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PubblicatoMarcellino Paolini Modificato 8 anni fa
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Università Di Siena Alessandro Beltrami
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Legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" Siena - Maggio 2016 2
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Art. 3 (Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) 1. E' istituita la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il presidente della Commissione e' nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il presidente, compongono l'ufficio di presidenza. …………….. Siena - Maggio 2016 3
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………………… 4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le citta' metropolitane, le province e i comuni, e' istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti, presso le sedi del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, e' composto da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere. Siena - Maggio 2016 4
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5.La Commissione: a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 2; b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere fino alla conclusione della fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21. A tal fine puo' ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5; c) sulla base dell'attivita' conoscitiva svolta, formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2. Siena - Maggio 2016 5
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Art. 4. (Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale) 1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di seguito denominata "Commissione", formata da (( trentadue componenti, due dei quali rappresentanti dell'ISTAT, e, per i restanti trenta componenti, )) composta per meta' da rappresentanti tecnici dello Stato e per meta' da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione. Partecipano alle riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, nonche' un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Siena - Maggio 2016 6
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Composizione della Copaff Presidente Luca Antonini Ministero per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Carla Ciuffetti Ministero per la pubblica amministrazione e semplificazione - delega per la semplificazione normativa Antonio Rosati Ministero per i rapporti con le regioni Ernesto Longobardi Ministero per la pubblica amministrazione e semplificazione - delega per la pubblica amministrazione Adriano Giannola Ministero dell'interno Giancarlo Verde Ministero dell'economia e delle finanze Attilio Befera Salvatore Bilardo Francesco Massicci Biagio Mazzotta Paolo Puglisi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Gerardo Mastrandrea Ministero dello sviluppo economico Giuseppe Tripoli Ministero del lavoro e delle politiche sociali Luca Gandullia Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Jacopo Greco Siena - Maggio 2016 7 Regioni Lucio Caporizzi Antonello Turturiello Salvatore Varriale Mauro Trapani Marco Marafini Cristiana Luciani Stefano Palumbo Province Piero Antonelli Francesco Delfino Gianluigi Masullo Comuni Domenico Pizzala Gianpaolo De Paulis Veronica Nicotra Silvia Scozzese Alessandro Beltrami Assemblee Legislative Regionali Paolo Pietrangelo Camera dei Deputati Alessandro Palanza Senato della Repubblica Clemente Forte Istat Gian Paolo Oneto Giovanni Alfredo Barbieri Segreteria Antonio Aprile-Ximenes (Coordinatore) Carola Caldarelli Maria Rosaria Gentile I membri della Commissione, inclusi quelli della segreteria e dei gruppi di lavoro, non percepiscono alcun compenso, comunque nominato, per la partecipazione alle attività della Commissione.
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Attività della Copaff La Commissione, anche attraverso il contributo informativo delle amministrazioni statali, regionali e locali previsto dall’articolo 4, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42: promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi; svolge attività consultiva per il riordino dell’ordinamento finanziario di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative; trasmette informazioni e dati alle Camere, ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi. La Commissione opera nell’ambito della Conferenza unificata e svolge le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all’art. 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Siena - Maggio 2016 8
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ARCONET - Armonizzazione contabile enti territoriali ARCONET (armonizzazione contabile degli enti territoriali) è il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili al fine di: consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale); verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo UE); favorire l’attuazione del federalismo fiscale. L’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42//2009. Entrambe le leggi hanno delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, informati ai medesimi principi e criteri direttivi, per l’attuazione dell’armonizzazione contabile. Per gli enti territoriali la delega è stata attuata dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. Siena - Maggio 2016 9
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D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Siena - Maggio 2016 10
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Art. 3-bis (Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali) 1. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali. 2. La Commissione di cui al comma 1 ha il compito di promuovere l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo primo del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali. La Commissione agisce in reciproco raccordo con l’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali di cui all’articolo 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione di cui al comma 1 cui possono essere attribuite ulteriori funzioni nell’ambito delle finalità generali del comma 2. 4. La Commissione di cui al comma 1 si avvale delle strutture e dell’organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso di spese Siena - Maggio 2016 11
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12 Contesto: negli anni dal 2007 al 2014 viene scaricata sui Comuni una manovra di oltre 16 miliardi di euro di cui 7,5 miliardi, pari al 45%, da tagli di risorse trasferite e 8,7 miliardi, pari al 55%, da Patto. Nel 2009 si avvia il percorso verso il federalismo fiscale con la L. 42 e la riforma della contabilità pubblica (l.196 del 2009) Sostituzione dei trasferimenti con entrate proprie fondo perequativo basato sui fabbisogni standard TAGLI: 3,7 mld -1 mld dl 78/2010 -1,5 mld dl 201/2011 -1 mld ICI 2010/IMU -90 mln spending review TAGLI: 3,7 mld -1 mld dl 78/2010 -1,5 mld dl 201/2011 -1 mld ICI 2010/IMU -90 mln spending review Risorse: 28,7 mld Entrata in vigore IMU con sforzo fiscale di 4 mld. Per i cittadini raddoppia la pressione fiscale a risorse invariate per i Comuni che infatti compensano i tagli. Risorse: 28,7 mld Entrata in vigore IMU con sforzo fiscale di 4 mld. Per i cittadini raddoppia la pressione fiscale a risorse invariate per i Comuni che infatti compensano i tagli. TAGLI: 1,5 mld - 1,5 mld dl 78/2010 TAGLI: 1,5 mld - 1,5 mld dl 78/2010 TAGLI: 2,25 mld - 2.250 mln spending review TAGLI: 2,25 mld - 2.250 mln spending review Risorse: 27,5 mld fiscalizzazione dei trasferimenti per 11,3 mld attraverso F.S.R e Compartecipazione IVA Risorse: 27,5 mld fiscalizzazione dei trasferimenti per 11,3 mld attraverso F.S.R e Compartecipazione IVA Risorse: 26,5 mld 374 Comuni (20% della popolazione), hanno esaurito manovrabilità su IMU ordinaria ed hanno un’aliquota massima Add.IRPEF. La metà di essi non applica la progressività quindi ha esaurito i margini di ulteriore gettito. Risorse: 26,5 mld 374 Comuni (20% della popolazione), hanno esaurito manovrabilità su IMU ordinaria ed hanno un’aliquota massima Add.IRPEF. La metà di essi non applica la progressività quindi ha esaurito i margini di ulteriore gettito.
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13 Patologie contabili accumulo residui attivi Le risposte della riforma Fondo svalutazione crediti In 7 regioni: entrate non incassate nel 2010/2011 >10% Residui accumulati >460 euro pro capite Complessivamente 27 miliardi di euro di residui attivi da entrate proprie nei comuni >50% del bilancio corrente
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14 Patologie contabili accumulo residui passivi Le risposte della riforma Fondo pluriennale vincolato In 6 regioni: Spese non pagate nel 2010/2011 >20% Quasi il 40%dei Comuni: Residui accumulati >1000 euro pro capite Complessivamente 50 miliardi di euro di residui nei Comuni, 3 volte la spesa pluriennale annua
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15 Patologie contabili Disallineamento delle scritture contabili tra livelli di governo: accumulo asimmetrico residui Le risposte della riforma Adozione medesimi principi contabili per i diversi livelli di governo Al Nord i Comuni iscrivono il 40% in più dei trasferimenti correnti impegnati (pagati) dalla Regione. Al Centro succede l’opposto Al Sud i Comuni iscrivono il 60 % in più dei trasferimenti in c/capitale impegnati dalla Regione Il divario tra quanto dichiarato da regioni e quanto iscritto dai comuni 940 milioni per la parte corrente (impegni) 840 milioni per la parte in c/capitale (impegni)
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I principi contabili: L’articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati. Si richiama, in particolare, l’attenzione sul principio contabile generale della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). Sia il D.Lgs 91/2011 concernente le altre amministrazioni pubbliche che il decreto legislativo 118/2011 prevedono la sperimentazione di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, cd. “potenziata”, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza. In considerazione dei positivi risultati della sperimentazione, gli enti territoriali adottano a regime il principio della competenza potenziata a decorrere dal 1° gennaio 2015. La corretta applicazione di tale principio, consentirà di: conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche; evitare l’accertamento di entrate future e di impegni inesistenti; rafforzare la programmazione di bilancio; favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni; avvicinare la competenza finanziaria a quella economica. I principi contabili applicati sono norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, che svolgono una funzione di completamento del sistema generale e favoriscono comportamenti uniformi e corretti. L’adozione dei principi applicati concernenti la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio consolidato, può essere rinviata all’anno 2016, con l’esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011.
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I principi generali allegati al decreto legislativo 1. Principio dell'annualità 2. Principio dell'unità 3. Principio dell'universalità 4. Principio dell'integrità 5.Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità 6. Principio della significatività e rilevanza 7. Principio della flessibilità 8. Principio della congruità 9. Principio della prudenza 10. Principio della coerenza 11. Principio della continuità e della costanza 12. Principio della comparabilità e della verificabilità 13. Principio della neutralità 14. Principio della pubblicità 15. Principio dell'equilibrio di bilancio 16. Principio della competenza finanziaria 17. Principio della competenza economica 18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma Siena - Maggio 2016 17
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I principi applicati al decreto legislativo Principio contabile applicato della programmazione (Allegat6o n. 4/1 D. Lgs. 118/2011 Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D. Lgs. 118/2011) Principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale (Allegato n. 4/3 D. Lgs. 118/2011) Principio contabile applicato del bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 D. Lgs. 118/2011) Siena - Maggio 2016 18
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Competenza economica Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni, delle attività amministrative svolte durante l’esercizio e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari. In particolare, si ricorda che i componenti economici negativi (costi e oneri) devono essere correlati con i ricavi dell’esercizio o con altre risorse resesi disponibili per lo svolgimento dell’attività istituzionale (ricavi e proventi). Questa correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio di competenza economica ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai componenti economici positivi dell’esercizio i relativi componenti economici negativi ed oneri, siano essi certi o presunti. Il principio di competenza economica Siena - Maggio 201619
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Principio Della Competenza Finanziaria Potenziato Competenza finanziaria Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile. Le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, devono essere registrate ed imputate all’esercizio in cui l’obbligazione è perfezionata e non all’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile. E’ in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati L’accertamento costituisce la fase dell’entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all’esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza E’ esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future in quanto ciò darebbe luogo ad un’anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell’effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell’entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell’esercizio Siena - Maggio 2016 20
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Principio di competenza finanziaria = criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). La contabilità finanziaria deve rilevare tutte le transazioni che incidono sui valori economici, patrimoniali, finanziari, che si originano dall’interazione tra differenti soggetti, anche se non determinano flussi di cassa effettivi (quindi anche: donazioni, permute, ecc…) Nel principio generale della competenza finanziaria viene definito il criterio di ESIGIBILITA’ delle obbligazioni attive e passive, ma il principio generale è declinato, in termini operativi, in criteri di imputazione differenziati in funzione della tipologia di entrata e di spesa. Siena - Maggio 201621
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Competenza finanziaria: SPESE CORRENTI VOCI DI SPESA CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA Personale Nell’esercizio di riferimento, si impegna automaticamente all’inizio dell’esercizio, per l’importo risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale, anche se si tratta di personale comandato (accertamento in entrata del rimborso) nell’esercizio in cui è firmato il CCNL le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell’ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici. (accantonamento facoltativo nelle more della stipulazione del nuovo CCNL, che confluisce nell’avanzo di amministrazione) Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo incentivante, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo incentivante risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio. 22
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Competenza finanziaria: SPESE CORRENTI VOCI DI SPESA CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA Personale (segue) Considerato che il fondo incentivante presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo stesso, con riferimento all’esercizio cui la costituzione del fondo incentivante si riferisce. Pertanto, la spesa riguardante il fondo incentivante è interamente stanziata nell’esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell’esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all’esercizio successivo. In caso di mancata costituzione del fondo incentivante nell’anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo incentivante obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Identiche regole si applicano al fondo per il personale dirigente. incentivi per legali Avvocatura: trattandosi di obbligazione passiva condizionata all’esito del giudizio favorevole per l’Ente, si devono accantonare le risorse stanziando nell’esercizio le relative spese, che confluiscono in avanzo vincolato. L’impegno potrà essere effettuato solo dopo la conclusione del giudizio, ai fini della liquidazione di quando dovuto. Siena - Maggio 2016 23
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Competenza finanziaria: SPESE CORRENTI VOCI DI SPESA CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA Acq. beni di consumo Prestazion e di servizi Esercizio in cui è adempiuta la prestazione (es. pulizie gennaio/dicembre 2015 sono impegnate per intero sul 2015, anche se la fattura di dicembre è esigibile a inizio 2016) Per contratti di affitto e somministrazione periodica ultrannuale, si imputa su ciascun esercizio la quota annuale Aggi su ruoli: si imputano nello stesso esercizio sul quale sono accertate le corrispondenti entrate, per l’importo previsto nella convenzione per la riscossione (al netto dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità) Incarichi legali esterni: imputati sulla competenza dell’esercizio in cui è firmato il contratto. Se a rendiconto l’obbligazione non è esigibile, l’impegno è riassunto sulla competenza dell’esercizio successivo e sul bilancio dell’esercizio da rendicontare è stanziato, in spesa, il fondo pluriennale vincolato Gettoni di presenza Consiglieri: esercizio in cui la prestazione è resa, anche se liquidate nell’esercizio successivo Trasferi- menti correnti Esercizio in cui viene adottato l’atto amministrativo di attribuzione del trasferimento. Tuttavia, se l’atto amministrativo prevede espressamente le scadenze di erogazione del trasferimento, l’impegno è imputato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza. Per i contributi a rendicontazione, vige una disciplina particolare (v. oltre, entrate in c/capitale) (Gli stessi criteri di imputazione valgono per i trasferimenti e contributi in c/capitale). Contributi in conto interessi o contributi pluriennali ricorrenti: esercizi in cui vengono a scadere le singole obbligazioni (piano ammortamento). 24
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Competenza finanziaria: SPESE CORRENTI VOCI DI SPESA CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA Interessi passivi Esigibilità in funzione del piano di ammortamento Utilizzo di beni di terzi Fitti, noleggi, ecc…: scadenza dell’obbligazione giuridica passiva Oneri straordinari Esigibilità dell’obbligazione Imposte e tasse IRAP: stesso criterio della voce di spesa alla quale l’IRAP è riferita; IVA: nelle contabilità fiscalmente rilevanti dell’ente, le entrate e le spese sono contabilizzate al lordo di IVA e, per la determinazione della posizione IVA, si fa riferimento alle rilevazioni richieste dalle norme fiscali (ad es. registri IVA). La contabilità finanziaria rileva solo, tra le entrate, l’eventuale credito IVA o, l’eventuale debito IVA, tra le spese. Il relativo impegno è imputato nell’esercizio in cui è effettuata la dichiarazione IVA o è contestuale all’eventuale pagamento eseguito nel corso dell’anno di imposta, mentre l’accertamento del credito IVA è registrato imputandolo nell’esercizio in cui l’ente presenta la richiesta di rimborso o effettua la compensazione. Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione pari al credito IVA derivante dall’investimento finanziato dal debito è vincolata alla realizzazione di investimenti. 25
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Competenza finanziaria: ENTRATE L’accertamento delle entrate è effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva con imputazione contabile all’esercizio in cui scade il credito. Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del nuovo principio sono state accertate per cassa continuano ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento. Anche i ruoli coattivi relativi a ruoli emessi in esercizi precedenti continuano ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento. Le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l’intero importo del credito (sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc.), per tali entrate è escluso il cd. accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione. Siena - Maggio 201626
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Il fondo crediti di dubbia esigibilita’ Come si determina? In relazione alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Non sono oggetto di svalutazione i crediti derivanti da: - trasferimenti da altre amministrazione pubbliche - crediti assistiti da fidejussione - entrate tributarie accertate per cassa. L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nell’avanzo di amministrazione come quota accantonata. Siena - Maggio 201627
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Il fondo crediti di dubbia esigibilita’/2 I metodi per il calcolo del fondo possono essere: - calcolare per ciascuna entrata, la media tra incassi e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi, con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui) - rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente; 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi; -media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio. Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi e accertamenti considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente: Incassi competenza X + incassi dell’esercizio X+1 in c/residui X Accertamenti competenza X Il responsabile finanziario dell’ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella relazione al bilancio. 28
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Il fondo crediti di dubbia esigibilita’/3 Per le entrate che negli esercizi precedenti all’adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi. Nel bilancio di PREVISIONE, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota pari ad almeno il 36 per cento del fondo, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione, e il 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali stanziano almeno il 55 per cento, nel 2017 almeno il70 per cento, nel 2018 almeno l’85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. In sede di RENDICONTO, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l’ente accantona nell’avanzo di amministrazione l’intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, di accantonare una somma non inferiore a: + Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce - Utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti + Importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce 29
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Il fondo crediti di dubbia esigibilita’/4 La congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato è verificata: nel bilancio in sede di assestamento; nell’avanzo in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri. L’importo complessivo del fondo è calcolato applicando all’ammontare dei residui attivi la media dell’incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi. Al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede: in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità; in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell’avanzo di amministrazione. L’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Siena - Maggio 2016 30
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Il fondo crediti di dubbia esigibilita’/5 In corso di esercizio (almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso, attraverso una variazione di bilancio di competenza del Consiglio) si verifica la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti e degli incassi in c/competenza. A tal fine si applica la percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio a meno che il complemento a 100 dell’incidenza percentuale degli incassi di competenza rispetto agli accertamenti in c/competenza dell’esercizio (o all’importo degli stanziamenti di competenza se maggiore di quello accertato) non risulti inferiore alla percentuale dell’accantonamento al fondo crediti utilizzata in sede di bilancio. In tal caso, per determinare il fondo crediti cui è necessario adeguarsi, si fa riferimento a tale minore percentuale. Siena - Maggio 2016 31
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Competenza finanziaria: SPESE IN CONTO CAPITALE Le spese in conto capitale sono impegnate sulla competenza dell’esercizio in cui l’obbligazione passiva giuridicamente perfezionata è esigibile. La copertura finanziaria delle spese di investimento che comportano impegni di spesa imputati sulla competenza di più esercizi deve essere assicurata sin dall’attivazione del primo impegno, con riferimento all’importo complessivo della spesa. Costituiscono idonea copertura finanziaria delle spese di investimento impegnate negli esercizi successive: - le risorse accertate nell’esercizio in corso di gestione - l’avanzo di amministrazione - le entrate già accertate, imputate negli esercizi successivi la cui esigibilità è perfezionabile mediante manifestazione di volontà pienamente discrezionale dell’Ente o di altra Pubblica amministrazione (ad es., i contributi agli investimenti già visti nelle precedenti slides). NON costituiscono idonee forme di copertura degli investimenti le altre entrate accertate e imputate a esercizi successivi a quello in corso, quali i permessi di costruire accertati sugli esercizi successivi sulla base del nuovo principio di competenza finanziaria potenziato. PROBLEMA: se la spesa è impegnata sulla competenza di esercizi successivi (n+1, n+2, ecc..) ma è finanziata da entrate accertate nell’anno in corso di gestione (n), come si realizza l’equilibrio di bilancio tra entrate e spese di ciascun esercizio? 32
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Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. E’ quindi un saldo finanziario (necessariamente maggiore di 0) che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, consentendo: di applicare il nuovo principio della competenza finanziaria; di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. Sui capitoli di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può costituirsi anche per garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa. Risposta: IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Siena - Maggio 201633
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In sede di programmazione per l’esercizio x, il Comune decide di realizzare una scuola del costo complessivo di 450 e di finanziarla con alienazioni patrimoniali da perfezionare nell’anno x stesso. IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: un esempio - l’anno x sarà dedicato alla progettazione della spesa e alla definizione della gara di appalto, con una spesa complessiva di 100; -la spesa per la costruzione della scuola sarà distribuita nel biennio x+1/x+2, in ragione del cronoprogramma: 150 per l’esercizio x+1 e 200 per l’esercizio x+2. ESERCIZIO X ENTRATAImportoSPESAImporto Alienazione immobile Y450 Progettazione scuola100 Fondo pluriennale vincolato 350 Totale entrata450Totale spesa450 ESERCIZIO X+1 ENTRATAImportoSPESAImporto Utilizzo fondo pluriennale vincolato 350 Realizzazione scuola150 Fondo pluriennale vincolato 200 Totale entrata350Totale spesa350 ESERCIZIO X+2 ENTRATAImportoSPESAImporto Utilizzo fondo pluriennale vincolato 200Realizzazione scuola200 Totale entrata200Totale spesa200 La costruzione della scuola richiederà 2 anni di lavori (x+1 e x+2): Nello schema a lato sono riportati gli stanziamenti di bilancio in entrata e in spesa per il triennio: 34
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Il FPV è immediatamente utilizzabile, a seguito dell’accertamento delle entrate che lo finanziano. Nell’esempio, è necessario accertare l’entrata da alienazione a seguito del rogito; l’accertamento può essere effettuato sulla competenza dell’esercizio n solo se il contratto di vendita prevede che l’acquirente versi la somma dovuta nello stesso esercizio n o se il pagamento è entro i 12 mesi. A seguito dell’affidamento dell’incarico di progettazione e successivamente dei lavori per la realizzazione della scuola, è possibile impegnare le spese esigibili nell’esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario) e all’impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo). IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: il suo utilizzo LE VARIAZIONI AL FPV Nel corso della gestione, l’avanzamento dei lavori potrebbe avere un andamento differente rispetto a quello previsto dal cronoprogramma. In tal caso, è necessario aggiornare il cronoprogramma e conseguentemente: - effettuare le correlate variazioni agli stanziamenti di capitoli di spesa intestati ai fondi pluriennali vincolati ed alle quote esigibili della spesa di investimento. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità dell’ente tali variazioni possono essere autorizzate dai dirigenti responsabili della spesa o dal responsabile dei servizi finanziari (mentre le variazioni relative al riaccertamento dei residui sono di competenza della Giunta) - riaccertare gli impegni già assunti al fine di impegnare su ciascun esercizio la quota esigibile come rideterminata dal nuovo cronoprogramma (determinazione dirigenziale). 35
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IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: le variazioni SITUAZIONE ORIGINARIA ESERCIZIO X ENTRATAImportoSPESAImporto Alienazione immobile Y 450 Progettazione scuola100 FPV 350 Totale entrata450Totale spesa450 ESERCIZIO X+1 ENTRATAImportoSPESAImporto Utilizzo fondo pluriennale vincolato 350 Realizzazione scuola 150 FPV200 Totale entrata350Totale spesa350 ESERCIZIO X+2 ENTRATAImportoSPESAImporto Utilizzo fondo pluriennale vincolato 200 Realizzazione scuola 200 Totale entrata200Totale spesa200 VARIAZIONI CRONOPROGRAMMA ESERCIZIO X ENTRATAImportoSPESAImporto Alienazione immobile Y 450 Progettazione scuola100 FPV350 Totale entrata450Totale spesa450 ESERCIZIO X+1 ENTRATAImportoSPESAImporto Utilizzo FPV350 Realizzazione scuola 150- 100 = 50 FPV 200+ 100 = 300 Totale entrata350Totale spesa350 ESERCIZIO X+2 ENTRATAImportoSPESAImporto Utilizzo FPV 200 + 100 = 300 Realizzazione scuola 200 + 100 = 300 Totale entrata300Totale spesa300 Il nuovo cronoprogramma comporta uno slittamento dei lavori dall’esercizio x+1 all’esercizio x+2. Nell’esercizio x+1 la quota di spesa esigibile scende da 150 a 50 e nell’esercizio successivo la quota esigibile sale da 200 a 300. Siena - Maggio 201636
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