I RAPPORTI TRA ORDINAMENTO UE E ORDINAMENTO INTERNO: PRINCIPI GENERALI Università di Pavia - CORTE DI GIUSTIZIA: LA CREAZIONE DI UN MERCATO COMUNE SAREBBE OSTACOLATA DALLA SUBORDINAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO AI DIRITTI NAZIONALI. VISIONE MONISTA. - CORTE DI GIUSTIZIA: LA PREVALENZA DEL DIRITTO COMUNITARIO NON COMPORTA UN’ABROGAZIONE DEL DIRITTO INTERNO CON ESSO CONTRASTANTE - CORTI COSTITUZIONALI NAZIONALI: FANNO GENERALMENTE DERIVARE LA PREVALENZA DEL DIRITTO COMUNITARIO DA NORME COSTITUZIONALI NAZIONALI
L’EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DELLE DUE CORTI Università di Pavia Università di Pavia CORTE COSTITUZIONALE CORTE DI GIUSTIZIA COSTA/ENEL (1964) COSTA/ENEL (1964) SIMMENTHAL (1978) ICIC (1975) IN.CO.GE (1998) GRANITAL (1984)
LA SENTENZA COSTA/ENEL (CORTE DI GIUSTIZIA) Università di Pavia Università di Pavia LIMITAZIONI DI SOVRANITA’ DA PARTE DEGLI STATI = POSIZIONE GERARCHICAMENTE SOVRAORDINATA DEL DIRITTO COMUNITARIO RISPETTO AGLI ORDINAMENTI DEGLI STATI MEMBRI L’integrazione nel diritto di ciascuno Stato membro di norme che promanano da fonti comunitarie ha per corollario l’impossibilità per gli Stati di far prevalere, contro un ordinamento giuridico da essi accettato a condizione di reciprocità, un provvedimento unilaterale ulteriore, il quale pertanto non potrà essere opponibile all’ordine comune
LA SENTENZA SIMMENTHAL Università di Pavia Università di Pavia LA NECESSITA’ DI UNA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE PREGIUDICA L’EFFICACIA DIRETTA E L’ENTRATA IN VIGORE SIMULTANEA DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO IN TUTTI GLI STATI MEMBRI Il giudice nazionale ha l’obbligo di garantire la piena efficacia delle norme di diritto comunitario, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale
SENTENZA IN.CO.GE (1998) Università di Pavia Università di Pavia DALLA SENTENZA SIMMENTHAL NON SI PUÓ DEDURRE IL PRINCIPIO SECONDO IL QUALE L’INCOMPATIBILITA’ DI UNA NORMA INTERNA CON IL DIRITTO COMUNITARIO RENDE LA PRIMA INESISTENTE. IN UNA SOTUAZIONE DI QUESTO GENERE, IL GIUDICE INTERNO DEVE SEMPLICEMENTE DISAPPLICARE LA NORMA INTERNA IN QUESTIONE.