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Convegno 21.7.2016 Relatore: Avv. Giuseppe Campagnoli.

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Presentazione sul tema: "Convegno 21.7.2016 Relatore: Avv. Giuseppe Campagnoli."— Transcript della presentazione:

1 Convegno 21.7.2016 Relatore: Avv. Giuseppe Campagnoli

2 ASPETTI PENALI TRIBUTARI TEORIA GENERALE DEL REATO : classificazione dogmatica degli elementi del reato BENE GIURIDICO : il bene della vita o il bene presidiato dal reato SOGGETTO ATTIVO : chi commette il reato: a) comune:chiunque b) proprio: solo taluni soggetti TRIPARTIZIONE : - FATTO TIPICO: -condotta-nesso di causa-evento-reati di danno - condotta-reati di pericolo -ELEMENTO SOGGETTIVO: volontà giuridica di delinquere DOLO= volontà e rappresentazione →DOLO GENERICO DOLO SPECIFICO : finalità della condotta a prescindere dalla verificazione dell’evento COLPA= negligenza, imprudenza, imperizia - ANTIGIURIDICITA’: insussistenza di cause di giustificazione

3 IL QUADRO NORMATIVO 1° INTERVENTO : L. 7.1.1929 n. 4→pregiudiziale tributaria → il processo penale dipende dall’esito del processo tributario INCONVENIENTE: l’estrema lentezza dell’accertamento penale, ma ciononostante è mantenuta da: → D.P.R. 600/73 su imposte dirette → D.P.R. 633/72 sull’Iva

4 IL QUADRO NORMATIVO 2° INTERVENTO : L. 7.8.1982 n. 516→ “manette agli evasori” - A brogazione pregiudiziale tributaria→ più celerità nell’accertamento penale - Anticipazione della tutela a condotte prodromiche all’evasione (reati di condotta- reati di pericolo) - Bene giuridico: la trasparenza fiscale - Elemento soggettivo: Dolo generico ↓ INGOLFAMENTO PROCURE

5 IL QUADRO NORMATIVO 3° INTERVENTO : D. LGS 74/2000 - No pregiudiziale tributaria - Posticipazione della tutela: reati di danno - Bene giuridico: esatta percezione dei tributi da parte dell’erario - Elemento soggettivo: dolo specifico di evasione - Soglie di punibilità: la rilevanza penale c’è se si superano determinati importi di: a)imposta evasa b) sottrazione materia imponibile

6 STRUTTURA DEL D.LGS N. 74/2000 ART. 1: Definizioni A) Delitti in materia di dichiarazione 1 )Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2) 2) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3) 3) Dichiarazione infedele (art.4) 4) Omessa dichiarazione (art. 5) B) Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte: 1) Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art.8) 2) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art.10) 3) Omesso versamento di ritenute certificate e IVA (art. 10 bis e 10 ter) 4) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11) Due aggiustamenti: D.L. 13.8.2011 n. 138 convertito in L. 14.9.2011 n.148 D.Lgs 24.9.2015 n. 158

7 ART. 2: DICHIARAZIONE FRAUDOLENTE MEDIANTE UTILIZZO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI “1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria”.

8 SOGGETTO ATTIVO: colui che è tenuto a presentare la dichiarazione (reato proprio): società di persone - società di capitali-commercialista CONDOTTA: presentazione dichiarazione (ammortamento) REATO DI PERICOLO: non sufficiente la sola registrazione Art. 21 D.P.R. 633/72: fattura→documento fiscale che comprova la cessione di beni o servizi Altri documenti: ricevuta fiscale, spese mediche, interessi passivi, schede carburanti.

9 OPERAZIONE INESISTENTE: fattura materialmente falsa→ art. 3? -INESISTENZA OGGETTIVA: operazione non avvenuta Il falso qualitativo è rilevante -INSISTENZA SOGGETTIVA: fatture che si riferiscono a soggetti diversi ELEMENTI PASSIVI FITTIZI: effettiva indicazione in dichiarazione ELEMENTO SOGGETTIVO: dolo specifico di evasione

10 ART. 3: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici “1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.

11 SOGGETTO ATTIVO: tutti coloro che presentano la dichiarazione (prima l’obbligato alla tenuta delle scritture contabili) CONDOTTA: prima trifasica - oggi bifasica OPERAZIONE SIMULATA (elusione): artt.1414- 1417c.c.: -ASSOLUTA: contratto stipulato→in realtà nessun contratto -RELATIVA: contratto stipulato diverso da quello reale ELEMENTO SOGGETTIVO: dolo specifico di evasione SOGLIE DI PUNIBILITA’: imposta evasa > 30.000,00€ Materia imponibile sottratta >1.5 ml € ABROGATA la soglia delle valutazioni estimative art.7

12 ART. 4: Dichiarazione infedele “1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centocinquantamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro tre milioni”. SOGGETTO ATTIVO: colui che presenta la dichiarazione CONDOTTA: presentazione dichiarazione mendace ELEMENTO SOGGETTIVO: dolo specifico di evasione che deve investire anche le soglie SOGLIE DI PUNIBILITà: - imposta evasa superiore a € 150.000,00 (prima era € 50.000) - elementi sottratti € 3.000.000 (prima era € 2.000.000) - Ricompare il vecchio art.7

13 IMPOSTA EVASA: differenza tra imposta dovuta e imposta dichiarata - Presunzione tributaria: valore indiziario - Accertamento induttivo: utilizzabile con maggior rigore - Accertamento sintetico: utilizzabile - Accertamento con adesione: valore indiziario

14 ART. 5: Omessa dichiarazione “1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila”. 1-bis. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”. D.lgs 158/15→ ha inasprito le pene BENE GIURIDICO: patrimonio erariale SOGGETTO ATTIVO: chiunque tenuto alla presentazione della dichiarazione CONDOTTA: omettere di presentazione la dichiarazione entro il termine di 90 giorni dalla scadenza ELEMENTO SOGGETTIVO: dolo specifico di evasione

15 ART.8 Emissione di fatture per operazioni inesistenti “ 1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.” BENE GIURIDICO: patrimonio dell’erario SOGGETTO ATTIVO: chiunque CONDOTTA: semplice emissione o rilascio di fatture o documenti fiscali ad essa equiparati OGGETTO MATERIALE DEL REATO: fattura

16 ART. 10 bis L’omesso versamento di ritenute certificate “ 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta”. SOGGETTO ATTIVO: sostituto d’imposta CONDOTTA: omesso versamento delle ritenute entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione anche del sostituto d’imposta SOGLIA DI PUNIBILITA’: elevata a €150.000 ELEMENTO SOGGETTIVO: dolo generico

17 ART. 10 ter L’omesso versamento di IVA “1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta”. BENE GIURIDICO: patrimonio dell’erario SOGGETTO ATTIVO: soggetto passivo del tributo CONDOTTA: omesso versamento entro il termine previsto per il versamento dell’acconto dal periodo di imposta successivo SOGLIA DI PUNIBILITA’: elevata a € 250.000

18 ART. 13 Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario “1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso. 2. I reati di cui agli articoli 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. 3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilità dell'articolo 13-bis, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione”.

19 ART. 13 bis Circostanze del reato “1. Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie. 2. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, nonché il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2. 3. Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale”.

20 Norme modificate dal D.lgs n.158/15 OGGI: -CAUSA DI NON PUNIBILITA’ PER→ art. 10 bis → art. 10 ter → art. 10 quater ↓ Se estinto il debito tributario e sanzioni prima dell’apertura del dibattimento -CAUSA DI NON PUNIBILITA’ PER→ art. 4 → art. 5 ↓ con ravvedimento operoso - CAUSA DI NON PUNIBILITA’ PARTICOLARE: VOLUNTARY DISCOSURE→ per attività e investimenti non dichiarati e detenuti alla data del 30.9.2014 da presentare entro il 30.9.2015

21 Art. 12 bis Confisca “1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del c.p.p. per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. 2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta”. SEQUESTRO PREVENTIVO E SEQUESTRO FINALIZZATO ALLA CONFISCA: ART. 321 C.P.P. OGGETTO DEL SEQUSTRO: PROFITTO E PREZZO


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