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PubblicatoAntonio Salvatore Rosi Modificato 8 anni fa
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Università di Pavia NOMINATO DAL CONSIGLIO EUROPEO CON L’ACCORDO DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE È PRESIDENTE DELLA FORMAZIONE AFFARI ESTERI DEL CONSIGLIO E VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SI AVVALE DI UN SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA SOLO IL CONSIGLIO EUROPEO PUÒ PORRE FINE AL SUO MANDATO IL SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA L’ALTO RAPPRESENTANTE DELL’UNIONE PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA
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Università di Pavia LE AGENZIE ORGANI AI QUALI SONO ATTRIBUITE FUNZIONI SPECIFICHE SPETTANTI A ISTITUZIONI DELL’UE IL PROBLEMA DEL CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ DELLE AGENZIE (MODIFICHE CON IL TRATTATO DI LISBONA) LE TIPOLOGIE DI AGENZIE LA BASE GIURIDICA PER LA COSTITUZIONE DI AGENZIE
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Università di Pavia RIFERIMENTO ESPRESSO AL PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE (ART. 5.1 TUE) ELENCO DELLE MATERIE CHE SONO RICONDUCIBILI AI VARI TIPI DI COMPETENZA (ESCLUSIVA, CONCORRENTE, DI COORDINAMENTO ECC..) (ARTT. 3, 4, 5 E 6 TUE) LE COMPETENZE DELL’UE NEL TRATTATO DI LISBONA
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Università di Pavia PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ ART. 5 TUE
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Università di Pavia ART. 5.1 TUE: IN VIRTÙ DEL PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE, L’UNIONE AGISCE ESCLUSIVAMENTE NEI LIMITI DELLE COMPETENZE CHE LE SONO ATTRIBUITE DAGLI STATI MEMBRI NEI TRATTATI PER REALIZZARE GLI OBIETTIVI DA QUESTI STABILITI. QUALSIASI COMPETENZA NON ATTRIBUITA ALL’UNIONE NEI TRATTATI APPARTIENE AGLI STATI MEMBRI PERÒ: TENDENZA DELLA CORTE AD INTERPRETARE LE COMPETENZE DELL’UE IN MODO ESTENSIVO IL PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE
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Università di Pavia CON IL TRATTATO DI LISBONA: SI PREVEDE CHE LA PROCEDURA DI REVISIONE DEI TRATTATI POSSA PORTARE A UNA RIDUZIONE DELLE COMPETENZE DELL’UNIONE EUROPEA SI DISTINGUONO UNA PROCEDURA DI REVISIONE ORDINARIA (ART. 48, PARR. 2-5 TUE) E DUE PROCEDURE DI REVISIONE SEMPLIFICATE (ART. 48, PARR. 6 E 7 TUE) LA PROCEDURA DI REVISIONE DEI TRATTATI
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INIZIATIVA (ART. 48.2 TUE) Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i Trattati. Tali progetti possono, tra l’altro, essere intesi ad accrescere o a ridurre le competenze attribuite all’Unione nei Trattati. Tali progetti sono trasmessi al Consiglio europeo e notificati ai parlamenti nazionali.
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NEGOZIAZIONE (ART. 48.3 E 48.4 TUE) Il Presidente del Consiglio europeo convoca una Convenzione (parlamenti nazionali, capi di Stato e di governo, Parlamento europeo, Commissione). La Convenzione esamina i progetti di modifica e trasmette una raccomandazione alla Conferenza intergovernativa. La conferenza intergovernativa è convocata dal Presidente del Consiglio Se l’entità delle modifiche non giustifica la convocazione di una Convenzione, il Consiglio europeo, previa approvazione del Parlamento europeo, può decidere di non convocarla. In questo caso, il Consiglio europeo definisce il mandato di una conferenza intergovernativa.
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RATIFICA (ART. 48.4 E 48.5 TUE) Le modifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma di un trattato che modifica i trattati, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più Stati membri abbiano incontrato difficoltà nel procedere alla ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo.
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Università di Pavia MODIFICHE ALLE NORME DELLA PARTE III DEL TRATTATO. IMPOSSIBILITÀ DI ESTENDERE LE COMPETENZE DELL’UE DELIBERA ALL’UNANIMITÀ DEL CONSIGLIO EUROPEO + APPROVAZIONE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI PASSAGGIO DA UNANIMITÀ A MAGGIORANZA QUALIFICATA O DA PROCEDURA LEGISLATIVA SPECIALE A ORDINARIA DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO ALL’UNANIMITÀ + TRASMISSIONE AI PARLAMENTI NAZIONALI LE PROCEDURE DI REVISIONE SEMPLIFICATE
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Università di Pavia “SE UN’AZIONE DELL’UNIONE APPARE NECESSARIA, NEL QUADRO DELLE POLITICHE DEFINITE DAI TRATTATI, PER REALIZZARE UNO DEGLI OBIETTIVI DI CUI AI TRATTATI SENZA CHE QUESTI ULTIMI ABBIANO PREVISTO I POTERI DI AZIONE RICHIESTI A TAL FINE, IL CONSIGLIO, DELIBERANDO ALL’UNANIMITÀ SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE E PREVIA APPROVAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO, ADOTTA LE DISPOSIZIONI APPROPRIATE ….” ART. 352 TFUE
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Università di Pavia RISPETTO DELLA PROCEDURA INESISTENZA DI UN’ALTRA BASE GIURIDICA IMPOSSIBILITÀ DI ALTERARE L’IDENTITÀ DELL’UNIONE O DI PROVOCARE SALTI QUALITATIVI NELL’INTEGRAZIONE NECESSITÀ DELL’AZIONE RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ NO ARMONIZZAZIONE NEI CASI IN CUI I TRATTATI LA ESCLUDONO NO POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA I LIMITI DI UTILIZZO DELL’ART. 352 TFUE
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