CorsI di PRODUZIONE EDILIZIA E SICUREZZA - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

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Transcript della presentazione:

CorsI di PRODUZIONE EDILIZIA E SICUREZZA - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 1. PROCESSO EDILIZIO prof.ing. Pietro Capone

La sequenza organizzata di fasi operative che portano dal rilevamento di esigenze al loro soddisfacimento in termini di produzione edilizia ( UNI 7867 p 4) PROCESSO EDILIZIO

Processo edilizio Idea Progetto Procedure Processo edilizio Programma Realizzazione Idea Uso Ricostruzione Manutenzione Demolizione Trasformazione

PROCESSO PROGETTUALE Metaprogettazione Programmazione Progettazione IL PROCESSO EDILIZIO IDEA PROCESSO PROGETTUALE Metaprogettazione Programmazione Progettazione

PROCESSO ESECUTIVO Produzione Prefabbricazione Costruzione IL PROCESSO EDILIZIO PROCESSO ESECUTIVO Produzione Prefabbricazione Costruzione

PROCESSO GESTIONALE Gestione dell’organismo edilizio IL PROCESSO EDILIZIO PROCESSO GESTIONALE Gestione dell’organismo edilizio Esercizio degli impianti Manutenzione ordinaria Manutenzione straordinaria Ristrutturazione dell’org. ed. Recupero di parti dell’org. ed.

Controllo delle fasi del IL PROCESSO EDILIZIO PROCESSO di CONTROLLO Controllo delle fasi del Processo Edilizio

EVOLUZIONE STORICA Il processo edilizio si è trasformato nel corso della storia da processo regolatore detto di “coscienza spontanea” al complesso di fasi che lo caratterizzano attualmente attraverso alcune fasi che coincidono con passaggi storici della civiltà.

MEDIOEVO

In assenza di progetto secondo i principi della Coscienza Spontanea Produzione Artigianale Rapporto Cliente/ Costruttore Diretto Definizione morfologica e tecnologica dell’opera In assenza di progetto secondo i principi della Coscienza Spontanea

RINASCIMENTO

Definizione morfologica e tecnologica dell’opera Produzione Artigianale Rapporto Cliente/ Costruttore Architetto Definizione morfologica e tecnologica dell’opera Progetto

Rivoluzione Industriale

Definizione morfologica e tecnologica dell’opera Produzione Industriale Rapporto Cliente/ Costruttore Ingegnere Definizione morfologica e tecnologica dell’opera Progetto

Il boom edilizio anni 50’ e 60’ PRIMO CICLO Il boom edilizio anni 50’ e 60’ Distruzione del patrimonio edilizio a causa della guerra Aumento della domanda di abitazioni e di Investimenti pubblici esodo dalle campagne

Necessità di tempi di realizzazione brevi PREFABBRICAZIONE PESANTE MECCANIZZAZIONE cantiere Il PROGETTO ESECUTIVO ha funzioni limitate ad adattare un modello rigido alla specifica necessità

SECONDO CICLO Primi anni 70’ PRIVATIZZAZIONE MERCATO Stabilizzazione della domanda e diminuzione di Investimenti pubblici MANCANZA DI SVILUPPO TECNOLOGICO

PAROLE CHIAVE : STANDARDIZZAZIONE UNIFICAZIONE

TERZO CICLO Anni ’70 Il Progetto esecutivo è standardizzato e le modifiche le fa il Proprietario COOPERATIVE PREFABBRICAZIONE Diventa di tipo LEGGERO

Progettista con elaborati di massima, supremazia dell’Impresa che adatta il progetto esecutivo alle sue esigenze APPALTO CONCORSO Incremento e allineamento con standard internazionali TECNOLOGIA

QUARTO CICLO LEGISLAZIONE IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETIGO ’ ‘ Crisi Energetica del ‘74 LEGISLAZIONE IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETIGO CRISI ENERGETICA DEL ‘74

NORMATIVA TECNICA PRESTAZIONALE METAPROGETTO che definisce le caratteristiche del manufatto in termini di FUNZIONI e QUALITA’ EDILIZIA NORMATIVA TECNICA PRESTAZIONALE Maggior distanza tra TECNICI e COSTRUTTORI che determinano la REALIZZAZIONE EFFETTIVA Migliore qualificazione dell’approccio progettuale

CONCEZIONE MANAGERIALE IMPRESA Vincita appalto Definizione Progettuale Gestione cantiere CONSEGUENZE Bassa QUALITA’ EDILIZIA Aumento VARIANTI in corso d’opera Aumento COSTI INTENZIONI PROGETTUALI stravolte in corso d’opera Mancanza di corrispondenza tra realizzazione e richiesta

QUINTO CICLO Adeguamento alla comunità europea in materia di: ‘ Fine anni 90’ Adeguamento alla comunità europea in materia di: sicurezza sui luoghi di lavoro Appalti pubblici RECEPIMENTO NORME COMUNITARIE

Ruolo nella definizione del PROGETTO ESECUTIVO FUNZIONE PROGETTISTA PROGRAMMAZIONE e CONTROLLO PUNTUALE nella REALIZZAZIONE

OPERATORI FUNZIONI Committente Iniziativa Progettista Ideazione GLI OPERATORI OPERATORI FUNZIONI Committente Iniziativa Progettista Ideazione Costruttore Realizzazione Produttore Produzione Gestore Conduzione Utente Fruizione

CHI È ? È colui che guida e promuove l’iniziativa GLI OPERATORI COMMITTENTE CHI È ? È colui che ha bisogno del bene È colui che guida e promuove l’iniziativa Ha interesse che il bene abbia costi e tempi contenuti È una persona fisica anche nei lavori pubblici Coincide con il proprietario nel privato

GLI OPERATORI CHI È ? COMMITTENTE Altrimenti è il conduttore e può non coincidere con il responsabile Può essere l’utente finale Può essere il gestore Può essere il costruttore Può essere il progettista

COSA FA? Definisce il quadro delle esigenze GLI OPERATORI COMMITTENTE COSA FA? Definisce il quadro delle esigenze Controlla dai documenti di progetto che le sue esigenze siano soddisfatte Finanzia i lavori Paga i progettisti Paga il Direttore dei lavori

GLI OPERATORI COSA FA? COMMITTENTE Approva, firmandoli, i documenti di progetto da presentare agli organi di controllo Richiede le concessioni e i permessi agli enti di controllo Paga gli oneri di concessione Si assume responsabilità soprattutto in termini di danni arrecati a terzi Istituisce uno staff tecnico in caso di interventi complessi (Lavori Pubblici)

CHI È ? È una figura professionale pagata dal committente GLI OPERATORI PROGETTISTA CHI È ? È una figura professionale pagata dal committente Può essere un singolo tecnico con qualifica professionale ( ingegnere, architetto, geometra, perito edile, perito industriale) Può essere un raggruppamento occasionale di professionisti identificati dal committente Può essere un raggruppamento di professionisti associati Può essere una Società d’Ingegneria

GLI OPERATORI CHI È ? PROGETTISTA Può essere un A.T.I. tra liberi professionisti e Società d’Ingegneria Può essere l’utente Può essere il gestore Può appartenere allo staff tecnico del costruttore Può appartenere allo staff tecnico del committente

GLI OPERATORI PROGETTISTA COSA FA ? Raccoglie e ordina il database delle esigenze del committente Esegue i rilievi e le misurazioni preliminari Esegue le ricerche preventive di tipo catastale e urbanistico Esegue le ricerche di tipo strutturale e geotecnico Guida e indirizza le scelte del committente Fa gli interessi del committente Traduce in elaborati grafici la sua interpretazione delle richieste del committente Si confronta con gli eventuali altri progettisti

COSA FA ? Si occupa degli adempimenti procedurali (modulistica) GLI OPERATORI PROGETTISTA COSA FA ? Si occupa degli adempimenti procedurali (modulistica) Si occupa di seguire l’iter delle pratiche fino all’approvazione Determina le quantità previste (Computo Metrico) e i costi (Computo Metrico Estimativo) Determina le specifiche tecniche di costruzione (Capitolato d’appalto e Tecnico)

GLI OPERATORI PROGETTISTA COSA FA ? Individua una serie di produttori di componenti di riferimento Può individuare un elenco di Ditte da far partecipare all’appalto Prepara i documenti d’appalto (lettera d’invito) Cerca di ottenere un risultato di tipo professionale e economico soddisfacente Controlla successivamente che l’opera sia eseguita come da progetto

CHI È ? Il rappresentante del Committente in cantiere GLI OPERATORI DIRETTORE DEI LAVORI CHI È ? Il rappresentante del Committente in cantiere Può coincidere con il Committente Può coincidere con il Progettista Possono essere figure distinte per le varie categorie di lavori ( architettonico, impianti, struttura) Può essere uno staff

COSA FA ? Non partecipa alla fase di progettazione GLI OPERATORI DIRETTORE DEI LAVORI COSA FA ? Non partecipa alla fase di progettazione Interviene solo in fase di realizzazione Garantisce il rispetto delle indicazioni e delle specifiche tecniche dei documenti di progetto Ha la speciale responsabilità dell’accettazione dei materiali

GLI OPERATORI DIRETTORE DEI LAVORI COSA FA ? Della buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali È responsabile della regolare realizzazione delle opere Non è responsabile dei mezzi e del modo in cui vengono eseguite Vigila sulle condizioni di sicurezza del cantiere Assicura la conformità in relazione a qualità, tempi, costi.

CHI È ? COLLAUDATORE È un tecnico nominato (e pagato) dal Committente GLI OPERATORI COLLAUDATORE CHI È ? È un tecnico nominato (e pagato) dal Committente Deve essere iscritto all’albo professionale da 10 anni Per lavori di piccola entità può coincidere con il Progettista e/o Direttore dei lavori

COSA FA ? È il garante finale della bontà dell’opera GLI OPERATORI COLLAUDATORE COSA FA ? È il garante finale della bontà dell’opera Può essere convocato in corso d’opera : per questioni amministrative per problemi strutturali rilevanti per contenziosi tra DL e impresa

COSA FA ? Esegue una serie di verifiche: sulle strutture sui materiali GLI OPERATORI COLLAUDATORE COSA FA ? Esegue una serie di verifiche: sulle strutture sui materiali sugli elaborati di progetto su documenti amministrativi Emette il certificato di collaudo Da il nulla osta al Committente per il pagamento finale dei lavori Fa da arbitro tra il DL e il costruttore in fase di eventuali controversie

CHI È ? COSTRUTTORE È l’esecutore dell’opera GLI OPERATORI COSTRUTTORE CHI È ? È l’esecutore dell’opera Può essere lo stesso Committente Può essere il futuro gestore dell’opera Può essere il Progettista

COSA FA ? Deve realizzare l’opera GLI OPERATORI COSA FA ? COSTRUTTORE Deve realizzare l’opera Ha l’onere della realizzazione del progetto esecutivo Ha un ruolo operativo che esplica in termini di organizzazione e pianificazione delle attività di cantiere Deve attenersi ai documenti grafici Deve attenersi ai documenti scritti ( capitolati, disciplinari tecnici, condizioni contrattuali )

COSA FA ? Deve attenersi ai documenti numerici ( computi e calcoli ) GLI OPERATORI COSA FA ? COSTRUTTORE Deve attenersi ai documenti numerici ( computi e calcoli ) Allestisce il cantiere Si interessa dell’approvvigionamento dei materiali e dei componenti Predispone tutte le lavorazioni Programma i tempi delle lavorazioni Sceglie e istruisce la mano d’opera Prescrive le modalità operative e comportamentali

GLI OPERATORI COSTRUTTORE Struttura d’impresa

GLI OPERATORI COSTRUTTORE Struttura d’impresa

GLI OPERATORI FORNITORE CHI È ? E’ una figura di intermediazione tra produzione e cantiere, che segue essenzialmente regole di mercato

Fornisce i prodotti finiti e semifiniti GLI OPERATORI COSA FA ? FORNITORE Collabora con il progettista in fase di progettazione facendo in modo di piazzare i propri prodotti Fornisce i prodotti finiti e semifiniti Spesso si occupa anche del montaggio dei suoi prodotti

CHI È ? PRODUTTORE Può coincidere o meno con il fornitore GLI OPERATORI PRODUTTORE CHI È ? Può coincidere o meno con il fornitore E’ un singolo o una società Può coincidere o meno con il costruttore

COSA FA? Produce materie prime, componenti e manufatti completi GLI OPERATORI PRODUTTORE COSA FA? Produce materie prime, componenti e manufatti completi Ha interessi diversi rispetto all’impresa, in particolare il miglioramento del proprio sistema produttivo e innovazione tecnologica Ha un’ottica diversa rispetto al fornitore

GLI OPERATORI GESTORE CHI È ? È colui che gestirà e garantirà il funzionamento del bene realizzato, specie in termini impiantistici Può essere o stesso Committente Può essere lo stesso Progettista Può essere lo stesso Costruttore

COSA FA ? Si occupa della manutenzione GLI OPERATORI GESTORE COSA FA ? Si occupa della manutenzione Raccoglie i documenti di “as built ” Se consultato preventivamente può dare indicazioni fondamentali in fase progettuale

CHI SONO ? ENTI DI CONTROLLO COMUNE VIGILI DEL FUOCO ASL ISPESL GLI OPERATORI ENTI DI CONTROLLO CHI SONO ? COMUNE VIGILI DEL FUOCO ASL ISPESL

CHI SONO ? ENTI EROGATORI GAS ACQUA TELEFONO ENERGIA ELETTRICA GLI OPERATORI ENTI EROGATORI CHI SONO ? GAS ACQUA TELEFONO ENERGIA ELETTRICA

SISTEMI RELAZIONALI I SISTEMI RELAZIONALI sono i tipi di relazione che intercorrono tra gli attori del PROCESSO EDILIZIO si distinguono tre modelli: MODELLO SEQUENZIALE MODELLO SEQUENZIALE EVOLUTO MODELLO INTEGRATO

AFFIDAMENTO dei LAVORI SISTEMI RELAZIONALI E’ il modello tradizionale dove le funzioni degli operatori sono distinte in modo netto a seconda delle fasi, ovvero: MODELLO SEQUENZIALE COMMITTENTE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE Figure coinvolte PROGETTISTA AFFIDAMENTO dei LAVORI Fasi del Processo COSTRUTTORE ESECUZIONE

PROGRAMMAZIONE COMMITTENTE PROGETTISTA FORNITORE SISTEMI RELAZIONALI A Seconda delle fasi, le informazioni in questo modello vengono così diffuse: PROGRAMMAZIONE COMMITTENTE PROGETTISTA FORNITORE Definisce il Metaprogetto, cioè traduce le esigenze in “progettazione concettuale” Definisce Il quadro del mercato produttivo Definisce e comunica le esigenze

PROGETTAZIONE PROGETTISTA COMMITTENTE FORNITORE SISTEMI RELAZIONALI PROGETTISTA COMMITTENTE FORNITORE Definisce i documenti progettuali Fornisce le caratteristiche dei suoi prodotti al progettista Controlla e verifica la rispondenza del progetto alle sue esigenze PROGETTAZIONE Istituiscono le pratiche, forniscono i pareri e le autorizzazioni ENTI DI CONTROLLO

AFFIDAMENTO dei LAVORI SISTEMI RELAZIONALI AFFIDAMENTO dei LAVORI COMMITTENTE COSTRUTTORE PROGETTISTA Definisce le procedure contrattuali Valutati i documenti d’appalto, formula l’offerta Controlla e valuta le offerte ( solo per i privati)

ESECUZIONE SISTEMI RELAZIONALI ENTI DI CONTROLLO COSTRUTTORE FORNITORE COMMITTENTE PROGETTISTA Verifica la conformità della realizzazione del progetto Definisce le condizioni della fornitura Controlla e verifica la conformità dell’opera, coadiuvato da Collaudatore e Direttore dei Lavori Vengono coinvolti per le autorizzazioni e le verifiche di conformità Definisce l’organizz. del cantiere

SISTEMI RELAZIONALI Corrisponde all’evoluzione del modello tradizionale dove le funzioni degli operatori non sono distinte in modo netto, ovvero in particolare Il Committente si occupa direttamente anche della PROGETTAZIONE MODELLO SEQUENZIALE EVOLUTO

E’ definito anche UNIFICATO: SISTEMI RELAZIONALI E’ definito anche UNIFICATO: Il Committente affida al costruttore sia la PROGETTAZIONE che la COSTRUZIONE MODELLO INTEGRATO

UNIFICAZIONE PARZIALE SISTEMI RELAZIONALI COMMITTENTE COMMITTENTE o GENERAL CONTRACTOR PROGRAMMAZIONE e affida al Si occupa della PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE e COSTRUZIONE perché coincide con il COSTRUTTORE UNIFICAZIONE TOTALE UNIFICAZIONE PARZIALE COSTRUTTORE PROGETTAZIONE & COSTRUZIONE

SICUREZZA NELLA LAVORAZIONI La Nuova Normativa nei Lavori Pubblici MODALITA’ OPERATIVE NUOVE FIGURE PROFESSIONALI Definizioni progettuali SICUREZZA NELLA LAVORAZIONI NUOVE PROCEDURE Controllo di Qualità

Migliorare la Qualità Edilizia con un controllo della spesa pubblica La Nuova Normativa nei Lavori Pubblici Migliorare la Qualità Edilizia con un controllo della spesa pubblica OBIETTIVO COME? Attribuzione per ogni protagonista di responsabilità connesse al proprio ruolo. Nuovi modelli organizzativi di processo per affidamento degli incarichi Identificazione dei dati di output e input di ogni fase del processo di realizzazione

La Nuova Normativa nei Lavori Pubblici Creare una separazione tra chi governa la fase progettuale (DOMANDA) e chi la fase realizzativa (OFFERTA) OBIETTIVO Utilizzo del metodo del PROJECT MANAGEMENT come strumento per la gestione dell’intero flusso informativo

Competenze affidate alla Pubblica Amministrazione La Nuova Normativa nei Lavori Pubblici PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE DIREZIONE dei LAVORI Competenze affidate alla Pubblica Amministrazione COLLAUDO REGOLAMENTAZIONE APPALTI CONCESSIONI L.P. PUBBLICITA’ SUPPORTO TEC-AMM

Provvedimenti del GOVERNO La Nuova Normativa nei Lavori Pubblici Provvedimenti del GOVERNO Adozione, insieme alla legge, di un REGOLAMENTO che disciplina APPALTI e CONCESSIONI, modalità di Progettazione, Penali, Procedure di Collaudo, Obblighi assicurativi, Quote di subappalto

LEGGE MERLONI e succ. modifiche REGOLAMENTO 34/00 sulla Qualità La Nuova Normativa nei Lavori Pubblici REGOLAMENTO GENERALE ATTUATIVO 554/99 Il Regolamento generale attuativo è una delle colonne portanti del nuovo ordinamento in materia di LL.PP. Insieme a : LEGGE MERLONI e succ. modifiche REGOLAMENTO 34/00 sulla Qualità È stata una vera svolta epocale in materia di costruzioni in quanto il precedente regolamento risaliva al 1895

Alcuni Capi sono a loro volta divisi in SEZIONI REGOLAMENTO GENERALE ATTUATIVO 554/99 15 TITOLI Separati in CAPI Alcuni Capi sono a loro volta divisi in SEZIONI

AUTORITA’ DI VIGILANZA REGOLAMENTO GENERALE ATTUATIVO 554/99 AUTORITA’ DI VIGILANZA È un organismo costituito da 237 membri il cui compito prioritario è vigilare sugli appalti. Ruoli e modalità di questo organismo sono trattati negli articoli da 3 a 6 del Regolamento

REGOLAMENTO GENERALE ATTUATIVO 554/99 IL CONTRATTO Sono indicati i contenuti minimi richiesti nei contratti e nei capitolati ( Art . 110) In particolare devono contenere i criteri per stabilire gli indennizzi e i danni arrecati dalla sospensione dei lavori in caso che questa non sia più considerata legittima

PROGRAMMAZIONE REGOLAMENTO GENERALE ATTUATIVO 554/99 È propedeutica alla progettazione e si può identificare come la fase politica del processo: L’ENTE sceglie le sue priorità e redige un elenco in base a queste. PROGRAMMAZIONE È fondamentale parlare di risorse finanziarie e non solo economiche. È indispensabile gestire le risorse nel tempo. Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ha un ruolo centrale. PROGRAMMA TRIENNALE Viene redatto insieme al BILANCIO di previsione

REGOLAMENTO GENERALE ATTUATIVO 554/99 Il progetto diventa un processo nel processo, si devono monitorare ad ogni passaggio: COSTI QUALITA’ PRESTAZIONI PROGETTAZIONE Si definiscono i tre differenti livelli di progettazione: PRELIMINARE DEFINITIVA ESECUTIVA Si sottopone a verifica prima di passare ai livelli progettuali successivi È l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni, definisce in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento.Si sottopone a valutazione prima di passare all’appalto.

La Nuove Figure Professionali Con la nuova normativa si definiscono anche nuove figure professionali da affiancare a quelle esistenti: In ogni caso tutti gli attori del processo edilizio vengono sottoposti a un processo di qualificazione, codificata sia dalla normativa italiana che europea in materia di “certificazione di Qualità” che comporta: Controllo sulla standardizzazione della fase di produzione secondo parametri fissi Controllo sul risultato per verificare il raggiungimento del valore minimo richiesto dal Committente Capacità tecnica e gestionale dell’operatore

La Nuove Figure Professionali RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO CHI È ? È un tecnico della Pubblica Amministrazione definita (STAZIONE APPALTANTE) Nominato dall’amministrazione prima della predisposizione dell’elenco annuale dei lavori

COSA FA ? La Nuove Figure Professionali RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO COSA FA ? È responsabile sia della fase di progettazione, sia dell’affidamento, sia dell’esecuzione ( possono essere tre figure distinte) Può coincidere con il Progettista o il Direttore dei Lavori per interventi piccoli Formula proposte e fornisce dati Mantiene un coordinamento unitario salvando tempi e costi Controlla il livello qualitativo dell’opera Può essere affiancato da un responsabile del programma

CHI È ? È un Tecnico incaricato dal committente La Nuove Figure Professionali RESPONSABILE DEI LAVORI CHI È ? È un Tecnico incaricato dal committente Può coincidere con il responsabile di procedimento

COSA FA? La Nuove Figure Professionali RESPONSABILE DEI LAVORI Attiva le procedure inerenti la sicurezza Controlla il rispetto delle norme di legge nella fase di progettazione esecutiva Controlla il rispetto delle norme di legge nella fase di organizzazione del cantiere Stabilisce la durata delle fasi precedenti Sceglie i coordinatori per la sicurezza in base alle loro qualifiche professionali

La Nuove Figure Professionali COORDINATORE PER LA SICUREZZA in fase di PROGETTAZIONE COORDINATORE PER LA SICUREZZA in fase di ESECUZIONE CHI SONO? Designato dal Committente o dal Responsabile dei lavori, non interviene in fase di progettazione ma rappresenta il Committente in fase di esecuzione Designato dal Committente o dal Responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori e contestualmente all’incarico di progettazione di dettaglio

La Nuove Figure Professionali COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA COSA FA? PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO COSA SONO? Sono documenti complementari al progetto esecutivo. Servono a prevenire o a ridurre i rischi per la sicurezza dei lavoratori. La redazione comporta, per ogni tipologia di lavorazione: Individuazione, analisi e valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e sovrapposizione delle fasi

Evoluzione del processo di progettazione nella normativa per i Lavori Pubblici

NUOVO CODICE degli APPALTI (DPR 163/2006) Direttive Europee 01.07.06 NUOVO CODICE degli APPALTI (DPR 163/2006) MERLONI DPR 554/99 (Regolamento) DPR 34/00 (SOA) 01.02.07 transitorio

processo di progettazione MERLONI REGOLAMENTO CODICE APPALTI ?

progetto preliminare Merloni consiste relazione illustrativa le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire progetto preliminare   definisce delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali, e all’utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio,   della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti relazione illustrativa l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche,  tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare schemi grafici consiste

individua compiutamente i lavori da realizzare PROGETTO PRELIMINARE Merloni progetto definitivo   individua compiutamente i lavori da realizzare consiste descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio Relazione illustrativa delle strutture e degli impianti Calcoli preliminari quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico. I rilievi ed i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo Studi ed indagini preliminari (ove previsto ) Studio di impatto ambientale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione Disegni generali descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto Disciplinare Computo metrico estimativo

progetto esecutivo Merloni consiste progetto definitivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto Relazioni illustrative Capitolato speciale di appalto prestazionale o descrittivo Nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi Elaborati grafici eventuali ulteriori studi ed indagini, rispetto a quelli già eseguiti nelle fasi precedenti, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo Studi ed indagini consiste Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti Elenco dei prezzi unitari Computo metrico estimativo Piano di manutenzione

D.P.R. 554/1999 REGOLAMENTO TITOLO III PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE  CAPO II La progettazione Sezione prima : Disposizioni generali Art. 15 (Disposizioni preliminari)

Regolamento CONTENUTI 4. Il responsabile del procedimento cura la redazione di un documento preliminare all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione del progetto della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli delle esigenze e bisogni da soddisfare delle regole e norme tecniche da rispettare dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l’intervento è previsto delle funzioni che dovrà svolgere l’intervento dei requisiti tecnici che dovrà rispettare degli impatti dell’opera sulle componenti amientali e nel caso degli organismi edilizi delle attività ed unità ambientali delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento del sistema di realizzazione da impiegare. CONTENUTI

Regolamento 7. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull’ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all’attività di cantiere ed a tal fine comprendono: uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l’interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l’ambiente l’indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale lo studio e la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna

Regolamento I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l’intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l’accessibilità, l’utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare nella fase di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli operai

Art. 18 (Documenti componenti il progetto preliminare) Regolamento Progetto preliminare Art. 18 (Documenti componenti il progetto preliminare) 1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell’intervento, ed è composto, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, dai seguenti elaborati:

Regolamento relazione illustrativa relazione tecnica studio di prefattibilità ambientale indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari planimetria generale e schemi grafici prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza calcolo sommario della spesa.

Art. 24 Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare Regolamento Art. 24 Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare 1. Il capitolato speciale prestazionale contiene: l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno essere presenti nell’intervento in modo che questo risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori, nel rispetto delle rispettive risorse finanziarie la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell’intervento con i relativi importi una tabella degli elementi e sub-elementi in cui l’intervento è suddivisibile, con l'indicazione dei relativi pesi normalizzati necessari per l'applicazione della metodologia di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Regolamento Progetto definitivo Art. 25 (Documenti componenti il progetto definitivo) 1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente.

Regolamento 2. Esso comprende: relazione descrittiva relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica relazioni tecniche specialistiche rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico elaborati grafici studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale calcoli preliminari delle strutture e degli impianti disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici piano particellare di esproprio computo metrico estimativo quadro economico.

Art. 28 (Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo) Regolamento Art. 28 (Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo) Ove la progettazione implichi la soluzione di questioni specialistiche, queste formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.

Regolamento 5. Per i lavori e le opere a rete i grafici sono costituiti, oltre che da quelli già predisposti con il progetto preliminare, anche da: stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dei tracciati dell’intervento. Se sono necessari più stralci è redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:25.000 planimetria in scala non inferiore a 1:2.000 con le indicazioni delle curve di livello delle aree interessate dall’intervento, con equidistanza non superiore a un metro, dell'assetto definitivo dell’intervento e delle parti complementari. Se sono necessarie più planimetrie è redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:5.000 profili longitudinali in scala non inferiore a 1:200 per le altezze e 1:2.000 per le lunghezze e sezioni trasversali piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1:100 di tutte le opere d'arte, manufatti e opere speciali comunque riconducibili ad opere puntuali.

Progetto esecutivo Art. 35 Regolamento Progetto esecutivo Art. 35 (Documenti componenti il progetto esecutivo) Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio della concessione edilizia o di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale ovvero il provvedimento di esclusione delle procedure, ove previsti.

Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti: Regolamento Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti: a) relazione generale; b) relazioni specialistiche; c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale; d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; e) piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti; f) piani di sicurezza e di coordinamento; g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico; h) cronoprogramma; i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; l) quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro; m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

Art. 41 (Piani di sicurezza e di coordinamento) Regolamento Art. 41 (Piani di sicurezza e di coordinamento) 1. I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari al progetto esecutivo che prevedono l’organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La loro redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.

Art. 42 (Cronoprogramma) Regolamento 1. Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l’importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna. 2. Nei casi di appalto-concorso e di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, il cronoprogramma è presentato dall'appaltatore unitamente all'offerta. 3 Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. 4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

Art. 45 (Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto) Regolamento Art. 45 (Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto) 1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dal capitolato generale d'appalto, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a: a. termini di esecuzione e penali b. programma di esecuzione dei lavori c. sospensioni o riprese dei lavori d. oneri a carico dell’appaltatore e. contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo f. liquidazione dei corrispettivi g. controlli h. specifiche modalità e termini di collaudo i. modalità di soluzione delle controversie

Regolamento Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti, l’una contenente la descrizione delle lavorazioni e l’altra la specificazione delle prescrizioni tecniche ; esso illustra in dettaglio: nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni

Art. 46 (Verifica del progetto preliminare) Regolamento Sezione quinta : verifiche e validazione dei progetti, acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti Art. 46 (Verifica del progetto preliminare) 1. Ai sensi dell’articolo 16, comma 6, della Legge i progetti preliminari sono sottoposti, a cura del responsabile del procedimento ed alla presenza dei progettisti, ad una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria, all’entità e all’importanza dell’intervento.

Regolamento 2. La verifica è finalizzata ad accertare la qualità concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed economica della soluzione progettuale prescelta e la sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel documento preliminare alla progettazione, e tende all’obiettivo di ottimizzare la soluzione progettuale prescelta. 3. La verifica comporta il controllo della coerenza esterna tra la soluzione progettuale prescelta e il contesto socio economico e ambientale in cui l’intervento progettato si inserisce, il controllo della coerenza interna tra gli elementi o componenti della soluzione progettuale prescelta e del rispetto dei criteri di progettazione indicati nel presente regolamento, la valutazione dell’efficacia della soluzione progettuale prescelta sotto il profilo della sua capacità di conseguire gli obiettivi attesi, ed infine la valutazione dell’efficienza della soluzione progettuale prescelta intesa come capacità di ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione.

Art. 47 (Validazione del progetto) Regolamento Art. 47 (Validazione del progetto) 1. Prima della approvazione, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione. In caso di appalto integrato la verifica ha ad oggetto il progetto definitivo.

2. La validazione riguarda fra l’altro: Regolamento 2. La validazione riguarda fra l’altro: la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento l’esistenza delle indagini, geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento l’esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione dell'idoneità dei criteri adottati l’esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione l’effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte l’esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l’immediata cantierabilità del progetto il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d’appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.

Art. 49 (Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti) Regolamento Art. 49 (Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti) La conferenza dei servizi si svolge dopo l’acquisizione dei pareri tecnici necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto. La conferenza dei servizi procede a nuovo esame del progetto dopo che siano state apportate le modifiche eventualmente richieste, e dopo che su di esse sono intervenuti i necessari pareri tecnici Terminata la verifica di cui all’articolo 47 e svolta la conferenza di servizi, ciascuna amministrazione aggiudicatrice procede alla approvazione del progetto secondo i modi e i tempi stabiliti dal proprio ordinamento In caso di opere o lavori sottoposti a valutazione di impatto ambientale si procede in ogni caso secondo quanto previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 7, comma 8, della Legge

D.P.R. 163/2006 CODICE DEGLI APPALTI Capo IV Progettazione e concorsi di Progettazione Sezione I Progettazione interna ed esterna - livelli della progettazione

Codice appalti Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici Art. 91. Procedure di affidamento Art. 92. Corrispettivi e incentivi per la progettazione Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori Art. 94. Livelli della progettazione per gli appalti di servizi e forniture e requisiti dei progettisti Art. 95. Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare Art. 96. Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (artt. 17 e 18, legge n. 109/1994) (art. 17, legge n. 109/1994) (artt. 17 e 18, legge n. 109/1994; art. 1, co. 207 legge n. 266/2005) (art. 16, legge n. 109/1994) Il regolamento stabilisce i livelli e i requisiti dei progetti nella materia degli appalti di servizi e forniture, nonché i requisiti di partecipazione e qualificazione dei progettisti, in armonia con le disposizioni del presente codice. (art. 2-ter, d.l. n. 63/2005 conv. nella legge n. 109/2005) (artt. 2-quater e 2-quinquies, d.l. n. 63/2005 conv. nella legge n. 109/2005)

Codice appalti Sezione II - Procedimento di approvazione dei progetti e effetti ai fini urbanistici ed espropriativi Art. 97. Procedimento di approvazione dei progetti Art. 98. Effetti dell‘ approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformità alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. (art. 14, comma 13, e 38-bis, legge n. 109/1994)

Sezione III - Concorsi di progettazione Codice appalti Art. 99. Ambito di applicazione e oggetto Art. 100. Concorsi di progettazione esclusi Art. 101. Disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi di progettazione Art. 102. Bandi e avvisi Art. 103. Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione Art. 104. Mezzi di comunicazione Art. 105. Selezione dei concorrenti Art. 106. Composizione della commissione giudicatrice Art. 107. Decisioni della commissione giudicatrice Art. 108. Concorso di idee Art. 109. Concorsi in due gradi Art. 110. Concorsi sotto soglia (art. 67, dir. 2004/18; art. 59, commi 3,4,5, D.P.R.n.554/1999) (art. 68, dir. 2004/18; art. 62, dir. 2004/17) (art. 66, dir. 2004/18) (art. 69, dir. 2004/18) (art. 70, dir. 2004/18) (art. 71, dir. 2004/18) (art. 72, dir. 2004/18) (art. 73, dir. 2004/18) (art. 74, dir. 2004/18) (art. 57, D.P.R.n.554/1999) (art. 59, commi 6 e 7, D.P.R.n.554/1999) I concorsi di progettazione e i concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria devono essere espletati nel rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità.

Sezione IV Garanzie e verifiche della progettazione Codice appalti Sezione IV Garanzie e verifiche della progettazione Art. 111. Garanzie che devono prestare i progettisti Art. 112. Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori (art. 30, comma 5,legge n. 109/1994) (art. 30, commi 6 e 6-bis, legge n.109/1994 19, comma 1-ter, legge n. 109)

processo di progettazione MERLONI REGOLAMENTO CODICE APPALTI transitorio 01.02.07 NUOVO REGOLAMENTO