LAVORO INTERMITTENTE
Che cosè: È un contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa secondo quanto disposto dal decreto lgs 276/2003.
Caratteristiche: Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e può essere concluso sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato nei seguenti casi: Per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente In via sperimentale (soggetti di età inferiore ai 25 anni o superiori ai 45) Ne è vietato lutilizzo, invece, nei seguenti casi: Sostituzione dei lavoratori in sciopero Nelle unità produttive nelle quali precedentemente si siano verificati licenziamenti collettivi Per le imprese che non abbiamo fatto la valutazione dei rischi(controllare art 4 del d.lsg 626/94
Forma del contratto (art del d.lgs 276/03) Il contratto deve contenere: La durata e lindicazione delle ipotesi oggettive o soggettive Il luogo e la modalità della disponibilità del lavoratore e lindicazione del relativo preavviso di chiamata Trattamento economico e normativo spettante al lavoratore e la relativa indennità di disponibilità Indicazione delle forme e delle modalità di rilevazione della prestazione Tempi e modalità di pagamento Eventuali misure di sicurezza relative al tipo di attività svolta
Comunicazione del contratto: In caso di stipulazione di uno o più contratti, il datore di lavoro è tenuto ad informare annualmente le rappresentanze sindacali aziendali, sullandamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente
TRATTAMENTO ECONOMICO Secondo il principio di non discriminazione (art. 38), il lavoratore intermittente ha diritto ad un trattamento economico e normativo equivalente a quello corrisposto ad un lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte. La legge stabilisce che: Computo della retribuzione globale e delle singole componenti Computo delle ferie, dei trattamenti per malattia, per infortunio sul lavoro, dei congedi parentali siano da corrispondersi in proporzione alla prestazione lavorativa effettivamente svolta Per il periodo in cui il lavoratore garantisce la sua disponibilità ma non esercita alcuna attività, egli non risulta titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati e non matura nessun trattamento economico e normativo
INDENNITA DI DISPONIBILITA E la principale novità introdotta dal contratto di lavoro intermittente (art.36), ed è una componente economica aggiuntiva obbligatoria da corrispondere mensilmente al lavoratore nei periodi in cui garantisce la propria disponibilità. La legge dispone che. Lindennità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o contratto collettivo La misura dellindennità è determinata dai contratti collettivi nazionali (non può essere inferiore alla misura stabilita dal Ministero del lavoro) Sullindennità devono essere versati i contributi per il loro effettivo ammontare
Lart.37 stabilisce che per prestazioni da rendersi in particolari quali: Il fine settimana Periodi di ferie estive o nelle vacanze natalizie pasquali In ulteriori periodi predeterminati Lindennità di disponibilità venga corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro quindi essa non è dovuta nel periodo in cui il lavoratore dichiari la sua temporanea indisponibilità a rispondere alla chiamata del datore di lavoro.
IMPEDIMENTI E RIFIUTO INGIUSTIFICATO DI ADEMPIERE ALLOBBLIGO Nel caso di impossibilità di adempiere al suo obbligo per malattia o altro impedimento, il lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il datore di lavoro della propria indisponibilità, specificando la durata dellimpedimento. Se il lavoratore non avverte tempestivamente il datore di lavoro perde il diritto allindennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salvo diversa previsione contrattuale. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata del datore può comportare lo scioglimento del contratto e la restituzione delleventuale quota di indennità ricevuta in anticipo relativa al periodo successivo allingiustificato rifiuto ed eventualmente al pagamento di un congruo risarcimento del danno nella misura stabilita dai contratti collettivi o dal contratto di lavoro.