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PubblicatoMariana Caputo Modificato 8 anni fa
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Dir. Min. 27/12/12 su « Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e Organizzazione territoriale per l’inclusione» e successive disposizioni attuative ( CM 8/13, Nota Prot. 2563 del 22/11/13) e altre Note ministeriali di chiarimento): Strumenti di indirizzo con cui si è inteso ampliare la sfera di intervento a favore di alunni con richiesta di Speciale Attenzione che, per cause diverse e per periodi anche temporanei, presentino difficoltà nel percorso di sviluppo e di apprendimento. Vengono individuate tre sotto-categorie di BES: La disabilità I disturbi evolutivi specifici Lo svantaggio socio-economico, linguistico, culturale
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Dall’Inserimento (l. 118/71) Si riferisce al diritto di ciascuna persona di sentirsi uguale agli altri Si riferisce alla presenza di alunni con disabilità nelle classi comuni All’Integrazione (l. 517/77) La disabilità è un problema della minoranza a cui occorre dare opportunità uguali a quelle degli altri alunni L’integrazione è un processo basato principalmente su strategie per portare l’alunno disabile ad essere quanto più possibile simile agli altri
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La legge 104/92 affronta in maniera organica tutte le problematiche dell’handicap ribadendo il diritto soggettivo al pieno sviluppo del potenziale umano della persona con disabilità. Sviluppo che si realizza attraverso l’integrazione dei servizi scolastico, sanitario e sociale. La legge sancisce: il diritto all’istruzione e all’educazione nelle sezioni e classi comuni per tutte le persone in situazione handicap (art. 12) Gli strumenti per l’integrazione, quali programmazione coordinata tra servizi scolastici, sanitari, socio-assistenziali,… dotazione alle scuole e università di ausili didattici e tecnici, contitolarità nelle classi e sezioni degli insegnanti di sostegno (art.13) Le modalità di attuazione dell’integrazione attraverso formazione ed aggiornamento del personale docente, attivazione di forme di orientamento per lo studente,…. (art.14) La costituzione di gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica, quali GLHI, GLHP (art. 15) La Valutazione e le prove d’esame per gli alunni in situazione di handicap (art. 16) Anni novanta: Legge n. 104 05/02/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” - Pietra Miliare per l’integrazione
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I Documenti: Diagnosi Funzionale (DF) -solo per gli alunni disabili ex L. 104/92 e DPCM185/06): Documento medico rilasciato dall’Equipe Multidisciplinare della ASL sulla base del riconoscimento dell’alunno come soggetto in situazione di handicap effettuato da una Commissione Medica Collegiale, su richiesta della famiglia. La DF è fondata sui criteri fissati dall’OMS, secondo il modello ICF (Classificazione internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) che prende in considerazione i molteplici aspetti della persona, correlando la sua condizione di salute e il suo contesto. Profilo Dinamico Funzionale (PDF) - solo per gli alunni disabili ex L. 104/92 e DPCM185/06): Documento elaborato dall’Equipe Multidisciplinare, in collaborazione con genitori, e docenti ( curriculari e di sostegno). Redatto dopo un primo periodo di inserimento scolastico, rappresenta la descrizione delle difficoltà e dello sviluppo potenziale dell’alunno nei tempi brevi e medi declinati secondo gli assi cognitivo, affettivo-relazionale, della comunicazione, linguistico, motorio- prassico, neuropsicologico, dell’autonomia, dell’apprendimento.
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Piano Educativo Individualizzato(PEI) (L.104/92 art.16, Atto di Indirizzo del 24/04/94 e Linee Guida Disabilità 2009): documento elaborato dal GLHO che descrive gli interventi di integrazione, da quello didattico-educativo a quello riabilitativo e della socializzazione. Sulla base del PEI, i professionisti delle singole agenzie formulano, ciascuno per proprio conto, i rispettivi progetti individualizzati: - il progetto riabilitativo a cura della ASL (l. 833/78) - il progetto di socializzazione a cura degli EE LL ( l. 328/00) - il piano di studi personalizzato, a cura della scuola ( art. 5 c. 2, DPR 81/09). Il PEI deve essere verificato in itinere ed, eventualmente, modificato. Ad esso va rapportata la valutazione da considerare sempre come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance.
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………………….All’Inclusione L’idea di inclusione si basa sul riconoscimento della rilevanza della piena partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti L’inclusione avviene quando «ognuno sente di essere apprezzato e sente che la sua partecipazione è gradita» L’inclusione si realizza nella misura in cui si personalizzano organizzazione ed azione educativa e didattica per tutti gli alunni L’inclusione si realizza nella misura in cui non si operano discriminazioni a danno di alunni in situazione di handicap, di alunni in situazione di svantaggio socio-culturale, di alunni particolarmente dotati e di tutti i singoli alunni, comunque sempre l’uno diverso dall’altro. L’inclusione richiede collaborazioni e alleanze tra scuola, famiglia, servizi, associazionismo, mondo del lavoro… in una fitta rete di solidarietà garantita non solo dal volontariato, ma sostenuta da politiche strutturate e da normative coerenti. Il modello educativo è in perenne divenire, incompiuto, imperfetto, in un percorso di continua trasformazione
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Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) Legge 170/10 « Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»: riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento (DSA), che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana. D. M. 12/07/11 «Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni con DSA»: ne definiscono le tipologie e costituiscono un vademecum per i docenti in ordine all’attivazione di una didattica individualizzata che adotti idonee misure compensative e dispensative, per ciascun ordine di scuola
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Piano Didattico Personalizzato (per alunni con DSA): La legge 170/10 e le successive Linee Guida, impongono alla scuola l’attivazione obbligatoria di percorsi didattici individualizzati e personalizzati, in presenza di alunni con DSA diagnosticati dalle strutture sanitarie nazionali o da strutture accreditate. Detti percorsi vanno formalizzati in un PDP che deve indicare gli strumenti compensativi e le misure dispensative adottate dal team docenti o dal consiglio di classe. Valutazione: vedi art. 6 «DM 12/07/11» con particolare attenzione alle lingue straniere.
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Anni ’90: Fenomeno migratorio, la scelta dell’educazione interculturale D. Lvo 286/98 (TU sull’immigrazione): riunisce e coordina le disposizioni della L. 40/98 ponendo particolare attenzione al diritto allo studio, agli aspetti organizzativi della scuola, all’insegnamento dell’italiano come L2, al mantenimento della lingua e cultura d’origine, alla formazione dei docenti e all’integrazione sociale DPR 394/99 (Regolamento di attuazione del TU), art. 45 su: iscrizione scolastica, competenza del Coll. Doc. a formulare proposte per l’assegnazione alle classi, corsi intensivi di italiano come L2, azioni di formazione sui docenti
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Alunni stranieri nel nuovo millennio: CM 24del 1/03/06 «Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri»: quadro riassuntivo di indicazioni e misure organizzative suddivise per aree (amministrativa, comunicativo-relazionale, educativo- didattica) Dal 2007 al 2010 : varie CM contenenti precisazioni e chiarimenti su Esami conclusivi del I ciclo, su aspetti organizzativo-gestionali inerenti la distribuzione degli alunni stranieri nelle scuole, la loro collocazione nelle classi…. DPR 89/09, art. 5 c. 10: possibilità di devolvere le 2 h della II lingua al potenziamento dell’Italiano Febbraio 2014: «Nuove Linee Guida per…»: Viene aggiornato il documento precedente. Classi e scuole non possono avere più del 30% di stranieri, spinta alla cura dell'italiano come L2 soprattutto nella secondaria, con laboratori intensivi di 2 ore al giorno di L2 per ridurre il rischio di abbandoni e ripetenze, maggiore centratura sull’orientamento e sull’istruzione degli adulti
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E per gli alunni stranieri quali documenti? PDP solo in via eccezionale - Valutazione : come per i cittadini italiani stesse tutele per le disabilità e i DSA per l’esame del I ciclo, possibile presenza di docente o mediatore linguistico
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E per gli altri BES quali normative, nel passato? Per i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione, per l’iperattività e per il funzionamento intellettivo limite… nessuna normativa specifica, fino alla Direttiva del 27/12/12 Solo disciplina generale dettata dal Regolamento dell’autonomia (autonomia didattica, organizzativa e curricolo), dalla legge 53/03 (personalizzazione), dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo…
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Piani Didattici per altre tipologie di BES (Nota Prot. 2563 del 22/11/13) : Distinzione tra a)ordinarie difficoltà di apprendimento (interventi informali, strumenti di flessibilità) b) gravi difficoltà di apprendimento (interventi informali o strutturati) c) disturbi di apprendimento clinicamente fondati diagnosticabili, ma non ricadenti nelle previsioni della L. 104 né nella 170,che hanno carattere permanente e base neurobiologica (PDP su decisione del Consiglio o team). N.B. l’adozione del PDP è obbligatoria solo in presenza di certificazione ex lege 104 o ex lege 170. In tutti gli altri casi, anche in presenza di richiesta dei genitori accompagnata da diagnosi, è il consiglio di classe che decide autonomamente se formulare o no un PDP, motivando la decisione.
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Attenzione alla terminologia: Certificazione: Documento, con valore legale, che attesta il diritto dell’interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge (L.104/92 e L.170/10) Diagnosi: Giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo, o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie. Pertanto, le strutture pubbliche (e accreditate ex L. 170) rilasciano certificazioni per disabilità e DSA. Per disturbi e altre patologie non certificabili, ma che hanno un fondamento clinico, si parla di diagnosi.
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Agire su tre dimensioni: 1) clima della classe: - comportamenti non discriminatori - attenzione ai bisogni di ciascuno - accettazione e valorizzazione delle diversità - strutturazione di senso di appartenenza - costruzione di relazioni socio-affettive positive
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2) strategie didattiche e strumenti : - apprendimento cooperativo - lavoro di gruppo - tutoring - suddivisione del tempo in tempi - utilizzo di mediatori didattici, attrezzature e ausili informatici e software didattici
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3) apprendimento-insegnamento: - alunno protagonista - favorire la costruzione attiva della conoscenza - rispetto di ritmi e stili dell’apprendimento
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