Nuovo codice doganale comunitario, un’opportunità ?
Considerando 15) “la facilitazione del commercio legale e la lotta antifrode richiedono regimi e procedure doganali semplici, rapidi e uniformi.” 16) “il completamento del mercato interno , la riduzione degli ostacoli al commercio e agli investimenti internazionali e l’accresciuta necessità di garantire la sicurezza alle frontiere esterne dell’Unione hanno trasformato il ruolo delle dogane, assegnando loro una funzione di guida nella catena logistica e rendendole, nella loro attività di monitoraggio e gestione del commercio internazionale, un catalizzatore della competitività dei paesi e delle società. La normativa doganale dovrebbe pertanto riflettere la nuova realtà economica e la nuova dimensione del ruolo e compito delle dogane.”
Considerando 19) “l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione dovrebbe essere associato a un’applicazione armonizzata e standardizzata dei controlli doganali operati dagli stati membri , al fine di assicurare in tutta l’unione un controllo doganale di livello equivalente che scongiuri il rischio di comportamenti anticoncorrenziali ai vari punti di entrata e di uscita dell’Unione.”
Art.179 “Su richiesta le autorità doganali possono autorizzare una persona a presentare presso un ufficio doganale competente del luogo in cui è stabilita, una dichiarazione in dogana per le merci presentate in dogana presso un altro ufficio doganale.”
Art.14 ter paragrafo 4 Reg. Ce 2454/93 “ Se, a seguito dell’analisi dei rischi, le autorità doganali decidono comunque di procedere a un esame complementare di una spedizione oggetto di una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita o di una dichiarazione presentata da un operatore economico autorizzato, i controlli necessari sono effettuati in via prioritaria. Su richiesta dell’operatore economico autorizzato, e previo accordo dell’autorità doganale interessata, i controlli possono avere luogo in un luogo diverso dall’ufficio doganale in causa.
Articolo 185 Autovalutazione 1 Articolo 185 Autovalutazione 1. Le autorità doganali possono, su richiesta, autorizzare un operatore economico a espletare determinate formalità doganali che devono essere svolte da tali autorità, a determinare l'importo dei dazi all'importazione e all'esportazione dovuti e a svolgere alcuni controlli sotto vigilanza doganale. 2. Il richiedente l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali
Articolo 280 Programma di lavoro 1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei sistemi elettronici di cui all'articolo 278 e disciplinare l'istituzione di periodi transitori, la Commissione elabora, entro 1 maggio 2014, un programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici di cui all'articolo 16, paragrafo 1. 2. Il programma di lavoro di cui al paragrafo 1 ha le seguenti priorità: a) l'armonizzazione dello scambio di informazioni sulla base di modelli di dati e di formati per i messaggi accettati a livello internazionale; b) la rielaborazione delle procedure doganali e connesse alle dogane al fine di migliorare la loro efficacia ed efficienza e la loro applicazione uniforme e di ridurre i costi di adeguamento; e c) l'offerta agli operatori economici di un'ampia gamma di servizi doganali elettronici, che consenta loro di interagire secondo le stesse modalità con le autorità doganali di qualsiasi Stato membro. 3. Il programma di lavoro di cui al paragrafo 1 è aggiornato periodicamente.