27 MODI PER DIRE: TI ASSUMO Assunzioni stabili giovani 18-29 anni (DL 76/13) Trasformazione giovani 18-29 anni (DL 76/13) Assunzione stabili fruitori di ASPI (DL 76/13) Assunzione stabili nel Mezzogiorno – credito d’imposta (DL 70/11) Assunzioni/trasformazione disoccupati over 50 anni (L. 92/12) Assunzione/trasformazione donne prive di impiego da 6 mesi in aree svantaggiate (L. 92/12) Assunzione/trasformazione donne prive di impiego da 6 mesi in settori particolari (L. 92/12) Assunzione/trasformazione donne prive di impiego da 24 mesi (L. 92/12) Assunzioni/trasformazioni mobilità (L. 223/91)
27 MODI PER DIRE: TI ASSUMO Assunzioni licenziati per gmo (ex piccola mobilità) – DM ML ’13 Assunzioni stabili disoccupati da 24 mesi (L. 407/90) Assunzioni stabili lavoratori in CIGS (DL 148/93) Assunzioni/trasformazioni ricercatori (DL 83/12) Assunzioni stabili apprendistato di mestiere (D.lgs 167/11) Assunzioni stabili apprendistato qualifica/diploma (D.lgs 167/11) Assunzioni stabili apprendistato alta formazione (D.lgs 167/11) Assunzione stabili apprendistato lavoratori in mobilità (D.lgs 167/11) Assunzioni T.D. sostituzione maternità (D.lgs. 151/01) Assunzioni stabili/trasformazione giovani genitori (L. 247/07) Assunzioni dirigenti privi di occupazione (L. 266/97)
27 MODI PER DIRE: TI ASSUMO Assunzioni stabili disabili (L. 68/99) Assunzioni nelle cooperative sociali (L. 381/91) Assunzioni di ricercatori (L. 449/97) Assunzioni stabili contratto di solidarietà espansivo (DL 726/84) Assunzioni donne ponte intergenerazionale under 35 anni (DM ML 27/06/2013); Assunzioni per reinserimento donne over 35 anni (DM ML 27/06/2013) Consolidamento imprese femminili (DM ML 27/06/2013)
REG. 800/2008 Articolo 40 1. I regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. 2. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili. 3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione. Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione. 4. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. 5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore svantaggiato è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro. Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24 mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza.
Lavoratore svantaggiato Si definisce «lavoratore svantaggiato» chiunque rientri in una delle seguenti categorie (cfr. numero 18 dell’art. 2 del Regolamento): a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico; e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.
AMBITO COMUNITARIO COSTO SALARIALE Retribuzione in senso ampio + contributi sicurezza sociali (Inps) + premi assicurativi (Inail) ML, interpello prot. 4910/2006 – *** *** *** Sono inoltre esentati da preventiva notifica alla Commissione e non devono essere eseguite procedure amministrative nel caso dei c.d. «aiuti minimi» – REGOLAMENTO DE MINIMIS – Gli aiuti fino a 200.000 euro per impresa nell’arco di tre esercizi finanziari. E’ necessario un atto interno di qualificazione «de minimis» (apprendistato, datori fino 9 dipendenti).
NORMATIVA INTERNA Regolarità contributiva ex art. 1, co. 1175-1176, L. n. 296/2006, da cui nasce il D.M. 24.10.2007 (DURC). «A decorrere dal 1º luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando ……il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali ……» Tale regolarità riguarda: l’adempimento degli obblighi contributivi; l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro (art 9 DM); il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (SOLO PARTE ECONOMICA per i non aderenti alle OO.SS. stipulanti). In caso di somministrazione, la regolarità contributiva va valutata con riferimento alla società di somministrazione, mentre l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 9 DM 2007 anche con riferimento all’utilizzatore (circ. 111/13 Inps)
benefici contributivi NORMATIVA INTERNA benefici contributivi Il Ministero del lavoro con la circolare 5/2008 precisa che il concetto di «beneficio» richiama inevitabilmente il rapporto fra «regola-eccezione». Pertanto, i benefici contributivi rappresentano una deroga rispetto all’ordinario regime contributivo e, dunque, si concretizzano in un «abbattimento» di una aliquota più onerosa, la quale sia – per l’appunto – la «regola» d un determinato settore o categoria di lavoratori. NON rientrano quei regimi di «sottocontribuzione» quali «apprendistato», per i quali è prevista una «speciale» aliquota contributiva. benefici normativi tutte quelle agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale (carattere fiscale, nonché contributi e/o sovvenzioni connesse alla costituzione e gestione di rapporti di lavoro) ma che abbiano comunque «natura patrimoniale» e afferiscano la «materia del lavoro e legislazione sociale» (es. cuneo fiscale, crediti d’imposta per nuove assunzioni). Regole di maggior favore (non computo nell’organico, sotto inquadramento)
NORMATIVA INTERNA Comma 12 Principi stabiliti dall’art. 4, co. 12, 13, 15, L. n. 92/2012. – CIRC. 137/2012 INPS Comma 12 A norma di tali disposizioni, gli incentivi all’assunzione (compreso 407/90 art. 8 comma 9, art. 25 comma 9 e 8 commi 2 e 4 della legge 223/91), non spettano: se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente di fonte legale e/o contrattuale (lettera a); se il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione (lettera a); se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (lettera b); se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale di professionalità sostanzialmente simili, salvo i casi in cui siano effettuate presso diverse unità produttive (lettera c); per i lavoratori che siano stati licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo (lettera d) – richiama art. 2359 c.c.
NORMATIVA INTERNA CUMULO DEGLI INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE Segue principi stabiliti dall’art. 4, co. 12, 13, 15, L. n. 92/2012. – CIRC. 137/2012 INPS Comma 13 CUMULO DEGLI INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE «ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori…….salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo» Viene affermata una sostanziale equivalenza fra l’utilizzazione diretta (SUBORDINAZIONE) e quella indiretta (SOMMINISTRAZIONE) di uno stesso lavoratore Tale interpretazione è perfettamente conforme all’art. 21 comma 1 lettera i) del d.lgs. 276/2003 che prevede: «l’utilizzatore è obbligato a rimborsare al somministratore gli oneri previdenziali effettivamente sostenuti»
Circolare 137/2012 vengono affermate importanti indicazioni: NORMATIVA INTERNA Segue principi stabiliti dall’art. 4, co. 12, 13, 15, L. n. 92/2012. – CIRC. 137/2012 INPS Comma 15 ADEMPIMENTO UNILAV TARDIVO «l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo [all’assunzione] relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione» Circolare 137/2012 vengono affermate importanti indicazioni: 1. In caso di rettifica della comunicazione telematica vale la data del primo invio; 2. La compilazione del campo «agevolazione» dei moduli telematici (UNILAV, UNISOMM) è facoltativa, l’omessa o erronea compilazione non incide sul diritto ai benefici e, quindi, non richiede la rettifica del modulo inviato.
Gli incentivi per le assunzioni di giovani lavoratori (art. 1, L. n In cosa consiste l’incentivo per le nuove assunzioni: Per le nuove assunzioni di giovani “under 30” a tempo indeterminato o per le trasformazioni da tempo determinato ad indeterminato, effettuate dal 7 agosto 2013 al 30 giugno 2015, è possibile usufruire di un incentivo pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un massimo di 18 mesi. L’incentivo è operativo a seguito della emanazione della Circolare INPS n. 131 del 17 settembre 2013 e 138 del 27 settembre 2013. → → → →
Gli incentivi per le assunzioni di giovani lavoratori (art. 1, L. n Si forniscono le precisazioni normative e le indicazioni operative per l’ammissione all’incentivo e per la sua fruizione: 1. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo 2. Tipologia di rapporti di lavoro incentivati. 3. Entità e durata dell’incentivo. 4. Decorrenza dell’incentivo. 5. Condizioni per usufruire dell’incentivo. 6. Coordinamento con altri incentivi. 7. Procedura
1. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo. Gli incentivi per le assunzioni di giovani lavoratori (art. 1, L. n. 99/2013) 1. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo. Giovani lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che rientrino in una delle seguenti condizioni: siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale. Le 2 condizioni non devono essere necessariamente possedute congiuntamente, ma anche singolarmente. Se il secondo criterio è abbastanza chiaro, il primo criterio necessita di alcuni chiarimenti. La Circ. Inps n.131/2013 ha chiarito il significato di alcune locuzioni contenute nell’art. 1, L. n. 99/2013 → → → →
Gli incentivi per le assunzioni di giovani lavoratori (art. 1, L. n Circ. Inps n. 131/2013 La locuzione legislativa “giovani fino a 29 anni di età” comprende persone che, al momento dell’assunzione, abbiano compiuto 18 anni e non abbiano ancora compiuto 30 anni. La locuzione legislativa “privo di impiego regolarmente retribuito” deve essere interpretata in conformità ai criteri di individuazione definiti con D.M.Lav. 20 marzo 2013, Circ. Min.Lav. n. 34/2013 e Messaggio INPS n. 12212/2013 (aventi ad oggetto incentivi in favore di donne lavoratrici svantaggiate ai sensi dell’art. 4, L. n. 92/2012). In sintesi, deve essere qualificato “privo di impiego regolarmente retribuito”, il giovane che: non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi; né ha svolto attività lavorativa di natura autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale.
2. Tipologia di rapporti di lavoro incentivati. Gli incentivi per le assunzioni di giovani lavoratori (art. 1, L. n. 99/2013) 2. Tipologia di rapporti di lavoro incentivati. L’art. 1, L. n. 99/2013 prefigura 2 ipotesi: 1. nuove assunzioni a tempo indeterminato; 2. trasformazioni da tempo determinato ad indeterminato.
Nuove assunzioni a tempo indeterminato Gli incentivi per le assunzioni di giovani lavoratori (art. 1, L. n. 99/2013) Nuove assunzioni a tempo indeterminato L’incentivo spetta: per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale (riproporzione???); per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della L. n. 142/2001; per l’assunzione degli apprendisti (nei limiti dell’importo contributivo dovuto dal datore di lavoro per il medesimo apprendista); per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo indeterminato che determinato (l’incentivo non spetta durante i periodi in cui il lavoratore non sia somministrato ad alcun utilizzatore … atteso che in tale ipotesi il lavoratore non può dirsi occupato; l’indennità di disponibilità che il lavoratore percepisce, infatti, non costituisce retribuzione in senso proprio - perché non è corrispettiva di alcuna prestazione lavorativa - per cui manca la base di commisurazione dell’incentivo stesso. L’avvio di una nuova somministrazione dopo un periodo di disponibilità, consente all’agenzia di godere nuovamente del beneficio fino all’originaria sua scadenza ).
Nuove assunzioni a tempo indeterminato Gli incentivi per le assunzioni di giovani lavoratori (art. 1, L. n. 99/2013) Nuove assunzioni a tempo indeterminato L’incentivo non spetta: per i rapporti di lavoro intermittente o di lavoro ripartito (atteso che l’incentivo è finalizzato a promuovere occupazione stabile); per le assunzioni di lavoratori domestici; per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo indeterminato che determinato, durante i periodi in cui il lavoratore non sia somministrato ad alcun utilizzatore.
Trasformazioni da tempo determinato ad indeterminato Gli incentivi per le assunzioni di giovani lavoratori (art. 1, L. n. 99/2013) Trasformazioni da tempo determinato ad indeterminato È necessario che il lavoratore sia maggiorenne e non abbia compiuto 30 anni al momento della decorrenza della trasformazione; se, alla scadenza originaria del rapporto a termine il lavoratore superasse il limite di età, la trasformazione può essere anticipata per garantire la spettanza del beneficio. Nel caso in cui il giovane abbia un diploma di scuola media superiore o professionale, per cui si possa accedere all’incentivo soltanto in base alla condizione che prevede la trasformazione a tempo indeterminato di un lavoratore “privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, allora il datore di lavoro deve provvedere alla trasformazione, ai fini dell’ammissione al beneficio, entro 6 mesi dalla decorrenza del rapporto da trasformare, eventualmente anche in anticipo rispetto all’originaria scadenza (es. rapporto a termine per il periodo 01.07.2013 - 31.01.2014, dunque 7 mesi di contratto; la trasformazione dovrà intervenire al più tardi entro il 31.12.2013, e cioè entro 6 mesi dall’inizio del rapporto).
Trasformazioni da tempo determinato ad indeterminato Gli incentivi per le assunzioni di giovani lavoratori (art. 1, L. n. 99/2013) Trasformazioni da tempo determinato ad indeterminato L’incentivo spetta per le trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia essa a tempo indeterminato che determinato. In assenza di somministrazione l’incentivo non spetta, neanche sull’indennità di disponibilità, analogamente a quanto illustrato sopra circa l’assunzione a tempo indeterminato.
3. Entità e durata dell’incentivo. Gli incentivi per le assunzioni di giovani lavoratori (art. 1, L. n. 99/2013) 3. Entità e durata dell’incentivo. Entità L’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali; il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di 650 euro per lavoratore. Nell’ipotesi in cui l’assunzione o la trasformazione non decorrano dal primo giorno del mese di calendario, i massimali del primo e dell’ultimo mese di vigenza dell’incentivo sono convenzionalmente ridotti ad una misura pari a tanti trentesimi di € 650 quanti sono i giorni del rapporto agevolato compresi nel mese di riferimento.
3. Entità e durata dell’incentivo. Gli incentivi per le assunzioni di giovani lavoratori (art. 1, L. n. 99/2013) 3. Entità e durata dell’incentivo. Entità In considerazione della circostanza che per il rapporto di apprendistato l’ordinamento già prevede una disciplina di favore - caratterizzata da forme di contribuzione ridotta rispetto alla contribuzione ordinaria, altrimenti dovuta dal datore di lavoro -, l’incentivo previsto dall’art. 1, L. n. 99/2013 per l’assunzione di un apprendista non può mensilmente superare l’importo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il medesimo apprendista (es.: Alfa assume un apprendista per il quale deve una contribuzione pari all’11,61% della retribuzione; in questo caso l’incentivo previsto dall’art.1 dl 76/2013 spetta nella misura mensile dell’11,61% della retribuzione imponibile previdenziale).
3. Entità e durata dell’incentivo. Gli incentivi per le assunzioni di giovani lavoratori (art. 1, L. n. 99/2013) 3. Entità e durata dell’incentivo. Durata In caso di assunzione a tempo indeterminato l’incentivo spetta per 18 mesi; in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine l’incentivo spetta per 12 mesi. In caso di assunzione (o trasformazione) a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’incentivo non spetta durante i periodi in cui il lavoratore non è somministrato. Tali eventuali periodi non determinano uno slittamento della scadenza del beneficio (es.: il 1° ottobre 2013 l’agenzia assume Tizio a tempo indeterminato e lo somministra per 12 mesi ad Alfa; durante ottobre 2014 l’agenzia non somministra il lavoratore a nessun utilizzatore; a novembre 2014 l’agenzia somministra il lavoratore per 12 mesi a Beta; non spetta il beneficio per ottobre 2014; spetta nuovamente il beneficio per novembre 2014, fino al 31.03.2015)
3. Entità e durata dell’incentivo. Gli incentivi per le assunzioni di giovani lavoratori (art. 1, L. n. 99/2013) 3. Entità e durata dell’incentivo. L’incentivo spetta nei limiti di risorse specificatamente stanziate per ogni regione o provincia autonoma (secondo disposizioni ministeriali) ed è autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse - prima di effettuare l’eventuale assunzione o trasformazione – la L. n. 99/2013 prevede un particolare procedimento per la presentazione dell’istanza, di seguito illustrato (punto 7). La regione di pertinenza è individuata dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Decorrenza dell’incentivo. Gli incentivi per le assunzioni di giovani lavoratori (art. 1, L. n. 99/2013) 4. Decorrenza dell’incentivo. L’incentivo spetta per le assunzioni e trasformazioni effettuate su tutto il territorio nazionale a decorrere dal 7 agosto 2013. Non sarà più possibile essere ammessi all’incentivo dopo che saranno esaurite le risorse stanziate per ciascuna regione e provincia autonoma, né – comunque – per assunzioni o trasformazioni successive al 30 giugno 2015. Sul sito internet dell’INPS sarà possibile conoscere l’esaurimento delle risorse stanziate per ogni regione e provincia autonoma.
5. Condizioni per usufruire dell’incentivo Gli incentivi per le assunzioni di giovani lavoratori (art. 1, L. n. 99/2013) 5. Condizioni per usufruire dell’incentivo Vengono in parte mutuate le condizioni già previste dalla L. n. 92/2012 per gli “Incentivi all’assunzione per i disoccupati e per i lavoratori in Cigs da almeno 24 mesi e in mobilità”: 5.1. Regolarità contributiva ex art. 1, co. 1175-1176, L. n. 296/2006. 5.2. Applicazione principi stabiliti dall’art. 4, co. 12, 13, 15, L. n. 92/2012. 5.3. Incremento netto dell’occupazione e suo mantenimento. 5.4. Compatibilità con il mercato interno, ex artt. 1 e 40, Regolamento CE n. 800/2008
5.1. Regolarità contributiva ex art. 1, co. 1175-1176, L. n. 296/2006. Gli incentivi per le assunzioni di giovani lavoratori (art. 1, L. n. 99/2013) 5.1. Regolarità contributiva ex art. 1, co. 1175-1176, L. n. 296/2006. Tale regolarità riguarda: l’adempimento degli obblighi contributivi; l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (SOLO PARTE ECONOMICA). Al riguardo, si vedano le: - Circ. Inps. n. 131/2013 - Circ. Inps. n. 137/2012 (par. 1.6) su “Incentivi all’assunzione per i disoccupati e per i lavoratori in Cigs da almeno 24 mesi e in mobilità ex L. n. 92/2012”
Gli incentivi per le assunzioni di giovani lavoratori (art. 1, L. n Gli incentivi per le assunzioni di giovani lavoratori (art. 1, L. n. 99/2013) – circolare inps 137/2012 5.2. Applicazione principi stabiliti dall’art. 4, co. 12, 13, 15, L. n. 92/2012. A norma di tali disposizioni, gli incentivi (compreso 407/90 art. 8 comma 9, art. 25 comma 9 e 8 commi 2 e 4 della legge 223/91), non spettano: se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente di fonte legale e/o contrattuale; se il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione; se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale di professionalità sostanzialmente simili; per i lavoratori che siano stati licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo
5.3. Incremento netto dell’occupazione e suo mantenimento. Gli incentivi per le assunzioni di giovani lavoratori (art. 1, L. n. 99/2013) 5.3. Incremento netto dell’occupazione e suo mantenimento. L’incentivo spetta a condizione che l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento netto dell’occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell’anno precedente l’assunzione stessa (o la trasformazione a tempo indeterminato). È necessario che tale incremento sia mantenuto per ogni mese di calendario di vigenza dell’incentivo. Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale successivo ripristino dell’incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza (dunque non si realizza alcuno slittamento).
5.3. Incremento netto dell’occupazione e suo mantenimento. Gli incentivi per le assunzioni di giovani lavoratori (art. 1, L. n. 99/2013) 5.3. Incremento netto dell’occupazione e suo mantenimento. Circ. Inps n. 131/2013 In caso di assunzione a tempo indeterminato l’incremento netto dell’occupazione deve essere mantenuto per 18 mesi e verificato confrontando due valori medi convenzionali: 1. Il primo termine di confronto è sempre costituito dalla forza media occupata nei 12 mesi precedenti l’assunzione. 2. Il secondo termine di confronto è costituito, per i primi dodici mesi di vigenza del rapporto agevolato, dalla forza media relativa al primo anno successivo all’assunzione; per il terzo semestre di vigenza del rapporto agevolato, il secondo termine di confronto è invece costituito dalla forza media occupata nel secondo anno successivo all’assunzione.
5.3. Incremento netto dell’occupazione e suo mantenimento. Gli incentivi per le assunzioni di giovani lavoratori (art. 1, L. n. 99/2013) 5.3. Incremento netto dell’occupazione e suo mantenimento. L’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non sia realizzato o non venga mantenuto per: dimissioni volontarie del lavoratore, diverse dalle dimissioni per giusta causa; invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore; pensionamento per raggiunti limiti di età; riduzione volontaria dell’orario di lavoro; licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Gli incentivi per le assunzioni di giovani lavoratori (art. 1, L. n 5.4. Compatibilità con il mercato interno, ex artt. 1 e 40, Regolamento CE n. 800/2008. L’incentivo disciplinato dall’art. 1, L. n. 99/2013 è conforme alle prescrizioni dei paragrafi 2, 3 e 5, dell’art. 40 del Regolamento comunitario n. 800/2008. Ad ogni modo, gli incentivi sono altresì subordinati: alla circostanza che il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione Europea (art. 1, par. 6, reg. (CE) n. 800/2008 e art. 46 legge 24 dicembre 2012, n. 234); alla circostanza che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà, come definita dall’art. 1, par. 7, Regolamento (CE) 800/2008 (art. 1, par. 6, reg. (CE) n. 800/2008). Di tali condizioni viene fatta menzione nell’istanza di ammissione al beneficio
6. Coordinamento con altri incentivi. Gli incentivi per le assunzioni di giovani lavoratori (art. 1, L. n. 99/2013) 6. Coordinamento con altri incentivi. Nell’eventualità in cui sussistano sia i presupposti di applicazione dell’incentivo previsto dall’art. 1, L. n. 99/2013 sia i presupposti di applicazione di incentivi previsti da altre disposizioni sotto forma di riduzione contributiva in senso stretto (es. riduzioni ex art. 25, co. 9, L. n. 223/1991), l’incentivo previsto dall’articolo 1 cit. è applicabile mensilmente in misura non superiore alla contribuzione agevolata dovuta dal datore di lavoro per il medesimo lavoratore. [Circ. Inps n. 131/2013] Ai sensi dell’ art. 25, co. 9, L. n. 223/1991: per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro, è per i primi 18 mesi, quella prevista per gli apprendisti.
Gli incentivi per le assunzioni di giovani lavoratori (art. 1, L. n 7. Procedura. Per l’ammissione all’incentivo deve essere svolto il seguente procedimento: 1. Il datore di lavoro inoltra all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, avvalendosi del Modulo di istanza on line “76-2013”, indicando: - il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato o la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine; - la Regione di esecuzione della prestazione lavorativa. 2. Entro 3 giorni dall’istanza, l’INPS verifica la disponibilità residua delle risorse in relazione alla Regione di pertinenza e, in caso di disponibilità, comunica - in via telematica - che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo massimo dell’incentivo (per la durata di 18 o 12 mesi, rispettivamente per l’assunzione e la trasformazione) per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare.
Gli incentivi per le assunzioni di giovani lavoratori (art. 1, L. n 7. Procedura. 3. Entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione positiva dell’INPS, il datore di lavoro – per accedere all’incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, stipulare il contratto di assunzione ovvero di trasformazione. 4. Entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione positiva dell’INPS, il datore di lavoro ha poi l’onere di comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di assunzione, o di trasformazione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore mediante presentazione di istanza definitiva. 5. L’autorizzazione dell’INPS diviene efficace, qualora venga realizzato l’incremento netto dell’occupazione. L’INPS effettua alcuni controlli circa i requisiti di spettanza dell’incentivo e attribuisce un esito positivo o negativo all’istanza definitiva di ammissione al beneficio; l’esito è visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale. L’INPS effettuerà a posteriori gli altri necessari controlli circa la sussistenza dei presupposti dell’incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi con successive disposizioni interne
Agevolazioni contributive per assunzioni di lavoratori disoccupati in ASPI (art. 7, co. 5, lett. b), L. n. 99/2013) L’art. 7, co. 5, lett. b), disciplina un nuovo istituto incentivante finalizzato a favorire l’occupazione di chi è in “godimento ASpI”. La norma tende a favorire la ricollocazione dei lavoratori in “godimento ASpI”, introducendo un nuovo comma, il 10-bis, nel “corpus” dell’art. 4 della L. n.92/12. Prima di entrare nello specifico dell’istituto, è opportuno partire dal dato normativo → → → →
2. Agevolazioni contributive per assunzioni di lavoratori disoccupati in ASPI (art. 7, co. 5, lett. b), L. n. 99/2013) Art. 7, co. 5, lett. b), b) all’articolo 2, dopo il comma 10, è inserito il seguente: «10 -bis . Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. L’impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative».
Peculiarità della disposizione Agevolazioni contributive per assunzioni di lavoratori disoccupati in ASPI (art. 7, co. 5, lett. b), L. n. 99/2013) Peculiarità della disposizione Una prima peculiarità della novella consiste nel fatto che è stato previsto un incentivo in favore dei datori di lavoro che assumono a tempo pieno ed indeterminato lavoratori in ASpI senza che ciò derivi dall’adempimento di un obbligo. In questo modo, la disposizione ricopia il concetto già presente nel nostro ordinamento per l’assunzione di lavoratori in mobilità (art. 8, co. 4, L. n. 223/1991).
agevolazioni contributive per assunzioni di lavoratori disoccupati in ASPI (art. 7, co. 5, lett. b), L. n. 99/2013) Esclusioni L’incentivo non spetta: per quei lavoratori riassunti dopo il licenziamento che si trovino nell’arco temporale dei sei mesi per l’esercizio del diritto di precedenza (art. 15, co. 6, L. n. 264/1949) qualora l’impresa assumente, pur appartenendo ad altro settore, sia in rapporto di collegamento o controllo con l’impresa che ha operato il recesso, oppure l’assetto proprietario sia sostanzialmente coincidente. A tale riguardo, <<l’impresa che assume, dichiara, sotto la propria responsabilità, all’atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative>>.
Agevolazioni contributive per assunzioni di lavoratori disoccupati in ASPI (art. 7, co. 5, lett. b), L. n. 99/2013) Misura L’incentivo è pari al 50% di ogni mensilità di indennità non ancora corrisposta al lavoratore. Ai fini di tale computo è opportuno richiamare gli elementi caratterizzanti l’istituto ASPI: 1. Chi sono i lavoratori che, potenzialmente, usufruiscono dell’ASPI ? 2. Quali requisiti debbono possedere ? 3. Quali sono la base di calcolo, l’importo e la durata dell’indennità? [cfr. art.2, L. n.92/2012, e Circ. INPS n.142/2012] → → → →
1. Chi sono i lavoratori che potenzialmente usufruiscono dell’ASPI Agevolazioni contributive per assunzioni di lavoratori disoccupati in ASPI (art. 7, co. 5, lett. b), L. n. 99/2013) 1. Chi sono i lavoratori che potenzialmente usufruiscono dell’ASPI Destinatari della tutela: sono tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa, e il personale artistico. Restano esclusi: i dipendenti PA, gli operai agricoli (che “godono” di una specifica tutela) e i lavoratori extra comunitari che prestano la loro attività nel nostro Paese con contratto di lavoro stagionale
2. Quali requisiti debbono possedere Agevolazioni contributive per assunzioni di lavoratori disoccupati in ASPI (art. 7, co. 5, lett. b), L. n. 99/2013) 2. Quali requisiti debbono possedere a) stato di disoccupazione involontario, con esclusione delle dimissioni per giusta causa e delle risoluzioni consensuali nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge 604/66; b) un biennio di assicurazione contro la disoccupazione involontaria, con determinazione del periodo dal primo giorno nel quale il lavoratore risulta senza lavoro; c) 52 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l’inizio della disoccupazione (contributo DS o ASpI).
3. Durata – Calcolo – Importo ASPI Agevolazioni contributive per assunzioni di lavoratori disoccupati in ASPI (art. 7, co. 5, lett. b), L. n. 99/2013) 3. Durata – Calcolo – Importo ASPI Nel corso del 2013 è riconosciuta: - per 8 mesi per gli “under 50”; - e per 12 mesi per i lavoratori di età superiore. Nel corso del 2014 è riconosciuta: - per 12 mesi per gli “over 50” fino a 54 e 364 giorni; - 14 mesi per i soggetti di età superiore, nei limiti delle settimane di contribuzione degli ultimi 2 anni. Nel corso del 2015 è riconosciuta: - per 10 mesi per gli “under 50”; - 16 mesi per i soggetti di età superiore, nei limiti delle settimane di contribuzione degli ultimi 2 anni
3. Durata – Calcolo – Importo ASPI Agevolazioni contributive per assunzioni di lavoratori disoccupati in ASPI (art. 7, co. 5, lett. b), L. n. 99/2013) 3. Durata – Calcolo – Importo ASPI Nel corso del 2016: l’ASpI, entra a regime, in quanto il periodo transitorio termina al 31 dicembre 2015. - gli “under 55” l’indennità verrà corrisposta per un periodo massimo di 12 mesi, detratti i periodi già fruiti a titolo di ASpI o mini ASpI, nell’arco di un periodo precedente la data di cessa- zione del rapporto di lavoro pari al periodo massimo teorico di spettanza della prestazione; - per gli “over 55” sale ad un periodo massimo di 18 mesi, nel limite della contribuzione degli ultimi 2 anni e con la detrazione delle indennità già fruite anche a titolo di mini ASpI e sempre nell’arco di un periodo precedente al data di cessazione del rapporto del tutto uguale a quello appena evidenziato per gli “under 55”.
3. Durata – Calcolo – Importo ASPI Agevolazioni contributive per assunzioni di lavoratori disoccupati in ASPI (art. 7, co. 5, lett. b), L. n. 99/2013) 3. Durata – Calcolo – Importo ASPI La prestazione ASpI si calcola sommando tutta la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni, comprensiva sia delle mensilità aggiuntive che degli elementi continuativi e non continuativi, divisa per il numero delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33. L’importo è pari al 75% della retribuzione mensile nei casi in cui sia pari o inferiore a 1180 euro (lordi), annualmente rivalutato: se superiore a tale somma, occorre aggiungere il 25% della differenza tra quanto già percepito e 1180 euro, senza superare, peraltro, l’importo integrativo massimo mensile che per il 2013 è pari a 1152, 90 euro (cfr. Circ. INPS n. 14/2013)
Incentivo assunzioni lavoratori in ASPI Agevolazioni contributive per assunzioni di lavoratori disoccupati in ASPI (art. 7, co. 5, lett. b), L. n. 99/2013) Incentivo assunzioni lavoratori in ASPI Circa le modalità di fruizione dell’incentivo, ancorché la L. n. 99/2013 nulla dica al riguardo, presumibilmente viene corrisposto a conguaglio. Inoltre, l’incentivo viene corrisposto per le mensilità non ancora percepite dal lavoratore: ciò significa che – da un punto di vista prettamente economico – per il datore di lavoro è più conveniente assumere il lavoratore in ASpI all’inizio del “godimento”, atteso che l’importo della relativa indennità dopo sei mesi si riduce del 15% e di altro 15% per chi, a partire dal 2014, ne usufruirà per un periodo superiore a 12 mesi. Assunzioni lavoratori in Mini-ASPI Atteso che al riguardo la L. n. 99/2013 nulla statuisce, è ragionevole ritenere che l’agevolazione non sia ammessa in caso di assunzione di lavoratore che percepisca la Mini ASPI.
Pacchetto incentivi Mezzogiorno (art. 2, co. 9, art. 3) 1. proroga credito di imposta (art. 2, co. 9) L’art. 2, comma 9, ha prorogato fino al 15 maggio 2015 il termine per usufruire del credito d’imposta per le assunzioni, in pianta stabile ad incremento della base occupazionale, nelle aziende ubicate nel Mezzogiorno, di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, secondo la definizione fornita dal Regolamento CE n. 800/2008 La novella interviene sul testo dell’art. 2, co. 6, d.l. n. 70/2011, conv. con mod. dalla legge n. 106/2011, sostituendo le parole “entro due anni dalla data di assunzione” con le seguenti “entro il 15 maggio 2015”.
Pacchetto incentivi Mezzogiorno (art. 2, co. 9, art. 3) 1. proroga credito di imposta (art. 2, co. 9) Il Regolamento CE n. 800/2008 dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (Disciplina degli Aiuti di Stato). →→→
Pacchetto incentivi Mezzogiorno (art. 2, co. 9, art. 3) 1. proroga credito di imposta (art. 2, co. 9) Ai sensi dell’art. 40 del Regolamento, ai datori di lavoro che, nei 24 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 99/2013 aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti “svantaggiati” (cfr. numero 18 dell’art. 2 del Regolamento), nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d’imposta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione. Quando l’aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori definiti “molto svantaggiati” (cfr. numero 19 dell’ art. 2 del Regolamento), il credito d’imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi all’assunzione.
Pacchetto incentivi Mezzogiorno (art. 2, co. 9, art. 3) 1. proroga credito di imposta (art. 2, co. 9) Si definisce «lavoratore svantaggiato» chiunque rientri in una delle seguenti categorie (cfr. numero 18 dell’art. 2 del Regolamento): a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico; e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
Pacchetto incentivi Mezzogiorno (art. 2, co. 9, art. 3) 1. proroga credito di imposta (art. 2, co. 9) Si definisce «lavoratore molto svantaggiato»: il lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi (cfr. numero 19 dell’art. 2 del Regolamento).
Agevolazioni contributive per assunzioni di lavoratori DI ETA’ NON INFERIORE A 50 ANNI (art. 4, co. 8-10, L. n. 92/2012) 8. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età' non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro. 9. Nei casi di cui al comma 8, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al comma 8. 10. Nei casi di cui al comma 8, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione. Circolare 111/2013 Inps Requisiti = incentivo legge 99/2013 Codice di autorizzazione: 2H Codice contribuzione: 55 Arretrati: L431
Agevolazioni contributive per assunzioni di lavoratrici DONNE (art Agevolazioni contributive per assunzioni di lavoratrici DONNE (art. 4, co. 11, L. n. 92/2012) 11. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi: residenti in [aree svantaggiate]; Impiegate in particolari settori economici (disparità occupazionale > 25%); ovvero in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti. Aree svantaggiate: www.dps.mef.gov.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp Settori economici: Decreti del 02.09.2013 in attesa di pubblicazione G.U. Circolare 111/2013 Inps Requisiti = incentivo legge 99/2013 Codice di autorizzazione: 2H Codice contribuzione: 55 Arretrati: L431
Assunzione legge 223/91 TEMPO DETERMINATO Art. 8, comma 2: I lavoratori in mobilità (solo 223/91) possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi (acausale). La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti (10%). Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4 Art. 8, comma 4: Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree [mezzogiorno] TEMPO INDETERMINATO Art. 25, comma 9: Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti + contributo ex art. 8, comma 4
(Circolare n° 137/2012 Inps - § 3.3.) Assunzione legge 223/91 (Circolare n° 137/2012 Inps - § 3.3.) L’assunzione a tempo indeterminato, successiva ad un rapporto a termine originariamente instaurato con un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, va equiparata alla trasformazione a tempo indeterminato. Un’assunzione a tempo indeterminato che segua – con o senza soluzione di continuità – un’assunzione a termine dalle liste di mobilità, spetta la riduzione contributiva per 12 mesi + quella art. 8, comma 4, ricorrendone i presupposti. Non spettano i benefici (né la riduzione contributiva, né il contributo mensile) per l’assunzione a tempo indeterminato ove il lavoratore abbia maturato un diritto di precedenza all’assunzione ex art. 5, comma 4 quater, del d.lgs. 368/2001. Art. 5, comma 4 quater, d.lgs. 368/2001: Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
Assunzione legge 407/90 A decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa* licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale* o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi. * Modifiche apportate dall’art. 4 comma 14 della legge 92/2012 Sarà possibile, quindi, beneficiare della riduzione contributiva in caso di licenziamento per sopravvenuta inidoneità del lavoratore alle mansioni affidategli ovvero a seguito di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova (circolare 137/2012 Inps - § 2.2.)
Assunzione legge 407/90 (circolare 137/2012 Inps - § 2.3.) – Principio del cumulo E’ possibile beneficiare della riduzione contributiva ex art. 8, comma 9, legge 407/90 nell’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, purché il lavoratore avrebbe avuto un’anzianità di disoccupazione di almeno 24 mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere trasformato. (circolare 137/2012 Inps - § 2.4.) – Somministrazione La misura dell’agevolazione dipende dalle caratteristiche dell’utilizzatore (totale ovvero al 50%) e – di conseguenza - può variare durante i 36 mesi agevolabili; Nei periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione spetta la riduzione del 50% dei contributi dovuti sull’indennità di disponibilità
La riduzione non si applica per il finanziamento dell’ASPI (1,61%) APPRENDISTATO Art. 1 comma 773 della legge 296/2006: con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti [legge 223/91]. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo. Art. 22 legge 183/2011: per il periodo 01.01.2012-31.12.2006, in conformità con il regime di aiuti «de minimis» di cui al Reg. 1998/2006, l’aliquota – per i datori pari o fino a 9 addetti – è pari a 0%. La riduzione non si applica per il finanziamento dell’ASPI (1,61%)
Modifiche al D. lgs. n. 181/2000 (art. 7, co. 7 e 7-bis), e art. 9, co Le modifiche al D.lgs. n. 181/2000 riguardano i seguenti istituti: Sospensione stato di disoccupazione. Comunicazioni obbligatorie
1. SOSPENSIONE STATO DI DISOCCUPAZIONE Modifiche al D.lgs. n. 181/2000 (art. 7, co. 7 e 7-bis), e art. 9, co. 5) 1. SOSPENSIONE STATO DI DISOCCUPAZIONE La prima modifica al D.lgs. n. 181/2000 è prevista dall’art. 7, co. 7, e concerne un aggiunta all’art 4 (dopo l’alinea): “conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, con l’esclusione di coloro che sono previsti dall’art. 8, commi 2 e 3 del D.L.vo n. 468/1997”. Nella sostanza si tratta di un ritorno alla normativa antecedente la L.n. 92/2012 per cui i disoccupati potranno svolgere la propria attività lavorativa in forma subordinata od autonoma purchè ciò non comporti il superamento di alcuni limiti che sono pari ad 8.000 euro lordi in caso di lavoro subordinato e 4.800 euro lordi se la prestazione discende da lavoro autonomo e 8.000 se derivante da collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto
1. Sospensione stato di disoccupazione Modifiche al D.lgs. n. 181/2000 (art. 7, co. 7 e 7-bis), e art. 9, co. 5) 1. Sospensione stato di disoccupazione Ratio Il provvedimento si colloca nella scia della Conferenza Stato-Regioni del 22 novembre 2012. Sul piano strettamente operativo consente di mantenere più facilmente il requisito di disoccupato da oltre 24 mesi che “porta in dote” al datore di lavoro, in caso di assunzione a tempo indeterminato, uno sgravio contributivo del 50% per 36 mesi al Centro-Nord e del 100% nelle Regioni del Mezzogiorno e nelle aziende artigiane.
1. Sospensione stato di disoccupazione Modifiche al D.lgs. n. 181/2000 (art. 7, co. 7 e 7-bis), e art. 9, co. 5) 1. Sospensione stato di disoccupazione La seconda modifica al D.lgs. n. 181/2000 è prevista dall’art. 7, co. 7-bis che riformula - con un ritorno alle disposizioni ante “Fornero” - il concetto di sospensione dello stato di disoccupazione, modificando le parole “fino a sei mesi” in “non inferiore a sei mesi”. La novella si pone in continuità con un indirizzo che, in sostanza, “neutralizza” gli effetti sullo status di disoccupato i rapporti di lavoro fino a sei mesi. Pertanto, si verifica la sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi (requisito indipendente dal reddito conseguito nel predetto periodo).
2. Comunicazioni obbligatorie Modifiche al D.lgs. n. 181/2000 (art. 7, co. 7 e 7-bis), e art. 9, co. 5) 2. Comunicazioni obbligatorie Un’ulteriore modifica al D.lgs. n. 181/2000 è stata inserita all’art. 9, co. 5. La norma aggiunge ai soggetti pubblici già individuati dall’art.4-bis, co. 6, ai fini della validità delle comunicazioni obbligatorie telematiche di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga [Direzioni regionali e provinciali del lavoro, INPS, INAIL], la Prefettura – UTG.
2. Comunicazioni obbligatorie 4. Modifiche al D.lgs. n. 181/2000 (art. 7, co. 7 e 7-bis), e art. 9, co. 5) 2. Comunicazioni obbligatorie Trattasi di una disposizione di natura interpretativa: <<5. Le previsioni di cui al comma 6 dell’articolo 4–bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 si interpretano nel senso che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi previste sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell’INPS, dell’INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo e delle Province>>.
CHECKLIST Assolti obblighi contributivi; Rispettate le norme a tutela delle condizioni di lavoro; Rispettati gli accordi nazionali, regionali territoriali e aziendali per la parte economica; Possesso del DURC; Assunzione avviene in attuazione di un preesistente obbligo di legge e/o contratto collettivo Assunzione viola il diritto di precedenza: Tempo determinato > a 6 mesi; Attività stagionali; Riduzione di personale; Mobilità trasferimento aziendale; Somministrazione avviata in precedenza Ci sono sospensioni per crisi o riorganizzazione: Non opera se le professionalità sono diverse; Non opera se è effettuata in altra unità produttiva C’è coincidenza di assetti proprietari o art. 2359 c.c. (entro 6 mesi)
CHECKLIST Rispettato il divieto di cumulo dell’incentivo (somministrazione); Rispettate le condizioni di cui al Reg. 800/2008; Realizza un incremento netto dell’occupazione; Il datore non è incorso in aiuti illegittimi; Il datore non deve essere un’impresa in difficoltà; Rispettato il vincolo del de minimis; Il lavoratore ha autocertificato l’appartenenza al particolare status richiesto: Mediante autocertificazione; Mediante produzione della documentazione; Effettuato test di convenienza fra le varie agevolazioni