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PubblicatoLeo Sasso Modificato 8 anni fa
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Dott.ssa Spanò Giuseppina
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Art. 27 D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni nella L.15 luglio 2011 n. 111 REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ c.1 Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117,della legge 24 dicembre 2007,n.244,si applica..............( omissis )
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A PARTIRE DAL 1.1.2012 IL REGIME DEI MINIMI ( ART. 1, COMMI DA 96 A 117 DELLA LEGGE 24.12.2007 N. 244 ) SARA' RISERVATO ESCLUSIVAMENTE ALLE PERSONE FISICHE CHE :
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REQUISITI SOGGETTIVI ( art.27 comma 1 DL 98-2011 conv. in L. 111-2011 ) INTRAPRENDERANNO UN'ATTIVITA' D'IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE, A PARTIRE DAL PERIODO D'IMPOSTA D'INIZIO DELL'ATTIVITA' HANNO INTRAPRESO UN'ATTIVITA' D'IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE SUCCESSIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA 2007
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DURATA ( art.27 comma 1 DL 98-2011 conv. In L. 111-2011 ) PER IL PERIODO D’IMPOSTA DI INIZIO DELL’ATTIVITÀ E PER I 4 SUCCESSIVI ANCHE OLTRE, MA NON DOPO IL PERIODO DI IMPOSTA DI COMPIMENTO DEL TRENTACINQUESIMO ANNO DI ETÀ DEL CONTRIBUENTE QUINDI IL NUOVO REGIME HA UNA DURATA LIMITATA
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CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL BENEFICIO ( art.27 comma 2 DL 98-2011 conv. In L. 111-2011 ) A.IL CONTRIBUENTE NON ABBIA ESERCITATO, NEI TRE ANNI PRECEDENTI L' INIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CUI AL COMMA 1, ATTIVITÀ ARTISTICA, PROFESSIONALE OVVERO D'IMPRESA, ANCHE IN FORMA ASSOCIATA O FAMILIARE B.L'ATTIVITÀ DA ESERCITARE NON COSTITUISCA, IN NESSUN MODO, MERA PROSECUZIONE DI ALTRA ATTIVITÀ PRECEDENTEMENTE SVOLTA SOTTO FORMA DI LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO, ESCLUSO IL CASO IN CUI L'ATTIVITÀ PRECEDENTEMENTE SVOLTA CONSISTA NEL PERIODO DI PRATICA OBBLIGATORIA AI FINI DELL'ESERCIZIO DI ARTI O PROFESSIONI C.QUALORA VENGA PROSEGUITA UN'ATTIVITÀ D'IMPRESA SVOLTA IN PRECEDENZA DA ALTRO SOGGETTO, L'AMMONTARE DEI RELATIVI RICAVI, REALIZZATI NEL PERIODO D'IMPOSTA PRECEDENTE QUELLO DI RICONOSCIMENTO DEL PREDETTO BENEFICIO, NON SIA SUPERIORE A 30.000 EURO
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TASSAZIONE L'IMPOSTA SOSTITUTIVA (DI QUELLA SUI REDDITI E SULLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI) È DEL 5 %
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SEMPLIFICAZIONI NON ADDEBITANO L'IVA SULLE OPERAZIONI ATTIVE E NON ESERCITANO LA DETRAZIONE SUGLI ACQUISTI E SPESE IL REDDITO DELL'ATTIVITA' E' ESCLUSO DA I.R.A.P. SONO ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE SONO ESONERATI DAGLI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI MA DEVONO OTTEMPERARE ALLA NUMERAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
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REQUISITI NECESSARI PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO REGIME L'INIZIO DELL'ATTIVITA' INDIVIDUALE D'IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE DOPO IL 31.12.2007 QUELLI DI CUI ALL'ART.27 C.2 D.L.98/2011 CONV. IN LEGGE 111/2011 QUELLI INDICATI NELL'ART. 1,COMMI 96 E 99, LEGGE 244/2007
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NUOVO REGIME SUPER- SEMPLIFICATO I SOGGETTI INDIVIDUALI CHE : HANNO INIZIATO L'ATTIVITA' PRIMA DEL 1.1.2008 NON SI TROVANO NELLE CONDIZIONI DEI COMMI 1 E 2 DELL'ART. 27 DEL D.L.98-2011 CONV. IN L. 111-2011, MA RISPETTANO I REQUISITI DI CUI AI COMMI 96 E 99 DELL'ART. 1 L. 244-2007
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ACCEDONO ( SECONDO LA RELAZIONE GOVERNATIVA AL D.L.,SENZA OPZIONE) ALLO SPECIFICO REGIME SEMPLIFICATO DELL'ART.27 C. 3 DEL D.L. 98-2011 CONV. IN L. 111-2011 CHE PREVEDE : L'OBBLIGO DI APPLICAZIONE DELL'IVA,SECONDO LE REGOLE DEL D.P.R.633-1972, CON LE ECCEZIONI CHE SEGUONO L'ESONERO DEGLI OBBLIGHI DI LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO PERIODICO DELL'IVA ( CHE SI PAGHERA' CON UN UNICO VERSAMENTO PER TUTTO IL PERIODO D'IMPOSTA) L'ESONERO DEGLI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E DI TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI RILEVANTI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE E DELL'I.V.A.
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LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO, NEI MODI ORDINARI LA CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI (SCONTRINI, FATTURE, RICEVUTE FISCALI) L'ESENZIONE DEL REDDITO DELL'ATTIVITA‘ DALL'ASSOGGETTAMENTO I.R.A.P.
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L'APPLICAZIONE DEL REGIME SEMPLIFICATO DELL'ART.27 C.3 DEL D.L. 98-2011 CONV. IN L.111-2011 CESSA DALL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI : VIENE A MANCARE ANCHE UNA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 96 DELLA L. 244-2007 N.96, SI VERIFICA UNA DELLE FATTISPECIE INDICATE ALL'ART.1, COMMA 99 DELLA L. 244-2007 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 19-BIS 2 DEL D.P.R. 633-1972, IN TUTTI I CASI DI FUORIUSCITA DAL REGIME DEI MINIMI, OCCORRERA' RETTIFICARE L'I.V.A. A FAVORE CHE, AI FINI DEL REDDITO, COSTITUIRA' UNA SOPRAVVENIENZA ATTIVA.
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GUIDA OPERATIVA UTILE PER LE VERIFICHE DA ESEGUIRE PER I CONTRIBUENTI MINIMI ESISTENTI AL 31.12.2011 E, PER LE PARTI COMPATIBILI, ANCHE PER I CONTRIBUENTI CHE INIZIANO UNA NUOVA ATTIVITA' DAL 1.1.2012, PER DETERMINARE LA POSSIBILITA' DELL'ASSOGGETTAMENTO AL NUOVO REGIME DEI MINIMI DI CUI ALL'ART.27, D.L. 98/2011 CONV. CON MODIF. IN L. 111-2011.
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Le condizioni iniziali da rispettare, sono quelle di cui all'art.27 c.1 e 2 del D.L. 98/2011 conv. in L.111-2011 e cioè : 1. L'ATTIVITA' DEVE ESSERE INIZIATA A PARTIRE DALL'1.1.2008 2.IL CONTRIBUENTE NON DEVE AVERE ESERCITATO,NEI TRE ANNI PRECEDENTI L'INIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CUI AL PUNTO 1, ATTIVITÀ ARTISTICA, PROFESSIONALE OVVERO D' IMPRESA, ANCHE IN FORMA ASSOCIATA O FAMILIARE 3.L'ATTIVITÀ DA ESERCITARE NON COSTITUISCA,IN NESSUN MODO, MERA PROSECUZIONE DI ALTRA ATTIVITÀ PRECEDENTEMENTE SVOLTA SOTTO FORMA DI LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO, ESCLUSO IL CASO IN CUI L'ATTIVITÀ PRECEDENTEMENTE SVOLTA CONSISTA NEL PERIODO DI PRATICA OBBLIGATORIA AI FINI DELL'ESERCIZIO DI ARTI O PROFESSIONI
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4.QUALORA VENGA PROSEGUITA UN'ATTIVITÀ D'IMPRESA SVOLTA IN PRECEDENZA DA ALTRO SOGGETTO, L'AMMONTARE DEI RELATIVI RICAVI,REALIZZATI NEL PERIODO D'IMPOSTA PRECEDENTE A QUELLO DI RICONOSCIMENTO DEL PREDETTO BENEFICIO, NON SIA SUPERIORE A 30.000 EURO SE LA RISPOSTA E' NO OVVERO SE ANCHE UNA DELLE CONDIZIONI NON E’ RISPETTATA IL CONTRIBUENTE NON POTRA' APPLICARE IL NUOVO REGIME DEI MINIMI MA PROSEGUE PER VERIFICARE L'APPLICABILITA' DEL REGIME SEMPLIFICATO DI CUI ALL'ART.27 C. 3 D.L.98-2011 CONV.IN L.111-2011
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SE LA RISPOSTA E' SI OVVERO TUTTE LE CONDIZIONI SONO RISPETTATE SI PROSEGUE CON LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART.1 COMMA 96 LEGGE 244/ 2007 a)HA CONSEGUITO RICAVI OVVERO HA PERCEPITO COMPENSI, RAGGUAGLIATI AD ANNO, SUPERIORI A 30.000 EURO ? b)HA EFFETTUATO CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE ? 1.NELL’ANNO SOLARE PRECEDENTE, IL CONTRIBUENTE :
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c)HA SOSTENUTO SPESE PER LAVORATORI DIPENDENTI O COLLABORATORI DI CUI ALL’ART. 50, C.1,L. C) E C-BIS), DEL T.U.IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. N.917 /1986,ANCHE ASSUNTI SECONDO LA MODALITÀ RICONDUCIBILE A UN PROGETTO,PROGRAMMA DI LAVORO O FASE DI ESSO, AI SENSI DEGLI ARTT.61 E SEGUENTI DEL D.LGS.N.276/2003,NÉ EROGATO SOMME SOTTO FORMA DI UTILI DA PARTECIPAZIONE AGLI ASSOCIATI DI CUI ALL’ART.53,COMMA 2, LETT. C), DELLO STESSO TESTO UNICO D.P.R. N. 917/1986 ?
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2.NEL TRIENNIO SOLARE PRECEDENTE HA EFFETTUATO ACQUISTI DI BENI STRUMENTALI,ANCHE MEDIANTE CONTRATTI DI APPALTO E DI LOCAZIONE,PURE FINANZIARIA,PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO SUPERIORE A 15.000 EURO? SE LA RISPOSTA ANCHE AD UNA DOMANDA E' SI IL CONTRIBUENTE NON POTRA' APPLICARE NEMMENO IL NUOVO REGIME SEMPLIFICATO DI CUI ALL'ART.27 C. 3 D.L. 98- 2011 CONV.IN L. 111-2011.
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SE LA RISPOSTA A TUTTE LE DOMANDE E' NO SI PROSEGUE CON LE FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 99 LEGGE 244/2007, PER CUI SONO ESCLUSI : a)COLORO CHE SI AVVALGONO DI REGIMI SPECIALI AI FINI IVA (AD ESEMPIO, AGRICOLTURA, AGENZIE DI VIAGGIO,VENDITE PORTA A PORTA, AGRITURISMO) b)COLORO CHE NON RISIEDONO IN ITALIA
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c)COLORO CHE EFFETTUANO IN VIA ESCLUSIVA O PREVALENTE CESSIONI DI FABBRICATI O PORZIONI DI ESSI, TERRENI EDIFICABILI EX ART. 10, N. 8), DPR 633/1972 E DI MEZZI DI TRASPORTO NUOVI EX ART. 53, C.1,D.L. N.331/1993 CONV. IN L. N. 427/1993 d)COLORO CHE CONTESTUALMENTE PARTECIPANO A SOCIETÀ DI PERSONE,ASSOCIAZIONI DI CUI ALL’ART.5 DEL T.U. DI CUI AL D.P.R.917/1986,OVVERO A SRL TRASPARENTI EX ART.116
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SE IL CONTRIBUENTE SI TROVA ANCHE IN UNA SOLA DELLE CONDIZIONI DI CUI SOPRA, NON POTRA' APPLICARE NEMMENO IL NUOVO REGIME SEMPLIFICATO DI CUI ALL'ART. 27 C.3 D.L. 98-2011 CONV. IN L. 111-2011. SE IL CONTRIBUENTE NON SI TROVA IN ALCUNA DELLE CONDIZIONI DI CUI SOPRA, IL NUOVO REGIME DEI MINIMI E' APPLICABILE AL PERIODO D'IMPOSTA DELL'ATTIVITA‘ AI 4 SUCCESSIVI E OLTRE, FINO AL PERIODO DI COMPIMENTO DEL 35^ ANNO DI ETA‘ ( salvo la verifica all'inizio di ogni periodo d'imposta, della persistenza dei requisiti )
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PRINCIPALI RIFERIMENTI REGOLAMENTARI SUL REGIME DEI MINIMI PRECEDENTI LE NOVITA' DEL 2011 CIRC. AGENZIA ENTRATE N. 73/E DEL 21.12.2007 P. 2.1 -RICAVI E COMPENSI DA ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE NON RILEVANO PER IL SUPERAMENTO NELL'ANNO PRECEDENTE DEI 30.000 EURO IL REGIME DEI MINIMI VIENE CONSIDERATO QUELLO NATURALE PER CHI POSSIEDE I REQUISIT I – POSSIBILITA' DI FUORIUSCITA DAL REGIME DELLE NUOVE ATTIVITA' PRODUTTIVE P. 2.3.1 - TRATTA DELLA RILEVANZA DELLE PLUSVALENZE E DELLE MINUSVALENZE NONCHE' DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE. P. 4.1 -
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DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA DEL 2.1.2008 SPESE SOSTENUTE PER COLLABORAZIONI OCCASIONALI – AMMISSIBILITA' P. 2.13 - TRA L'ALTRO SI RIBADISCE QUANTO AL PUNTO PRECEDENTE 2.1 E SI RICHIAMANO LE DISPOSIZIONI SULL'AUTOCONSUMO DELL'IMPRENDITORE / ESERCENTE ARTE O PROFESSIONE CIRC. AGENZIA ENTRATE N. 7/E DEL 28.1.2008 NO A FUORIUSCITA DAL REGIME DEI MINIMI PER ACCEDERE A QUELLO DELLE NUOVE ATTIVITA' PRODUTTIVE P. 4.1 -
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EMISSIONE DI FATTURE SENZA ADDEBITO DI IVA A SEGUITO DI RICEVIMENTO DI DICHIARAZIONE D'INTENTO – PRECLUSIONE ALL'ACCESSO AL REGIME DEI MINIMI' P. 3.1 - CIRC. AGENZIA ENTRATE N. 13 /E DEL 26.2.2008 APPLICABILITA' STUDI DI SETTORE A CONTRIBUENTI MINIMI CHE OPTANO PER IL REGIME ORDINARIO – POSSIBILITA' DI INVOCARE LE CARATTERISTICHE DI MARGINALITA' DI CUI ALLE CIRCOLARI AGENZIA ENTRATE N. 31-E E N. 38-E ANNO 2007. P. 6.1 - CIRC. AGENZIA ENTRATE N. 38/E DEL 23.6.2010
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PRINCIPALI RIFERIMENTI REGOLAMENTARI SUL REGIME DELLE NUOVE ATTIVITA' PRODUTTIVE CIRC. AGENZIA ENTRATE N. 59/E DEL 18.6.2001 P. 2.2 -ACCONTO IVA - NON DOVUTO INTERESSI SU IVA A DEBITO DA DICHIARAZIONE ANNUALE – NON DOVUTI P. 2.3 - CIRC. AGENZIA ENTRATE N. 8/E DEL 26.1.2001 “MERA PROSECUZIONE DI ALTRA ATTIVITÀ PRECEDENTEMENTE SVOLTA SOTTO FORMA DI LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO... ” RICORRE IN PRESENZA DI ATTIVITA' D'IMPRESA ESERCITATA CON GLI STESSI BENI, NELLO STESSO LUOGO E NEI CONFRONTI DEGLI STESSI CLIENTI.
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LA QUALITA' DI SOCIO DI SOCIETA' A CARATTERE PERSONALE O DI CAPITALI NON E' DI PER SE' CAUSA OSTATIVA ALL'ACCESSO AL REGIME – E' NECESSARIO CHE IN CONCRETO VENGA ESERCITATA L'ATTIVITA' D'IMPRESA O PROFESSIONALE P. 2.5 - PRESTAZIONI OCCASIONALI EFFETTUATE NELL'ANNO – AMMISSIBILITA' AL REGIME DELLE NUOVE ATTIVITA' PRODUTTIVE IN QUELLO SUCCESSIVO P. 2.6 -
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