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PubblicatoBruno Livio Testa Modificato 8 anni fa
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ASSISTENZA E CONSULENZA PREVIDENZIALE SPORTELLO CIA PER L’ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI VAI AVANTI ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE PENSIONATI DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI Aggiornato al 16 giugno 2015
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MENU’ PRINCIPALE SELEZIONA L’ARGOMENTO CHE TI INTERESSA INGRESSO NEL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO MEZZI DI SUSSISTENZA IL NULLAOSTA IL VISTO D’INGRESSO COSA FARE APPENA ARRIVATI ISCRIZIONE ANAGRAFICA – DOCUMENTO D’IDENTITÀ IDONETA ALLOGGIATIVA PERMESSI DI SOGGIORNO CITTADINI COMUNITARI PERMESSO DI SOGGIORNO CE (ex carta di soggiorno) PERMESSO DI SOGGIORNO CE ( LA CITTADINANZA LAVORO LAVORATORI DOMESTICI PERDITA DEL LAVORO SALUTE PREVIDENZA E ASSISTENZA SE TORNO NEL MIO PAESE PRESTAZIONI SOCIALI REATO DI CLANDESTINITA’ (ingresso e soggiorno illegale) REATO DI CLANDESTINITA’ INGRESSO NEL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO MEZZI DI SUSSISTENZA IL NULLAOSTA IL VISTO D’INGRESSO COSA FARE APPENA ARRIVATI ISCRIZIONE ANAGRAFICA – DOCUMENTO D’IDENTITÀ IDONETA ALLOGGIATIVA PERMESSI DI SOGGIORNO CITTADINI COMUNITARI PERMESSO DI SOGGIORNO CE (ex carta di soggiorno) PERMESSO DI SOGGIORNO CE ( LA CITTADINANZA LAVORO LAVORATORI DOMESTICI PERDITA DEL LAVORO SALUTE PREVIDENZA E ASSISTENZA SE TORNO NEL MIO PAESE PRESTAZIONI SOCIALI REATO DI CLANDESTINITA’ (ingresso e soggiorno illegale) REATO DI CLANDESTINITA’ ESPULSIONE DIRITTO ALLA CASA I DIRITTI DELLA DONNA I DIRITTI DEL RIFUGIATO LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA: I DIRITTI LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA: I DIRITTI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE I DIRITTI DEI MINORI I DIRITTI DAI 18 ANNI SPOSARSI IN ITALIA STUDIARE IN ITALIA IMPARARE L’ITALIANO ESPULSIONE DIRITTO ALLA CASA I DIRITTI DELLA DONNA I DIRITTI DEL RIFUGIATO LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA: I DIRITTI LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA: I DIRITTI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE I DIRITTI DEI MINORI I DIRITTI DAI 18 ANNI SPOSARSI IN ITALIA STUDIARE IN ITALIA IMPARARE L’ITALIANO COME INVIARE IL DENARO A CASA COME INVIARE IL DENARO A CASA I RAPPORTI CON IL FISCO COME DIVENTARE IMPRENDITORE AGRICOLO COME DIVENTARE IMPRENDITORE AGRICOLO
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INGRESSO NEL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO 1.MOTIVI PER ENTRARE E DOCUMENTI OCCORRENTIMOTIVI PER ENTRARE E DOCUMENTI OCCORRENTI 2.PAESI DI PROVENIENZA: DOCUMENTIPAESI DI PROVENIENZA: DOCUMENTI 3.CHI NON PUO’ ENTRARECHI NON PUO’ ENTRARE 4.MEZZI DI SUSSISTENZA: COME DIMOSTRARLIMEZZI DI SUSSISTENZA: COME DIMOSTRARLI 5.L’IMPORTO RICHIESTO PER DIMOSTRARE I MEZZI DI SUSSISTENZA VARIA A SECONDA DELLE TIPOLOGIE D’INGRESSO: - affari – cure mediche – sport – motivi religiosi – turismo - lavoro subordinato - lavoro autonomo - familiari al seguito e ricongiungimento familiare - studio 1.MOTIVI PER ENTRARE E DOCUMENTI OCCORRENTIMOTIVI PER ENTRARE E DOCUMENTI OCCORRENTI 2.PAESI DI PROVENIENZA: DOCUMENTIPAESI DI PROVENIENZA: DOCUMENTI 3.CHI NON PUO’ ENTRARECHI NON PUO’ ENTRARE 4.MEZZI DI SUSSISTENZA: COME DIMOSTRARLIMEZZI DI SUSSISTENZA: COME DIMOSTRARLI 5.L’IMPORTO RICHIESTO PER DIMOSTRARE I MEZZI DI SUSSISTENZA VARIA A SECONDA DELLE TIPOLOGIE D’INGRESSO: - affari – cure mediche – sport – motivi religiosi – turismo - lavoro subordinato - lavoro autonomo - familiari al seguito e ricongiungimento familiare - studio SOTTOMENU’ RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE
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INGRESSO Lavoro Studio Motivi familiari Ricongiungimento familiare Asilo politico Protezione sociale Turismo Attività Sportiva Dimora Tirocinio Culto Cure mediche Missione Affari Invito VAI AVANTI E’ POSSIBILE ENTRARE NEL TERRITORIO ITALIANO PER : 1.Passaporto 2.visto d’ingresso 3.disponibilità di mezzi finanziari 4.superato i controlli sanitari E’ NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI: RITORNA AL SOTTOMENU
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INGRESSO NELLO STATO ITALIANO Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, Italia, Portogallo, Spagna, Grecia, Austria, Danimarca, Finlandia, Svezia, Norvegia, Islanda e la Svizzera. Dal 21/12/2007 hanno aderito Estonia, Repubblica Ceca, Lituania, Ungheria, Lettonia, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia. I cittadini appartenenti ad uno degli Stati Schengen o della Unione Europea possono circolare con un semplice DOCUMENTO DI IDENTITÀ. Stati firmatari accordo SCHENGEN I cittadini non provieni dai suddetti Stati per entrare in Italia devono possedere: 1.passaporto, o di documento equipollente in corso di validità;documento equipollente 2.visto d’ingresso; 3.superato i controlli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale; 4.disponibilità di mezzi finanziari. RITORNA AL SOTTOMENU Paesi aderenti all’Unione Europea Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Rep. Slovacca, Slovenia, Ungheria, Cipro e Malta. Dal 1/01/2007 Bulgaria e Romania. Dal 1 luglio 2013 la Croazia.
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DOCUMENTI EQUIPOLLENTI Esempio: documento di viaggio per apolidi, documento di viaggio per rifugiati, titolo di viaggio per stranieri impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall'Autorità del paese di cui sono cittadini, lasciapassare delle Nazioni Unite o documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO, ecc. Sottomenu documenti equipollenti RITORNA AL SOTTOMENU RITORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE
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CHI NON PUO’ ENTRARE IN ITALIA 1.espulso e ha lasciato l'Italia da meno di dieci anni a meno che nel divieto d’espulsione non sia stato previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni; 2.segnalato come soggetto pericoloso in base ad Accordi Internazionali; 3.considerato una minaccia per l'ordine pubblico, per la sicurezza dello Stato o per uno dei Paesi aderenti all'Accordo di Schengen; 4.condannato per reati che riguardino gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, lo sfruttamento alla prostituzione o di minori. Non può entrare nel territorio dello Stato italiano chi è stato: RITORNAAL SOTTOMENU
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MEZZI DI SUSSISTENZA Per poter entrare e soggiornare nello Stato italiano è necessario dimostrare la disponibilità dei mezzi finanziari sufficienti attraverso: a)l 'esibizione di denaro contante; b)fideiussioni bancarie; c)polizze fideiussorie; d)equivalenti titoli di credito; e)titoli di servizi prepagati o di atti comprovanti la disponibilità in Italia di fonti di reddito. Inoltre, è indispensabile indicare: 1.L’esistenza di un’abitazione sufficientemente grande dove essere ospitarti secondo la legge italiana; 2.disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, che può essere dimostrata anche con l’esibizione del biglietto di ritorno. RITORNA AL SOTTOMENU segue
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Mezzi di sussistenza per ingresso per motivi di: affari, cure mediche (anche per l'eventuale accompagnatore), gara sportiva, motivi religiosi, turismo. Classi di durata del viaggioUn partecipante Due o più partecipanti Da 1 a 5 giorni: quota fissa complessiva€ 269,60€ 212,81 Da 6 a 10 giorni: quota a persona giornaliera€ 44,93€ 26,33 Da 11 a 20 giorni: quota fissa€ 51,64€ 25,82 Quota a giornaliera a persona€ 36,67€ 22,21 Oltre i 20 giorni: quota fissa +€ 206,58€ 118,79 Quota a giornaliera a persona€ 27,89€ 17,04 Segue mezzi di sussistenza RITORNA AL SOTTOMENU segue
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LAVORO SUBORDINATO Nella proposta di “contratto di soggiorno” il datore di lavoro deve assicurare al lavoratore: 1.l’esistenza di una abitazione idonea per l’ospitalità secondo la legge italiana; 2.il trattamento retributivo e assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei Ccnl evidenziato nel contratto di soggiorno; 3.il pagamento delle spese di ritorno nel Paese d’origine. Segue mezzi di sussistenza la disponibilità dei mezzi di sussistenza e di idonea sistemazione sono A CARICO DEL DATORE DI LAVORO che effettua la richiesta. RITORNA AL SOTTOMENU segue
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LAVORO AUTONOMO 1.disponibilità di 388,00 euro per il pagamento del contributo previsto per l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale oppure di una polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il periodo di soggiorno; 2.l’esistenza di una abitazione sufficientemente grande dove risiedere secondo la legge italiana; 3.disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, che può essere dimostrata anche con l’esibizione del biglietto di ritorno. Segue mezzi di sussistenza I mezzi di sussistenza sono a carico del lavoratore che deve dimostrare: Deve possedere la disponibilità di 8.500,00 euro. Straniero in possesso di attestato di formazione per corsi approvati dal Ministero del Lavoro italiano Straniero NON in possesso di attestato di formazione ….. Deve possedere una somma pari a 2.915,38 euro per l’anno 2015 (la metà dell’importo dell’assegno sociale annuo). RITORNA AL SOTTOMENU segue
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FAMILIARI AL SEGUITO E RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE FAMILIARI AL SEGUITO E RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE Lo straniero che possiede un titolo per l’ingresso e il soggiorno in Italia può fare la richiesta per l’ingresso di un “familiare a seguito” o per il “ricongiungimento familiare”, purché dimostri di possedere: 1.una abitazione sufficientemente grande, per ospitare i familiari, secondo la legge italiana; 2.un reddito annuo di almeno 8.746,14 euro per l’anno 2015 per un familiare (672,78 € mensili), di 11.661,52 euro per due familiari, di 14.576,90 euro per tre familiari. Se il ricongiungimento è richiesto per più di un figlio minore di 14 anni, il reddito da dimostrare deve essere solo pari a 11.661,52. Per 2 o più minori di 14 anni e un familiare - 14.576,90 € annuali - 1.121,3 € mensili. Segue mezzi di sussistenza la disponibilità dei mezzi di sussistenza e di idonea sistemazione sono a carico del lavoratore. RITORNA AL SOTTOMENU segue
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STUDIO Lo studente deve dimostrare di possedere: 1.la somma di 350,57 euro per ogni mese di durata dell’anno accademico (anche mediante esibizioni di mezzi personali o familiari); 2.la disponibilità una abitazione sufficientemente grande secondo la legge italiana; 3.la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, documentabile anche con l’esibizione del biglietto di ritorno; 4.la somma di 149, 77 euro per il pagamento del contributo previsto per l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale o polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il periodo di soggiorno. l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale 5.Per gli stranieri collocati alla pari (ossia le persone ospitate da famiglie italiane e senza attività lavorativa) il contributo è pari a 219,49 euro. Segue mezzi di sussistenza la disponibilità dei mezzi di sussistenza e di idonea sistemazione sono a carico dello studente. Il possesso di eventuali borse di studio è considerato sufficiente se corrisponde all’importo del contributo sanitario, e concorre alla formazione dei mezzi di sussistenza, se di importo inferiore. RITORNA AL SOTTOMENU RITORNA AL VISTO PER STUDIO RITORNA AL PERMESSO PER STUDIO RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE
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IL NULLA OSTA RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE INVIO DELLA DOMANDA: per la richiesta di nulla osta rivolgiti al PATRONATO-INAC Lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) rilascia SU RICHIESTA il nulla osta per i seguenti motivi di ingresso nel territorio italiano: LA RICHIESTA VA PRESENTATA da un datore di lavoro italiano o straniero in ITALIA nell’ambito delle quote annuali previste dal Decreto flussi per la prima assunzione di un lavoratore straniero residente all’estero LA RICHIESTA VA PRESENTATA da un familiare per il rilascio del visto per motivi di ricongiungimento familiare o familiare al seguito LAVORO SUBORDINATO MOTIVI DI FAMILIARI Il nullaosta è il documento necessario per ottenere il visto di primo ingresso per motivi di lavoro subordinato e il visto per motivi familiari. Il nullaosta rilasciato dallo Sportello Unico viene consegnato al datore di lavoro oppure al familiare che ne ha fatto richiesta, che lo spedisce al lavoratore o al familiare all’estero (su richiesta lo Sui lo spedisce direttamente al consolato all’estero). Con il nullaosta lo straniero, entro e non oltre 6 mesi, deve ritirare presso il Consolato italiano il VISTO D’INGRESSO ed entrare in Italia. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro 180 giorni dalla richiesta.
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IL VISTO D’INGRESSO SOTTOMENU’ COME RICHIEDERLO E I DOCUMENTI OCCORRENTI PAESI ESENTI DALL'VISTO PAESI CON OBBLIGO DI VISTO TIPOLOGIE DI VISTO COME RICHIEDERLO E I DOCUMENTI OCCORRENTI PAESI ESENTI DALL'VISTO PAESI CON OBBLIGO DI VISTO TIPOLOGIE DI VISTO RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE
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VISTO PER L’INGRESSO Alla domanda è necessario allegare: 1.passaporto o altro documento di viaggio equipollente in corso di validità;documento di viaggio equipollente 2.foto formato tessera; 3.documentazione che dimostri la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il rientro in patria (comprovante anche dal possesso del biglietto di ritorno);mezzi di sussistenza sufficienti 4.documentazione che dimostri il motivo, la durata e il luogo del soggiorno; 5.documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto; 6.le condizioni di alloggio; 7.per i familiari al seguito: documentazione comprovante il grado di parentela, di coniuge, la condivisione della minore età o di invalidità al lavoro; 8.Nullaosta nei casi di primo ingresso per motivi di lavoro subordinato o motivi di famiglia. Per richiedere il Visto, lo straniero, deve fare la domanda alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nello Stato estero di origine. Il visto, verrà rilasciato entro 90 giorni. RITORNA AL SOTTOMENU
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PAESI SENZA OBBLIGO DI VISTO I cittadini di alcuni Paesi non sono obbligati a richiedere il visto d’ingresso per soggiorni per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva purché non superiori a 90 giorni. RITORNA AL SOTTOMENU Elenco: Albania, Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Giappone, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israele, Malesia, Macao, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Singapore, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela. Dal 1 gennaio 2010 non si applica più l'obbligo del visto esclusivamente ai cittadini dell’ex- Repubblica Jugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro in possesso di un passaporto biometrico, in cui nel microchip sono registrate le impronte digitali. La misura della esenzione del visto si applica inoltre ai: Cittadini britannici titolari del seguente documento di viaggio: British nationals (Overseas) Cittadini di Paesi sottoposti ad obbligo del visto, con permesso per il traffico frontaliero Rifugiati statutari (Recognised Refugees), Apolidi. I cittadini di San Marino, Città del Vaticano e Svizzera sono esenti dall’obbligo di visto in ogni caso.
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PAESI CON OBBLIGO DI VISTO Elenco: Afghanistan, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bosnia- Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominica, Dominicana (Repubblica), Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marianne del Nord, Marocco, Marshall, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Myanmar, Moldova, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Nuova Guinea, Perù, Qatar, Repubblica Federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), Ruanda, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan (entità territoriale non riconosciuta), Tanzania, Thailandia, Timor Orientale, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe. RITORNA AL SOTTOMENU
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TIPOLOGIE DI VISTO Lavoro subordinato Lavoro autonomo Ricongiungimento familiare Familiare al seguito Studio Cure mediche Motivi religiosi Turismo Vacanze lavoro Adozione Affari Gara Sportiva Invito Diplomatico Missione Residenza elettiva Transito Trasporto Reingresso RITORNA AL SOTTOMENURITORNA AL MENU’ PRINCIPALE
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VISTO PER ADOZIONE 1.autorizzazione nominativa rilasciata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali; 2.dichiarazione di idoneità all'adozione, rilasciata dal tribunale italiano dei minorenni competente per distretto di appartenenza dei genitori adottanti; 3.provvedimento di adozione o di affidamento pre-adottivo emesso dalla competente autorità straniera in conformità alla legislazione locale; 4.dichiarazione di conformità del provvedimento alla legislazione dello Stato straniero, emessa dall'autorità consolare italiana competente per luogo d'emissione del provvedimento. Consente di adottare o prendere in affidamento un minore straniero per un soggiorno permanente. Requisiti: RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO Una volta arrivato in Italia il minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione NON DEVE RICHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO ma acquisisce automaticamente la cittadinanza italiana.
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VISTO PER AFFARI 1.la condizione di "operatore economico-commerciale" del richiedente; 2.la finalità economico-commerciale del viaggio per il quale e' richiesto il visto; 3.l'esistenza e l'effettiva attività svolta in Italia dagli eventuali operatori economici che richiedano il rilascio del visto in favore dell'operatore straniero; 4.adeguati mezzi di sussistenza. Consente l'ingresso per contatti o trattative.Requisiti: Il visto per affari può essere rilasciato anche per gli accompagnatori, purché siano documentate le ragioni di lavoro. La pratica sarà più veloce se gli operatori stranieri sono in possesso di una "dichiarazione di invito“ da parte di un'impresa del settore manifatturiero o dei servizi connessi all'industria, regolarmente operante in Italia. RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO Una volta in Italia NON E’ NECESSARIO RICHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO ma è obbligatorio compilare una dichiarazione di presenza presso la Questura competente entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso.
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VISTO PER CURE MEDICHE 1.dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata; 2.attestazione dell’avvenuto deposito di una somma cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste; 3.documentazione per la disponibilità di vitto e alloggio per l’accompagnatore. Consente l'ingresso allo straniero che ha la necessità di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate. Requisiti: Il visto per cure mediche può essere rilasciato anche per l’accompagnatore, in presenza di adeguati mezzi di sussistenza. Lo straniero (accompagnatore) autorizzato a soggiornare in Italia per assistere un minore che ha problemi psicofisici, può ottenere un permesso di soggiorno per “assistenza minore”, che consente di lavorare ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro. RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO
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VISTO DIPLOMATICO Il visto diplomatico e' rilasciato anche agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare. passaporto diplomatico o di servizio, destinati a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatico- consolari straiere in Italia o presso la Santa Sede. Il visto diplomatico per accreditamento o notifica consente l'ingresso in Italia ai possessori di: Le richieste dovranno essere avanzate per le vie diplomatiche, con nota verbale, e la concessione del visto sarà sempre subordinata al preventivo nullaosta rilasciato dal servizio del cerimoniale del Ministero Affari Esteri. RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO
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VISTO PER FAMILIARE AL SEGUITO 1.un reddito annuo di almeno 8.746,14 euro per l’anno 2015 per un familiare, di 11.661,52 euro per due, di 14.576,90 per tre familiari. Per più di un figlio minore di 14 anni, il reddito da dimostrare deve essere pari a 11.661,52 euro; 2.documentazione attestante i rapporti di parentela (es. certificazione di stato civile e anagrafica del familiare richiesto), la minore età e lo stato di famiglia, invalidità o gravi motivi di salute, inabilità al lavoro, rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero e autenticaticata dall’autorità consolare italiana; 3.certificato di idoneità alloggiativa e igienico-sanitaria rilasciato dall’Ufficio tecnico del Comune di residenza.certificato di idoneità alloggiativa e igienico-sanitaria Il visto consente l’ingresso, al seguito di un familiare titolare di: visto per lavoro subordinato relativo a contratto non inferiore a un anno; visto per lavoro autonomo non occasionale; visto per studio; visto per motivi religiosi; permesso di soggiorno CE (ex carta di soggiorno). Che dimostri di avere: RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO Tale visto viene rilasciato in seguito alla richiesta di nullaosta, da parte di un familiare o anche da un procuratore speciale. La richiesta di nullaosta può essere presentata al PATRONATO-INAC
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VISTO PER GARA SPORTIVA 1.comunicazione scritta del C.O.N.I. o della Federazione sportiva italiana che confermi la notorietà della competizione e la partecipazione dell'atleta o del gruppo sportivo; 2.lista ufficiale di nominativi o eventuali lettere di segnalazione presentatele dagli enti sportivi stranieri, con l'indicazione della qualifica di ciascuno dei componenti stessi. 3.adeguati mezzi di sussistenza.mezzi di sussistenza 1.sportivo; 2.allenatore; 3.direttore tecnico-sportivo; 4.preparatore atletico; 5.accompagnatore. Consente l'ingresso allo straniero che vuole partecipare a singole competizioni o ad una serie di manifestazioni sportive, sia a carattere professionistico che dilettantistico, purché dimostri di essere: Requisiti: RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO
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VISTO PER INVITO Consente l'ingresso Allo straniero invitato da enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche o private ma notorie, come ospite di particolari eventi e manifestazioni di carattere politico o scientifico-culturale 1.spese di soggiorno a carico; 2.indica la durata del visto. ENTE INVITANTE RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO
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VISTO PER LAVORO AUTONOMO 1.risorse adeguate per l’esercizio dell’attività da intraprendere in Italia, tali risorse non devono essere inferiori alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari a 5.382,24 euro per il 2015, ottenuto moltiplicando l’importo mensile dell'assegno sociale per 12 mensilità (448,52x12); 2.requisiti previsti dalla legge italiana per l’esercizio della singola attività e dove richiesto l’iscrizione in albi e registri; 3.attestazione dell’autorità competente, in data non anteriore a tre mesi, che dichiari che non ci sono motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione o della licenza prevista per l’esercizio dell’attività che da svolgere; 4.disponibilità di idonea sistemazione alloggiativa; 5.dimostrare di disporre un reddito annuo, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (euro 8.500,00). 8.500,00 Consente l'ingresso in Italia, allo straniero che vuole esercitare un'attività' professionale o lavorativa autonoma. Requisiti: RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO
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VISTO PER LAVORO SUBORDINATO 1.generalità del datore di lavoro; 2.generalità del lavoratore; 3.l’impegno di assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dai Ccnl di lavoro di categoria; 4.la sede in cui verrà svolta l’attività lavorativa; 5.le modalità di alloggio. Consente l'ingresso in Italia, allo straniero chiamato in base al Decreto flussi annuale, da un datore di lavoro per un lavoro subordinato. Requisiti 1.Documento di viaggio in corso di validità 2.Nullaosta al lavoro subordinato La richiesta di nullaosta al lavoro del datore di lavoro deve contenere: Alla richiesta devono essere allegati: 1. Fotocopia del documento di identità del lavoratore straniero; 2. Fotocopia del documento di identità del datore di lavoro. RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO Il datore di lavoro può presentare la richiesta di nulla osta al lavoro presso il PATRONATO-INAC
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VISTO PER MISSIONE Stranieri che rivestano cariche governative o siano dipendenti di pubblica amministrazione, di enti pubblici, o di Organizzazioni internazionali, invitati in Italia nell’espletamento delle loro funzioni, ovvero i privati cittadini che per l'importanza della loro attività e per gli scopi del soggiorno possano ritenersi di pubblica utilità per le relazioni tra lo Stato di appartenenza e l'Italia. Consente l'ingresso allo straniero che deve recarsi in Italia per ragioni politiche, governative o di pubblica utilità. E’ rilasciato alle seguenti categorie: Analogo visto per missione può essere rilasciato agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare. RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO
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VISTO PER MOTIVI RELIGIOSI 1.l'effettiva condizione di "religioso"; 2.documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attività addotte a motivo del soggiorno; 3.nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di enti religiosi, l'interessato deve disporre di mezzi di sussistenza sufficienti. 1.religioso con ordinazione sacerdotale; 2.ministro di culto appartenente ad una organizzazione iscritta nell'elenco del Ministero dell'interno; 3.partecipante a manifestazioni di culto; 4.esercita attività ecclesiastica, religiosa o pastorale. Requisiti Consente l'ingresso allo straniero, se: RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO
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VISTO PER RESIDENZA ELETTIVA 1.disponibilità di un'abitazione da eleggere a residenza; 2.ampie risorse economiche autonome, di cui si possa supporre la continuità nel futuro (es. pensioni, vitalizi, possesso di proprietà immobiliari, titolarità di stabili attività economico- commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato). Consente l'ingresso allo straniero che intende stabilirsi in Italia ed è in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa. Al coniuge, ai figli minori, ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, ed ai genitori conviventi a carico del titolare di visto, potrà essere rilasciato analogo visto solo a condizione che le suddette capacità finanziarie siano adeguate. Requisiti: RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO Lo straniero pensionato puoi richiedere un permesso di soggiorno per residenza elettiva
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VISTO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE a)Coniuge, solo se maggiorenne; b)figli minori, o maggiorenni con invalidità totale; c)genitori a carico o con più di 65 anni con assicurazione sanitaria o iscrizione al SSN se altri figli in patria non possono provvedere a loro; d)figli stranieri maggiorenni in adozione da parte di cittadini italiani, in presenza di un provvedimento definitivo adottato in tal senso dall'Autorità' giudiziaria italiana competente. 1.possesso del Permesso di soggiorno CE (ex carta di soggiorno) oppure permesso di soggiorno non inferiore a un anno, per lavoro subordinato, autonomo, asilo, studio o motivi religiosi; 2.disponibilità di un alloggio; 3.reddito annuo di almeno 8.746,14 euro per l’anno 2015 per un familiare, di 11.661,52 euro per due familiari, di 14.576,90 euro per tre familiari. Per più di un figlio minore di 14 anni, oppure se il richiedente è titolare dello status di protezione sussidiaria, il reddito deve essere pari a 11.661,52 euro. Per la determinazione del reddito si tiene conto del reddito complessivo dei familiari conviventi del richiedente. Può essere richiesta per i seguenti familiari: Requisiti RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO Tale visto viene rilasciato al familiare residente all’estero, per il quale è stato richiesto il nullaosta da parte dello straniero, regolarmente soggiornante in Italia. La richiesta di nulla osta può essere presentata al PATRONATO-INAC
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VISTO PER STUDIO 1.Documento d’identità in corso di validità; 2.documentate garanzie circa il corso di studio, formazione professionale o attività culturale da svolgere (es. iscrizione all’Università); 3.adeguate garanzie circa i mezzi di sussistenza sufficienti (pari a non meno di 350,57 euro per ogni mese di durata dell’anno accademico) o borse di studio;mezzi di sussistenza sufficienti 4.dichiarazione circa la disponibilità in Italia di un idoneo alloggio; 5.la somma occorrente per il rimpatrio (comprovabile anche con il biglietto di ritorno aperto); 6.copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto all'assistenza sanitaria in Italia in virtù di accordi o convenzioni in vigore con il suo Paese; 7.età maggiore di anni 14. Consente l'ingresso al fine di seguire corsi universitari, di studio o formazione professionale presso istituti riconosciuti o comunque qualificati. Requisiti: RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO
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VISTO PER TRANSITO 1.alla sussistenza dei requisiti minimi richiesti, in generale, per il rilascio di un visto di breve durata per "turismo“; 2.al possesso da parte dello straniero, ove necessario, del visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale. Consente di attraversare il territorio delle parti contraenti nel corso di un viaggio da uno Stato terzo ad altro Stato terzo, ed e' concesso a condizione che sia dimostrata l’effettiva necessità o convenienza di transitare attraverso lo spazio Schengen. La concessione del visto e' sempre subordinata: RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO Il visto per transito e' rilasciato ai marittimi che intendano imbarcare o sbarcare da navi straniere, presso porti situati nel territorio nazionale o nello spazio Schengen.
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VISTO PER TRASPORTO 1.documentazione attestante la condizione professionale dei richiedenti; 2.documentazione inerente l'attività' da svolgere in occasione del soggiorno richiesto. Consente l'ingresso in Italia allo straniero per brevi periodi al fine di svolgere attività professionale connessa con il trasporto di merci o persone, sia per via terrestre che per via aerea (es. autotrasportatori, equipaggi di voli charter o privati. Requisiti: RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO
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VISTO PER TURISMO Consente l'ingresso, allo straniero che per motivi turistici soggiorna in Italia per un periodo massimo di 90 giorni. Requisiti 1.adeguati mezzi finanziari di sostentamento; 2.il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione) ovvero la disponibilità di autonomi mezzi di viaggio; 3.la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, ecc.). Nel caso d'invito da parte di cittadino italiano o straniero regolarmente residente, è necessaria una "dichiarazione d'invito" che attesti la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti, nel caso in cui non sussistano tali mezzi, la dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla ricevuta di un versamento bancario effettuato presso una banca operante in Italia da parte di colui che invita, in favore del cittadino straniero richiedente il visto, per l'importo relativo ai mezzi di sussistenza. NON CONSENTE DI LAVORARE RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO NON E’ NECESSARIO RICHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO ma è obbligato compilare una dichiarazione di presenza in Questura entro 8 giorni dall’ingresso in Italia.
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VISTO DI REINGRESSO RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO 1.Se il permesso di soggiorno scade durante il periodo di vacanza nel paese di origine, lo straniero deve recarsi presso la competente rappresentanza diplomatica/consolare munito del permesso di soggiorno scaduto e “prenotare” il rilascio di un visto di reingresso comunicando la data entro la quale farà ritorno in Italia. E’ necessario che il permesso di soggiorno non sia scaduto da più di 60 giorni (fino a 6 mesi in caso di documentati gravi motivi di salute dello straniero, del coniuge o di un suo parente di primo grado), pena l’impossibilità di ottenere il suddetto visto e conseguentemente di non poter far rientro in Italia. 2.Se lo straniero smarrisce, in viaggio, il proprio permesso di soggiorno, è sufficiente, produrre originale o copia autenticata della denuncia di furto o smarrimento resa innanzi alle competenti Autorità di Polizia (tradotta e legalizzata) presso il Consolato italiano. Il “visto di reingresso” viene rilasciato ai cittadini stranieri già titolari di un permesso di soggiorno valido in Italia, ma che si trova all’estero e vogliono fare rientro nel territorio nazionale. Viene rilasciato nei seguenti casi: USCITA E REINGRESSO NEL TERRITORIO ITALIANO
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VISTO PER VACANZE LAVORO I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dagli specifici accordi internazionali in materia, tenendo conto della disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti. Consente l'ingresso al cittadino appartenente ad un Paese con cui l'Italia abbia stipulato degli specifici accordi, tale quota è stabilita al di fuori del numero d’ingressi del decreto flussi (art. 27 T.U.). La durata massima del visto e' di due anni. Per gli sportivi stranieri il nulla osta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Coni (art. 40, comma 16). RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI VISTO
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COSA FARE APPENA ARRIVATI IN ITALIA 1.l’eventuale firma del contratto di lavoro; 2.Il ritiro del certificato di attribuzione del codice fiscale; 3.ritiro del modulo di richiesta del permesso di soggiorno; 4.firmare l’accordo d’integrazione.l’accordo d’integrazione Entro 8 giorni lavorativi, deve presentarsi allo SPORTELLO UNICO per: 1 RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE Se lo straniero possiede un visto d’ingresso per MOTIVI FAMILIARI o un visto di PRIMO INGRESSO per LAVORO SUBORDINATO segue 2 Poi, deve recarsi all’ufficio postale per spedire la richiesta del permesso di soggiorno. Se lo straniero possiede un visto per: Motivi religiosi, Missione, Residenza elettiva, Studio, Vacanze lavoro, Tirocinio formazione professionale, Attesa riacquisto cittadinanza, Lavoro autonomo, Soggiorno per lavoro art. 27. Entro 8 giorni lavorativi, rivolgiti al PATRONATO-INAC per: 1.la richiesta del permesso di soggiorno Dovrà, poi recarsi all’ufficio postale per spedire la richiesta del permesso di soggiorno.
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COSA FARE APPENA ARRIVATI IN ITALIA 3 RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE I minori con visto per: ADOZIONE O AFFIDAMENTO a scopo di adozione 1.Non devono richiedere il permesso di soggiorno 4 Con il PERMESSO DI SOGGIORNO presso il comune di residenza si richiede: 5 1. l’iscrizione anagrafica 2. la carta di identità Se lo straniero possiede un visto per turismo, visita, affari e studio di durata inferiore a 3 mesi, è necessario dichiarare la presenza all’ufficio di polizia di frontiera. 6 Oppure, entro 8 giorni lavorativi, dovrà presentarsi presso la QUESTURA per: 1.la dichiarazione di presenza Se lo straniero possiede un visto d’ingresso per motivi di: Cure Mediche, Gara Sportiva, Motivi Umanitari, Asilo politico, Minore età, Giustizia, Status apolide, Integrazione minore, Invito Entro 8 giorni lavorativi, deve presentarsi in QUESTURA per: 1.la richiesta del permesso di soggiorno; 2.l’assegnazione del codice fiscale; 3.firmare l’accordo d’integrazione solo se il permesso è di durata superiore ad 1 anno e se la tipologia del permesso prevede tale adempimento.l’accordo d’integrazione
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ISCRIZIONE ANAGRAFICA 1.Passaporto in corso di validità; 2.Permesso di soggiorno valido o in corso di rinnovo; 3.Codice fiscale; 4.Contratto di affitto registrato; 5.Autocertificazione dei metri quadrati calpestabili della propria abitazione (per chi presenta la richiesta la prima volta) oppure la ricevuta di pagamento della tassa rifiuti inerente la nuova abitazione. Se si viene ospitati in una struttura di accoglienza o in una comunità, la dichiarazione di residenza sottoscritta dal direttore o dal responsabile della struttura. Permesso di soggiorno superiore a 3 mesi. Documenti per la richiesta: Requisiti: RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE Importante: la ricevuta del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, relativa al decreto flussi, è valida ai fini dell’iscrizione anagrafica. L’iscrizione anagrafica si richiede entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta di permesso di soggiorno. Novità: ci si può iscrivere all’anagrafe o cambiare residenza solo dopo la verifica da parte del Comune delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. L’ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore. Per irreperibilità accertata entro 6 mesi dalla scadenza del permesso viene effettuata la cancellazione dall’anagrafe.
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IDONEITA’ ALLOGGIATIVA Il certificato di idoneità alloggiativa è necessario per: - sottoscrivere il “contratto di soggiorno” in caso di assunzione; - il permesso di soggiorno per lavoro Autonomo; - il permesso di soggiorno per familiare al seguito; - il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare; - il permesso di soggiorno per coesione familiare; - la ex carta di soggiorno, oggi “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”. RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE La domanda di idoneità alloggiativa deve essere dimostrata tramite: Certificato di idoneità alloggiativa e parere igienico sanitario rilasciati dall’Ufficio tecnico del Comune di residenza. La domanda può essere presentata anche da una terza persona munita di delega e fotocopia del documento di identità di colui che richiede il certificato di idoneità. Nel caso di figli di età inferiore a 14 anni al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà. Se il richiedente è ospitato e non è residente nell’alloggio, dovrà allegare la dichiarazione di ospitalità compilata e firmata dal titolare dell’alloggio con copia del suo documento d’identità.dichiarazione di ospitalità L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate alle verifiche delle condizioni igienico sanitarie dell’abitazione di residenza. Non è richiesta nei seguenti casi:
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PERMESSO DI SOGGIORNO RICHIESTA PERMESSO DI SOGGIORNO E NUOVA TASSARICHIESTA PERMESSO DI SOGGIORNONUOVA TASSA ACCORDO DI INTEGRAZIONE: CRITERI E MODALITA’ACCORDO DI INTEGRAZIONE PROCEDURA PER LA RICHIESTA DEL PERMESSO PRESSO IL PATRONATO-INAC COMPETENZE DELLA QUESTURA E DELLO SPORTELLO UNICOPROCEDURA PER LA RICHIESTA DEL PERMESSO PRESSO IL PATRONATO-INAC COMPETENZE DELLA QUESTURA E DELLO SPORTELLO UNICO TIPOLOGIE DI PERMESSO DI SOGGIORNO DURATA PERMESSO DI SOGGIORNO RINNOVO DEL PERMESSO CONVERSIONE DEL PERMESSO DINIEGO DEL RILASCIO E DEL RINNOVO DEL PERMESSO USCITA E REINGRESSO NEL TERRITORIO ITALIANO PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI PARTICOLARI art. 27 del T.U. e art. 27-ter (soggiorno per ricerca scientifica)PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI PARTICOLARI CARTA BLU RICHIESTA PERMESSO DI SOGGIORNO E NUOVA TASSARICHIESTA PERMESSO DI SOGGIORNONUOVA TASSA ACCORDO DI INTEGRAZIONE: CRITERI E MODALITA’ACCORDO DI INTEGRAZIONE PROCEDURA PER LA RICHIESTA DEL PERMESSO PRESSO IL PATRONATO-INAC COMPETENZE DELLA QUESTURA E DELLO SPORTELLO UNICOPROCEDURA PER LA RICHIESTA DEL PERMESSO PRESSO IL PATRONATO-INAC COMPETENZE DELLA QUESTURA E DELLO SPORTELLO UNICO TIPOLOGIE DI PERMESSO DI SOGGIORNO DURATA PERMESSO DI SOGGIORNO RINNOVO DEL PERMESSO CONVERSIONE DEL PERMESSO DINIEGO DEL RILASCIO E DEL RINNOVO DEL PERMESSO USCITA E REINGRESSO NEL TERRITORIO ITALIANO PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI PARTICOLARI art. 27 del T.U. e art. 27-ter (soggiorno per ricerca scientifica)PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI PARTICOLARI CARTA BLU SOTTOMENU’ RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE Il permesso di soggiorno deve essere esibito agli uffici della pubblica amministrazione per gli atti di stato civile o l’accesso ai pubblici servizi, tranne che per le prestazioni sanitarie o le iscrizioni alle scuole dell’obbligo.
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1.Passaporto, o altro documento equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, più una fotocopia delle pagine riportanti i dati anagrafici, i timbri apposti dagli uffici di frontiera e il visto; 2.n° 4 foto formato tessera; 3.documentazione attestante la disponibilità di mezzi di ritorno nel Paese di provenienza e polizza sanitaria, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di famiglia e di lavoro; 4.documentazione necessaria a seconda della tipologia del permesso; 5.eventuale copia del contratto di soggiorno per lavoro subordinato; 6.marca da bollo da € 16; 7.Bollettino postale per versamento di 27,50 euro per la richiesta del permesso elettronico; 8.Pagamento di 30 euro all'operatore dell'Ufficio Postale al momento della consegna della domanda; 9.Pagamento di una tassa al Governo italiano tra 80 e 200 euro, anche per rinnovo (ad eccezione del permesso per asilo, per richiesta di asilo, protezione sussidiaria e per motivi umanitari e minori di 18 anni);Pagamento di una tassa 10.Firma dell’ “accordo di integrazione” per il quale ad ogni straniero verrà attribuito un punteggio, che crescerà o diminuirà in base al comportamento. Chi esaurisce i punti, perderà il permesso e sarà espulso.accordo di integrazione RICHIESTA PERMESSO DI SOGGIORNO E’ IL TITOLO CHE DA IL DIRITTO A SOGGIORNARE IN ITALIA La richiesta del permesso di soggiorno va presentata entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia. Requisiti per la richiesta e costi: Per soggiorni inferiori a 3 mesi per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno. E’ sufficiente una dichiarazione di presenza da presentare alla frontiera o in Questura entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia. RITORNA AL SOTTOMENU’ Presso il PATRONATO-INAC richiedi la pre-compilazione on line della richiesta del permesso di soggiorno e poi vai all’Ufficio postale a spedire la busta. segue
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ACCORDO DI INTEGRAZIONE Che cos’è l’accordo di integrazione L’accordo, entrato in vigore il 10 marzo 2012, facilita l’integrazione del cittadino straniero, che, per il periodo di validità del permesso di soggiorno, si deve impegnare per superare i seguenti obiettivi: acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana; acquisire una sufficiente conoscenza e cultura civica; garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione dei figli minori. Lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero. Chi sottoscrive l’accordo Lo straniero che: fa il primo ingresso nel territorio italiano; presenta una richiesta di rilascio di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno; ha età superiore a 16 anni. Per i minori di età compresa tra 16 e 18 anni l’accordo è sottoscritto dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. Chi non deve sottoscrivere l’accordo Gli stranieri: affetti da patologie o disabilità tali da limitare gravemente l’autosufficienza o l’apprendimento linguistico e culturale; minori non accompagnati; vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento; minori di 16 anni. Dove si sottoscrive L’accordo viene sottoscritto presso la Prefettura - Sportello Unico dell’immigrazione dagli stranieri che entrano in Italia per motivi di lavoro o per il ricongiungimento con un familiare oppure presso la Questura nel caso di ingresso per altri motivi. Cosa accade dopo la sottoscrizione All’atto della sottoscrizione vengono assegnati 16 crediti. Entro tre mesi dalla firma dell’accordo, lo straniero viene convocato per partecipare ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia. La mancata partecipazione comporta la perdita di 15 crediti. RITORNA AL SOTTOMENU’ RITORNA AL PERMESSORITORNA AL PERMESSO DI SOGGIORNO segue
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ACCORDO DI INTEGRAZIONE: CRITERI E MODALITA’ RITORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE RITORNA AL SOTTOMENU’ Sospensione o proroga dell ’ accordo a domanda L ’ accordo può essere sospeso o prorogato a domanda dallo straniero, presentando idonea documentazione, per: gravi motivi di salute o di famiglia; motivi di lavoro; frequenza corso o tirocinio di formazione, aggiornamento od orientamento professionale; frequenza tirocinio di formazione; frequenza aggiornamento od orientamento professionale; studio all ’ estero. Verifica dell ’ accordo Un mese prima della scadenza dell ’ accordo, lo Sportello Unico verifica il grado d ’ integrazione raggiunto invitando lo straniero a presentare la documentazione per ottenere il riconoscimento di ulteriori crediti. Allo straniero residente nella provincia di Bolzano sono riconosciuti crediti anche per i test sostenuti in lingua tedesca. Nel caso non abbia idonea documentazione, lo straniero può richiedere di partecipare ad un test per dimostrare il grado di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia necessario per l ’ adempimento dell ’ accordo. L ’ esito della verifica è : ESTINZIONE DELL ’ ACCORDO: lo straniero ha raggiunto un grado adeguato di integrazione (crediti pari a 30 o maggiori di 30); PROROGA DELL ’ ACCORDO DI UN ANNO: lo straniero non ha raggiunto un numero di crediti sufficiente all ’ estinzione (crediti compresi tra 1 e 29); RISOLUZIONE DELL ’ ACCORDO: lo straniero non ha raggiunto un grado sufficiente d ’ integrazione; viene revocato il permesso di soggiorno e espulso dal territorio nazionale (crediti uguale a 0 o minori di 0). Tale procedura non si applica per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno rilasciato per: asilo, richiesta di asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari, motivi familiari, ricongiungimento familiare, carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE, permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo. Consultazione on-line dello stato dell ’ accordo Lo straniero potr à consultare via Internet, all ’ indirizzo http://accordointegrazione.dlci.interno.it, nel periodo di validit à dell ’ accordo:accordointegrazione.dlci.interno.it i crediti maturati; le date di convocazione per lo svolgimento del test. A tal fine, al momento della sottoscrizione dell ’ accordo, verranno fornite allo straniero le istruzioni per l ’ accesso alle funzioni on-line.
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CONTRIBUTO PER IL RILASCIO E RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO CONTRIBUTO PER IL RILASCIO E RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO A partire dal 30 gennaio 2010, la misura del contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età superiore ai 18 anni è la seguente: a) 80,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno; b) 100,00 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni; c) 200,00 euro per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sedi o filiali in Italia) L’importo del contributo sopra citato, dovrà essere sommato a euro 27,50 dovuti per la richiesta del permesso di soggiorno elettronico e versati in un’unica soluzione, tramite bollettino, sul conto corrente postale n. 67422402, intestato a Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, con causale “importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico”. Il mancato o non corretto pagamento bloccherà l’iter della richiesta. 1.i permessi dei minori; 2.gli stranieri che entrano in Italia per sottoporsi a cure mediche e i loro accompagnatori; 3.chi chiede un permesso per asilo, richiesta d’asilo, protezione sussidiaria o motivi umanitari; 4.chi chiede solo di aggiornare o convertire un permesso di soggiorno già valido. Sono esclusi RITORNA AL SOTTOMENU’ Le richieste possono essere presentata al PATRONATO-INAC
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PROCEDURA PER LA RICHIESTA DEL PERMESSO PRESSO IL PATRONATO-INAC Gratuitamente rivolgendoti al PATRONATO-INAC puoi richiedere i seguenti permessi: Adozione o Affidamento di maggiorenni, Aggiornamento permesso di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto), Attesa occupazione, Attesa riacquisto cittadinanza, rinnovo Asilo politico, Conversione permesso di soggiorno, Duplicato Permesso di soggiorno, Rinnovo Famiglia, Famiglia minore 14-18 anni, Lavoro Autonomo, Rinnovo Lavoro Subordinato, Lavoro casi particolari previsti art. 27, Lavoro subordinato- stagionale, Missione, Motivi Religiosi, Residenza elettiva, Ricerca scientifica, Status apolide rinnovo, Studio, Tirocinio formazione professionale. L’ufficio immigrazione della Questura convoca, gli stranieri, con lettera raccomandata: la prima volta, per i rilievi fotodattiloscopici e per presentare 4 fotografie formato tessera; la seconda volta per la consegna del documento di soggiorno. RITORNA AL SOTTOMENU’ La ricevuta: in attesa del permesso di soggiorno, è il documento che attesta la regolare permanenza in Italia dello straniero, e deve essere conservata per il ritiro del permesso. Il PATRONATO-INAC, per via telematica, inoltra le domande di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno e ne consegna una copia stampata allo straniero che è obbligato a spedirla presso uno degli UFFICI POSTALI abilitati (Sportello amico) e a pagare una commissione di 30 euro. L'operatore dell'Ufficio Postale rilascerà una ricevuta.
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COMPETENZE DELLA QUESTURA L’Ufficio immigrazione della Questura rilascia i seguenti permessi di soggiorno: Cure Mediche Gara sportiva Missione Motivi Umanitari (rilascio e rinnovo) Asilo politico (Richiesta-rilascio) Minore età Giustizia Status apolide (rilascio) Integrazione minore Invito Inoltre rilascia la Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione, che viene richiesta per i familiari extracomunitari di cittadini italiani o comunitari RITORNA AL SOTTOMENU’
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COMPETENZE DELLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE Lo Sportello unico rilascia il nulla osta per: 1. Lavoro subordinato degli stranieri (al primo ingresso) 2. Il ricongiungimento familiare degli stranieri. Presso lo Sportello Unico, inoltre, vengono trattate le seguenti pratiche: Richiesta nulla osta al lavoro per un cittadino straniero residente all’estero nei casi, previsti dall’art. 27, comma 1, del T.U., che non rientrano nella programmazione annuale dei flussi d’ingresso; Stipula contratti con stranieri regolarmente soggiornanti; Conversione permesso per studio e per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato; Conversione permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato da parte di studenti stranieri al raggiungimento della maggiore età; studenti che abbiano conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica; Richiesta certificazione attestante i requisiti per lavoro autonomo, nel caso di conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo del permesso di soggiorno per motivi di studio; Richiesta nulla osta al lavoro per i lavoratori subordinati neocomunitari. RITORNA AL SOTTOMENU’ Le domande vengono inviate esclusivamente per via telematica. Rivolgerti al PATRONATO-INAC per la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato (in base al decreto flussi) o ricongiungimento familiare.
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TIPOLOGIE DI PERMESSO DI SOGGIORNO lavoro subordinato lavoro autonomo lavoro stagionale per attesa occupazione studio ricongiungimento famigliare turismo turismo cure mediche rifugiati politici motivi di protezione sociale RITORNA AL SOTTOMENU’ SOTTOMENU’ Nel caso in cui il permesso di soggiorno elettronico non riportasse la tipologia del permesso, si può richiedere, in Questura, un’attestazione cartacea che ne specifichi la motivazione del rilascio. RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE
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PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro tra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un lavoratore cittadino extracomunitario. Il permesso per lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) viene rilasciato o rinnovato solo DURATA : 1 anno, per il contratto a tempo determinato; 2 anni, per il di contratto a tempo indeterminato. CONVERSIONE: è possibile svolgere per lo stesso periodo un’attività autonoma, se ne sussistono le condizioni. RINNOVO, è necessario presentare: 1.passaporto o documento equivalente e relative fotocopie; 2.fotocopia permesso di soggiorno scaduto; 3.la copia della ricevuta della raccomandata con la quale è stato inviato allo Sportello Unico per l'Immigrazione il contratto di soggiorno sottoscritto tra le parti o mod. Unilav; 4.n° 4 foto formato tessera; 5.marca da bollo da € 16; 6.Bollettino postale per versamento di 27,50 euro per la richiesta del permesso elettronico, da sommare all’importo della nuova tassa al Governo italiano che varia da 80 a 200 euro;nuova tassa al Governo italiano che varia da 80 a 200 euro 7.Pagamento di 30 euro all'operatore dell'Ufficio Postale per la spedizione della domanda; RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI PERMESSO La richiesta del primo permesso di soggiorno si ritira allo Sportello Unico per l’Immigrazione. Per la richiesta di rinnovo o conversione rivolgiti al PATRONATO-INAC
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PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO 1.n° 4 foto formato tessera; 2.marca da bollo da € 16; 3.passaporto o documento equivalente, visto d’ingresso e relative fotocopie; 4.partita Iva; 5.autorizzazione, licenza o nulla osta previsto per lo svolgimento dell’attività professionale e iscrizione agli albi professionali, ove previsto; 6.dimostrazione di alloggio e di un reddito di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (€ 8.500,00). 7.possedere un reddito non inferiore alla capitalizzazione su base annua, di un importo mensile pari all’assegno sociale (€ 5.382,24 per il 2015) ottenuto moltiplicando l’importo mensile dell’assegno sociale per 12 mensilità (448,52x12); 8.Bollettino postale per versamento di 27,50 euro per la richiesta del permesso elettronico a cui va aggiuntala nuova tassa che varia da 80 a 200 euro;nuova tassa che varia da 80 a 200 euro 9.Pagamento di 30 euro all'operatore dell'Ufficio Postale per la spedizione della domanda; Se lo straniero vuole svolgere un’attività di lavoro autonomo deve possedere i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge ai cittadini italiani per l’esercizio delle singole attività. Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, lo straniero deve presentare la richiesta del permesso alla Questura allegando i seguenti documenti: CONVERSIONE: Con il permesso di soggiorno per lavoro autonomo, è possibile svolgere un lavoro subordinato, senza convertire il permesso di soggiorno, alla scadenza, si potrà convertire il permesso per l’attività effettivamente svolta. Durata: non superiore a 2 anni. RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI PERMESSO Per la richiesta di rilascio, rinnovo o conversione rivolgiti al PATRONATO-INAC
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PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO STAGIONALE CONVERSIONE: Al secondo ingresso, è possibile convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (qualora se ne verifichino le condizioni) se si dimostra di essere entrato per lavoro stagionale l’anno precedente e a condizione che ci sia un contratto di lavoro subordinato di un datore di lavoro, che può essere anche persona diversa da quella dei due anni precedenti. La richiesta di conversione può essere presentata dal lavoratore stesso, in Italia e senza rientro in patria, ma solo in seguito alla pubblicazione del Decreto Flussi che determina le quote di lavoratori subordinati non stagionali ammessi nel territorio italiano. Questo tipo di permesso di soggiorno, si richiede solo nell’ambito del Decreto Flussi annuale, se c’è la richiesta, nominativa o numerica, da parte di: 1.un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia; 2.un’associazione di categoria per conto dei loro associati. DURATA: minimo 20 giorni e massimo 6 o 9 mesi a seconda della durata del lavoro stagionale richiesto. PERMESSO DI SOGGIORNO PLURIENNALE Ne ha diritto lo straniero che dimostra di essere venuto in Italia almeno 2 anni di seguito per lavoro stagionale. Lo richiede il datore di lavoro. RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI PERMESSO Per la richiesta rivolgiti al PATRONATO-INAC
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PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE Lo straniero in Italia con nulla osta al lavoro se trova indisponibile il datore di lavoro all’assunzione per cause a lui non imputabili, può richiedere un permesso di soggiorno per ATTESA OCCUPAZIONE, allegando alla domanda una dichiarazione a firma del responsabile dello Sportello Unico dell'Immigrazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno regolare, se alla scadenza, non possiede più i requisiti per rinnovarlo (es. perdita del lavoro oppure fine del corso di studio), può ottenere la conversione in permesso per ATTESA OCCUPAZIONE.perdita del lavoro PER OTTENERLO: 1.iscriversi nelle liste di collocamento 2.la conversione va presentata entro i due mesi successivi dalla scadenza del permesso di soggiorno in possesso (es. lavoro o studio). RINNOVO: NON è possibile il RINNOVO. Scaduto il permesso, lo straniero, può ottenere la conversione del permesso in motivi familiari, lavoro, studio: dimostrando il possesso di un reddito complessivo annuo, derivante da fonti lecite, non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (euro 5.830,76 per il 2015). In caso contrario deve ritornare nel proprio paese. DURATA: massimo 1 anno RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI PERMESSO Per la richiesta o la conversione rivolgiti al PATRONATO-INAC
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PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE CONVERSIONE: Non è necessario convertire il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare per svolgere un’attività lavorativa, va convertito, invece al momento della scadenza del permesso. Lo straniero con il visto per ricongiungimento familiare, entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia, deve presentarsi presso lo Sportello Unico per l'immigrazione, ritirare la richiesta di permesso di soggiorno da presentare all’Ufficio postale unitamente a: copia integrale del passaporto recante il visto di ingresso, 4 fotografie e 1 marca da bollo da 16 euro. Da al cittadino straniero le seguenti opportunità: 1.accesso ai servizi sanitari (solo nel caso di ricongiungimento con i genitori con più di 65 anni è obbligatorio il pagamento al SSN o la stipula di un’assicurazione sanitaria privata); 2.l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale; 3.lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo. Durata: la stessa del familiare richiedente. RINNOVO: La domanda va presentata unitamente a quello del familiare richiedente, oltre alla documentazione necessaria bisogna allegare il certificato di ‘stato di famiglia’. RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI PERMESSO Se lo straniero si ricongiunge con un cittadino italiano o comunitario ha diritto ad ottenere la “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”, che ha la validità di 5 anni. Tale permesso viene richiesto con apposita domanda in Questura. Per la richiesta di rinnovo o conversione rivolgiti al PATRONATO-INAC
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PERMESSO DI SOGGIORNO PER TURISMO RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI PERMESSO E’ STATO ABOLITO Lo straniero, al momento dell’ingresso in Italia per motivi di turismo è obbligato a dichiarare la presenza all’ufficio di polizia di frontiera OPPURE In Italia, entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso, è obbligato a recarsi presso la Questura competente per compilare una DICHIARAZIONE DI PRESENZA DICHIARAZIONE DI PRESENZA E’ necessario indicare: la data dell'ingresso in Italia e il valico di frontiera utilizzato; Il luogo dove si è ospitati. Alcune Questure hanno predisposto un prestampato che va presentato in duplice copia (una delle quali, timbrata, rimane al cittadino straniero), allegando la fotocopia del passaporto e della pagina con il visto. La ricevuta della dichiarazione di presenza unitamente al visto e al documento di riconoscimento sono i documenti che dimostrano il soggiorno regolare dello straniero. Pertanto devono essere conservati e mostrati a richiesta dagli Ufficiali di Pubblica Sicurezza.
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PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI PERMESSO Il permesso di soggiorno per cure mediche può essere rilasciato: a seguito di ingresso per cure mediche - in caso si intenda ricevere cure mediche in Italia; alle donne straniere irregolari (e al padre del nascituro) in stato di gravidanza per il periodo prima del parto e per i sei mesi successivi alla nascita; a seguito di sentenza del Tribunale per i Minorenni, che sancisce la possibilità di autorizzare la permanenza in Italia del genitore straniero irregolare per gravi motivi connessi allo sviluppo psico- fisico e alla condizioni di salute del minore. 1.Lo straniero in possesso del visto per cure mediche entro 8 giorni dal suo ingresso richiede il permesso della durata del visto e può rinnovarlo allegando la certificazione medica. Deve sostenere tutte le spese mediche in quanto non ha diritto ad iscriversi al SSN. 2.Il permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato alle straniere irregolari in stato di gravidanza è richiesto con l’esibizione di certificato medico con la data presunta del parto. Tale permesso ha validità fino ai sei mesi di vita del bambino. Anche il padre del bambino ne ha diritto. Consente l'iscrizione al SSN gratuitamente (iscrizione obbligatoria) ma non permette lo svolgimento di un’attività lavorativa. 3.Il permesso per cure mediche rilasciato a seguito di sentenza del Tribunale dei minorenni e ha durata pari a quella prevista dal Giudice che ha autorizzato la permanenza. Deve essere richiesto esibendo l’originale della sentenza e per richiedere il rinnovo è necessario formulare una nuova istanza al Tribunale. Consente l'iscrizione al SSN gratuitamente e lo svolgimento di attività lavorativa. Rilascio e rinnovo si richiedono presso la Questura del luogo di domicilio Conversione: in tutti i casi il permesso per cure mediche non è convertibile in altro permesso di soggiorno (a meno che non si possa effettuare la coesione con un familiare regolare in Italia).
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PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO CONVERSIONE: È possibile prima della scadenza e nell’ambito delle quote disponibili dal Decreto Flussi, stando direttamente in Italia, in: permesso per lavoro subordinato, presentando il contratto di soggiorno; permesso lavoro autonomo, presentando la documentazione necessaria. La conversione in lavoro autonomo è possibile anche se si è in possesso di un contratto a progetto. Al di fuori delle quote d’ingresso è possibile la conversione direttamente da studio a lavoro per: 1.Studenti al compimento dei 18 anni; 2.Stranieri che hanno conseguito una laurea anche triennale o specialistica, un dottorato o un master universitario di 2° livello in Italia. Tali studenti, Inoltre possono iscriversi al centro per l’impiego ed ottenere il permesso di attesa occupazione della validità di un anno. Il permesso viene rilasciato con modalità e procedure diverse a seconda del tipo di studi che si intendono frequentare in Italia. Per il RILASCIO oltre ai documenti di base è necessario presentare: 1.certificato di iscrizione alla scuola o università in originale più n. 2 fotocopie; 2.dichiarazione di mantenimento o distinta di conto corrente bancario oppure copie dei bonifici esteri ricevuti, in originale più n. 2 fotocopie; 3.stipula di polizza assicurativa per malattia con Istituto assicurativo italiano o straniero purché valido su tutto il territorio nazionale, oppure iscrizione volontaria al SSN.iscrizione volontaria al SSN DURATA: pari alla durata del percorso formativo prescelto, anche pluriennale, fatta salva la verifica annuale di profitto. LAVORO: si ha la possibilità di lavorare, come dipendente, per un tempo non superiore alle 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fino ad un massimo di 1040 annuali. RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI PERMESSO Per la richiesta, il rinnovo o conversione rivolgiti al PATRONATO-INAC RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE
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PERMESSO DI SOGGIORNO PER RIFUGIATI POLITICI Viene riconosciuto lo status di rifugiato politico. La Commissione rilascia il certificato e, la Questura il permesso di soggiorno, valido 5 anni, che consente di lavorare. Alla scadenza, il permesso può essere rinnovato. RICONOSCIUTO: a chi, per motivi di razza, religione, appartenenza sociale e/o politica, viene perseguitato nel proprio Paese, per cui deve abbandonarlo. DOMANDA: presentata alla Polizia di frontiera all’ingresso in Italia deve contenere: dati anagrafici motivi della richiesta di riconoscimento di status di rifugiato politico o di asilo. RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE: Può essere richiesto per le stesse categorie di familiari e con lo stesso procedimento previsto per tutti gli altri cittadini stranieri. I rifugiati non devono però dimostrare la disponibilità di un alloggio né dei requisiti economici richiesti negli altri casi. Entro 90 giorni la Commissione notifica la decisione di: AccoglimentoRigetto Se il rigetto è con ‘raccomandazione’, la Commissione dispone il rilascio, da parte della Questura, di un “permesso di soggiorno per motivi umanitari” della durata massima di 1 anno che permette di lavorare e studiare e, se ne sussistono le condizioni può essere convertito in lavoro. Alla scadenza, il permesso può essere rinnovato se ne sussistono ancora i motivi del rilascio. Se il rigetto è ‘semplice’, non viene riconosciuto lo status di rifugiato e lo straniero viene espulso. RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI PERMESSO Per la richiesta di rinnovo rivolgiti al PATRONATO-INAC
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PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI PROTEZIONE SOCIALE Ti consente: 1.la partecipazione ad un programma di assistenza ed integrazione sociale; 2.l’accesso ai servizi assistenziali; 3.l’accesso allo studio (si può convertire il permesso di soggiorno per motivi di studio); 4.l’iscrizione nelle agenzie per l’impiego; 5.lo svolgimento di lavoro subordinato. Qualora alla scadenza del permesso di soggiorno, l’extracomunitario ha iniziato un’attività lavorativa, il permesso può essere rinnovato per la durata del rapporto di lavoro. Viene rilasciato dal Questore a chi ha subito violenza o grave sfruttamento o a chi corre un pericolo per la propria incolumità. La proposta può essere effettuata: a) da i servizi sociali degli enti locali, dalle associazioni, organismi, abilitati alla realizzazione di programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri; b) dal Procuratore della Repubblica. DURATA: 6 mesi e può essere rinnovato per un anno o per il periodo necessario per motivi di giustizia RITORNA ALLE TIPOLOGIE DI PERMESSO
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DURATA PERMESSO DI SOGGIORNO Il permesso di soggiorno è rilasciato per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso: 6 MESI per lavoro stagionale (o 9 nei settori che richiedono tale estensione); 1 ANNO in caso di lavoro subordinato a tempo determinato o studio per frequenza a corsi rinnovabili annualmente per corsi pluriennali; 2 ANNI per lavoro autonomo, lavoro subordinato a tempo indeterminato o ricongiungimento familiare. RITORNA AL SOTTOMENU’
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RINNOVO DEL PERMESSO La ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno, effettuato nei tempi stabiliti dalla legge, unitamente alla copia del permesso scaduto, da allo straniero gli stessi diritti riservati ai possessori del permesso di soggiorno. I documenti da presentare: 1.La copia del permesso scaduto; 2.passaporto o documento equivalente e relative fotocopie; 3.eventuale contratto di soggiorno (mod. Q) o la ricevuta A.R. dell’invio allo Sportello Unico (dal 15 novembre 2011 il mod. Q è stato sostituito dal mod. UNILAV); 4.n° 4 foto formato tessera; 5.marca da bollo da € 16; 6.documentazione attestante disponibilità di reddito da lavoro sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico; 7.Bollettino postale per versamento di 27,50 euro per la richiesta del permesso elettronico; 8.Pagamento di 30 euro all'operatore dell'Ufficio Postale al momento della consegna della domanda; 9.Pagamento di una nuova tassa al Governo italiano che varia da 80 a 200 euro.nuova tassa al Governo italiano che varia da 80 a 200 euro La richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno va presentata 60 giorni PRIMA DELLA SCADENZA. RITORNA AL SOTTOMENU’ Per la richiesta di rinnovo rivolgiti al PATRONATO-INAC
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CONVERSIONE DEL PERMESSO NON è necessaria la CONVERSIONE: a)permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale consente il lavoro autonomo; b)permesso di soggiorno per lavoro autonomo consente il lavoro subordinato; c)permesso di soggiorno per motivi familiari e studio consentono l’attività di lavoro subordinato. Al momento del RINNOVO verrà richiesto un nuovo permesso per l’attività che effettivamente si svolge. Il permesso di soggiorno può essere convertito in altro titolo in corso di validità o in caso di rinnovo se ne ricorrono i requisiti. RITORNA AL SOTTOMENU’ Per la richiesta di conversione rivolgiti al PATRONATO-INAC Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale può essere convertito in lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, dal lavoratore stesso presente in Italia e senza rientrare in patria, solo al momento della pubblicazione del decreto flussi per lavoro subordinato (non stagionale) se dimostra di essere stato già in Italia per lavoro stagionale l’anno precedente e in presenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato di un datore di lavoro in Italia.
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DINIEGO DEL RILASCIO E DEL RINNOVO DEL PERMESSO Per motivi di sicurezza e di ordine pubblico il provvedimento di DINIEGO NON DEVE ESSERE MOTIVATO SALVO quando è richiesto per: lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato; Lavoro stagionale; Lavoro autonomo; Lavori particolari; diritto all’unità familiare; ricongiungimento familiare; cure mediche; accesso ai corsi delle università. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore adottata dagli Stati membri Ue e le disposizioni del Testo Unico della Legge Italiana, per procedere al rilascio del permesso di soggiorno, viene applicato, il diniego del rilascio del permesso di soggiorno, con provvedimento scritto in lingua comprensibile allo straniero, contenente le modalità di eventuale impugnazione. NON SI PUÒ RINNOVARE O PROROGARE il permesso nei seguenti casi: 1.se lo straniero ha interrotto il soggiorno per più di 6 mesi continuativi; 2.per i permessi di durata biennale, se interrotto per più della metà del permesso(12 mesi). RITORNA AL SOTTOMENU’
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Lo straniero, regolarmente residente in Italia, in possesso di permesso di soggiorno biennale o di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, può allontanarsi dal territorio italiano per un periodo di dodici mesi consecutivi, al termine dei quali deve fare rientro, altrimenti il permesso di soggiorno non può essere rinnovato e in caso di carta di soggiorno questa viene revocata. USCITA E REINGRESSO NEL TERRITORIO ITALIANO RITORNA AL MENU’ PRINCIPALERITORNA AL SOTTOMENU’ Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, dopo esserne usciti, intendono fare ritorno in Italia, devono esibire al controllo di frontiera: 1.il passaporto o documento equivalente 2.titolo di soggiorno in corso di validità Lo straniero che ha richiesto il rilascio del primo permesso di soggiorno oltre al passaporto, al controllo di frontiera deve esibire: 1.Visto da cui si evince il motivo del soggiorno 2.Ricevuta attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza. Lo straniero che ha richiesto il rinnovo del titolo di soggiorno oltre al passaporto, al controllo di frontiera deve esibire: 1.Copia de permesso di soggiorno scaduto 2.Ricevuta attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza. L’uscita e i reingresso possono avvenire anche da diversi valichi di frontiera. VISTO DI REINGRESSO
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PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI PARTICOLARI Si tratta dei casi contemplati dall’art. 27 del T.U. che definisce l’ingresso al di fuori delle quote riservato ai lavoratori stranieri dotati di un’elevata professionalità. 1.dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia; 2.lettori universitari; 3.professori universitari e ricercatori; 4.traduttori ed interpreti; 5.collaboratori familiari, che abbiano già instaurato un rapporto di lavoro domestico a tempo pieno all’estero da almeno un anno, con cittadini italiani o dell’Ue; 6.persone che soggiornino in Italia per motivi di formazione professionale; 7.lavoratori che siano ammessi temporaneamente, per funzioni o compiti specifici; 8.lavoratori marittimi; 9.lavoratori dipendenti che siano temporaneamente trasferiti dall’estero in Italia; 10.lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero; 11.personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; 12.ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento; 13.artisti da impiegare da enti pubblici o privati,in manifestazioni culturali; 14.sportivi professionisti destinati a svolgere attività presso società sportive italiane; 15.giornalisti corrispondenti in Italia e dipendenti da organi di stampa stranieri; 16.persone che, svolgono attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o “alla pari”; 17.infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private. RITORNA AL SOTTOMENU’ Nel 2008 è stato aggiunto al T.U. l’art. 27-ter, che consente l’ingresso ed il soggiorno per ricerca scientifica per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote in favore di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove e’ stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Per l’assunzione è sufficiente una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato con modalità informatiche allo SUI. Per la richiesta rivolgiti al PATRONATO-INAC
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CARTA BLU Dall’8 agosto 2012 è in vigore la “Carta blu Ue”, una nuova tipologia di permesso di soggiorno per i lavoratori stranieri altamente qualificati. Gli interessati alla richiesta di nulla osta al lavoro potranno accedere alla procedura per l’invio delle domande agli Sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture competenti attraverso il servizio di invio telematico disponibile nella sezione 'nullaostalavoro' del sito del Ministero dell'Interno. In particolare, prevede i lavoratori altamente qualificati come nuova categoria che può fare ingresso in Italia al di fuori delle quote (vale a dire in ogni periodo dell’anno e senza che vi siano limiti numerici fissati con i decreti flussi) e introduce un nuovo permesso di soggiorno denominato “Carta blu UE”, rilasciato dal questore al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di attività lavorative ed a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. Tale permesso ha una durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero, negli altri casi, la stessa durata del rapporto di lavoro.nullaostalavoro RITORNA AL SOTTOMENU’
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CITTADINI COMUNITARI 1.documento d’identità in corso di validità; 2.data d’ingresso; 3.motivi del soggiorno(studio, lavoro, ecc.); 4.indirizzo o luogo di dimora abituale; 5.n° 4 foto tessera. segue RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE I cittadini dell’Unione europea, e i loro familiari comunitari, possono soggiornare in Italia, per periodi inferiori a tre mesi, solo con un documento d’identità valido per l’espatrio, mentre i loro familiari extracomunitari con il passaporto e l’eventuale visto. Documentazione per ISCRIZIONE ANAGRAFICA Per i cittadini comunitari che soggiornano in Italia per motivi diversi dal lavoro (studio, formazione o residenza elettiva) al fine dell’Iscrizione anagrafica non sarà più possibile utilizzare il parametro dell’importo dell’assegno sociale per dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno. A tal fine sarà valutata la situazione complessiva personale dell’interessato, con particolare riguardo alle spese relative all’alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base ad un altro diritto oggettivo. PER SOGGIORNI SUPERIORI A TRE MESI: i cittadini Ue richiedono presso il comune di dimora l’ISCRIZIONE ANAGRAFICA; i familiari extracomunitari richiedono alla Questura la “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione” che ha la validità di 5 anni. Per un periodo inferiore ai tre mesi, i cittadini Ue possono presentare presso un ufficio di polizia la dichiarazione di presenza sul territorio nazionale. L'ufficio gli restituirà copia, debitamente timbrata, che andrà esibita ad ogni richiesta da parte delle forze di polizia. In mancanza della dichiarazione di presenza, il cittadino comunitario verrà considerato soggiornante in Italia da più di tre mesi.dichiarazione di presenza
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Documentazione da presentare per l’iscrizione anagrafica: documento d’identità; documento che attesti la qualità di familiare, o di familiare a carico; attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del familiare comunitario avente un autonomo diritto di soggiorno; 4 foto formato tessera. I familiari comunitari del cittadino dell’Unione aventi diritto di soggiorno sono: il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge. I familiari extracomunitari dei cittadini dell’Unione hanno l’obbligo di richiedere la “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione” in Questura o presso le Poste italiane (kit con banda gialla) o per via telematica presso il PATRONATO INAC. RITORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE Alla domanda occorre allegare i seguenti documenti: documento d’identità o passaporto ed eventuale visto d’ingresso documento che attesti al qualità di familiare l'attestato della richiesta d’iscrizione anagrafica del familiare del cittadino comunitario; 4 foto formato tessera. Diritto al soggiorno permanente: Si acquista su richiesta al Comune di residenza in seguito ad un soggiornato regolare di cinque anni (si perde per assenze superiori a due anni consecutivi). L’attestazione per gli stranieri extracomunitari, familiari di cittadini dell’Ue, è rilasciata dalla Questura.
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PERMESSO DI SOGGIORNO CE per soggiornanti di lungo periodo 1.copia del passaporto o documento equipollente o carta d’identità italiana rilasciata dal Comune di residenza; 2.n° 4 foto tessera; 3.marca da bollo di 16 euro; 4.versamento di 27,50 euro per rilascio di permesso elettronico; 5.copia della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore a 5.830,76 euro per il 2015; 6.Pagamento di una tassa al Governo italiano di 200 euro (non dovuta per aggiornamento);una tassa al Governo italiano di 200 euro 7.Test di conoscenza della lingua italiana;Test di conoscenza della lingua italiana 8.in caso di richiesta per i familiari a carico, il richiedente, deve presentare una attestazione che dimostri la disponibilità di un alloggio che sia conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa rilasciati dall’Ufficio tecnico comunale. Per la richiesta rivolgiti gratuitamente al PATRONATO-INAC e per spedire la busta alla Questura competente devi recarti presso l’Ufficio postale e pagare una commissione di 30 euro. Il Permesso di soggiorno Ce viene rilasciato in formato elettronico entro 90 giorni ed è a tempo indeterminato. La scadenza è illimitata ma dopo cinque anni il documento elettronico deve essere aggiornato e non rinnovato. DOCUMENTI segue RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE La “Carta di soggiorno” è sostituita dal “Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” e viene rilasciata al CITTADINO EXTRACOMUNITARIO titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità che risiede in Italia da almeno 5 anni con assenze inferiori a 6 mesi consecutivi e non superiori a 10 mesi complessivi nel quinquennio. Per ottenere il permesso di soggiorno Ce è necessario superare un test di lingua italiana.test di lingua italiana
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1.la documentazione che dimostri il rapporto di parentela. I documenti anagrafici provenienti dall'estero devono essere tradotti, legalizzati e validati dalla autorità consolare italiana nel paese di appartenenza o di stabile residenza dello straniero. La documentazione anagrafica non è richiesta qualora il figlio minore abbia già fatto ingresso in Italia con un visto per ricongiungimento familiare; 2.la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa accertati dai competenti uffici comunali; 3.Possedere un reddito pari all’importo dell’assegno sociale (pari a 5. 830,76 euro per il 2015) + la metà per ogni familiare da ricongiungere (es. il dichiarante + 1 familiare = 8.746,14 euro). Per più figli minori di 14 anni il reddito da dimostrare è solo il doppio dell’assegno sociale (11.661,52 euro). 4.Il superamento del test di lingua italiana non si applica ai figli minori di 14 anni ed allo straniero affetto da gravi patologie o da handicap, certificati dalla struttura sanitaria pubblica. IL PERMESSO DI SOGGIORNO CE (aggiornato ed in corso di validità) consente di: 1.Entrare in Italia senza visto e circolare liberamente nel territorio degli stati Ue; 2.Svolgere un’attività subordinata senza stipula di contratto di soggiorno; 3.Accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione Italiana (es. prestazioni sociali, ecc.); 4.Partecipare alla vita pubblica locale, anche votando (se previsto). Non può essere rilasciato: 1.agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato; 2.ai titolari di un permesso di soggiorno di breve durata, per motivi di studio o formazione professionale, per protezione temporanea o per motivi umanitari, attesa di riconoscimento dello status di rifugiato (protezione internazionale). La richiesta può essere presentata ANCHE IN FAVORE DEL CONIUGE E DEI FIGLI MINORI CONVIVENTI residenti da 5 anni in Italia in tal caso, occorre anche: RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE Dall’11 marzo 2014 possono richiedere il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo: I titolari di protezione internazionale (asilo politico e protezione sussidiaria) senza dimostrare un alloggio idoneo, inoltre, per il ricongiungimento di 2 o più familiari devono dimostrare solo un reddito pari al doppio dell’assegno sociale. Sono anche esonerati dal Test di lingua italiana.
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Test di conoscenza della lingua italiana Lo straniero e i familiari per cui può essere richiesto il “Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” sono obbligati a superare un test di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 (parametro di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue).Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo La domanda di partecipazione al test deve essere presentata alla Prefettura territorialmente competente, che convoca, entro 60 giorni dalla richiesta, lo straniero. Per il superamento del test è necessario conseguire l’80% del punteggio complessivo. In caso di esito negativo, previa richiesta, è possibile ripetere la prova. - Figli minori di anni 14, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge ; - stranieri affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, patologie o handicap, certificati da una struttura sanitaria pubblica; - stranieri in possesso di un attestato di livello A2 di conoscenza della lingua italiana, rilasciato da enti certificatori riconosciuti dai Ministeri degli affari esteri e Ministero della pubblica istruzione (Università degli Studi di Roma tre, Università per stranieri di Perugia e di Siena, Società Dante Alighieri); - stranieri che hanno conseguito un attestato di livello A2 di conoscenza della lingua italiana presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti; - stranieri che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico italiano; - stranieri entrati in Italia ai sensi dell’art. 27 in possesso della certificazione dei titoli di studio che attestano il livello di conoscenza della lingua italiana. -stranieri titolari di protezione internazionale. Lo straniero che presenta richiesta di aggiornamento del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non deve sostenere il test di italiano. Chi non deve svolgere il test RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE Per la richiesta per via telematica rivolgiti al PATRONATO-INAC
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LA CITTADINANZA La domanda va presentata alla Prefettura della provincia di residenza, o all’Autorità diplomatico- consolare, se la residenza è all’estero. Sulle richieste viene applicata una tassa di 200 euro. REQUISITI: 1.se hai un reddito sufficiente pari a 8.300 euro (parametro per l’esenzione alla spesa sanitaria); 2.se non hai precedenti penali. Puoi acquistarla per MATRIMONIO con cittadino italiano senza rinunciare alla tua cittadinanza di origine: REQUISITI: 1.dopo il matrimonio, dimostrando 2 anni di residenza nel territorio italiano. Oppure dopo 3 anni dal matrimonio in caso di residenza all’estero. I tempi sono ridotti alla metà in presenza di figli nati o adottati da coniugi; 2.non devono sussistere condanne penali nei casi indicati dalla legge italiana, ne impedimenti connessi alla sicurezza nazionale. Si può chiedere: RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE 1.Se sei cittadino extracomunitario dopo 10 anni di residenza legale in Italia; 2.Se sei comunitario dopo 4 anni di residenza legale in Italia; 3.Se sei apolide o rifugiato politico dopo 5 anni di residenza legale in Italia; 4.Se sei figlio o nipote in linea diretta di secondo grado di cittadini italiani per nascita, dopo 3 anni di residenza legale in Italia; 5.Se sei maggiorenne ed extracomunitario, adottato da cittadino italiano dopo 5 anni di residenza legale in Italia successivi all’adozione; 6.Se hai lavorato all’estero per 5 anni alle dipendenze dello Stato italiano. 7.Se sei straniero, nato e residente in Italia al compimento del 18° anno e non oltre il 19° anno hai diritto a richiedere la cittadinanza italiana. Anche i figli minori conviventi di chi acquista la cittadinanza italiana, acquistano automaticamente la stessa cittadinanza, ma divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza. I figli maggiorenni dovranno fare un’autonoma richiesta, che potrà essere presentata solo 5 anni dopo dalla data di naturalizzazione del genitore. Se studenti il reddito da dichiarare è cumulabile con i familiari conviventi. Servizio online Servizio online per consultare lo stato della pratica di concessione della cittadinanza italiana
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LAVORO IL DECRETO FLUSSI LAVORO SUBORDINATO LAVORO AUTONOMO LAVORO STAGIONALE IL DECRETO FLUSSI LAVORO SUBORDINATO LAVORO AUTONOMO LAVORO STAGIONALE COME TROVARE IL LAVORO RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE SOTTOMENU’
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IL DECRETO FLUSSI Il Decreto flussi è un provvedimento con il quale il Governo italiano annualmente stabilisce una quota massima di ingressi di lavoratori stranieri residenti all’estero che vengono richiesti in Italia dai datori di lavoro italiani o stranieri. UN DATORE DI LAVORO CHE INTENDE ASSUMERE UN CITTADINO EXTRACUOMUNITARIO NON RESIDENTE IN ITALIA Nell’ambito delle quote previste dal DECRETO FLUSSI Deve presentare la richiesta di nulla osta allo SPORTELLO UNICO La PROCEDURA di richiesta di nulla osta relativa al primo ingresso per lavoro subordinato è effettuata da un datore di lavoro o da un operatore del PATRONATO- INAC della CIA, esclusivamente on line. RITORNA AL SOTTOMENU’
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LAVORO SUBORDINATO La domanda di assunzione deve essere attivata dal DATORE DI LAVORO, che deve assicurarti: 1.la retribuzione prevista dai contratti di lavoro; 2.la sistemazione alloggiativa; 3.le spese di ritorno nel tuo Paese di provenienza; 4.l’impegno a comunicare ogni variazione del rapporto di lavoro all’Inps. RITORNA AL SOTTOMENU’ Dal 15 novembre 2011 i datori di lavoro che devono assumere, prorogare o cessare un rapporto di lavoro con uno straniero, non devono più inoltrare il mod. Q (contratto di soggiorno) allo Sportello Unico per l’Immigrazione ma assolvono agli obblighi di legge compilando il mod. UNILAV e inoltrandolo esclusivamente on line, al centro per l’impiego, entro le 24 del giorno antecedente l’assunzione. Per i lavoratori domestici è sufficiente la sola comunicazione obbligatoria all’Inps.
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LAVORO AUTONOMO 1.richiedere una dichiarazione preventiva all’ente preposto per il tipo di attività che si vuole intraprendere, di data non anteriore a tre mesi, che attesti l’assenza di motivi che impediscano il rilascio dell’autorizzazione o della licenza prevista; 2.dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo mediante l'esibizione di un contratto di acquisto o locazione di un immobile, oppure esibire la dichiarazione di ospitalità da parte di cittadini italiani o stranieri muniti di un regolare permesso di soggiorno, oppure di un ente; 3.possedere un reddito annuo di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (pari a 8.500 euro); 4.richiedere alla Camera di Commercio o all’Ordine Professionale competente un’attestazione dei parametri relativi alla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento dell’attività (disponibilità in Italia di una somma non inferiore alla capitalizzazione su base annua di un importo mensile pari all'assegno sociale – 448,52 euro per l’anno 2015 moltiplicato per 12 mensilità - pertanto la somma da dimostrare è di 5.382,24 euro per l’anno 2015). Per svolgere in Italia un’attività di lavoro autonomo (industriale, artigianale, commerciale o professionale), o per costituire o essere socio di una società cooperativa, devi possedere i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge ai cittadini italiani per l’esercizio delle singole attività, compresa l’iscrizione ad albi o registri, se necessaria. Inoltre devi: RITORNA AL SOTTOMENU’ Guida al lavoro autonomo in italiano, francese e inglese scaricabile online scaricabile online
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LAVORO STAGIONALE Se dimostri di aver lavorato in Italia per almeno 2 anni di seguito per lavoro stagionale hai diritto ad un permesso di lavoro pluriennale. La richiesta deve essere fatta dal datore di lavoro, anche se diverso dal precedente. Un DATORE DI LAVORO Un’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA per conto dell’associato (CIA-Confederazione italiana agricoltori per i lavoratori agricoli) Se hai già lavorato in Italia, il secondo anno, hai diritto di precedenza per l’ingresso. La richiesta per lavoro stagionale, nell’ambito del Decreto Flussi, deve essere fatta da: 2 3 1 RITORNA AL SOTTOMENU’ Al primo ingresso per lavoro stagionale, se ti viene offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, puoi chiedere in Italia e senza rientrare in patria, la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di lavoro subordinato (ma solo in seguito alla pubblicazione del decreto flussi per lavoro subordinato non stagionale e dimostrando che l’ingresso precedente sia almeno di 3 mesi). 4 Per la richiesta effettuata esclusivamente on line rivolgiti ad un operatore della CIA (Confederazione italiana agricoltori)
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COME TROVARE IL LAVORO CENTRO PER L’IMPIEGO (struttura pubblica) Sulla base delle schede anagrafiche i centri per l’impiego e le agenzie private gestiscono l’ELENCO ANAGRAFICO che raccoglie i nominativi di coloro che cercano o vogliono cambiare occupazione. Integrato e aggiornato anche delle informazione dei datori di lavoro. Il cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante che abbia compiuto 15 anni e abbia assolto gli obblighi scolastici, per la ricerca di un lavoro può iscriversi a: AGENZIE PER IL LAVORO (strutture private) Può rilasciare su richiesta: SCHEDA ANAGRAFICA: documento che contiene le informazioni relative alle esperienze lavorative e competenze del lavoratore. RITORNA AL SOTTOMENU’ Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se perde il lavoro, può iscriversi nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e richiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di un anno. Tale permesso può essere rinnovato nel caso in cui il lavoratore possa dimostrare il possesso di un reddito complessivo annuo, derivante da fonti lecite, non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (euro 5.830,76 per il 2015).
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LAVORATORI DOMESTICI Il datore di lavoro per assumere un lavoratore domestico extracomunitario che si trova all’estero deve attendere la pubblicazione annuale del Decreto Flussi. Nella domanda il datore di lavoro deve: 1.assicurare una retribuzione mensile e garantire un orario di lavoro settimanale non inferiore a 20 ore; 2.dimostrare di possedere un reddito annuo adeguato (pari al doppio della retribuzione annuale da corrispondere al lavoratore, più i contributi). Sono esenti dal requisito del reddito i datori affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza; 3.assicurare la disponibilità di un alloggio adeguato; 4.impegnarsi a pagare le spese di viaggio per il rientro definitivo del lavoratore nel paese d’origine; 5.impegnarsi a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro all’INPS competente. RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE Se il lavoratore extracomunitario si trova all'estero INVIO DELLA DOMANDA: rivolgiti al PATRONATO-INAC per la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato segue Il lavoratore riceverà presso la Rappresentanza diplomatica italiana nel suo Paese d’origine la documentazione necessaria per poter ottenere il relativo visto d’ingresso per lavoratore subordinato e una volta arrivato in Italia, entro 8 giorni, dovrà recarsi, insieme al datore di lavoro, presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione per la firma del contratto di soggiorno, la consegna del codice fiscale, e, dell’apposito kit, che dovrà consegnare all’ufficio postale, per la richiesta del primo permesso di soggiorno.
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LAVORATORI DOMESTICI RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE Se il lavoratore extracomunitario è già in Italia, ed è in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il datore di lavoro (anche se si aggiunge ad un altro datore) è obbligato alla comunicare all’Inps l’assunzione del lavoratore domestico (extracomunitario, comunitario o cittadini italiano) e al pagamento dei relativi contributi previdenziali. Dal 15 novembre 2011 il datore di lavoro NON deve più spedire il CONTRATTO DI SOGGIORNO (mod. Q) a mezzo A/R allo Sportello Unico. Al momento del rinnovo del permesso di soggiorno il lavoratore extracomunitario dovrà esibire come documentazione la copia della denuncia di rapporto di lavoro dell’Inps che è comprensivo anche delle informazioni che venivano riportate sul mod. Q ed ha lo stesso valore del modulo Unilav, usato per i lavoratori subordinati. Se il lavoratore extracomunitario si trova in Italia Il datore di lavoro rivolgendosi al PATRONATO-INAC può: assumere un lavoratore domestico, ricevere un servizio di conteggio per il pagamento dei contributi, busta paga, calcolo ferie e TFR. Il lavoratore domestico rivolgendosi al PATRONATO-INAC otterrà il rinnovo del permesso di soggiorno. Comunicazione all’Autorità di PS per ospitalità e alloggio Il datore di lavoro, se da alloggio ad uno cittadino straniero o apolide, anche se parente o affine o ceda allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti in Italia, è tenuto a darne apposita comunicazione all’Autorità di Pubblica sicurezza competente per territorio entro 48 ore dalla stipula del contratto. Nei comuni dove non sono presenti gli uffici della questura, la comunicazione va inoltrata al Sindaco del comune in quanto riveste anche la carica di Autorità di Pubblica Sicurezza.
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PERDITA DEL LAVORO RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto, nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno. Allo scadere del permesso di soggiorno per attesa occupazione, se il lavoratore è ancora disoccupato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato non può essere rinnovato per il venir meno dei requisiti richiesti per l’ingresso e soggiorno. Se ne sussistono i requisiti può ottenere la conversione ad altro titolo (es. motivi d famiglia, studio, lavoro autonomo), altrimenti deve ritornare al suo Paese di origine. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno. Si può richiedere un permesso di soggiorno attesa occupazione della durata di un anno.permesso di soggiorno attesa occupazione Lo straniero in Italia con nulla osta al lavoro se trova indisponibile il datore di lavoro all’assunzione per cause a lui non imputabili, può richiedere un permesso di soggiorno per ATTESA OCCUPAZIONE. PROMESSA DI ASSUNZIONE NON ONORATA: Rivolgiti al PATRONATO-INAC per la presentazione della domanda
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SALUTE Tessera sanitaria L’iscrizione obbligatoria al servizio sanitario L’iscrizione volontaria al servizio sanitario Documenti per l’iscrizione volontaria Stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (regolari e irregolari) Comunitari e Servizio Sanitario Nazionale (regolari e irregolari) Indennità di malattia Tessera sanitaria L’iscrizione obbligatoria al servizio sanitario L’iscrizione volontaria al servizio sanitario Documenti per l’iscrizione volontaria Stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (regolari e irregolari) Comunitari e Servizio Sanitario Nazionale (regolari e irregolari) Indennità di malattia RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE SOTTOMENU’
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TESSERA SANITARIA Presentare: copia del permesso di soggiorno; Ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso; copia del codice fiscale; il certificato di residenza o l'autocertificazione. Il cittadino straniero con regolare permesso di soggiorno ha diritto all'assistenza sanitaria assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), con parità di trattamento e uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini italiani. La tessera sanitaria è il documento che dimostra l'iscrizione al Servizio Sanitario Regionale e viene rilasciata dall'ASL di residenza, o di effettiva dimora. COME OTTENERLA: RITORNA AL SOTTOMENU’
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ISCRIZIONE D’UFFICIO AL SERVIZIO SANITARIO HANNO DIRITTO ALL’ASSISTENZA SANITARIA I lavoratori (anche iscritti nelle liste di collocamento) e familiari a carico, regolarmente soggiornanti; I titolari di permesso di soggiorno (anche in corso di rinnovo) e familiari a carico regolarmente soggiornanti per: - motivi familiari - asilo politico o umanitario - per richiesta asilo - per attesa adozione o affidamento - per attesa acquisto di cittadinanza profughi e sfollati; detenuti (esenzione dal Ticket); Titolari di permesso di studio già presenti nel territorio italiano (ad es. maggiorenni che hanno convertito il permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso per studio) Minori stranieri privi di permesso di soggiorno I lavoratori (anche iscritti nelle liste di collocamento) e familiari a carico, regolarmente soggiornanti; I titolari di permesso di soggiorno (anche in corso di rinnovo) e familiari a carico regolarmente soggiornanti per: - motivi familiari - asilo politico o umanitario - per richiesta asilo - per attesa adozione o affidamento - per attesa acquisto di cittadinanza profughi e sfollati; detenuti (esenzione dal Ticket); Titolari di permesso di studio già presenti nel territorio italiano (ad es. maggiorenni che hanno convertito il permesso di soggiorno per motivi familiari in permesso per studio) Minori stranieri privi di permesso di soggiorno L’ISCRIZIONE AL SSN DA DIRITTO A 1.scelta del medico di famiglia o pediatra; 2.cure mediche specialistiche, pagando il ticket; 3.ricoveri ordinari e in Day Hospital gratuiti; 4.assistenza farmaceutica (acquisto di farmaci). 1.scelta del medico di famiglia o pediatra; 2.cure mediche specialistiche, pagando il ticket; 3.ricoveri ordinari e in Day Hospital gratuiti; 4.assistenza farmaceutica (acquisto di farmaci). segue RITORNA AL SOTTOMENU’ NOTA: Per nessun motivo può essere iscritto al SSN lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per motivi di salute o turismo.
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1.autocertificazione di residenza oppure dichiarazione di effettiva dimora come risulta dal permesso di soggiorno; 2.permesso di soggiorno in corso di validità o richiesta di rinnovo; 3.codice fiscale o autocertificazione; 4.dichiarazione nella quale ci si impegna a comunicare ogni variazione; 5.se si è disoccupati: autocertificazione dell'iscrizione all'Ufficio di collocamento; 6.per familiari a carico: autocertificazione dello stato di famiglia e quella attestante la condizione di familiare a carico. 1.autocertificazione di residenza oppure dichiarazione di effettiva dimora come risulta dal permesso di soggiorno; 2.permesso di soggiorno in corso di validità o richiesta di rinnovo; 3.codice fiscale o autocertificazione; 4.dichiarazione nella quale ci si impegna a comunicare ogni variazione; 5.se si è disoccupati: autocertificazione dell'iscrizione all'Ufficio di collocamento; 6.per familiari a carico: autocertificazione dello stato di famiglia e quella attestante la condizione di familiare a carico. L’assistenza sanitaria è garantita: Fino alla scadenza del permesso di soggiorno, e può essere prorogata esibendo la richiesta di rinnovo o il permesso di soggiorno rinnovato. DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE AL SSN: RITORNA AL SOTTOMENU’ RITORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE
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L’ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SERVIZIO SANITARIO 1.Se sei uno studente puoi chiedere l’iscrizione volontaria anche per periodi inferiori a 3 mesi e dovrai pagare un contributo annuo di € 149,77. 2.Se sei una persona collocata “alla pari” puoi chiedere anche tu l’iscrizione volontaria pagando un contributo annuale di € 219,49. 3.Per i familiari non a carico occorre pagare il contributo di € 387,34. 4.L’iscrizione volontaria non viene concessa se sei titolare di permesso di soggiorno per motivi di cura. 5.Per familiari a carico con più di 65 anni attualmente è obbligatorio stipulare un’assicurazione sanitaria (di importo pari a quella richiesta per il permesso per studio) e quando sarà definito il contributo necessario da pagare sarà possibile anche l’iscrizione al SSN. Chi non è in Italia per motivi di salute o non possiede un permesso di soggiorno che da diritto all’iscrizione obbligatoria è tenuto: a)STIPULARE UNA ASSICURAZIONE contro il rischio di infortunio, malattia e maternità con una compagnia di assicurazione. b ) chiedere L’ISCRIZIONE VOLONTARIA al SSN che viene concessa se: sei titolare di permesso di soggiorno superiore a 3 mesi; paghi il contributo annuale di 387,34. Il contributo è valido anche per l’iscrizione dei familiari conviventi e a carico; segue RITORNA AL SOTTOMENU’
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1.autocertificazione di residenza oppure in mancanza una dichiarazione di effettiva dimora così come risulta sul permesso di soggiorno; 2.permesso di soggiorno in corso di validità o richiesta di rinnovo dello stesso; 3.codice fiscale o autocertificazione; 4.dichiarazione nella quale ci si impegna a comunicare ogni variazione delle qualità personali; 5.ricevuta del versamento su conto corrente postale intestato al fondo sanitario regionale della somma dovuta; 6.per il cittadino studente, autocertificazione di iscrizione al corso di studio. 7.per i collocati alla pari, autocertificazione del proprio status di straniero collocato alla pari con dichiarazione dell’ospitante. DOCUMENTI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SSN: RITORNA AL SOTTOMENU’
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STRANIERI NON ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE prestazioni urgenti (diagnosi entro 24 ore); le prestazioni di elezione (intervento non urgente che può essere rinviato senza mettere a rischio la vita del paziente). STRANIERI REGOLARMENTE SOGGIORNATI Sono assicurate previo pagamento delle tariffe: cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti e comunque essenziali per malattia o infortunio; medicina preventiva e vaccinazioni; tutela della gravidanza, della maternità e della salute del minore; diagnosi e cura delle malattie infettive. STRANIERI NON IN REGOLA (clandestini, stranieri con permesso di soggiorno scaduto da oltre 60 giorni, ecc.) Sono assicurate gratuitamente con il solo pagamento del ticket la seguenti prestazioni: Il ricorso alle cure mediche non comporta da parte del medico alcuna segnalazione alle autorità di polizia IMPORTANTE segue RITORNA AL SOTTOMENU’ I minori stranieri, anche se privi di permesso di soggiorno, debbono essere iscritti al Servizio sanitario nazionale (Ssn) e accedere a cure continuative da parte di un pediatra di base.
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a cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, anche se continuative, per malattia ed infortunio, in strutture pubbliche o convenzionate; a vaccinazioni, interventi di profilassi internazionale, diagnosi e cura delle malattie infettive. Se sei un cittadino straniero indigente privo di mezzi finanziari Puoi richiede presso qualsiasi ASL una: TESSERA STP in stato di indigenza (Straniero Temporaneamente Presente) valida 6 mesi ma rinnovabile. Presentando una dichiarazione di indigenza nella quale attesti di non possedere risorse economiche sufficienti, avrai diritto presso qualsiasi ASL: RITORNA AL SOTTOMENU’ RITORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE In particolare è tutelata la salute del minore, la gravidanza e maternità. Per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita dello stato civile), non devono essere esibiti i documenti inerenti il soggiorno.
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COMUNITARI E SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE COMUNITARI REGOLARMENTE SOGGIORNATI COMUNITARI NON IN REGOLA (soggiorni superiori ai tre mesi senza giustificato motivo, in stato di indigenza o che sono in condizioni di fragilità sociale) Per soggiorni inferiori a 3 mesi i cittadini UE hanno diritto di soggiornare senza alcuna condizione e formalità salvo il possesso di un documento di identità valido per l’espatrio. Solo in questo caso l’accesso alle prestazioni sanitarie avviene dietro esibizione della TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia) rilasciata dal Paese di provenienza; Per soggiorni superiori a 3 mesi i cittadini UE se richiedono l’iscrizione anagrafica al Comune di riferimento e sono in possesso dei requisiti che giustificano la presenza nel territorio italiano, possono iscriversi al SSN ed avere l’assistenza sanitaria al pari di un cittadino italiano. Possono richiede presso qualsiasi ASL il: CODICE ENI (Europeo Non In regola) valido 6 mesi ma rinnovabile. RITORNA AL SOTTOMENU’ Con il Codice ENI è possibile ottenere: cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, anche se continuative, per malattia ed infortunio, in strutture pubbliche o convenzionate. In particolare sono garantiti: la tutela della gravidanza e maternità, salute del minore, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi internazionale e la diagnosi e cura delle malattie infettive.
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INDENNITÀ DI MALATTIA Massimo 180 giorni nell’anno solare, i primi tre giorni sono a carico del datore di lavoro, mentre dal quarto giorno l’assistenza Inps provvede al pagamento. segue E’ una prestazione che viene pagata, in sostituzione della retribuzione, ai lavoratori che si ammalano. A CHI SPETTA: 1.alla quasi totalità degli operai del settore privato; 2.agli impiegati del settore Terziario e Servizi (ex commercio); 3.ai disoccupati e sospesi dal lavoro (appartenenti alle categorie sopra indicate) purché il lavoro sia cessato o sospeso da non più di 60 giorni primo dell’inizio della malattia. Nessuna indennità è prevista per i lavoratori autonomi. PER QUANTO SPETTA : RITORNA AL SOTTOMENU’
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1.il lavoratore deve rivolgersi al medico curante per il rilascio del certificato di malattia che verrà inviato on line al datore di lavoro e alla sede Inps di residenza. 2.L’indennità non spetta per ogni giorno di ritardo nell’invio del certificato. 3.Il lavoratore deve accertarsi che sul certificato sia stato trascritto l’esatto indirizzo di reperibilità durante la malattia, per consentire i controlli. L’inesattezza dell’indirizzo comporterà la perdita dell’indennità. 4.Il lavoratore deve rimanere a casa per i controlli dell’Inps o dell’Asl nelle fasce orarie: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 comprese le domeniche e i giorni festivi. In caso di assenza ingiustificata alla visita perderà l’indennità di malattia. COME SI OTTIENE: RITORNA AL SOTTOMENU’
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PREVIDENZA E ASSISTENZA La pensione di vecchiaia La pensione di anzianità La pensione agli invalidi civili La pensione di invalidità La pensione di inabilità La pensione ai superstiti L’assegno sociale La pensione se torni al Paese di origine La pensione di vecchiaia La pensione di anzianità La pensione agli invalidi civili La pensione di invalidità La pensione di inabilità La pensione ai superstiti L’assegno sociale La pensione se torni al Paese di origine RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE SOTTOMENU’
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LA PENSIONE DI VECCHIAIA per i lavoratori dipendenti i seguenti Requisiti : 63 anni e 9 mesi donne 66 anni e 3 mesi uomini 20 anni di contributi per i lavoratori autonomi i seguenti RITORNA AL SOTTOMENU’ Il lavoratore extracomunitario con contratto di lavoro diverso da quello stagionale, quando torna nel Paese d’origine, conserva i diritti previdenziali maturati in Italia. Requisiti : 64 anni e 9 mesi donne 66 anni e 3 mesi uomini 20 anni di contributi Fino al 31 dicembre 2015 la nuova legge sull’età pensionabile stabilisce: Rivolgiti al PATRONATO-INAC per la presentazione della domanda
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LA PENSIONE ANTICIPATA LAVORATORI DIPENDENTI e AUTONOMI Requisiti fino al 31.12.2015 Uomini 62 anni di età; 42 anni e 6 mesi di contribuzione. Donne 62 anni di età 41 anni e 6 mesi di contribuzione. RITORNA AL SOTTOMENU’ Disposizioni eccezionali : Uomini 64 anni di età 35 anni di contributi al 31/12/2012 Donne 60 anni di età donne 20 anni di contributi al 31/12/2012 Rivolgiti al PATRONATO-INAC per la presentazione della domanda
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LA PENSIONE AGLI INVALIDI CIVILI Il riconoscimento di invalidità da il diritto al collocamento obbligatorio. Inoltre se sei un CITTADINO EXTRACOMUNITARIO 1.Devi possedere il PERMESSO DI SOGGIORNO di durata non inferiore ad 1 anno; 2.Oppure devi essere riconosciuto Rifugiato politico. 3.Devi risiedere in Italia. È un beneficio economico concesso ai cittadini che: 1.non hanno contributi da lavoro e diventano inabili; 2.non posseggono reddito o quest’ultimo non supera determinati limiti annuali che variano a seconda del tipo di invalidità. CHE COS’E’: RITORNA AL SOTTOMENU’ Rivolgiti al PATRONATO-INAC per la presentazione della domanda
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LA PENSIONE DI INVALIDITA’ infermità fisica o mentale, accertata dal medico legale dell’Inps, che riduca in modo permanente la capacità di lavoro a meno di un terzo; anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui minimo tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di assegno ordinario di invalidità. Spetta ai lavoratori italiani o extracomunitari dipendenti o autonomi (ad eccezione dei lavoratori stagionali) in possesso del PERMESSO DI SOGGIORNO di durata non inferiore ad 1 anno, affetti da infermità che hanno versato i contributi per lavoro. Requisiti: RITORNA AL SOTTOMENU’ Rivolgiti al PATRONATO-INAC per la presentazione della domanda
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LA PENSIONE DI INABILITA’ infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell’Inps, che provochi un’assoluta o permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa; anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui minimo tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione; inabilità a svolgere alcuna attività lavorativa. Spetta ai lavoratori italiano o extracomunitari dipendenti o autonomi (ad eccezione dei lavoratori stagionali) in possesso del PERMESSO DI SOGGIORNO di durata non inferiore ad 1 anno, che sono diventati totalmente inabili e possiedono contributi “per lavoro”. Requisiti: RITORNA AL SOTTOMENU’ Rivolgiti al PATRONATO-INAC per la presentazione della domanda
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LA PENSIONE AI SUPERSTITI coniuge; figli minori, studenti o inabili e a suo carico; nipoti minori non economicamente autosufficienti, che siano stati a carico del parente defunto. E’ la pensione del lavoratore che, spetta ai componenti del suo nucleo familiare, alla morte del lavoratore, assicurato o pensionato, avvenuta successivamente al compimento del 65° anno. RITORNA AL SOTTOMENU’ Beneficiari: La Pensione ai superstiti NON SPETTA: se il decesso del lavoratore è avvenuto prima del compimento dei 65 anni. Rivolgiti al PATRONATO-INAC per la presentazione della domanda
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L’ASSEGNO SOCIALE gli abitanti della Repubblica di San Marino; i rifugiati politici; i cittadini di uno Stato dell’Unione europea; Possono fare domanda, qualora sussistano tutti i requisiti anche: 65 anni di età e 3 mesi; la residenza anagrafica, effettiva, stabile e continuativa in Italia da almeno 10 anni; e non posseggono redditi personali superiori a 5.830,76 euro se sono soli, oppure redditi cumulati, se sono sposati, superiori a 11.661,52 euro per il 2015. La misura massima dell’assegno è pari a 448,52 euro per 13 mensilità per l’anno 2015. E’ un sostegno economico concesso ai titolari di PERMESSO DI SOGGIORNO CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) CHE COS’E’: RITORNA AL SOTTOMENU’ IMPORTANTE: se il titolare, trasferisce la sua residenza definitivamente all'estero, la prestazione non viene più erogata. L'assegno sociale è una prestazione che non spetta ai superstiti. REQUISITI: Rivolgiti al PATRONATO-INAC per la presentazione della domanda
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LA PENSIONE SE TORNI AL PAESE DI ORIGINE Il lavoratore straniero può ottenere la Pensione a 66 anni e 3 mesi ed almeno 20 anni di contributi versati in Italia. La lavoratrice straniera a 63 anni e 9 mesi. Se il primo contributo lo hai versato a partire dal 1 gennaio 1996 allora sono sufficienti 5 anni e 70 di età più l’incremento all’aspettativa di vita. RITORNA AL SOTTOMENU’ Rivolgiti al PATRONATO-INAC per la presentazione della domanda
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PRESTAZIONI SOCIALI SOTTOMENU’ RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE Assegno di maternità Assegno per il nucleo famigliare Assegno per il nucleo famigliare erogato dai Comuni Assegno di maternità Assegno per il nucleo famigliare Assegno per il nucleo famigliare erogato dai Comuni
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L’ASSEGNO DI MATERNITA’ E’ un contributo economico concesso dai Comuni ed erogato dall’Inps. Può essere richiesto per ogni figlio nato e per ogni minore adottato, o in affidamento preadottivo. 1.Cittadine italiane e comunitarie 2.Cittadine extracomunitarie in possesso (o in attesa del rilascio) del Permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo 3.Cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno di familiare di cittadino comunitario 4.Cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno permanente di familiare di cittadino comunitario 5.Cittadine extracomunitarie titolari dello status di rifugiate politiche e di protezione sussidiaria. Requisiti: reddito ISEE non superiore a 16.954,95 euro per le nascite, le adozioni e gli affidamenti preadottivi avvenuti nel 2015. non beneficiare di alcun trattamento previdenziale di maternità oppure percepire un trattamento previdenziale di importo inferiore a quello dell’assegno stesso. Beneficio: Per il 2015 l’importo mensile dell’assegno è di € 338,89 per 5 mensilità (1.694,45 euro). RITORNA AL SOTTOMENU’RITORNA AL SOTTOMENU’ PRESTAZIONI SOCIALI RITORNA AL SOTTOMENU’ RITORNA AL SOTTOMENU’ MATERNITA ’ Destinatari: Per il calcolo dell’ISEE rivolgerti al CAF-CIA Domanda : La richiesta dell’assegno di maternità deve essere presentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla data di nascita o dalla data di entrata di ingresso del bambino in famiglia (adozione o affidamento). Rivolgiti al PATRONATO-INAC per la presentazione della domanda
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E una prestazione, aggiunta alla retribuzione, a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge. Viene erogata ai lavoratori extracomunitari con le stesse regole che valgono per i lavoratori italiani. 1.Lavoratori stranieri EXTRACOMUNITARI (anche per i familiari residenti in all’estero, se esiste una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia con lo Stato di provenienza del richiedente); 2.Lavoratori stranieri RIFUGIATI POLITICI (diritto all’assegno per i familiari residenti all’estero). 3.Titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria. Destinatari: reddito familiare, costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare, non superiore ad un importo stabilito annualmente da apposito decreto Ministeriale. Il reddito, per almeno il 70% derivante da lavoro dipendente o da prestazioni ad esso equiparate (es. pensione, oppure indennità di disoccupazione o di maternità o di malattia, ecc.). RITORNA AL SOTTOMENU’RITORNA AL SOTTOMENU’ PRESTAZIONI SOCIALI L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMIGLIARE Requisiti: Domanda: al proprio datore di lavoro (per lavoratori dipendenti non agricoli); alla sede INPS competente per residenza in tutti gli altri casi. RITORNA AL SOTTOMENU’ RITORNA AL SOTTOMENU’ MATERNITA ’ Per compilare la domanda rivolgiti al PATRONATO-INAC
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E un sostegno economico, ai nuclei familiari in cui sono presenti almeno tre figli minori. Destinatari: nucleo familiare con tre o più figli conviventi di età inferiore ai diciotto anni; reddito ISEE non superiore a 8.555,99 euro per l’anno 2015 RITORNA AL SOTTOMENU’RITORNA AL SOTTOMENU’ PRESTAZIONI SOCIALI L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMIGLIARE DEI COMUNI Requisiti: Beneficio: Per il 2015 l’importo dell’assegno, se spettante nella misura intera, è pari a 141,30 euro per tredici mensilità, per un importo complessivo di 1.836,90 euro. RITORNA AL SOTTOMENU’ RITORNA AL SOTTOMENU’ MATERNITA ’ Per il calcolo dell’ISEE rivolgiti al CAF-CIA 1.Cittadini italiani e comunitari 2.Cittadini extracomunitari in possesso (o in attesa del rilascio) del Permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo 3.Cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario 4.Cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno permanente di familiare di cittadino comunitario 5.Cittadini extracomunitari titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria. Domanda : L’assegno deve essere richiesto al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono determinati i requisiti e viene erogato dall’Inps in due semestralità: può competere in misura intera o in misura ridotta per un massimo di tredici mensilità. Per compilare la domanda rivolgiti al PATRONATO-INAC
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REATO DI CLANDESTINITA’ Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE Il clandestino può essere trattenuto presso i Cei (Centri di espulsione) fino a sei mesi, le proroghe vengono autorizzate dal giudice di pace quando il cittadino straniero non collabora o non arrivano i documenti necessari all’espulsione dal Paese d’origine. Lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato senza un regolare permesso di soggiorno, commette reato di clandestinità. Non rischia il carcere ma è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Viene espulso. Il questore può procedere all’espulsione con rito abbreviato, senza bisogno del nulla osta dell’autorità giudiziaria. Chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio o affitta anche una stanza a stranieri che risultino irregolari al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, rischia da 6 mesi a fino a 3 anni di carcere e la confisca dell’immobile. E’ obbligatorio, per i pubblici ufficiali, denunciare i clandestini all'autorità giudiziaria tranne che per i medici e gli insegnanti che agiscono in virtù della tutela dei minori. Il datore di lavoro che occupa un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore. Il permesso di soggiorno deve essere esibito agli uffici della pubblica amministrazione per gli atti di stato civile o l’accesso ai pubblici servizi, tranne che per le prestazioni sanitarie o le iscrizioni alle scuole dell’obbligo.
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ESPULSIONE Espulsione amministrativa Espulsione a titolo di misura di sicurezza Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione. Può essere ordinata nei confronti di un extracomunitario condannato per reati per i quali è previsto l’arresto e che risulti socialmente pericoloso. Può essere disposta, per un periodo non inferiore a 5 anni, dal Giudice che, nel pronunciare condanna per un reato non colposo o nell’applicare la pena a seguito di patteggiamento allo straniero che si trovi in una delle situazioni che comportano l’espulsione amministrativa del Prefetto, ritiene di dover condannare alla detenzione entro il limite di due anni, senza poter concedere la sospensione condizionale. L’espulsione è eseguita dal Questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. E’ disposta con decreto motivato: se lo straniero è entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera; se non ha richiesto il permesso di soggiorno entro 8 giorni dall’ingresso, oppure ha il permesso revocato, o annullato, o scaduto da più di 60 giorni senza aver richiesto il rinnovo; se persona dedita a traffici delittuosi. Il decreto di espulsione contiene l’intimazione a lasciare l’Italia entro 15 giorni. Lo straniero espulso, non può rientrare in Italia per un periodo di 5 anni. RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE La straniera in stato di gravidanza irregolare, non puo’ essere espulsa fino ai 6 mesi del bambino. Non possono essere espulsi gli stranieri conviventi con parenti entro il 2° grado di nazionalità italiana.
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DIRITTO ALLLA CASA CARTA DI SOGGIORNO CE PERMESSO DI SOGGIORNO almeno biennale per LAVORO SUBORDINATO O LAVORO AUTONOMO Hanno diritto 1.agli alloggi della edilizia residenziale pubblica; 2.al credito agevolato in materia edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione. I cittadini extracomunitari che esercitano una regolare attività di lavoro, titolari di RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE La nuova manovra economica, la legge 133/2008, all’art. 11 disciplina il piano nazionale di edilizia abitativa e limita la possibilità di accedere ad una casa popolare ai soli cittadini stranieri - a basso reddito - "residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione".
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I DIRITTI DELLA DONNA RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE SOTTOMENU’ MATERNITA’ Congedo e Indennità di maternità Congedo e Indennità di maternità Espulsione I DIRITTI DELLA DONNA dal menù PRESTAZIONI SOCIALIPRESTAZIONI SOCIALI Assegno di maternità Assegno per il nucleo famigliare Assegno per il nucleo famigliare dei Comuni
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MATERNITA’ La straniera con regolare rapporto di LAVORO SUBORDINATOha diritto: 1.di chiedere il congedo per maternità che consiste nell’ l’astensione obbligatoria dal lavoro, due mesi prima del parto e tre mesi dopo la nascita del bambino, durante il quale percepisce l’indennità di maternità (80% della retribuzione). 2.di fruire del congedo parentale (astensione facoltativa) per un massimo di 6 mesi, durante il quale verrà corrisposta un’indennità ridotta (30% della retribuzione); tale diritto del padre e della madre può essere richiesto anche in favore del figlio residente all’estero. Il certificato di nascita da allegare alla domanda e la firma apposta dall’altro genitore dovranno essere legalizzati dalla rappresentanza diplomatica o consolare operante nel territorio estero. 3.dopo la nascita al riposo giornaliero per allattamento e a permessi per malattia del bambino; 4.di non essere licenziata dall’inizio della gestazione fino al compimento di tre anni di età del bambino, salvo per giusta causa. all’indennità di maternità solo se risulta iscritta ad una gestione previdenziale autonoma e sia in regola con il versamento dei contributi dovuti all’Inps alla data di inizio del periodo indennizzabile. all’indennità di maternità, solo se ha sei mesi di contributi nell’anno precedente o in alternativa un anno di contributi nel biennio antecedente l’inizio del periodo di astensione. Se la gravidanza è iniziata all’interno del rapporto di lavoro non può essere licenziata fino al 3° mese dopo il parto. La straniera con regolare rapporto di LAVORO AUTONOMOha diritto: La straniera con regolare rapporto di LAVORO DOMESTICO ha diritto: RITORNA AL SOTTOMENU’ CONGEDO E INDENNITA’ DI MATERNITA’
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L’immigrata ha in questo caso diritto al permesso di soggiorno per cure mediche presso la Questura indicando generalità e luogo di dimora deve presentare: 6 foto formato tessera; una marca da bollo da 16 euro; certificato che attesti lo stato di gravidanza e la data presumibile del parto, rilasciato da un medico della Asl o da un consultorio. Una volta ottenuto il permesso di soggiorno è possibile richiedere l’iscrizione al servizio sanitario nazionale che consentirà di usufruire dell’esenzione dal pagamento del ticket per tutti gli accertamenti di diagnostica strumentale e di laboratorio e per tutte le prestazioni specialistiche ai fini della tutela della maternità. Il permesso di soggiorno per cure mediche, in ogni caso, non consente di uscire dal territorio italiano, di lavorare e soprattutto non può essere trasformato in altro permesso di soggiorno, salvo casi eccezionali (se il marito è regolare in Italia e possiede i requisiti, il permesso di soggiorno per cure può essere convertito in motivi familiari). LA STRANIERA IN STATO DI GRAVIDANZA senza permesso di soggiorno NON PUÒ ESSERE ESPULSA: RITORNA AL SOTTOMENU’ MATERNITA’ Fino a quando il nascituro non compie i 6 mesi d’età e non potrà essere espulso per lo stesso periodo nemmeno suo marito, seppur entrato clandestinamente in Italia, purché viva con la propria congiunta (la richiesta è presentata, al momento della nascita, direttamente in Questura allegando passaporto e stato di famiglia).
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ASSISTENZA SANITARIA Cure gratuite per le immigrate regolari e irregolari durante la gravidanza e fino al 6° mese di vita del bambino. Iscrizione al Ssn del minore e cure continuative da parte di un pediatra di base. PROTEZIONE SOCIALE Le immigrate sottoposte a violenza vengono inserite in programmi di assistenza sociale. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, non e’ richiesta da parte della vittima la denuncia, ne’ alcuna forma di collaborazione con gli organi di polizia o con l’Autorità’ giudiziaria. PERMESSO DI SOGGIORNO CE Ti viene rilasciata se sei cittadina extracomunitaria e hai un figlio o un marito italiano o comunitario residente in Italia e con il quale convivi. RITORNA AL SOTTOMENU’ CARTA DI SOGGIORNO per familiare di cittadino comunitario Ti viene rilasciata se soggiorni regolarmente da almeno 5 anni. I DIRITTI DELLA DONNA Il genitore extracomunitario anche naturale del minore italiano ha diritto di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia. La richiesta è presentata, al momento della nascita, direttamente in questura allegando passaporto e stato di famiglia. PERMESSO PER CURE MEDICHE Ti viene rilasciato se sei una clandestina solo durante la gravidanza e fino al compimento dei 6 mesi del bambino. Non puoi essere espulsa e puoi convertirlo in casi eccezionali in motivi di famiglia.
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I DIRITTI DEL RIFUGIATO Diritto alla tutela familiare Qualora lo status non venga esteso ai familiari, gli stessi possono essere ricongiunti oppure se si trovano in Italia possono ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari. Diritto all’istruzione Diritto al permesso di soggiorno Diritto al documento di viaggio Per i minori l’accesso agli studi è al pari dei cittadini italiani. I maggiorenni accedono agli studi, all’aggiornamento e perfezionamento professionale al pari dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti. Viene rilasciato un permesso di soggiorno per asilo della validità di 5 anni. Alla scadenza può essere rinnovato. Viene rilasciato un documento di viaggio che consente i viaggi fuori del territorio nazionale della validità di 5 anni. segue RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE Sul sito del Ministero dell’Interno: il modello di domanda da compilareil modello di domanda da compilare L'opuscolo informativo per il richiedente lo status di rifugiato: italiano italiano - inglese - francese - spagnolo - araboinglesefrancesespagnoloarabo Il cittadino straniero può ottenere lo status di rifugiato, dimostrando che non può far ritorno in Patria per timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale. Per l’ottenimento dello status può essere sufficiente dimostrare che il Paese d’origine è in guerra.
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I DIRITTI DEL RIFUGIATO Salvo il caso in cui il rifugiato diviene un pericolo per la sicurezza dello Stato in cui si trova, oppure non sia egli stato oggetto di una condanna già passata ingiudicato per un crimine o un delitto grave. Diritto al lavoro L’Italia garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolari e alle loro famiglie parità e uguaglianza rispetto ai lavoratori italiani. In materia di accesso al pubblico impiego i rifugiati sono al pari dei cittadini dell’U.E. Tutela giurisdizionale Parità di trattamento con il cittadino italiano relativamente: al diritto di accedere ai Tribunali, ai diritti e interessi legittimi nei rapporti con la Pubblica amministrazione, all’accesso ai pubblici servizi, nei limiti e modi previsti dalla legge. Protezione dei dati Inerenti alla domanda di asilo: tutti gli atti relativi alla procedura di riconoscimento dello status di rifugiato, alla richiesta di contributi economici e in generale tutti i documenti concernenti i rifugiati sono sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, come previsto dalla Legge n.241/90. Divieto di espulsione o respingimento RITORNA AL MENU’ PRINCIPALERITORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE Diritto all’assistenza sanitaria e sociale Sono equiparati ai cittadini italiani.
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LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA: I DIRITTI Diritto alla tutela familiare Qualora lo status non venga esteso ai familiari, gli stessi possono essere ricongiunti oppure se si trovano in Italia possono ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari. Per il ricongiungimento di un familiare bisogna dimostrare un reddito, per l’anno 2015 pari a 8.746,14 euro, mentre per due familiari oppure più minori di 14 anni un reddito pari a 11.661,52 euro. Diritto al permesso di soggiorno RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE Il cittadino straniero, può ottenere lo status di persona ammissibile alla protezione sussidiaria se, pur non avendo i requisiti per richiedere lo status di rifugiato, è ugualmente bisognoso di protezione internazionale. Lo status di protezione sussidiaria viene riconosciuto allo straniero per il quale sussistono fondati motivi per cui se tornasse in Patria correrebbe un grave rischio. E’ rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria della validità di 3 anni ed è rinnovabile se permangono le condizioni che ne hanno consentito il riconoscimento. Permette l’accesso al lavoro e allo studio ed è convertibile in permesso per motivi di lavoro se ne sussistono i requisiti. segue
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LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA: I DIRITTI Diritto all’assistenza sanitaria e sociale Sono equiparati ai cittadini italiani. RITORNA AL MENU’ PRINCIPALERITORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE Diritto al documento di viaggio Qualora sussistono fondate ragioni che non consentono di richiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la Questura competente rilascia allo straniero il titolo di viaggio per stranieri. Diritto al lavoro Godono dello stesso trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, autonomo, per l’iscrizione agli albi professionali, per la formazione professionale e per tirocinio sul luogo del lavoro. In materia di accesso al pubblico impiego sono al pari dei cittadini dell’U.E. Diritto all’istruzione Per i minori l’accesso agli studi è al pari dei cittadini italiani. Per i maggiorenni è riconosciuto nei limiti e nei modi stabiliti per gli stranieri regolarmente soggiornanti.
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RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE Il cittadino straniero, rifugiato o titolare di permesso di soggiorno Ce o di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo, per motivi religiosi, con durata non inferiore ad un anno, può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: il coniuge maggiorenne non legalmente ed effettivamente separato (non è consentita la poligamia); i figli minori (affidati o adottati), anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, figli maggiorenni con invalidità totale; i genitori a carico con più di 65 anni con assicurazione sanitaria se in patria non ci sono altri figli in grado di provvedere a loro; parenti entro terzo grado a carico inabili al lavoro. Il ricongiungimento familiare, secondo la legge italiana viene rilasciato alla condizione che lo straniero immigrato sia in grado di assicurare ai propri familiari “normali condizioni di vita”. RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE segue 1.documentazione che dimostri il rapporto di parentela, se proveniente dall'estero tradotta, legalizzata e validata dall’autorità consolare italiana nel paese di appartenenza dello straniero; 2.disponibilità di un alloggio conforme ai parametri dell'edilizia residenziale regionale o certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'unità sanitaria locale competente; 3.Possedere un reddito pari all’importo dell’assegno sociale (pari a 5.830,76 euro per il 2015) + la metà per ogni familiare da ricongiungere (es. il dichiarante + 1 familiare = 8.746,14 euro). Per più figli minori di 14 anni il reddito da dimostrare è solo il doppio dell’assegno sociale (11.661,52 euro); 4.per i genitori con più di 65 anni si dovrà stipulare un’assicurazione sanitaria, senza scadenza, che copra i rischi di malattia, infortunio e maternità (ad esempio in analogia a quanto richiesto ai cittadini stranieri beneficiari di visto per studio) oppure l’iscrizione volontaria al SSN. Requisiti Il ricongiungimento con cittadini italiani è previsto solo per i familiari entro il 2° grado. Rivolgiti al PATRONATO-INAC per la presentazione della domanda
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RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE Lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) rilascia SU RICHIESTA di un familiare il nulla osta per il ricongiungimento familiare o familiare al seguito necessario per ottenere il visto per l’ingresso nel territorio italiano Per l’invio della richiesta di nulla osta rivolgiti al PATRONATO-INAC. Il nullaosta viene consegnato al familiare che ne ha fatto richiesta, che a sua volta lo spedisce al familiare all’estero. Con il nullaosta lo straniero può ritirare presso il Consolato italiano all’estero il VISTO D’INGRESSO ed entrare in Italia, Entro 8 giorni lavorativi, dall’ingresso in Italia presso lo SPORTELLO UNICO ritira il modulo di richiesta del permesso di soggiorno e si reca all’ufficio postale per spedire la richiesta permesso di soggiorno unitamente a: copia del passaporto recante il visto di ingresso, 4 fotografie e 1 marca da bollo da 16. RITORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE In presenza dei requisiti di alloggio e reddito è consentito l’ingresso del genitore naturale per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore.
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I DIRITTI DEI MINORI RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE Minori stranieri non accompagnati Minori stranieri adottati o affidati a scopo adottivo da cittadini italiani Minori di 14 anni Non possono essere espulsi e diritto di restare in Italia Hanno diritto alla protezione e all’assistenza sanitaria (iscrizione SSN) Hanno diritto ad ottenere un permesso di soggiorno Hanno l’obbligo scolastico e il diritto allo studio Non possono lavorare ma al compimento dei 18 anni possono ottenere un permesso per lavoro. In possesso di visto, in Italia non devono richiedere il permesso di soggiorno ed acquistano automaticamente la cittadinanza italiana. L’iscrizione al SSN avviene come per un minore italiano. Hanno diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari Nella determinazione del reddito per il ricongiungimento di 2 e più minori basta dimostrare il doppia dell’assegno sociale Sono esenti nel pagamento del visto d’ingresso nei paesi Schengen Minori di 14-18 anni Hanno diritto al permesso di soggiorno per minori 14-18 anni. Acquistano automaticamente la cittadinanza italiana se convivono con il genitore che l’ha ottenuta. Chi è autorizzato a soggiornare in Italia per assistere un minore per problemi psicofisici, può lavorare ma non convertire il permesso per motivi di lavoro. Nel diritto a mantenere o riacquistare l’unità familiare si deve considerare con priorità il superiore interesse del minore. Diritti all’unità familiare Le pratiche di ricongiungimento o richiesta cittadinanza iniziate da stranieri minorenni se si concludono quando questi sono diventati maggiorenni conservano i diritti dei minorenni.
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I DIRITTI DAI 18 ANNI RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE Permesso per motivi familiari Minori reclusi che abbiano commesso un reato La possibilità per il minore di restare in Italia con un regolare permesso di soggiorno dopo aver compiuto 18 anni, dipende dal tipo di permesso di soggiorno. 1.Ha il diritto ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, se ne ricorrono i requisiti. 2.Può convertirlo in permesso per studio o lavoro subordinato o autonomo, ricerca lavoro, cure mediche. 3.Nel caso di conversione in permesso per studio, non paga l’iscrizione SSN se era già presente regolarmente sul territorio italiano e iscritto al SSN obbligatorio. Se hanno partecipato ad un programma di integrazione sociale, al compimento dei 18 anni possono ottenere un permesso per protezione sociale. Può convertirlo in permesso per studio o lavoro subordinato o autonomo, al compimento dei 18 anni, se : è entrato in Italia da almeno 3 anni; ha seguito per 2 anni un progetto di integrazione sociale; frequenta corsi di studio o svolge attività lavorativa. Permesso per affidamento Lo straniero, nato e residente legalmente in Italia, al compimento del 18° anno di età e fino al compimento del 19° anno ha diritto a richiedere la cittadinanza italiana.
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SPOSARSI IN ITALIA I documenti da presentare sono: 1.Passaporto valido; 2.Nulla osta rilasciato dal Consolato o dall’Ambasciata del proprio paese d’origine con firma autenticata in Prefettura se si tratta di un paese extracomunitario; 3.Se il cittadino straniero è residente in Italia, certificato di stato libero e di residenza in bollo; 4.Due testimoni con i documenti d’identità validi; (se stranieri con permesso di soggiorno); 5.Per il matrimonio celebrato con rito cattolico il modulo rilasciato dalla parrocchia. Può farne richiesta qualunque cittadino libero dal vincolo del matrimonio presso l’ufficio del Comune di residenza di uno dei due futuri sposi. I minorenni devono prima ottenere il decreto di autorizzazione del Tribunale dei minori. RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE Il permesso di soggiorno deve essere esibito agli uffici della pubblica amministrazione per gli atti di stato civile o l’accesso ai pubblici servizi, tranne che per: le prestazioni sanitarie, le iscrizioni alle scuole dell’obbligo e per le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita dello stato civile). La Corte Costituzionale, ha stabilito che lo straniero presente in Italia può contrarre matrimonio anche se non in possesso di documentazione attestante la regolarità dell’ingresso e del soggiorno nel nostro Paese. E’ bene sapere che, è prevista la revoca del permesso di soggiorno del cittadino straniero, nel caso in cui, venga accertato che al matrimonio non sia seguita l’effettiva convivenza (salvo che dal matrimonio sia nata prole). IMPORTANTE:
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STUDIARE I ITALIA REQUISITI: titolo di studio di scuola superiore conseguito in Italia, oppure equivalente se ottenuto all'estero; certificazione che assicuri la conoscenza della lingua italiana adeguata alla frequenza dei corsi; Deve imparare l’italiano. MINORI Inferiori a 15 anni, sia regolari che irregolari, hanno diritto all'istruzione (scuola dell'obbligo). ADULTI Se regolari possono frequentare corsi: 1)di alfabetizzazione per conseguire il titolo della scuola dell'obbligo; 2)di integrazione degli studi, fatti nel Paese di provenienza per il titolo della scuola dell'obbligo o il diploma di scuola secondaria superiore; 3)di lingua italiana; 4)di formazione professionali. UNIVERSITA’ Possono iscriversi gli stranieri che abbiano una carta di soggiorno o un permesso per i seguenti motivi: 1. lavoro subordinato o autonomo 2. motivo familiare 3. asilo politico o umanitario 4. motivo religioso Agli studenti stranieri viene assicurato lo stesso trattamento riservato agli studenti italiani. RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE
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DOVE IMPARARE L’ITALIANO Università per gli stranieri a Perugiahttp://www.unistrapg.it/http://www.unistrapg.it/ Università per gli stranieri di Siena http://www.unistrasi.it/http://www.unistrasi.it/ IcoN – Italian Cultur on the Nethttp://www.italicon.it/http://www.italicon.it/ Italicahttp://www.italica.rai.it/principali/lingua/comune.htmhttp://www.italica.rai.it/principali/lingua/comune.htm Università degli studi di Bergamohttp://www.unibg.it/http://www.unibg.it/ Università degli studi di Bologna - Ciltahttp://www.cilta.unibo.it/ http://www.cliro.unibo.it/http://www.cilta.unibo.it/www.cliro.unibo.it Università degli studi di Firenze – Centro di cultura per stranierihttp://www.unifi.it/unifi/ccshttp://www.unifi.it/unifi/ccs Università degli studi di Firenze – Centro linguistico di ateneohttp://www.cla.unifi.it/http://www.cla.unifi.it/ Università degli studi di Genovahttp://www.unige.it/centrint/http://www.unige.it/centrint/ Università degli studi de l’Aquilahttp://www.univaq.it/http://www.univaq.it/ Università degli studi di Leccehttp://www.unisalento.it/web/guest/programma_internazionalizzazionehttp://www.unisalento.it/web/guest/programma_internazionalizzazione Università degli studi di Milanohttp://www.unimi.it/studenti/foreign_students/1212.htmhttp://www.unimi.it/studenti/foreign_students/1212.htm Università degli studi di Parmahttp://www.unipr.it/arpa/cla/http://www.unipr.it/arpa/cla/ Università degli studi di Roma Tre http://www.cla.uniroma3.it/LinguaItaliana.aspxhttp://www.cla.uniroma3.it/LinguaItaliana.aspx Università degli studi di Trentohttp://www.unitn.it/cla/394/tipologia-corsi-di-linguehttp://www.unitn.it/cla/394/tipologia-corsi-di-lingue Università degli studi di Udinehttp://centroitalianostranieri.wordpress.com/http://centroitalianostranieri.wordpress.com/ Università degli studi di Urbinohttp://www.uniurb.it/CorStran/index.htmhttp://www.uniurb.it/CorStran/index.htm Università degli studi di Milanohttp://studenti.unimi.it/foreign/gargnano.htmhttp://studenti.unimi.it/foreign/gargnano.htm Università del Salentohttp://www.italianoperstranieri.unisalento.ithttp://www.italianoperstranieri.unisalento.it Asils – Associazione scuole di italiano come lingua Secondahttp://www.nausicaaclub.ithttp://www.nausicaaclub.it Istituto Italiano di Firenzehttp://www.istitutoitaliano.ithttp://www.istitutoitaliano.it Università degli studi di Napoli "L'Orientalehttp://www.cila.unior.ithttp://www.cila.unior.it Asils - Associazione Scuole di Italiano come Lingua Seconda http://www.asils.it/indexa.htmhttp://www.asils.it/indexa.htm RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE
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COME INVIARE IL DENARO A CASA Se sei un lavoratore e vuoi inviare denaro all’estero ai tuoi familiari o amici o parenti, o sei uno studente e vuoi ricevere denaro in tutta sicurezza e nel giro di pochi minuti, ti consigliano di utilizzare i servizi specializzati di trasferimento denaro: agenzie di Money transfer, Banche e Poste. Per accedere al servizio è necessario possedere un documento legalmente valido e riconosciuto dalle autorità italiane: Carta d’identità Passaporto Patente di guida Carta del turista Identificazione di governo con foto un documento di identificazione valido. RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE I cittadini extracomunitari per accedere al servizio devono possedere il Permesso di soggiorno. L’agenzia di Money transfer, banche o poste hanno l’obbligo di “acquisire e conservare per 10 anni copia del permesso di soggiorno dei clienti extracomunitari” e segnalare gli irregolari entro 12 ore alla polizia, se non si attiene alla regola, pena la cancellazione dall’elenco degli agenti finanziari. Maggiori informazioni al sito www.mandasoldiacasa.it www.mandasoldiacasa.it
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COME DIVENTARE IMPRENDITORI AGRICOLI I lavoratori stranieri extracomunitari possono esercitare in Italia un’attività di lavoro autonomo in agricoltura in qualità di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP). Puoi svolgere un’attività agricola se: sei in possesso di conoscenze e competenze professionali; hai aperto una partita Iva; sei iscritto al registro delle imprese della C.C.I.A.A. ; conduci terreni a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, oppure in affitto; sei iscritto all’INPS. RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE Puoi svolgere un’attività agrituristica se: eserciti un’attività agricola da almeno due anni; hai frequentato un corso per operatore agrituristico dedichi all’attività agrituristica 85% delle giornate occupate all’attività agricola, impegnando le materie prime e i locali dell’azienda. Rivolgiti alla CIA- Confederazione italiana agricoltori per avere una consulenza
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I RAPPORTI CON IL FISCO. Cosa devo sapere Se svolgi un LAVORO SUBORDINATO Devi: Dichiarare gli importi ricevuti dal datore di lavoro e ottenere l’eventuale rimborso direttamente nella busta paga di luglio. Rilasciando la delega al Centro di Assistenza Fiscale (CAF-CIA) otterrai la consulenza di esperti e la compilazione del modello 730 a pagamento. PRESENTARE IL MODELLO 730 PER: Ogni contribuente deve avere il CODICE FISCALE PRESENTARE IL MODELLO UNICO PER DICHIARARE: Redditi ottenuti da più datori di lavoro privati. Si presenta da maggio a ottobre presso Agenzie delle Entrate, o agli uffici postali, o alle banche convenzionate. Anche in questo caso rivolgiti al CAF- CIA per la consulenza di esperti e la compilazione del Modello Unico a pagamento. RITORNA AL MENU’ PRINCIPALE segue
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LAVORO AUTONOMO I RAPPORTI CON IL FISCO. Cosa devo sapere Dichiarazione dei redditi d’impresa o reddito di lavoro autonomo. L’obbligo vale anche se non si è percepito reddito. Si presenta entro il 31 ottobre presso Agenzie delle Entrate anche per via telematica, o agli uffici postali, o alle banche convenzionate. PRESENTAZIONE MODELLO UNICO I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa o professione, devono richiedere l’attribuzione della PARTITA IVA presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Tenuta delle scritture contabili; Fatturazione OBBLIGHI FISCALI: OBBLIGHI: Iscrizione al Registro delle imprese; Iscrizione e versamento contributi all’INPS RITORNA AL MENU’ PRINCIPALERITORNA ALLA PAGINA PRECEDENTE Rivolgiti al CAF-CIA per avere una consulenza
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