Corso: Diritto dellUnione Europea Enrico Maria Ferrero 1-2 agosto, 5-6 settembre, 3 ottobre 2013 Anno Accademico Università degli studi di Torino Facoltà di Medicina Veterinaria Scuola di specializzazione in Ispezione degli Alimenti di origine animale Pagina 1 Grugliasco,
ISTITUZIONI DELLUNIONE EUROPEA FONTI DEL DIRITTO EUROPEO IL COORDINAMENTO TRA FONTI EUROPEE, NAZIONALI E REGIONALI Programma del corso 2 Grugliasco,
Obiettivo: valutare la persistenza delle conoscenze acquisite Conseguenza: adattare il percorso didattico al livello di conoscenza Risultato: migliorare il grado di comprensione degli argomenti esposti Test di verifica preliminare 3 Grugliasco,
Testi Utilizzati Grugliasco, Trattati europei Costituzione repubblicana Manuali presentazioni ed opuscoli dellUnione Europea Presentazioni utilizzate in aula
Lintegrazione delle fonti europee nellordinamento giuridico italiano Grugliasco, Dal punto di vista dellordinamento interno la Costituzione è stata sostanzialmente e non formalmente modificata (vedi art. 11 originariamente previsto per ladesione allONU e non per lUE Dal punto di vista europeo occorre fare riferimento agli articoli dal 288 al 299 del Trattato sul funzionamento dellUnione Europea
Il processo di integrazione europea 1 Grugliasco, Negli anni del secolo scorso vi fu un lento avvio di politiche comuni. I primi atti delle comunità europee (CEE, CECA, Euratom) vedevano le istituzioni nazionali piuttosto incerte. Quali fonti prevalevano, quelle comunitarie o quelle nazionali?. In base al Trattato allora vigente i dubbi andavano risolti dalla Corte di Giustizia della CEE a Lussemburgo. Esisteva una sorta di doppio binario, i due ordinamenti erano ben distinti.
Il processo di integrazione europea 1 Grugliasco, Il discorso prese inizio dalle limitazioni di sovranità previste dallart. 11 della Costituzione ed alle quali fu ancorata, sin dal dibattito parlamentare sulla ratifica del Trattato CECA, tutta la storia dei rapporti tra gli ordinamenti nella prospettiva del diritto costituzionale interno.. La formula dellart. 11, pur variamente interpretata (prima come disposizione permissiva, poi come disposizione imperativa) rappresentò il costante punto di partenza delle analisi di diritto interno sul fondamento e sullefficacia degli obblighi comunitari e il punto di riferimento per la giurisprudenza costituzionale.
Il processo di integrazione europea 1 Grugliasco, La Corte costituzionale ha rappresentato listituzione interna che più ha contribuito allintegrazione del diritto europeo con quello italiano. In un primo momento (anni 60) corrispondente grosso modo con il periodo transitorio previsto dal Trattato di Roma del 1957 per linstaurazione del mercato comune, la Consulta pose i due pilastri della sua giurisprudenza (sent. N. 14/1964 e sent. N. 98/1965): Il carattere derogatorio dei Trattati rispetto al sistema costituzionale La riconduzione allart. 11 delle deroghe stesse.
Il processo di integrazione europea 1 Grugliasco, In questa prima fase le competenze legislative ed amministrative delle regioni vengono limitate a favore dello Stato in vista dellattuazione e del rispetto degli impegni comunitari alla stessa stregua di obblighi scaturenti dai comuni Trattati internazionali.
Il processo di integrazione europea 2 Grugliasco, Negli anni 70 del secolo scorso finì il periodo transitorio con il deciso avvio dellunione economica ed il pieno dispiegarsi dellattività legislativa europea. Si realizzava lunione doganale e lavvio di quella economica, con lo sviluppo delle diverse politiche di settore (soprattutto di quella agricola).. Si posero le basi per un sistema di risorse proprie della CEE. Si creò lo SME. Ci fu unintensa attività della Corte costituzionale, in particolare per affermare la diretta applicabilità e la prevalenza dei regolamenti comunitari sulle leggi nazionali (vedi sent. n. 183/1973).