La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

D.Lvo 231/01 La responsabilità “penale” delle società

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "D.Lvo 231/01 La responsabilità “penale” delle società"— Transcript della presentazione:

1 D.Lvo 231/01 La responsabilità “penale” delle società
Francesco Pinto Magistrato

2 In sintesi ……… DEFINIZIONE D.LGS. 231/2001 SOGGETTI COINVOLTI
PRESUPPOSTO OGGETTIVO: reato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente PRESUPPOSTO SOGGETTIVO: reato commesso da soggetto apicale o da un suo subordinato REATI PRESUPPOSTO e REGIME SANZIONATORIO MISURE CAUTELARI

3 Caratteristiche della responsabilità
Il d.lgs 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti per determinati reati commessi nel loro interesse o vantaggio da soggetti che rivestono una posizione apicale nella struttura dell’ente ovvero da soggetti sottoposti all’altrui vigilanza. L’ampliamento della responsabilità coinvolge nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e , gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori e/o dipendenti.

4 Gli aspetti rilevanti della normativa
La normativa introduce la responsabilità in sede penale della società che va ad aggiungersi a quella della persona fisica che ha realizzato l’illecito. La responsabilità coinvolge il patrimonio dell’ente e, indirettamente, gli interessi economici dei soci. E’ necessario che il reato sia stato compiuto nell’interesse o a vantaggio dell’ente. È esclusa la responsabilità dell’ente qualora la persona fisica abbia commesso il reato per esclusivo vantaggio proprio o di terzi.

5 Discussa natura della responsabilità
La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell’ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. All’ente si applicano le disposizioni processuali relative all’imputato in quanto compatibili Di che responsabilità si tratta allora? Responsabilità amministrativa Responsabilità penale Terzo genere di responsabilità che coniuga i tratti essenziali del sistema penale con quelli del sistema amministrativo

6 Ambito soggettivo di Applicazione
QUALI ENTI RISPONDONO? enti privati forniti di personalità giuridica società di qualsiasi forma e dimensioni associazioni anche non riconosciute enti pubblici economici che agiscano iure privatorum QUALI ENTI SONO ESCLUSI? Stato ed enti pubblici territoriali enti pubblici non economici Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale

7 Il Presupposto oggettivo per la responsabilità dell’ente
L’ENTE E’ RESPONSABILE PER I REATI COMMESSI NEL SUO INTERESSE O A SUO VANTAGGIO: SIA DA PERSONE CHE SONO IN UNA POSIZIONE APICALE (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale); SIA DA PERSONE SOTTOPOSTE, NELL’AMBITO DELL’ENTE, ALLA DIREZIONE O VIGILANZA DI UNA DELLE FIGURE PROFESSIONALI DI CUI SOPRA.

8 D.Lgs 231/01 e principi costituzionali
NUOVA LETTURA DELL’ART. 27 DELLA COSTITUZIONE (1° comma): “la responsabilità penale è personale” SUPERAMENTO DEL PRINCIPIO EREDITATO DAL DIRITTO ROMANO (da ultimo, Cass. Pen., Sezioni Unite, 27 marzo 2008, n ): “SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST” Per superare lo sbarramento dell'articolo 27 della Costituzione è stata rivalutata la teoria organicistica, attribuendo all'ente un obbligo generale di prevenzione di alcuni reati e quindi un dovere di auto-organizzazione, idoneo a impedire o limitare l'evento criminoso.

9 Aspetti processuali nell’accertamento della responsabilità - D
Aspetti processuali nell’accertamento della responsabilità - D.lgs 231/01 Nell’accertamento delle responsabilità delle imprese si seguono le regole del processo penale All’ente si applicano le disposizioni processuali relative all’imputato Annotazione del P.M. nel registro delle notizie di reato invio di una eventuale informazione di garanzia all’ente l’ente ha il diritto di partecipare al procedimento penale

10 REATI PRESUPPOSTO……. 1. Reati contro la P.A. (artt. 24 e 25) 2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis) 3. Delitti di Criminalità Organizzata (art. 24 ter) 4. Falsità monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis) 5. Delitti contro l’industria e il commercio (art.25 bis) 6. Reati societari (art. 25 ter)

11 Segue….Reati presupposto…
7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25 quater) 8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25 quater.1) 9. Delitti contro la personalità individuale; pedopornografia a mezzo internet (art. 25 quinquies) 10. Abusi di mercato (art. 25 sexies) 11. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e salute sul lavoro (art. 25 septies)

12 Altri reati presupposto….
12. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies) 13. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies) 14. Delitto di induzione a rendere dichiarazioni mendaci o non rendere dichiarazioni all’A.G. (art. 25 novies) 15. Reati ambientali (art. 25 undecies) 16. Reati transnazionali

13 È esclusa la responsabilità se…..
Sono stati comunque adottati modelli organizzativi, di gestione e di controllo idonei a prevenire reati della specie poi verificatasi. E’ stato istituito un organismo di controllo interno e autonomo, dotato di poteri di vigilanza. I vertici hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i protocolli preventivi. Non ci sono state omissioni o negligenze nell’operato dell’organismo di controllo.

14 Sussistenza della responsabilità
La responsabilità dell’ente sussiste anche quando: a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile b) Il reato si estingue per causa diversa dall’amnistia

15 RILEVANZA PROCESSUALE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO
• Esclusione della responsabilità dell’ente ex art. 6 D.Lvo 231/01 Criterio di riduzione della sanzione pecuniaria ex art. 12 D.lvo 231/01 Consente la non applicazione di sanzioni interdittive ex art. 17 D.Lvo 231/01, in presenza anche delle altre condizioni ivi previste. Consente la sospensione della misura cautelare ex art. 49 D.Lvo 231/01

16 Elementi di un modello organizzativo
definizione della lista dei reati configurabili in una data azienda in virtù delle specificità della sua gestione; attribuzione di precise responsabilità ai manager aziendali e mappatura dei diversi processi aziendali; redazione di un codice etico definizione di un sistema disciplinare atto a sanzionare i comportamenti lesivi del modello organizzativo; costituzione di un apposito organismo di controllo, che vigili sul corretto funzionamento del modello organizzativo; selezione dei processi sensibili ai fini delle ipotesi di reato predefinite e graduazione secondo una scala di priorità di esposizione ai rischi; descrizione delle modalità di possibile commissione dei reati ipotizzabili nell’ambito di ciascun processo aziendale.

17 La giurisprudenza…. La responsabilità ex D.Lgs 231/01 è una “responsabilità diretta” in quanto deriva da un fatto proprio dell’ente, cioè da una “colpa dell’organizzazione” dell’impresa (Cass pen, sez. II, 30 gennaio 2006 n. 3615) “E’ implicata una forma nuova, normativa, di colpevolezza per omissione organizzativa e gestionale” (Cass. pen., n.36083/2009) La Cassazione, con sent. 20 aprile 2011 n mutando un precedente orientamento ha stabilito l’applicabilità della disciplina del D.Lgs. 231/2001 anche alle imprese individuali.

18 Ancora la giurisprudenza…..
“la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria, ma non sufficiente, all'esonero dalla disciplina in discorso, dovendo altresì concorrere la condizione che l'ente medesimo non svolga attività economica”. (Corte di Cassazione, sez. II penale, sentenza n del ) “Il sistema sanzionatorio proposto dal d. lgs. n. 231 rivela uno stretto rapporto funzionale tra la responsabilità accertata e la sanzione da applicare, opera certamente sul piano della deterrenza e persegue una massiccia finalità special-preventiva” (Cass. Pen., Sezioni Unite 27 marzo 2008 n )

19 Misure Cautelari e/o accessorie disposte dal Giudice Penale
a) Interdizione dall’esercizio dell’attività b) Sospensione autorizzazioni, licenze o concessioni; c) Revoca autorizzazioni, licenze o concessioni; d) Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; e) Esclusione o revoca da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; f) Divieto di pubblicizzare beni o servizi; g) Commissariamento Giudiziale; h) Sequestro preventivo e conservativo; i) Confisca del profitto del reato; j) Pubblicazione della sentenza di condanna su quotidiani;

20 LE SANZIONI Le sanzioni previste per l’ente sono: 1) sanzioni pecuniarie 2) sanzioni interdittive 3) confisca 4) pubblicazione della sentenza

21 Le sanzioni pecuniarie:
Sono applicate attraverso un sistema di quote in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1000 L’importo di una quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di euro ed è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente La determinazione Il numero delle quote tiene conto: - della gravità del fatto - del grado di responsabilità dell’ente - dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti

22 Le sanzioni Interdittive
interdizione dall’esercizio dell’attività sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito divieto di contrarre con la P.A. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e/o revoca di quelli concessi divieto di pubblicizzare beni o servizi

23 Condizioni per l’applicabilità delle sanzioni interdittive
Realizzazione di un profitto di rilevante entità per il reato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione la commissione del reato deve essere stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative reiterazione degli illeciti Cassazione - Sezione sesta – sent. 31 maggio 2010, n (corruzione di funzionari della Total Italia s.p.a.) Sospensione dell'attività e nesso tra attività sospesa ed illecito accertato Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni

24 APPLICABILITA’ MISURE CAUTELARI
Le misure cautelari possono essere applicate all'ente, in attesa del giudizio definitivo, a condizione che: il reato contestato preveda l'applicazione di sanzioni interdittive e che la misura cautelare adottata sia la medesima che sarebbe irrogata in caso di riconosciuta colpevolezza dell'ente; esiste il pericolo, che in attesa del giudizio,  vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede; sia effettuata (come richiesto dall'art. 13) una valutazione di massima circa la rilevante entità del profitto. La rilevanza del profitto e la reiterazione dell'illecito costituiscono infatti due elementi da valutare per rendere possibile l'erogazione di sanzioni interdittive in fase cautelare.

25 Iscrizione nel registro delle notizie di reato
Obbligatoria quando: si procede per il reato presupposto La condotta è riconducibile ad un agire societario Il reato è commesso da soggetti apicali o dipendenti nell’esercizio dell’attività lavorativa

26 SANZIONI APPLICATE IN VIA CAUTELARE
Le sanzioni interdittive sono applicabili dal Giudice anche in via cautelare al fine di garantire l'effettività del sistema di responsabilità degli enti collettivi nella fase strumentale del processo -Presupposti per l’applicazione: sussistenza di gravi indizi in ordine alla responsabilità dell’ente (fumus delicti) - sussistenza del concreto pericolo di reiterazione dell’illecito (periculum in mora) Corte Cass. sez. II, , n. 3615, caso “Jolly Mediterraneo” - misura cautelare interdittiva e revoca dei finanziamenti già elargiti da parte dello Stato

27 La richiesta delle misure cautelari
È avanzata dal PM già durante la fase delle indagini preliminari ed è accordata dal Giudice sulla base del fatto che è assente un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto 231. Una volta disposte le misure cautelari, l’azienda può chiederne la revoca solo se dimostra di aver adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo come previsto dall’art. 17 Dopo la disposizione delle misure cautelari significa evidentemente che tale modello sarà sottoposto al vaglio dei consulenti della Procura della Repubblica o da eventuali consulenti del PM.

28 Misure cautelari e fumus delicti
Qualificata probabilità della sussistenza dei presupposti della responsabilità amministrativa da reato dell’ente da riscontrarsi attraverso una prognosi articolata riguardante: gli estremi di uno dei reati, espressamente ritenuto idoneo dal decreto a fondare detta responsabilità la sussistenza dell’interesse o del vantaggio dell’ente la riferibilità del fatto ad uno dei livelli qualificati di organizzazione dell’ente di cui all’art. 5 dello stesso decreto (soggetti apicali o sottoposti)

29 Misure Cautelari e periculum in mora
da intendersi circoscritto alla sola esigenza specialpreventiva, sulla falsariga della lett. c, art. 274 c.p.p. Appare incongruo, con riferimento alla responsabilità degli enti, il richiamo al pericolo di inquinamento probatorio e di fuga di cui alle lett. a, e b, del cit. art 274).

30 sentenza n del 10 aprile 2009 L'applicazione delle misure cautelari previste dall'art. 45 del d.lgs 231 deve essere subordinata ad una verifica dei seguenti elementi: alla sussistenza dei fatti reato che costituiscono il presupposto della responsabilità dell'ente; alla sussistenza dell'interesse o del vantaggio derivato all'ente da quei reati; al ruolo ricoperto in concreto dai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lett. a) e b) del D.L.vo. 231/01 (differenziare i soggetti in posizione apicale da quelli in posizione diversa); al fatto che i detti soggetti non abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi; all'avere l'ente conseguito un profitto di rilevante entità ovvero, in alternativa, all'avere reiterato nel tempo gli illeciti.

31 Sospensione delle misure cautelari
Le misure cautelari possono essere sospese se l’ente chiede di poter porre in essere gli adempimenti per la riparazione delle conseguenze del reato previsti dall’art. 17; in tal caso non è infatti consentita l’applicazione di sanzioni interdittive. Il giudice se ritiene di poter accogliere la richiesta determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie

32 adeguatezza, proporzionalità e gradualità
la misura cautelare deve essere “proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente”. Il Giudice, che applica la misura, svolge un giudizio prognostico circa la sanzione che ritiene potrà essere applicata all’ente all’esito del giudizio.

33 Cass., sent , n Applicabilità delle misure cautelari interdittive ex d.lgs. 231/01 alla corruzione internazionale. Nella sentenza in epigrafe, i giudici di legittimità hanno chiarito che le misure cautelari interdittive 231 sono applicabili anche qualora il reato presupposto sia quello di corruzione internazionale di cui all’art. 322 bis C.p., ancorché si debba verificare, in concreto, l’effettiva possibilità di applicare tali misure, senza che ciò comporti – seppur nella sola fase esecutiva – il coinvolgimento di uno Stato estero sul quale il giudice italiano non ha giurisdizione.

34 COMMISSARIO GIUDIZIALE (art.15)
Il giudice, in luogo dell’applicazione della sanzione dispone la prosecuzione dell’attività dell’ente da parte di un Commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle due condizioni: a) l’ente svolge un pubblico servizio o servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l’ interruzione dell’attività dell’ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull’occupazione. Corte di Cass., VI Sez. Pen n fase cautelare e necessità che il giudice indichi i compiti ed i poteri del commissario.

35 Cass. Sez. VI sent. 31 maggio 2010, n
Cass. Sez. VI sent. 31 maggio 2010, n Nesso tra attività sospesa ed illecito accertato Dinanzi alla forte invasività delle sanzioni interdittive nella vita dell’ente il legislatore ha voluto che il giudice tenga conto della realtà organizzativa dell’ente. Queste indicazioni trovano spazio anche nella fase cautelare, le cui misure provvisorie replicano pedissequamente le sanzioni interdittive definitive. Ne consegue che anche il giudice della cautela è tenuto a valutare l’incidenza della misura sulla specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’ente, limitando, ove possibile, la misura solo ad alcuni settori dell’attività dell’ente. Si tratta di una valutazione che deve essere fatta anche nel caso in cui si provveda alla sostituzione della misura interdittiva con la nomina del commissario giudiziale.

36 riparazione delle conseguenze del reato
Le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: A) l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque adoperato efficacemente in tal senso; B) l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; C) l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

37 Sequestro preventivo nella 231…(art. 53)
Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli artt. 321, commi 3 (revoca), 3-bis (disposizione d’urgenza da parte del PM o della PG) e 3-ter (perdita di efficacia per inosservanza dei termini o mancata convalida), 322 (riesame), 322-bis (appello) e 323 (perdita di efficacia del sequestro preventivo a seguito di sentenza) del codice di procedura penale, in quanto applicabili. La finalità del sequestro preventivo è quella di garantire l’eventuale esecuzione della confisca, che consegue sempre ed obbligatoriamente alla sentenza di condanna.

38 Cass.pen. sez. II, 17 marzo 2009, n il sequestro preventivo di beni di cui è consentita la confisca, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19, non deve essere preceduto, a pena di nullità, dalla informazione sul diritto di difesa prevista dall'art. 369 bis cod. proc. pen., in quanto si tratta di atto "a sorpresa“. - La logica delle misure cautelari reali è quella secondo cui l’esecuzione, proprio perché destinata ad impedire pericula di dispersione dei beni da apprendere, sarebbe esposta al rischio di vanificazione, se preceduta dai relativi avvisi.

39 Concezione estensiva del sequestro preventivo
Il profitto del reato nel sequestro preventivo funzionale alla confisca, disposto – ai sensi degli artt. 19 e 53 D.Lgs. n. 231/2001 – nei confronti dell'ente collettivo, è costituito dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato il Quantum del sequestro è concretamente determinato al netto della effettiva utilità eventualmente conseguita nell'ambito del rapporto sinallagmatico con l'ente. 

40 La confisca nella 231… Prende di mira il vantaggio patrimoniale che deriva dal reato nella misura in cui esso ricade nella sfera patrimoniale dell’ente. E’ prevista come sanzione principale, obbligatoria ed autonoma che consegue alla condanna nei confronti dell’ente ed ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato. E’ prevista per il profitto del reato commesso da persone che rivestono funzioni apicali anche in ipotesi in cui l’ente vada esente da responsabilità e si connota in modo diverso a seconda del contesto in cui deve essere applicata.

41 Le tipologie di confisca nel d.lgs 231/01
La confisca preventiva ex art. 6 …… La confisca afflittiva ex art. 9 …… La confisca compensativo-riparatoria ex art. 15 …… La confisca riparatorio-compensativa ex art. 17 …… La confisca ex art. 23 ……. La confisca obbligatoria e per equivalente ex art. 19 ….

42 La confisca preventiva ex art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 231/2001
Si tratta di una forma di confisca, che, prescindendo da un profilo di colpevolezza dell’ente, lungi da assolvere ad una funzione ‘punitiva’, presenta caratteri più spiccatamente preventivi. Mira a neutralizzare ogni possibile “rischio oggettivo” connesso alla ricaduta del profitto nella sfera dell’ente, allorché esso provenga da reato commesso nell’interesse o vantaggio di quest’ultimo. Si può applicare anche per equivalente.

43 La confisca afflittiva ex art. 9 d.lgs. 231/2001
La norma in esame annovera la confisca tra le sanzioni amministrative, conseguenti alla responsabilità ex crimine dell’ente. A questa forma “principale” di confisca è coessenziale il giudizio di responsabilità dell’ente e quindi la colpevolezza di quest’ultimo nelle articolazioni previste a seconda che autore del reato presupposto siano soggetti apicali o sottoposti.

44 La confisca compensativo-riparatoria ex art. 15 del d.lgs. n. 231/2001
Si applica nel caso in cui il giudice in luogo dell’applicazione della sanzione interdittiva, dispone la prosecuzione dell’attività dell’ente da parte di un commissario giudiziale. In tale ipotesi “il profitto derivante dalla prosecuzione dell’attività viene confiscato” Non può dubitarsi della natura radicalmente diversa di tale forma di confisca rispetto alle altre esaminate: il profitto derivante dall’attività svolta dall’ente sotto la guida del commissario non ha provenienza criminosa.

45 La confisca riparatorio-compensativa ex art. 17 del d.lgs. n. 231/2001
Tra le condotte a carattere riparatorio, valutabili dal giudice ai fini della non applicazione della sanzione interdittiva, è prevista la messa a disposizione, ai fini della confisca, del profitto conseguito dall’ente. In tali ipotesi “la sanzione si deve inserire in un meccanismo socialmente costruttivo di superamento del conflitto sociale provocato dal fatto illecito”

46 La confisca ex art. 23 del d.lgs. n. 231/2001
E’ prevista come sanzione in caso di violazione degli obblighi o dei divieti inerenti alle sanzioni interdittive, anche se applicate in via cautelare durante il processo. Qui la misura ablativa assume i caratteri di vera e propria sanzione principale, a presidio dell’illecito previsto a carico dell’ente, per l’inottemperanza agli obblighi o divieti inerenti alla misura interdittiva. 

47 La confisca obbligatoria e per equivalente ex art. 19 del D.lgs 231/01
L’obbligatorietà è in linea con l’evoluzione recente della legislazione penale in materia di confisca, non solo quando concerne il prezzo del reato, secondo la formula dell’art. 240 c.p., ma anche quando ha ad oggetto il profitto del reato. La confisca si estende non soltanto ai beni che l’autore apprende dalla sua disponibilità per effetto diretto ed immediato dell’illecito, ma altresì ad ogni altra utilità indiretta o mediata derivante dell’attività criminosa  L’art. 19, comma 2 prevede che “quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o prodotto del reato”

48 SEQUESTRO CONSERVATIVO (art. 54)
Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il P.M., in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4 (privilegio), 317 (forma del provvedimento e competenza), 318 (riesame), 319 (offerta di cauzione) e 320 (esecuzione) del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

49 GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE
ARRIVEDERCI GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE


Scaricare ppt "D.Lvo 231/01 La responsabilità “penale” delle società"

Presentazioni simili


Annunci Google