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INTRODUZIONE AL DIRITTO DELLO SPORT ITALIANO ED EUROPEO

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Presentazione sul tema: "INTRODUZIONE AL DIRITTO DELLO SPORT ITALIANO ED EUROPEO"— Transcript della presentazione:

1 INTRODUZIONE AL DIRITTO DELLO SPORT ITALIANO ED EUROPEO
Michele Colucci Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Rijeka 27 Aprile 2017

2 PARTE I LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI E DEGLI SPORTIVI NELL’UNIONE EUROPEA

3 Le fonti primarie di diritto europeo
E’ cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro . Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (art. 20 TFUE CE).

4 Le fonti di diritto primario
Artt.45 – 48 TFUE. I lavoratori subordinati hanno il diritto di: rispondere a offerte di lavoro effettive; spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri; prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un’ attività di lavoro; rimanere sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.

5 Le fonti di diritto primario
Lavoratori autonomi: Diritto di stabilimento (artt TFUE): facoltà di esercitare la propria attività non salariata in un altro Stato membro attraverso l’insediamento di una propria sede. Libera prestazione di servizi (artt TFUE): possibilità di prestare la propria opera in uno Stato membro diverso da quello dove è stabilito, senza una sede stabile nello Stato della prestazione.

6 Le Fonti di diritto secondario
Regolamento CEE 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori; Direttiva CE 2004/38 (entrata in vigore: 1 maggio 2006) relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri.

7 La giurisprudenza « evolutiva » della Corte di Giustizia
Definizione di «Lavoratore subordinato»: Colui che fornisce una prestazione di indiscusso valore economico ad un’ altra persona e sotto la direzione della stessa, ricevendo come contropartita una retribuzione (Lawrie-Blum, C-66/85). Concetto di «valenza comunitaria»(Unger, C-75/63). Principio fondamentale: interpretazione estensiva (Levin, C-53/81). Eccezioni e deroghe: interpretazione restrittiva (Kempf,C-139/85).

8 Familiari a carico dei lavoratori
Direttiva 2004/38. Definizione «unica»: Il coniuge; Il/la convivente; Discendenti (minori e non, a carico e non); Ascendenti (a carico e non).

9 Ambito di applicazione ratione materiae
Diritto d’ingresso e di soggiorno Art. 6, Dir. 2004/38: Carta d’identità o passaporto validi per >3mesi, indipendentemente dal documento di soggiorno rilasciato. NO VISTI d’ingresso o di uscita! Art. 6 , par. 2: Stesso diritto riconosciuto ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

10 Diritto di soggiorno « permanente »
Qualsiasi cittadino dell’Unione acquisisce il diritto di soggiorno permanente nello Stato membro ospitante dopo avervi risieduto legalmente per 5 anni: Familiari:stesso diritto Carta di soggiorno: Accesso all’assistenza sociale, Divieto di espulsione nello Stato di residenza.

11 PARITA’ DI TRATTAMENTO
DIVIETO DI DISCRMINAZIONI “DIRETTE” Art. 18 TFUE: sulla base della nazionalità… Art. 45 TFUE:… Accesso all’impiego, Retribuzione, Condizioni di lavoro. Accordi di Associazione, Co-operazione, ecc. SPORT: causa Balog, causa Simutenkov

12 DISCRIMINAZIONI INDIRETTE
Divieto di discriminazioni «dissimulate» che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervengano al medesimo risultato di quelle dirette (causa 152/73 Sotgiu) Si in caso di esigenze oggettive, principio della proporzionalità!

13 Discriminazioni a « rovescio »
Disparità fra norme “interne” e “comunitarie”: diverso contenuto materiale; differenti finalità. NO applicazione del Diritto UE a situazioni puramente “interne”.

14 Forma giuridica dell’atto discriminatorio
Categoria ampia: Legge statale, Contratti collettivi, Regolamenti di Associazioni private,(Bosman, C-415/93): FIFA, UEFA, ….

15 LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI RATIONE LOCI
L’UNIONE EUROPEA: 28 STATI MEMBRI(in attesa della BREXIT!)

16 LO SPORT NEL DIRITTO EUROPEO ART. 165 TFUE
L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa. ... Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo: il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando in conformità della procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri,  il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.

17 LO SPORT NEL DIRITTO EUROPEO
NEL NOME DELL’AUTONOMIA E DELLA SPECIFICITA’. Cosa significa? Libro Bianco della Commissione europea (2007) Specificità v. Eccezione sportiva

18 La Giurisprudenza della Corte di Giustizia
“L’esercizio di uno sport dipende dal diritto comunitario nella misura in cui esso costituisce un’attività economica. Causa 36/74, Walrave. Causa 13/76, Donà c.Montero (clausole di nazionalità). Connotazione sportiva o economica? Causa C-51/96 Deliège, causa C-176/96, Lethonen, Causa Meca – Medina (doping).

19 LA SENTENZA BOSMAN causa 415/93
DAVIDE contro GOLIA! Sport= attività economica= disciplina comunitaria Fine dell’indennità di trasferimento Quid formazione (vivai)? Il nuovo regolamento FIFA su status e trasferimenti dei calciator

20 CONVERGENZA FRA REGOLE SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE E REGOLE SULLA CONCORRENZA
ARTT. 101 E 102 TFUE : Divieto di patti anticoncorrenziali. Divieto di “abuso di posizione dominante”. BOSMAN BALOG (mai decisa per accordo fra le parti). PIAU sugli agenti dei calciatori. MECA -MEDINA

21 Olympique Lyonnais SASP c
Olympique Lyonnais SASP c. Olivier Bernard e Newcastel UFC 16 marzo 2010 L’indennità di formazione come ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori Tuttavia, puo’ essere giustificata se: Corrisponde ai costi reali della formazione Nel nome della specificità dello sport.

22 QUID “VINCOLO SPORTIVO”?
UN CASO TUTTO ITALIANO COSA E’ IL VINCOLO SPORTIVO SUA COMPATIBILITA’ CON IL DIRITTO UE

23 TUTTE LE STRADE PORTANO A ROMA... MA PRIMA PASSANO PER BRUXELLES!
CONCLUSIONI TUTTE LE STRADE PORTANO A ROMA... MA PRIMA PASSANO PER BRUXELLES!

24 INTRODUZIONE AL DIRITTO DELLO SPORT ITALIANO
PARTE II INTRODUZIONE AL DIRITTO DELLO SPORT ITALIANO

25 Comitato Olimpico Nazionale Italiano
IL CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano «Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale» - GARANTE DEL GIUSTO PROCESSO all’interno dell’ordinamento sportivo. - DETTA PRINCIPI DI GIUSTIZIA SPORTIVA - Collegio di Garanzia dello Sport e la Procura Generale dello Sport.

26 Collegio di Garanzia dello Sport
Codice della Giustizia Sportiva del CONI: Ricorso esperibile a condizione che siano esauriti i rimedi interni offerti dalle Federazioni. Non competente per sanzioni inibitorie inferiori a 90 giorni o pecuniarie inferiori a euro. Ha anche funzione consultiva. DOPING : CONI = NADO Impugnazioni avverso organi giudicanti antidoping: competenza TAS. 26

27 Procedimento dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport
Impugnazione per violazione di norme di diritto o per omessa o insufficiente motivazione su un tema decisivo della controversia che abbia costituito oggetto di disputa tra le parti. 30 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata - Contraddittorio con la parte intimata, che presenta memorie e documenti entro 10 giorni. Dopo la discussione, viene emesso il dispositivo e quindi la decisione completa. Il Collegio decide la controversia ovvero la rimette all’organo che ha emanato la decisione impugnata indicando il principio di diritto al quale attenersi. Ammessa revisione (avverso decisione assunta sulla base di prove rivelatesi false o per l’emersione di nuove prove) e revocazione (decisione assunta sulla base di errore di fatto). 27

28 Procura Generale dello Sport
Riceve relazioni periodiche da parte delle procure delle Federazioni in ordine alle attività svolte. Riceve notifica dell’apertura di indagini in materia di illecito sportivo, nonché periodici aggiornamenti in ordine allo svolgimento del procedimento. Può chiedere alla procura federale di aprire un’indagine. Può avocare l’attività inquirente e requirente laddove i termini per le indagini siano scaduti ovvero sia chiesta una proroga dei termini stessi, ovvero qualora ritenga irragionevole l’intenzione della procura federale di procedere all’archiviazione. In caso di avocazione, uno dei procuratori viene applicato presso la procura federale fino al termine del procedimento. 28

29 Norme della FIGC: lo Statuto
Lo Statuto della FIGC delinea lo status, le funzioni e gli organi della Federazione, oltre a fornire i principi generali della giustizia sportiva nel calcio. E’ suddiviso in quattro titoli (oltre alle norme transitorie finali): la Federazione (articoli 1-12) le Funzioni (articoli 13-19) la Struttura (articoli 20-29) le Garanzie (articoli 30-38) 29

30 la Federazione E’ associazione riconosciuta con personalità di diritto privato federata al CONI. E’ l’associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano il calcio in Italia. E’ l’unica federazione calcistica nazionale riconosciuta da CONI, CIO, UEFA, FIFA, nonché dallo Stato italiano. Fonti dell’ordinamento federale Statuto federale; Norme organizzative interne federali (NOIF); - Codice Giustizia Sportiva del CONI: delinea caratteristiche generali di tutti i sistemi di giustizia delle Federazioni e si applica in caso di lacune delle norme federali; 30

31 FUNZIONI - disciplina sportiva e gestione tecnico‐organizzativa-economica delle squadre nazionali; disciplina e gestione Settore tecnico e Settore per l’attività giovanile e scolastica; tutela medico-sportiva e attività di prevenzione e repressione doping; disciplina affiliazione società e tesseramento atleti; determinazione ordinamento e formule dei campionati d’intesa con le Leghe interessate; adozione sistema di licenze per la partecipazione ai campionati professionistici (UEFA).

32 ORGANI PRINCIPALI E FUNZIONI
l’ASSEMBLEA : adotta statuto, approva bilancio, elegge Presidente Federale il PRESIDENTE: rappresentante legale, resonsabile area tecnico –sportiva Il CONSIGLIO FEDERALE: organo normativo e di indirizzo generale .

33 LE LEGHE Autonomia organizzativa: ma FIGC
approva regolamenti/statuti delle leghe; ha il potere di dichiarare decadenza dei dirigenti delle leghe in caso di gravi motivi; Nomina commissario 21 Aprile 2017). Funzioni: organizzazione dei campionati delle diverse categorie; responsabili copertura assicurativa e pensionistica degli sportivi professionisti; predisposizione dei modelli di contratti di lavoro calciatori-società. Lega Nazionale Dilettanti Organizzata in Comitati regionali, Delegazioni provinciali, Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano. Divisione calcio a cinque e Dipartimento calcio femminile sono parte della LND.

34 VINCOLO DI GIUSTIZIA Tutti i soggetti che operano nell’ambito della FIGC (e quindi calciatori, tecnici, staff, società, leghe, associazioni di calciatori, arbitri, etc.) sono soggetti alla Statuto e alle altre norme emanate dalla FIGC e dalle altre istituzioni sportive; Essi si impegnano a riconoscere il carattere vincolante e definitivo dei provvedimenti assunti dagli organi sportivi nazionali e internazionali (c.d. “vincolo di giustizia”); Tutte le controversie tra i soggetti che operano nell’ambito della FIGC, previo esaurimento dei rimedi offerti dalla Federazione, possono essere devolute unicamente al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI); In casi eccezionali il Consiglio Federale può autorizzare il ricorso agli organi dello Stato in deroga al “vincolo di giustizia”

35 Ordinamento giustizia sportiva
ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA: - Indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza. - Piena cognizione su soggetti ordinamento FIGC su norme dei regolamenti federali, di lega, AIA o settore. Doppio grado di giurisdizione sportiva. FIGC istituisce Commissione federale di garanzia, che garantisce indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza Organi giustizia sportiva.

36 Lo Statuto FIGC Titolo IV : le Garanzie A livello nazionale
Giudici sportivi nazionali giudici di I grado competenti per campionati e competizioni nazionali Tribunale federale nazionale giudice di I grado nei procedimenti nati da deferimento Procuratore federale e in altre materie previste per campionati e competizioni nazionali Corte sportiva di appello nazionale giudice di II grado su ricorsi Giudici sportivi nazionali Corte federale di appello giudice II grado su ricorsi Tribunale federale nazionale

37 Lo Statuto FIGC Titolo IV : le Garanzie A livello territoriale
Giudici sportivi territoriali: giudici di I grado competenti per campionati e competizioni territoriali Tribunali federali territoriali: giudici di I grado in procedimenti nati da deferimento Procuratore federale e in altre materie previste per campionati e competizioni territoriali Corte federale di appello giudice II grado su ricorsi Tribunale federale territoriale

38 Lo Statuto FIGC Titolo IV : le Garanzie Procura federale
Esercita funzioni inquirenti e requirenti in base al Codice Giustizia Sportiva. Composta da Procuratore Federale, Procuratori federali aggiunti (max. 5), Sostituti procuratori federali e Collaboratori. E’ attività gratuita, previsto solo rimborso spese. Divieti di rapporti con società affiliate/tesserati che possa apparire in conflitto d’interessi. Prevista dichiarazione di indipendenza.

39 Codice di Giustizia Sportiva - FIGC
Fonti Richiamo a norme dell’ordinamento statale, Statuto, principi di giustizia sportiva, Codice della giustizia sportiva CONI, norme FIFA/UEFA Titolo I bis – norme di comportamento L’articolo 1bis CGS stabilisce che tutti soggetti tesserati e affiliati che operano nell’ambito dell’ordinamento federale devono uniformare il proprio comportamento ai principi di lealtà correttezza e probità: clausola generale che rappresenta il pilastro sul quale poggia tutto il sistema di giustizia sportiva, sia per le violazioni tipiche sia per quelle atipiche Sono tenuti ad osservare tali canoni di condotta non solo i tesserati, ma anche coloro che, pur se non tesserati, sono soci di un club oppure svolgono al suo interno attività rilevante per l’ordinamento federale 39

40 Codice di Giustizia Sportiva - FIGC
Titoli di responsabilità delle società Le società sono direttamente responsabili dell’operato di coloro che le rappresentano Rispondono, invece, a titolo di responsabilità oggettiva dell’operato dei propri tesserati, dei propri soci e dirigenti, del proprio personale e dei propri tifosi Per fatti integranti illecito sportivo (articolo 7 CGS) commessi a proprio vantaggio da soggetti estranei alla società, i club rispondono per responsabilità presunta, a meno che le stesse non dimostrino che la società non ha partecipato all’illecito o addirittura ne è rimasta del tutto ignara 40

41 Codice di Giustizia Sportiva - FIGC
Art. 7 – Illecito sportivo: “Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”. Obbligo di denuncia Sanzioni  per i tesserati inibizione o squalifica per un periodo non inferiore a 4 anni ed ammenda non inferiore ad € Per le società: in caso di responsabilità diretta, retrocessione o esclusione dalla competizione; in caso di responsabilità oggettiva o presunta, da un minimo di penalizzazione in classifica, al massimo di quanto previsto per responsabilità diretta. Per omessa denuncia inibizione o squalifica non inferiore a 1 anno ed ammenda non inferiore ad € Art. 8 – Violazioni di tipo economico/amministrativo vengono sanzionati comportamenti diretti ad eludere le norme federali in tema di gestione societaria e le decisioni degli organi federali. 41

42 Codice di Giustizia Sportiva - FIGC
Art. 10 – Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari. Art. 11 – Comportamenti discriminatori Art. 12 – Prevenzione di fatti violenti Art. 15 – Violazione clausola compromissoria Sanzioni penalizzazione di almeno 3 punti per società; inibizione o squalifica non inferiore a 6 mesi per calciatori/allenatori (1 anno per altre persone fisiche). In ogni caso ammenda (importo differente in base al campionato). 42

43 Sanzioni disciplinari
La natura e l’entità delle sanzioni sono determinate in virtù della gravità della condotta e della sussistenza di eventuali circostanze attenuanti o aggravanti (es. recidiva). Le sanzioni inflitte alle società e ai tesserati vanno dalla semplice diffida a sanzioni interdittive, sanzioni pecuniarie, sanzioni relative al risultato della gara/competizione, all’esclusione dalla competizione. E’ possibile il patteggiamento (in corso di indagini o anche dopo l’apertura del procedimento). Viene concessa una riduzione di pena a seguito della collaborazione del soggetto incolpato. 43

44 Protezione dei minori e salvaguardia dei vivai: IL VINCOLO SPORTIVO
REGGINA c. Chelsea "Chelsea saccheggia vivaio Reggina“, 18 febbraio 2008 Presidente Foti: prelevato 16/enne senza rispetto regole

45 IL FUTURO DELLO SPORT SPECIFICITA’ AUTONOMIA, MA SOPRATTUTTO…
BUON SENSO


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