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1 I Lunedì dellOrdine 25 Novembre 2013 Chiara Bedei – membro della Commissione Studi Area Fiscale ODCEC Padova La nuova disciplina dei beni dimpresa in godimento ai soci o familiari dellimprenditore La comunicazione dei finanziamenti dei soci Decreto legge n. 138/2011 STUDIO ASSOCIATO DI CONSULENZA TRIBUTARIA Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari (Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) Normativa di riferimento:art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14/09/2011; Provvedimenti:16/11/2011 n ; 13/03/2012 n. 2012/37049 (proroga al 15/10/2012) 17/09/2012 n. 2012/ (proroga al 31/03/2013) 25/03/2013 n. 2013/37550 (proroga al 15/10/2013) 2/08/2013 n (comunicazione dei beni ai soci) e n (finanziamenti dei soci) - scadenza comunicazione 12/12/ S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A QUADRO NORMATIVO

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari (Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) 3 S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A La norma in sintesi - Art. 2 D.L. 138/2011 commi: 36–terdecies: Allarticolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 917/1986, e successive modificazioni, dopo la lettera h-bis), è inserita la seguente: h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dellimpresa a soci o familiari dellimprenditore. Introduzione di una nuova fattispecie di reddito diverso (pari a valore di mercato al netto del corrispettivo pattuito per il godimento) 36–quaterdecies: I costi relativi a beni dellimpresa concessi in godimento a soci o familiari dellimprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile. Indeducibilità dei costi relativi ai beni per il soggetto concedente 36-quinquiesdecies: La differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dellarticolo 67, comma 1, lettera h-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, introdotta dal comma 36-terdecies del presente articolo. Tassazione in capo allutilizzatore del reddito diverso

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari (Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) 4 S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A La norma in sintesi - Art. 2 D.L. 138/2011 commi: 36–sexiesdecies: Al fine di garantire lattività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36 – quaterdecies limpresa concedente ovvero il socio o il familiare dellimprenditore comunicano allAgenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. Con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati modalità e termini per leffettuazione della predetta comunicazione. Per lomissione della comunicazione ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza di cui al comma 36–quinquiesdecies. Qualora, nellipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36– quaterdecies e 36–quinquiesdecies, è dovuta, in solido, la sanzione di cui allarticolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n Introduzione dellobbligo di comunicazione e regime sanzionatorio in caso di violazioni (sanzione fissa pari a 258 euro se viene rispettata la disciplina fiscale, in percentuale al 30% del reddito diverso, se non viene rispettata la disciplina fiscale).

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari (Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) 5 S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A La norma in sintesi - Art. 2 D.L. 138/2011 commi: 36–septiesdecies: LAgenzia delle Entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società. ACCERTAMENTO SINTETICO basato sui dati raccolti 36–duodevicies: Le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies si applicano a decorrere dal periodo dimposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo dimposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies. Entrata in vigore della disciplina fiscale (dal 2012) e rilevanza già per gli acconti 2012.

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari (Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) Circolari dellAgenzia delle Entrate: Circolare n. 24/E del 15/06/2012 Circolare n. 25/E del 19/06/2012 Circolare n. 36/E del 24/09/2012 (Circolare n. 43/E del 29/09/2011 – iva settore nautica da diporto) Circolari di altri Enti:Circolare IRDCEC n. 27/IR del 02/02/2012 Circolare Assonime n. 17 dell11/06/ S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A CHIARIMENTI FORNITI DALLAGENZIA DELLE ENTRATE E DA ALTRI ENTI

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari (Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) Entrata in vigore : dallesercizio S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A COMUNICAZIONE BENI AI SOCI/FINANZIAMENTI (Provv e n del 2 Agosto 2013) SCADENZA ANNO 2012SCADENZA ANNO 2013 Comunicazione beni ai soci/familiari 12 Dicembre Aprile 2014 Finanziamenti e apporti ricevuti dai soci PF 12 Dicembre Aprile 2014

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari (Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) Presupposti generali: S OCIETÀ CHE CONCEDONO IN USO BENI D IMPRESA AI SOCI O FAMILIARI DELL IMPRENDITORE. 8 S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari (Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) 9 S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A AMBITO OGGETTIVO BENI DELLIMPRESA Imprenditore individualeBeni indicati nellinventario. Società di persone e di capitaliTutti i beni ad esse appartenenti. Società di fattoBeni – merce, beni strumentali compresi quelli iscritti nei pubblici registri a nome dei soci ed utilizzati come strumentali.

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari (Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) SOGGETTI BENEFICIARI Soci (residenti e non residenti) di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale – persone fisiche che possono essere titolari di un reddito diverso; Familiari (residenti e non residenti) dellimprenditore (coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) che hanno ricevuto in godimento beni dellimpresa; Soci o familiari di altra società appartenenti al medesimo gruppo ( società controllate o collegate ex art c.c.). 10 S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A AMBITO SOGGETTIVO

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari (Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) SOGGETTI CONCEDENTI imprenditore individuale; società di persone (S.n.c. e S.a.s.); società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.); società cooperative; stabili organizzazioni di società non residenti; enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. Sono escluse : - le società semplici; - i lavoratori autonomi comprese le associazioni fra professionisti; - gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale. 11 S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A AMBITO SOGGETTIVO

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari (Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) 12 S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A beni concessi in godimento agli amministratori; beni che i soci utilizzano nella loro veste di amministratori, dipendenti o lavoratori autonomi, cioè utilizzi che generano fringe benefit tassati ai sensi degli artt. 51 e 54 del TUIR; limprenditore individuale che utilizza il bene nella sua sfera personale; gli alloggi delle cooperative a proprietà indivisa e i beni assegnati in godimento ad enti non commerciali che li impiegano soltanto per finalità istituzionali; i beni a uso pubblico (es. auto dei taxisti), per i quali la legge stabilisce una deduzione integrale dei costi. finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dellimprenditore. ESCLUSIONI OGGETTIVE - Provvedimento n

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari (Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) Tale differenza concorre alla formazione del reddito complessivo come reddito diverso, ai sensi della nuova lettera h-ter), inserita nellarticolo 67, comma 1 del TUIR, in proporzione al periodo di godimento Il corrispettivo eventualmente previsto/pagato a carico dellutilizzatore rileva indipendentemente dalleffettivo pagamento dello stesso. Vale un principio di maturazione e non di cassa. (Circ. 24/E ) 13 S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A EFFETTI FISCALI PER IL BENEFICIARIO - UTILIZZATORE VALORE DI MERCATO CORRISPETTIVO PATTUITO REDDITO DIVERSO

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari (Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) ESEMPIO (Circ. 24/E) Immobile concesso in godimento per un periodo di 30 giorni ad un corrispettivo pari ad 1.200,00, con valore di mercato del relativo diritto di godimento pari ad ,00: Il valore di mercato da confrontare con il corrispettivo pattuito sarà pari ad 1.643,83 (20.000*30/365) Pertanto il reddito diverso da assoggettare a tassazione in capo allutilizzatore sarà pari a: 14 S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A EFFETTI FISCALI PER IL BENEFICIARIO - UTILIZZATORE Valore mercato annuo:365gg=X (valore di mercato relativo al periodo di godimento) : Ygg (giorni di godimento) Valore di mercato – corrispettivo pattuito = reddito diverso da tassare 1.643,83 – 1.200,00 = 443,83

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari (Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) 15 S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A Indicazione nel quadro RL – modello Unico PF del reddito diverso

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari (Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) VALORE DI MERCATO Secondo lAgenzia deve intendersi il valore normale determinato ai sensi dellart. 9, comma 3 del TUIR ( Circolari 24/E, 25/E e 36/E) prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni ed i servizi della stessa specie o similari in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione; listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali tenendo conto degli sconti duso; apposita perizia. 16 S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari (Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) VALORE DI MERCATO - AUTO AUTO deve essere determinato ai sensi dellart.51, comma 4, TUIR: si assume il 30% dellimporto corrispondente ad una percorrenza convenzionale di Km ricalcolato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle tabelle nazionali Aci. (Circolare n. 36/E del 24/09/2012) 17 S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari (Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) 18 S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A UTILIZZATOREUSO BENEDEDUCIBILITA PER LA SOCIETA REDDITO IN CAPO ALLUTILIZZATORE COMUNICAZIONE (anno 2012) AMMINISTRATORE O DIPEDENTE SOCIO A TITOLO PRIVATO E AZIENDALE Art.164,co. 1, lett.b – bis), del TUIR. Esistenza di una delibera di assegnazione del bene in godimento Utilità in natura (fringe benefit) – Art.51, c. 4, lett.a), o art.54, TUIR se lavoratore autonomo, pari al 30% dellimporto corrispondente alla percorrenza convenzionale di km calcolata in base alle tariffe ACI. NO

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari (Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) 19 S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A UTILIZZATOREUSO BENEDEDUCIBILITA PER LA SOCIETA REDDITO IN CAPO ALLUTILIZZATORE COMUNICAZIONE (anno 2012) SOCIO NON DIPENDENTE NON AMMINISTRATORE A TITOLO AZIENDALE Art.164,co. 1, lett.b del TUIR Nessun reddito sul socioNO

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari (Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) 20 S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A UTILIZZATOREUSO BENEDEDUCIBILITA PER LA SOCIETA REDDITO IN CAPO ALLUTILIZZATORE COMUNICAZIONE (anno 2012) SOCIO NON DIPENDENTE NON AMMINISTRATORE A TITOLO PRIVATO E AZIENDALE (senza pagamento di alcun corrispettivo o < al valore ACI) Art.164,co. 1, lett.b del TUIR Reddito diverso in capo al socio SI

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari (Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) 21 S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A UTILIZZATOREUSO BENEDEDUCIBILITA PER LA SOCIETA REDDITO IN CAPO ALLUTILIZZATORE COMUNICAZIONE (anno 2012) SOCIO NON DIPENDENTE NON AMMINISTRATORE A TITOLO PRIVATO E AZIENDALE (con pagamento di corrispettivo > o = al valore ACI) Art.164,co. 1, lett.b del TUIR Nessun reddito in capo al socio NO

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari (Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) VALORE DI MERCATO - IMMOBILI Apposita perizia che descriva in maniera esaustiva il bene oggetto del diritto di godimento motivando il valore attribuito al diritto stesso Prezzi normalmente praticati da società immobiliari di grandi dimensioni Banca dati dellOsservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) 22 S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari (Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) IL CORRISPETTIVO PATTUITO Deve risultare da apposita certificazione scritta di data certa, antecedente alla data di inizio dellutilizzazione del bene (Circ. n.24/E del ), o in mancanza il contribuente può utilizzare altri elementi di prova (Circ. n. 36/E del ) come copia delle contabili bancarie o degli assegni attestanti lavvenuto pagamento del corrispettivo. VALORE DI MERCATO DA CONFRONTARE CON IL CORRISPETTIVO PATTUITO NB: La norma si applica sia nel caso in cui il bene venga concesso in godimento per lintero anno, sia quando venga concesso in godimento solo per una frazione dellanno. In questa seconda ipotesi il reddito diverso da tassare coinciderà al rapporto fra il valore di mercato annuo del diritto di godimento e il corrispettivo pattuito o pagato per il periodo di godimento. 23 S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari ( Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) I COSTI dei beni concessi in godimento non sono ammessi in deduzione dal reddito dimpresa se: il corrispettivo annuo < al valore di mercato del diritto di godimento Tale indeducibilità integrale = % valore di mercato - corrispettivo pattuito valore di mercato del diritto di godimento Il costo indeducibile deve essere rapportato al periodo di godimento. Non risulta deducibile qualsiasi costo od onere sostenuto dallimpresa per tali beni riferiti: sia allacquisizione (ammortamenti, canoni di noleggio, locazione e leasing); sia alle spese di gestione ed utilizzazione ( spese di manutenzione e riparazione, utenze, assicurazioni, ecc.). Restano interamente indeducibili i costi specificatamente imputabili al bene nel periodo di utilizzo dello stesso. (Circ. 24/E) 24 S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A EFFETTI PER LIMPRESA CONCEDENTE

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari ( Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) Lindeducibilità opera in tutti quei casi in cui non è già prevista una limitazione della deducibilità, come ad esempio: art. 164 TUIR: le regole di deducibilità parziale dei costi relativi alle auto; art. 90 TUIR: componenti negativi relativi alle case di civile abitazione (immobili patrimonio) che non costituiscono beni strumentali, né beni merce. 25 S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A EFFETTI PER LIMPRESA CONCEDENTE

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari ( Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) ESEMPIO 1 – UTILIZZO ANNUO 1) Corrispettivo pattuito per la concessione in godimento del bene = ) Valore di mercato del diritto di godimento = ) Costi complessivamente sostenuti nellanno = per il bene concesso in godimento 4) Quota di costo indeducibile = 1.000*2.000 ( – 8.000)/ = S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari ( Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) ESEMPIO 2 – UTILIZZO 30 GG 1) Corrispettivo pattuito per la concessione in godimento del bene = 666 2) Valore di mercato annuo del diritto di godimento = ) Valore di mercato proporzionato al periodo di godimento = 833 4) Costi complessivamente sostenuti nellanno = per il bene concesso in godimento 5) Quota di costo indeducibile = 1.000*167 ( )/833 = S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari ( Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) CASI PARTICOLARI – SOCIETA TRASPARENTI Bene utilizzato dai soci o familiari di una società trasparente – società di persone o società trasparente ex art.116 TUIR (ipotesi di potenziale doppia imposizione): Lintero maggior reddito dimpresa derivante dallindeducibilità dei costi dovrà essere imputato (indipendentemente dalla quota di partecipazione) ai soci utilizzatori (anche se il bene è dato in godimento ai familiari). 28 S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari ( Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) CASI PARTICOLARI – SOCIETA TRASPARENTI Esempio – beni a deducibilità integrale (circ. 36/E): società di persone con 2 soci al 50% che concede in godimento a uno dei soci un bene immobile strumentale ad un corrispettivo < al valore normale del diritto di godimento; limpresa ha sostenuto dei costi in relazione a tali beni. Il reddito diverso da assoggettare a tassazione si determina come segue valore del diritto di godimento = ,00 corrispettivo pattuito per il godimento = 5.500,00 costi indeducibili relativi al bene = 2.000,00 valore normale del diritto di godimento - corrispettivo pattuito = ( – 5.500) corrispettivo dimpresa da attribuire al socio che detiene il bene in godimento corrispondente ai costi indeducibili = 2.000,00 reddito diverso da assoggettare a tassazione = 2.500,00 ( ) 29 S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari ( Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) CASI PARTICOLARI – SOCIETA TRASPARENTI Il medesimo criterio di determinazione del reddito diverso si applica per i beni per i quali il TUIR forfettizza la deducibilità dei relativi costi: 1)In capo al concedente trovano applicazione le disposizioni del TUIR che prevedono un regime di limitazione per la deducibilità dei relativi costi; 2)In capo alutilizzatore si rende applicabile lart. 67, comma 1, lett. h-ter,), del TUIR a prescindere dalla circostanza che il bene sia assoggettato al predetto regime di limitazione delle deducibilità dei relativi costi. Poiché per tali beni restano applicabili le norme previste dal TUIR, nelle ipotesi in cui scatta lapplicazione dellart. 67, comma 1, lett. h-ter) del TUIR, il maggior reddito, derivante dallindeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento, è imputato a tutti i soci a prescindere da chi ha lutilizzo del bene. 30 S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari ( Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) CASI PARTICOLARI – SOCIETA TRASPARENTI Esempio – beni a deducibilità limitata (circ. 36/E): società di persone con 2 soci al 50% che concede in godimento a uno dei soci unautovettura gratuitamente; limpresa ha sostenuto dei costi in relazione a tale bene. Il reddito diverso da assoggettare a tassazione si determina come segue valore del diritto di godimento = 800 corrispettivo pattuito per il godimento = 0 costi indeducibili relativi al bene = 1.000,00 valore normale del diritto di godimento - corrispettivo pattuito = 800 costi indeducibili relativi al bene = 600 (60% di 1.000)* reddito dimpresa da attribuire ai due soci a prescindere dallutilizzo del bene corrispondente ai costi indeducibili = 600 reddito diverso da assoggettare a tassazione = 500 [ (maggior reddito dimpresa, imputato al socio utilizzatore, relativo a costi indeducibili)] 31 S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari ( Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) Le modalità e i termini sono stati stabiliti dal provvedimento n del 02/08/ S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A 1)COMUNICAZIONE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI (Art. 2, comma 36- sexiesdecies) CASO OBBLIGO INVIO Differenza fra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato dello stesso > oppure = 0 (PREZZO PAGATO > OPPURE = VAL. NORMALE DEL SERVIZIO) NO Differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato dello stesso < 0 (PREZZO PAGATO < VAL. NORMALE DEL SERVIZIO) SI, si genera reddito diverso

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari (Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) 33 S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari (Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) 34 S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari (Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) 35 S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari (Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) 36 S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari (Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) 37 S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A TIPO DI COMUNICAZIONE 0 = INVIO ORDINARIO 1 = SOSTITUTIVA 2 = ANNULLAMENTO La procedura di annullamento e di sostituzione dei file inviati è attiva fino al termine di un anno dal termine delle scadenze.

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari (Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) 38 S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A DATI DEL SOGGETTO CUI SI RIFERISCE LA COMUNICAZIONE Lobbligo della comunicazione ricade sui soggetti concedenti o in alternativa sui soci o familiari utilizzatori. Nel caso in cui la comunicazione sia inviata dal familiare del socio bisognerà indicare il codice fiscale del socio nellapposito riquadro. Nel caso in cui la comunicazione venga presentata dal soggetto concedente nella sezione Dati del soggetto che concede o utilizza il bene bisognerà indicare i dati della persona fisica utilizzatore e viceversa. Soggetto concedente Socio o familiare utilizzatore Comunicazione

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari (Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) 39 S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A INFORMAZIONI CIRCA LUTILIZZO DEL BENE Rigo BG 02: ESCLUSIVO NON ESCLUSIVO SUBENTRANTE DATA DEL SUBENTRO Bisognerà selezionare lipotesi che si è verificata e, in caso di subentro, la data dello stesso.

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari (Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) 40 S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A DATI DELLA CONCESSIONE DEL BENE Rigo BG 03: COMODATO CASO D USO ALTRO Dovrà essere selezionata la casella corrispondente al tipo di contratto sottostante alla disponibilità del bene e le date di inizio e fine concessione se intercorrono in corso danno.

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari (Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) 41 S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A BENE CONCESSO IN GODIMENTO Righi da BG 04 a BG 08: 1) autovetture; 2) altri veicoli; 3) unità da diporto; 4) aeromobili; 5) immobili; 6) altri, esclusi quelli di valore inferiori a euro, al netto dellIva applicata. E sufficiente che limpresa abbia la disponibilità del bene a qualsiasi titolo: proprietà diritto reale, ovvero detenuti in locazione, anche finanziaria, noleggiati o ricevuti in comodato.

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari (Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) 42 S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A CORRISPETTIVO RELATIVO AL BENE Rigo BG 09: Corrispettivo riscosso per la concessione Valore di mercato Si ricorda che, come precisato dalla circolare 24/E, il corrispettivo si considera pagato o dovuto, secondo un principio di maturazione e non di cassa.

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari ( Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) Le modalità e i termini sono stati stabiliti dal provvedimento n del 02/08/ S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A 2) COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI E DELLE CAPITALIZZAZIONI DEI SOCI CASOOBBLIGO INVIO Gli apporti e finanziamenti ricevuti dalle società in anni precedenti al 2012 NO Versamenti di soci persone fisiche < euro nel 2012NO Versamenti di soci persone fisiche > oppure = euro nel 2012 SI Versamenti fatti dal familiare delllimprenditore alla ditta individuale > oppure = euro nel 2012 SI Versamenti/ apporti registratiNO

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari ( Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI Devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti: limporto complessivo di ciascun apporto, distintamente per finanziamenti e capitalizzazioni, deve essere pari o superiore a euro 3.600; i finanziamenti e le capitalizzazioni devono essere effettuate a decorrere dallanno si supera quanto stabilito nel Provvedimento del 16 novembre 2011, in cui si prevedeva la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni in corso al 17 settembre 2011; si fa riferimento alla data di effettiva movimentazione finanziaria, a prescindere dalla data in cui tale soggetto si sia impegnato a versare lapporto. 44 S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari ( Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI Lobbligo ricade solo sugli imprenditori e sulle società, e non sul socio o familiare dellimprenditore; I finanziamenti e i versamenti effettuati vanno comunicati per lintero ammontare, indipendentemente dal fatto che siano connessi allacquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci; Limporto da inserire in comunicazione va al netto di eventuali restituzioni operate dalla società nei confronti del socio? Limporto – soglia di euro va riferito al singolo socio ovvero alla società beneficiaria? Tali dati potrebbero rafforzare la determinazione analitica del reddito imputabile al socio, in quanto ai fini della ricostruzione si tiene conto in particolare di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuate nei confronti della società. 45 S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari ( Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) APPORTI ESCLUSI DALLOBBLIGO DI COMUNICAZIONE 1.Dati relativi ad apporti già in possesso dellAmministrazione finanziaria, come ad esempio apporti di capitale o di patrimonio risultanti da verbali di assemblea straordinaria redatti davanti ad un notaio, che procede alla successiva registrazione dellatto; 2. finanziamenti erogati dalla società al socio; 3.non dovrebbero rientrare le anticipazioni effettuate dal socio amministratore per piccole spese inerenti la società oggetto di successivo rimborso. 46 S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A

Beni dimpresa concessi in godimento ai soci o ai familiari ( Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, art. 2) SANZIONI Omissione della comunicazione, ovvero trasmissione con dati incompleti o non veritieri è dovuta in solido una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra valore di mercato e corrispettivo; la sanzione proporzionale, di cui al punto precedente, non si applica quando (adeguamento alle disposizioni normative) la differenza tra valore di mercato e corrispettivo è stata tassata in capo al socio e limpresa non ha dedotto i costi del bene: in questo caso si applica la sanzione fissa da 268 a (art. 11 D.lgs. 471/1997); non è prevista esplicitamente dalla norma istitutiva o dal relativo provvedimento alcuna sanzione nel caso di violazione dellobbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, essendo irrilevante la differenza tra il corrispettivo ed il valore di mercato. Lomesso o irregolare invio della comunicazione risulta eventualmente sanzionato dallarticolo 11 del D. Lgs. 471/1997 (sanzione da 258 a euro), applicabile ad ogni comunicazione prevista dalla legislazione tributaria; per la determinazione degli acconti 2012, la circolare 24/E ha chiarito che non sono dovute sanzioni in caso di mancato recepimento della normativa in sede di conteggio del primo acconto. Il contribuente potrà sanare lomesso versamento in sede di secondo acconto, maggiorato degli interessi nella misura del 4% annuo. 47 S T U D I O A S S O C I A T O D I C O N S U L E N Z A T R I B U T A R I A