IL PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE ART. 5 TCE: “LA COMUNITA’ AGISCE NEI LIMITI DELLE COMPETENZE CHE LE SONO CONFERITE E DEGLI OBIETTIVI CHE LE SONO ASSEGNATI DAL PRESENTE TRATTATO” ESPANSIONE DELLE COMPETENZE COMUNITARIE ATTRAVERSO LA TEORIA DEI POTERI IMPLICITI L’ART. 308 TCE LA REVISIONE DEI TRATTATI (ART. 48 TUE)
LA REVISIONE DEI TRATTATI INIZIATIVA DA PARTE DI UNO STATO O DELLA COMMISSIONE CONVOCAZIONE DI UNA CONFERENZA INTERGOVERNATIVA DA PARTE DEL CONSIGLIO, QUALORA LO RITENGA OPPORTUNO E DOPO AVER CONSULTATO IL PARLAMENTO EUROPEO E, SE DEL CASO, LA COMMISSIONE RATIFICA DA PARTE DI TUTTI GLI STATI MEMBRI
ART. 49 TUE Ogni Stato europeo che rispetti i principi sanciti nell’art. 6, par. 1, può domandare di diventare membro dell’Unione. Esso trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all’unanimità, previa consultazione della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo. Le condizioni per l’ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l’Unione, da essa determinati, formano l’oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
L’ART. 308 TCE “QUANDO UN’AZIONE DELLA COMUNITA’ RISULTI NECESSARIA PER RAGGIUNGERE, NEL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO COMUNE, UNO DEGLI SCOPI DELLA COMUNITA’, SENZA CHE IL PRESENTE TRATTATO ABBIA PREVISTO I POTERI D’AZIONE A TAL UOPO RICHIESTI, IL CONSIGLIO, DELIBERANDO ALL’UNANIMITA’ SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE E DOPO AVER CONSULTATO IL PARLAMENTO EUROPEO, PRENDE LE DISPOSIZIONI DEL CASO” LIMITI NECESSITA’ MANCANZA DI ALTRE BASI GIURIDICHE RISPETTO DELLA PROCEDURA NECESSITA’ DI NON ALTERARE L’IDENTITA’ DELLA COMUNITA’