Roberto Novelli Comandante P.M. Castagneto Carducci

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Transcript della presentazione:

Roberto Novelli Comandante P.M. Castagneto Carducci LA NORMATIVA EDILIZIA Metodologia e procedure della sorveglianza edilizia Roberto Novelli Comandante P.M. Castagneto Carducci

La Legge Regionale 1/05 Titolo VI Disciplina dell’attività edilizia Art. 78 Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire Art. 79 Opere ed interventi sottoposti a denuncia di inizio attività Art. 112 Accertamento delle violazioni (Sismica) Titolo VIII Sanzioni. Definizioni comuni Art.129 Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia REGOLAMENTO EDILIZIO Norme regolamentari

ALTRE NORME Vincolo Sismico (L. 64/74) Vincolo Paesaggistico (D.Lgs. 42/04) Circoscrizione Doganale (Art. 19 D.Lgs. 374/90) Codice della Navigazione (Art. 55) Vincolo Idrogeologico (R.D. 3267/1923) Legge Forestale della Toscana (L.R. 39/00) Piano Assetto Idrogeologico (D.C.R.T. 13/05) Vincolo Stradale (D.Lgs. 285/92) Vincolo Cimiteriale (T.U. 1265/34 e L. 983/57) Vincolo Ferroviario (D.P.R. 753/80) Inquinamento Acustico (L. 447/95 e L.R. 89/98) Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 81/08) Altre ……..

PIT PTC PS LE RELAZIONI TRA I PIANI DOPO LA NUOVA LEGGE PIANI DI SETTORE REGIONALI PTC PS PIANI DI SETTORE PROVINCIALI PIANI DI SETTORE COMUNALI

I COMUNI LE COMPETENZE Disciplinano l’utilizzazione e la trasformazione delle risorse riconoscono le identità dei luoghi e tutelano le risorse essenziali del territorio anche in attuazione della disciplina paesaggistica del PTC; definiscono gli indirizzi per il governo del territorio comunale espressi dalla comunità locale; stabiliscono gli obiettivi delle proprie politiche di settore e ne definiscono l’attuazione programmata

1 UNA PARTE STATUTARIA UNA PARTE STRATEGICA I CONTENUTI 1 IL PIANO STRUTTURALE È COSTITUITO DA: UNA PARTE STATUTARIA UNA PARTE STRATEGICA Il piano strutturale contiene inoltre:  il quadro conoscitivo  la ricognizione delle prescrizioni del piano territoriale di coordinamento e del piano di indirizzo territoriale;

LO STATUTO DEL TERRITORIO comunale individua e definisce:  la struttura identitaria del territorio comunale definita attraverso l’individuazione dei sistemi e dei sub-sistemi territoriali e funzionali e delle relative risorse;  le invarianti strutturali che rappresentano le prestazioni irrinunciabili che devono essere garantite secondo il principio dello sviluppo sostenibile e della riproducibilità delle risorse  i principi del governo del territorio;  la disciplina del paesaggio in attuazione del piano di coordinamento territoriale ;  le aree e gli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico;

La parte strategica delinea la STRATEGIA DELLO SVILUPPO TERRITORIALE comunale  gli obiettivi e gli indirizzi per la programmazione  le dimensioni massime sostenibili degli insediamenti le unità territoriali organiche elementari i criteri e la disciplina per la progettazione degli assetti gli interventi da realizzare mediante i piani complessi i criteri di individuazione delle aree degradate la disciplina della valutazione integrata; le misure di salvaguardia da rispettare sino all’approvazione o all’adeguamento del regolamento urbanistico

STATUTO CRITICITA’

SISTEMI FUNZIONALI SISTEMI TERRITORIALI UTOE

4 IL REGOLAMENTO URBANISTICO I PIANI COMPLESSI DI INTERVENTO IL RAPPORTO PIANO/ATTUAZIONE 4 IL PIANO STRUTTURALE SI ATTUA ATTRAVERSO IL REGOLAMENTO URBANISTICO I PIANI COMPLESSI DI INTERVENTO

IL REGOLAMENTO URBANISTICO E’ DIVISO IN DUE PARTI: la gestione degli insediamenti esistenti; le trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale Nel primo caso la sua validità è a tempo indeterminato Nell’altro è quinquennale pena la decadenza in caso di mancata attuazione.

L.R. 1/05 Art. 80 - Attività edilizia libera I seguenti interventi, ancorché attuati per mezzo di opere edilizie, possono essere eseguiti senza titolo abilitativo, salvo che il titolo sia previsto dalla disciplina urbanistico edilizia comunale , e fermo restando il rispetto delle disposizioni dei regolamenti edilizi: a) interventi di manutenzione ordinaria, diversi da quelli previsti dall' articolo 79 , comma 2, lettera a); b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

L.R. 1/05 Art. 78 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire 1. Sono considerate trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire, in quanto incidono sulle risorse essenziali del territorio: a) gli interventi di nuova edificazione e cioè di realizzazione di nuovi manufatti edilizi diversi da quelli di cui alle lettere successive del presente articolo ed all' articolo 79 ; b) l'installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, quali esplicitamente risultino in base alle vigenti disposizioni; c) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal comune; d) la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; e) la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione d'impianti per attività produttive all'aperto, che comporti l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; f) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico d'interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale; g) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia; h) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabile alla ristrutturazione edilizia, anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione d'uso, senza alcun intervento sulle opere d'urbanizzazione. 2. Per le opere pubbliche dei comuni, l'atto comunale, con il quale il progetto esecutivo è approvato o l'opera autorizzata

L.R. 1/05 Art. 79 - Opere ed interventi sottoposti a denuncia di inizio dell'attività 1. Sono sottoposti a denuncia d'inizio dell'attività: a) gli interventi di cui all' articolo 78 , comma 1 qualora siano specificamente disciplinati dai regolamenti urbanistici di cui all' articolo 55 , dai piani complessi d'intervento di cui all' articolo 56 , dai piani attuativi, laddove tali strumenti contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in base al comma 3; b) le opere di reinterro e di scavo non connesse all'attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere; c) i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all' articolo 58 ; d) le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate alla ricostruzione o alla nuova edificazione; e) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali, che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso; f) ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che, in base alla presente legge, non sia soggetta a permesso di costruire.

2. Sono inoltre sottoposti a denuncia di inizio dell'attività i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente, ancorché realizzati esclusivamente con opere interne: a) interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento dell'esteriore aspetto degli immobili, nei casi previsti dalla disciplina comunale; b) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; detti interventi non possono comportare modifiche della destinazione d'uso; c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; tali interventi comprendono altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; tali interventi comprendono altresì: 1) le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli atti di cui all' articolo 52 ovvero dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; 2) la demolizione di volumi secondari, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, e la loro ricostruzione nella stessa quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa collocazione sul lotto di pertinenza; 3) le addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti, che non configurino nuovi organismi edilizi, ivi comprese le pertinenze; non sono computate ai fini dell'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale le addizioni con le quali si realizzino i servizi igienici, i volumi tecnici e le autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti all'interno dei perimetri dei centri abitati, nonché il rialzamento del sottotetto, al fine di renderlo abitabile; e) interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità.

COSA VERIFICARE EDILIZIA: SISMICA: ALTRI ATTI: SE LE OPERE SONO ASSOGGETTATE A TITOLO ABILITATIVO CARTELLO DI CANTIERE LA PRESENZA DEL TITOLO ABILITATIVO SISMICA: AUTORIZZAZIONE PER L’INIZIO DEI LAVORI ALTRI ATTI: Paesaggistica Circoscrizione Doganale Codice della Navigazione Legge Forestale della Toscana

CARTELLO DI CANTIERE Viene ripetuto l’obbligo di inoltre segnalazione all’autorità giudiziaria ove nei luoghi in cui vengono realizzate opere non sia apposto il prescritto cartello, ignorando che la Corte di Cassazione ritiene che l’omessa esposizione non ha rilevanza penale (se il titolo, però, esiste). L’articolo 27, comma 4. del T.U. fa obbligo di segnalare all’autorità giudiziaria la mancata esposizione del cartello di cantiere. La Cassazione penale, con la decisione del 10 febbraio 1992, n. 11, si è pronunciata nel senso che questa violazione non rientra nelle disposizioni aventi rilevanza penale. Essa è una violazione di una norma del Regolamento Edilizio comunale, se da questo prevista e, quindi, sanzionabile con una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro ai sensi dell’articolo 7-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

IN FASE DI ESECUZIONE CHE SIA STATO COMUNICATO L’INIZIO DEI LAVORI (PER LE DIA TRASCORSI 20 GIORNI DAL DEPOSITO) CHE SIA INDICATO: COMMITTENTE, COSTRUTTORE E DIRETTORE LAVORI (nel cantiere non potranno trovarsi persone estranee) LA CONFORMITA’ DELLE OPERE CON IL TITOLO ABILITATIVO EVENTUALE DEROGA EMISSIONE ACUSTICA NOTIFICA PRELIMINARE (sicurezza luoghi di lavoro) TENUTA DEL CANTIERE (Norme di Regolamento Edilizio)