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La tipologia delle forme organizzative Il governo e l’amministrazione ministeriale Le autonomie locali.

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Presentazione sul tema: "La tipologia delle forme organizzative Il governo e l’amministrazione ministeriale Le autonomie locali."— Transcript della presentazione:

1 La tipologia delle forme organizzative Il governo e l’amministrazione ministeriale Le autonomie locali

2 «in principio sono le funzioni» Le funzioni condizionano le scelte organizzative Funzioni sovrane/grandi politiche pubbliche → governo e amministrazione ministeriale Esigenze di decentramento/istanze di autonomia → Regioni ed enti locali Espansione intervento pubblico → amministrazione parallela/enti specializzati Attività commerciali → imprese pubbliche Stato regolatore → Autorità indipendenti

3 Amministrazione pubblica e interessi privati Ogni figura soggettiva pubblica (ministeri, autonomie locali, enti pubblici, imprese, autorità indipendenti) risponde ad una specifica logica dell’azione collettiva È caratterizzata da un particolare rapporto con: -gli organi politici rappresentativi -i gruppi di interesse -i cittadini singoli e associati Le tecniche di influenza: indirizzo politico, rappresentanza istituzionale, scelte di mercato, partecipazione procedimentale

4 Il governo Stabilità dell’istituzione “governo” (cfr. artt. 92 e ss. Cost.) L’articolazione governativa e la disciplina del potere esecutivo, però, variano nel tempo e nello spazio Il governo e il core business dello Stato: dalle funzioni sovrane e alle grandi politiche pubbliche (sviluppo economico, promozione del benessere, ambiente) La partecipazione del governo alle decisioni europee: il Consiglio (dei ministri) dell’Ue e il c.d. metodo intergovernativo

5 Il vertice politico dell’amministrazione governativa Presidente del Consiglio, Ministri (che compongono il Consiglio dei ministri), vice-ministri e sottosegretari di Stato La trasmissione dell’indirizzo politico a livello amministrativo L’organizzazione degli uffici è sottoposta a riserva di legge (art. 95 Cost.) / Un disegno normativo organico: d.lgs. n. 300/1999 e n. 303/1999 I regolamenti di organizzazione dei singoli ministeri

6 La Presidenza del Consiglio L. n. 400/1988 e d.lgs n. 303/1999 Funzioni di coordinamento: poteri di disciplina, indirizzo e di direttiva; strumenti informali (riunioni, tavoli, ecc.) Compiti di amministrazione attiva (es., editoria e protezione civile): rischio di snaturamento delle funzioni di coordinamento

7 I ministeri Disciplina organica (d.lgs. n. 300/1999) Uffici-organi dello Stato (assenza di personalità giuridica, anche se autonoma soggettività) Ministeri con portafoglio: Funzioni d’ordine, Funzioni economiche, Funzioni del benessere (welfare, istruzione, ambiente, salute e beni culturali) Ministeri senza portafoglio (attuazione del programma, politiche regionali, turismo, ecc.)

8 Decentramento e autogoverno Art. 114 Cost.: «la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane dalle Regioni e dallo Stato» → equiordinazione Elettività degli organi → Autonomo indirizzo politico-amministrativo Sono enti a fini generali → pluralità di funzioni/cura degli interessi della comunità territoriale Elevata frammentazione del sistema: 20 regioni, 110 province, oltre 8.000 Comuni

9 Gli organi delle autonomie locali Consiglio: organo collegiale di indirizzo e di controllo politico-amministrativo Capo dell’esecutivo (presidente della Regione/presidente della Provincia/Sindaco): eletto direttamente dai cittadini/responsabile del buon funzionamento dell’amministrazione Giunta: organo esecutivo con competenza residuale rispetto al Consiglio e al Capo dell’esecutivo Enti strumentali e società partecipate

10 Gli istituti di partecipazione Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli e associati Azione popolare per la tutela di interessi collettivi Accesso alle strutture e ai documenti Istanze e reclami al difensore civico Disfunzioni del sistema →debolezza dei poteri di controllo → prevalenza di interessi particolari e concentrati

11 Le funzioni Art. 118, co. 1 e 2, Cost. «Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.» Funzioni proprie e Funzioni delegate (v. gestione liste aventi diritto al voto/sindaco come ufficiale di governo)

12 La leale collaborazione Dalla gerarchia alla equiordinazione Il principio di leale collaborazione tra Stato, regioni, ed enti locali Le strutture di coordinamento La Conferenza Stato-regioni (funziona consultiva generale, procedura di intesa con singole regioni) La Conferenza Stato-città e la Conferenza unificata


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