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PubblicatoTeodoro Filippi Modificato 8 anni fa
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1 Fonti normative e regolamenti per i cittadini comunitari Direttiva 2004/38/CE del 29.04.2004 – Diritto dei cittadini dell’U. E. e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; D. Lgs. 30 del 06.02.2007 – Attuazione della Direttiva 2004/38/CE; Circolare del Ministero dell’Interno 19 del 06.04.2007; Circolare del Ministero dell’Interno 39 del 18.07.2007; Circolare del Ministero dell’Interno 45 del 08.08.2007; D. Lgs. 32 del 28.02.2008 – Modifiche e integrazioni al D. Lgs. 30/2007.
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2 Il cittadino U.E. che rimane in Italia massimo 3 mesi Il cittadino U.E. può soggiornare senza alcuna condizione o formalità fino a 3 mesi dall’ingresso, salvo il possesso di un documento d’identità valido (passaporto o carta d’identità) per l’espatrio rilasciato dal proprio paese. I familiari, in linea diretta, extracomunitari che accompagnano il cittadino U.E. mantengono lo stesso diritto, purché abbiano il passaporto valido e siano arrivati in Italia con un regolare visto d’ingresso rilasciato dal Consolato Italiano del paese di provenienza. Gli altri familiari, in linea collaterale, extracomunitari possono fare ingresso in Italia con un visto per residenza elettiva se si trovano in una delle seguenti condizioni: Sono a carico o convivono con il cittadino U.E. titolare del diritto di soggiorno; Per gravi motivi di salute che impongono che il cittadino U.E. li assista personalmente; Si tratta del partner con cui il cittadino U.E. ha una relazione stabile attestata dal paese di origine del cittadino U.E. In questo caso il parente o il partner deve avere: –Passaporto valido, –Visto di ingresso per residenza elettiva rilasciato dal Consolato Italiano del paese di provenienza
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3 Il cittadino U.E. che rimane in Italia massimo 3 mesi LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE Il cittadino U.E. ed i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni d’assistenza durante i 3 mesi di soggiorno, salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza dell’attività esercitata o da altre disposizione di legge. LE PRESTAZIONI SANITARIE I cittadini U.E. presenti sul territorio italiano per turismo o per soggiorni inferiori ai 3 mesi, non hanno diritto all’iscrizione al S.S.N.. Fanno eccezione i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro e i titolari dei modelli E106 con validità 3 mesi. Tutti gli altri, qualora non risultino titolari della Tessera Sanitaria Europea (TEAM), sono tenuti al pagamento, per intero, delle tariffe relative a tutte le prestazioni ricevute.
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4 Il cittadino U.E. che rimane in Italia oltre i 3 mesi Il cittadino U.E., trascorsi i 3 mesi dall’ingresso, deve richiedere all’Anagrafe, del comune ove dimora, l’iscrizione anagrafica ed il rilascio dell’attestazione di soggiorno. La documentazione attestante il rapporto di parentela, per avere valore in Italia, deve essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dal Consolato Italiano del paese di origine o provenienza, oppure apostillati ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1961. Oppure presentare una certificazione ad hoc rilasciata dal Consolato del proprio paese in Italia, tradotta in lingua italiana e asseverata presso la Prefettura, oppure per i paesi aderenti, i certificati plurilingue ai sensi della Convenzione di Parigi del 1956.
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5 Il cittadino U.E. che rimane in Italia oltre i 3 mesi Il lavoratore U.E. e i suoi familiari hanno la copertura delle spese sanitarie del S.S.N. come qualunque cittadino italiano. Il cittadino U.E. che soggiorna per motivi di studio o di formazione professionale o altro, deve essere titolare di una assicurazione sanitaria che garantisca la copertura di tutti i rischi valida almeno 1 anno, oppure di durata pari al corso di studi o di formazione. Ai fini dell’iscrizione anagrafica i formulari della comunità E106, E120, E121 (o E33), E109 (o E37) soddisfano il requisito della copertura sanitaria. Non va bene la Tessera Sanitaria Europea (TEAM) rilasciata dal paese di provenienza, non sostituisce la polizza sanitaria.
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6 Il cittadino U.E. che rimane in Italia oltre i 3 mesi Per il cittadino U.E. che soggiorna per studio o per motivi diversi dal lavoro, l’iscrizione è subordinata anche alla disponibilità, dimostrata, di risorse economiche sufficienti ad evitare che il cittadino possa costituire un costo per l’assistenza pubblica. Tale requisito è soddisfatto secondo la seguente tabella: Risorse economiche minimeNumero componenti 5.349,89Richiedente 8.024,83 Richiedente + 1 figlio con età + o – 14 anni 10.699,78 Richiedente + 2 o più figli - 14 anni 13.374,72 Richiedente + 2 o più figli - 14 anni + 1 fam. + 14 anni
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7 Cittadino U.E. in possesso di un titolo di soggiorno ancora valido Cittadino U.E. già residente Cittadino U.E. in possesso di un titolo di soggiorno ancora valido l’Anagrafe, del comune dove risiede, procederà alla sola verifica della dimora abituale, il possesso dei requisiti è già implicito nel titolo di soggiorno valido. Il cittadino U.E. dovrà presentare: carta o permesso di soggiorno in corso di validità; passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio; codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate; dichiarazione di dimora abituale. Cittadino U.E. già residente l’Anagrafe, del comune dove risiede, procederà alla sola verifica del possesso dei requisiti di soggiorno. Il cittadino U.E. dovrà presentare: passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio; documentazione attestante l’attività di lavoro.
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8 Cittadino U.E. che aveva presentato domanda di carta di soggiorno Cittadino U.E. già residente ed in possesso di un titolo di soggiorno ancora valido Cittadino U.E. che aveva presentato domanda di carta di soggiorno Il cittadino U.E. dovrà presentare: passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio; ricevuta domanda di carta di soggiorno; autocertificazione della sussistenza delle condizioni di soggiorno previste dal decreto 30/2007. il Comune, a campione, verificherà le autocertificazioni utilizzando la documentazione in possesso della Questura Cittadino U.E. già residente ed in possesso di un titolo di soggiorno ancora valido l’Anagrafe non deve procedere a nessuna verifica. Il cittadino U.E. dovrà presentare: passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio; permesso o carta di soggiorno in corso di validità.
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9 Minore U.E. non accompagnato Mancanza dei requisiti di soggiorno Minore U.E. non accompagnato Per i minori U.E. presenti in Italia e non accompagnati dai genitori o da chi esercita la patria podestà, si procede all’iscrizione anagrafica sulla base della decisione dell’Autorità Giudiziaria Minorile che ne dispone l’affido o la tutela. L’iscrizione sarà curata dal tutore o dall’affidatario previa esibizione del provvedimento del Tribunale Mancanza dei requisiti di soggiorno Qualora si sia verificato che non sussistono le condizioni per il soggiorno superiore ai 3 mesi, l’Anagrafe adotta un provvedimento di rigetto dell’iscrizione. Contro il quale il richiedente può far ricorso al Tribunale ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 30/2007.
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10 PRIMA ISCRIZIONE DEL CITTADINO COMUNITARIO cittadino U.E. – Lavoratore subordinato (art. 7, comma 1, lett. a ) del D.Lgs. 30/2007) DOCUMENTI OCCORRENTI: DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO E CODICE FISCALE ALTERNATIVAMENTE: ULTIMA BUSTA PAGA, RICEVUTA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS, CONTRATTO DI LAVORO REGISTRATO (INDIPENDENTETEMENTE DALLA DURATA) CONTENENTE GLI IDENTIFICATIVI INPS E INAIL, COMUNICAZIONE ASSUNZIONE AL CIP (CENTRO PER L’IMPIEGO), RICEVUTA DENUNCIA ALL’INPS DEL RAPPORTO DI LAVORO, PREVENTIVA COMUNICAZIONE ALL’INAIL DEL RAPPORTO DI LAVORO.
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11 PRIMA ISCRIZIONE DEL CITTADINO COMUNITARIO cittadino U.E. – Lavoratore autonomo (art. 7, comma 1, lett. a ) del D.Lgs. 30/2007) DOCUMENTI OCCORRENTI: DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO E CODICE FISCALE ALTERNATIVAMENTE: CERTIFICATO D’ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, ATTESTAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI PARTITA IVA DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE. N.B.: PER L’ESERCIZIO DI LIBERE PROFESSIONI È NECESSARIA LA DIMOSTRAZIONE DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEL RELATIVO ORDINE PROFESSIONALE (ES: ARCHITETTI, MEDICI, COMMERCIALISTI, ECC.) 11
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12 PRIMA ISCRIZIONE DEL CITTADINO COMUNITARIO cittadino U.E. - In possesso di idonei mezzi economici ( art. 7, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 30/2007) DOCUMENTI OCCORRENTI : DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO E CODICE FISCALE, DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ PER SE STESSO ED I PROPRI FAMILIARI DI RISORSE ECONOMICHE SUFFICIENTI AL MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA (art. 9, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 30/2007) (può dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi art. 46 e 47 del DPR 445/2000, come da fac-simile allegato 4 alla Circolare 45/2007) ASSICURAZIONE SANITARIA: 1.LE ASSICURAZIONI STIPULATE SIA IN ITALIA CHE ALL’ESTERO, DI DURATA NON INFERIORE AD 1 ANNO A COPERTURA TOTALE DI RISCHI DI MALATTIA ED INFORTUNI; 2.I MODELLI E106, E120, E121, E109 RILASCIATI DALLO STATO DI PROVENIENZA PERCHÈ SOSTITUISCONO LA POLIZZA; NON VALIDE LE TESSERE SANITARIE EUROPEE (TEAM) DEL PAESE DI PROVENIENZA 12
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13 PRIMA ISCRIZIONE DEL CITTADINO COMUNITARIO cittadino U.E. - studente (che non sia un familiare a carico, ma che faccia nucleo a sé) (art. 7, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 30/2007) DOCUMENTI OCCORRENTI: DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO E CODICE FISCALE DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ PER SÈ STESSO ED I PROPRI FAMILIARI DI RISORSE ECONOMICHE SUFFICIENTI AL MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA (art. 9, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 30/2007) (può dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi art. 46 e 47 del DPR 445/2000, come da fac-simile allegato 4 alla Circolare 45/2007) ASSICURAZIONE SANITARIA: 1.LE ASSICURAZIONI STIPULATE SIA IN ITALIA CHE ALL’ESTERO, DI DURATA NON INFERIORE AD 1 ANNO A COPERTURA TOTALE DI RISCHI DI MALATTIA ED INFORTUNI; 2.I MODELLI E106, E120, E121, E109 RILASCIATI DALLO STATO DI PROVENIENZA PERCHÈ SOSTITUISCONO LA POLIZZA; NON VALIDE LE TESSERE SANITARIE EUROPEE (TEAM) DEL PAESE DI PROVENIENZA CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AD UN ISTITUTO PUBBLICO O PRIVATO RICONOSCIUTO ( TALE ISCRIZIONE PUÒ ESSERE AUTOCERTIFICATA CONTESTUALMENTE ALLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ DI RISORSE ECONOMICHE ) 13
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14 LA PERDITA INVOLONTARIA DEL LAVORO CONSENTE DI MANTENERE LA QUALITÀ DI LAVORATORE LA PERDITA INVOLONTARIA DEL LAVORO CONSENTE DI MANTENERE LA QUALITÀ DI LAVORATORE (art. 7, comma 3 del D.Lgs. 30/2007) SI CONSERVA LO STATUS DI LAVORATORE QUANDO: a) Si è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio. DOCUMENTI OCCORRENTI: DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO E CODICE FISCALE CERTIFICATO MEDICO, REFERTI, DENUNCIA INFORTUNIO INAIL, ECC 14
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15 LA PERDITA INVOLONTARIA DEL LAVORO CONSENTE DI MANTENERE LA QUALITÀ DI LAVORATORE LA PERDITA INVOLONTARIA DEL LAVORO CONSENTE DI MANTENERE LA QUALITÀ DI LAVORATORE (art. 7, comma 3 del D.Lgs. 30/2007) SI CONSERVA LO STATUS DI LAVORATORE QUANDO: b) Si è in stato di disoccupazione involontaria ( licenziamento, termine del contratto di lavoro a tempo determinato, ecc), dopo avere esercitato un’attività lavorativa per oltre 1 anno in Italia, e si è alla ricerca di una nuova occupazione DOCUMENTI OCCORRENTI: DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO E CODICE FISCALE CERTIFICATO DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE RILASCIATA DAL CENTRO PER L’IMPIEGO ( DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITÀ ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVIVITÀ LAVORATIVA) O AUTOCERTIFICAZIONE SULLO STATO DI DISOCCUPAZIONE SPECIFICANDO LA DATA ED IL CENTRO PER L’IMPIEGO DI COMPETENZA DOCUMENTAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA ( LETTERA DI LICENZIAMENTO, CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E ULTIMA BUSTA PAGA, OPPURE AUTOCERTIFICAZIONE SULLA CESSAZZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, ECC.) 15
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16 LA PERDITA INVOLONTARIA DEL LAVORO CONSENTE DI MANTENERE LA QUALITÀ DI LAVORATORE LA PERDITA INVOLONTARIA DEL LAVORO CONSENTE DI MANTENERE LA QUALITÀ DI LAVORATORE (art. 7, comma 3 del D.Lgs. 30/2007) SI CONSERVA LO STATUS DI LAVORATORE QUANDO: c) Si è in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato inferiore ad un anno, oppure si è perso il lavoro durante i primi dodici mesi di soggiorno in Italia e si è in cerca di un nuovo lavoro. IN TAL CASO SI CONSERVA LA QUALITÀ DI LAVORATORE SUBORDINANATO PER IL PERIODO DI UN ANNO DOCUMENTI OCCORRENTI: PASSAPORTO VALIDO E CODICE FISCALE CERTIFICATO DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE RILASCIATA DAL CENTRO PER L’IMPIEGO ( DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITÀ ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVIVITÀ LAVORATIVA) O AUTOCERTIFICAZIONE SULLO STATO DI DISOCCUPAZIONE SPECIFICANDO LA DATA ED IL CENTRO PER L’IMPIEGO DI COMPETENZA DOCUMENTAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA ( LETTERA DI LICENZIAMENTO, CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E ULTIMA BUSTA PAGA, OPPURE AUTOCERTIFICAZIONE SULLA CESSAZZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, ECC.) 16
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17 LA PERDITA INVOLONTARIA DEL LAVORO CONSENTE DI MANTENERE LA QUALITÀ DI LAVORATORE LA PERDITA INVOLONTARIA DEL LAVORO CONSENTE DI MANTENERE LA QUALITÀ DI LAVORATORE (art. 7, comma 3 del D.Lgs. 30/2007) d) Si segue un corso di formazione professionale ( da non confondere con lo studente). In questo caso la conservazione della qualità di lavoratore presuppone che esista un collegamento tra l’attività professionale precedentemente svolta ed il corso di formazione seguito. DOCUMENTI OCCORRENTI: DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO E CODICE FISCALE CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DOCUMENTAZIONE CHE ATTESTI IL COLLEGAMENTO TRA L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE PRECEDENTEMENTE SVOLTA ED IL CORSO DI FORMAZIONE ( RILASCIATA DALL’ENTE DI FORMAZIONE, ECC..) 17
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18 ISCRIZIONE DI UN FAMILIARE, DEL CITTADINO U.E., NON AVENTE UN PROPRIO AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO Linea diretta (art. 2)Linea collaterale (art. 3) Nonno/a (a carico)Zio/a Genitore (a carico)Cognato/a ConiugeIscritto U.E.Fratello/Sorella Figli (meno di 21 anni o a carico) Nipote Nipoti (a carico) 18
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19 ISCRIZIONE DI FAMILIARE DEL CITTADINO U.E. NON AVENTI UN PROPRIO AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO ISCRIZIONE DI FAMILIARE DEL CITTADINO U.E. NON AVENTI UN PROPRIO AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO (art. 2 del D.Lgs. 30/2007) cittadino U.E. - LAVORATORE SUBORDINATO O AUTONOMO Iscrizione di familiare con cittadinanza U.E. (art. 2) DOCUMENTI OCCORRENTI: DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO E CODICE FISCALE DOCUMENTO CHE ATTESTI LA QUALITÀ DI FAMILIARE E, QUALORA RICHIESTO, DI FAMILIARE A CARICO ( ATTO ORIGINALE TRADOTTO E LEGALIZZATO DALL’AUTORITÀ CONSOLARE ITALAIANA NEL PAESE D’ORIGINE – TRANNE PER I CERTIFICATI PLURILINGUE) N.B. LA QUALITÀ DI VIVENZA A CARICO PUÒ ESSERE ATTESTATA MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI CUI ALL’ART. 46 DEL DPR. 445/2000 19
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20 ISCRIZIONE DI FAMILIARE DEL CITTADINO U.E. NON AVENTI UN PROPRIO AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO ISCRIZIONE DI FAMILIARE DEL CITTADINO U.E. NON AVENTI UN PROPRIO AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO (art. 2 del D.Lgs. 30/2007) cittadino U.E. - LAVORATORE SUBORDINATO O AUTONOMO Iscrizione di familiare non avente cittadinanza U.E. (art. 2) DOCUMENTI OCCORRENTI: PASSAPORTO VALIDO E CODICE FISCALE CARTA DI SOGGIORNO DI FAMILIARE DI UN CITTADINO DELL’U.E. (N.B.: È UNA NUOVA CARTA CHE LE QUESTURE RILASCERANNO A NORMA DELL’ART. 10 DEL D.Lgs. 30/07. NELLE MORE DEL RILASCIO, SI PRENDE L’ISCRIZIONE E SI CONFERMA LA PRATICA DOPO LA PRESENTAZIONE DI DETTA CARTA) VISTO D’INGRESSO, QUANDO RICHIESTO (N.B.: IL POSSESSO DELLA CARTA DI SOGGIORNO DI CUI SOPRA, ESONERA DALL’OBBLIGO DI MUNIRSI DEL VISTO) DOCUMENTO CHE ATTESTI LA QUALITÀ DI FAMILIARE E, QUALORA RICHIESTO, DI FAMILIARE A CARICO ( ATTO ORIGINALE TRADOTTO E LEGALIZZATO DALL’AUTORITÀ CONSOLARE ITALAIANA NEL PAESE D’ORIGINE – TRANNE PER I CERTIFICATI PLURILINGUE) (N.B. LA QUALITÀ DI VIVENZA A CARICO PUÒ ESSERE ATTESTATA MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI CUI ALL’ART. 46 DEL DPR. 445/2000) 20
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21 ISCRIZIONE DI FAMILIARE DEL CITTADINO U.E. NON AVENTI UN PROPRIO AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO ISCRIZIONE DI FAMILIARE DEL CITTADINO U.E. NON AVENTI UN PROPRIO AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO (art. 2 del D.Lgs. 30/2007) cittadino U.E. - STUDENTE ( CHE NON SIA FAMILIARE A CARICO, MA CHE FACCIA NUCLEO A SÈ ) O IN POSSESSO DI IDONEI MEZZI ECONOMICI Iscrizione di familiare con cittadinanza U.E. (art. 2) DOCUMENTI OCCORRENTI: DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO E CODICE FISCALE DOCUMENTO CHE ATTESTI LA QUALITÀ DI FAMILIARE E, QUALORA RICHIESTO, DI FAMILIARE A CARICO ( ATTO ORIGINALE TRADOTTO E LEGALIZZATO DALL’AUTORITÀ CONSOLARE ITALAIANA NEL PAESE D’ORIGINE – TRANNE PER I CERTIFICATI PLURILINGUE) (N.B. LA QUALITÀ DI VIVENZA A CARICO PUÒ ESSERE ATTESTATA MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI CUI ALL’ART. 46 DEL DPR. 445/2000) ASSICURAZIONE SANITARIA O ALTRO TITOLO COMUNQUE DENOMINATO IDONEO A COPRIRE TUTTI I RISCHI NEL TERRITORIO NAZIONALE AUTODICHIARAZIONE DEL CITTADINO U.E. DELLA DISPONIBILITÀ DI RISORSE SUFFICIENTI PER SÈ ED IL FAMILIARE O IL CONVIVENTE 21
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22 ISCRIZIONE DI FAMILIARE DEL CITTADINO U.E. NON AVENTI UN PROPRIO AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO ISCRIZIONE DI FAMILIARE DEL CITTADINO U.E. NON AVENTI UN PROPRIO AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO (art. 2 del D.Lgs. 30/2007) cittadino U.E. : - STUDENTE ( CHE NON SIA FAMILIARE A CARICO, MA CHE FACCIA NUCLEO A SÈ ) O IN POSSESSO DI IDONEI MEZZI ECONOMICI Iscrizione di familiare non avente cittadinanza U.E. (art. 2) DOCUMENTI OCCORRENTI: PASSAPORTO VALIDO E CODICE FISCALE VISTO D’INGRESSO, QUANDO RICHIESTO (M.B.: IL POSSESSO DELLA CARTA DI SOGGIORNO DI CUI SOPRA, ESONERA DALL’OBBLIGO DI MUNIRSI DEL VISTO) DOCUMENTO CHE ATTESTI LA QUALITÀ DI FAMILIARE E, QUALORA RICHIESTO, DI FAMILIARE A CARICO ( ATTO ORIGINALE TRADOTTO E LEGALIZZATO DALL’AUTORITÀ CONSOLARE ITALAIANA NEL PAESE D’ORIGINE – TRANNE PER I CERTIFICATI PLURILINGUE) (N.B. LA QUALITÀ DI VIVENZA A CARICO PUÒ ESSERE ATTESTATA MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI CUI ALL’ART. 46 DEL DPR. 445/2000) ASSICURAZIONE SANITARIA O ALTRO TITOLO COMUNQUE DENOMINATO IDONEO A COPRIRE TUTTI I RISCHI NEL TERRITORIO NAZIONALE AUTODICHIARAZIONE DEL CITTADINO U.E. DELLA DISPONIBILITÀ DI RISORSE SUFFICIENTI PER SÈ ED IL FAMILIARE O IL CONVIVENTE 22
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23 ISCRIZIONE DI FAMILIARE DEL CITTADINO U.E. NON AVENTI UN PROPRIO AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO ISCRIZIONE DI FAMILIARE DEL CITTADINO U.E. NON AVENTI UN PROPRIO AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO (art. 3 del D.Lgs. 30/2007) cittadino U.E. - LAVORATORE SUBORDINATO O AUTONOMO Iscrizione di ogni altro familiare con cittadinanza U.E. (art. 3) DOCUMENTI OCCORRENTI: DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO E CODICE FISCALE DOCUMENTAZIONE DELLO STATO DEL CITTADINO U.E. TITOLARE DEL DIRITTO DI SOGGIORNO, DALLA QUALE RISULTI I RAPPORTO PARENTALE ( ATTO ORIGINALE TRADOTTO E LEGALIZZATO DALL’AUTORITÀ CONSOLARE ITALAIANA NEL PAESE D’ORIGINE – TRANNE PER I CERTIFICATI PLURILINGUE) AUTODICHIARAZIONE DEL CITTADINO U.E. DELLA QUALITÀ FAMILIARE A CARICO O CONVIVENTE, O LA SUSSISTENZA DI GRAVI MOTIVI DI SALUTE CHE IMPONGONO L’ASSISTENZA PERSONALE DA PARTE DEL CITTADINO U.E. AVENTE AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO ASSICURAZIONE SANITARIA O ALTRO TITOLO COMUNQUE DENOMINATO IDONEO A COPRIRE TUTTI I RISCHI NEL TERRITORIO NAZIONALE AUTODICHIARAZIONE DEL CITTADINO U.E. DELLA DISPONIBILITÀ DI RISORSE SUFFICIENTI PER SÈ ED IL FAMILIARE O IL CONVIVENTE (ART. 29, COMMA 3, LETTERA b) DEL D. Lgs. 286/98 COME MODIFICATO DAL D. Lgs. 5/2007) 23
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24 ISCRIZIONE DI FAMILIARE DEL CITTADINO U.E. NON AVENTI UN PROPRIO AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO ISCRIZIONE DI FAMILIARE DEL CITTADINO U.E. NON AVENTI UN PROPRIO AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO (art. 3 del D.Lgs. 30/2007) cittadino U.E. - LAVORATORE SUBORDINATO O AUTONOMO Iscrizione di ogni altro familiare non avente cittadinanza U.E. (art. 3) DOCUMENTI OCCORRENTI: PASSAPORTO VALIDO E CODICE FISCALE PERMESSO DI SOGGIORNO VALIDO (N.B.: NELLE MORE DEL SUO RILASCIO, SI POTRÀ PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE ANAGRAFICA PRESENTANDO: VISTO D’INGRESSO (È SUL PASSAPORTO) RICEVUTA RILASCIATA DALL’UFF. POSTALE ATTESTANTE L’AVVENUTA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DEL NULLA OSTA RILASCIATO DALLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE) DOCUMENTAZIONE DELLO STATO DEL CITTADINO U.E. TITOLARE DEL DIRITTO DI SOGGIORNO, DALLA QUALE RISULTI IL RAPPORTO PARENTALE O LA RELAZIONE STABILE REGISTRATA ( ATTO ORIGINALE TRADOTTO E LEGALIZZATO DALL’AUTORITÀ CONSOLARE ITALIANA NEL PAESE D’ORIGINE – TRANNE PER I CERTIFICATI PLURILINGUE) AUTODICHIARAZIONE DEL CITTADINO U.E. DELLA QUALITÀ FAMILIARE A CARICO O CONVIVENTE, O LA SUSSISTENZA DI GRAVI MOTIVI DI SALUTE CHE IMPONGONO L’ASSISTENZA PERSONALE DA PARTE DEL CITTADINO U.E. AVENTE AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO ASSICURAZIONE SANITARIA O ALTRO TITOLO COMUNQUE DENOMINATO IDONEO A COPRIRE TUTTI I RISCHI NEL TERRITORIO NAZIONALE AUTODICHIARAZIONE DEL CITTADINO U.E. DELLA DISPONIBILITÀ DI RISORSE SUFFICIENTI PER SÈ ED IL FAMILIARE O IL CONVIVENTE 24
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25 ISCRIZIONE DI FAMILIARE DEL CITTADINO U.E. NON AVENTI UN PROPRIO AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO ISCRIZIONE DI FAMILIARE DEL CITTADINO U.E. NON AVENTI UN PROPRIO AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO (art. 3 del D.Lgs. 30/2007) cittadino U.E. : - STUDENTE ( CHE NON SIA FAMILIARE A CARICO, MA CHE FACCIA NUCLEO A SÈ ) O IN POSSESSO DI IDONEI MEZZI ECONOMICI Iscrizione di ogni altro familiare con cittadinanza U.E. (art. 3) DOCUMENTI OCCORRENTI: DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO E CODICE FISCALE DOCUMENTAZIONE DELLO STATO DEL CITTADINO U.E. TITOLARE DEL DIRITTO DI SOGGIORNO, DALLA QUALE RISULTI I RAPPORTO PARENTALE ( ATTO ORIGINALE TRADOTTO E LEGALIZZATO DALL’AUTORITÀ CONSOLARE ITALAIANA NEL PAESE D’ORIGINE – TRANNE PER I CERTIFICATI PLURILINGUE) AUTODICHIARAZIONE DEL CITTADINO U.E. DELLA QUALITÀ FAMILIARE A CARICO O CONVIVENTE, O LA SUSSISTENZA DI GRAVI MOTIVI DI SALUTE CHE IMPONGONO L’ASSISTENZA PERSONALE DA PARTE DEL CITTADINO U.E. AVENTE AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO ASSICURAZIONE SANITARIA O ALTRO TITOLO COMUNQUE DENOMINATO IDONEO A COPRIRE TUTTI I RISCHI NEL TERRITORIO NAZIONALE AUTODICHIARAZIONE DEL CITTADINO U.E. DELLA DISPONIBILITÀ DI RISORSE SUFFICIENTI PER SÈ ED IL FAMILIARE O IL CONVIVENTE 25
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26 ISCRIZIONE DI FAMILIARE DEL CITTADINO U.E. NON AVENTI UN PROPRIO AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO ISCRIZIONE DI FAMILIARE DEL CITTADINO U.E. NON AVENTI UN PROPRIO AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO (art. 3 del D.Lgs. 30/2007) cittadino U.E. : - STUDENTE ( CHE NON SIA FAMILIARE A CARICO, MA CHE FACCIA NUCLEO A SÈ ) O IN POSSESSO DI IDONEI MEZZI ECONOMICI Iscrizione di ogni altro familiare non avente cittadinanza U.E. (art. 3) DOCUMENTI OCCORRENTI: PASSAPORTO VALIDO E CODICE FISCALE PERMESSO DI SOGGIORNO VALIDO (N.B.: NELLE MORE DEL SUO RILASCIO, SI POTRÀ PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE ANAGRAFICA PRESENTANDO: VISTO D’INGRESSO (È SUL PASSAPORTO) RICEVUTA RILASCIATA DALL’UFF. POSTALE ATTESTANTE L’AVVENUTA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DEL NULLA OSTA RILASCIATO DALLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE) DOCUMENTAZIONE DELLO STATO DEL CITTADINO U.E. TITOLARE DEL DIRITTO DI SOGGIORNO, DALLA QUALE RISULTI IL RAPPORTO PARENTALE O LA RELAZIONE STABILE REGISTRATA ( ATTO ORIGINALE TRADOTTO E LEGALIZZATO DALL’AUTORITÀ CONSOLARE ITALIANA NEL PAESE D’ORIGINE – TRANNE PER I CERTIFICATI PLURILINGUE) AUTODICHIARAZIONE DEL CITTADINO U.E. DELLA QUALITÀ FAMILIARE A CARICO O CONVIVENTE, O LA SUSSISTENZA DI GRAVI MOTIVI DI SALUTE CHE IMPONGONO L’ASSISTENZA PERSONALE DA PARTE DEL CITTADINO U.E. AVENTE AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO ASSICURAZIONE SANITARIA O ALTRO TITOLO COMUNQUE DENOMINATO IDONEO A COPRIRE TUTTI I RISCHI NEL TERRITORIO NAZIONALE AUTODICHIARAZIONE DEL CITTADINO U.E. DELLA DISPONIBILITÀ DI RISORSE SUFFICIENTI PER SÈ ED IL FAMILIARE O IL CONVIVENTE 26
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27 ISCRIZIONE DI CITTADINO SOGGIORNANTE PER MOTIVI RELIGIOSI Cittadino U.E. – PER MOTIVI RELIGIOSI DOCUMENTI OCCORRENTI: DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO E CODICE FISCALE, DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA COMUNITÀ RELIGIOSA IN ITALIA, ATTESTANTE LA NATURA DELL’INCARICO RICOPERTO, L’ASSUNZIONE DELL’ONERE DEL VITTO E DELL’ALLOGGIO, VISTATO DALLA CURIA VESCOVILE O DA EQUIVALENTE AUTORITÀ RELIGIOSA PRESENTE IN ITALIA, DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA COMUNITÀ DI ASSUNZIONE DELLE SPESE SANITARIE O LA POLIZZA DI COPERTURA SANITARIA.
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28 Le nuove procedure che regolano il diritto di soggiorno dei cittadini U.E. e dei loro familiari Dall’11 aprile, dello scorso anno, è entrato in vigore il D. Lgs. 30/07 che regola il soggiorno dei cittadini E. U. e dei loro familiari. Se si ferma sino a 3 mesi non vi sono particolari formalità (art. 6 D.Lgs. 30/2007). Se invece soggiorna per periodi più lunghi e per i primi 5 anni la nuova disciplina prevede una netta separazione tra il lavoratore comunitario e i suoi familiari da una parte, e i cittadini comunitari soggiornanti ad altro titolo (per studio, per turismo, ecc.)( art. 7 D. Lgs. 30/2007). I primi hanno diritto al soggiorno ed accedono da subito ai servizi socio-sanitari, come qualunque cittadino italiano, gli altri devono garantire e dimostrare una propria autonomia economica e di tutela sanitaria, tale da non gravare sul sistema di assistenza pubblica. Devono iscriversi all’anagrafe della popolazione residente e produrre la documentazione attestante il motivo di soggiorno (art 9 D. Lgs 30/2007) per ottenere l’attestato di iscrizione anagrafica (Circolare Ministero Interno 45/2007). 28
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29 Trascorsi i 5 anni, di permanenza regolare, il cittadino U.E. matura il diritto di soggiorno permanente, non più sottoposto ad alcuna condizione Il nuovo decreto ha tentato di far coesistere la libera circolazione delle persone con la preoccupazione di non gravare eccessivamente sui sistemi di assistenza sociale del paese ospitante Il cittadino U.E. non si deve più recare in Questura per la carta di soggiorno, ma all’Anagrafe del Comune di residenza che gli rilascia l’attestazione di regolarità del soggiorno. Gli altri Enti come le ASL, i Servizi Sociali, l’Ufficio Casa o i Consorzi devono verificare direttamente il possesso dei requisiti di soggiorno da parte del cittadino U.E. Le nuove procedure che regolano il diritto di soggiorno dei cittadini U.E. e dei loro familiari
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30 L’ATTESTATO DI SOGGIORNO PERMANENTE L’ATTESTATO DI SOGGIORNO PERMANENTE IL DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE SI MATURA A SEGUITO DEL SOGGIORNO REGOLARE E CONTINUATIVO IN ITALIA DI 5 ANNI. In questo caso il cittadino U.E. richiede al Comune di residenza il rilascio di un attestato di titolare del diritto di soggiorno permanente. All’Anagrafe dovrà presentare esclusivamente la documentazione che possa provare il soggiorno continuativo per almeno 5 anni: documento d’identità in corso di validità (passaporto o carta di identità valida per l’espatrio), permesso o carta di soggiorno se esistente, l’attestazione di soggiorno, l’istanza di soggiorno permanente 30
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31 LA CARTA DI SOGGIORNO PERMANENTE PER I FAMILIARI EXTRACOMUNITARI LA CARTA DI SOGGIORNO PERMANENTE PER I FAMILIARI EXTRACOMUNITARI Il familiare, non avente cittadinanza U.E., acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato, legalmente e in via continuativa, per 5 anni in Italia, unitamente al cittadino U.E. Ad esso la Questura rilascia una “Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei”
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32 Cittadino U. E. ANAGRAFE CENTRO PER L’IMPIEGO A.S.L. PREFETTURA CAMERA di COMMERCIO AGENZIA delle ENTRATE I.N.P.S. I.N.A.I.L. C.I.S.S.A. QUESTURA ?
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