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1 Antiriciclaggio a cura di Gianfranco Costa Aggiornata al 31.08.2008 col d.lgs. 231/2007 Recepimento 3° direttiva e del d.l. 112/2008.

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1 1 Antiriciclaggio a cura di Gianfranco Costa Aggiornata al 31.08.2008 col d.lgs. 231/2007 Recepimento 3° direttiva e del d.l. 112/2008

2 2 Norme Dir. 308/91 del 10.6.91; Dir. 2001/97 del 4.12.01 Dir. 2003/103/CE del 17.11.03 3° Dir. 2005/60/CE del 8.3.2005 (la L. 29/06 ha delegato il recepimento) Art. 13 – d.l. 625/1997 D.l. 143/91 conv. L. 197/91 (legge antiriciclaggio) D.lgs. 56/2004 (abrogato dal 29.12.2007) L. 29/2006 – art. 21 aggiorna i soggetti con obblighi antiriciclaggio Circolare UIC 22.8.97 Comunicazione DMF/6027054 CONSOB Provvedimento UIC 24.02.2006 per attività professionali Provvedimento UIC 24.02.2006 per operatori non finanziari D.M. 3.2.2006, n. 141 – Professionisti D.M. 3.2.2006, n. 143 – Operatori non finanziari Parere n. 99 del 21.4.2006 del Comitato Antiriciclaggio M.E.F. Decreto MEF 21.04.2006, prot. 43726 Precisazioni UIC 21.6.2006 rispetto ai provvedimenti 24.02.2006 Risposta quesiti UGDC del 12.10.2006 Forum di Italia Oggi del 24.3.2007 D.M. 10.4.2007, n. 60 D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 pubblicato il 14.12.2007 (efficacia dal 29.12.2007) C.M. 18/E/2008 – bollo assegni C.MEF 33124-2008 valenza assegni D.L. 112/2008 – manovra d’estate

3 3 Decorrenze Obblighi Commercialisti, ragionieri, consulenti lavoro, revisori contabili Avvocati e notai Tributaristi e CED Identificazione clientela 22.04.2006 25.052007 Registrazione e conservazione archivio unico 22.04.2006 25.05.2007 Segnalazione operazioni UIC 22.04.2006 25.05.2007 Segnalazione MEF importi > € 12.500 (5.000) (12.500) 14.03.2004 23.02.2006

4 4 Misure di contrasto all’utilizzo di denaro contante e di titoli al portatore nei pagamenti superiori a € 12.500 (diventato € 5.000 dal 30.4.2008 e ritornato a 12.500 dal 25.7.2008) (art. 1 – L. 197/2001 – art. 49 d.lgs. 231 art. 32 - D.l. 112/2008)

5 Babele delle modifiche Fino al 29/4/2008 € 12.500 Dal 30/4 al 24/7/2008 € 5.000 Dal 25/7/2008 € 12.500 5

6 6 Misure di contrasto ai contanti Il d.l. 143/1991, conv. dalla L. 197/1991, all’art. 1 (ora sostituito dall’art. 49, d,lgs 231/2007) prevede: 1.limitazione dell’uso del denaro e dei titoli al portatore nelle transazioni, divieto di effettuare tra soggetti diversi, senza il tramite di intermediario abilitato, il trasferimento, a qualsiasi titolo, di denaro, libretti di risparmio bancari o postali al portatore o titoli al portatore quando l’importo da trasferire supera €12.500 (€ 5.000dal 30.4.2008, che torna a 12.500 dal 25.7.2008) 2.limitazione della circolazione degli altri mezzi di pagamento, con obbligo di indicare su assegni e vaglia superiori a € 12.500 (dal 30.4.2008 tutti non trasferibili): 1.il nominativo o la ragione sociale dei beneficiario 2.la clausola di non trasferibilità

7 7 Assegni dal 30/4 al 24/7/2008 Tutti gli assegni sono NON trasferibili Con apposita istanza è possibile ottenerli trasferibili, ma: –Imposta di bollo € 1.50 per ogni assegno –Importo massimo di tali assegni non può superare € 5.000 (12.500 dal 25/7/2008) –Le girate devono riportare il codice fiscale del soggetto che le ha effettuate (dal 25.7.2008 non si dovrà riportare il codice fiscale sulle girate degli assegni trasferibili) Libretti al portatore dovranno essere estinti o ridotti entro il 30.6.2009 Apposita istanza potrebbe significare apposita registrazione ed apposita verifica

8 8 Assegni dal 30/4 al 24/7/2008 C.M. 33124 DEL 20.3.2008: gli assegni liberi emessi anteriormente al 30.4.2008, per importi inferiori a € 12.500, ed incassati successivamente saranno considerati regolari; gli assegni emessi dal 30.4.2008, per importi pari o superiori a € 5.000 senza indicazione del beneficiario e/o della clausola di non trasferibilità: –saranno comunque pagati dalla Banche/Poste –Banche/Poste comunicheranno tale irregolarità al M.E.F. i carnet di assegni in possesso della clientela alla data del 29.4.2008 potranno essere utilizzati anche successivamente con il rispetto dei nuovi limiti;

9 9 Assegni dal 30/4 al 24/7/2008 C.M. 33124 DEL 20.3.2008: per i moduli di assegni ritirati dalla clientela fino al 29.4.2008 ed utilizzati successivamente non è dovuta l’imposta di bollo di € 1,50: –in ogni caso il loro utilizzo dovrà essere effettuato rispettando i nuovi limiti in caso di girata: –l’indicazione del codice fiscale del girante è sempre necessaria anche con riferimento agli assegni rilasciati anteriormente al 30.4.2008, salvo quelli incassati dopo il 25/7/2008; –in mancanza del codice fiscale del girante la banca/Poste non poteva effettuare il pagamento dell’assegno dal 30/04 al 24/07/2008; –la nullità della girata era operativa (dal 30/04 al 24/05/2008) anche qualora: il girante sia sprovvisto del codice fiscale, il codice fiscale del girante sia manifestamente errato;

10 10 Assegni dal 30/4 al 24/7/08 C.M. 33124 DEL 20.3.2008: girata effettuata “per conto di un diverso soggetto titolare della convenzione di assegno (ad es. una persona giuridica): –il codice fiscale da indicare era quello del soggetto titolare del medesimo rapporto (es: codice fiscale della società)”; non era necessaria l’indicazione del codice fiscale da parte del giratario che pone all’incasso l’assegno emesso in forma libera o non trasferibile: –qualora egli sia stato già identificato dalla Banca/Poste –o venga identificato al momento dell’incasso medesimo

11 11 Assegni dal 30/4 al 24/7/2008 C.M. 33124 DEL 20.3.2008: la regolarità delle girate sarà controllata dalla Banca/Poste tenendo conto: –della firma di girata –della regolarità formale del codice fiscale nonché della sua compatibilità con la firma di girata, –sempreché ciò non risulti impossibile come nel caso, ad esempio, di firma illeggibile ovvero di firma apposta dal giratario per conto di un altro soggetto Il Co. 6 dell’art. 49 in esame dispone infine che gli assegni emessi all’ordine del traente (c.d. assegni “m.m.”, me medesimo) potranno essere girati unicamente per l’incasso ad una banca o alle Poste: –inibendo quindi la possibilità di essere oggetto di girare a terzi –ciò indipendentemente dall’importo trasferito –come confermato dal MEF: “tali assegni potranno essere emessi anche per importi superiori a 5.000 euro”

12 12 3. monitoraggio del sistema finanziario attraverso gli intermediari tenuti a: –identificare la clientela che compie operazioni di importo superiore a € 12.500 (€ 15.000) o instaura conti, depositi o altro rapporto continuativo, indipendentemente dall’importo; –registrare i dati dei clienti e le operazioni compiute in un archivio informatico unico a livello aziendale con l'obbligo di conservarli per 10 anni –segnalare le operazioni a rischio o sospetto che il denaro provenga da fatti illeciti Misure di contrasto ai contanti

13 13 Segnalazione al M.E.F. Il d.lgs. 56/2004 stabilisce: I soggetti che hanno notizia delle infrazioni alle disposizioni della legge antiriciclaggio ( operazioni in contanti superiori a € 12.500 – divenuto € 5.000 dal 30.4.2008 – tornato a 12.500 dal 25/7/2008 ), ne riferiscono entro 30 giorni al Ministero dell’Economia e delle Finanze per le attività sanzionatorie Chi non riferisce è soggetto alla sanzione dal 3 al 30% dell’importo dell’operazione (al trasgressore, sanzione dal 1 al 40%)

14 14 Segnalazione al M.E.F. L’obbligo di segnalazione di tutte le transazioni “significative”, cioè quelle: superiori a € 12.500 (€ 5.000 dal 30.4.2008 e tornato a 12.500 dal 25/7/2008), in cui viene utilizzato denaro contante senza il tramite di un operatore bancario/finanziario. In particolare, si deve verificare se dalle registrazioni contabili dei propri clienti risultano (art. 7, c. 1, d.lgs 56/04) : –pagamenti in contanti per importi superiori a € 12.500 (ad esempio, per l’acquisto o la vendita di merce, di beni strumentali, ecc.); –conferimenti di denaro o pagamenti di dividendi effettuati in contanti e per importi superiori a € 12.500 (attenzione ai finanziamenti e/o prelevamento soci)

15 15 Segnalazione al M.E.F. La segnalazione va effettuata al seguente indirizzo: Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V – Ufficio II Via XX Settembre, 97 00187 Roma

16 16 Segnalazione Direzioni Provinciali Le movimentazioni fino a € 250.000 vanno segnalate ai Direzioni Territoriali dell’economia e delle finanze (circ. n. 80414 del 1.8.2008 - MEF – dip. Tesoro): DirezioneRegioni di competenza D.T.E.F. di Genova Via Urbano Rela, 8 16151 Genova - fax 010 64057751 Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta D.T.E.F. di Milano Via Zuretti, 34 20125 Milano - Fax. 02 67737990 Lombardia D.T.E.F. di Bolzano Via Mendola, 24 39100 Bolzano - Fax 0471 470185 Trentino Alto Adige

17 17 Segnalazione Direzioni Provinciali Le movimentazioni fino a € 250.000 vanno segnalate ai Direzioni Territoriali dell’economia e delle finanze (circ. n. 80414 del 1.8.2008 - MEF – dip. Tesoro): DirezioneRegioni di competenza D.T.E.F. di Verona Lungadige Capuleti, 11 37122 Verona - Fax 045 8001446 Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia D.T.E.F. di Bologna Viale A. Moro, 68 40127 Bologna - Fax 051 6331153 Emilia Romagna, Toscana, Marche D.T.E.F. di Roma Via Napoleone Parboni, 6 00153 Roma – fax 06 58366546 Lazio, Umbria, Abruzzo, Sardegna

18 18 Segnalazione Direzioni Provinciali Le movimentazioni fino a € 250.000 vanno segnalate ai Direzioni Territoriali dell’economia e delle finanze (circ. n. 80414 del 1.8.2008 - MEF – dip. Tesoro): DirezioneRegioni di competenza D.T.E.F. di Napoli Centro direzionale Isola F8 Via Francesco Lauria, 80 80100 Napoli – fax 081 5828800 Campania, Basilicata D.T.E.F. di Bari Via Demetrio Marin, 5 70125 Bari – fax 080 5604972 Puglia, Molise

19 19 Segnalazione Direzioni Provinciali Le movimentazioni fino a € 250.000 vanno segnalate ai Direzioni Territoriali dell’economia e delle finanze (circ. n. 80414 del 1.8.2008 - MEF – dip. Tesoro): DirezioneRegioni di competenza D.T.E.F. di Catanzaro Via Gioachino da Fiore, 32 88100 Catanzaro – fax 0961 7153996 Calabria D.T.E.F. di Palermo Viale Regione Siciliana, 2384 90135 Palermo – fax 091 404079 Sicilia

20 Dove chiedere informazioni Contatti (circ. MEF 80414 del 1.8.08) Ogni qualvolta i soggetti segnalanti e quelli contestatori abbiano necessità di chiarimenti, al fine di adempiere in tempi rapidi agli obblighi loro applicati, potranno indirizzare le proprie richieste: al contact center della Direzione V — Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali: tel. 06/47616688 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13); all'indirizzo di posta elettronica: dt.antiriciclaggio@tesoro.it dt.antiriciclaggio@tesoro.it al fax 06/47614725. 20

21 21 Operazioni di riciclaggio di denaro e beni derivanti da delitti (art. 3, L. 197/2001 – art. 41, d.lgs 231)

22 22 Valutazione dei rapporti coi clienti Ai fini antiriciclaggio, i professionisti si avvalgono delle informazioni ricevute nel corso dell’identificazione e di quelle disponibili in virtù dell’attività professionale prestata I professionisti valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con i clienti e individuano eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica, alle attività svolte, al profilo di rischio di riciclaggio Questi obblighi non si applicano alle società di revisione Riciclaggio di denaro e beni

23 23 Valutazione dei rapporti coi clienti La valutazione dovrà essere fatta con riferimento a: –Aspetti soggettivi: cioè alle caratteristiche dei clienti: soggetti insediati in località caratterizzata da regimi fiscali o antiriciclaggio privilegiati – individuati dal GAFI come paesi non cooperativi; soggetti dei quali è noto il coinvolgimento in attività illecite –Aspetti oggettivi: riguardano le caratteristiche dell’attività svolta dai clienti e delle operazioni e dei mezzi utilizzati dagli stessi: l’interposizione di soggetti terzi; impiego di strumenti societari, associativi o fiduciari suscettibili di limitare la trasparenza della proprietà e della gestione; utilizzo di denaro contante o di strumenti al portatore Riciclaggio di denaro e beni

24 24 Operazioni sospetta (1) Quell’operazione che per caratteristiche, entità, natura o altra circostanza, tenuto conto della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto, induca il professionista a ritenere che il denaro come i beni oggetto dell’operazione possono provenire da delitti previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter C.P. D.lgs.: “.... (I professionisti segnalano) quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo” Riciclaggio di denaro e beni

25 25 Operazioni sospetta (2) I delitti degli artt. 648-bis e 648-ter riguardano: –La sostituzione o il trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto: Rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione, produzione e traffico di stupefacenti (quelli dell‘art. 648-bis c.p.) Che comportano la reclusione da 4 a 12 anni e la multa da € 1.032 a € 15.494 (quelli dell‘art. 648-bis c.p.) –Il compimento, in relazione ai trasferimenti sopra descritti, di altre operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro stesso e dei beni –L‘impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, di beni o di altre utilità provenienti da delitto (art. 648-ter c.p.) Riciclaggio di denaro e beni

26 26 Operazioni sospetta (2/bis) Delitti non colposi: di natura economica: –Bancarotta fraudolenta –Peculato –Malversazione –Concussione –Corruzione –Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di natura finanziaria: –Abuso di informazioni privilegiate –Manipolazione di mercato (market abuse) di natura tributaria: –Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri domunenti per operazioni inesistenti –Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi –Dichiarazione infedele –Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Riciclaggio di denaro e beni

27 27 Operazioni sospetta (3) Criteri generali - indicatori Coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario, o in paesi non cooperanti (elenco GAFI) Operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato (non sono tali quei valori risultanti da calcoli tabellari o da coefficienti di moltiplicazione previsti dalla legge) Operazioni che appaiono incongrue rispetto alla finalità dichiarata Esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività Ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni Ingiustificata interposizione di soggetti terzi Ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell’operazione Comportamento tenuto dei clienti volto a non fornire informazioni circa l’identità personale, la sede legale o amministrativa, l’identità degli amministratori aziendali o dei partecipanti al capitale Altri indicatori di anomalia contenuti nell’allegato “C” Riciclaggio di denaro e beni

28 28 Operazioni sospetta (4) Precisazioni La ricorrenza dei comportamenti descritti negli indicatori non costituisce di per sé motivo sufficiente all’individuazione e segnalazione di operazioni sospette, per la quale è necessario valutare la rilevanza in concreto dei comportamenti del cliente Sono significative per la rilevazione di ulteriori comportamenti che, sebbene diversi da quelli descritti negli indicatori, rilevino in concreto profili di sospetto L’accurato adempimento di obblighi di segnalazione di operazioni sospette implica la rilevazione di comportamenti che integrano più indicatori In sostanza: –Gli indicatori sono elementi utili ma non determinanti –Al professionista è dato obbligo di valutare il cliente e le operazioni da esso poste in essere Registrazione e segnalazione

29 29 Soggetti interessati

30 30 Soggetti art. 12 – d.lgs. Dottori, ragionieri commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati e notai Art. 2, c. 1, lett. s/bis: “ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi”: –Quindi Tributaristi, revisori contabili e C.E.D.

31 31 Soggetti Avvocati e notai, solo quando, in nome e per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e li assistono nella progettazione o realizzazione di operazioni riguardanti: –Il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche –La gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni –L’apertura o la gestione dei conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli –L’organizzazione degli apporti necessari alla costruzione, alla gestione o all’amministrazione di società –La costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe

32 32 Soggetti Ambito territoriale Liberi professionisti abilitati ad operare in Italia Anche per attività svolta all’estero che sia soggettivamente o oggettivamente collegabile al territorio nazionale Società di revisione aventi sede legale in Italia e le stabili organizzazioni in Italia di società di revisione estere Non si applica ai professionisti stranieri operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi in conformità alla disciplina comunitaria

33 33 Obblighi

34 34 Obblighi Identificare i clienti Istituire l’archivio unico Registrare e conservare nell’archivio i dati identificativi del cliente e le informazioni relative alle prestazioni professionali eseguite Controllo costante nel corso del rapporto continuativo Segnalare al Ministero dell’Economia le violazioni dell’art. 1 della L. 197/91 (diverrà art. 49, 50, 51 – d.lgs) (movimenti in denaro, depositi bancari e postali, assegni e vaglia postali e cambiali –senza la non trasferibilità- superiori a € 12.500 – diverrà € 5.000) Segnalare le operazioni sospette di cui all’art. 3 della L. 197/91 (diverrà art. 41- d.lgs) (che per caratteristiche, entità, natura, e ogni altra circostanza, induca a ritenere che il denaro o i beni siano riconducibili ai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del c.p. – d.lgs. Parlerà di riciclaggio e finanziamento al terrorismo) Istituire misure di controllo interno, per prevenire e impedire la realizzazione di operazione antiriciclaggio Assicurare una adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori

35 35 Adempimenti IDENTIFICAZIONE Il professionista identifica il cliente qualora: –La prestazione professionale comporti o possa comportare la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, beni o utilità di importo, anche frazionato, superiore a € 12.500 (d.lgs. 15.000) (vedi diap. seguente) –Il valore delle operazioni non è determinato o determinabile. Sono operazioni non determinabili: 1.la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe 2.[gli incarichi di revisione contabile 3.Gli incarichi di tenuta di contabilità, paghe e contributi e l’esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza] (nel d.lgs. troviamo solo il punto 1)

36 36 Adempimenti Valore dell’operazione: Non si tiene conto del compenso del professionista o della società di revisione Nel caso di compensazione tra attività, debiti e crediti, altre posizioni o operazioni di qualsiasi natura di segno contrario relativi allo stesso cliente: si tiene conto del valore di ciascuna attività e non del valore risultante dalla compensazione Operazioni frazionate: quelle che seppur di valore non superiore a € 12.500 (d.lgs. € 15.000), siano ritenute parte di una operazione unitaria sotto il profilo economico e siano poste in essere nel tempo [richiesto per l’esecuzione del medesimo incarico] fissato in 7 giorni (d.lgs.) [il d.lgs. ha fissato il tempo in 7 gg per le operazioni frazionate)

37 37 Identificazione Diretta: è effettuata alla presenza della persona fisica (cliente e professionista). È effettuata sulla base di un documento di identità non scaduto (carta d’identità, patente, passaporto, licenza di caccia, permesso di soggiorno, ogni altro documento rilasciato da pubblica amministrazione che contiene una foto) Indiretta: effettuabile nei seguenti casi: –Il cliente è già stato identificato direttamente dal professionista in relazione ad altra attività professionale –I dati identificativi risultano da atti pubblici, scritture private autenticate o da documenti recanti la firma digitale –I dati identificativi risultano da dichiarazione dell’autorità consolare italiana –I dati identificativi risultano dall’attestazione di altro professionista operante nell’Unione europea A distanza: per i clienti ai quali sia stata rilasciata apposita attestazione da uno dei seguenti soggetti: –Intermediari abilitati –Enti creditizi e finanziari –Banche aventi sede legale o amministrativa nell’unione europea Adempimenti

38 38 Identificazione Il professionista e la società di revisione acquisiscono i seguenti dati: –Persone fisiche: Nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza o di domicilio, codice fiscale, estremi del documento di identificazione –Soggetti diversi: Denominazione, sede legale, codice fiscale È necessario verificare l’esistenza del potere rappresentativo sulla base della documentazione prodotta dal cliente (di visure camerali, certificati rilasciati da enti, delibere consiliari o assembleari) Adempimenti

39 39 Identificazione Il cliente fornisce le informazioni necessarie per l’identificazione e quelle richieste dal professionista per ottemperare agli obblighi previsti dall’antiriciclaggio Il cliente fornisce per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l’identificazione dei soggetti per conto dei quali opera Adempimenti

40 40 Identificazione Informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione Con le nuove disposizioni del d.lgs. 231/2007 viene introdotto l’obbligo di adeguata verifica della clientela commisurandola al rischio associato: Al cliente Alla prestazione professionale Adempimenti

41 41 Rischio relativo al cliente: Natura giuridica Prevalente attività svolta Comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto professionale Area geografica di residenza o sede del cliente Adempimenti

42 42 Rischio relativo alla prestazione professionale: Tipologia dell’operazione e della prestazione professionale Importo dell’operazione Frequenza delle operazioni Ragionevolezza dell’operazione o della prestazione professionale richiesta soppesando l’attività svolta dal cliente Area geografica di destinazione dell’operazione o della prestazione Adempimenti

43 43 N.B.: Il professionista deve essere in grado di dimostrare ai verificatori che le verifiche adottate sono adeguate all’entità del rischio di riciclaggio Altrimenti il professionista DEVE ASTENERSI dal fornire la prestazione professionale o porvi fine se la prestazione è iniziata Adempimenti

44 44 OBBLIGHI: –SEMPLIFICATI (art. 25) –ORDINARI –RAFFORZATI (art. 28) Adempimenti

45 45 QUANDO SEMPLIFICATI – art. 25 –Gli obblighi di adeguata verifica non sono necessari quando la prestazione è rivolta a soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio: –Intermediari finanziari, –Confidi –Enti creditizi e finanziari nazionali o comunitari o siti in paesi che prevedono I medesimi obblighi –Uffici della pubblica amministrazione Adempimenti

46 46 Obblighi SEMPLIFICATI consistono: –Identificazione del cliente –Verificare i poteri rappresentativi se non si presenta il titolare Adempimenti

47 47 QUANDO RAFFORZATI – art. 28: –Il rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo è più elevato –Il cliente non è fisicamente presente –Le prestazioni professionali sono rivolte a persone politicamente esposte residenti in altri paesi comunitari o extra UE –Per le modalità di effettuazione dell’operazione o della prestazione professionale –Per il particolare ammontare dell’operazione –Per la non ragionevolezza dell’operazione o della prestazione professionale richiesta –Per l’area geografica di effettuazione dell’operazione o della prestazione professionale Adempimenti

48 48 RAFFORZATI: misure da adottare: Quando il cliente non è fisicamente presente: –Accertare l’identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari –Adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario –Assicurarsi che il primo pagamento relativo all’operazione sia effettuato tramite conto corrente intestato al cliente presso un ente creditizio Adempimenti

49 49 RAFFORZATI: misure da adottare: Quando il cliente una persona politicamente esposta residente all’estero (UE ed extra UE): stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta; ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente, prima di avviare un rapporto continuativo con tali clienti; adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione; assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale Adempimenti

50 50 Identificazione Casi particolari Conferimento di incarico da più clienti: l’identificazione dovuta per ciascuno di essi Cliente che incarica più professionisti: ciascuno di essi procede all’identificazione Non è possibile avvalersi delle dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 Il professionista può delegare, occasionalmente o stabilmente,un dipendente o un collaboratore per l’acquisizione dei dati identificativi Se si ritiene vi siano stati errori nell’acquisizione dei dati o che questi siano incongruenti si dovrà rinnovare l’identificazione Adempimenti

51 51 Identificazione Casi particolari (provv. 21.6.06) : Incasso di imposte dal cliente: è prestazione professionale da registrare Prestazioni professionali periodiche (redazione del bilancio): va registato anche il rinnovo tacito (doveva essere eliminato dal correttivo al DM 141/2006) Incarico per prestazioni multiple (costituzione della società e redazione della contabilità): al conferimento dell’incarico andranno registrate tutte e distintamente Adempimenti

52 52 Identificazione Casi particolari (provv. 21.6.06) : Incarico fra professionisti: –Con valutazione della pratica del cliente: registrazione del cliente e del collega –Solo consulenza al collega: registrazione del solo collega Centro elaborazione dati: –Attività di mera elaborazione: no registrazione del cliente –Attività di predisposizione di dichiarazioni e altri adempimenti: si registrazione del cliente Adempimenti

53 53 Identificazione Casi particolari (risposta UIC a UNGDC) : Operazione frazionata: 1.fattura di € 30.000 pagata a 30 – 60 – 90 gg.: non è operazione frazionata in quanto riferita ad un accordo commerciale preventivo (anche alla luce del d.lgs. che parla di 7 gg) 2.finanziamento soci o distribuzione di utili di € 10.000 a giugno e di € 10.000 a settembre: questi casi andranno valutati di volta in volta in quanto “non appare connaturato al tipo di operazione posta in essere, al fine di valutare se lo scopo effettivo del frazionamento è stato quello di eludere la norma” 3.Pagamenti F24 telematici: commercialista € 10.000; consulente del lavoro € 10.000; stessa scadenza: NON è operazione frazionata 4.Predisposizione di F24: è prestazione professionale da registrare se di valore superiore a € 12.500 Adempimenti

54 54 Identificazione Casi particolari (risposta UIC a UNGDC) : Conferimenti di incarico da autorità giudiziaria (curatore fallimentare, CTU): è esclusa dall’ambito di applicazione (il professionista è organo ausiliario della procedura e non protagonista) Unico e mod. 730: identificazione se il saldo è superiore a € 12.500 (dal 25.5.07 abrogata dal DM 60/2007 – correttivo al DM 141/2006) (l’art. 12, c. 3, d.lgs. 231/07 parla di dichiarazione dei redditi e non di dichiarazioni fiscali) Assegni irregolari: obbligo di segnalazione anche per i professionisti. (C.M. 33124/2008: è compito delle banche) Adempimenti

55 55 Identificazione Casi particolari (risposta UIC teledonferenza I.O. 24.3.2007) : Redazione di contratto di comodato: identificazione se il bene concesso ha valore superiore a € 12.500 (d.lgs. € 15.000) Redazione di contratto di locazione: identificazione se l’importo del canone annuo è superiore a € 12.500 (d.lgs. € 15.000) Adempimenti

56 56 Identificazione Casi particolari (risposta UIC teledonferenza I.O. 24.3.2007) : Cliente cambia professionista: nessuna registrazione da fare per il professionista che perde il cliente Decorrenza termini di registrazione: UIC distingue due gruppi informativi nell’AUI: –ANAGRAFICA SOGGETTI: l’identificazione va eseguita immediatamente –PRESTAZIONI PROFESSIONALI: se non note al momento dell’identificazione, l’AUI può essere compilato successivamente Adempimenti

57 57 Identificazione Casi particolari (risposta UIC teledonferenza I.O. 24.3.2007) : Liquidatore di società: distinguere: –se viene compiuta all’interno dell’attività professionale: soggetta –quale organo interno della società o ente in liquidazione: non soggetta Amministratori di condominio: è un organo interno del condominio che effettua incassi e pagamenti: non può essere soggetto alle disposizioni antiriciclaggio in quanto è irrealistico che un soggetto sia chiamato a segnalare se stesso Adempimenti

58 58 Identificazione Casi particolari (risposta UIC teledonferenza I.O. 24.3.2007) : –Cessazione attività professionale: l’AUI va conservato per 10 anni –Decesso del professionista: si estingue l’obbligazione –Sanzioni per movimentazioni per contanti superiori a € 12.500 (d.lgs. € 5.000): dal 1% al 40% sia al cliente che al fornitore Adempimenti

59 59 Identificazione Casi particolari (risposta UIC teledonferenza I.O. 24.3.2007) : –Il professionista viene a conoscenza di fatture “di comodo”: può integrare il reato presupposto a quello di riciclaggio: “tale illecito può rientrare fra le casistiche oggetto di segnalazione come operazione sospetta a prescindere dall’importo delle fatture false di cui il professionista abbia sentore” Adempimenti

60 60 ORGANI DI CONTROLLO – Art. 13 I Revisori osservano le medesime disposizioni previste per I professionisti: –Sono destinatari degli obblighi antiriciclaggio: di identificazione e registrazione di segnalazione delle operazioni sospette Adempimenti

61 61 ORGANI DI CONTROLLO – art. 52 Collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, ecc.: –Di intermediari finanziari (art. 112 del TUB) : obbligo di verifica del rispetto delle norme antiriciclaggio –Di società commerciali: Quali operatori non finanziari (es. orafi): obbligo di verifica degli adempimenti Altre società: i sindaci devono verificare il rispetto delle disposizioni di legge (art. 2407 c.c.) quindi anche quelle antiriciclaggio Adempimenti

62 62 ORGANI DI CONTROLLO – art. 52 Collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, ecc.: DEVONO: comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, co. 2 (disposizioni dell’autorità di vigilanza – CONSOB); comunicare, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 (operazioni sospette di riciclaggio) di cui hanno notizia; comunicare, entro 30 giorni, al MEF le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 49, (movimentazioni di contante e assegni irregolari) e all'art. 50 (conti e libretti al portatore o intestati a persona fittizia) di cui hanno notizia; comunicare, entro 30 giorni, all’UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 (omissione di registrazioni) di cui hanno notizia Adempimenti

63 63 Identificazione Casi particolari (risposta UIC a UNGDC) : F24 cumulativo: registrazione dei clienti se il totale delle imposte supera € 12.500 (d.lgs. € 15.000) Adempimenti

64 64 Controllo costante (art. 19, c.1, lett. C, d.lgs. 231/07) “il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l’ente o la persona tenuta all’identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riduardo, se necessario, all’origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati e le informazioni detenute” Adempimenti

65 65 Registrazione e conservazione (1) contenuto I professionisti provvedono a registrare e conservare nell’archivio unico i seguenti dati: –I dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale il cliente opera –L’attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce –La data dell’avvenuta identificazione –La descrizione sintetica della prestazione professionale fornita (allegato A) –Il valore della prestazione professionale, se conosciuto Adempimenti

66 66 Registrazione e conservazione (2) contenuto Prestazioni professionali consistenti nella tenuta della contabilità, paghe e contributi, revisione contabile e di esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza: –è oggetto di registrazione solo il conferimento di incarico (non si registrano quindi i singoli movimenti contabili o le singole operazioni in cui gli incarichi si esplicano) Avvocati e notai registrano le prestazioni indicate nella tabella A.1, sia quando le eseguono in nome e per conto del cliente, sia quando esse consistano in attività di assistenza e nella loro progettazione e realizzazione Adempimenti

67 67 Registrazione e conservazione (3) modalità I professionisti devono procedere alla registrazione tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dal compimento dell’identificazione Il professionista che esegue un nuovo incarico per un cliente già identificato, è sufficiente che registri nell’archivio unico solo le informazioni relative al nuovo incarico, entro 30 giorni dall’accettazione dell’incarico Se vi è la necessità di modificare i dati identificativi o le altre informazioni contenute nell’archivio unico, si dovrà procedere entro 30 giorni dal momento in cui si viene a conoscenza delle variazioni Adempimenti

68 68 Archivio unico L’archivio è unico per ciascun professionista o società di revisione I professionisti che svolgono l’attività in forma associata o societaria possono tenere l’archivio in forma accentrata, indicando il professionista che segue il cliente I professionisti associati possono tenere ciascuno il proprio archivio L’obbligo di istituire l’archivio non sussiste se non vi sono informazioni da registrare o conservare Adempimenti

69 69 Archivio unico Può essere tenuto con strumenti informatici o in forma cartacea secondo le disposizioni del provvedimento UIC 24.2.06 e dell’allegato “B” I professionisti obbligati a tenere il registro della clientela (es. Notai), evitano l’archivio unico se integrano tale registro con le previsioni antiriciclaggio Va tenuto in modo ordinato, assicurando la trasparenza e la chiarezza delle informazioni, la facilità della consultazione, della ricerca e del trattamento dei dati Le registrazioni sono conservate in ordine cronologico delle prestazioni, in modo da rendere possibile la loro ricostruzione storica Le informazioni dell’archivio sono utilizzate anche per l’individuazione delle operazioni sospette da segnalare all’UIC (d.lgs. UIF) Adempimenti

70 70 Archivio unico L’archivio unico può essere: –Tenuto in proprio dal professionista –Affidato a terzi la tenuta e la gestione dell’archivio unico informatico, purché sia assicurato al professionista l’accesso diretto e immediato all’archivio In entrambi i casi la responsabilità sulla tenuta del registro è del professionista o della società di revisione I terzi incaricati tengono gli archivi nel rispetto delle disposizioni della legge sulla privacy e in maniera che siano separate le registrazioni relative a ciascun professionista Adempimenti

71 71 Archivio unico L’archivio unico può essere informatico o cartaceo (precedente versione: era informatico, salvo per chi non disponeva di strumenti informatici) L’UIC ha precisato che è opzionale tenere l’archivio informatico o cartaceo (ritiene che possedere un computer non voglia dire essere dotati di strumenti informatici) L’archivio unico cartaceo (che non può essere composto da fogli mobili o da quaderni ad anelli) deve essere: –numerato progressivamente –siglato in ogni pagina dal professionista o dal collaboratore o dipendente che deve essere autorizzato per iscritto –alla fine dell’ultimo foglio va indicato il numero delle pagine di cui è composto il registro e deve essere posta la firma dei soggetti appena descritti Adempimenti

72 72 Principi generali 1.I professionisti devono valutare le operazioni compiute o richieste dei clienti al fine di rilevare e segnalare all’UIC le operazioni sospette di riciclaggio 2.Non vanno segnalate le operazioni relative all’esame della posizione giuridica del cliente o a seguito dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza dello stesso in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’attività di intentare o evitare un procedimento (d.lgs. Revola valida per tutti i professionisti) 3.Non vanno segnalati nemmeno i giudizi arbitrali o la risoluzione di controversie innanzi organismi di conciliazione previsti dalla legge 4.I punti 2 e 3 non si applicano alle società di revisione Registrazione e segnalazione NB

73 73 Responsabilità Le segnalazioni effettuate: –non costituiscono violazione agli obblighi di segretezza –e, se posti in essere in buona fede e per le finalità antiriciclaggio, non comportano responsabilità di alcun tipo (civile, penale, amministrativa) Registrazione e segnalazione

74 74 Procedura di segnalazione (1) Il professionista provvede personalmente ad eseguire la segnalazione di un’operazione sospetta Professionisti con Albo: possono inviare la segnalazione all’Albo, il quale la girerà all’UIF senza indicare il nome del professionista segnalante (d.lgs. 231/07) Se più professionisti assistono il medesimo cliente, la segnalazione all’UIF può essere congiunta Le segnalazioni devono essere effettuate: –Senza ritardo –Ove possibile, prima del compimento dell’operazione oggetto dell’incarico Registrazione e segnalazione

75 75 Procedura di segnalazione (2) Società di revisione: la procedura per rilevare e segnalare l’operazione sospette si svolge in due fasi: –Rilevazione degli elementi di sospetto e dell’informazione immediata del titolare dell’attività o del legale rappresentante –Il titolare dell’attività o il legale rappresentante esamina le segnalazioni pervenutegli, se le ritiene fondate, le trasmettere all’UIF Registrazione e segnalazione

76 76 Contenuto della segnalazione La segnalazione è cartacea e va prodotta secondo lo schema dell’allegato “D” seguendo le istruzioni dell’allegato “E”, indicando: –Dati del segnalante –Dati del soggetto segnalato o della persona per conto della quale esso opera –Informazioni sull’operazione oggetto di segnalazione –Motivi del sospetto Registrazione e segnalazione

77 77 Trasmissione della segnalazione La segnalazione va trasmessa in forma cartacea a: Unità Informazione Finanziaria Servizio risorse informatiche approvvigionamenti e i servizi Via delle Quattro Fontane, 123 00184 Roma Accanto all’indirizzo si indicherà il codice: –“PR AR94” per i professionisti –“OP AR94” per gli operatori non finanziari Ogni variazione delle informazioni relative al segnalante deve essere tempestivamente comunicata all’ufficio L’UIC si riserva di predisporre gli strumenti per la trasmissione informatica delle segnalazioni Registrazione e segnalazione

78 78 Conservazione I dati e le informazioni, contenute nell'archivio, sono conservate per 10 anni dalla conclusione della prestazione a cura del professionista. Adempimenti

79 79 L’UIC può richiedere ai professionisti ogni informazione necessaria nella propria attività di approfondimento e analisi I professionisti devono trasmettere tempestivamente le informazioni richieste L’UIF informa i professionisti dell’esito delle segnalazioni nei seguenti casi: –Archiviazione –Non si dia corso a seguito degli accertamenti da parte degli organismi investigativi Collaborazione e riservatezza Tutte le informazioni relative alle segnalazioni sono soggette a un regime di rigorosa riservatezza

80 80 Controlli interni –I professionisti svolgono attività di controllo interno per verificare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio Vanno svolti con continuità e periodicità variabile secondo le dimensioni e l’articolazione della struttura Altri obblighi

81 81 Formazione –I professionisti adottano misure di formazione ai propri collaboratori e dipendenti affinché siano in grado di adoperare le informazioni in proprio possesso per avere un’adeguata conoscenza della clientela ed evidenziare al professionista le situazioni di sospetto –La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità e tenere conto dell’evoluzione della normativa antiriciclaggio –Le società di revisione non hanno obblighi formativi Altri obblighi

82 82 Privacy: –I professionisti osservano nel trattamento dei dati le previsioni del d.lgs. 196/2003: Riservatezza dei dati Password Copie degli archivi e loro ripristino –L’informativa ai clienti dovrà essere integrata specificando che il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa in materia antiriciclaggio Altri obblighi

83 83 Sanzioni - art. 57 e 58 Alcune violazioniSanzione –Omessa comunicazione entro 30 gg giorni di trasferimento di denaro contante per oltre € 12.500 (5.000) Dal 3 al 30% dell’importo dell’operazione –Omissione di segnalazione all’UIF Da 5.000 a 50.000 euro –Violazione obblighi di identificazione e registrazione Da 2.600 a 13.000 –Mancata istituzione archivio unico Da 5.000 a 50.000 –Violazione ai trasferimenti per contanti superiori a 12.500 (5.000) Sanzione dal 1 al 40% dell’importo –Omissioni delle comunicazioni del Collegio sindacale Arresto fino a 1 anno e sanzione da 100 a 1.000

84 84 Intermediari non finanziari (Artt. 10, 14, 41, 42, 49, d.lgs. 231/2007) Soggetti addetti al recupero crediti di terzi Soggetti addetti alla custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, inclusi i soggetti che trasportano tali beni senza l’ausilio di guardie giurate Agenzie di affari in mediazione immobiliare in presenza dell’iscrizione nell’apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio Commercio di cose antiche Esercizio di case d’asta o gallerie d’arte Commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oro per finalità industriali o di investimento Fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oggetti preziosi Gestione di case da gioco Fabbricazione di oggetti preziosi in qualità di imprese artigiane Mediazione creditizia Agenzia in attività finanziaria


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