LA COMPETENZA COMUNITARIA IN MATERIA DI CONCLUSIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI FINO AL 1971: PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE ACCORDI TARIFFARI E COMMERCIALI (ART. 133) E ACCORDI DI ASSOCIAZIONE (ART. 310) 1971: SENTENZA AETS PRINCIPIO DEL PARALLELISMO PARERE 1/76: COMPETENZA ESTERNA COMMISURATA A QUELLA ESTERNA ANCHE QUANDO QUESTULTIMA NON E STATA ANCORA ESERCITATA
COMPETENZA ESCLUSIVA/CONCORRENTE IN MATERIA DI CONCLUSIONE DI ACCORDI COMPETENZA ESCLUSIVAACCORDI MISTI ACCORDI TARIFFARI E COMMERCIALI ACCORDI IN MATERIA DI COMPETENZA ESCLUSIVA + FINANZIAMENTO A CARICO ESCLUSIVAMENTE DELLA COMUNITA ACCORDI IN MATERIE DI COMPETENZA CONCORRENTE ACCORDI IL CUI FINANZIAMENTO GRAVA ANCHE O ESCLUSIVAMENTE SUGLI STATI
LA PROCEDURA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI COMMISSIONE: NEGOZIAZIONE CONSIGLIO: CONCLUSIONE PARLAMENTO EUROPEO: ACCORDI TARIFFARI E COMMERCIALI: NON E CONSULTATO ACCORDI DI ASSOCIAZIONE, ACCORDI CHE CREANO UN QUADRO ISTITUZIONALE SPECIFICO, ACCORDI CHE HANNO RIPERCUSSIONI FINANZIARIE CONSIDEREVOLI, ACCORDI CHE IMPLICANO LA MODIFICA DI UN ATTO ADOTTATO CON PROCEDURA DI CODECISIONE: PARERE CONFORME ALTRI ACCORDI: CONSULTAZIONE PE, CONSIGLIO, COMMISSIONE O STATI POSSONO CHIEDERE ALLA CORTE UN PARERE SULLA COMPATIBILITA DELLACCORDO PREVISTO CON LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO Parere negativo: procedura di cui allart. 48 TUE