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LE CRITICITA’ ANCORA ATTUALI DELLA IUC Antonio Chiarello, Avvocato tributarista e Docente esclusivo Anutel.

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1 LE CRITICITA’ ANCORA ATTUALI DELLA IUC Antonio Chiarello, Avvocato tributarista e Docente esclusivo Anutel

2 PARTICOLARI SOGGETTIVITA’ IN TEMA DI IMU E TASI

3 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO TASI/IMU PRESUPPOSTO TASI 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli PRESUPPOSTO IMU ( stralcio art.13 co.2) L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. 3

4 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO TASI/IMU PRESUPPOSTO TASI 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli PRESUPPOSTO IMU ( stralcio art.13 co.2) L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. 4

5 SOGGETTIVITA’ PASSIVA TASI SOGGETTO PASSIVO 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.  la soggettività passiva TASI si acquista al verificarsi del presupposto e quindi dal momento dell’acquisto del possesso e/ della detenzione (ved. co.684 in tema di dichiarazione che individua il termine iniziale dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ) 5

6 SOGGETTIVITA’ PASSIVA NOZIONE DI POSSESSO Si raffigura in quella civilistica del possessore qualificato di cui all’art. 1140 codice civile. Art.1140 c.c. : “Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa”. Se il possesso è riconducibile unicamente al titolo di proprietà ci troviamo in presenza di un diritto reale pieno c.d. in re propria sostanziandosi il contenuto del diritto di proprietà nelle facoltà di godimento e di disposizione del bene, mentre i diritti reali di godimento sono definiti in re aliena (su cosa altrui) perché si esercitano su cose il cui titolare del diritto di proprietà è un altro soggetto che, in tal caso per la compressione del proprio potere sulla cosa, si definisce nudo proprietario. LA NOZIONE CIVILISTICA DI POSSESSO VALE SIA PER LA TASI CHE PER L’IMU ANCHE SE QUESTO NON IMPLICA CHE LE SOGGETTVITA’ DELL’IMU SIANO PEDISSEQUAMENTE RIPRESE NELLA TASI 6

7 SOGGETTIVITA’ PASSIVA NOZIONE DI POSSESSO Si raffigura in quella civilistica del possessore qualificato di cui all’art. 1140 codice civile. Art.1140 c.c. : “Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa”. Se il possesso è riconducibile unicamente al titolo di proprietà ci troviamo in presenza di un diritto reale pieno c.d. in re propria sostanziandosi il contenuto del diritto di proprietà nelle facoltà di godimento e di disposizione del bene, mentre i diritti reali di godimento sono definiti in re aliena (su cosa altrui) perché si esercitano su cose il cui titolare del diritto di proprietà è un altro soggetto che, in tal caso per la compressione del proprio potere sulla cosa, si definisce nudo proprietario. LA NOZIONE CIVILISTICA DI POSSESSO VALE SIA PER LA TASI CHE PER L’IMU ANCHE SE QUESTO NON IMPLICA CHE LE SOGGETTVITA’ DELL’IMU SIANO PEDISSEQUAMENTE RIPRESE NELLA TASI 7

8 SOGGETTIVITA’ PASSIVA TASI SOGGETTO PASSIVO TASI 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. LA RILEVANZA DELLA DETENZIONE La disponibilità della cosa rileva solo nella ipotesi in cui il possessore qualificato non può esercitare la sua prerogativa di disporre della medesima perché esercitata ovvero esercitabile da un soggetto diverso in relazione ad un titolo. Solo per questa situazione di duplicità di diritti e poteri fattuali la soggettività passiva su quel bene si manifesta sia nel possessore qualificato che nel detentore soggetto diverso dal possessore. La disponibilità del bene è frutto del potere sullo stesso per possesso qualificato a prescindere dal concreto utilizzo, sicchè possesso e disponibilità in quanto riferite ad un unico soggetto «il possessore» determinano la sola soggettività passiva di questi. Non è possibile che il medesimo soggetto rilevi sia come possessore che quale detentore. 8

9 L’OCCUPANTE QUALE SOGGETTO PASSIVO AUTONOMO TASI OCCUPANTE 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. 9

10 L’OCCUPANTE QUALE SOGGETTO PASSIVO AUTONOMO OCCUPANTE 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria…… Considerazioni:  anche l’occupante di un immobile se non è titolare di diritti reali su quel bene è soggetto passivo TASI  qualora l’occupante fosse titolare di diritti reali sull’immobile occupato non acquista l’autonoma obbligazione tributaria nella sua posizione soggettiva di occupante  la fattispecie prevista si ritrova solo per le occupazioni superiori a sei mesi nel corso dello stesso anno solare 10

11 L’OCCUPANTE QUALE SOGGETTO PASSIVO AUTONOMO Quesito: perché mai il legislatore nel comma 681 abbia fatto esplicito riferimento all’occupante, piuttosto che al detentore ? Se lo ha fatto significa che ha voluto distinguere le situazioni. Soluzione A per «occupante» si intende il detentore e significa che il titolare del diritto reale sull’unità immobiliare comunque non occupa l’immobile Soluzione B Il Leg. ha inteso fissare la decorrenza dell’obbligazione tributaria per il detentore dal momento in cui apprende materialmente la cosa e non già da quando si forma il titolo, da qui la puntuale precisazione «occupante» del comma 681 11

12 L’OCCUPANTE QUALE SOGGETTO PASSIVO AUTONOMO Quesito: perché mai il legislatore nel comma 681 abbia fatto esplicito riferimento all’occupante, piuttosto che al detentore ? Se lo ha fatto significa che ha voluto distinguere le situazioni. Soluzione C il legislatore facendo riferimento all’occupazione ha inteso risolvere il conflitto tra detentori qualificati e/o quello tra il detentore qualificato e quello non qualificato:  se non tutti i detentori qualificati occupano l’immobile allora la solidarietà opera solo fra quelli che occupano, rimanendo estranei alla soggettività quelli non occupanti;  qualora l’immobile fosse occupato dal detentore non qualificato su concessione del detentore qualificato (es. l’amico autorizzato ad occupare l’immobile dal conduttore) allora tra le due detenzioni rileva solo quella del soggetto che occupa, così congelando la soggettività passiva del detentore qualificato. 12

13 L’OCCUPANTE QUALE SOGGETTO PASSIVO AUTONOMO Ipotesi di detenzione parziale di immobile FAQ n.17 17) Ai fini TASI, in caso di abitazione principale parzialmente locata (es. viene locata una camera) come deve essere considerato il locatario (occupante)? Risposta: L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune. In questo caso, ovviamente, si applicherà l’aliquota dell’abitazione principale. NON CONDIVISIBILE Il co.681 fa riferimento all’occupazione dell’unità immobiliare e non anche di una porzione della stessa, sicchè in questo caso soggetto passivo è solo il possessore che deve integralmente l’imposta, perché è titolare di un diritto reale e perché occupa (seppur parzialmente) l’immobile. 13

14 RAPPORTO TRA IMU E TASI IN RELAZIONE AL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO QUESTIONE : SE UN SOGGETTO RILEVA AI FINI DELL’IMU COME POSSESSORE POTRA’ RILEVARE PER LA TASI COME DETENTORE ? RISPOSTA : Si e No SI: se per quel soggetto e per quella fattispecie il riferimento ritraibile dalla norma di imposta sia al concetto civilistico NO: se la disciplina civilistica è chiaramente derogata/integrata dalla norma di imposta, sicchè in questo caso è la «disciplina tributaria» che va tenuta in considerazione AI FINI DELLA TASI SE LA NORMA INDIVIDUA UN UNICO SOGGETTO PASSIVO E’ IRRILEVANTE SE QUESTI SIA DA CONSIDERARSI DETENTORE O POSSESSORE PERCHE’ DOVRA’ L’INTERO IMPORTO DEL TRIBUTO 14

15 SOGGETTIVITA’ PASSIVA TASI (ESCLUSIVA) Eccezioni ex lege ai criteri generali individuativi della soggettività passiva  in caso di locazione finanziaria (leasing) : UNICO SOGGETTO PASSIVO: IL LOCATARIO  in caso di detenzione temporanea di durata inferiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare: UNICO SOGGETTO PASSIVO: IL POSSESSORE  Il CONCESSIONARIO DI AREA DEMANIALE (possessore o detentore?) 15

16 LOCAZIONE FINANZIARIA TASI LEASING 672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. CONSIDERAZIONI:  Non è una finzione giuridica che qualifica il soggetto come possessore ma è una specifica soggettività, per cui qualora il locatario finanziario dovesse affittare l’immobile (totalmente o parzialmente) ad un altro soggetto, quest’ultimo non rileva come soggetto passivo quale detentore 16

17 LOCAZIONE FINANZIARIA IMU Art. 9 co.1 del D.L. n.23 del 2011 (stralcio) Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto 17

18 DETENZIONE INFERIORE A SEI MESI (VALE SOLO PER LA TASI) DETENZIONE TEMPORANEA 673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. Tari 643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. 18

19 DETENZIONE TEMPORANEA CRITERI DI COMPUTO DELLA DETENZIONE TEMPORANEA  rileva la singola detenzione soggettiva, nel senso che se vi fossero più occupazioni di soggetti diversi ed in tempi diversi, se ognuna di queste detenzioni è di durata non superiore a sei mesi ma la somma di tutte le occupazioni è comunque di durata superiore all’anzidetto limite, la soggettività permane comunque al titolare del diritto reale, malgrado egli si ritrovi occupato l’immobile per più di sei mesi nel corso dell’intero anno solare;  se la detenzione fosse del medesimo soggetto nel corso dell’anno ma con soluzione di continuità, il computo del semestre va riferito per ogni singolo periodo di occupazione, sicchè anche qualora lo stesso soggetto detenga complessivamente nello stesso anno solare per più di sei mesi, ma ciascuna singola detenzione sia inferiore a sei mesi, il possessore rimarrà comunque l’unico soggetto passivo Tasi. 19

20 DETENZIONE TEMPORANEA CRITERI DI COMPUTO DELLA DETENZIONE TEMPORANEA  Se ci rifacciamo alle regole codicistiche (art.2963 cod.civ.) un termine a mesi scade nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale, sicchè, a mò di esempio: se l’occupazione inizia il 1 gennaio e cessa il 2 luglio il periodo è superiore a sei mesi e quindi l’occupante assume la soggettività Tasi sin dal primo giorno della sua detenzione, perché i sei mesi non sono una franchigia ma un fatto che si è protratto in continuità per un dato periodo di tempo che assume rilevanza ai fini impositivi.  detenzione a cavallo fra due anni solari, lì dove per ogni singolo anno non sia superiore a sei mesi, ma la durata complessiva della detenzione risulti però superiore a detto termine. In tal caso la rigidità della norma sembrerebbe non pare lasciare alternative alla identificazione dell’unico soggetto passivo nel possessore perché la detenzione è venuta a cessare non oltre il semestre del secondo anno, ma il testo non fa riferimento all’anno di imposta bensì ad un fatto (l’occupazione) che si protrae per più di sei mesi nel corso dell’anno solare. 20

21 DETENZIONE TEMPORANEA CRITERI DI COMPUTO DELLA DETENZIONE TEMPORANEA la fattispecie di detenzione pluriennale, quella del primo anno (o/e dell’ultimo) qualora fosse inferiore a sei mesi. In tal caso, la detenzione non potrebbe essere scindibile per singolo anno solare e per periodo per ciascuno di questi, per cui il detentore sarà soggetto passivo Tasi dal primo all’ultimo giorno della sua detenzione perché non può qualificarsi come temporanea. 21

22 SOGGETTO RESPONSABILE DELL’IMPOSTA TASI SOGGETTO RESPONSABILE 674. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Tari 644. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 22

23 SOGGETTO RESPONSABILE DELL’IMPOSTA IMU 23 co.728-bis L. n.147 del 2013 A decorrere dall’anno di imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all’art.69 co.1 lett.a)* del codice del consumo (D.Lgs. n.206 del 2005), il versamento dell’Imu è effettuato da chi amministra il bene, il quale è autorizzato a prelevare l’importo necessario al pagamento dell’imposta dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale. Art.69 co.1 lett. a) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n.206: Ai fini del presente capo si intende: a) “contratto di multiproprietà”: contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione”.

24 CONCESSIONARIO DI AREE DEMANIALI Il concessionario di aree demaniali rileva ai fini Tasi come possessore o come detentore ? Definizione di concessione: è quel provvedimento amministrativo, in forza del quale, verso il pagamento di un canone, si legittima il concessionario all’utilizzo dell’area demaniale e con il quale il concessionario acquisisce, verso i terzi una posizione analoga a quella di un diritto reale (proprietà superficiaria di natura temporanea e soggetta ad una specifica regolamentazione in ordine al momento della sua modificazione, estinzione o cessazione). AI FINI ICI-IMU Cass. SS.UU. n.3692/2009 « … quando il provvedimento amministrativo attribuisce al concessionario di un area demaniale un diritto reale di edificare e mantenere manufatti sull’area oggetto di concessione, l’edificazione del manufatto rende applicabile … l’ICI a carico del concessionario stesso in veste di proprietario del manufatto» NB: l’art.823 cod. civ. non impedisce che l’ente pubblico proprietario dei beni, mediante una concessione amministrativa possa costituire a favore di privati, diritti che, nei limiti delle esigenze di pubblico interesse, abbiano nondimeno quei caratteri di assolutezza ed esclusività nei confronti di chiunque altro, che sono propri dei diritti reali La regola distintiva è la verifica se la concessione sia costitutiva di un diritto reale di superficie (ad edificandum) o solo di diritto di godimento di mera natura personale e quindi non un diritto reale ma un rapporto obbligatorio 24

25 CONCESSIONARIO DI AREE DEMANIALI IMU Art. 9 co.1 D.L. n.23 del 2011 (Stralcio) Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Giurisprudenza maturata in regime di ICI prima della modifica dell’art.3 ad opera dell’art.58 co.1 lett. a) D.Lgs n.446/1997 operante dal 1 gennaio 2008 CASS. n.104 del 08.01.2010 ……. alle costruzioni di privati autorizzate su beni del demanio marittimo, si applicano le norme e le regole previste dal cod. civ. e che pertanto, anche in relazione ad un manufatto realizzato da concessionario su area del demanio marittimo, è astrattamente possibile ipotizzare un diritto reale di superficie, con la conseguenza che diviene questione d’interpretazione della concessione, l’individuazione in capo al concessionario di un diritto reale o di un diritto meramente obbligatorio ai fini della soggezione all’ICI Ex multis,Corte di Cass,ord.n.20568 del 07/10/2011; ord.n.12345, del 07/06/2011 25

26 CONCESSIONARIO DI AREE DEMANIALI Problematica: Il concessionario di aree demaniali rileva ai fini Tasi come possessore o come detentore ? SOLUZIONE: a)SEMPRE COME POSSESSORE, perché tale considerabile ai fini dell’IMU b)come POSSESSORE se dalla concessione si rileva il riconoscimento di un diritto di edificare (quale quid pluris rispetto alla normale utilizzazione del bene demaniale) e quindi si è edificato; In tal caso il concessionario è proprietario superficiario dell’immobile (per tutta la durata della concessione) e quindi per l’immobile ci sarà un solo soggetto passivo come possessore c)come DETENTORE in difetto specie se la concessione attiene ad un fabbricato già sussistente. In tal caso il concessionario è soggetto passivo IMU in ragione della soggettività prevista dall’art.13 del D.L. n.201 che richiama l’art.9 co.1 del D.L. n.23/2011, mentre ai fini TASI la soggettività nasce quale detentore*** **** sul punto va rilevato che con Risoluzione n.2/1032G/1994 le concessioni di immobili statali a regioni, università ecc. è stato considerato come assimilabile al diritto reale di usufrutto Nelle ipotesi di subconcessione, il concessionario potrà rilevare come possessore se titolato dalla concessione allo ius edificandi, mentre il subconcessionario sarà comunque soggetto passivo TASI come occupante, 26

27 CASI PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge superstite  l’art.540 co.2 del codice civile, prevede una riserva di diritti per il coniuge superstite al quale, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni, (ivi compresa l’eventuale pertinenza).  prelegato ex lege per cui all’apertura della successione, se la casa adibita a residenza familiare fosse di proprietà comune fra il de cuius e del coniuge superstite o anche di proprietà esclusiva del coniuge defunto, automaticamente è riconosciuta al coniuge superstite la titolarità del diritto di abitazione su detto immobile.  il diritto di abitazione del coniuge superstite opera anche quando il coniuge concorra con altri chiamati sia nella successione testamentaria che in quella legittima ed è indipendente dalla sua rinuncia o accettazione dell’eredità, mentre non si configura nei casi in cui la casa familiare sia in comproprietà tra il coniuge defunto ed un terzo. (Ved. Cass. SS.UU. n.4847 del 27.02.2013; Cass sez,civ. n.10605 del 07.05.2013). 27

28 CASI PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge superstite  La casa adibita a residenza familiare si identifica con l'immobile in cui i coniugi - secondo la loro determinazione convenzionale, assunta in base alle esigenze di entrambi- vivevano insieme stabilmente, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare. Non può, pertanto, considerarsi tale la casa(e) della località di villeggiatura, o quella(e) utilizzata per soggiorni temporanei quand’anche effettuati con periodica e abituale ripetizione. (ved. Cass n.13407 del 12.06.2014 )  esso non si perde se il coniuge superstite trasferisca la residenza in altro luogo, perché non trova applicabilità l'art. 1022 cod. civ. che regola l'ampiezza del diritto di abitazione in rapporto al bisogno dell'abitatore. In tal caso ai fini della tassazione Imu e Tasi, quell’immobile non potrà però essere considerato per il coniuge superstite abitazione principale, ma immobile a disposizione. ( ved. Corte Cost. n.310 del 1989; Cass. n.34567 del 12.08.2013) 28

29 CASI PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge superstite  L'applicabilità del co.2 dell’art.540 cod. civ. è condizionata all'effettiva esistenza, al momento dell'apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi e ciò naturalmente ingenera l'impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare cosi venendo meno il presupposto oggettivo richiesto dalla disposizione. (cass. 13407/2014, 22456/2014)  Il diritto di abitazione non spetta al convivente more uxorio e non si perde nel caso di nuovo matrimonio del coniuge superstite.  Il diritto di abitazione del coniuge superstite non deve essere trascritto perché l’acquisto avviene ex lege, non è cedibile ma può essere oggetto di rinuncia abdicativa con atto scritto ad substantiam ex art.1350 codice civile. 29

30 CASI PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge superstite nella TASI e nell’IMU Il coniuge superstite per quell’immobile sarà unico soggetto passivo Tasi ed IMU in qualità di possessore titolare del diritto reale di abitazione, a nulla rilevando la sua posizione di proprietario iure successionis, così come per gli altri eredi che, quand’anche abitino quell’immobile ( es figlio che continua a vivere con il proprio genitore superstite) questi non acquistano la soggettività passiva Tasi, in quanto già assorbita dal coniuge superstite perché è titolare di un diritto reale che riconosce la disponibilità dell’immobile. 30

31 CASI PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge superstite nella TASI Problematica Il figlio comproprietario dell’immobile per acquisto successorio, ma in ragione del diritto di abitazione del proprio genitore è nudo proprietario, che continua a vivere nella casa adibita a residenza familiare mentre il coniuge superstite vive ed è residente in un'altra. Come e chi tassiamo ? 31

32 CASI PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge superstite nella TASI Coniuge superstite Soluzione proposta : il diritto di abitazione non si perde sicchè il coniuge in vita sarà sempre soggetto passivo Tasi, non più considerando l’immobile abitazione principale, bensì quale fabbricato a disposizione 32

33 CASI PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge superstite nella Tasi Figlio comproprietario Soluzione proposta : a) il comma 681 cit. non fa riferimento al possessore, bensì al titolare di un diritto reale (senza peraltro discernere tra diritto reale su cosa propria e diritto reale di godimento) che non occupa l’immobile. Ebbene il nudo proprietario è certamente un titolare di un diritto reale (nuda proprietà) sull’immobile ed inoltre occupa l’immobile, sicchè non può intendersi come detentore, né peraltro ai fini impositivi ha acquistato la soggettività passiva quale possessore perché totalmente assorbita dal diritto reale di abitazione del genitore che è un diritto che contiene la disponibilità del bene. 33

34 CASI PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge superstite nella Tasi Soluzione proposta : b) la riferibilità del comma 681 al “soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile” si deve intendere riferibile a colui che non sia titolare di un diritto reale che lo avrebbe qualificato come soggetto passivo Tasi in qualità di possessore, così escludendo dal novero il nudo proprietario, che invece rileverà quale soggetto passivo Tasi in qualità di occupante autorizzato dal possessore. 34

35 CASI PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge superstite nella Tasi Problematica coniuge superstite e figlio erede, il genitore contrae nuove nozze e adibisce l’immobile, di cui peraltro è comproprietario pro quota insieme al figlio nato dal primo matrimonio, a residenza della nuova famiglia. Quindi detto genitore muore a sua volta, lasciando erede il figlio nato dal primo matrimonio ed il coniuge in seconde nozze. Chi è come tassiamo ? 35

36 CASI PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge superstite nella TASI Soluzione proposta : difettando il presupposto della proprietà esclusiva del coniuge deceduto, in quanto comproprietario con il figlio di prime nozze per via dell’acquisto iure successionis per la morte del suo genitore, l’attuale coniuge superstite non acquista il diritto di abitazione perché egli non è proprietario dell’immobile ed il suo coniuge defunto a sua volta non era proprietario esclusivo, ma compartecipe nel diritto di proprietà con il figlio nato in costanza del precedente matrimonio. - Va comunque rilevato che vi è parte di dottrina che ritiene il diritto di abitazione riconoscibile anche quando vi sia una comproprietà dei coniugi o di un coniuge con soggetti terzi. 36

37 CASI PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge separato assegnatario  Con il provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio, il giudice può assegnare ad uno dei coniugi separati, il godimento della casa familiare tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli sia questi minorenni o maggiorenni non autosufficienti ex art. 337 sexies del codice civile.  Il diritto di godimento (che prescinde dalla titolarità sull’immobile di un diritto di proprietà o altro diritto reale da parte dei coniugi o di uno dei coniugi), viene meno qualora l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio, o contragga nuovo matrimonio.  Al pari dell’assegnazione anche per la revoca necessita il provvedimento giudiziale in quanto non opera in via immediata al verificarsi delle predette situazioni che devono essere verificate e valutate dal giudice cui soltanto spetta di valutare l’opportunità o meno di revocare il provvedimento di assegnazione, in relazione all'interesse del minore. 37

38 CASI PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge separato assegnatario ai fini IMU Art.4, co.12-quinques del D.L. n.16 del 2012 conv.to nella L. 26.04.2012 n.44 (aggiunto in sede di conversione in legge n.44 del 26.04.2012) Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. NB : e’ disposizione pienamente in vigore e non è stata oggetto di abrogazione implicita 38

39 CASI PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge separato assegnatario  Benchè trascrivibile il provvedimento di assegnazione non attribuisce un diritto di natura reale di godimento (anche nell’ipotesi di comproprietà fra i coniugi), bensì un diritto “personale” di godimento.  AI FINI IMU: l’art.4, co.12-quinques del D.L. n.16 del 2012 conv.to nella L. 26.04.2012 n.44, ebbe a stabilire che l’assegnazione, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. (fictio iuris)  PER LA TASI : NON VI E’ UNA DISPOSIZIONE ANALOGA sicchè rilevano gli eventuali diritti reali su quell’immobile- Contra Faq n22 39

40 CASI PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge separato assegnatario FAQ n22 “Nel caso di unità immobiliare assegnata dal giudice della separazione, il coniuge assegnatario è considerato ai fini IMU come titolare di un diritto di abitazione; pertanto, in quanto titolare di un diritto reale, è soggetto passivo del tributo. La stessa conclusione vale anche per la TASI? Risposta: Si conferma che lo stesso principio si applica anche alla TASI. In tal caso, il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo che paga la TASI con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale. Se, invece, la casa assegnata fosse in locazione (esempio casa in locazione abitata dai coniugi prima della separazione, poi assegnata dal Giudice della separazione ad uno di essi), la TASI deve essere calcolata dal proprietario con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale e l’importo ottenuto verrà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle quote deliberate dal Comune”. COMMENTO Soluzione assolutamente NON CONDIVISIBILE, in palese violazione del principio costituzionale della riserva di legge (art.23 Cost.) per difetto di norma primaria. 40

41 CASI PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge separato assegnatario nella TASI SOLUZIONE PROPOSTA: Allo stato dell’arte della legislazione, pertanto, nel pieno rispetto del presupposto impositivo della Tasi (comma 669) e delle soggettività sancite dai commi 671, 672 e 673, il coniuge assegnatario è soggetto passivo Tasi: a) in qualità di possessore se titolare di un diritto reale sull’immobile, secondo le regole civilistiche; b) quale detentore in tutti gli altri casi. - Secondo Anci Emilia Romagna nella “Nota di lettura Tasi e D.L 1672014 convertito” pag.5 : “ Ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione Come già osservato nella nota di lettura 18 marzo 2014, prot. 86, la disciplina TASI non reca una disciplina specifica per il caso dell’ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione, che quindi deve seguire le regole ordinarie, con la conseguenza che in caso di abitazione in piena proprietà al coniuge non assegnatario questo sia tenuto a versare la TASI in qualità di possessore nella misura del 70-90 per cento, mentre il coniuge assegnatario verserà la restante parte.” 41

42 CASI PARTICOLARI CONIUGE ASSEGNATARIO Problematica immobile assegnato, di proprietà di un terzo (locazione) con contratto stipulato dal coniuge non assegnatario Chi è come tassiamo ? Premessa Il coniuge assegnatario subentra nel contratto di locazione al coniuge non assegnatario che lo ha sottoscritto successione ex lege (art.6*, L.n.392/1978) nel contratto a favore del coniuge assegnatario - Il coniuge assegnatario subentra nel contratto di locazione al coniuge non assegnatario che lo ha sottoscritto * In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo 42

43 CASI PARTICOLARI CONIUGE ASSEGNATARIO Problematica immobile assegnato, di proprietà di un terzo (locazione) con contratto stipulato dal coniuge non assegnatario Chi è come tassiamo ? Soluzione: locatore, in quanto possessore Il coniuge assegnatario, soggetto passivo tasi (detentore) in forza del contratto di locazione 43

44 CASI PARTICOLARI CONIUGE ASSEGNATARIO Problematica immobile assegnato, di proprietà di un terzo (comodato) sottoscritto con il coniuge non assegnatario Chi è come tassiamo ? Premessa il coniuge assegnatario ha diritto, in forza del provvedimento giudiziale di assegnazione, a godere in via esclusiva dell’immobile ma nei limiti e per il tempo previsti dal contratto di comodato ex multis: Corte di Cass.ord.n.15113 del 17/06/2013; CASS.S.U.sent.n.20448/2014 44

45 CASI PARTICOLARI CONIUGE ASSEGNATARIO Problematica immobile assegnato, di proprietà di un terzo (comodato) sottoscritto con il coniuge non assegnatario Chi è come tassiamo ? Soluzione:  comodante, soggetto passivo tasi in quanto possessore  assegnatario, soggetto passivo tasi (detentore) in forza del contratto di comodato, mentre il coniuge non assegnatario ma comodatario non è soggetto passivo 45

46 CASI PARTICOLARI CONIUGE ASSEGNATARIO Problematica immobile assegnato all’ex coniuge in comproprietà tra i coniugi Chi è come tassiamo ? Soluzione: coniuge assegnatario, soggetto passivo tasi in quanto possessore dell’immobile (comproprietà) coniuge non assegnatario, soggetto passivo tasi in quanto possessore dell’immobile (comproprietà) 46

47 CASI PARTICOLARI CONIUGE ASSEGNATARIO Problematica immobile di proprietà del coniuge non assegnatario assegnato all’ex coniuge che però non vi abita ed utilizzato da un figlio Chi è come tassiamo ? Soluzione: il coniuge non assegnatario soggetto passivo tasi in quanto possessore coniuge assegnatario soggetto passivo tasi in quanto detentore in solido con il figlio, ovvero solo il figlio in quanto occupante 47

48 CASI PARTICOLARI IL FALLIMENTO Problematica Come e quando versa la Tasi il fallimento Ai fini IMU e ICI art.9, co.7, D.Lgs 23/2011 – art.10, co.6*, D.Lgs 504/1992 il curatore o il commissario liquidatore devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura entro novanta giorni dalla data della loro nomina Il versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale è effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili Per la Tasi queste regole non sono richiamate (rimedio regolamentare ?) 48

49 CASI PARTICOLARI CHIAMATI ALL’EREDITA’ ED EREDI Le tre fasi della successione: La prima fase: l’apertura della successione La seconda fase: la delazione dell’eredità La terza fase: l’accettazione dell’eredità 49

50 CASI PARTICOLARI CHIAMATI ALL’EREDITA’ ED EREDI La prima fase: l’apertura della successione 50 la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. Art. 456 codice civile

51 CASI PARTICOLARI CHIAMATI ALL’EREDITA’ ED EREDI La seconda fase: la delazione dell’eredità (Jus delationis) In questa fase si identifica a chi spetta il patrimonio ed in quale misura. La successione si definisce legittima, se la regola la legge, oppure testamentaria, se la regola un testamento, se non c’è il testamento si fa luogo a successione legittima Art.457 Codice Civile Chi ha il diritto di ereditare (avente diritto) si definisce CHIAMATO ALL’EREDITA’ fino a quando non avviene l’accettazione 51

52 CASI PARTICOLARI CHIAMATI ALL’EREDITA’ ED EREDI  Differenza tra chiamato all’eredità ed erede Prima dell’accettazione (tacita od esplicita) l’avente diritto viene definito chiamato all’eredità, successivamente all’accettazione l’avente diritto acquista la qualifica di erede, che non è più possibile dismettere (“semel heres, semper heres”) e si considera erede fin dall’apertura della successione. Art.459 Cod. Civ.  Il diritto di accettare o rinunciare all’eredità si prescrive in dieci anni decorrenti dal momento dell’apertura della successione ( art.480 C.C.) 52

53 CASI PARTICOLARI CHIAMATI ALL’EREDITA’ ED EREDI I poteri del chiamato all’eredità prima dell’accettazione Art.460 cod. civ. atti conservativi e atti di amministrazione temporanea dei beni ereditari può farsi autorizzare dal tribunale a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione comporta grave dispendio azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza, peraltro, necessità di materiale apprensione Il chiamato non può compiere gli atti predetti quando si è provveduto alla nomina di un curatore ex art.528 c.c. 53

54 CASI PARTICOLARI CHIAMATI ALL’EREDITA’ ED EREDI SE IL CHIAMATO ALL’EREDITA’ E’ IN POSSESSO DEI BENI Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione [c.c. 456] o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi [c.p.c. 749]. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice [c.c. 476, 564, 2964]. Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta [c.c. 470] o rinunzia [c.c. 519] all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice [c.c. 459, 480, 487]. Art.485 Cod. Civ. 54

55 CASI PARTICOLARI EREDI La terza fase: L’accettazione dell’eredità L’eredità si acquista con l’accettazione, i cui effetti retroagiscono al momento dell’apertura della successione Art.459 Cod. Civ. L’accettazione può essere: -pura e semplice - col beneficio di inventario 55

56 CASI PARTICOLARI Eredi ACCETTAZIONE PURA E SEMPLICE L’erede succede sia nell’attivo che nel passivo e si determina la confusione tra patrimoni (quello del defunto e quello dell’erede), che diventano uno solo. L’erede è tenuto a pagare, se sussistono, tutti i debiti del defunto, anche se questi superano l’attivo ereditario Art.470 Cod. Civ. 56

57 CASI PARTICOLARI Eredi ACCETTAZIONE PURA E SEMPLICE Può essere espressa o tacita ESPRESSA : con atto pubblico o scrittura privata negozio giuridico non personalissimo (può essere effettuata tramite un rappresentante legale o volontario) unilaterale non recettizio formale, forma scritta ad substantiam Art.475 Cod. Civ. 57

58 CASI PARTICOLARI Eredi ACCETTAZIONE PURA E SEMPLICE Può essere espressa o tacita TACITA quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (facta concludentia – accettazione pura e semplice presunta ) 58

59 CASI PARTICOLARI Eredi ACCETTAZIONE COL BENEFICIO D’INVENTARIO Va fatta mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale in cui si è aperta le successione colui che accetta con beneficio d’inventario è erede, con la differenza che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell’erede, per cui egli conserva verso l’eredità tutti i diritti e gli obblighi che aveva verso il de cuius ma non è tenuto al pagamento dei debiti del de cuius ultra vires hereditatis 59

60 CASI PARTICOLARI Eredi CHIAMATO ALL’EREDITA’ CHE NON E’ IN POSSESSO DEI BENI 1.Il chiamato all'eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario fino a che il diritto di accettare non è prescrittochiamato all'ereditàpossessobeneficio d'inventarioprescritto 2. Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 485 in mancanza, è considerato erede puro e sempliceinventario485 3. Quando ha fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario; in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l'ereditàaccettazione ART.487 Cod. Civ. 60

61 CASI PARTICOLARI Eredi Come anticipare i tempi per l’accettazione ACTIO INTERROGATORIA l’actio interrogatoria può essere esperita da chiunque vi abbia Interesse: i creditori che abbiano diritti verso l’eredità i chiamati in subordine il curatore dell’eredità giacente l’actio interrogatoria può essere esperita solo nel confronti del chiamato che non sia in possesso dei beni ereditari azione con la quale si chiede al giudice la fissazione di un termine di decadenza, entro il quale il chiamato dichiari se accatta o rinuncia all’eredità, trascorso il quale il chiamato perde il diritto di accettare 61

62 CASI PARTICOLARI Eredi ACTIO INTERROGATORIA – PROCEDURA Ricorso al Tribunale del luogo di apertura della successione Udienza di comparizione delle parti Ordinanza che dichiara l’intervenuta decadenza del chiamato dal diritto di accettare Il decorso del termine giudiziale per l’accettazione o la rinuncia dell’eredità non rappresenta un ipotesi di rinuncia, poiché la rinuncia l’eredità è revocabile, mentre decorso inutilmente il termine giudiziale di decadenza il chiamato non può più accettare 62

63 CASI PARTICOLARI L’EREDITA’ GIACENTE E’ il periodo di tempo tra la morte e l’accettazione del chiamato all’eredità che non è nel possesso di beni ereditari si determina con la nomina (decreto) di un curatore dell’eredità, a seguito di istanza di chi via abbia interesse o d’ufficio al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Art.528 C.C. La nomina del curatore determina che il chiamato non possa più esercitare i poteri conservativi e di amministrazione temporanea di cui all’art.460 c.c. L’accettazione dell’eredità fa cessare le funzioni del curatore 63

64 CASI PARTICOLARI L’EREDITA’ GIACENTE obblighi e poteri del curatore amministrazione del patrimonio ereditario sotto il controllo dell’autorità giudiziaria che lo ha nominato redazione dell’inventario legittimazione ad agire e resistere in giudizio contro la pretesa di diritti verso i beni amministrati pagamento dei debiti ereditari, previa autorizzazione, art.530 c.c. può compiere atti di disposizione del patrimonio ereditario, previa autorizzazione 64

65 CASI PARTICOLARI L’EREDITA’ GIACENTE TERMINE -con l’accettazione del chiamato - esaurimento dell’attivo ereditario per pagamento dei debiti e dei legati - devoluzione dei beni allo Stato 65

66 CASI PARTICOLARI LA RINUNCIA ALL’EREDITA’ La rinuncia all’eredità è un atto unilaterale con cui il chiamato all’eredità dichiara di non voler acquistare l’eredità. Viene redatta nella stessa forma prevista per l’accettazione con beneficio d’inventario. Si ha divieto di rinuncia quando: si sia nel possesso dei beni ereditari (a qualsiasi titolo) per oltre tre mesi dall’apertura della successione; si siano nascosti o sottratti beni ereditari. La rinuncia nella successione legittima comporta il fatto che, se non avviene la rappresentazione, la parte di colui che rinunzia va a favore di coloro che avrebbero concorso con il rinunziante (es. tra più figli, la quota del rinunziante va a favore dei fratelli). Mentre, se il rinunziante è solo, l’eredità si devolve a coloro i quali spetterebbe se mancasse. La rinuncia nella successione testamentaria invece distingue a seconda che il testatore abbia previsto una sostituzione, nel qual caso la quota va a favore del sostituto. Invece, nel caso in cui il testatore non ha previsto nulla, si applicano le regole sulla rappresentazione. Se queste non possono essere applicate la quota si devolve a favore dei coeredi o degli eredi legittimi. A differenza dell’accettazione, è ammessa la revocabilità della rinuncia. Chi ha rinunciato può cioè tornare sulla sua decisione, purchè non siano caduta in prescrizione (10 anni), oppure la quota non sia stata devoluta a qualcun altro che ne abbia approfittato. 66

67 CASI PARTICOLARI Sunto delle soggettività nelle successioni Il chiamato all’eredità non è erede e quindi non risponde dei debiti di imposta del de cuius Non ha senso notificare gli accertamenti ai chiamati, il Comune deve esperire o l’actio interrogatoria o chiedere la nomina del curatore dell’eredità giacente Il curatore dell’eredità giacente non è soggetto passivo (IMU/TASI/ICI) ma è rappresentante ex lege (in incertam personam) del soggetto passivo, che assolve il pagamento dei debiti ereditari in nome e per conto del soggetto che risulterà essere erede 67

68 CASI PARTICOLARI Sunto delle soggettività nelle successioni L’erede con l’accettazione risponderà dei debiti ereditati per i tributi comunali pro quota ex art.752 e 1295 Cod. Civ. Con la sentenza n. 22426 del 22 ottobre 2014 la sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha affermato che, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, per l’imposta di registro vale la comune regola della ripartizione dei debiti ereditari pro quota di cui agli articoli 752 e 1295 c.c. e ciò in quanto non è applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi di cui all'art. 65 d.p.r. n. 600/73, soltanto predisposta per i debiti contratti dal de cuius relativamente al mancato pagamento delle imposte sui redditi e, altresì. non essendo applicabile la regola della solidarietà dei coeredi contenuta all'art. 36 d.lgs. 346/90, soltanto predisposta per il pagamento dell'imposta di successione. Anche Cass. 780/2011 68

69 LA QUALIFICAZIONE OGGETTIVA DELLE CATEGORIE FITTIZIE

70 IL PRESUPPOSTO OGGETTIVO - GLI IMMOBILI ASSOGGETTATI A TASI Co. 667 Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli Definizioni attinte dalla disciplina IMU: AREE EDIFICABILI: i suoli che rientrano nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali (ICI-IMU ed imposte erariali) FABBRICATI: unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (ICI/IMU). Catastalmente per U.I.U. si intende ogni parte di un immobile urbano od anche un intero fabbricato o un complesso di fabbricati ovvero un area, il quale produca o sia capace di produrre un reddito separato, abbia una utilità indipendente ed è perciò capace di produrre un reddito nettamente distinguibile da un maggior complesso, appartenga allo stesso proprietario (autonomia funzionale e reddituale) ABITAZIONE PRINCIPALE: si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente nonché quelle equiparate per legge e assimilate per regolamento 70.

71 I FABBRICATI La definizione di fabbricato ai fini IMU/TASI Art. 2 D.Lgs. n.504/92 - Definizione di fabbricati e aree [1] Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1: a)per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; CONSIDERAZIONI Dal punto di vista oggettivo l’abitazione principale è un fabbricato, che si differenzia per la sua specifica «definizione» riportata nell’art.13 del D.L. n.201 del 2011 (nel testo vigente nel 2014) 71

72 I FABBRICATI Il momento impositivo coincide con la giuridica esistenza dell’immobile, qualificata dalla idoneità del bene ad essere iscritto in catasto Oggetto d’imposta sono i fabbricati iscritti in catasto, ma anche quelli che ultimati o utilizzati non sono (ancora) iscritti, anche gli immobili abusivi, nonché quelli privi del certificato di abitabilità/agibilità (Cass.n.14820/10) Il fabbricato è gravato di imposta non necessariamente dalla data di attribuzione della rendita catastale, bensì dal momento in cui è ultimato o utilizzato se antecedente 72

73 I FABBRICATI Per i fabb.ti di nuova costruzione, la data di ultimazione dei lavori (ovvero quella anteriore di utilizzazione del bene) assume rilievo soltanto nella ipotesi in cui l’immobile non sia stato iscritto in catasto, visto che tale è il presupposto principale che rende il bene imponibile al tributo ex plurimis, Corte di Cassazione, sez.trib. n.9912 del 15.06.2012; sez.trib.sent.n.27161 del 16/12/2011; sez.trib.ord.n.23590 del 11/11/2011 La data di ultimazione dei lavori può farsi senz’altro decorrere dalla data di iscrizione al catasto dei fabbricati. (Cassazione nn. 24294/2008, 22808/2006). 73

74 I FABBRICATI Sent C ass. n.24924 del 10.10.2008 - n.7905/05-22808/06 n.27161 del 16/12/2011; Ord.n.23590 del 11/11/2011 In tema ICI, (e quindi anche per l’IMU/TASI) ai fini della decorrenza del tributo, l'iscrizione dell'unità immobiliare nel catasto edilizio (ovvero la mera sussistenza delle condizioni di iscrivibilità) costituisce di per sè presupposto sufficiente perchè l'unità stessa sia considerata "fabbricato" e, di conseguenza, assoggettata ad imposta, per cui solo nel caso di fabbricato di nuova costruzione non iscritto, il tributo decorre dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, da quella della sua utilizzazione 74

75 LE CATEGORIE FITTIZIE Introdotte nel Catasto per poter permettere l’identificazione di particolari unità prive di rendita, proprio per questo non sono denunce obbligatorie, ma ai soli fini inventariali sono iscritte nel catasto fabbricati Dette unità possono assumere ai fini impositivi IMU/TASI la natura di aree edificabili o di fabbricati o addirittura come entità fisiche diverse da quelle appena menzionate e quindi non rilevanti ai fini della tassazione in quanto escluse dal presupposto impositivo sia della Tasi che dell’Imu. F/1 Aree Urbane F/2 Unità Collabenti F/3 Fabbricati o porzioni in corso di costruzione F/4 Fabbricati o porzioni in corso di definizione F/ 5 Lastrici solari 75

76 LE CATEGORIE FITTIZIE F/1 Area Urbana  area risultante dalle demolizioni totali o parziali di unità immobiliari  area derivata da distacco da “corti comuni”  aree costituenti “beni comuni non censibili”  pertinenze scoperte esclusive” l’area (ante stralcio) compartecipa alla consistenza del fabbricato cui è dedicata, allorquando viene generata l’area urbana (a seguito di frazionamento) si rettifica anche il fabbricato la cui rendita si contrae la generazione di area urbana tramite apposita particella o subalterno non costituisce automaticamente area fabb.le salvo che l’area non rientri nella previsione di piano fra le zone edificabili. il concreto sfruttamento edilizio, che si apprezza tale dall’inizio dei lavori, consente ex art. 5, co.6, D.Lgs. n. 504/1992, di considerare l’unità alla stregua di un area edificabile. 76

77 LE CATEGORIE FITTIZIE F/2 Unità collabente  Si intende ogni parte di immobile, intero immobile o complesso di immobili che, nello stato in cui si trovano, non sono utili ed atti a produrre un reddito proprio e, cioè non sono idonee ad utilizzazioni produttive di reddito a causa dell’accentuato livello di degrado (ruderi, strutture cadenti, fatiscenti, diroccati, pericolanti ) ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria (assenza di allacci alle reti dei servizi pubblici energia elettrica, acqua, gas) NON SONO TALI GLI IMMOBILI NON ULTIMATI (allo stato grezzo, senza impianti perché non sono mai stati fabbricati) 77

78 LE CATEGORIE FITTIZIE F/2 Unità collabente Regole catastali E’ utilizzabile nel caso di fabbricato o porzione di fabbricato non in grado di fornire reddito autonomo (collabente) in quanto non recuperabile se non mediante lavori di manutenzione straordinaria Nella redazione del documento in particolare: è opportuno redigere relazione tecnica; la rappresentazione grafica avviene esclusivamente sull’Elaborato planimetrico avendo cura di rappresentare tutti i livelli di piano preesistenti. Per introdurre in atti un immobile collabente occorre utilizzare le seguenti causali: se proviene da Catasto Terreni “denuncia di nuova costruzione” se già presente al Catasto Urbano: “variazione della destinazione”, da abitazione, autorimessa, magazzino, ecc. a unità collabente. Nel campo della relazione tecnica va indicato il numero di protocollo di rilascio del Certificato di Collabenza del Comune (L.662/96, art. 3, comma 55); 78

79 LE CATEGORIE FITTIZIE F/2 Unità collabente PRO FABBRICATI (Tesi rigoristica) il terreno è area di sedime di un fabbricato ed in virtù del principio di specialità non può essere autonoma area edificabile; l’art.2 lett. a) del D.Lgs. n.504 definisce come fabbricato l’unità immobiliare iscritta nel catasto… considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione; la rendita pari a zero in linea teorica non incide sul bene oggetto di tassazione ma sulla sua base imponibile; ved. Cass. n.4308 del 23.02.2010 PRO AREA EDIFICABILE (Tesi economica) la dichiarata e verificata collabenza impedisce di considerare l’immobile quale unità immobiliare che presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale; Trattasi di vere e proprie aree edificabile in quanto spesso per le aree degradate lo strumento urbanistico comunale ne prevede il recupero o addirittura la delocalizzazione, sicchè rientrano a pieno titolo nella definizione ordinaria di cui all’art.2 e non in quella di cui all’art.5 co.6 una volta recuperato l’immobile necessita un nuovo accatastamento Ved. C.d. S. n.1731/2010 79

80 LE CATEGORIE FITTIZIE F/2 Unità collabente PRO FABBRICATI (Tesi rigoristica/oggettiva) il terreno è area di sedime di un fabbricato ed in virtù del principio di specialità non può essere autonoma area edificabile l’art.2 lett. a) del D.Lgs. n.504 definisce come fabbricato l’unità immobiliare iscritta nel catasto… considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione l’immobile è iscritto in catasto fabbricati la rendita pari a zero in linea teorica non incide sul bene oggetto di tassazione ma sulla sua base imponibile 80

81 LE CATEGORIE FITTIZIE F/2 Unità collabente PRO AREA EDIFICABILE (Tesi economica) la dichiarata e verificata collabenza impedisce di considerare l’immobile quale unità immobiliare che presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale Trattasi di vera e propria area edificabile in quanto spesso per le aree degradate lo strumento urbanistico comunale ne prevede il recupero o addirittura la delocalizzazione, sicchè rientrano a pieno titolo nella definizione ordinaria di cui all’art.2 e non in quella di cui all’art.5 co.6 una volta recuperato l’immobile necessita un nuovo accatastamento la capacità economica del bene e fa prevalere il valore del suolo rispetto alla svuotata capacità reddituale del fabbricato collabente. A rigore di tale prospettazione, le unità immobiliari accatastate in F/2 sono comunque soggette alla tassazione delle imposte comunali sugli immobili perché esprimono un potenziale edificatorio “di fatto” che in assenza del fabbricato non ci sarebbe. Cass. 5166 del 01.03.2013 - C.d. S. n.1731/2010 81

82 LE CATEGORIE FITTIZIE F/2 Unità collabente Soluzione proposta Posto che in F/2, possono rientrare quelle unità che, nonostante il degrado, risultino comunque catastalmente individuabili e perimetrabili, l’apprezzabilità ai fini Imu, Ici e Tasi delle unità collabenti quali aree edificabili, si verifica solo e se, e, principalmente, da quando, si attiva l’utilizzazione edificatoria, tramite l’inizio dei lavori, dell’area di sedime dei fabbricati collabenti ex art.5 co.6 del D.Lgs. n.504 del 1992 82

83 LE CATEGORIE FITTIZIE F/3 fabbricati in corso di costruzione  La categoria F/3 si utilizza nel caso di costituzione di nuove unità immobiliari che al momento dell’accatastamento non risultano ultimate e quindi non capaci di produrre reddito autonomo  Vi rientrano i fabbricati o parti di essi ancora in corso di costruzione per i quali è facoltativo l’accatastamento  Più che accatastamento è una richiesta di identificazione catastale in previsione, di cessione di edifici al grezzo o addirittura alle sole strutture portanti 83

84 LE CATEGORIE FITTIZIE F/3 fabbricati in corso di costruzione  In quanto solitamente utilizzate per l’accatastamento di nuove costruzioni con lavori edilizi non ultimati, l’immobile durante la vigenza di detta categoria catastale non potrà che rilevare come area edificabile, con la sola eccezione dell’immobile parzialmente ultimato ma utilizzato durante i lavori edilizi di suo completamento. In tal caso qualora la porzione utilizzata costituisca un minimo modulo inventariale essa va considerata come autonomo fabbricato e come tale da tassare, mentre la restante parte dell’immobile o del compendio di immobili in corso di costruzione, rimane area edificabile. 84

85 LE CATEGORIE FITTIZIE F/4 Unità in corso di definizione In corso di definizione implica la non conoscenza esatta dell’estensione dell’unità immobiliare e vanno compresi in F/4 quelle porzioni di fabbricato già ultimato non ancora definite funzionalmente o strutturalmente: riserve di definizione della estensione di parti comuni coperte o scoperte le aree scoperte all’interno del lotto destinate ad essere successivamente edificate (edificazione su area di corte) il ritardo nella suddivisione degli spazi scoperti disponibili da poter alienare, successivamente all’accatastamento, ai proprietari di unità immobiliari esistenti all’interno del lotto il ritardo nella divisione degli spazi disponibili ai piani terreni o interrati destinati ad attività commerciale o a box la costituzione di porzioni di vano a causa di ristrutturazione siano abbattuti muri divisori tra varie unità di proprietà di una medesima ditta 85

86 LE CATEGORIE FITTIZIE F/5 Lastricato solare Per lastricato solare si deve intendere quella superficie piana che è posta a copertura dell’edificio, di cui forma parte integrante. La funzione essenziale del lastricato è, pertanto, quella della copertura dell’edificio al pari del tetto e conserva tale scopo fino a quando non viene interessato da lavori edilizi di costruzione 86

87 LE CATEGORIE FITTIZIE F/5 Lastricato solare Questione Se il lastricato solare viene utilizzato per la edificazione (sopraelevazione) diventa la sua superficie area edificabile ? Soluzione negativa il lastricato solare, anche durante i lavori rimane non oggettivamente ed autonomamente definibile ai fini dell’Ici/Imu e quindi Tasi, rimanendo il tributo(i) dovuto solo per il fabbricato sottostante. Mentre l’erigendo fabbricato, allorquando, terminato, accatastato o utilizzato, sarà un autonomo bene rilevante ai fini impositivi come unità immobiliare distinta da quella del fabbricato sottostante, salvo le ipotesi di fusioni o ampliamenti di quest’ultimo. 87

88 LE CATEGORIE FITTIZIE F/5 Lastricato solare Questione Se il lastricato solare viene utilizzato per la edificazione (sopraelevazione) diventa la sua superficie area edificabile ex art.5 co.6 del D.Lgs. n.504 ? Soluzione negativa Giurisprudenza a conforto - Corte di cassazione sent. 23347/2004 : per la determinazione della base imponibile Ici di un appartamento in costruzione al primo piano dell'edificio, non trova applicazione l'art. 5, comma 6, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l'utilizzazione edificatoria dell'area (individuando come base imponibile il valore dell'area stessa), bensì l'art. 2, comma 1, lett. a) che per fabbricato intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza 88

89 LE CATEGORIE FITTIZIE F/5 Lastricato solare Se il lastricato solare viene utilizzato per la edificazione (sopraelevazione) diventa la sua superficie area edificabile ex art.5 co.6 del D.Lgs. n.504 ? Soluzione negativa Giurisprudenza a conforto - Corte di cassazione 08.05.2013 n. 10735 un ampliamento in sopraelevazione di un fabbricato, ribadisce, in merito al rapporto tra il fabbricato e l’area su cui esso insiste, l’unitarietà, “nel senso che, una volta che l’area edificabile sia comunque utilizzata, il valore della base imponibile ai fini dell’imposta, si trasferisce dall’area stessa all’intera costruzione realizzata”. Conclude, quindi, il giudicato che “per la determinazione della base imponibile di un appartamento in costruzione al primo piano dell’edificio, quindi, non trova applicazione l’art. 5, comma 6, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l’utilizzazione edificatoria dell’area (individuando come base imponibile, il valore dell’area stessa), ma l’art. 2, comma 1, lett. a), che disciplina l’utilizzazione edificatoria dell’area (individuando come base imponibile, il valore dell’area stessa)”. il comune non poteva assoggettare a Ici l'area su cui si sviluppava la cubatura in relazione alla quale era stata conseguita la concessione edilizia per l'appartamento al primo piano, non essendovi altra “area fabbricabile” che quella su cui insisteva l'appartamento a suo tempo realizzato al piano terreno (Cass. n. 22808/2006)”. 89

90 LE CATEGORIE FITTIZIE F/5 Lastricato solare Se il lastricato solare viene utilizzato per la edificazione (sopraelevazione) diventa la sua superficie area edificabile ex art.5 co.6 del D.Lgs. n.504 ? Soluzione POSITIVA Giurisprudenza a conforto Cass. 9 maggio 2014, n. 10082 secondo la quale la previsione di cui all’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 504/1992 “è riferibile anche alle ipotesi di un’area sulla quale è stata edificata un’abitazione in cui vi sia stato un ampliamento mediante sopraelevazione.” 90

91 LE CATEGORIE FITTIZIE F/5 Lastricato solare Se il lastricato solare viene utilizzato per la edificazione (sopraelevazione) diventa la sua superficie area edificabile ex art.5 co.6 del D.Lgs. n.504 ? Soluzione POSITIVA Giurisprudenza a conforto Cass. 9 maggio 2014, n. 10082 “il meccanismo divisato dal legislatore è nel senso di non considerare ai fini Ici il fabbricato in corso di ristrutturazione e in suo luogo di considerare invece come fabbricabile l’area su cui lo stesso insiste. L’area cioè ridiventa fabbricabile ab origine, fino a che la ristrutturazione dell’immobile non viene completata. E questo perché, venuta meno la tassabilità del fabbricato, viene tassata l’area come se il fabbricato non esistesse. Ed anzi deve essere osservato che l’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 546 (504) cit. stabilisce che l’area su cui insiste la ristrutturazione è da considerarsi fabbricabile ai fini Ici anche in deroga all’art. 2, lett. b), D.Lgs. n. 504 91

92 LA DICHIARAZIONE IUC TRA NORMA NAZIONALE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE

93 DICHIARAZIONE IUC DICHIARAZIONE 684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Considerazioni: 1)il modello dovrebbe essere predisposto dal comune 2) rimangono in vigore le regole vigenti in tema di dichiarazione IMU 93

94 DICHIARAZIONE TASI 687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. Ved. D.M. del 30.10.2012 Considerazioni: Non è chiaro se il soggetto passivo occupante debba presentare la dichiarazione TASI In prima applicazione in merito alla individuazione dei soggetti passivi occupanti può essere utile la ricognizione degli elenchi Tares 94

95 DICHIARAZIONE TASI 687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. OBBLIGHI DICHIARATIVI SPECIFICI PER l’IMU In via generale NON deve essere presentata la dichiarazione imu: quando la dichiarazione ici è compatibile quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali trovano applicazione le procedure telematiche previste dall’art.3-bis, D.Lgs 18/12/1997, n.463 (MUI) per tutte le fattispecie riguardanti variazioni catastali soggettive o oggettive rilevabili dai dati catastali in tutti i casi in cui il Comune è, comunque, a conoscenza degli elementi rilevanti 95

96 DICHIARAZIONE TASI 687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. OBBLIGHI DICHIARATIVI SPECIFICI PER l’IMU DEVE essere presentata la dichiarazione IMU: nei casi di acquisto, vendita o mutamento del valore delle aree edificabili per i contratti di locazione e di affitto registrati a partire dal 1 luglio 2010 per gli immobili dei residenti all’estero assimilati dal comune all’abitazione principale per gli immobili di interesse storico ed artistico per gli immobili oggetto di locazione finanziaria quando si costituisce o si estingue sull’immobile un diritto reale di godimento per gli immobili non più inagibili o inabitabili (perdita del diritto alla riduzione) 96

97 DICHIARAZIONE TASI CONSIDERAZIONI:  Non è previsto alcun modello dichiarativo formale, sicchè tocca al comune predisporlo e renderlo disponibile;  Nel caso di immobile detenuto da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e il detentore sono tenuti alla presentazione della dichiarazione;  E’ facoltà del detentore dichiarare un valore imponibile diverso da quello del possessore;  E’ possibile predisporre una dichiarazione unica TARI-TASI;  Se il possessore non cede la detenzione la dichiarazione IMU può valere come dichiarazione Tasi;  Per gli immobili assimilati alle abitazioni principali IMU 2013 vi è l’obbligo di presentare la dichiarazione TASI per l’anno 2014?  Dubbi sul potere comunale di anticipare il termine di presentazione della dichiarazione 97

98 AMBITO APPLICATIVO DELLE ESENZIONI DELLA TASI E DELL’IMU

99 ESENZIONI TASI OBBLIGATORIE Art. 1 co.3 del D.L. n.16 conv.to L n.68/2014 3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esclusi i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.  Valgono le stesse esenzioni già previste per l’ICI e poi per l’IMU 99

100 ESENZIONI TASI OBBLIGATORIE Art. 1 co.3 del D.L. n.16 conv.to L n.68/2014 3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Destinati esclusivamente a fini istituzionali l’esenzione spetta solo se gli immobili sono: utilizzati direttamente (no utilizzo indiretto) dall’Ente per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali ex multis, Corte di Cassazione Ordinanza 9 luglio 2013, n. 17035; Corte di Cassazione, sentenze nn.30734-30733-30732-30731 del 30/12/2011; Corte di Cassazione Ordinanza 9 luglio 2013, n. 17035 100

101 ESENZIONI TASI OBBLIGATORIE Art. 1 co.3 del D.L. n.16 conv.to L n.68/2014 3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. l’esenzione spetta solo se gli immobili sono: utilizzati immediatamente ed effettivamente, non essendo sufficiente la mera destinazione ossia la volontà di destinarlo ex plurimis, Corte di Cassazione,sez.trib.ord.n.23390 del 09/11/2011; Corte di Cassazione,sez.trib.ord.n.23314 del 09/11/2011; Corte di Cass.sent.n.20466 del 06/10/2011;Corte di Cassazione,sez.trib.sent.n.20042 del 30/09/2011; Corte costituzionale, ord.n.172 del 19/05/2011; Corte di Cassazione, sez.trib.ord.n.16497 del 27/07/2011 101

102 ESENZIONI TASI OBBLIGATORIE Art. 1 co.3 del D.L. n.16 conv.to L n.68/2014 3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. utilizzati dall’ente per lo svolgimento della propria attività istituzionale, intesa stricto sensu (C.D. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DIRETTA DELL’ENTE, OVVERO IMMOBILI DESTINATI AD UFFICI DELL’ENTE STESSO CON IMPLICITA ESCLUSIONE DELLE ALTRE FUNZIONI ISTITUZIONALI Corte Cost. ordinanza n.172 del 19 maggio 2011 - Cass. n.19052/2014, 22647/2014 IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE NON ISTITUZIONALI NON SONO ESENTI ANCHE SE UTILIZZATI DA ALTRI SOGGETTI Obbligazione tributaria estinta per confusione tra il soggetto passivo e quello attivo, per la quota del comune proprietario, mentre l’utilizzatore versa la sua quota (10-30%) 102

103 ESENZIONI TASI OBBLIGATORIE Art. 1 co.3 del D.L. n.16 conv.to L n.68/2014 3. ……. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni. immobili classificati o classificabili nelle catg. catastali da E/1 a E/9 fabbricati con destinazione ad uso culturale di cui all’art.5 bis del DPR n.601/73 (musei, biblioteche, emeroteche… aperti al pubblico) fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810 fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia gli immobili degli ENC destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di ricerca scientifica nonché quelle cura amine, formazione del clero, catechesi, educazione cristiana, purchè svolte con modalità non commerciali 103

104 CONFRONTO ESENZIONI TASI/IMU Le esenzioni previste per l’IMU non applicabili per la TASI: -Fabbricati rurali ad uso strumentale -Fabbricati merce 104

105 I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI S’intendono rurali gli immobili per i quali sussistono le condizioni previste dall’art.9 co.3 e 3bis del D.L. n.557 del 1993 e succ. mod. L’art. 9, comma 3-bis del D. L. n. 557 del 1993 prevede che ” Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate: a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli; c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento; d) all’allevamento e al ricovero degli animali; e) all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 ; f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna; h) ad uso di ufficio dell’azienda agricola; i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso”. Ai fini catastali detti immobili si considerano rurali se censiti in categoria D/10 ovvero in altra categoria catastale ma con annotazione in atti che presentano le caratteristiche di ruralità 105

106 I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI Legge n 124/2013 di conversione del D.L. n.102/2013 Articolo 2, comma 5-ter Retroattività dell’istanza di ruralità Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n° 212, l’articolo 13, comma 14-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, e l’inserimento dell’annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda. 106

107 I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ISTANZA D.L. 70 /2011 PRESENTATA NEL 2011RURALI dal 1 gennaio 2006 ISTANZA D.L. 70 /2011 PRESENTATA ENTRO IL 30.09.2012RURALI dal 1 gennaio 2007 ISTANZA D.L. 70 /2011 PRESENTATA DOPO IL 30.09.2012RURALI dalla data di presentazione ISTANZA NON PRESENTATA E NON ACCATASTATI D/10NON SONO RURALI sino alla presentazione di DOCFA variazione con accatastamento in D/10 o annotazione ruralità 107

108 I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 gennaio 2014, n. 422 Il successivo decreto legge 6.12.11 n. 201 (convertito con la legge n. 214/11) ha poi previsto, all’articolo 13, comma 14 bis, che le domande di variazione di cui al suddetto decreto legge n. 70/11 producessero "gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobile ad uso abitativo", se presentate, anche dopo la scadenza del termine originariamente previsto, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto legge n. 201/2011. Infine il decreto legge 31.8.13 n. 102 (convertito con la legge n. 124/13) ha previsto, all’articolo 2, comma 5 ter, che il suddetto articolo 13, comma 14 bis, del decreto legge n. 201/11 debba intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2 bis, del decreto legge n. 70/11 e l’inserimento dell’annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità "a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda". Lo jus superveniens recato dal corpo di disposizioni sopra riportato assegna dunque valore retroattivo alla variazioni annotate negli atti catastali a seguito della domanda di cui all’articolo 7, comma 2 bis, d.l. n. 70/11, per il periodo fino al quinto anno antecedente la presentazione della domanda stessa. Considerato che la domanda ex articolo 7, comma 2 bis, d.l. n. 70/11 non può in nessun caso risalire ad un anno diverso dal 2011 (nel quale sono comprese tanto la data di entrata in vigore del decreto legge n. 70/11, quanto la data di entrata in vigore della legge n. 214/11, di conversione del decreto legge n. 201/11), il quinquennio coperto dall’efficacia retroattiva dell’annotazione negli atti catastali della variazione conseguente alla presentazione di detta domanda è costituito dagli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. 108

109 I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI – IMU - TASI IMU Art. 1 co. 708 L. n.147 del 2013 A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. TASI Non è prevista alcuna esenzione neanche per quelli ubicati nei comuni montani o parzialmente montani di cui all’art.9 co.8 D.L. n.23/2011 Art. 1 co. 678 L. n.147 del 2013 Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. 109

110 I FABBRICATI MERCE IMU art.13, co. 9-bis, D.L. n.201/2011 A decorrere dal 1°gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.” per il 2013, l’art.2, D.L 102/2013, L.124 del 28/10/2013 ha escluso gli immobili merce dal pagamento della sola seconda rata 110

111 FABBRICATI MERCE  BENI MERCE DELL’IMPRESE DI COSTRUZIONE risoluzione n.11/DF del 11.12.2013 nel concetto di “fabbricati costruiti” si può far rientrare anche il fabbricato acquistato dall’impresa costruttrice e sul quale la stessa procede a interventi di incisivo recupero, ai sensi dell’art.3, commi 1, lett.c), d ), e f) del D.P.R. 06/06/2001, n.380 ciò in virtù dell’equiparazione operata dall’art. 5, co. 6, D.Lgs. n. 504/1992 – valido anche ai fini IMU – tra i fabbricati oggetto dei suddetti interventi e quelli in corso di costruzione. I primi, infatti, sono, alla stessa stregua dei secondi, considerati, ai fini della determinazione della base imponibile IMU, area fabbricabile fino all’ultimazione dei lavori i fabbricati oggetto di interventi di recupero, pertanto, sono esenti a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione 111

112 FABBRICATI MERCE  BENI MERCE DELL’IMPRESE DI COSTRUZIONE Per impresa di costruzione va intesa anche quella che pur non essendo previsto nell’oggetto sociale in via esclusiva o principale la fabbricazione di immobili costruisca al fine di vendere un fabbricato o impresa di costruzioni: è l'impresa che, anche occasionalmente, e anche tramite appaltatori, svolge attività di produzione di immobili per la successiva rivendita o impresa che ha realizzato interventi di recupero: si considera tale l'impresa che, anche tramite appaltatori, ha eseguito interventi di recupero di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 31 della legge n. 457/1978 (ora trasfuse nelle lett. c), d) ed f) dell'articolo 3 del Dpr n. 380/2001 - Testo unico sull'edilizia) o impresa che ha per oggetto esclusivo o principale dell'attività la rivendita di fabbricati: è l'impresa che, oltre che per espressa previsione negli atti societari, svolge effettivamente, in modo esclusivo o prevalente, operazioni di vendita di fabbricati precedentemente acquistati o costruiti o cooperativa edilizia: si tratta delle cooperative edilizie che costruiscono, anche avvalendosi di imprese appaltatrici, alloggi da assegnare ai soci. o imprenditore di fatto: viene considerato imprenditore di fatto, le cui cessioni immobiliari sono soggette a Iva, colui che ha realizzato un complesso immobiliare destinato non al proprio uso o a quello della famiglia, bensì alla vendita a terzi, avvalendosi di un'organizzazione produttiva idonea e svolgendo un'attività protrattasi nel tempo( L’immobile ultimato va iscritto nelle rimanenze di magazzino l’immobile perde la destinazione di bene merce se viene locato (anche per breve periodo) o utilizzato I BENI MERCE NON SONO ESENTI PER LA TASI 112

113 ESENZIONE IMU TERRENI COLLINARI Il co 5 bis dell’art. 4 del D.L. n.16 del 2012, come modificato dall’art.22 co.2 D.l. n.66/2014 dispone: Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri. Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, e' riconosciuta l'esenzione dall'IMU. Dalle disposizioni di cui al presente comma deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. 113

114 ESENZIONE IMU TERRENI COLLINARI Da anticipazioni della stampa: nei Comuni sopra i 600 metri i terreni continueranno a non pagare l’IMU, al di sotto di questa altitudine sui terreni non posseduti da agricoltori professionali e coltivatori diretti bisognerà pagare l’imposta comunale, mentre sotto i 281 metri pagheranno tutti, pur con tariffazioni diverse. Comuni sopra i 600 metri: esenzione totale IMU. Comuni tra 281 e 600 metri di altitudine: esenzione IMU solo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Comuni di altitudine inferiore a 281 metri: nessuna esenzione, ma abbattimento del valore imponibile per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali hanno (franchigia di 6mila euro e riduzione per scaglioni sull’eccedenza fino a 32mila euro). Rimangono esenti i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. 114

115 RIDUZIONI ED ESENZIONI FACOLTATIVE TIPIZZATE PER LA TASI 115 679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

116 ALTRE FATTISPECIE DI ESENZIONI VALEVOLI PER L’IMU E PER LA TASI Oltre alle misure agevolative collegate al regime Tasi, possono trovare applicazione anche quelle già vigenti e generalizzate per tutti i tributi di competenza degli enti locali e cioè quelle previste: dall’art.1 co.86, L. 28 dicembre 1985, n.549, per il quale i comuni possono deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre tre mesi; dall’art.21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460, secondo il quale i comuni, le provincie, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti e ciò a prescindere dall’esame delle modalità di svolgimento dell’attività (esenzione di puro stampo soggettivo) dall’art.4 co.5 D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, per il quale i comuni, le provincie, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono adottare nei confronti delle istituzioni (ex IPAB) riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza. 116

117 ESENZIONE PER LA TASI/IMU Un'altra agevolazione potenziale per la Tasi e IMU è quella prevista dall’art.24 del Decreto Legislativo n.133 del 2014 (c.d. Sblocca Italia ) pubblicato nella GU Serie Generale n.212 del 12-9-2014 in base al quale i comuni possono definire i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati purchè individuati in relazione al territorio da riqualificare. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. D.L.12.09.2014- Art. 24 Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio 1. I Comuni possono definire i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati, purche' individuati in relazione al territorio da riqualificare. 2. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione e' concessa per un periodo limitato, per specifici tributi e per attività individuate dai Comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. 117

118 ESENZIONE AIRE – PENSIONATI Art. 9-bis D.L. 47/2014 convertito con legge 80/2014 IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero All'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: « l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso». Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. 118

119 ENTI NON COMMERCIALI IMU E TASI DICHIARAZIONE E CONTROLLI

120 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI art.1, co.3, D.L. 06 marzo 2014, n.16 “…Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere….i)…” gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all' articolo73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici, destinati allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all' articolo 16, lettera a), della l. 20/05/1985, n. 222 e dal 1 gennaio 2014 attività di ricerca scientifica 120

121 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE REQUISITO SOGGETTIVO essere Ente Non Commerciale (soggetti di cui all' articolo73, comma 1, lettera c) del TUIR) La definizione di ENC - Art.1 lett. c) e d) del D.M. n.200 del 19.11.2012 c) enti non commerciali: gli enti pubblici e privati diversi dalle società di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; d) oggetto esclusivo o principale: per oggetto esclusivo si intende quello determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata; Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto; in mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente stesso è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; 121

122 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE REQUISITO SOGGETTIVO Elencazione dei soggetti ENC come da istruzioni modello dichiarativo  gli enti pubblici : gli organi e le amministrazioni dello Stato; gli enti territoriali (comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province, regioni, associazioni e enti gestori del demanio collettivo, camere di commercio); le aziende sanitarie e gli enti pubblici istituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie; gli enti pubblici non economici; gli istituti previdenziali e assistenziali; le Università ed enti di ricerca; le aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB); 122

123 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE REQUISITO SOGGETTIVO Elencazione dei soggetti ENC come da istruzioni modello dichiarativo  gli enti privati : gli enti disciplinati dal codice civile (associazioni, fondazioni comitati) e gli enti disciplinati da specifiche leggi di settore, come, ad esempio: le organizzazioni di volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266); le organizzazioni non governative (legge 26 febbraio 1987, n. 49, art. 5); le associazioni dì promozione sociale (legge 7 dicembre 2000, n. 383); le associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289); le fondazioni risultanti dalla trasformazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134); le ex IPAB privatizzate (a seguito, da ultimo, dal D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207); 123

124 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE REQUISITO SOGGETTIVO Elencazione dei soggetti ENC come da istruzioni modello dichiarativo  gli enti privati : gli enti che acquisiscono la qualifica fiscale di Onlus (D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 con la precisazione che nell’ambito del requisito soggettivo di cui all’art. 7 co. 1, lett. g) del D.Lgs. n. 504/1992, non rientrano in automatico tutte le ONLUS a prescindere dalla commercialità o meno dell’attività svolta; gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti secondo le previsioni dell’Accordo modificativo del Concordato Lateranense e delle intese tra lo Stato Italiano e le altre confessioni religiose 124

125 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE REQUISITO SOGGETTIVO (Ris. 3/DF del 04.03.2013) - DISPOSIZIONI ART.3 DEL D.M. 200/2012 Le attività istituzionali sono svolte con modalità non commerciali quando l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente non commerciale prevedono: a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente; b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale; c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge 125

126 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE CONTROLLO DELL’ENTE SUL REQUISITO SOGGETTIVO: a)Verificare se trattasi di ente pubblico o ente privato b) Controllo nello statuto/atto costitutivo e per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti scrittura privata se prevede quanto prescritto dall’art.3 del D.M. 200/2012 in merito ai divieti di distribuzione, obbligo di reinvestire, obbligo di devoluzione. Trattasi di controllo meramente formale Ai sensi del co.2 dell’art. 7 del D.M. 200 gli ENC Gli enti non commerciali tengono a disposizione dei comuni la documentazione utile al fine dello svolgimento dell'attività di accertamento e controllo, dalla quale risultano gli elementi rilevanti ai fini della individuazione dei rapporti percentuali che derivano dall'applicazione del presente regolamento. Ai sensi del co.1 dell’art.7 Entro il 31 dicembre 2012, gli enti non commerciali predispongono o adeguano il proprio statuto, a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del presente regolamento. Termine considerato dal MEF non perentorio 126

127 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE REQUISITO OGGETTIVO a)UTILIZZAZIONE DIRETTA ED ESCLUSIVA b)SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ MERITORIA CON MODALITA’ NON COMMERCIALI 127

128 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE REQUISITO OGGETTIVO - a) UTILIZZAZIONE DIRETTA ED ESCLUSIVA UTILIZZAZIONE DIRETTA dell’immobile da parte del soggetto passivo non spetta l’esenzione per gli immobili che non siano utilizzati direttamente dal soggetto passivo, indipendentemente dalla natura gratuita o onerosa con la quale sia ceduto ad altri l’utilizzo Ex plurimus: Corte di cass. sez. trib., sent. 4 giugno 2014, n.12495; Corte di cass. sez.VI Ord. 21 novembre 2013, n.26188; Corte di cass. sez. trib., ord. 15 febbraio 2013, n. 3843; Corte dicass. sez. trib., ord. 15 febbraio 2013, n. 3843; Corte di cass. sez. trib. ord. 18 giugno 2012, n. 10015; Corte di cass. sez. trib. sent. n. 2821 del 24 febbraio 2012; Corte di cass. sez. trib., sent. n. 4502 del 24 febbraio 2012; Corte di cass. sez. trib., sent. n. 7385 dell’11 maggio 2012. Tale interpretazione, costituzionalmente orientata, ha ricevuto l'avallo della Corte costituzionale già con le ordinanze nn. 429/2006 e 19/2007 128

129 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE REQUISITO OGGETTIVO - a) UTILIZZAZIONE DIRETTA ED ESCLUSIVA UTILIZZAZIONE DIRETTA dell’immobile da parte del soggetto passivo Nel modello dichiarativo ENC, si richiama la risoluzione n. 4/DF del 4 marzo 201329 nella quale si sostiene che se l’ente possessore abbia concesso gratuitamente l'immobile ad un altro ente non commerciale per lo svolgimento di una delle attività meritorie di cui alla lett. i), non ritrae comunque alcun reddito da tale concessione gratuita e, nel caso in cui avesse utilizzato direttamente l'immobile per lo svolgimento di una delle attività meritevoli, avrebbe beneficiato dell'esenzione perché “la concessione in comodato, che è un contratto essenzialmente gratuito, non costituisce, chiaramente, una manifestazione di ricchezza e di capacità economica che avrebbe, al contrario, giustificato un concreto apporto contributivo alla spesa pubblica e, quindi, l’imposizione ai fini IMU 129

130 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE REQUISITO OGGETTIVO - a) UTILIZZAZIONE DIRETTA ED ESCLUSIVA CRITICA A POSIZIONE MEF : 1)l’art.7 lett.i) non prevede l’utilizzo indiretto né lo distingue a seconda della sua gratuità o meno 2) La Cassazione si è già pronunciata in senso negativo negando l’esenzione per un utilizzo indiretto legittimato da un comodato gratuito e che il mancato utilizzo diretto osta alla esenzione indipendentemente dalla natura gratuita od onerosa con la quale ne risultasse ceduto ad altri l’utilizzo (ord. n.3843/2013, sent. n.21329/2009) 3)Il cedere ad altri l’utilizzazione vuol dire per il concedente non utilizzare il bene per la propria attività meritoria, la ratio della agevolazione è esentare chi utilizza e non esentare l’utilizzo 130

131 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE REQUISITO OGGETTIVO – b) SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ MERITORIA CON MODALITA’ NON COMMERCIALI Natura dell’attività: l’esenzione totale spetta se gli ENC in quell’immobile svolgono esclusivamente attività: - assistenziali; - previdenziali; - sanitarie; - di ricerca scientifica; - didattiche; - ricettive; - culturali; - ricreative; - sportive; -indicate dall’art. 16 lett. a) Legge n. 222/1985 (quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana) quelle attività di religione e culto, ma anche quelle individuate secondo i criteri fissati nelle Intese siglate con le Confessioni religiose, ai sensi dell’art. 8 Cost., nonché alle attività di culto degli enti degli istituti eretti in enti morali, ai sensi della Legge 24 giugno 1929, n. 1159. 131

132 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE REQUISITO OGGETTIVO – b) SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ MERITORIA CON MODALITA’ NON COMMERCIALI MODALITA’ NON COMMERCIALI: (art.1 lett.p) del D.M. n.200/2012) – REQUISITO GENERALE SI APPREZZANO non commerciali “quelle di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà ”. Il D.M. n.200 all’art. 4, integra l’appena citato principio (requisito) generale con degli specifici requisiti di settore. 132

133 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE REQUISITI DI SETTORE- ATTIVITA’ ASSISTENZIALI E SANITARIA Art.1 lett. f) DM n.200 attivita' assistenziali: attivita' riconducibili a quelle di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficolta' che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonche‘ quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia Art.1 lett. h) DM n.200 attivita' sanitarie: attivita' dirette ad assicurare i livelli essenziali di assistenza definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001; 133

134 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE REQUISITI DI SETTORE- ATTIVITA’ ASSISTENZIALI E SANITARIA Affinché le attività assistenziali e sanitarie siano considerate svolte con modalità non commerciali, deve essere rispettata almeno una delle seguenti condizioni: a)sono accreditate e contrattualizzate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell’utenza, alle condizioni previste dal diritto dell’Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento per la copertura del servizio universale, pertanto si prescinde dall’importo di partecipazione alla spesa delle prestazioni rese richiesto all’utente e alla sua famiglia b) se non accreditate e contrattualizzate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio 134

135 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE CONCETTO DI COMPENSO SIMBOLICO – Decisione CE 19.12.2012 “ per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, e dall’altro, che il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all'esenzione) e non implica a contrario che possano beneficiare dell'esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite”. CONTROLLI DEL COMUNE In merito al controllo sostanziale che l’ente locale deve svolgere sulle dichiarazioni presentate dagli ENC, le istruzioni al modello dichiarativo ENC suggeriscono agli enti di “valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascun ente non commerciale, non potendosi effettuare in astratto una definizione di corrispettivo simbolico, poiché in tal modo si violerebbe la finalità perseguita dalla decisione della Commissione”. 135

136 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE REQUISITI DI SETTORE – ATTIVITA’ DIDATTICHE DEFINZIONE : art.1 lett.i) D.M. 200 attivita' didattiche: attivita' dirette all'istruzione e alla formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 (ivi comprese le scuole paritarie e quelle di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni, le università non statali riconosciute) CONDIZIONI (art.4 co.3 D.M. n.200) a) l’attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni; b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio; c) l’attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con lo stesso. L’attività didattica dei servizi pubblici di istruzione è considerata non commerciale 136

137 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE REQUISITI DI SETTORE – ATTIVITA’ DIDATTICHE CONTROLLO DEL COMUNE Al fine della verifica se i corrispettivi percepiti dall’ENC possano qualificarsi come simbolici, nel modello dichiarativo ENC al Quadro B vi è uno specifico riquadro dedicato alle attività didattiche, il quale prevede, al primo rigo, l’indicazione del “Cm” che è il valore del corrispettivo medio percepito dall’ente non commerciale e quella del “Cms” che rappresenta il costo medio per studente pubblicato sul sito internet del Ministero dell’istruzione e dell’Università. COSTO MEDIO PER STUDENTE: Scuola infanzia : € 5.739,17 Scuola primaria: € 6.634,15 Istruzione secondaria primo grado: € 6.835,85 Istruzione secondaria secondo grado: € 6.914,31 Università non statali: € 7.571,00 137

138 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE REQUISITI DI SETTORE – ATTIVITA’ RICETTIVE DEFINIZIONE (art. 1 lett.j) D.M. n.200) attività ricettive : attivita' che prevedono l'accessibilita‘ limitata ai destinatari propri delle attivita' istituzionali e la discontinuita' nell'apertura nonche', relativamente alla ricettivita‘ sociale, quelle dirette a garantire l'esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali, ovvero svolte nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, escluse in ogni caso le attivita' svolte in strutture alberghiere e paralberghiere di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79; (ovvero secondo la classificazione delle L. regionali) Esempio: Rientrano nella ricettività sociale le attività dirette a garantire soluzioni abitative per bisogni speciali e quindi di attività caratterizzate dall'attenzione a situazioni critiche (ad esempio: centri di accoglienza, pensionati per parenti di malati ricoverati in ospedali distanti dalle proprie residenze, comunità alloggio) trattandosi di attività attraverso le quali gli enti rispondono al bisogno di sistemazioni abitative temporanee, nonché le attività ricettive siano dirette a sostenere i bisogni abitativi di categorie sociali meritevoli (ad esempio: pensionati per studenti per lavoratori precari, per stranieri e strutture simili), ovvero le strutture che esercitano attività di accoglienza strumentale in via immediata e diretta al culto e alla religione per la quale non è oggettivamente ipotizzabile l’esistenza di un mercato concorrenziale in cui operano enti commerciali 138

139 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE REQUISITI DI SETTORE – ATTIVITA’ RICETTIVE MODALITA’ (art.4 co.4 D.M. n.200) lo svolgimento di attività ricettive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio. CONTROLLI DEL COMUNE L’individuazione del prezzo medio pone la necessità di una ricognizione preferibilmente su base comunale delle tariffe medie praticate proprio dalle strutture ricettive di tipo alberghiero diverse da quelle che possono usufruire dell’esenzione e di quelle ricettive extralberghiere che operano al pari delle imprese in quanto gestite da enti commerciali e qualora nell’ambito comunale non esistano strutture di riferimento detto ambito può essere esteso fino a quello regionale. per le categorie ricettive rivolte al “turismo sociale” occorre fare riferimento alle tariffe praticate da strutture alberghiere di bassa/media categoria (due/tre stelle) ubicate nel medesimo ambito territoriale di riferimento, mentre per le strutture ricettive destinate a far fronte ad esigenze abitative di carattere temporaneo, si ritiene che le strutture comparabili possano essere individuate nei c.d. “residence” ovvero in strutture ricettive similari, sempre debitamente autorizzate, che offrono di regola un periodo di soggiorno prolungato e una gamma di servizi accessori e/o utilità collaterali...”. 139

140 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE REQUISITI DI SETTORE – ATTIVITA’ CULTURALI e ATTIVITA’ RICREATTIVE DEFINIZIONE (art.1 lett. k) e lett. L) D.M. n.200) Attività culturali: quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte, ivi comprese le attività che rientrano nella competenza del Ministero dei beni e le attività culturali (musei, pinacoteche e simili, teatri e cinema)”. Attività ricreative: dirette all'animazione del tempo libero (circoli ricreativi) CONDIZIONI (art.4 co.5 D.M. n.200) si ritengono effettuate con modalità non commerciali “se le stesse sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio”. CONTROLLI DEL COMUNE Fare riferimento alle attività commerciali nel medesimo ambito comunale in difetto ambito regionale 140

141 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE REQUISITI DI SETTORE – ATTIVITA’ SPORTIVE DEFINIZIONE (art.1 lett.m) D.M. n.200 Attività sportive: rientranti nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. CONDIZIONE (art.4 co.6 D.M. n.200) l’ente svolga nell’immobile esclusivamente attività sportiva agonistica “organizzata” direttamente (ad esempio: partite di campionato, organizzazione di corsi, tornei) e non si limiti a mettere a disposizione l'immobile per l'esercizio individuale dello sport (ad esempio: affitto di campi da tennis, gestione di piscine con ingressi a pagamento, affitto di campi da calcio a singoli o gruppi) Non sono rilevanti e dunque non si considerano come corrispettivi, gli importi dell’eventuale iscrizione, versato dai frequentatori alle società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai sensi dell’art. 90 della Legge n. 289 del 2002, in quanto avente la mera la mera funzione di consentire alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche di organizzare l’attività sportiva all’interno delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di promozione sportiva, secondo quanto previsto dalla normativa di settore. CONTROLLI DEL COMUNE: Verifica dell’affiliazione Verifica effettivo svolgimento dell’attività sportiva Parametro del corrispettivo simbolico: requisito della gratuità ovvero del versamento di un corrispettivo simbolico comunque non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità commerciali nello stesso ambito territoriale 141

142 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE COMMISURAZIONE DEL COMPENSO PERCEPITO RISPETTO A QUELLO MEDIO IN VIA GENERALE (salvo per le attività didattiche dove il parametro e del costo per studente ) si deve sottolineare che anche gli immobili in cui vengono svolte le attività elencate nell’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992 potrebbero comunque essere assoggettate ad imposizione. Tale situazione si riscontra nel caso in cui il corrispettivo medio percepito dall’ente non commerciale denominato “Cenc” - risulta superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità commerciali nello stesso ambito territoriale denominato “Cm”. 142

143 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI ONERI DICHIARATIVI PER GLI IMMOBILI TOTALMENTE ESENTI DA FAQ MEF del 21.11.2014 La dichiarazione IMU TASI ENC deve essere presentata esclusivamente per gli immobili degli enti non commerciali che si trovano nella condizioni per poter beneficiare della esenzione totale o parziale TERMINE: entro il 1 dicembre (perché il 30.11 è festivo) MODALITA: esclusivamente in via telematica ANNI: 2012 e 2013 SE IMMOBILI NON ESENTI: dichiarazione nei termini ordinari (entro il 30 giugno) VA PRESENTATA: anche nel caso in cui non sono intervenute variazioni nel corso degli anni 2012 e 2013 DOVE: dichiarazione per ogni comune DOPPIA DICHIARAZIONE PER OGNI COMUNE: se presenti sia immobili imponibili che immobili esenti NB: evidente contrasto con la Risoluzione n.1 DF/2013 che per semplificazione prevedeva la dichiarazione unica degli ENC e che anche per gli immobili non esenti aveva rinviato alla pubblicazione del modello, per cui è accaduto che ENC per immobili non esenti non hanno provveduto alla presentazione della dichiarazione IMU per le annualità 2012 e 2013. 143

144 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI UTILIZZAZIONI MISTE – ESENZIONE PARZIALE DEFINIZIONE UTILIZZAZIONI MISTE (art. 1 lett. q) D.M.n.200) utilizzazione mista: l'utilizzo dello stesso immobile per lo svolgimento di una delle attivita' individuate dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, con modalita‘ non commerciali, unitamente ad attivita' di cui alla stessa lettera i) svolte con modalita' commerciali, ovvero ad attivita' diverse da quelle di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992. In tale fattispecie occorre determinare il rapporto proporzionale di esenzione 144

145 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI UTILIZZAZIONI MISTE – ESENZIONE PARZIALE 1° PARAMETRO – variazione catastale – generazione di autonome Unità Immobiliari Urbane Art.91-bis D.L. n.1 del 2012 co.2: Qualora l'unita' immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unita' nella quale si svolge l'attivita' di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attivita'. Alla restante parte dell'unita' immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1º gennaio 2013. 145

146 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI UTILIZZAZIONI MISTE – ESENZIONE PARZIALE 2° PARAMETRO applicazione se non possibile frazionamento – rapporto proporzionale Art.91-bis D.L. n.1 del 2012 co.3: Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1º gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' e le procedure relative alla predetta dichiarazione gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonche' i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attivita' di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalita' non commerciali DM n.200 del 19.11.2012 - Modello dichiarativo approvato DM 26.06.2014 – specifiche tecniche per la trasmissione telematica D.M. 04.08.2014 146

147 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI UTILIZZAZIONI MISTE – ESENZIONE PARZIALE 2° PARAMETRO - individuazione del rapporto proporzionale Art.5 co.1 del D.M. n.200 1.Il rapporto proporzionale di cui al comma 3 dell'articolo 91-bis del citato decreto-legge n. 1 del 2012, e' determinato con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attivita' con modalita' commerciali ovvero non commerciali e al tempo, secondo quanto indicato nei commi seguenti I parametri dei quali occorre tener conto sono: a) lo spazio; b) il numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali; c) il tempo. 147

148 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI UTILIZZAZIONI MISTE – ESENZIONE PARZIALE 2° PARAMETRO - individuazione del rapporto proporzionale I parametri (spazio,numero,tempo) non sono fra loro necessariamente alternativi ed anzi potrebbero trovare contestuale applicazione a seconda delle tipologie di attività e di modalità e tempi di esercizio, ma assume valenza prioritaria, ex co. 2 dell’art. 5 cit., il criterio dello spazio. Quindi in primis occorrerà distinguere la superficie utilizzata per l’attività non commerciale da quella invece asservita all’attività (sia questa singola o plurima) non commerciale e rapportare la superficie destinata allo svolgimento delle attività diverse da quelle meritevoli, alla superficie totale dell’immobile. (art.5 co.2 D.M. 200) La quantificazione della superficie si rapporta non già a quella catastale (se trattasi di fabbricato) bensì all’effettiva superficie utilizzata. la percentuale derivante da tale rapporto (unitamente a quella desumibile dagli altri criteri) deve essere applicata alla rendita catastale dell’immobile 148

149 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI UTILIZZAZIONI MISTE – ESENZIONE PARZIALE 2° PARAMETRO - individuazione del rapporto proporzionale - soggetti Per le unità immobiliari che sono indistintamente oggetto di un'utilizzazione mista, sicché non è praticabile il distinguo superficiario, dispone il co. 3 dell’art. 5 che la proporzione 1 si determina in base al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività sono svolte con modalità commerciali, rapportato al numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali è svolta l'attività. Tale criterio può considerarsi sia come supplente a quello della superficie se tutta l’unità immobiliare fosse indistintamente destinata all’utilizzazione mista, ma anche concorrente, se al netto della superficie esclusivamente utilizzata per l’attività commerciale, nella residua superficie l’attività svolta fosse contestualmente meritoria e commerciale. In siffatta ipotesi, si determinano sia la quota percentuale di imponibilità per superficie, che quella per soggetti, che sommandosi quantificano la complessiva percentuale di imponibilità da considerare per la tassazione Imu e Tasi. 149

150 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI UTILIZZAZIONI MISTE – ESENZIONE PARZIALE 2° PARAMETRO - individuazione del rapporto proporzionale – tempo Qualora l’utilizzazione mista sia effettuata limitatamente a specifici periodi dell’anno, la proporzione sarà determinata anche in base ai giorni (e non periodo di gg. 15 del mese) durante i quali l’immobile è utilizzato per lo svolgimento delle attività diverse da quelle meritevoli. Tale criterio è ovviamente eventuale ma concorrente a quelli della superficie e dei soggetti non sussiste una particolare gerarchia tra i criteri individuati ma essi possono essere combinati o meno tra di loro in ragione della specifica utilizzazione dell’immobile o porzione di esso Se la somma delle singole percentuali di imponibilità fosse superiore al 100%, l’immobile è totalmente imponibile 150

151 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI In base al comma 721, gli enti non commerciali versano l’IMU in tre rate. Le prime due 16 giugno e 16 dicembre - sono, ciascuna, di importo pari al 50 per cento dell’imposta dovuta l’anno precedente. La terza rata, entro il 16 giugno dell’anno successivo, sarà a conguaglio dell’imposta dovuta. È possibile compensare eventuali crediti con il Comune soggetto attivo dell’IMU. 151

152 IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NELLA TARI

153 LE ATTIVITA’ DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI La raccolta consiste nelle operazioni di prelievo dei rifiuti dai contenitori stradali, dai contenitori domiciliari (per le aziende) e/o dal porta a porta e del successivo conferimento diretto all’impianto di recupero/trattamento o alle stazioni di travaso/trasbordo per il successivo avvio all’impianto di recupero/smaltimento. Lo spazzamento consiste nelle operazioni di pulizia delle strade ed aree pubbliche, in tempi programmati e frequenze stabilite, mediante metodi manuali (operatore con scopa e pala), meccanizzati (spazzatrici stradali) e misti (operatori con scopa seguiti da spazzatrice stradale) e del successivo conferimento all’impianto di recupero/smaltimento. Lo stoccaggio provvisorio consiste nelle operazioni di scarico dei rifiuti dai mezzi adibiti alla raccolta o allo spazzamento, di accatastamento degli stessi nelle apposite aree a seconda della tipologia e dell’eventuale selezione per alcune tipologie di rifiuti. Il trasporto consiste nelle operazioni di carico dei rifiuti in automezzi di varie dimensioni per il trasferimento agli impianti di recupero/smaltimento. Il recupero consiste in tutte quelle operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici. Lo smaltimento consiste nelle operazioni finalizzate a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta.

154 LA PRIVATIVA PUBBLICA DEL SERVIZIO  Il servizio pubblico della raccolta di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è svolto in privativa comunale ed è un servizio pubblico essenziale in quanto mira a garantire alla collettività la salubrità degli spazi interni ed esterni suscettibili di produrre rifiuti  Nel novero dei rifiuti urbani vi rientrano, tra gli altri, i rifiuti domestici anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione ed i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità (art.198 co.2 lett.g) secondo i criteri di cui all’art.195 co.2 lett.e dello stesso D.Lgs.n.152/2006. Come è noto le prescrizioni di cui all’art.195 cit. non hanno trovato ancora attuazione, sicchè anche per la Tari, come per i previgenti regimi, trova conferma la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani già addotta in ossequio al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, co.2, lett. g), che postula la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative, ma anche quantitative dei rifiuti speciali soggetti a lavorazione da parte degli enti comunali nell’ambito del servizio reso in privativa.  La privativa pubblica attiene al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e quindi oltre a quelli producibili nei locali e luoghi adibiti a civile abitazione, concerne anche i rifiuti speciali assimilati provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.  La fruibilità del servizio, unitamente alla privativa, determinano la tassazione tutte le superfici appartenenti a locali e/o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e ciò a prescindere dalla utilizzazione concreta e piena del servizio da parte dell’utenza 154

155 ESCLUSIONI SUPERFICIARIE COLLEGATE ALLA NATURA DEL RIFIUTO PRODOTTO (Esclusione per difetto di privativa) ESCLUSIONE RIFIUTI SPECIALI (originario) Co. 649 ( primo periodo) Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 155

156 ESCLUSIONI SUPERFICIARIE COLLEGATE ALLA NATURA DEL RIFIUTO PRODOTTO (Esclusione per difetto di privativa) CONSIDERAZIONI SUL PRIMO PERIODO DEL CO.649:  premessa: che in quegli spazi vi sia una contestuale produzione di rifiuto speciale e rifiuto assimilato  conseguenze: la non considerazione non riguarda le superfici occupate da un’attività che produce rifiuti speciali ma di quella parte di essa in cui si formano detta natura di rifiuti  significato «in via continuativa»: non in modo estemporaneo, ma con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità ecc.  significato « prevalente»: di maggior quantitativo peso/volume rispetto alla produzione di assimilati ma sempre con riferimento a quella parte di superficie e non già sull’intera superficie occupata  condizione: rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori che dovranno altresì dimostrare al comune impositore, secondo le prescrizioni dettate dal regolamento Tari, l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente 156

157 ESCLUSIONI SUPERFICIARIE COLLEGATE ALLA NATURA DEL RIFIUTO PRODOTTO (Esclusione per difetto di privativa) se sussistono delle obiettive difficoltà per delimitare le superfici ex co.682 n.5 nel regolamento vanno individuate le specifiche categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obbiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta CONSIDERAZIONI:  deve essere previsto nel regolamento  non necessità della prova dell’avvenuto trattamento (anche se è meglio prevederla per finalità di garanzia della salubrità dei luoghi)  la riduzione percentuale opera in via automatica senza bisogno di domanda, per quelle categorie individuate  è bene prevedere che per le attività non ricomprese nell’elenco del regolamento sia comunque possibile accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più similare sotto l’aspetto della potenziale produttività quali- quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali. (domanda specifica e controllo) 157

158 RIDUZIONI SUPERFICIARIE PER I PRODUTTORI RIFIUTI NON ASSIMILATI (Ipotesi di norma regolamentare) Art. ……. Superfici di produzione di rifiuti speciali non assimilati – Riduzioni percentuali 158 TIPOLOGIA DI ATTIVITAPERCENTUALE DI RIDUZIONE Ambulatori dentistici, laboratori radiologici, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/88 e successive variazioni) 40% Ambulatori medici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/88 e successive variazioni) 20% Lavanderie a secco e tintorie non industriali 20% Distributori di carburante 20% Autofficine per riparazione veicoli 30%

159 DISCIPLINA RECUPERO ASSIMILATI (vecchia formulazione) RECUPERO ASSIMILATI 661. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. ESCLUSIONE RIFIUTI SPECIALI 649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero. SOPPRESSO Art.2 co.1 lett.e) D.L. n.16/2014 « 159

160 ESCLUSIONI SUPERFICIARIE RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI RICICLO ASSIMILATI Art.2 co.1 D.L. n.16 lett. e – quater il comma 661 è abrogato; e) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l’ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 »; 160

161 ESCLUSIONI SUPERFICIARIE RIFIUTI SPECIALI (testo attuale) COMMA 649 (testo completo) Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l’ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 »; 161

162 ESCLUSIONI SUPERFICIARIE RIFIUTI SPECIALI (testo attuale) COMMA 649 (secondo periodo) Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. CONSIDERAZIONI:  E’ UN OBBLIGO (e non più una facoltà)  E’ PIU’ LIMITATIVA perché attiene alla sola operazione di recupero del riciclo e non a quelli più ampie del recupero 162 DEFINIZIONE RECUPERO DEFINIZIONE RICICLO Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del decreto n.152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero Qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento

163 ESCLUSIONI SUPERFICIARIE RIFIUTI SPECIALI (testo attuale) COMMA 649 (secondo periodo) Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. CONSIDERAZIONI:  la norma non si limita al RICICLO DIRETTO (interno nella stessa attività produttiva) ma anche al RICICLO INDIRETTO del prodotto riciclabile (tramite conferimento a soggetti autorizzati)  sussiste una LIMITAZIONE oggettiva per NATURA dei rifiuti riciclabili  Le materie prime che possono essere riciclate sono: *legno *vetro *carta e cartone *i tessuti *gli pneumatici *l'alluminio *l'acciaio *alcune materie plastiche 163

164 ESCLUSIONI SUPERFICIARIE RIFIUTI SPECIALI (testo attuale) COMMA 649 (secondo periodo) Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. CONSIDERAZIONI:  SCONGIURATO IL RISCHIO DELLA DETASSAZIONE TOTALE perché la nuova formula consente solo il riconoscimento di una attenuazione del prelievo  L’attenuazione del prelievo opera solo sulla quota variabile ed è PROPORZIONALE alle quantità di rifiuto riciclate da rapportarsi (secondo scelte regolamentari):  al quantitativo totale di rifiuto prodotto da quella attività con oneri di documentazione probante a carico del produttore e doveri di riscontro di tale quantitativo da parte del comune  al quantitativo totale di rifiuto desumibile dai criteri quantitativi della delibera di assimilazione  al quantitativo totale di rifiuto desumibile dai coefficienti K al massimo del range considerato ai fini determinativi della tariffa. 164

165 RIDUZIONE PER RICICLO ASSIMILATI (Ipotesi di norma regolamentare) Art. ……Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo dal produttore 1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile a consuntivo i n proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo. 2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,. Qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. 3. La riduzione tariffaria di cui al comma 1. è riconosciuta con la seguente graduazione: riduzione tariffaria del 20 % per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 30% e fino al 40 % della produzione totale annua del rifiuto; riduzione tariffaria del 30 % per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 40% e fino al 60 % della produzione totale annua del rifiuto; riduzione tariffaria del 40 % per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 60% della produzione totale annua del rifiuto; 165

166 RIDUZIONE PER RICICLO ASSIMILATI (Ipotesi di norma regolamentare) Art. 11 Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo direttamente dal produttore 4. La stima della produzione totale annua del rifiuto sarà effettuata sulla base degli indici di produttività medi del rifiuto attestati dal gestore del servizio pubblico in funzione della tipologia di attività svolta, ovvero: a)con riferimento alla produzione annua desunta dal coefficiente massimo Kd b)con riferimento alla produzione annua desunta dal criterio quantitativo indicato nella delibera di assimilazione 5. Al fine di ottenere tali riduzioni gli utenti devono presentare entro e non oltre il …… dell’anno successivo a quello di riferimento una domanda diretta all'Amministrazione corredata della seguente documentazione redatta a consuntivo dell’anno stesso: documentazione (contratto, fatture, formulari, relazione descrittiva, ecc.) idonea a dimostrare l'effettiva destinazione al riciclo dei rifiuti derivanti dall'attività produttiva; se previsto per legge, il MUD riferito all’anno per il quale è stata richiesta la riduzione, con la ricevuta di avvenuta presentazione. La suddetta documentazione sarà verificata dal gestore del servizio pubblico ai fini dell’effettiva spettanza della riduzione richiesta. (ovvero dall’Ufficio Ambiente) 166

167 RIDUZIONE PER RICICLO ASSIMILATI (Ipotesi di norma regolamentare) Art. ………. Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo direttamente dal produttore 6. La suddetta documentazione sarà verificata dal gestore del servizio pubblico ai fini dell’effettiva spettanza della riduzione richiesta. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. 7. L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte. 167

168 AREE LAVORAZIONE E MAGAZZINI COMMA 649 (terzo periodo) Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. 168

169 AREE LAVORAZIONE E MAGAZZINI COMMA 649 (terzo periodo) ……. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. CONSIDERAZIONI:  Siccome il primo periodo del co.649 esclude già dalla superficie tassabile quella di produzione continuativa e prevalente di rifiuto speciale, se ne deve dedurre che la individuazione di aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili quale contenuto essenziale del regolamento Tari, vada riferita a quelle superfici in cui la PRODUZIONE DEL RIFIUTO NON ASSIMILABILE SIA ESCLUSIVA e non già mista con il rifiuto assimilato o seppur assimilabile non assimilato dal comune con l’apposita delibera. 169

170 AREE LAVORAZIONE E MAGAZZINI COMMA 649 (terzo periodo) ……. Con il medesimo regolamento il comune individua l e aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. CONSIDERAZIONI:  l’individuazione regolamentare si dovrebbe attuare tramite la previsione di disciplina di una speciale procedura dichiarativa cui sono chiamati i produttori di rifiuti speciali non assimilabili, che dovranno dichiarare gli spazi e provare la produzione del rifiuto, con onere di verifica dell’ente impositore anche con ricognizione in loco 170

171 AREE LAVORAZIONE E MAGAZZINI COMMA 649 (terzo periodo) ……. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. CONSIDERAZIONI:  oltre alle aree di produzione di rifiuto speciale non assimilato, dovranno essere espressamente dichiarati magazzini 171

172 AREE LAVORAZIONE E MAGAZZINI COMMA 649 (terzo periodo) ……. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. CONSIDERAZIONI: Per magazzino si intende quella «struttura logistica» in grado di ricevere le merci, conservarle (stoccaggio) e renderle disponibili per lo smistamento, la spedizione e la consegna.  MAGAZZINI ?  gli specifici locali  gli spazi i dedicati alla funzione di stoccaggio e conservazione di materie prime e di merci, e quindi sia interi locali che porzioni di locali o addirittura anche di aree esterne 172

173 AREE LAVORAZIONE E MAGAZZINI COMMA 649 (terzo periodo) ……. CONSIDERAZIONI:  il collegamento funzionale ed esclusivo, ESCLUDE DALLA DETASSAZIONE: (posizione rigida)  il magazzino utilizzato anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati ( difetto esclusività)  il magazzino destinato alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in un altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività ( difetto esclusività)  l’uso promiscuo del magazzino quale deposito e spazio espositivo fa venire meno la esclusività e quindi il divieto di non assimilabilità (difetto esclusività)  Necessità di una sorta di congruità tra le superfici lavorative e la produzione rispetto a quelle di custodia al fine di evitare sovrabbondanze superficiarie di magazzino rispetto alle effettive necessità correlate alla capacità produttiva dell’attività (difetto funzionalità) 173

174 AREE LAVORAZIONE E MAGAZZINI COMMA 649 (terzo periodo) ……. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. CONSIDERAZIONI: il collegamento funzionale ed esclusivo, consente: (posizione morbida)  Distinguere nel magazzino tra spazi destinati a immaginamento di materie prime e di merci collegate all’attività di produzione di rifiuto speciale non assimilato (non tassabile) da quella parte di esso invece che accoglie prodotti e merci diverse (tassabile), cosi da addivenire a divieti di assimilazioni parziali collegate all’utilizzo concreto dello spazio 174

175 AREE LAVORAZIONE E MAGAZZINI COMMA 649 (quarto periodo) Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l’ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 oltre alla tassa dovuta per l’intero anno solare Art.256 Co.1 e co.2 Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, Chiunque effettua una attivita' di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. 175 1

176 I POTERI COMUNALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

177 TARIFFA DA METODO NORMALIZZATO COMMISURAZIONE TARIFFA DA METODO (TARI ORDINARIA) 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Art.14 co.9 primo periodo D.L. n.201 TARES La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 Art.5 co.1 lett.c) D.L. n.102 c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 177

178 TARIFFA DETERMINATA CON CRITERI ALTERNATIVI 652. (Commisurazione della Tariffa secondo criteri alternativi) Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato. 178

179 TARIFFA DETERMINATA CONCRITERI ALTERNATIVI Co. 652 (primo periodo) Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti……… Art. 5 co.1 D.L. n.102 Per l'anno 2013 il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti: 179

180 PRINCIPIO COMUNITARIO «CHI INQUINA PAGA» Art. 14 Direttiva 2008/98/CE Costi 1. Secondo il principio «chi inquina paga», i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti. 2. Gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi. Articolo 15 Direttiva 2006/12/CE Conformemente al principio «chi inquina paga», il costo dello smaltimento dei rifiuti deve essere sostenuto: a) dal detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore o ad una impresa di cui all'articolo 9; e/o b) dai precedenti detentori o dal produttore del prodotto causa dei rifiuti. 180

181 CHI INQUINA PAGA CORTE GIUSTIZIA EUROPEA C- C-254/08 16.07.09 ……………….. la questione sollevata va risolta dichiarando che l’art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12 dev’essere interpretato nel senso che, allo stato attuale del diritto comunitario, esso non osta alla normativa nazionale che disponga la riscossione, per il finanziamento di un servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, di una tassa calcolata sulla base di una stima del volume di rifiuti generato dagli utenti di tale servizio e non sulla base del quantitativo di rifiuti da essi effettivamente prodotto e conferito. … Spetta tuttavia al giudice a quo accertare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto sottopostigli, se la tassa sui rifiuti su cui verte la causa principale non comporti l’accollo a taluni «detentori», nel caso di specie le aziende alberghiere, di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili. 181

182 TARIFFA ALTERNATIVA Co. 652 ( primo periodo) Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Art. 5. co.1 D.L. n.102 criterio di cui alla lett.a) a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonchè al costo del servizio sui rifiuti comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile; 182

183 TARIFFA ALTERNATIVA COMMISURAZIONE TARIFFA ALTERNATIVA Comma 652 (secondo periodo) Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiut i. Art. 5. co.1 lett. b) D.L. n.102 b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; Art.62 co.2 D.L. n.507/93 Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti 183

184 COEFFICIENTI IPS - IQS CALCOLO TARIFFA TARSU PER IPS – IQS Vedere C.M. n.25/E del 17.02.2000 – n.95/E del 25.05.1994 Il valore tariffario di riferimento è determinato dalla seguente espressione TS = Cmg x Ips x Iqs TS = valore della tassa per la singola categoria o sottocategoria di contribuenza Cmg = costo medio generale del servizio per unità di superficie. E’ il rapporto tra costo totale del servizio per l'anno di competenza e superficie totale soggetta a tassazione. (Tale superficie va computata al netto della quota di area coperta o scoperta non imponibile per legge e della quota di area da determinare convertendo in superficie non imponibile le attenuazioni tariffarie Ips = indice di produttività specifica della categoria. E’ il rapporto tra la produttività quantitativa specifica, per unità di superficie di un determinato tipo di utilizzazione, e la produzione media generale per unità di superficie nota. (qs/qm) Iqs = indice di qualità specifica della classe. E’ desunto dal rapporto tra costo di smaltimento, per unità di peso dei rifiuti prodotti dal tipo di utilizzazione considerata, ed il costo medio generale per unità di peso dei rifiuti. 184

185 COEFFICIENTI IPS - IQS CALCOLO TARIFFA TARSU PER IPS – IQS IPS = qs/qm Ips = indice di produttività specifica della categoria. E’ il rapporto tra la produttività quantitativa specifica, per unità di superficie di un determinato tipo di utilizzazione (qs), e la produzione media generale per unità di superficie nota (qm). qs = coefficiente di produttività specifico. Indica la produzione media quantitativa dei rifiuti (urbani e assimilati) per unità di superficie (mq) producibili dalle singole attività (o da gruppi di attività omogenei) qm = coefficiente medio di produttività. E’ il coefficiente che esprime il rapporto tra la quantità totale dei rifiuti (urbani ed assimilati) annualmente raccolti nel territorio comunale e la somma di tutte le superfici (a ruolo) 185

186 COEFFICIENTI IPS - IQS CALCOLO TARIFFA TARSU PER IPS – IQS Iqs = (CS up / Cmg up) per peso Iqs = indice di qualità specifica della categoria. E’ desunto dal rapporto tra costo di smaltimento, per unità di peso dei rifiuti prodotti dal tipo di utilizzazione considerata, ed il costo medio generale per unità di peso dei rifiuti. Iqs = Psm /Psi per volume (se effettuata una rilevazione ) Iqs = indice di qualità specifica della categoria. E’ dato dal rapporto tra la massa volumica media dei rifiuti complessivamente raccolti e la media volumica dei rifiuti prodotti dalla specifica attività. Psm : massa volumica media per specifica categoria di utenza Psi : massa volumica 186

187 ALTRO CRITERIO ALTERNATIV0 Art.2 D.L. n.16 conv.to L n.68/2014 e-bis) al comma 652 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Comma 652 (terzo periodo) Criterio transitorio « Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»; 187

188 ALTRO CRITERIO ALTERNATIV0 Co. 652 (terzo periodo) CONSIDERAZIONI:  criterio transitorio che presuppone la revisione del DPR n.158/99 e che vale solo per gli anni 2014 e 2015  tale criterio derogatorio deve essere richiamato nel regolamento  la deroga concerne solo l’applicazione dei coefficienti di cui alle citate tabelle, sicchè le restanti disposizioni del DPR n.158/99 rimangono applicabili  la deroga ai coefficienti per le UD può limitarsi alla solo Ka o al solo Kb ovvero coinvolgere entrambi i coefficienti 188

189 ALTRO CRITERIO ALTERNATIV0 Co. 652 (terzo periodo) CONSIDERAZIONI:  l’applicazione del coefficiente derogato per quella specifica categoria di utenza va quantomeno giustificato nella delibera di fissazione delle tariffe  «Il nuovo regime tariffario rende ammissibile l’adozione di coefficienti non uniformi tra una categoria e l’altra, motivandone l’articolazione in ragione dell’esigenza di pervenire gradualmente all’assetto a regime del prelievo, che comporterà l’applicazione dei coefficienti rientranti nella forbice indicata dal DPR n.158» Cosi IFEL «Nota lettura IUC» del 01.09.2014 189

190 COEFFICIENTI DEROGATI DEROGHE AL DPR 158/1999 Inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50% Tab. 2 coefficienti per l’attribuzione parte variabile UD Tab. 3 a coefficienti per l’attribuzione parte fissa UND > 5000 ab. Tab. 3 b coefficienti per l’attribuzione parte fissa UND fino a 5000 ab. Tab. 4 a intervalli produzione (Kg/mq) parte variabile UND > 5000 ab. Tab. 4 b intervalli produzione (Kg/mq) parte variabile UND fino a 5000 ab. E/O Non considerazione Tab. 1 a coefficienti per l’attribuzione parte fissa UD > 5000 ab. Tab. 1 b coefficienti per l’attribuzione parte fissa UD fino a 5000 ab. 190

191 OBBLIGO COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI / STANDARDIZZAZIONE DEI COSTI OBBLIGO COPERTURA INTEGRALE 654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15* del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Art. 15 del D.Lgs. n.36/2003 (Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche) Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i cui costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato all'art. 10 comma 1, lettera i) lett. i) la durata della gestione post-operativa e le modalità di chiusura al termine della gestione operativa. COSTI STANDARD 653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 191

192 APPROVAZIONE TARIFFE Comma 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili 192

193 APPROVAZIONE TARIFFE Comma 683 (Termine approvazione tariffe ed aliquote) CONSIDERAZIONI:  i criteri determinativi della tariffa sono quelli indicati nel regolamento comunale (co.682)  va sempre redatto il PEF dal soggetto gestore in difetto compete al Comune  l’approvazione del C.C. è residuale rispetto a quella dell’autorità competente (soggetti che hanno sostituito gli ATO nelle loro funzioni)  è preferibile nel regolamento prevedere il termine entro il quale l’autorità competente deve approvare il PEF  le tariffe possono essere modificate entro il termine stabilito dall’art.193 TUEL ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio  vale la regola generale che in caso di mancata delibera nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente. Per il 2014 possono valere le tariffe Tares 2013 adottate con la piena osservanza del DPR n.158/1999. 193

194 IL RAVVEDIMENTO OPEROSO NELLA DISCIPLINA ATTUALE E QUELLA FUTURA DELLA L. STABILITA’ 2015

195 RAVVEDIMENTO OPEROSO 195 CONDIZIONE DI FATTO La condizione fattuale per adire al ravvedimento è che non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. La condizione preclusiva vale solo per quel determinato tributo e/o periodo di imposta, sicchè non preclude al contribuente la possibilità di ravvedersi per le violazioni afferenti tributi e/o periodi di imposta diversi

196 RAVVEDIMENTO OPEROSO Ravvedimento “Sprint” (art.23 D.L. n.98/2011) per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30%, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo e quindi 0,2% giornaliero del valore dell’imposta oltre gli interessi in base al tasso dell’1% dal 1 gennaio 2014 (prima del 2,5%) salvo diverso stabilito dal comune La misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al massimo del 2,80% per 14 giorni di ritardo. 196

197 RAVVEDIMENTO OPEROSO Ravvedimento (art.13 co.1 D.L. n.471/97) Ravvedimento “Breve”: che si applica dal 16° giorno al 30° giorno di ritardo, sanzione ad 1/10 (3%) dell’importo da versare oltre gli interessi Ravvedimento “Lungo”: con sanzione pari ad 1/8 (3,75%) se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oltre gli interessi. 197

198 RAVVEDIMENTO OPEROSO Ravvedimento (art.13 co.1 D.L. n.471/97) Perfezionamento : Il ravvedimento si perfeziona se, entro il termine previsto, si provvede al pagamento del tributo (o della differenza di tributo) dovuto, degli interessi sull’imposta, maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sul tributo versato in ritardo. Va rammentato che il contribuente non può applicare il ravvedimento operoso, successivamente all’aver provveduto al versamento della imposta in ritardo, perché è il versamento tardivo stesso (entro i termini dettati dall’art. 13 D.Lgs. 472/1997) del tributo, degli interessi e delle sanzioni ridotte previste dall’art. 13 cit. che configurano l’istituto del ravvedimento11. 1.3. 198

199 RAVVEDIMENTO OPEROSO Ravvedimento (art.13 co.1 D.L. n.471/97) CONTESTUALITA’ DEL VERSAMENTO Va rammentato che il contribuente non può applicare il ravvedimento operoso, successivamente all’aver provveduto al versamento della imposta in ritardo, perché è il versamento tardivo stesso (entro i termini dettati dall’art. 13 D.Lgs. 472/1997) del tributo, degli interessi e delle sanzioni ridotte previste dall’art. 13 cit. che configurano l’istituto del ravvedimento (Cass. sez. VI, Ord. 14 aprile 2014 n. 8701) 199

200 RAVVEDIMENTO OPEROSO Ravvedimento (art.13 co.1 D.L. n.471/97) VERSAMENTO NON CORRETTO: Qualora il versamento in ravvedimento non fosse corretto, la sanzione piena del 30% va commisurata sul residuo ancora dovuto a titolo di imposta, ritenendosi perfezionato il ravvedimento sulla quota parte di imposta versata ( C.M. n. 27/2012 e R.M. n. 67/2011). Più rigida la Cassazione ved. sent. n. 14298/2012; n. 12661/2011 200

201 RAVVEDIMENTO OPEROSO NEL DISEGNO DI LEGGE STABILITA’ 2015 RISCRITTURA DELL’ART.13 co.1 D.lgs. n.472/97 attuale Art. 13 (Ravvedimento) nel testo attuale 1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. 201

202 RAVVEDIMENTO OPEROSO NEL DISEGNO DI LEGGE STABILITA’ 2015 RISCRITTURA DELL’ART.13 co.1 D.lgs. n.472/97 Art. 13 (Ravvedimento) 1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall'errore;” b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; c)……. 202

203 RAVVEDIMENTO OPEROSO NEL DISEGNO DI LEGGE STABILITA’ 2015 RISCRITTURA DELL’ART.13 co.1 D.lgs. n.472/97 attuale Art. 13 (Ravvedimento) nel testo attuale 1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) ……. a-bis) …………… b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; “b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore; 203

204 RAVVEDIMENTO OPEROSO NEL DISEGNO DI LEGGE STABILITA’ 2015 RISCRITTURA DELL’ART.13 co.1 D.lgs. n.472/97 1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) ……………… a-bis) …………… b) ………………. b-bis) ………. b-ter)……….. “1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere, b-bis) e b-ter) si applicano ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate “1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salvo la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 633.” 204

205 RAVVEDIMENTO OPEROSO NEL DISEGNO DI LEGGE STABILITA’ 2015 Ravvedimento “Sprint” (art.23 D.L. n.98/2011 – art.13 co.1 D.Lgs. n.471/97) per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30%, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo e quindi 0,2% giornaliero del valore dell’imposta oltre gli interessi in base al tasso dell’1% dal 1 gennaio 2014 Ravvedimento “Breve” (art.13 co.1 lett.a) D.Lgs. n.472/97) che si applica dal 16° giorno al 30° giorno di ritardo, sanzione ad 1/10 (3%) dell’importo da versare oltre gli interessi Ravvedimento “ Semibreve” (art.13 co.1 lett.a-bis) D.Lgs. n.472/97) che si applica dal 31° giorno al 90° giorno di ritardo, sanzione ad 1/9 (3,33%) dell’importo da versare oltre gli interessi Ravvedimento “Lungo”: (art. art.13 co.1 lett.b) D.Lgs. n.472/97 con sanzione pari ad 1/8 (3,75%) se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oltre gli interessi. 205

206 RAVVEDIMENTO OPEROSO NEL DISEGNO DI LEGGE STABILITA’ 2015 RIMANE FERMO IL RAVVEDIMENTO DELLA DICHIARAZIONE Art.13 co.1 lett.c) D.Lgs. n.472/97 lett.c) un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni….. 206 ad ((un decimo)) del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni

207 LA COMPENSAZIONE E LA RATEAZIONE

208 LA COMPENSAZIONE QUALE MODO DI ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE Ai sensi dell’art. 1241 c.c., la compensazione si sostanzia in un modo di estinzione dell’obbligazione diverso dall’adempimento (ovvero del pagare la somma dovuta a titolo di imposta). Per effetto di essa si elidono le reciproche posizioni debitorie di due soggetti, ciascuno debitore e contestuale creditore dell’altro. Per operare l’istituto della compensazione, due crediti devono essere:  Reciproci, ossia coesistere tra due soggetti che siano contestualmente l’uno creditore e debitore dell’altro;  Certi, ossia non più contestabili;  Liquidi, ossia determinati nel loro ammontare;  Esigibili, ossia non sottoposti a condizione o a termine e, quindi, tali da legittimare anche un’azione esecutiva;  Fungibili, aventi cioè ad oggetto una quantità di cose dello stesso genere (es. denaro) 208

209 LA COMPENSAZIONE E LA RATEAZIONE LA COMPENSAZIONE QUALE MODO DI ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA Prevista dall’art. 8 dello Statuto dei diritti del contribuente, spetta all’ente locale prevederla con apposito regolamento ovvero decidere di applicarla d’ufficio o su domanda del contribuente, si rammenta che ai sensi dell’art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 472/97, “In presenza di un provvedimento definitivo, l’Ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito” ed è quindi opponibile a discrezione dell’ente impositore Per quanto concerne la sfera impositiva degli Enti locali (Province e Comuni), l’applicabilità della compensazione tributaria è stata direttamente ammessa dal legislatore nazionale con l’art. 1, co. 167, L. 27 dicembre 2006, n. 296 che ha statuito che gli enti locali sono tenuti a disciplinare le modalità con cui il privato può legittimamente compensare i debiti inerenti ai tributi locali. 209

210 LA COMPENSAZIONE E LA RATEAZIONE LA COMPENSAZIONE QUALE MODO DI ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA la compensazione può avvenire tra crediti e debiti relativi alla stessa imposta (compensazione verticale) oppure tra crediti e debiti relativi ad imposte diverse e contributi (compensazione orizzontale) opera senza la computazione degli interessi e a condizione che non sia intervenuta decadenza dell’azione di rimborso o prescrizione del diritto e che le somme a credito del contribuente non siano già state formalmente richieste in restituzione. 210

211 LA COMPENSAZIONE E LA RATEAZIONE LA COMPENSAZIONE QUALE MODO DI ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA solitamente per la compensazione si prevede che il contribuente, prima di effettuarla sia tenuto a presentare entro un termine espressamente previsto (che può fissarsi entro o contestualmente al termine ultimo previsto per il versamento della prima rata o dell’ultima rata di conguaglio dell’imposta per l’anno di riferimento), di una specifica dichiarazione/comunicazione contenente tutte le indicazioni necessarie all’ente per il successivo controllo della regolarità e legittimità della compensazione operata dal contribuente, senza necessità di reiterare l‘adempimento, qualora dopo la compensazione residui ancora del credito di imposta, che potrà essere compensato con il successivo versamento a cui è tenuto il contribuente. 211

212 LA COMPENSAZIONE E LA RATEAZIONE LA COMPENSAZIONE QUALE MODO DI ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA E’ opportuno che l’ente locale stabilisca se la dichiarazione/ comunicazione di compensazione possa essere o meno revocabile (salvo che il debito di imposta nelle more non sia venuto meno, come per esempio se la ragione di debito sia per imposta provvisoria in pendenza di giudizio e prima dell’effettuazione della compensazione sia intervenuta la sentenza del giudice tributario che incida in diminuzione sul debito di imposta accertato) è necessario stabilire se l’eventuale previa richiesta di rimborso per il credito vantato avanzata dal contribuente sia ostativa alla successiva richiesta di compensazione, o invece possa essere revocata ed credito utilizzato per la compensazione Occorre disciplinare attiene alle conseguenze del mancato esercizio della compensazione nel primo pagamento successivo alla richiesta e più specificatamente se quest’ultima debba essere reiterata o integrata ovvero conserva efficacia per i versamenti di imposta a scadenza successiva. 212

213 LA COMPENSAZIONE E LA RATEAZIONE LA COMPENSAZIONE QUALE MODO DI ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA Qualora la regolamentazione comunale si dimostri non applicabile per particolari situazioni, si potrà comunque addivenire in preventivo contradditorio con il contribuente e con la formalizzazione di uno specifico verbale di accordo, debitamente sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario responsabile del tributo alla regolarizzazione dei rapporti tra credito e debito. La compensazione non può porsi come procedura di definizione dei rapporti obbligatoria per il contribuente, il quale ha tutto il diritto, se lo ritiene, di agire per il rimborso. 213

214 LA COMPENSAZIONE E LA RATEAZIONE LA RATEAZIONE Va regolamentata disciplina il procedimento per la concessione, su domanda del contribuente e prima dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva, in via eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali: -siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli o ingiunzioni con riscossione coattiva - siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola; - sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un’unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa. 214

215 LA COMPENSAZIONE E LA RATEAZIONE LA RATEAZIONE E’ opportuno definire le situazioni di obiettiva difficoltà (tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili) ovvero negli elementi soggettivi debitamente specificati. le condizioni ed i limiti per la dilazione/rateazione vanno chiaramente indicate, tra queste possiamo considerare i seguenti: - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni; - decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di X rate e pagamento dell’intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. E’ opportuno escludere la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi e che nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l’applicazione degli interessi. 215

216 LA COMPENSAZIONE E LA RATEAZIONE LA RATEAZIONE La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate in rapporto alla entità della somma da calcolarsi con riferimento all’importo richiesto dal contribuente: - fino a € 300,00 nessuna dilazione; - da € 300,01 a € 619,74 fino ad un massimo di 5 rate mensili - da € 619,75 a € 1.549,37 fino ad un massimo di 12 rate mensili - da € 1.549,38 a € 3.098,74 fino ad un massimo di 18 rate mensili - da € 3.098,75 a € 5.164,57 fino ad un massimo di 26 rate mensili - da € 5.164,58 a € 11.362,05 fino ad un massimo di 36 rate mensili - da € 11.362,06 a € 15.493,78 fino ad un massimo di 42 rate mensili - da € 15.493,79 a € 21.691,18 fino ad un massimo di 54 rate mensili - da € 21.691,19 a € 28.405,12 fino ad un massimo di 65 rate mensili Oltre € 28.405,13 fino ad un massimo di 70 rate mensili 216

217 LA COMPENSAZIONE E LA RATEAZIONE LA RATEAZIONE Si può prevedere in alternativa alla rateizzazione la concessione della sospensione fino ad un anno e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione della fascia di appartenenza. Se l’importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € ………… il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o assicurativa che copra l’importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell’ultima rata. Le rate mensili scadono l’ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo e l’importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all’unità di euro più vicina. 217

218 LA COMPENSAZIONE E LA RATEAZIONE LA RATEAZIONE Si può prevedere in alternativa alla rateizzazione la concessione della sospensione fino ad un anno e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione della fascia di appartenenza. Se l’importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € ………… il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o assicurativa che copra l’importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell’ultima rata. Le rate mensili scadono l’ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo e l’importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all’unità di euro più vicina. Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all’interesse legale in vigore alla data di presentazione all’Ente della richiesta da parte del contribuente, gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (cartella di pagamento, ingiunzione, avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all’importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite. 218

219 LA COMPENSAZIONE E LA RATEAZIONE LA RATEAZIONE E’ opportuno prevedere un fac simile di domanda con tutte le indicazioni necessarie per la istruttoria della stessa La domanda dovrà contenere: a) l’indicazione espressa della richiesta di rateizzazione ovvero di sospensione della riscossione per ….. (un anno) e di eventuale successiva rateizzazione; b) l’esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.); c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito. Alla stessa dovrà essere allegata dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) relativa all’ultimo anno d’imposta utile ed, in copia, ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti previsti dal regolamento 219

220 LA COMPENSAZIONE E LA RATEAZIONE PROCEDIMENTO E’ utile disciplinare il procedimento tipo: L’istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento. Nel corso dell’istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell’atto di richiesta. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito. Il provvedimento di concessione va emesso entro gg…… dalla domanda e nello stesso devono essere specificate le modalità di rateazione o se di rigetto le ragioni del diniego. Lo stesso va portato a conoscenza dello istante nelle forme più opportune (racc. pec. notifica, consegna a mani) e comunicato all’Agente della Riscossione se trattasi di carichi ad egli affidati 220

221 I RIMBORSI

222 LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Art.1 co. 164 L. 296 del 2006 164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e' stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sono termini perentori per la proposizione della domanda, dopodichè il contribuente ha dieci anni di tempo per proporre ricorso Se la domanda di rimborso si legittima da un accertamento del diritto, essa consente il rimborso per i cinque anni successivi e non di più Il rimborso può essere disposto anche d’ufficio Quanto al dies a quo di decorrenza del termine decadenziale lo stesso è riferito alla data del versamento e quindi se il rimborso concerne la rata di acconto è a quella data (anzi al primo giorno successivo, se non festivo) che occorre far riferimento. 222

223 LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Art.1 co. 165 L. 296 del 2006 165. La misura annua degli interessi e' determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. regola valida sia per le posizioni di debito che di credito del Comune dal 1 gennaio 2014 il tasso di interesse legale è dell’1% 223

224 LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Art.1 co. 165 L. 296 del 2006 168. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall' articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002 (€ 12,00) non è possibile una diversa misura tra quella per il quale il versamento non è dovuto e l’imposta non è rimborsata 224

225 LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L’art. 1 comma 4 del D.L. 16/2014 ha esteso le procedure di cui ai commi 722 al 727 anche a tutti gli altri tributi locali sono regole generali che valgono per tutti i tributi locali anche per quelli pregressi se compatibili 225

226 LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Comma 722. (Rimborso versamento a comune incompetente) A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento. 226

227 LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Comma 723. (Comunicazioni ai Ministeri) Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 722 al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 227

228 LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Comma 724. (Disciplina dei rimborsi) A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 725. 228

229 LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Comma 725. (Versamento allo Stato invece che al comune) A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli- Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 229

230 LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Comma 726. (Duplicità di versamento sia allo Stato che al comune rinvio) A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 724. 230

231 LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Comma 727. (Versamento al comune invece che allo Stato) A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 231

232 L’ELIMINAZIONE DELLA SOGLIA DI IMPORTO PER L’ATTIVITA’ ACCERTATIVA

233 SOGLIA ALL’ACCERTAMENTO NORMATIVA FINO AL 31.12.2013 Disponeva dal 1° luglio 2012, l’art. 3 co. 10 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n.44, che “ … non si procede all’accertamento e riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo di imposta”. 233

234 SOGLIA ALL’ACCERTAMENTO NORMATIVA DAL 01.01.2014 Il co. 736 della L n.147 ha espunto dall’art. 3 co. 10 del decreto legge 2 marzo 2012, n.16 la riferibilità ai tributi “locali”, liberando quindi i comuni dall’inibizione dell’attività di accertamento per i tributi di propria competenza. Ciò non significa che per i tributi comunali ritorni a valere il precedente limite di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 129 del 1999 (€ 16,53), oramai superato dallo ius superveniens ma, che non sussiste alcun limite per l’accertamento dei tributi locali, salvo ovviamente quello stabilito per i versamenti ed i rimborsi. 234

235 SOGLIA ALL’ACCERTAMENTO NORMATIVA DAL 01.01.2014 L’ente locale nell’esercizio delle proprie facoltà regolamentari può comunque autolimitarsi stabilendo un riferimento di proficuità della propria attività accertativa così da astenersi dall’azione per gli importi ritenuti di modesto ammontare evitando costi, probabilmente di importo complessivo superiore alle somme a titolo di imposta, interessi e sanzioni, richiedibili e riscuotibili con l’atto impositivo. 235

236 ACCERTAMENTO IMU 2012 – QUOTA STATO Il testo del co.11 dell’art.13 del D.L. n.201 del 2011 vigente alla data del 31.12.2012, stabiliva che: “È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.” 236

237 ACCERTAMENTO IMU 2012 – QUOTA STATO DAL 1 GENNAIO 2013 - Art.1 co.380 L. 228/2012 Lett.a) stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al co.11 dell’art.13 del D.L. n.201/2011, Lett.f) la reintroduce statuendo che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 237

238 ACCERTAMENTO IMU 2012 – QUOTA STATO DAL 1 GENNAIO 2013 - Art.1 co.380 L. 228/2012 lett.g) che dà facoltà ai comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto- legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D lett.h) che dispone, tra l’altro, l’abrogazione del comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. 238

239 ACCERTAMENTO IMU 2012 – QUOTA STATO DAL 1 GENNAIO 2013 l’art.10, co.4 quater, lett.a), D.L. 8 aprile 2013, n.35 (conv.to con mod. L. 6 giugno 2013, n.64) stabilisce -che la riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio, - per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria -che le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 239

240 ACCERTAMENTO IMU 2012 – QUOTA STATO PROBLEMA ? per effetto dell’abrogazione del co.11 cit. sono ancora i beneficiari delle somme accertate sulla quota di riserva o se invece lavoreranno per conto e beneficio dello Stato ? SOLUZIONE Le somme spettano al COMUNE Gli ultimi due periodi del co.11 nel testo in vigore al 31.12.2012 sono norme di precetto, perché si apprezzano come regole del regime IMU in vigore nell’anno di imposta 2012, seppur riferite ad atti e condotte che verranno poste in essere in tempi successivi, allora in quanto disposizioni di contenuto sostanziale non vi è dubbio che la destinazione delle somme accertate riferite alla riserva di Stato, sia per le sole casse comunali, senza alcun obbligo di ritrasferirle allo Stato. 240

241 LA RISCOSSIONE IN PENDENZA DI RICORSO

242 Art. 15 co.1 DPR n.602/73 Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonche' i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per ((un terzo)) degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.. NON SI APPLICA AI TRIBUTI LOCALI 242

243 LA RISCOSSIONE IN PENDENZA DI RICORSO L ' esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie Art. 68 co.1 e 2 DLGS n.546/92 Pagamento del tributo in pendenza del ricorso 1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso; b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale. Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto. 2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza 243

244 LA RISCOSSIONE IN PENDENZA DI RICORSO PER I VECCHI TRIBUTI COMUNALI 1. Tarsu: l'art. 72, comma 1 del D.Lgs n. 507/1993 prevede che l'importo del tributo e addizionali, degli accessori e delle sanzioni liquidato sulla base degli accertamenti notificati è iscritto a cura del funzionario responsabile in ruoli da «formare e consegnare» a pena di decadenza entro l'anno successivo a quello nel corso del quale l'avviso di accertamento è stato notificato; 2. Tosap: l'art. 51, comma 4 del D.Lgs n. 507/1993 dispone soltanto che la riscossione coattiva è attuata mediante ruolo; - Imposta comunale sulla pubblicità: l'art. 9, comma 5 del D.Lgs n. 507/1993 prevede che la riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo che deve essere «formato e reso esecutivo» entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza della riscossione del periodo di sospensione; 3. Ici: l'art. 12 del D.Lgs n. 504/1992 prevedeva che le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento sono riscosse mediante ruolo «formato e reso esecutivo» non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. 244

245 LA RISCOSSIONE IN PENDENZA DI RICORSO PER LA IUC ? NON VI SONO DISPOSIZIONI SPECIFICHE NELLA L. STABILITA’ Per cui in virtù del principio generale dell’esecutorietà degli atti amministrativi, in pendenza del ricorso innanzi alla CTP è possibile richiedere tutta l’imposta e gli interessi, mentre per le sanzioni valgono le limitazioni dell’art.19 co.1 del D.Lgs. n.472/97 Art. 19. Esecuzione delle sanzioni 1. In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non e' prevista riscossione frazionata si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario. - 245

246 CENNI SULLA RISCOSSIONE COATTIVA

247 la legge n.23 dell’11/03/2014 ha conferito al Governo una delega per la realizzazione di un sistema fiscale più trasparente ed equo nell’ambito di tale sistema, la delega prevede LA RIFORMA DEL SISTEMA DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI 247

248 CENNI SULLA RISCOSSIONE COATTIVA art.10, 1 co.lett.c), L.n.23 dell’11/03/2014 “Revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali” riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto della loro autonomia, al fine di: assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell’esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell’ingiunzione di pagamento prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639…. 248

249 CENNI SULLA RISCOSSIONE COATTIVA art.10, 1 co.lett.c), L.n.23 dell’11/03/2014 “Revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali” riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto della loro autonomia, al fine di: assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell’esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell’ingiunzione di pagamento prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639…. le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale; 249

250 CENNI SULLA RISCOSSIONE COATTIVA art.10, 1 co.lett.c), L.n.23 dell’11/03/2014 prevedere gli adattamenti e le innovazioni normative e procedurali più idonei ad assicurare la semplificazione delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità, nonché dispositivi, adottabili facoltativamente dagli enti locali, di definizione agevolata dei crediti già avviati alla riscossione coattiva, con particolare riguardo ai crediti di minore entità unitaria 250

251 CENNI SULLA RISCOSSIONE COATTIVA art.10, 1 co.lett.c), L.n.23 dell’11/03/2014 assicurare competitività, certezza e trasparenza nei casi di esternalizzazione delle funzioni in materia di accertamento e di riscossione, nonché adeguati strumenti di garanzia dell’effettività e della tempestività dell’acquisizione diretta da parte degli enti locali delle entrate riscosse, attraverso la revisione dei requisiti per l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni… 251

252 CENNI SULLA RISCOSSIONE COATTIVA art.10, 1 co.lett.c), L.n.23 dell’11/03/2014 individuare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee iniziative per rafforzare all’interno degli enti locali le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie, anche definendo le modalità e i tempi per la gestione associata di tali funzioni; … 252

253 CENNI SULLA RISCOSSIONE COATTIVA art.10, 1 co.lett.c), L.n.23 dell’11/03/2014 assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei contribuenti, prevedendo, in particolare, che gli enti locali possano riscuotere i tributi e le altre entrate con lo strumento del ruolo in forma diretta o con società interamente partecipate … 253

254 CENNI SULLA RISCOSSIONE COATTIVA art.10, 1 co.lett.c), L.n.23 dell’11/03/2014 assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei contribuenti, prevedendo, in particolare, che gli enti locali possano riscuotere i tributi e le altre entrate con lo strumento del ruolo in forma diretta o con società interamente partecipate … 254


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