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LA REPUBBLICA «UNA E INDIVISIBILE» E LE AUTONOMIE TERRITORIALI

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Presentazione sul tema: "LA REPUBBLICA «UNA E INDIVISIBILE» E LE AUTONOMIE TERRITORIALI"— Transcript della presentazione:

1 LA REPUBBLICA «UNA E INDIVISIBILE» E LE AUTONOMIE TERRITORIALI
12 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, Gli ordinamenti regionali e locali LA REPUBBLICA «UNA E INDIVISIBILE» E LE AUTONOMIE TERRITORIALI Art. 5 Cost. «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento».

2 REGIONI, PROVINCE E COMUNI NELLA COSTITUZIONE DOPO LA RIFORMA DEL 2001
12 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, Gli ordinamenti regionali e locali REGIONI, PROVINCE E COMUNI NELLA COSTITUZIONE DOPO LA RIFORMA DEL 2001 Art. 114 Cost. «La Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento».

3 12 GLI ORGANI REGIONALI Art. 121.1 Cost.
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, Gli ordinamenti regionali e locali GLI ORGANI REGIONALI Art Cost. «Sono organi della regione: il consiglio regionale, la giunta e il suo presidente» • Il consiglio regionale (art ) ⇒ organo legislativo • La giunta regionale (art ) ⇒ organo esecutivo • Il presidente della giunta regionale (art ) ⇒ rappresentante dell’ente e vertice dell’organo esecutivo • Il consiglio delle autonomie locali (art ) ⇒ organo di consultazione fra regione ed enti locali

4 12 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, Gli ordinamenti regionali e locali LA FORMA DI GOVERNO REGIONALE PRIMA E DOPO LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 1999 Art (testo 1948) «Il presidente della giunta ed i membri della giunta sono eletti dal consiglio regionale tra i suoi componenti». Art (vigente) «Il presidente della giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il presidente eletto nomina e revoca i componenti della giunta».

5 12 LA FORMA DI GOVERNO REGIONALE (ARTT. 122, 126 COST.)
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, Gli ordinamenti regionali e locali LA FORMA DI GOVERNO REGIONALE (ARTT. 122, 126 COST.) • Il modello standard – elezione a suffragio universale e diretto del presidente della giunta – potere del presidente eletto di nomina e revoca dei componenti della giunta – scioglimento del consiglio in caso di approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del presidente eletto o di rimozione, impedimento permanente, morte, dimissioni volontarie dello stesso o di dimissioni della maggioranza dei componenti del consiglio (aut simul stabunt aut simul cadent) • Il modello in deroga – come previsto dallo statuto (ad es. elezione consiliare del presidente della giunta) – possibilità per il consiglio di sfiduciare il presidente della giunta

6 IL NUMERO DEI CONSIGLIERI REGIONALI
12 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, Gli ordinamenti regionali e locali IL NUMERO DEI CONSIGLIERI REGIONALI Regione Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise N. attuale 45 30 50 61 59 74 40 80 43 N. (d.l. 138)* 30 20 50 80 Regione Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle d’Aosta Veneto Trentino-Alto Adige Provincia di Bolzano Provincia di Trento N. attuale 60 70 80 90 55 31 35 N. (d.l. 138)* 50 30 40 20 * v. art. 14 d.l. 13 agosto 2011, n. 138. 6

7 LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE
12 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, Gli ordinamenti regionali e locali LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE Art Cost. «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». • Enumerazione delle materie di legislazione esclusiva dello Stato (art ) • Enumerazione delle materie di legislazione concorrente delle regioni «salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato» (art ) • Materie non enumerate: potestà legislativa c.d. residuale delle regioni «in riferimento ad ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato» (art )

8 12 LE COMPETENZE LEGISLATIVE (ART. 117 COST.) comma 2
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, Gli ordinamenti regionali e locali LE COMPETENZE LEGISLATIVE (ART. 117 COST.) comma 2 elenco delle materie di competenza esclusiva   comma 3 elenco delle materie di competenza concorrente   leggi statali che determinano i principi fondamentali leggi statali leggi regionali comma 4 competenza residuale in ogni altra materia non in elenco leggi regionali

9 LA RIPARTIZIONE DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE (ART. 117.6 COST.)
12 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, Gli ordinamenti regionali e locali LA RIPARTIZIONE DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE (ART COST.) • La potestà regolamentare dello Stato: «nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni» • La potestà regolamentare delle regioni: «in ogni altra materia» • La potestà regolamentare di comuni, province e città metropolitane: «in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite»

10 LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI
12 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, Gli ordinamenti regionali e locali LE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI Art Cost. «I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o con legge regionale, secondo le rispettive competenze».

11 FUNZIONI E COMPITI DEL COMUNE
12 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, Gli ordinamenti regionali e locali FUNZIONI E COMPITI DEL COMUNE • Tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico (art. 13 Tuel) • Compiti per servizi di competenza statale: gestione dei servizi elettorale, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica (art. 14 Tuel)

12 GLI ORGANI DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA
12 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, Gli ordinamenti regionali e locali GLI ORGANI DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA • Il sindaco e il presidente della provincia ⇒ organi responsabili dell’amministrazione del comune e della provincia (art. 50 Tuel) • Il consiglio comunale e il consiglio provinciale ⇒ organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che ha competenza limitatamente a una serie di atti fondamentali (art. 42 Tuel) • La giunta comunale e la giunta provinciale ⇒ organo che collabora con il sindaco o il presidente nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali, compie tutti gli atti che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza del sindaco o del consiglio (art. 48 Tuel)

13 IL SINDACO QUALE RAPPRENTANTE DELLA COMUNITÀ LOCALE
12 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, Gli ordinamenti regionali e locali IL SINDACO QUALE RAPPRENTANTE DELLA COMUNITÀ LOCALE Art. 50 Tuel • Rappresenta l’ente, convoca e presiede la giunta (nei comuni piccoli può anche presiedere il consiglio) • Sovrintende all’esercizio da parte del comune delle funzioni che esso ha ricevuto dallo Stato o dalla regione • Adotta provvedimenti d’emergenza (ordinanze contingibili e urgenti) in materia di sanità e igiene pubblica • Coordina e organizza gli orari di negozi, servizi ed uffici pubblici • Nomina e revoca (o designa) tutti i rappresentanti del comune in altri enti • Nomina i responsabili di uffici e servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e le collaborazioni esterne

14 12 IL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, Gli ordinamenti regionali e locali IL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO Art. 54 Tuel (modificato dal d.l. 92/2008) • Sovrintende all’emanazione di atti in materia di ordine e sicurezza pubblica, allo svolgimento di funzioni in materia di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il prefetto, e concorre ad assicurare la cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statali • Sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica • Adotta in caso di gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana provvedimenti contingibili e urgenti (che deve comunicare al prefetto) • Segnala alle autorità competenti la condizione irregolare dello straniero • Può modificare gli orari degli esercizi commerciali, pubblici esercizi e servizi pubblici in casi di emergenza connessi con il traffico o l’inquinamento, per particolari necessità dell’utenza o motivi di sicurezza urbana

15 LA FORMA DI GOVERNO DEGLI ENTI LOCALI
12 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, Gli ordinamenti regionali e locali LA FORMA DI GOVERNO DEGLI ENTI LOCALI • Elezione a suffragio universale e diretto del sindaco o del presidente della provincia – a turno unico nei comuni fino a 15 mila abitanti, con eventuale ballottaggio negli altri comuni e nelle province – limite di mandato: non immediata rieleggibilità di chi ha ricoperto la carica di sindaco o presidente per due mandati consecutivi • Potere del sindaco o del presidente di nomina e revoca degli assessori – incompatibilità della carica di assessore con la carica di consigliere • Durata in carica del sindaco o del presidente e del consiglio: 5 anni • Possibilità per il consiglio di approvare una mozione di sfiducia a maggioranza assoluta dei componenti • Scioglimento del consiglio e nuove elezioni contestualmente all’elezione del sindaco o del presidente (simul stabunt simul cadent)

16 12 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, Gli ordinamenti regionali e locali LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE PRIMA E DOPO LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 2001 Art (testo 1948) «Spettano alla regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle province, ai comuni o ad altri enti locali». Art. 118 (vigente) «Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e stato, sulla base dei criteri di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza».

17 12 IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ Sussidiarietà verticale
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, Gli ordinamenti regionali e locali IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ Sussidiarietà verticale Le funzioni amministrative «sono attribuite ai comuni», a meno che la legge (statale o regionale) non provveda a conferirle a province, città metropolitane, regioni o Stato per garantire, di volta in volta, esigenze di carattere unitario (art Cost.). Sussidiarietà orizzontale Lo Stato, le regioni e gli enti locali «favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale» (art Cost.).

18 I PRINCIPI DI ADEGUATEZZA E DIFFERENZIAZIONE
12 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, Gli ordinamenti regionali e locali I PRINCIPI DI ADEGUATEZZA E DIFFERENZIAZIONE • Adeguatezza: il livello di governo individuato dalla legge deve essere in grado (e cioè capace) di gestire quella funzione, dovendosi altrimenti affidare la funzione a un livello di governo più adeguato • Differenziazione: il conferimento delle funzioni deve avvenire in modo ragionevole, disciplinando in modo eguale situazioni eguale e in modo differente situazioni differenti

19 LE REGIONI A STATUTO SPECIALE
12 A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, Gli ordinamenti regionali e locali LE REGIONI A STATUTO SPECIALE Art e 2 Cost. «Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di condizioni particolari autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige /Südtirol è costituita dalle province autonome di Trento e Bolzano». • Potestà legislativa in un numero di materie più ampio (fra cui l’ordinamento delle autonomie locali) • Competenza legislativa esclusiva in alcune materie, concorrente e integrativa-attuativa • Ampia autonomia finanziaria, anche impositiva • Forma di governo con elezione diretta del presidente della regione (tranne Valle d’Aosta e provincia autonoma di Bolzano)

20 12 REGIONI, PROVINCE, COMUNI ITALIANI Regioni n. Province n. Comuni
A. Barbera-C. Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, Gli ordinamenti regionali e locali REGIONI, PROVINCE, COMUNI ITALIANI Regioni Valle d’Aosta   Piemonte   Liguria   Lombardia   Trentino-Alto Adige   Friuli-Venezia Giulia   Veneto   Emilia Romagna   Toscana   Umbria   n. Province 1   8   4   11   2   7   9   10   n. Comuni 74 1206   235  1546   333   218   581   348   287   92   Marche   Lazio   Abruzzo   Campania   Molise   Basilicata   Puglia   Calabria   Sicilia   Sardegna   5   n. Comuni 239   378   305   551   136   131   258   409   390   377   Fonte: Istat (dati giugno 2010)


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