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La sistematica del reato. Distinzione dei reati in delitti e contravvenzioni Il criterio: il tipo di pena principale (art. 17 c.p.)Il criterio: il tipo.

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Presentazione sul tema: "La sistematica del reato. Distinzione dei reati in delitti e contravvenzioni Il criterio: il tipo di pena principale (art. 17 c.p.)Il criterio: il tipo."— Transcript della presentazione:

1 La sistematica del reato

2 Distinzione dei reati in delitti e contravvenzioni Il criterio: il tipo di pena principale (art. 17 c.p.)Il criterio: il tipo di pena principale (art. 17 c.p.) Fondamentali differenze di disciplina (in primis elemento soggettivo; art. 42 c.p., delitto tentato art. 56, v. anche la recidiva 99 c.p., l’oblazione, 162 c.p.,ecc.)Fondamentali differenze di disciplina (in primis elemento soggettivo; art. 42 c.p., delitto tentato art. 56, v. anche la recidiva 99 c.p., l’oblazione, 162 c.p.,ecc.) L’importanza (e la difficile digeribilità) della frammentarietà del catalogo dei reati L’evoluzione del sistema: dalla parte speciale alla parte generale L’evoluzione del sistema: dalla parte speciale alla parte generale

3 Esigenza di una scomposizione analitica del reato Le opposte tendenze totalizzanti volte a individuare un’essenza nel reato.Le opposte tendenze totalizzanti volte a individuare un’essenza nel reato. In questa logica “non risponde di furto chi si impossessa della cosa mobile altrui sottranedola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri, ma chi è ladro secondo la sua essenza”. Corollario: non integra l’essenza di ladro il membro della Hitler-Jugend che avesse sottratto la bandiera di una organizzzaione giovanile cattolica, bruciandola come trofeo (Dahm).

4 Una questione preliminare (fondamentale): che tipo di sistematica? Oggettivismo e soggettivismo nell’analisi del reato (cfr. l’articolo di Marinucci).. Il punto di partenza della sistematica è il fatto o l’autore? 1. Nel primo caso il primato spetta all’oggettivo (si è puniti per ciò che si è fatto) 2. Nel secondo al soggettivo. Con due varianti: -2.1. ciò che si ha l’intenzione di fare: diritto penale dell’intenzione 2.2. ciò che si è: diritto penale d’autore L’aggravante della clandestinità (art. 61 n. 11 bis c.p. cfr. C. cost. 249 del 2010)2.2. ciò che si è: diritto penale d’autore L’aggravante della clandestinità (art. 61 n. 11 bis c.p. cfr. C. cost. 249 del 2010) Esempi di alternativa tra soggettivismo e oggettivismo: Tentato aborto di donna non incintaTentato aborto di donna non incinta Tentato omicidio di persona già morta o morta per altra causaTentato omicidio di persona già morta o morta per altra causa Istigazione non accolta il c.d. “tentativo di concorso” (cfr. invece 115 e 414 c.p.)Istigazione non accolta il c.d. “tentativo di concorso” (cfr. invece 115 e 414 c.p.) Omissione di soccorso “inutile”Omissione di soccorso “inutile”

5 La sistematica oggettivista Il reato è un fatto + antigiuridico + colpevole + punibile.Il reato è un fatto + antigiuridico + colpevole + punibile. Tutti gli elementi (e i sottoelementi) sono necessari: il reato è una “norma totale”.Tutti gli elementi (e i sottoelementi) sono necessari: il reato è una “norma totale”. L’ordine di valutazione non deve essere invertito o confuso: prima il fatto, poi l’antigiuridicità, poi la colpevolezza, eccetera.L’ordine di valutazione non deve essere invertito o confuso: prima il fatto, poi l’antigiuridicità, poi la colpevolezza, eccetera. qualche esempio di “inversione o confusione”: l’imprenditore disonesto della basilicata e la morte del bimbo, il medico negligente.qualche esempio di “inversione o confusione”: l’imprenditore disonesto della basilicata e la morte del bimbo, il medico negligente.

6 Gli elementi del reato si qualificano dal punto di vista funzionale: ogni categoria assolve una specifica funzione: corollario…. Il fattoIl fatto L’antigiuridicitàL’antigiuridicità La colpevolezzaLa colpevolezza La punibilitàLa punibilità Un esempio…

7 Il parere dell’esame di avvocato del 2009 Da giorni nel liceo Alfa della città è in corso un’occupazione studentesca, accompagnata da forti polemiche. Un gruppo di genitori si riunisce e chiede lo sgombero coattivo del liceo. Il telegiornale della più importante emittente televisiva cittadina trasmette un servizio sull’evento. Mentre l’autore del servizio riferisce gli accadimenti, scorrono vecchie immagini di repertorio in cui, tra l’altro, si vede il preside parlare al microfono di un giornalista. L’autore del servizio, nel frattempo, riferisce che il preside ha dichiarato che non richiederà alla polizia lo sgombero coattivo del liceo. In verità, il preside non ha mai rilasciato una dichiarazione del genere. Arrabbiato per l’attribuzione di tale dichiarazione, presenta querela per diffamazione nei confronti dell’autore del servizio e del direttore del telegiornale (…)

8 Art. 595 c.p. Diffamazione Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. (…)

9 Art. 595 c.p. Diffamazione Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. (…)

10 Art. 595 c.p. Diffamazione Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. (…)

11 Art. 595 c.p. Diffamazione Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. (…)

12 Art. 595 c.p. Diffamazione Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. (…)

13 Art. 595 c.p. Diffamazione Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. (…)

14 Il parere dell’esame di avvocato del 2009 Da giorni nel liceo Alfa della città è in corso un’occupazione studentesca, accompagnata da forti polemiche. Un gruppo di genitori si riunisce e chiede lo sgombero coattivo del liceo. Il telegiornale della più importante emittente televisiva cittadina trasmette un servizio sull’evento. Mentre l’autore del servizio riferisce gli accadimenti, scorrono vecchie immagini di repertorio in cui, tra l’altro, si vede il preside parlare al microfono di un giornalista. L’autore del servizio, nel frattempo, riferisce che il preside ha dichiarato che non richiederà alla polizia lo sgombero coattivo del liceo. In verità, il preside non ha mai rilasciato una dichiarazione del genere. Arrabbiato per l’attribuzione di tale dichiarazione, presenta querela per diffamazione nei confronti dell’autore del servizio e del direttore del telegiornale (…)


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