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FIAIP CAGLIARI 13 febbraio 2009 Antiriciclaggio: III direttiva, che fare in attesa del regolamento d’attuazione?

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Presentazione sul tema: "FIAIP CAGLIARI 13 febbraio 2009 Antiriciclaggio: III direttiva, che fare in attesa del regolamento d’attuazione?"— Transcript della presentazione:

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2 FIAIP CAGLIARI 13 febbraio 2009 Antiriciclaggio: III direttiva, che fare in attesa del regolamento d’attuazione?

3 Programma Normativa precedente Novità della III direttiva Normativa in vigore

4 Normativa precedente

5 OBBLIGHI ANTI RICICLAGGIO dal 22/4/2006 In seguito al D.Lgs 56/2004, le agenzie di affari in mediazioni immobiliari ed i mediatori creditizi sono obbligati a: 1) Comunicare al MEF le violazioni all’uso di contante e titoli al portatore superiori ad € 12.500 2) Collaborare con UIC per fornire i dati da esso richiesti 3) Prevenire operazioni di riciclaggio tramite la formazione dei dipendenti collaboratori In seguito al D.M 143/2006 e Provvedimento UIC del 24/2/2006 le agenzie di affari in mediazioni immobiliari ed i mediatori creditizi sono obbligati a: 1) Identificare la clientela 2) Registrare e conservare i dati raccolti nell’archivio unico 3) Segnalare all’UIC le operazioni sospette

6 GLI OBBLIGHI: IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA Le Agenzie immobiliari e i mediatori creditizi devono identificare le parti che intervengono alla stipula di contratti: VERIFICANDO l’identità del cliente, della sua controparte ed eventualmente del soggetto per conto del quale stanno operando ACQUISENDO materialmente i dati identificativi da registrare e conservare nell’archivio unico L’identificazione si effettua in relazione alle operazioni che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore a 12.500,00 euro (anche se in operazioni frazionate) (non si deve tener conto a tal fine del compenso all’intermediario)

7 GLI OBBLIGHI: REGISTRAZIONE NELL’ARCHIVIO UNICO Vanno registrati nell’archivio unico: - le complete generalità dei clienti (e di eventuali rappresentanti di essi) - la data dell’avvenuta identificazione - la data di conclusione del contratto preliminare o definitivo - il prezzo convenuto dell’immobile oggetto della mediazione - la descrizione sintetica della tipologia dell’operazione

8 Cod 8201 – conclusione del contratto preliminare Cod 8202 – conclusione del contratto definitivo Cod 8299 – altro La tipologia di operatore è sempre 33 La tipologia delle operazioni per le mediazioni immobiliari sono:

9 TENUTA DELL’ARCHIVIO UNICO - A mezzo di STRUMENTI INFORMATICI (affidati anche a terzi) - In forma CARTACEA (un registro numerato e siglato in ogni pagina tenuto in maniera ordinata senza spazi bianchi ed abrasioni; non sono ammessi registri a fogli mobili o quaderni ad anelli) Le registrazioni devono seguire il corretto ordine cronologico

10 SEGNALAZIONI DELLE OPERAZIONI SOSPETTE L’agente immobiliare e il mediatore creditizio devono valutare le operazioni poste in essere dal cliente nel suo complesso e segnalare all’UIC quelle che possono nascondere un tentativo di riciclaggio di proventi da attività illecite. La segnalazione è coperta dalla massima riservatezza. Essa va inviata a: UFFICIO ITALIANO CAMBI - Servizio Risorse Infomatiche Approvvigionamenti e Servizi Via delle 4 fontane n. 123 00184 ROMA

11 RISPETTO DELLA NOMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY L’operatore è tenuto a: Predisporre le misure e la documentazione prevista dal codice della privacy per garantire la protezione dei dati acquisiti e gestiti. Assicurare la migliore protezione possibile dei dati Assicurare le misure minime di sicurezza in base a quanto enunciato dal DPS

12 Novità della III direttiva antiriciclaggio D.Lgs 231 del 26/11/2007

13 Soggetti destinatari della III direttiva antiriciclaggio: Art 11 lett C – mediatori creditizi Art 14 lett F – agenzia di affari in mediazione immobiliare

14 DISPOSIZIONI GENERALI E ADEMPIMENTI OBBLIGATORI Alla già consolidata IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA Si affiancano le novità: ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (art 18 e 19) E APPROCCIO IN FUNZIONE DEL RISCHIO (art 20)

15 Le disposizioni precedenti inerenti l’ obbligo di identificazione della clientela : - tramite un documento di identità in corso di validità per le operazioni di importo superiore ai 12.500 euro - sia del cliente che del soggetto per il quale il cliente opera.

16 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Tale obbligo vale anche se partecipino facendo da tramite nell’operazione banche o poste per importi superiori o uguali a 15.000 euro (novità rispetto al passato) Consiste in una doppia verifica: -dell’identità del cliente o dell’eventuale titolare effettivo -Dell’analisi dello scopo e natura del rapporto (attraverso l’analisi delle transazioni durante tutta la durata del rapporto)

17 L’APPROCCIO IN FUNZIONE DEL RISCHIO L’obbligo di verifica dei clienti deve essere commisurato al grado di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo -che caratterizza il cliente (natura giuridica, attività svolta) - che caratterizza la tipologia di rapporto prestazione (ammontare, frequenza e ragionevolezza dell’operazione) Tale obbligo vale sia per i nuovi clienti che per quelli già acquisiti.

18 ESONERO DALL’OBBLIGO DI VERIFICA DELLA CLIENTELA (art25) L’esonero vale in alcuni casi in cui si ha a che fare con soggetti con un basso grado di rischio. (es: ufficio della pubblica amministrazione, intermediari finanziari o enti creditizi o finanziari comunitari) E’ comunque necessario raccogliere le informazioni utili a stabilire che per il cliente/operazione è possibile beneficiare dell’esenzione.

19 RAFFORZAMENTO DELLA VERIFICA DELLA CLIENTELA (art 28) Sono individuate alcune situazioni considerate ad alto rischio per cui ci vuole un controllo maggiore: - cliente fisicamente non presente (accertarne l’identità tramite documenti, dati o informazioni supplementari; verificare che il pagamento sia effettuato da un conto intestato al cliente) - cliente politicamente esposto residente in un altro stato UE o extra UE (stabilire se la persona sia politicamente esposta; adottare le misure necessarie per stabilire l’origine dei fondi impiegati)

20 La verifica della clientela in assenza del cliente è sempre correttamente compiuta se: -Il cliente era già stato identificato in precedenza ed i dati sono aggiornati; -I dati del cliente risultano da atti pubblici, scritture private autenticate, ecc

21 ASTENSIONE DALLA PRESTAZIONE Allorché sia richiesta la identificazione del cliente/prestazione senza essere in grado di poter effettuare un’adeguata verifica, il soggetto operante non potrà procedere all’esecuzione dell’operazione, ovvero all’instaurazione del rapporto. Tale situazione può portare alla valutazione della possibile effettuazione di una segnalazione.

22 REGISTRAZIONE DEI DATI Per operazioni di importi non inferiori a € 15.000 o non determinabili E per rapporti continuativi è obbligatoria la registrazione delle seguenti informazioni: -data instaurazione rapporto o effettuazione operazione/prestazione; -Dati identificativi cliente ed eventuali delegati o rappresentanti; -Codice del rapporto o tipologia dell’operazione; -Importo, mezzo di pagamento utilizzato per operazioni non inferiori a € 15.0000

23 LA NOVITA’ DEL FASCICOLO DEL CLIENTE L’art 36 introduce alcune novità in tema di adempimento dell’obbligo di conservazione dei dati, in particolare l’obbligo di conservare in apposito FASCICOLO di ciascun CLIENTE.

24 CONSERVAZIONE DEI DATI - conservazione per 10 anni dalla fine del rapporto continuativo o dalla prestazione della copia degli estremi dei documenti richiesti per la verifica del cliente - conservazione per 10 anni dall’esecuzione della prestazione o dalla cessazione del rapporto, delle scritture o delle registrazioni relative i rapporti intercorsi, sia in originale che in copia con analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari

25 SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE Si deve effettuare quando si sospetta la presenza od il tentativo di mettere in atto operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. E’ previsto che vengano emanati appositi indicatori di anomalia per agevolare l’individuazione delle situazioni critiche da segnalare. L’oggetto e il soggetto della segnalazione godono della più assoluta riservatezza.

26 La segnalazione va inviata cartaceamente e con tempestività all’UIF (ufficio informazioni finanziarie) che ha soppiantato l’UIC, anche se in mancanza di ulteriori informazioni la segnalazioni va sempre inviata all’UFFICIO ITALIANO CAMBI La segnalazione va effettuata prima di compiere l’operazione e con l’obbligo di eventuale astensione, L’UIF può sospendere una operazione ad oggetto della segnalazione per un massimo di 5 giorni

27 Normativa in vigore, norme abrogate e disposizioni transitorie

28 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA a)Nel caso di rapporto continuativo o è conferito dal cliente l’incarico a svolger una prestazione professionale b)Per operazioni occasionali con trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento maggiori o uguali a 15.000 euro c)Operazioni di importo indeterminato o indeterminabile d)Se si sospetta finanziamento al terrorismo o attività di riciclaggio, indipendentemente da qualsiasi limite e)Se vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati

29 Applicazione delle nuove norme sull’antiriciclaggio III direttiva - Gli obblighi di adeguata verifica della clientela e dei titolari effettivi sono immediatamente applicabili dal 29/12/2007 - sono immediatamente vigenti, ovvero dal 29/12/2007, l’approccio basato sul rischio e la valutazione del rischio. -Per l’individuazione delle operazioni sospette, in attesa dei nuovi, va fatto riferimento agli indicatori di anomalia forniti dall’UIC

30 Limite dell’obbligo di identificazione passa da € 12.500 a € 15.000 è già in vigore dal 29/12/2007 L’omessa istituzione dell’Archivio Unico è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro dal 29/12/2007 I dati e le informazioni registrate nell’AU potranno essere utilizzate anche ai fini fiscali. Dall’29/12/2007 l’UIC viene soppresso e sostituito dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

31 Il soggetto obbligato agli adempimenti antiriciclaggio assume la qualifica di titolare del trattamento in materia di privacy Di norma per il trattamento dei dati personali occorre raccogliere l’adesione del soggetto interessato, ma in questo caso ricorre un’eccezione: il cliente è obbligato a farsi identificare se vuole portare a termine l’operazione L’eventuale difficoltà o rifiuto del cliente può essere indicativa ai fini della valutazione di anomalia dell’operazione Antiriciclaggio e tutela della privacy:

32 Per approfondimenti: www.blogagenzieimmobiliari.it Cliccare su wikimmobiliare.it Oppure quesiti via mail a: kettyincreta@mercatoimmobiliare.biz


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