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PubblicatoFabriciano Rossi Modificato 8 anni fa
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30/05/2016 Tutela delle minoranze e politica linguistica in Italia Prof. Barbara Turchetta Università degli Studi della Tuscia Viterbo - Italia
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Schema cronologico del passaggio dal latino alle lingue romanze Repubblica Impero Invasioni Carlo Magno prime unificazioni (507-31 a.C.) (31 a.C.-476 d.C.) germaniche (768-814) Stati europei a.C. d.C. 400 200 0200 400 6008001100130018002000 Latino Latino Latino Latino scritto riformato Antico classico tardo lingue standard lingue romanze scritte Latino parlato ---------protoromanzo -------parlate romanze lingue romanze parlate varietà dialettali
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Le lingue romanze oggi Romanzo insulare Gruppo sardo Campidanese Logudorese sardo letterario Gruppo sardo corso Gallurese Sassarese Corso oltremontano Romanzo occidentale Gruppo portoghese Portoghese lusitano Portoghese brasiliano Gallego Gruppo spagnolo Astur leonese Spagnolo castigliano aragonese Blu lingue non ufficiali Rosso lingue ufficiali Arancio lingue tutelate in Italia dalla legge 482
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Galloromanzo meridionale (occitanico ) Guascone Catalano catalano algherese Occitano Francoprovenzale Retoromanzo ladino e friulano Galloitalico (piemontese, lombardo, emiliano, romagnolo, ligure) Gruppo veneto Veneto, trentino, giuliano Galloromanzo settentrionale Franciano (basato sul dialetto dell’Île de France) Francese Piccardo Vallone Normanno Borgognone lorenese Blu lingue non ufficiali Rosso lingue ufficiali Arancio lingue tutelate in Italia dalla legge 482
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Romanzo orientale gruppo italiano centrale Toscano italiano Corso Laziale (romanesco) Umbro Marchigiano Reatino-aquilano Gruppo italiano meridionale Abruzzese Molisano Campano (napoletano) Pugliese (Salento escluso) Lucano Calabro Salentino Calabrese Siciliano Gruppo rumeno Rumeno Blu lingue non ufficialiRosso lingue ufficialiArancio lingue tutelate in Italia dalla legge 482
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lingue tutelate in Italia dalla legge 482 Lingue romanzeparlanti sardo (20) 1.000.000 francoprovenzale (1,2)90.000 catalano algherese (20)20.000 ladino (4)35.000 occitano (1)40.000 friulano (6)430.000 francese (2) Lingue non romanze sloveno (6)52.000 croato (14)2.000 arbëresh (14-19)80.000 greco d’Italia (16,18)12.000 tedesco (4)270.000
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Europa Lingua ufficiale: costituisce la lingua materna della maggioranza della popolazione di uno Stato. Lingua di minoranza: costituisce la lingua materna di una percentuale ristretta della popolazione di uno Stato; la minoranza linguistica può avere carattere regionale o essere “diffusa” a macchie sul territorio (es. Arberesh e Rom in Italia).
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Politica linguistica dell’Italia in favore delle minoranze Riconoscimento di 11 minoranze storiche più una seconda lingua ufficiale (francese) per la regione autonoma della Val D’Aosta con la legge 482 del 15.12.1999; Firma della Carta Europea delle Lingue Minoritarie o Regionali, provvedimento adottato a Strasburgo dal Consiglio d’Europa il 12.9.1992, recepito solo da alcuni Paesi membri.
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LEGGE 15 dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" (Testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 25 novembre 1999; pubblicato sulla G.U. del 20.12.1999) Art. 1 1. La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano. 2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge. Art. 2 1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo. Art. 4 1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.
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Art. 6 1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge. Art. 9 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, nei comuni di cui all'articolo 3 è consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione del presente comma sono escluse le forze armate e le forze di polizia dello Stato. Art. 12 1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.
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Art. 16 1. Le regioni e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilità di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti. Art. 19 1. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni e perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine. 2. Il Ministero degli affari esteri promuove le opportune intese con altri Stati, al fine di assicurare condizioni favorevoli per le comunità di lingua italiana presenti sul loro territorio e di diffondere all'estero la lingua e la cultura italiane. La Repubblica favorisce la cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.
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Il caso del sardo Le 5 varietà Campidanese (campidanesu) Logudorese (logudoresu) sardo letterario Nuorese (nugoresu) Gallurese (gadduresu) Sassarese (tattaresu)
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Ortografia standard del sardo (logudorese) La Norma della "Limba Sarda Unificada" Alfabeto ACome in italiano e spagnolo BIn posizione iniziale o intervocalica: es. bentu, boe, ab(b)a ca,co,cu,che,chiCane, cossa, cuddu, chessa, chida d,ddseda/sedda ENon si segna la differenza aperta/chiusa Ffèm(m)ina, unfrare ga,go,gu,ghi,gheSarà [ƒ] in posizione intervocalica, [g] negli altri casi ICome in italiano e spagnolo JSolo in posizione interna: es. maju, operaju, eccezionalmente in posizione iniziale. l,llCala/calla Mmam(m)a, cam(m)u n,nncana/canna Ndando, cando ONon si segna la differenza aperta/chiusa
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Pap(p)o, trop(p)u r,rrcaru/carru s,sscosa/cossa Tgat(t)u, fat(t)u UCome in italiano e spagnolo VPrevalentemente in cultismi: es. violèntzia, violinu ZIn posizione iniziale e interna: es. zàganu, zogu, azu, mazu, tazu TzIn posizione iniziale e interna: es. tziu, petza, putzu Caratteristiche del logudorese: letteratura scritta dal XVI secolo; alta comprensibilità con il gallurese e il sassarese Organismi politici e culturali regionali Partito Sardo d’Azione Osservatorio regionale per la cultura e la lingua sarda
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