La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

RIFIUTI: TRASPORTO, TRATTAMENTO E CONFERIMENTO DISCARICHE CONTROLLATE: Autorizzazione d’impianto, modalità di gestione, esercizio e post-esercizio e criteri.

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "RIFIUTI: TRASPORTO, TRATTAMENTO E CONFERIMENTO DISCARICHE CONTROLLATE: Autorizzazione d’impianto, modalità di gestione, esercizio e post-esercizio e criteri."— Transcript della presentazione:

1 RIFIUTI: TRASPORTO, TRATTAMENTO E CONFERIMENTO DISCARICHE CONTROLLATE: Autorizzazione d’impianto, modalità di gestione, esercizio e post-esercizio e criteri di ammissibilità dei rifiuti RAFFAELE CONGIU

2 Cos’è una discarica Impianto in cui viene operata l’operazione di smaltimento D1 di cui all’All. B Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i Operazione D1: Deposito sul o nel suolo

3 Le discariche costituiscono impianti ‘terminali’ di smaltimento rifiuti Impianto ‘’D1’’ secondo l’Allegato B alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i Riferimenti normativi fondamentali:  Decreto Legislativo n°36 del 13 Gennaio 2003 (*)  Decreto Ministeriale del 27 Settembre 2010 (**)  Decreto Ministeriale del 24 Giugno 2015 (**) (*) – Attuazione della direttiva 1999/31/CE (**) – Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

4 D.Lgs. n°36 del 13 Gennaio del 2003 Finalità (art.1) : Il presente decreto stabilisce i requisiti tecnici e operativi per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell’atmosfera, e sull’ambiente globale, compreso l’effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo di vita della discarica.

5 D.Lgs. n°36 del 13 Gennaio del 2003 Il Decreto contiene una sezione definizioni in cui si specifica cosa si intente, fra l’altro, per:  Rifiuti  Rifiuti urbani  Rifiuti pericolosi  Rifiuti non pericolosi  Rifiuti inerti  Discarica  Trattamento

6 Cos’è una discarica

7 D.Lgs. n°36 del 13 Gennaio del 2003 Discarica : area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione degli stessi nonché qualsiasi area ove i rifiuti son sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno Esclusioni: Sono esclusi gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore ad un anno

8 Classificazione delle discariche 1.Discarica per rifiuti inerti 2.Discarica per rifiuti non-pericolosi 3.Discarica per rifiuti pericolosi I rifiuti possono essere collocati in discarica solamente dopo trattamento. Tale disposizione non si applica:  Ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;  Ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all’art.1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l’ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente

9 D.Lgs. n°36 del 13 Gennaio del 2003 Trattamento : i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza.

10 Rifiuti non ammissibili in discarica  Rifiuti allo stato liquido;  Rifiuti classificati come esplosivi, comburenti o infiammabili;  Rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 e R35 in concentrazioni totali rispettivamente maggiori o uguali al 1% e al 5%;  Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;  Rifiuti contaminati da diossine o furani in concentrazioni superiori a 10 ppb;  Rifiuti contaminati da PCB in concentrazioni superiori a 50 ppm;  Rifiuti contenenti fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantità superiore allo 0,5% (p/p) riferito al materiale di supporto;  Pneumatici interi fuori uso a partire dal 16.07.2013 esclusi gli pneumatici utilizzati come materiale di ingegneria e gli pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data escludendo in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a1,4 m;  Rifiuti contenenti sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attività di ricerca, sviluppo e insegnamento i cui effetti sanitari/ambientali son ignoti;  Rifiuti provenienti dalla produzione di principi attivi per biocidi;  Materiale specifico a rischio di cui al decreto del Ministro della sanità in data 29 settembre 2000, e successive modificazioni, e materiali ad alto rischio disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi derivati; (Encefalopatie spongiformi)  Rifiuti che rientrano nella categoria 14 dell’allegato G1 al D.Lgs n°22 del 1997.

11 Rifiuti ammissibili in discarica per inerti DM 27/09/2010 e s.m.i. (DM 24/06/2015) Discariche per inerti : Possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano i seguenti criteri:  i rifiuti elencati nella tabella 1 senza essere sottoposti ad accertamento analitico, in quanto sono considerati già conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed ai criteri di ammissibilità stabiliti dal presente decreto.  Si deve trattare di una singola tipologia di rifiuti proveniente da un unico processo produttivo. Sono ammesse, insieme, diverse tipologie di rifiuti elencati nella tabella 1, purché provenienti dallo stesso processo produttivo.

12 Rifiuti ammissibili in discarica per inerti DM 27/09/2010 e s.m.i. (DM 24/06/2015) Art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36:  Rifiuti inerti: i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano, né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee.

13 Tabella 1 DM 27/09/2010 e s.m.i. (*) Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc., ed i rifiuti di cui al codice 17 09 04. L'origine dei rifiuti deve essere nota. (**) Inclusi gli scarti di produzione del cristallo. (***) Inclusi i rifiuti di cui al codice 01 04 13. Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa. Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.

14 Rifiuti ammissibili in discarica per inerti DM 27/09/2010 e s.m.i. (DM 24/06/2015) Discariche per inerti : Possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano i seguenti criteri:  i rifiuti inerti che, a seguito della caratterizzazione di base di cui all'art. 2, soddisfano i seguenti requisiti:  sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 del presente decreto, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 2 del presente decreto;  non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate nella tabella 3 del presente decreto.

15 Tabella 2 DM 27/09/2010 e s.m.i. Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti inerti (*) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti ai test con una proporzione liquido/solido L/S = 10 l/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 50 mg/L. (**) E' possibile servirsi dei valori per il TDS (Solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per i solfati e per i cloruri.

16 Tabella 3 DM 27/09/2010 e s.m.i. Limiti di accettabilità per i composti organici in discariche per rifiuti inerti ParametroValore mg/kg TOC (*)30.000 (*) BTEX6 Olio minerale (da C10 a C40)500 (*) Tale parametro si riferisce alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con l'esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri rifiuti chimicamente inerti. Per i terreni l'autorità competente può accettare un valore limite più elevato, purché non si superi il valore di 500 mg/kg per il carbonio organico disciolto a pH 7 (DOC 7).

17 Rifiuti ammissibili in discarica per inerti DM 27/09/2010 e s.m.i. (DM 24/06/2015) Discariche per inerti : Possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano i seguenti criteri:  È vietato il conferimento in discarica per inerti di rifiuti che contengono PCB, come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione superiore a 1 mg/kg e che contengono diossine e furani, calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4, in concentrazione superiore a 0,0001 mg/kg. Per gli altri inquinanti organici persistenti si applicano i limiti di cui all'allegato IV del Regolamento (CE) n. 850/2004 e successive modificazioni.

18 Tabella 4 DM 27/09/2010 e s.m.i. Fattori di equivalenza per il calcolo delle diossine e dei dibenzofurani Tef: fattore di equivalenza tossica Il fattore 1 è assegnato alla TCDD tetracloro-dibenzo-p-diossina.

19 Allegato IV del Regolamento (CE) n. 850/2004 ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 7

20 Rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi DM 27/09/2010 e s.m.i. (DM 24/06/2015) Discariche per rifiuti non pericolosi : Possono essere smaltiti in questa tipologia di discariche, senza caratterizzazione analitica, i rifiuti che soddisfano i seguenti criteri:  i rifiuti urbani di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti, le frazioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolti separatamente e i rifiuti non pericolosi assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani  i rifiuti non pericolosi individuati in una lista positiva definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni.

21 Allegato B alla Delib. G.R. n.15/22 del 13/04/2010. Rifiuti speciali non pericolosi, smaltiti in discariche per rifiuti non pericolosi, per i quali non risulta necessaria la caratterizzazione analitica ai sensi del paragrafo 4, allegato 1 del D.M. Ambiente 03/08/2005

22 Rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi DM 27/09/2010 e s.m.i. (DM 24/06/2015) Discariche per rifiuti non pericolosi : Possono essere smaltiti in questa tipologia di discariche, i rifiuti che soddisfano i seguenti criteri:  Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del presente decreto (deroghe), nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che hanno una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25% e che, sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5.

23 Tabella 5 DM 27/09/2010 e s.m.i. Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi (*) Il limite di concentrazione per il parametro DOC non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti: a.fanghi prodotti dal trattamento e dalla preparazione di alimenti individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 020301, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705, fanghi e rifiuti derivanti dalla produzione e dalla lavorazione di polpa carta e cartone (codici dell'elenco europeo dei rifiuti 030301, 030302, 030305, 030307, 030308, 030309, 030310, 030311 e 030399), fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice dell'elenco europeo dei rifiuti 190805) e fanghi delle fosse settiche (200304), purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l'attività biologica; b.fanghi individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 040106, 040107, 040220, 050110, 050113, 070112, 070212, 070312, 070412, 070512, 070612, 070712, 170506, 190812, 190814, 190902, 190903, 191304, 191306, purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche;

24 Tabella 5 DM 27/09/2010 e s.m.i. Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi (*) Il limite di concentrazione per il parametro DOC non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti: c.rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 190801 e 190802; d.rifiuti della pulizia delle fognature (200306); e.rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 200141; f.rifiuti derivanti dal trattamento meccanico (ad esempio selezione) individuati dai codici 191210 e 191212 e dal trattamento biologico, individuati dal codice 190501; g.rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani, individuati dai codici 190503, 190604 e 190606, purché sia garantita la conformità con quanto previsto dai Programmi regionali di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 36/2003 e presentino un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1.000 mgO2/kgSVh.

25 Tabella 5 DM 27/09/2010 e s.m.i. Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi (**) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti a test, con una proporzione L/S=10 1/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 100 mg/L. (***) E' possibile servirsi dei valori per il TDS (solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro. Il limite di concentrazione per il parametro TDS non si applica alle tipologie di rifiuti riportate nella precedente nota (*)

26 Rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi DM 27/09/2010 e s.m.i. (DM 24/06/2015) Discariche per rifiuti non pericolosi : Possono essere smaltiti in questa tipologia di discariche, i rifiuti che soddisfano i seguenti criteri:  Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del presente decreto, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono, altresì, smaltiti rifiuti pericolosi stabili non reattivi (ad esempio, sottoposti a processo di solidificazione/stabilizzazione, vetrificati) che:

27 Rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi DM 27/09/2010 e s.m.i. (DM 24/06/2015) a)sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5a b) hanno una concentrazione in carbonio organico totale (TOC) non superiore al 5% c)hanno il pH non inferiore a 6 e la concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25% d)tali rifiuti non devono essere smaltiti in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili.

28 Rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi DM 27/09/2010 e s.m.i. (DM 24/06/2015) d-bis) sottoposti a idonee prove geotecniche dimostrano adeguata stabilità fisica a e capacità di carico. Per tale valutazione è possibile riferirsi ai criteri di accettazione Wac dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente del Regno Unito. d-ter) sono sottoposti alla valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi, utilizzando i test di cessione secondo i metodi Cen/Ts 14429 o Cen/Ts 14997

29 Rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi DM 27/09/2010 e s.m.i. (DM 24/06/2015) Allegato A alla Delib.G.R. n. 26/10 del 11.5.2016: Criteri e procedure per l’ammissibilità di rifiuti nelle discariche per rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. Ambiente 27.9.2010 come modificato dal D.M. Ambiente 24.6.2015.  siano stati sottoposti a trattamento preliminare, oppure, qualora il trattamento non sia stato eseguito, sia dimostrato che tale trattamento non è considerato necessario nel rispetto dell’art. 7, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2003.

30 Tabella 5a DM 27/09/2010 e s.m.i. Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità di rifiuti pericolosi stabili non reattivi in discariche per rifiuti non pericolosi (**) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti a test, con una proporzione L/S=10 1/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 100 mg/L. (***) E' possibile servirsi dei valori per il TDS (solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per i solfati e i cloruri.

31 Rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti pericolosi DM 27/09/2010 e s.m.i. (DM 24/06/2015) Discariche per rifiuti pericolosi : Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del presente decreto, nelle discariche per rifiuti pericolosi sono smaltiti i rifiuti pericolosi che soddisfano tutti i seguenti requisiti: a)sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 6 ; b)contengono PCB come definiti dal decreto 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione non superiore a 50 mg/kg ; c)contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 in concentrazioni non superiori 0,01 mg/kg ; d)la percentuale di sostanza secca sul tal quale non deve essere inferiore al 25% ; e)il TOC non deve essere superiore al 6% ;

32 Rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti pericolosi DM 27/09/2010 e s.m.i. (DM 24/06/2015) Discariche per rifiuti pericolosi : Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 del presente decreto, nelle discariche per rifiuti pericolosi sono smaltiti i rifiuti pericolosi che soddisfano tutti i seguenti requisiti: f) per gli inquinanti organici persistenti diversi da quelli indicati alle precedenti lettere b) e c) si applicano i limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del Regolamento (CE) 850/2004 e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, paragrafo 4, lettera b) dello stesso Regolamento. f-bis) per la valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi i rifiuti sono sottoposti a test di cessione secondo i metodi Cen/Ts 14429 o Cen/Ts 14997

33 Tabella 6 DM 27/09/2010 e s.m.i. Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti pericolosi (**) Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il DOC al proprio valore di pH, possono essere sottoposti a test, con una proporzione L/S=10 1/kg e con un pH compreso tra 7,5 e 8,0. I rifiuti possono essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità per il carbonio organico disciolto se il risultato della prova non supera 100 mg/L. (***) E' possibile servirsi dei valori per il TDS (solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per i solfati e i cloruri.

34 Autorizzazione della discarica L’autorizzazione all’esercizio della discarica viene rilasciata dalla Provincia di competenza territoriale quando, dopo essere stato valutato positivamente a approvato l’intero progetto d’impianto, la regione accetta da parte del proponente le necessarie garanzie finanziarie. L’autorizzazione deve contenere:  L’ubicazione e la categoria della discarica;  La capacità totale della discarica espressa in volume utile;  L’elenco esatto e il quantitativo totale delle tipologie di rifiuti smaltibili;  L’esplicita approvazione del progetto;  Le prescrizioni tecniche costruttive degli impianti e di mezzi tecnici utilizzati;  Le prescrizioni per le procedure operative e per le procedure di sorveglianza e controllo includendo le determinazioni analitiche dei rifiuti conferiti;

35 Autorizzazione della discarica L’autorizzazione all’esercizio della discarica viene rilasciata dalla Provincia di competenza territoriale quando, dopo essere stato valutato positivamente a approvato l’intero progetto d’impianto, la regione accetta da parte del proponente le necessarie garanzie finanziarie. L’autorizzazione deve contenere:  Le prescrizioni provvisorie operative per le operazioni di chiusura e di gestione dopo la chiusura;  La modalità di chiusura e la gestione post-operativa;  L’obbligo per il gestore di redigere la relazione annuale ad indirizzo della regione con tutti i dati quali-quantitativi dei rifiuti smaltiti, i dati dei programmi di sorveglianza e controllo sia durante la fase operativa che post-operativa;  L’obbligo per il gestore di effettuare un piano di ripristino ambientale associato all’eventuale chiusura di singoli lotti;  Le indicazioni associate alle garanzie finanziarie;  Le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica.

36 Modalità di gestione della discarica L’ammissione di rifiuti in discarica potrà avvenire secondo le seguenti modalità operative:  Caratterizzazione di base effettuata a cura del produttore del rifiuto, secondo le modalità e la frequenza previste dal D.M. 27.9.2010 e s.m.i.  Verifica di conformità da parte del gestore della discarica con la medesima frequenza della caratterizzazione, con prelievo presso il produttore o in ingresso all’impianto di smaltimento e con le modalità descritte nel D.M. 27.9.2010.  Verifica in loco: viene effettuata dal gestore su ogni carico di rifiuti e con le modalità descritte nel D.M. 27.9.2010.

37 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi Con i commi da 24 a 41 dell'art. 3, legge n. 549 del 28 dicembre 1995, è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (la così detta ecotassa). Si vuole in sostanza attenuare la convenienza economica dello smaltimento mediante semplice deposito in discarica o incenerimento senza il recupero di energia. Alle discariche sono assimilati gli impianti di incenerimento senza recupero di energia, le discariche abusive ed i depositi incontrollati, nonché le discariche istituite in via temporanea con ordinanza. Il tributo speciale si applica quando detto conferimento avvenga tramite deposito in discarica dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili.

38 Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi I soggetti tenuti al pagamento del tributo possono essere diversi, in particolare: Tutti i gestori di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti e i gestori di impianti di incenerimento senza recupero di energia; Chiunque eserciti, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollati di rifiuti ; L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva.

39 Grazie per l’attenzione


Scaricare ppt "RIFIUTI: TRASPORTO, TRATTAMENTO E CONFERIMENTO DISCARICHE CONTROLLATE: Autorizzazione d’impianto, modalità di gestione, esercizio e post-esercizio e criteri."

Presentazioni simili


Annunci Google