati che in origine, o a seguito di trattamento, non possono essere associati ad un interessato (Interruzione volontaria di gravidanza Legge 194/78)

CASI SPECIALI DI ANONIMATO ART. 120 D.P.R. 309/90 TOSSICODIPENDENZE Chiunque si sottoponga ad un programma terapeutico-riabilitativo può chiedere l’anonimato. In tal caso la scheda sanitaria non conterrà le generalità né altri dati che valgano ad identificare il soggetto

HIV LEGGE 135/90 La denuncia come malattia infettiva viene fatta in forma rigorosamente ANONIMA. Inoltre il test può essere effettuato soltanto su richiesta dell’interessato ed esclusivamente per motivi inerenti la sua salute.

Art. 5 legge 135/90 “La comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV può essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti”. Il medico che rivela al partner la malattia dovrà dimostrare di aver messo in atto ogni tentativo possibile per convincere il proprio assistito ad informare il congiunto. Per non incorrere in responsabilità penale il medico può invocare l’esimente dello stato di necessità (salvare sé o altri dal pericolo di un danno grave alla persona)

Trattamento qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati

Comunicazione il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione

Diffusione il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione

L’organigramma Privacy - Titolare - Responsabile - Incaricato

Titolare del trattamento (Art. 28) è l’Ente nel suo complesso IL RESPONSABILE E’ COLUI CHE E’ NOMINATO FACOLTATIVAMENTE DAL TITOLARE

Incaricati (Art. 30) •PERSONA FISICA autorizzata, dal titolare o dal responsabile, a compiere operazioni di trattamento •dipendente o collaboratore •deve attenersi alle istruzioni impartite •designazione effettuata per iscritto, individuando puntualmente l’ambito del trattamento consentito • facoltà per l’azienda di documentare la preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l’ambito del trattamento consentito agli addetti all’unità medesima

GLI ADEMPIMENTI L’informativa Il consenso può essere manifestato con un’unica dichiarazione, anche oralmente (-> il consenso viene documentato con annotazione dell’esercente la professione sanitaria o dell’organismo sanitario pubblico)

Informativa organismi sanitari: •Riferita ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali specificamente identificati •Annotazione dell’avvenuta informativa e consenso con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità

Informativa per fini amministrativi unica informativa integrata con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell’ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica

•Emergenze: •L’informativa e il consenso possono intevenire senza ritardo •successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria; •In caso di impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell’interessato •Rischio grave, imminente e irreparabile per la salute o l’incolumità fisica dell’interessato

Provv. Garante 9.11.2005 Strutture sanitarie misure per il rispetto degli interessati: •Rispetto della dignità dell’interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento

….segue Riservatezza nei colloqui e nelle prestazioni sanitarie Durante i colloqui prevenire l’indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute •

…segue notizie su prestazioni di P.S. Procedure idonee per la comunicazione anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso

…segue dislocazione nei reparti Previsione formale di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell’ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà

…segue distanze di cortesia Istituzione di appropriate distanze di cortesia in tutti i casi in cui si effettua il trattamento di dati sanitari ad es nelle operazioni di sportello

…segue ordine di precedenza e di chiamata Chiamata non nominativa •attribuzione di un codice numerico o alfanumerico No affissione di liste di pazienti nelle sale d’attesa No cartelle infermieristiche ai piedi del letto

…segue correlazione tra reparto e paziente Procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un’esplicita correlazione tra l’interessato e i reparti o strutture, indicativa dell’esistenza di un particolare stato di salute

ART 15 CODICE PRIVACY Nel caso di trattamento illecito dei dati si applica l’art. 2059 c.c. (attività pericolose). Inversione dell’onere della prova: non spetta al danneggiato bensì all’ASL dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’illecito Si risarcisce nel caso di accertata responsabilità anche il danno non patrimoniale