D.P.R. 22 settembre 1988 n.488 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni" Lincontro del minore con la giustizia,

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D.P.R. 22 settembre 1988 n.488 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni" Lincontro del minore con la giustizia, evidenzia la necessità dellintreccio tra le dimensioni di controllo e di natura penale con le esigenze di tutela di un soggetto in crescita e dei suoi diritti

tutela del minore Per il fatto che il minorenne diventi anche imputato entrando nel sistema penale, egli non cessa di essere minorenne, e cioè soggetto tutelato nel diritto allo sviluppo della personalità in quanto di interesse sociale. Questa finalizzazione caratterizza il processo penale minorile anche come processo penale della personalità. gli assunti fondamentali che conducono lattenzione del legislatore alla tutela del minore sono: - Lo svolgimento del processo secondo formule adeguate alle capacità di comprensione del minore. - Il coinvolgimento attivo dei suoi sistemi socializzativi primari. - L individuazione di percorsi processuali alternativi alla custodia, secondo il criterio della vicinanza ai suoi contesti di vita. - Lelaborazione distituti e strumenti processuali atti a ridurre le occasioni di contatto con lapparato della giustizia, senza per questo rinunciare agli obiettivi propri della procedura. - Lattuazione di interventi finalizzati a produrre assunzioni di responsabilità che consentano di non ricorrere al giudizio finale o, comunque, allesercizio del potere punitivo.

Principi fondanti la minima offensività dellintervento giudiziario; lattitudine responsabilizzante nelle misure (il reo deve essere posto di fronte alle conseguenze delle sue azioni e reso responsabile dei suoi comportamenti); la de-stigmatizzazione (il processo e le decisioni giudiziarie non devono rappresentare unulteriore causa di stigmatizzazione del comportamento deviante); la de-istituzionalizzazione (ovvero che sia adottata la pena più idonea e che le misure privative della libertà personale siano lextrema ratio); la non interruzione dei processi educativi in atto (lintervento giudiziario deve favorire lo sviluppo di percorsi di socialità idonei alla crescita del minore evitando di produrre fratture sociali ed educative).

USSM Gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) forniscono assistenza ai minorenni autori di reato in ogni stato e grado del procedimento penale.

Cpa, ipm e comunità I centri di prima accoglienza (CPA) hanno la funzione di ospitare fino alludienza di convalida, i minorenni arrestati o fermati o colti in flagranza di un delitto non colposo. Gli Istituti Penali per i Minori (IPM) assicurano lesecuzione dei provvedimenti allAutorità giudiziaria, le Comunità accolgono il minore e predispongono un programma educativo individualizzato per il minore

Specifici diritti del detenuto Lindividuazione di specifici diritti del detenuto e la predisposizione di adeguati strumenti di tutela costituiscano aspetto essenziale di una corretta e moderna gestione penitenziaria. Nel nostro ordinamento si possono enucleare diversi ordini di diritti chiaramente individuabili sulla base della normativa costituzionale: diritti relativi allintegrità fisica diritti relativi alla tutela dei rapporti familiari e sociali diritti relativi allintegrità morale e culturale Alcuni diritti, per esempio, sono relativi a: la dignità e lintegrità personale (art.1); ligiene personale (art.8); lalimentazione (art.9); lassistenza sanitaria (art.11); i colloqui e la corrispondenza con i familiari (art.18); la libertà di culto (art.18); listruzione (art. 19).

Rapporti familiari lArt. 15 dellOrdinamento Penitenziario 1° Comma ne prescrive lo svolgimento avvalendosi principalmente dellistruzione, del lavoro, delle attività culturali, ricreative sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia e lArt. 28 intitolato proprio Rapporti con la famiglia sancisce che Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie ed ancora lArt. 45 dichiara che lazione trattamentale è rivolta a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari

Losservazione (art.13 della Legge n.354/75) losservazione scientifica della personalità dei condannati in carcere deve essere diretta …allaccertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alleventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative, e sociali che sono state di pregiudizio allinstaurazione di una normale vita di relazione..

Losservazione nel corso del trattamento losservazione della personalità è rivolta ad accertare, attraverso lesame del comportamento del soggetto e delle modificazione intervenute nella sua vita di relazione, le eventuali nuove esigenze che richiedono una variazione del programma stesso in quanto le ipotesi trattamentali iniziali potrebbero non essere non più valide.

Significato del trattamento Complessità del sistema penitenziario Traumaticità dellingresso in carcere* Circuiti penitenziari differenziati Conoscenza il più possibile completa dei soggetti (del loro mondo soggettivo e relazionale, della loro storia, del reato commesso, delle conseguenze sulla vittima…) Equipe multiprofessionale- lettura complessa ed integrata Trattamento come diritto e non obbligo- lavoro complesso sulla motivazione del soggetto/trasformare una motivazione estrinseca in una intrinseca, impedendo che la detenzione si trasformi in una condizione statica di sé e della propria storia-sviluppo della progettualità Sociale inteso come luogo preferenziale in cui realizzare una valida alternativa alla criminalità Soggetto visto come parte del sociale e non come soggetto contrapposto. I percorsi alternativi andrebbero considerati come diritti e non come premi * servizio nuovi giunti: presidio di sostegno psicologico per i nuovi arrivati o i trasferiti gestiti da psicologi per identificare eventuali situazioni di rischio