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Ordine dei Medici e Chirurghi e odontoiatri della provincia di AnconaSEMINARIO La responsabilità professionale medica del terzo millennio:un quadro di.

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1 Ordine dei Medici e Chirurghi e odontoiatri della provincia di AnconaSEMINARIO La responsabilità professionale medica del terzo millennio:un quadro di sintesi del terzo millennio:un quadro di sintesi 13 GIUGNO 2O13 La responsabilità medica: condotta,evento,nesso di causalità Angelo Fiori

2 IL LUNGO E TORMENTATO CAMMINO DELLA MEDICINA LEGALE DELLA RESPONSABILITA’ MEDICA

3 IL CONTENZIOSO PER RESPONSABILITA’ MEDICA PUO’ OGGI CONSIDERARSI PER LE SUE DIMESIONI E LA GRAVITA’ UNA VERA E PROPRIA MALATTIA SOCIALE

4 miliardo di euro. In un anno il costo complessivo dei risarcimenti in Italia - per accertate cause di cd malasanità - è superiore al miliardo di euro. Le denunce a danno di medici e strutture sanitarie sono in costante crescita negli ultimi anni: 34.000 denunce nel 2010, di cui circa 21.000 nei confronti delle strutture; con un costo medio dei sinistri pari a 28.000 euro. L’ANIA riferisce che la raccolta premi risulta in costante crescita (+8% negli ultimi 8 anni) con 500 milioni di euro nel 2010. "Tuttavia la mancanza di certezze dal punto di vista giurisprudenziale genera difficoltà nell'elaborazione delle stime dei costi e di conseguenza nel costo delle polizze. Nel 2010, ad esempio, per il pagamento dei sinistri, per ogni 100 euro di premio incassato il settore assicurativo ha versato quasi 160 euro".

5 $55.6 billions l’anno dei quali $45.6 billions è speso per MEDICINA DIFENSIVA causata dal timore dei processi. Un recente studio nordamericano rivela che il costo della c.d. malpratice medica negli USA è di circa $55.6 billions l’anno dei quali $45.6 billions è speso per MEDICINA DIFENSIVA causata dal timore dei processi. La cifra riguarda il 2.4.% della totale spesa sanitaria.

6 LEGGE BALDUZZI 8 NOVEMBRE 2012 N.189 ART. 3 Responsabilita' professionale dell'esercente le professioni sanitarie si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunita' scientifica non risponde penalmenteper colpa lieve 1.L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attivita' si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunita' scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.

7 Trib. Varese, sez. I civile sentenza 26 novembre 2012 n. 1406 Cassazione civile sezione terza 23 gennaio 2013 n..6093 Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 4030 del 19 Febbraio 2013 Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 4030 del 19 Febbraio 2013 confermano la natura contrattuale della responsabilità civile medica in quanto si era posto in dubbio che l’art. 3 della legge 189 /2013 intendesse prospettare il ritorno alla responsabilità extracontrattuale per i medici dioendenti da enti pubblici. Anche la sentenza del Tribunale di Arezzo 14 febbraio 2013 giunge alle stesse conclusioni confermano la natura contrattuale della responsabilità civile medica in quanto si era posto in dubbio che l’art. 3 della legge 189 /2013 intendesse prospettare il ritorno alla responsabilità extracontrattuale per i medici dioendenti da enti pubblici. Anche la sentenza del Tribunale di Arezzo 14 febbraio 2013 giunge alle stesse conclusioni SENTENZE SU ART.3 L.BALDUZZI

8 Sentenze della Cassazione penale Cassazione penale sezione IV, 24 gennaio 2013 (dep. 11 marzo 2013), n. 11493, Pres. Marzano, Est. Piccialli, Cassazione penale sezione IV del 29 gennaio 2013 (dep. il 9 aprile) n.16237,Pres.Brusco,est. Blaiotta Cassazione penale sezione IV del 29 gennaio 2013 (dep. il 9 aprile) n.16237,Pres.Brusco,est. Blaiotta

9 Tribunale di Milano sez.9 penale Tribunale di Milano sez.9 penale Ordinanza di remissione alla corte costituzionale dell’art. 3 l.Balduzzi Ordinanza di remissione alla corte costituzionale dell’art. 3 l.Balduzzi 21 marzo 2013

10 le linee guida Per il Tribunale di Milano che ha sollevato una questione di costituzionalità verrebbe solo incentivato chi segue acriticamente le linee guida, col risultato di "burocratizzare le scelte del medico e quindi di avvilire il progresso scientifico". Il riferimento sarebbe inoltre troppo generico, "mere raccomandazioni", "non offre alcun criterio di determinazione e non vengono specificate le fonti delle linee guida, quali siano le autorità titolate a produrle, quali siano le procedure di raccolta dei dati statistici e scientifici e quale sia la loro pubblicità per diffonderle e renderle conoscibili agli stessi sanitari; per le prassi non viene specificato il metodo di raccolta e come possa individuarsi la comunità scientifica” La Legge, secondo il Giudice di Milano, "non offre alcun criterio di determinazione e non vengono specificate le fonti delle linee guida, quali siano le autorità titolate a produrle, quali siano le procedure di raccolta dei dati statistici e scientifici e quale sia la loro pubblicità per diffonderle e renderle conoscibili agli stessi sanitari; per le prassi non viene specificato il metodo di raccolta e come possa individuarsi la comunità scientifica”.

11 L’EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA PENALE NELLA RESPONSABILITA'MEDICA

12 La PRIMA FASE: della "comprensione". La SECONDA FASE: della colpa grave. La TERZA FASE: interpretazione restrittiva dell’art. 2236 c.c.(solo imperizia) La QUARTA FASE: contestualità di orientamenti diversi. Imputazioni e condanne per difetto di consenso informato: il caso Massimo ed altri successivi. L'omessa informazione e l'art. 328 c.p.

13 Codice civile LIBRO QUINTO. Del lavoro - TITOLO TERZO. Del lavoro autonomo - CAPO SECONDO. Delle professioni intellettuali. art.2236 art.2236 Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

14 QUINTA FASE NEL GIUDIZIO SULLA COLPA RECUPERO DELLA “ SPECIFICA DIFFICOLTA” Cassazione penale 26 aprile 2011, n. 16328 21 giugno 2007 n. 39592 [

15 Giurisprudenza sulle linee-guida prima della LeggeBalduzzi N. 19354/2007: Ha seguito le l-g: assolto N. 10795/2007: Non ha seguito le l-g: condanna N. 38154/2009: Ha seguito troppo rigidamente le l-g: condanna N. 10454/2010: Ha seguito troppo rigidamente le l-g: condanna N. 8254/2011: Ha seguito le l-g ma non erano autorevoli: condanna N. 4391/2012: Ha seguito le l-g ma e’ stato negligente (”non giustificano comportamenti sciatti o disattenti”): condanna

16 Una sentenza “a cavallo” della norma “ È innegabile … la rilevanza processuale delle linee guida, siccome parametro rilevante per affermare od escludere profili di colpa nella condotta del sanitario. Va chiarito, però, che la diligenza del medico non si misura esclusivamente attraverso la pedissequa osservanza delle stesse. non rispettare La posizione di garanzia che il medico assume nei confronti del paziente gli impone l’obbligo di non rispettare quelle direttive (ergo, per quanto interessa, le linee guida) laddove esse siano in contrasto con le esigenze di cura del paziente. %

17 Le linee guida e i protocolli, proprio in ragione delle peculiarità della attività del medico, che sfugge a regole rigorose e predeterminate“Le linee guida e i protocolli, proprio in ragione delle peculiarità della attività del medico, che sfugge a regole rigorose e predeterminate, non possono assumere il rango di fonti di REGOLE CAUTELARI codificate, rientranti nel paradigma normativo dell’articolo 43 c.p. (…è colposo quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline….)” %

18 In conclusione Il giudice resta, infatti, libero di valutare se le circostanze concrete esigessero una condotta diversa da quella prescritta dalle linea guida stesse. (Cass IV pen. 19/09/2012, n. 35922)

19 Cassazione Penale - Sez. IV; Sent. n. 35922 del 19.09.2012 LE LINEE GUIDAnon possono fornire indicazioni di valore assoluto ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale LE LINEE GUIDA non possono fornire indicazioni di valore assoluto ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale responsabilità, sia per la libertà di cura che caratterizza l'attività del medico, sia perché, in taluni casi, la stesura delle stesse può essere influenzata da motivazioni legate al contenimento dei costi sanitari o perché sono obiettivamente controverse e non unanimemente condivise. l medico è sempre tenuto ad esercitare le proprie scelte considerando le circostanze peculiari che caratterizzano il caso concreto e la specifica situazione del paziente, nel rispetto della sua volontà, al di là delle regole cristallizzate nei protocolli medici.

20 La posizione di garanzia l'obbligo di non rispettare quelle direttive laddove esse siano in contrasto con le esigenze di cura di quest’ultimo la scelta che in concreto si rendeva necessaria La posizione di garanzia che assume nei confronti del paziente gli impone l'obbligo di non rispettare quelle direttive laddove esse siano in contrasto con le esigenze di cura di quest’ultimo. Pertanto, non vi potrà essere esclusione da responsabilità per il fatto che siano state seguite linee guida se il medico non abbia compiuto colposamente la scelta che in concreto si rendeva necessaria. il giudice resta libero di valutare se le circostanze concrete L’adesione del sanitario a tali parametri non elimina neanche la discrezionalità insita nel giudizio di colpa, per cui il giudice resta libero di valutare se le circostanze concrete esigessero una condotta diversa da quella prescritta nei protocolli.

21 ma nel contempo distinzione tra ATTO MEDICO TERAPEUTICO E NON TERAPEUTICO l’ atto medico terapeutico da quello non terapeutico reati di lesioni personali volontarie o di omicidio preterintenzionale Cassazione penale sez. quarta 23.9.2010, n. 34521 introduce nella dottrina e nella prassi della medicina e della chirurgia un nuovo, ed in qualche misura rivoluzionario, concetto non confermato nelle successive tappe del processo. criteri che la Corte ha ritenuto di individuare per distinguere l’ atto medico terapeutico da quello non terapeutico: quest’ultimo, ove accertato, presupposto per l’addebito dei reati di lesioni personali volontarie o di omicidio preterintenzionale

22 da Cass. penale sezione IV n.16237 del 29 gennaio 2013 depositata il 9 aprile,Pres.Brusco,est. Blaiotta la distinzione tra colpa lieve e colpa grave “ già ad una prima lettura risulta chiaro che due sono i tratti di nuova emersione. Da un lato la distinzione tra colpa lieve e colpa grave, per la prima volta normativamente introdotta nell'ambito della disciplina penale dell'imputazione soggettiva. Dall'altro, la valorizzazione delle linee guida e delle virtuose pratiche terapeutiche, purché corroborate dal sapere scientifico. Si tratta di novità di non poco conto. La colpa penale, sia pure in un contesto limitato, assume ora una duplice configurazione. E d'altra parte viene abbozzato, in ambito applicativo, un indirizzo sia per il terapeuta che per il giudice, nel segno della documentata aderenza al più accreditato sapere scientifico e tecnologico “

23 Ma nella realtà pratica cosa cambierà effettivamente nei casi concreti dal punto di vista metodologico ?

24 E quali nuovi strumenti saranno in possesso del medico legale per contribuire alla distinzione,che spetta al giudice,tra colpa lieve e colpa grave ?

25 In sede penale le assoluzioni e le archiviazioni sarebbero circa il 90 %. Perche’ ? Aumenterà la percentuale a seguito della Legge Balduzzi Con quali costi ?

26 LA CAUSALITA’ Il criterio probabilistico nell'accertamento del rapporto causale (CAUSALITA’ ‘FORTE’). Sezioni Unite Penali del 10.7.2002 n. 30328 (“Franzese”) elevata probabilità logica o credibilità razionale del nesso causale e art. 533 c.p.p. “al di là di ogni ragionevole dubbio”

27 EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA IN SEDE CIVILE L’ ABBASSAMENTO PROGRESSIVO DELLA SOGLIA DI STRUMENTI DEFENSIONALI DEL MEDICO

28 LA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE PER TUTTI I MEDICI E TUTTE LE STRUTTURE E LE SUE CONSEGUENZE: RIPARTIZIONE DELL’ONERE PROBATORIO TRA CREDITORE (IL PAZIENTE) E DEBITORE (IL MEDICO) IL PAZIENTE deve dimostrare il danno o maggior danno ed il nesso di causalità materiale IL MEDICO deve dimostrare la correttezza della propria condotta, l’assenza di ‘speciale difficoltà’ della prestazione, e l’intervento di cause estranee alla sua opera

29 INOLTRE PUO’ UTILIZZARSI UN CRITERIO DI CAUSALITA’ DEBOLE (IL CRITERIO DEL PIU’ PROBABILE CHE NON O DELLA PREPONDERANZA DELL’EVIDENZA) A DIFFERENZA DELLA CAUSALITA’ FORTE IN SEDE PENALE LA PRESUNZIONE DI INADEMPIMENTO E DI NESSO CAUSALE SECONDO IL PRINCIPIO DEL DANNO EVIDENZIALE O DELLA MAGGIORE VICINANZA ALLA FONTE DI PROVA LA RESPONSABILITÀ PARAOGGETTIVA (Cass,9471/2004) SI STA AFFERMANDO LA SCOMPARSA DELLA DISTINZIONE TRA OBBLIGAZIONE DI MEZZI E DI RISULTATO (Cass. N.8826/2007)

30 NEL FRATTEMPO LE VOCI DI DANNO RISARCIBILE NELLA RESPONSABILITA’ CIVILE GENERALE SI SONO ACCRESCIUTE PROGRESSIVAMENTE: LE VOCI DI DANNO RISARCIBILE NELLA RESPONSABILITA’ CIVILE GENERALE SI SONO ACCRESCIUTE PROGRESSIVAMENTE: IL DANNO NON PATRIMONIALE COMPRENDE OLTRE AL DANNO MORALE IL DANNO BIOLOGICO SIA STATICO CHE DINAMICO RELAZIONALE E I PREGIUDIZI DI TIPO ESISTENZIALE (SS:UU Civili n.26972/2008) E’ POSSIBILE RISARCIRE IL DANNO BIOLOGICO RIFLESSO (SUI PARENTI) IL DANNO PATRIMONIALE DA ‘LUCRO CESSANTE’ PUO’ COMPRENDERE TANTO IL DANNO FUTURO DA PERDITA DELLA POTENZIALE CAPACITA’ GENERICA, SIA IL DANNO LA PERDITA O RIDUZIONE DELLA CAPACITA’ SPECIFICA E SEMISPECIFICA

31 LA PROGNOSI SCACCO MATTO PER I MEDICI ? _________________________________ PREVIDENZA SOCIALE La responsabilità civile medica si e’ trasformata in una sorta di PREVIDENZA SOCIALE ? (M. Di Marzio 2007)

32 La “terapia” CHE FARE ? CHE FARE ? (Lenin Vladimir Ilyich Ulyanov) 1901-1902 Potrà la legge Balduzzi avere qualche efficacia ? Potrà la legge Balduzzi avere qualche efficacia ?

33 MA IN SEDE CIVILE ? MA IN SEDE CIVILE ? E’ IMMAGINABILE PER I MEDICI PUBBLICI IL RITORNO ALLA RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE ?

34 LA RESPONSABILITA’ DEI PERITI E DEI CONSULENTI MEDICI UN GRANDE PROBLEMA UN GRANDE PROBLEMA IN SEDE PENALE E ANCOR PIU’ IN SEDE CIVILE

35 IL GRANDE PROBLEMA DEI QUESITI

36 Tutti i periti medici sono medici Non tutti i medici sono periti. Senza pretendersi a giurista il medico non deve sconoscere le principali questioni di diritto che hanno bisogno del soccorso della disciplina (E.MADIA1909)

37 TENTARE DI CONVINCERE I NOSTRI SIMILI, CUI DEDICHIAMO LA NOSTRA VITA, CHE….

38 La morte è inevitabile; la maggior parte delle malattie gravi non può essere guarita; gli antibiotici non servono per curare l’influenza; le protesi artificiali ogni tanto si rompono; gli ospedali sono luoghi pericolosi; ogni medicamento ha anche effetti secondari; la maggioranza degli interventi medici dà solo benefici marginali e molti non hanno effetto; gli screening producono anche falsi positivi e falsi negativi; esistono modi migliori di spendere i soldi che destinarli ad acquisire tecnologia medico-sanitaria. Smith, Editor di BMJ,1999

39 PER ORA HO POCHE SPERANZE

40 miliardo di euro. In un anno il costo complessivo dei risarcimenti in Italia - per accertate cause di cd malasanità - è superiore al miliardo di euro. Le denunce a danno di medici e strutture sanitarie sono in costante crescita negli ultimi anni: 34.000 denunce nel 2010, di cui circa 21.000 nei confronti delle strutture; con un costo medio dei sinistri pari a 28.000 euro. L’ANIA riferisce che la raccolta premi risulta in costante crescita (+8% negli ultimi 8 anni) con 500 milioni di euro nel 2010. "Tuttavia la mancanza di certezze dal punto di vista giurisprudenziale genera difficoltà nell'elaborazione delle stime dei costi e di conseguenza nel costo delle polizze. Nel 2010, ad esempio, per il pagamento dei sinistri, per ogni 100 euro di premio incassato il settore assicurativo ha versato quasi 160 euro".

41 $55.6 billion a year – $45.6 billion of which is spent on defensive medicine A new study reveals that the cost of medical malpractice in the United States is running at about $55.6 billion a year – $45.6 billion of which is spent on defensive medicine practiced by physicians seeking to stay clear of lawsuits. 2.4% of the nation’s total health care expenditure The amount comprises 2.4% of the nation’s total health care expenditure.

42 Prescrizione di:Medici che ammettono di adottare con- dotte difensive: % di incidenza delle condotte difensive sulla attività totale: % stimata della spesa sanitaria totale Impatto assoluto sulla spesa sanitaria per anno Esami di laboratorio 71 %21 %0.8 %≈ 0.9 mil Es. strumentali75.6 %22.6 %0.8 %≈ 0.9 mil Farmaci53 %13 %3.7 %≈ 4.1 mil Visite specialistiche 73 %21 %2.4 %≈ 2.6 mil Ricoveri49.9 %11 %3.2 %≈ 3.5 mil Altro0.9 %≈ 1.0 mil Totale 11.8 %≈ 13 miliardi Euro Dati OdM Roma 23-11-2010 COSTI DELLA MEDICINA DIFENSIVA

43 CONSEGUENZE SGRADITE DEI TRATTAMENTI MEDICO-CHIRURGICI  INSUCCESSO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO CIOE’ MANCATO OTTENIMENTO DI RISULTATI SPERATI  COMPLICANZE SPONTANEE MEDICHE E CHIRURGICHE  COMPLICANZE IATROGENE DOVUTE A - INEViTABILE TASSO DI RISCHIO - ERRORE GIUSTIFICABILE - CONDOTTA ATTIVA E OMISSIVA INGIUSTIFICABILE

44 SULLE ‘COMPLICANZE’ SPONTANEE DELLE MALATTIE E QUELLE IATROGENE DEI TRATTAMENTI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI: ARTICOLI SU PubMed ( 2013) 2.277.120

45 Corte Costituzionale n. 166 del 28 novembre 1973, “La particolare disciplina in tema di responsabilità penale desumibile dagli artt. 589 e 42 c.p. (e, meglio, 43) in relazione all'art. 2236 c.c. per l'esercente una professione intellettuale quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, è il riflesso di una normativa dettata (come si legge nella quella di non mortificare l'iniziativa del professionista col timore di ingiuste rappresaglie del cliente in casi di insuccessi e quella inversa di non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del professionista stesso. Ne consegue che solo la colpa grave e cioè quella derivante da errore inescusabile, dall'ignoranza dei principi elementari attinenti all'esercizio di una determinata attività professionale o propri di una data specializzazione, possa nella indicata ipotesi rilevare ai fini della responsabilità penale. Siffatta esenzione o limitazione di responsabilità, d'altra parte, secondo la giurisprudenza e la dottrina, non conduce a dover ammettere che, accanto al minimo di perizia richiesta, basti pure un minimo di prudenza o di diligenza “La particolare disciplina in tema di responsabilità penale desumibile dagli artt. 589 e 42 c.p. (e, meglio, 43) in relazione all'art. 2236 c.c. per l'esercente una professione intellettuale quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, è il riflesso di una normativa dettata (come si legge nella relazione del Guardasigilli al codice civile, n. 917) di fronte a due opposte esigenze: quella di non mortificare l'iniziativa del professionista col timore di ingiuste rappresaglie del cliente in casi di insuccessi e quella inversa di non indulgere verso non ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del professionista stesso. Ne consegue che solo la colpa grave e cioè quella derivante da errore inescusabile, dall'ignoranza dei principi elementari attinenti all'esercizio di una determinata attività professionale o propri di una data specializzazione, possa nella indicata ipotesi rilevare ai fini della responsabilità penale. Siffatta esenzione o limitazione di responsabilità, d'altra parte, secondo la giurisprudenza e la dottrina, non conduce a dover ammettere che, accanto al minimo di perizia richiesta, basti pure un minimo di prudenza o di diligenza

46 IL NUOVO (?) PROBLEMA DELLA CAUSALITA’ PARZIARIA O RESPONSABILITA’ PARZIARIA Cass. Civile 16 gennaio 2009 N. 975 21 luglio 2011 n.15991 Cass. Civile 21 luglio 2011 n.15991

47 LA PROGNOSI SCACCO MATTO PER I MEDICI ? _________________________________ PREVIDENZA SOCIALE La responsabilità civile medica si e’ trasformata in una sorta di PREVIDENZA SOCIALE ? (M. Di Marzio 2007)

48 La “terapia” CHE FARE ? CHE FARE ? Lenin ( Vladimir Ilyich Ulyanov) 1901-1902

49 MA IN SEDE CIVILE ? MA IN SEDE CIVILE ? E’ IMMAGINABILE PER I MEDICI PUBBLICI IL RITORNO ALLA RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE

50 TENTARE DI CONVINCERE I NOSTRI SIMILI, CUI DEDICHIAMO LA NOSTRA VITA, CHE….

51 La morte è inevitabile; la maggior parte delle malattie gravi non può essere guarita; gli antibiotici non servono per curare l’influenza; le protesi artificiali ogni tanto si rompono; gli ospedali sono luoghi pericolosi; ogni medicamento ha anche effetti secondari; la maggioranza degli interventi medici dà solo benefici marginali e molti non hanno effetto; gli screening producono anche falsi positivi e falsi negativi; esistono modi migliori di spendere i soldi che destinarli ad acquisire tecnologia medico-sanitaria. Smith, Editor di BMJ,1999

52 Esercitare il potenziale lobbistico dei medici che sono circa 350000 e con familiari, amici e pazienti potrebbero governare oltre un milione forse due milioni di voti ed esercitare una influenza decisiva nell’imporre un ragionevole legislazione specifica che doni una pur relativa certezza del diritto in luogo dell’attuale giurisprudenza normativa

53 OTTENERE UNA LEGISLAZIONE NO FAULT INDENNITARIA, CON ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA COME QUELLA FRANCESE E DI ALTRI PAESI CFR ART.3 L.189/2012 Fondo STIMOLARE UN PROCESSO DI “TERAPIA GIURISPRUDENZIALE “ INTESA COME RIEQUILIBRIO DOPO GLI ECCESSI DEGLI ORIENTAMENTI, GIA’ IN CORSO IN SEDE PENALE, URGENTE IN SEDE CIVILE DOVE LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE HA RESO INSOSTENIBILE LA POSIZIONE DEI MEDICI, SPECIE QUELLI CHE ESERCITANO LA DISCIPLINE A MAGGIOR RISCHIO A MAGGIOR RISCHIO

54 Proposta di riforma in materia di responsabilità penale nell’ambito dell’attività sanitaria del Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica criminale (CSGP) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Universita Cattolica di Milano ART. 2: Limitazione della responsabilità penale, per i casi di medical malpractice, alle sole ipotesi di colpa grave (normativamente definita) Modifiche al codice penale con l’introduzione dell’ Art.590-ter: «Art. 590-ter (Morte o lesioni come conseguenza di condotta colposa in ambito sanitario) – L’esercente una professione sanitaria che, in presenza di esigenze terapeutiche, avendo eseguito od omesso un trattamento, cagioni la morte o una lesione personale del paziente è punibile ai sensi degli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave. Ai sensi del presente articolo la colpa è grave quando l’azione o l’omissione dell’esercente una professione sanitaria, grandemente inosservante di regole dell’arte, ha creato un rischio irragionevole per la salute del paziente, concretizzatosi nell’evento. » Possibili alternative: depenalizzazione della responsabilità professionale sanitaria?

55 IN REALTA’ IN SEDE PENALE UN EFFETTO SIA PURE PARZIALE è STATO PRODOTTO, VEROSIMILMENTE DALLA SENTENZA FRANZESE DELLE SEZIONI UNITE 2002 BASATA ESSENZIALMENTE SULLE ESIGENZE RIGOROSE DI ACCERTAMENTO DEL NESSO CAUSALE CIRCA IL 90% DELLE CAUSE PENALI PER RESPONSABILITA’ MEDICA SI CONCLUDONO CON UNA ASSOLUZIONE O ARCBIVIAZIONE. MA A QUALE PREZZO PER I MEDICI ? ED ANCHE PER LE PARTI DENUNCIANTI ?

56 Preparare dei veri esperti con album di specialisti in responsabilita’ medica perchè TUTTI I PERITI MEDICI SONO MEDICI NON TUTTI I MEDICI SONO PERITI(E.MADIA1909)

57 LE CAUSE DEL CONTENZIOSO COME ‘MALATTIA’ SOCIALE SONO VARIE MA PRINCIPALMENTE DOVUTE A IL DOPPIO EFFETTO DI RISCHIO = RISCHIO CONNESSO ALLA/E MALATTIA/E RISCHIO CONNESSO ALLA/E MALATTIA/E+ RISCHI DELLE PRATICHE MEDICO-CHIRURGICHE e numero crescente dei pazienti specie anziani

58 E’ UN TARLO CHE STA ERODENDO IL RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE, E L’ALLEANZA MEDICINA- SOCIETA’, DEVASTANDO L’IMMAGINE DELLA MEDICINA, INTRODUCENDO NELLA SOCIETA’ L’INSICUREZZA E LAPAURA. E’ UN ENORME, SPROPORZIONATO ED ALTAMENTE DANNOSO PREZZO PAGATO DAI MEDICI, UN TARLO CHE STA ERODENDO IL RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE, E L’ALLEANZA MEDICINA- SOCIETA’, DEVASTANDO L’IMMAGINE DELLA MEDICINA, INTRODUCENDO NELLA SOCIETA’ L’INSICUREZZA E LAPAURA. E’ PRINCIPALMENTE UNA CONSEGUENZA DELLA PLURALITA’ E DELLE DIFFICOLTA’ DEI COMPITI DEI MEDICI

59 E’ UNA MALATTIA DELLA MEDICINA E DELLA SOCIETA’ INTERA con rilevantissimi costi economici ed umani

60 Cassazione penale sezione IV n.268 del 29 gennaio 2013 n.268 del 29 gennaio 2013 Presidente Brusco Relatore Blaiotta Un minitrattato sulla responsabilità medica !

61 PAZIENTI E LORO FAMILIARI SEMPRE PIÙ “ESIGENTI”, IN QUANTO PIÙ INFORMATI, CULTURALMENTE EVOLUTI E MAGGIORMENTE CONSAPEVOLI DEI PROPRI DIRITTI RISENTIMENTO E DESIDERIO DI VENDETTA PER INSUCCESSI E DANNI

62 ALTRO FATTORE CHE OGGI INFLUENZA NEGATIVAMENTE IL RAPPORTO MEDICO-PAZIENTE L’INTERFERENZA CONTINUA DEI MEDIA, DEI GIURISTI, DEI TRIBUNALI

63 I RISCHI ED I DANNI DEL TRIONFALISMO MEDICO MEDIATICO

64 FRAGILITA’ DELLA MEDICINA MODERNA E CARENZA DEL CONCETTO DI LIMITE

65 GLI ALTRI SEMPRE PIU’ RILEVANTI FATTORI CAUSALI DEL CONTENZIOSO GIUDIZIARIO PATOLOGICO:  DIFFICOLTA’ DELLA PERIZIA MEDICO-LEGALE IN TEMA DI RESPONSABILITA’ MEDICA  FREQUENTI ERRORI MEDICI E MEDICO-LEGALI DEI PERITI  LORO INFLUENZA SULLA GIURISPRUDENZA

66 TRA LE CONSEGUENZE  PERDITA DELL’IMMAGINE DELLA MEDICINA E SOPRATTUTTO DEI MEDICI  FUGA DALLE DISCIPLINE A MAGGIORE RISCHIO  INCERTEZZA DEL DIRITTO E QUINDI INCERTEZZA OPERATIVA

67 UN FONDO 2. … a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in capo ad UN FONDO appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie. Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta (, in misura definita in sede di contrattazione collettiva, ) e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attivita' medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio,

68 3. Il danno biologico conseguente all'attivita' dell'esercente della professione sanitaria e' risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attivita' di cui al presente articolo 5. Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di cui all'articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria anche con il coinvolgimento delle societa' scientifiche, ( tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento)

69 CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE, SENTENZA 14 gennaio 2013, n. 1716 COLPA MEDICA - ACCERTAMENTO - PROBABILITÀ STATISTICA - NON È SUFFICIENTE. Nell'accertamento della colpa medica per omissione il nesso causale non può essere desunto da dati statistici. Infatti nella ricostruzione del nesso eziologico, non può assolutamente prescindersi da tutti gli elementi concernenti la causa dell'evento: solo conoscendo in tutti i suoi aspetti fattuali e scientifici il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia, è poi possibile analizzare la condotta (omissiva) colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale e verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta, l'evento lesivo sarebbe stato evitato al di là di ogni ragionevole dubbio.

70 1.In Italia vi e’ un ottimo standard qualitativo delle cure mediche 2.L’OMS ci attribuisce un livello di “eccellenza” mondiale 3.Nonostante cio’, in Italia negli ultimi 10 anni il contenzioso medico-legale e’ aumentato del 184% Dati S.I.C. 2009

71 Anno:19942007Incremento Apertura pratiche risarcimento sinistri in area medica: 9.56729.543309 % Costo premi assicurativi (Medici ed ASL): 35.406.000 Euro 453.000.000 Euro 1279 % Sinistri “riservati” (in attesa di definizione giudiziaria) 3.7% dei risarcimenti 91.9% dei risarcimenti Dati ANIA 2009

72 TALE MALATTIA SOCIALE COMPORTA 1. UNA DIAGNOSI SULLA SUA REALTA’. GRAVITA’ E CONSEGUENZE, 1. UNA DIAGNOSI EZIOPATOGENETICA SULLE SUE PLURIME CAUSE, 2. DEI TENTATIVI DI TERAPIA 3. UNA PROGNOSI CIRCA LA SUA EVOLUZIONE FUTURA.

73 DIAGNOSI DELLA MALATTIA - DIMENSIONI DEL FENOMENO IN SEDE STRAGIUDIZIALE E IN SEDE GIUDIZIARIA - IN AMBITO MEDIATICO

74 SI STIMA CHE NEL CORSO DELLA PROFESSIONE: 1. Circa l’80% dei medici ricevano almeno una citazione giudiziaria o una richiesta di risarcimento civile 2. Circa 1/3 dei medici debba affrontare almeno un procedimento penale per condotta colposa 3. Tali procedimenti PENALI esitano nell’85-90% dei casi in una assoluzione Dati associazione a.m.a.m.i. 2008


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