Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
1
Diritto di Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE)
2
Articolo 11 Trattato di Lisbona 1.Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell’Unione. 2.Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile. 3.Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell’Unione, la Commissione procede ad ampie consultazioni delle parti interessate. 4.Cittadini dell’Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l’iniziativa d’invitare la Commissione europea, nell’ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati.
3
Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati. (Art. 11, paragrafo 4 Trattato di Lisbona) Diritto di Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE)
4
Regolamento 211/2011) ed entrato in vigore il 1 aprile 2012. Il regolamento è stata preceduto da un’ampia consultazione effettuata a seguito della pubblicazione del Libro verde sull’Iniziativa dei cittadini europei (Commissione Europea 2009). Diritto di Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE)
5
Regolamento ICE Numero significativo di stati membri: 7 Numero minimo di firmatari per ogni stato membro:“pari al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro moltiplicato per 750”.
6
Tab. 1 - Numero minimo di firmatari per Stato membro StatiNumero firme Austria12.750 – (14.250) Belgio16.500 Bulgaria12.750 - (13500) Cipro4.500 Danimarca9.750 Estonia4.500 Finlandia9.750 Francia54.000 – (55.500) Germania74.250 Grecia16.500 Irlanda9.000 Italia54.000 – (54.750) Lettonia6.000 – (6750) Lituania9.000 Lussemburgo4.500 Malta3.750 – (4500) Paesi Bassi18.750 – (19.500) Polonia37.500 – (38.250) Portogallo16.500 Regno Unito54.000 – (54.750) Repubblica ceca16.500 Romania24.750 - Slovacchia9.750 Slovenia5.250 – (6.000) Spagna37.500 – (40.500) Svezia13.500 – (15.000) Ungheria16.500 Fonte: Regolamento Ue 211/2011
7
Presentazione dell’Iniziativa 1.Preparazione e costituzione del Comitato di cittadini. Composto da almeno 7 persone, residenti in 7 diversi Stati membri 2.Registrazione della proposta. Al momento della registrazione dell’iniziativa i promotori dovranno fornire tutte le informazioni, ivi comprese le disposizioni dei trattati che gli organizzatori ritengono pertinenti all’azione proposta. 3.Certificazione del sistema di raccolta online. Gli organizzatori che desiderano procedere alla raccolta firme online, sono tenuti ad attivare un sistema di raccolta online, che risponda ai requisiti tecnici e di sicurezza di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento sull’Ice e alle specifiche tecniche dettagliate previste dal regolamento specifico della Commissione (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 4.Raccolta delle firme, che può essere effettuata online o in cartaceo. 5.Verifica delle firme da richiedere alle autorità nazionali. Dopo aver raccolto le dichiarazioni di sostegno necessarie, gli organizzatori devono chiedere alle autorità nazionali competenti di ogni Stato membro in cui le dichiarazioni sono state raccolte di certificare il numero delle dichiarazioni di sostegno valide per quel paese. 6.Presentazione dell’Iniziativa alla Commissione. Dopo aver ottenuto dalle autorità nazionali competenti (almeno 7) i certificati che attestano l’avvenuta raccolta del numero di dichiarazioni di sostegno necessario (1 milione in tutto con il numero minimo raggiunto in almeno 7 Stati membri) 7.Risposta della Commissione entro 3 tre mesi dalla presentazione. Nei tre mesi successivi la presentazione, i rappresentanti della Commissione incontrano gli organizzatori per consentire loro di esporre in dettaglio le tematiche sollevate dall’iniziativa; gli organizzatori hanno la possibilità di presentare la loro iniziativa in un’audizione pubblica presso il Parlamento europeo; la Commissione adotta una risposta formale in cui illustra le eventuali azioni che intende proporre a seguito dell’iniziativa dei cittadini e le sue motivazioni per agire o meno in tale senso. La Commissione non ha l’obbligo di proporre un atto legislativo a seguito di un’iniziativa.
8
ICE che hanno avuto risposta «Fraternité 2020. Mobility. Progress. Europe» è la prima Ice ad essere stata registrata nella data simbolica del 9 maggio 2012, ma non è riuscita a raccogliere le firme. «Stop Vivisection» «Right2Water» «One of Us»
9
Siti di riferimento http://ec.europa.eu/citizens- initiative/public/welcome?lg=ithttp://ec.europa.eu/citizens- initiative/public/welcome?lg=it http://www.citizens-initiative.eu/
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.