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Diritto Internazionale Umanitario
Croce Rossa Italiana Diritto Internazionale Umanitario
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Perché questa lezione…
Perché è compito di ogni volontario di Croce Rossa/Mezzaluna Rossa comprendere e diffondere i principi e gli scopi del Diritto Internazionale Umanitario, così da facilitarne la diffusione ed il rispetto.
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Cos’è il D.I.U.??? Insieme di convenzioni, leggi e regole di guerra (Diritto Pattizio e Diritto Consuetudinario); Garanzia di protezione delle persone che non prendono (o non prendono più) parte alle ostilità; Strumento per la limitazione nell’uso dei mezzi e dei metodi di guerra.
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“Ius ad bellum” e “Ius in bello”
“Ius in bello” = Diritto Internazionale Umanitario, detto anche “Diritto di Ginevra”. “Ius ad bellum” (o “Ius contra bellum”, detto anche “Diritto dell’Aja”) si occupa di considerare le ragioni o la legittimità del conflitto. Il D.I.U. resta indipendente dallo “Ius ad bellum” e la sua applicazione deve essere sempre disgiunta dall’accertamento delle responsabilità e, più in generale, dalla disputa sulle ragioni e circa la legittimità dei conflitti.
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I Principi fondamentali del D.I.U.
Proporzionalità e necessità militare; Distinzione; Limitazione delle perdite inutili ed eliminazione delle sofferenze superflue; Umanità (o “clausola Martens”).
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Proporzionalità e Necessità Militare
L’azione bellica deve perseguire un vantaggio militare diretto e concreto, da mettersi in relazione con le perdite umane previste (tra la popolazione e non più tra le truppe, come in passato) e con la distruzione o il danneggiamento di beni civili e culturali.
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Principio di Distinzione
Il personale e gli obiettivi militari devono sempre essere ben distinti dai beni civili e dalla popolazione.
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Limitazione delle perdite inutili ed eliminazione delle sofferenze superflue
Proibizione di armi o sistemi d’arma con munizionamento o modalità d’impiego tali da colpire con effetti traumatici eccessivi, recando sofferenze inalleviabili; Riduzione degli “effetti collaterali”.
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Limitazione delle perdite inutili ed eliminazione delle sofferenze superflue
Durante la guerra il solo scopo legittimo è indebolire le Forze Armate nemiche. Per far ciò è sufficiente neutralizzare il maggior numero possibile di nemici; Si oltrepassa lo scopo se si usano armi che aggravano le sofferenze degli uomini messi fuori combattimento; L’uso di tali armi o sistemi d’arma è contrario alla morale umana.
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Principio di Umanità Clausola Martens: Preambolo alla II delle 3
Convenzioni dell’Aja del 1899 “ [...] I civili ed i combattenti rimangono sotto la protezione e l’imperio dei principi del diritto delle genti “Ius gentium” , quali risultano dalle consuetudini stabiliti, dai principi di umanità e dai precetti di pubblica coscienza”.
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Le origini del D.I.U.
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Antichità Si ritrovano varie tracce, inerenti a norme morali e “umanitarie”; Sun Tsu (Cina 500 a.C. – “L’arte della Guerra); “Codice Manu” (India 200 a.C d.C.);
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MedioEvo Regole consuetudinarie di cavalleria o feudali;
Istituti quali: la “Tregua” e la “Pace di Dio”; Finalità umanitarie secondarie; Prevalenza di conflitti spietati e lotte senza quartiere.
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Evo Moderno Non vi sono sostanziali variazioni, rispetto al Medioevo;
pochi “Cartelli”, ispirati a principi cavallereschi e umanitari;
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Gli Accordi (Diritto Pattizio)
Cartelli: accordi bilaterali o multilaterali per lo scambio dei prigionieri e per il trattamento dei feriti; Consuetudini (si ricade nelle norme del Diritto Consuetudinario, quando una qualsiasi manifestazione fattuale assume rilevanza giuridica, in forza del verificarsi delle condizioni della “Diuturnitas” e dell’ “Opinio Iuris”); Regolamenti: codici di condotta per le truppe.
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Dal XIX Secolo al 1949
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Eventi Il “Codice Lieber”; La Convenzione di Ginevra del 22.08.1864;
La “Grande Guerra”; La Seconda Guerra Mondiale.
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Il “Codice Lieber” Regolamento per i soldati dell’Unione, che combattevano nella Guerra di Secessione Americana; Non aveva valore di “Trattato”; Primo tentativo di codificare le leggi e le consuetudini di guerra esistenti (1863).
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Dopo la battaglia di Solferino
Risultato della diffusione dell’opera “Un ricordo di Solferino” di Henry Dunant; Nel 1864 il Governo svizzero organizzò un Assemblea Diplomatica; Parteciparono 16 Stati europei.
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La svolta: 22 agosto 1864 Viene sottoscritta la Convenzione di Ginevra “per il miglioramento delle condizioni dei feriti delle Forze Armate in campagna”; riconosciuto ai soldati il diritto alle cure mediche; trattato multilaterale.
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Dichiarazione di S. Pietroburgo (1868)
Proibizione dei proiettili esplodenti di peso inferiore ai 400 gr.; Enunciazione dei principi di “Distinzione”, di “Necessità Militare” e di “Limitazione delle perdite inutili” e di “Eliminazione delle sofferenze superflue”.
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Convenzioni dell’Aja del 1899
3 dichiarazioni; più importante la Seconda: il Preambolo fu detto: “Clausola Martens” (Principio di Umanità); la Terza estese la Convenzione di Ginevra del 1864 alla guerra marittima, ma restò non in uso fino al 1907; divieto d’impiego di gas asfissianti o nocivi; divieto d’impiego di pallottole che si dilatano all’interno del corpo.
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Convenzione di Ginevra del 1906
Estensione della protezione data ai militari feriti e malati in campagna (Convenzione di Ginevra del ) anche ai naufraghi e alle vittime del la guerra navale.
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Convenzioni dell’Aja del 1907
Revisione delle Convenzioni dell’AJA del 1899 e aggiunta di nuove dichiarazioni (divieto di lanciare proietti esplodenti da aerostati...); La IV Convenzione dell’AJA del 1907 porterà alla IV Convenzione di Ginevra del 1949 “Per la protezione della popolazione civile”; Convenzioni relative ai diritti e doveri dei neutrali; Resta la clausola “si omnes” (che presuppone che tutte le Parti in conflitto abbiano ratificato la Convenzione, per essere obbligate ad applicarla); La Necessità Militare detiene la precedenza su ogni altra esigenza.
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Dopo la Grande Guerra Protocollo di Ginevra del 1925, divieto d’impiego di gas asfissianti o tossici e mezzi batteriologici; 1919 – Fondazione della Lega delle Società Nazionali di Croce Rossa; Convenzioni di Ginevra del 1929: 1) Convenzione relativa al trattamento dei Prigionieri di Guerra; 2) Revisione della Convenzione del 1906.
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Secondo Conflitto Mondiale
Gravissime e, sovente, immotivate sofferenze per combattenti ma, soprattutto, per la popolazione civile, genocidio, violazione sistematica dei “Principi Fondamentali del D.I.U.”.
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Dopo la Seconda Guerra Mondiale
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Processi di Norimberga e di Tokio
La comunità internazionale prende atto degli orrori della guerra e processa i vertici della gerarchia della Germania nazista e dell’Impero del “Sol Levante”.
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1948: Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio
La necessità è evitare che si ripetano orrori analoghi a quelli provocati dall’”Olocausto” e da altre “pulizie etniche”.
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Le 4 Convenzioni di Ginevra del 12.08.1949
I Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle Forze Armate in campagna; II Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti, malati e naufraghi delle Forze Armate sul mare; III Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; IV Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra;
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Protocolli Addizionali del 1977
I Protocollo: estende il campo di applicazione e di controllo delle 4 Convenzioni di Ginevra del 1949, identificando meglio il personale ed il materiale sanitario e meglio assicurando la protezione della popolazione civile dagli effetti delle ostilità nei conflitti armati internazionali; Il II Protocollo si preoccupa della protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, mediante una serie di disposizioni, destinate ad assicurare la tutela dei feriti, dei malati e della popolazione civile in generale e, in particolare, dei civili privati della libertà.
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1954: Convenzione dell’Aja per la protezione di beni culturali
I beni culturali sono patrimonio dell’intera umanità, per questo devono essere protetti dagli eventi bellici; La protezione termina solo per motivi di necessità militare imperiosi e inderogabili; Protezione generale: data a tutti i beni culturali riconoscibili, anche se privi del simbolo protettivo Protezione speciale: protetti anche da leggi statali, lontani da installazioni militari. Protocollo per la protezione rafforzata del 1999.
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...ulteriori trattati Convenzione di Ginevra del , che prevede: Protocollo I relativo alle schegge non localizzabili; Protocollo II: limitazione d’impiego delle mine e di altre trappole esplosive; Protocollo III: limitazione d’impiego delle armi incendiarie.
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...ulteriori trattati 1972: Convenzione sul divieto di ideazione, produzione e stoccaggio di armi biologiche e tossine. Regolamentazione della loro distruzione; 1993: Convenzione sul divieto di ideazione, produzione e stoccaggio di armi chimiche.
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La Corte Penale Internazionale
Istituita con il trattato di Roma del ; Tribunale unico per assicurare i crimini internazionali (genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e, dopo essere stato definito, crimine di aggressione); Prima giurisdizione internazionale a valore universale; Fino ad allora si era preferito instaurare tribunali ad hoc, vedi TPIR (Ruanda) e TPIY (Ex Yugoslavia), con apposite risoluzioni del C.d.S. dell’O.N.U..
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DOMANDE??? Se credete di non aver capito nulla della lezione, se provate sintomi quali: disorientamento, vertigini nausea e vomito … non preoccupatevi … è tutto a posto.. sono i tipici effetti fisiologici del Diritto Internazionale Umanitario!!!
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Grazie per l’attenzione
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