L’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PROVINCIA DI RIMINI L’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DPR 13 MARZO 2013 N. 59
AUA – AMBITO DI APPLICAZIONE L’AUA si applica a: Piccole e Medie Imprese tutti gli impianti non soggetti ad AIA Non si applica: ai progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) qualora la VIA comprenda e sostituisca le autorizzazioni in materia ambientale all’Autorizzazione Unica dlgs 28/2011 c.d. «decreto rinnovabili» agli impianti smaltimento e recupero rifiuti soggetti all’art. 208 del Dlgs. 152/2006
AUA – SOGGETTI L’AUA può essere definita come «procedimento di procedimenti» in quanto riassume in un unico contesto 7 autorizzazioni: Autorità competente al rilascio è la Provincia unico punto di contatto con l’amministrazione per il gestore è il SUAP. La Provincia infatti trasmette le comunicazioni e mette a disposizione le informazioni al gestore, tramite il SUAP. partecipano altri soggetti competenti in materia ambientale (ARPA)
EFFETTI (ri)ORGANIZZATIVI DELL’AUA L’ unificazione di procedimenti conduce inevitabilmente a considerare gli aspetti ambientali necessariamente ponderando i diversi interessi affidati ad amministrazioni anche diverse in un unico contesto. Ciò comporta una profonda riforma dell’operare in primo luogo della Pubblica Amministrazione che dovrà adeguare il proprio agire (ed anche l’organizzazione funzionale delle strutture operative pubbliche) a questa nuova modalità unificata ed integrata.
AUA - contenuti e durata I procedimenti ricompresi nell’AUA sono: Autorizzazione agli scarichi idrici; Comunicazione preventiva utilizzazione agronomica; Autorizzazione emissioni in atmosfera; Autorizzazione generale emissioni in atmosfera; Comunicazione o Nulla osta per l’inquinamento acustico; Autorizzazione all’utilizzo di fanghi da depurazione; Comunicazioni in materia di rifiuti. L’AUA ha durata pari a 15 anni dal rilascio.
AUA - quando richiederla L’AUA deve essere richiesta quando il gestore è assoggettato ai sensi delle vigenti norme di settore al rilascio, rinnovo, aggiornamento/modifica di almeno uno dei titoli abilitativi indicati all’art. 3 lett. a, b, c, d, e, f, g,. I gestori possono non avvalersi di AUA nel caso si tratti di attività di cui alle lettere b), d), e) e g), dell’art. 3 co. 1, anche cumulativamente. L’AUA può essere richiesta solo dopo esito positivo della procedura di verifica (screening), qualora previsto, cioè dopo l’esclusione della sottoposizione a VIA.
AUA – Autorità competente e SUAP L’AUA è il provvedimento rilasciato dalla Provincia al termine dell’ istruttoria L’AUA ricomprende titoli abilitativi di competenza provinciale e comunale L’AUA confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP che viene notificato al gestore.
AUA – TIPOLOGIA lett. a) co. 1 art. 3 Procedimenti di competenza della Provincia: Autorizzazione agli scarichi di acque reflue urbane da pubblica fognatura (nera o mista o bianca) Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali che NON recapitano in pubblica fognatura Procedimenti di competenza del Comune: Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura Autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche
AUA – TIPOLOGIA lett. b) co. 1 art. 3 Procedimenti di competenza della Provincia: Comunicazione di utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento Comunicazione di utilizzazione agronomica di acque reflue provenienti da aziende (art. 112 Dlgs.152/2006) Procedimenti di competenza del Comune: Comunicazione di utilizzazione agronomica di acque di vegetazione dei frantoi oleari
AUA - TIPOLOGIA lett. c), d) co. 1 art. 3 Procedimenti di competenza della Provincia: Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera Autorizzazioni di carattere generale alle emissioni in atmosfera
AUA – TIPOLOGIA lett. e) co. 1 art. 3 Procedimenti di competenza del Comune: Comunicazione art. 8 co. 4 L. 447/95 (rumore) Nulla osta art. 8 co. 6 L. 447/95 (rumore)
AUA – TIPOLOGIA lett. f) co. 1 art. 3 Procedimenti di competenza della Provincia: Autorizzazione utilizzo fanghi di depurazione in agricoltura
AUA TIPOLOGIA scarichi lett.g) co.1 art.3 Procedimenti di competenza della Provincia: Comunicazioni in materia di rifiuti art. 215 (autosmaltimento) Comunicazioni in materia di rifiuti art. 216 (recupero)
AUA - COME FUNZIONA... Il SUAP riceve l’istanza esclusivamente su supporto telematico (solo così possono essere rispettati i tempi con la partecipazione di tutti i soggetti necessari competenti art. 43 bis co.2 DPR 445/2000) Il SUAP verifica la mera correttezza formale e inoltra l’istanza ai soggetti competenti e alla Provincia per la verifica di procedibilità.
AUA – VERIFICA DI PROCEDIBILITA’ La Provincia verifica la procedibilità dell’istanza e informa il SUAP: se improcedibile, il SUAP chiede di completare l’istanza entro 10 gg. dalla comunicazione oppure, se procedibile, avvia il procedimento. Le valutazioni di procedibilità di Provincia e SUAP che intercorrono dal ricevimento dell’istanza e fino all’avvio del procedimento debbono essere tempestive.
AUA – AVVIO DEL PROCEDIMENTO Il SUAP provvede quindi ad avviare il procedimento e ne dà notizia alla Provincia e ai soggetti competenti.
AUA – RICHIESTA DI INTEGRAZIONI Entro 30 gg. la Provincia e i soggetti competenti possono chiedere che il SUAP provveda a richiedere integrazioni Il SUAP inoltra al gestore la richiesta di integrazioni fissando un termine per provvedere (max 30 gg.) in assenza di comunicazioni al gestore la domanda si intende correttamente presentata qualora il gestore non presenti le integrazioni entro il termine indicato, la domanda è archiviata, fatta salva la facoltà del gestore di chiedere una proroga del termine in caso di accoglimento il termine è sospeso per il tempo della proroga
AUA – RICHIESTA DI PARERI La Provincia e il Comune (per competenza) possono avvalersi di ARPA e di altri enti competenti in materia ambientale e sanitaria nel rispetto dei tempi massimi previsti dal procedimento. ARPA e gli altri enti competenti in materia ambientale riscontrano le richieste riferendosi direttamente a Provincia e Comune richiedenti.
AUA – termini < 90 gg. Conferenza facoltativa Qualora sia necessario acquisire oltre all’AUA altri titoli abilitativi, se l’AUA riguarda solo procedimenti da concludere in 90 giorni, la Provincia adotta l’AUA entro 90 giorni e la trasmette al SUAP per il rilascio. Il SUAP ha facoltà di indire una Conferenza di Servizi nei casi previsti dall’art. 7 del DPR n. 160 del 2010 (cioè quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche). Resta l’obbligo per il SUAP di indire la conferenza nei casi in cui la normativa regionale o settoriale preveda la Conferenza di Servizi per il rilascio degli atti ricompresi nell’AUA In tali casi l’AUA è ricompresa nella determinazione finale della Conferenza.
AUA – termini > 90gg. Conferenza obbligatoria Qualora sia necessario acquisire oltre all’AUA altri titoli abilitativi, se l’AUA sostituisce titoli abilitativi di cui almeno uno si deve concludere in un termine superiore a 90 giorni, il SUAP indice entro 30 giorni la Conferenza di Servizi di cui all’art. 7 del DPR n. 160 del 2010 (procedimento unico SUAP). In tal caso la Provincia adotta l’AUA entro 120 giorni, o, in caso di richiesta di integrazioni, entro 150 giorni. L’AUA in tali casi confluisce nella determinazione finale della Conferenza.
AUA – Conferenza Provinciale (art. 4 co. 7) Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l’AUA e qualora la normativa regionale o settoriale preveda la convocazione di una Conferenza di Servizi, la Provincia convoca la Conferenza di Servizi ai fini della definizione dei contenuti dell’AUA. La determinazione finale della Conferenza viene poi inoltrata al SUAP per il rilascio del titolo.
AUA – Procedure I soggetti competenti in materia ambientale che esprimono parere positivo possono non intervenire alla Conferenza di Servizi e trasmettere i relativi atti di assenso di cui si tiene conto per l’individuazione della posizione prevalente per la decisione finale della Conferenza di Servizi. La Provincia promuove il coordinamento dei soggetti competenti in materia ambientale nell’ambito della Conferenza di Servizi.
Autorizzazione generale per le emissioni in atmosfera Sono fatte salve le Autorizzazioni generali per le emissioni in atmosfera già adottate dalla Regione Emilia- Romagna.
Disposizioni attuative È previsto il pagamento delle spese istruttorie e dei diritti istruttori previsti dalle norme vigenti per gli atti accorpati nell’AUA in capo al gestore. Possono, inoltre, essere previsti diritti di istruttoria per l’AUA che non possono eccedere quanto complessivamente previsto dalle norme previgenti. Per le spese di bollo, nell’impossibilità di pagare il bollo in modalità telematica, l’istanza deve contenere la scansione del frontespizio della domanda con la marca da bollo o un’autocertificazione riferita all’indicazione del numero e data della marca da bollo.
Disposizioni per la compilazione della domanda AUA Al fine di evitare maggiori oneri ai soggetti gestori nella domanda vanno riportati gli aspetti aggiornati o modificati mediante l’attestazione da parte del soggetto competente che essa non ha subito modifiche rispetto a quanto già autorizzato. la documentazione già presentata e depositata presso gli uffici può essere infatti ritenuta idonea per l’ottenimento dei singoli titoli abilitativi.