Tipologie contrattuali a orario ridotto modulato o flessibile (Titolo V - D. Lgs. n. 276/2003) Diritto del lavoro.

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Tipologie contrattuali a orario ridotto modulato o flessibile (Titolo V - D. Lgs. n. 276/2003) Diritto del lavoro

INTERESSE GENERALE INTERESSE DEL LAVORATORE 3 obiettivi INTERESSE DELLIMPRESA Utilizzo più flessibile della forzalavoro Gestione personalizzata dei tempi di vita e di lavoro La rimodulazione dei tempi di lavoro come strumento di politica occupazionale La differenzazione dei tempi di lavoro

l'annualizzazione dell'orario di lavoro, la riduzione dell'orario di lavoro, la riduzione degli straordinari, l'accesso alle interruzioni di carriera, lo sviluppo del lavoro part-time… La gestione flessibile del tempo di lavoro nel quadro delle politiche di adattabilità Alcuni suggerimenti comunitari

La disciplina legale del part-time in Italia (1) LAccordo sul costo del lavoro del (2) La Direttiva 97/81/CE La legge 863/1984 Il D. lgs. 61/2000 (3) Il Libro Bianco sul mercato del lavoro Il D. lgs. 276/2003 La legge 247/2007 (4) Il Protocollo Welfare

Ai fini del presente decreto legislativo si intende: a) Per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati; b) per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a) La definizione legale di part-time

PART TIME ORIZZONTALE Svolgimento della prestazione tutti i giorni ma a orario ridotto rispetto a quello contrattuale Svolgimento di una prestazione di lavoro a tempi pieno in alcuni giorni o periodi, alternati ad altri giorni o periodi di non lavoro La disciplina tipizza due modalità di lavoro part-time PART TIME VERTICALE

DUE POSSIBILITA 1.Stipulazione diretta 2. Trasformazione di un precedente rapporto full time Come si instaura un rapporto di lavoro a tempo parziale I SOSPETTI DEL LEGISLATORE Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale convalidato dalla direzione provinciale del lavoro Soppresso dalla Legge di stabilità 2011

IN OGNI CASO in ossequio al principio (posto dalla Dir. 97/81/Ce) della volontarietà… Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente può essere concessa entro sessanta giorni dalla domanda Esiste un diritto del lavoratore alla trasformazione del full-time in part-time? Esisteva solo nel pubblico impiego prima della riforma Brunetta La l. 247/07 ha però introdotto un diritto alla trasformazione a favore dei dipendenti affetti da patologie oncologiche

UN DIRITTO DI PRECEDENZA Era previsto dal D. lgs. 61/2000 È stato cancellato dal D. lgs. 276/2003 È stato reintrodotto, ma solo per coloro che abbiano in precedenza trasformato un full-time in part-time, dalla L. 247/2007 …e un diritto del lavoratore part-time a passare full-time in caso di nuove assunzioni dellimpresa?

Il problema maggiormente dibattuto: i requisiti di forma Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta Il dissidio giurisprudenziale precedente la riforma del 2000

La forma scritta prevista per la stipulazione del contratto di lavoro a tempo parziale, costituisce un requisito stabilito "ad substantiam" e non già "ad probationem (Cass. 2231/1991) La giurisprudenza precedente il d. lgs. 61/2000

segue: gli effetti (paradossali) della nullità in caso di mancanza di forma LEFFETTO MODIFICATIVO La nullità della clausola di riduzione dellorario e la sua sostituzione ex art c.c. sulla base di una presunzione di tempo pieno LEFFETTO ESTINTIVO La nullità della clausola determina la nullità dellintero contratto Entrambi insoddisfacenti

Nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta è richiesta a fini di prova. In difetto di prova, su richiesta del lavoratore potrà essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno La soluzione della nuova normativa (art. 8 d.lgs. 61/2000) su richiesta del lavoratore

Luso del part-time nella ricerca della massima flessibilità in funzione di politica occupazionale LE DISPOSIZIONI PIU SIGNIFICATIVE NELLOTTICA DELLA FLESSIBILIZZAZIONE DEL PART-TIME Possibilità di lavoro supplementare e di clausole elastiche Possibilità di clausole flessibili Quando si lavora Quanto si lavora

1) Il lavoro supplementare (solo nel part-time orizzontale) L'effettuazione di prestazioni lavorative supplementari è ammessa esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo parziale sia stipulato a tempo indeterminato Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari 61/2000 originale 61/2000 modificato

Il contratto collettivo che il datore di lavoro effettivamente applichi stabilisce: a)il numero massimo di ore di lavoro supplementare b)il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili nella singola giornata lavorativa; c) le causali in relazione alle quali si consente di richiedere lo svolgimento di lavoro supplementare I contratti collettivi stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili e le relative causali in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare, nonché le conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai contratti collettivi stessi 61/2000 orignale61/2000 modificato

In ipotesi di superamento dei limiti consentiti al lavoro supplementare il termine "conseguenze" deve essere interpretato nel senso che tali conseguenze non devono essere di natura necessariamente economica per esempio ? La circolare ministeriale 9/2004 riposi compensativi

L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamentata dal contratto collettivo Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede in ogni caso il consenso del lavoratore interessato L'eventuale rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento 61/2000 originale 61/2000 modificato

Il principio della doppia chiave e il suo abbandono A) NON CE IL CONTRATTO COLLETTIVO B) CÉ IL CONTRATTO COLLETTIVO BASTA IL CONSENSO DEL LAVORATORE NON OCCORRE IL CONSENSO DEL LAVORATORE

Convenienza del datore di fissare un orario quanto più basso possibile per poi adattarlo di volta in volta alle esigenze organizzative Le conseguenze della riforma del lavoro supplementare nella riforma Biagi

Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (art. 3, comma 7) Unaltra forma di lavoro supplementare (nel part-time verticale)

Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno (art. 2, comma 2) 2) Le clausole flessibili Lorigine costituzionale della norma

la programmabilità, da parte del lavoratore deve essere salvaguardata, anche al fine di consentirgli di percepire, con più rapporti a tempo parziale, una retribuzione complessiva che sia sufficiente a realizzare un'esistenza libera e dignitosa (Corte Cost. 210/1992) la legittimità delle clausole flessibili secondo la Corte Costituzionale

Alla luce del criterio della programmabilità dei tempi di non lavoro, quale di queste situazioni soddisfa i requisiti posti dalla legge? segue: la legittimità delle clausole flessibili Non più di 24 ore settimanali 24 ore settimanali 24 ore settimanali e 6 ore al giorno 24 ore settimanali e 6 ore al giorno, dal lunedì al giovedì

Il ricorso al termine distribuzione ed il riferimento congiunto a tutti i parametri temporali denotano con chiarezza che il legislatore non ha considerato sufficiente che il contratto specifichi il numero di ore di lavoro al giorno (ovvero il numero di giorni alla settimana, al mese o all'anno, ovvero il numero di settimane al mese o all'anno, ovvero il numero di mesi all'anno), ma ha inteso stabilire che dellorario giornaliero deve essere determinata la distribuzione e cioè la collocazione nell'arco della giornata (Corte Cost. 210/1992) non ha considerato sufficiente che il contratto specifichi il numero di ore di lavoro al giorno deve essere determinata la distribuzione e cioè la collocazione nellarco della giornata

Il regime giuridico di clausole elastiche e flessibili tra disciplina originaria (2000) riforma (2003), e controriforma (2007)

I contratti collettivi applicati dal datore di lavoro interessato, hanno la facoltà di prevedere clausole elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, determinando le condizioni e le modalità a fronte delle quali il datore di lavoro può variare detta collocazione le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione 61/2000 originale 61/2000 (2003) i contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi possono stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione 61/2000 (2007)

Il consenso individuale La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, reso su richiesta del lavoratore con lassistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo

Con riferimento a clausole flessibili ed elastiche (ma non al lavoro supplementare) dal 2007 viene dunque re-introdotto il principio della doppia chiave – individuale e collettiva – che era stato superato nel 2003 dalla Legge Biagi

Al fine di incentivare l'uso del contratto di lavoro a tempo parziale, le lettere a) e b) del comma 44 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono abrogate. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, nel testo recato dall'articolo 46 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n Novembre 2011: La legge di stabilità RITORNO AL PRINCIPIO DELLA CHIAVE SINGOLA (INDIVIDUALE)

L'esercizio del potere di variare la collocazione temporale della prestazione comporta in favore del lavoratore un preavviso di almeno 10 giorni. L'esercizio del potere di modificare la collocazione temporale della prestazione comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno due giorni 61/2000 (2003) 61/2000 originale L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese fra le parti, di almeno cinque giorni lavorativi 61/2000 (2007)

Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro il lavoratore potrà denunciare il patto accompagnando alla denuncia l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni: a) esigenze di carattere familiare; b) esigenze di tutela della salute certificate dal competente Servizio sanitario pubblico; c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma d) altre esigenze individuate dalla contrattazione collettiva (studio, formazione etc…) Ssdfsdfwsdfsdf 61/2000 originalenuovo 61/ /2000 modificato

Il computo dei part-timers In tutte le ipotesi in cui, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto In tutte le ipotesi in cui si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto Ai soli fini dell'applicabilità della disciplina di cui al titolo III della legge 1970 n. 300 i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa 61/2000 originale 61/2000 modificato

La massima flessibilità nella riforma del mercato del lavoro: attribuire al datore di lavoro la possibilità di determinare lan e il quantum della prestazione Il contratto di lavoro intermittente (Job on call)

Il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di cui all'articolo 34 Art. 33 d. lgs. 276/03 si pone a disposizione ne può utilizzare

Il lavoro intermittente come Part-time a zero ore? Il lavoratore intermittente come somministratore di se stesso? Due possibili qualificazioni

Tre modelli ricavabili dal testo del Decreto 276 Disponibilità e corrispondente indennità del lavoratore intermittente

Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione (art. 36.1) 1) Il lavoro intermittente con obbligo di disponibilità Cambia lo schema causale del contratto di lavoro: ma messa a disposizione contro indennità non lavoro contro retribuzione

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro (art. 36.6)

Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali l'indennità di disponibilità è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro (art. 37.1) 3) Il lavoro intermittente con obbligo di disponibilità (ma senza indennità) Dubbia (fortemente dubbia) compatibilità costituzionale della fattispecie

Il preavviso non inferiore a giorni 1 I presupposti soggettivi Disoccupati (non meramente inoccupati) con meno di 25 o più di 45 anni I presupposti oggettivi Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi o, in via provvisoriamente sostitutiva, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con apposito decreto Tratti di disciplina comuni ai tre modelli

Tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario 1. Custodi 2. Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie. 3. Portinai. 4. Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono una applicazione assidua e continuativa) uscieri e inservienti. 5. Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere [...] fino a 37. Il Decreto ministeriale (novembre 2004) Lutilizzo del lavoro intermittente per lassunzione degli steward nelle partite di calcio

La misura non è determinata dalla legge ma è rinviata ad altre sedi di determinazione Lindennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge e di contratto collettivo (indennità di disoccupazione, tfr, 13a) Non matura durante la malattia, o ogni altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, che il lavoratore ha lobbligo di comunicare. Ove il lavoratore non provveda all'adempimento di cui al comma che precede, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni Lindennità di disponibilità

DM 10 MARZO 2004 Oggetto: Indennità mensile di disponibilità da corrispondere al lavoratore nell'ambito del contratto di lavoro intermittente, ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n (G.U. 22 marzo 2004, n. 68) Articolo 1 Nel contratto di lavoro intermittente, la misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali lo stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione, è determinata nel 20% della retribuzione prevista dal Ccnl applicato

Sanzioni Art il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto nonché un congruo risarcimento del danno ? Si riferisce o all'indennità corrisposta anticipatamente, o alla circostanza che essa abbia continuato ad essere erogata nonostante il rifiuto

La disciplina del lavoro intermittente era stata abrogata dal Pacchetto Welfare (l. 247/2007) ma è stato reintrodotto dalla l. 133/2008 (Brunetta I)