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fra performance e privacy
I controlli a distanza fra performance e privacy
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Decreto Legislativo n.151 del 14/09/2014
Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014 n.183 (Jobs Act). Questo testo affronta l’aggiornamento di un insieme di regole e procedure alla luce delle innovazioni tecnologiche intervenute nei modelli e nei contesti aziendali lavorativi e produttivi. In particolare l’articolo 23 novella la L. n. 300/1970.
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(STATUTO DEI LAVORATORI)
Art. 23. Modifiche all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e all'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 1. L'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 è sostituito dal seguente: (STATUTO DEI LAVORATORI) «Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo) Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
Art. 23. Modifiche all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e all'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.». (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 2. L'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dal seguente: «Art. 171 (Altre fattispecie) La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 113 e all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge n. 300 del 1970.».
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Art. 4 della legge 20 maggio 1970 Impianti audiovisivi A CONFRONTO (il vecchio testo)
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
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Il comma 1 dell’art.23 Non ci sono grosse novità per quanto riguarda l’installazione di “impianti audiovisivi” , ovvero le telecamere, e di “altri impianti per il controllo a distanza” per i quali servono ancora l’accordo sindacale o l’autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro.
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Il comma 2 dell’art. 23 «La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze». La norma riguarda sia i dispositivi forniti dal datore del lavoro, sia quelli di proprietà del lavoratore che l’impresa gli chiede di portare in azienda, nei limiti in cui sono usati per lavorare. E se il lavoratore sarà sorpreso a usare questi strumenti per fini non lavorativi, potrà essere sottoposto a sanzioni.
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Novità rispetto al passato: commi 2 e 3
comma 2: stabilisce che l’accordo collettivo o, in alternativa, l’autorizzazione amministrativa non sono necessari per quegli strumenti che sono utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e per gli strumenti di registrazione delle presenze e degli accessi in azienda. Se un datore di lavoro fornisce per la prestazione computer, telefoni, tablet, smartphone, diviene superfluo quanto affermato al comma 1. Le informazioni raccolte “sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”: ma, per far ciò, occorre fornire una adeguata informazione ai lavoratori circa l’uso degli strumenti e la effettuazione dei controlli nel rispetto delle previsioni contenute nel D.L.vo n. 196/2003.
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E la privacy? L’azienda potrebbe venire a conoscenza di dati sensibili del lavoratore ma non potrà utilizzare il contenuto della comunicazione personale a fini disciplinari. Il datore di lavoro potrà quindi, per esempio, accedere alle conversazioni via mail, ma non potrà appellarsi a quello che legge per sanzionare il dipendente. A difesa dei dipendenti c’è il Codice della privacy, che il datore di lavoro è tenuto a seguire, secondo espressa indicazione del decreto. Quindi il datore di lavoro dovrà fornire un’informativa al personale per metterlo al corrente dei controlli.
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Diritti e doveri dei lavoratori
Art. 8 legge 300/1970 Divieto di indagini sulle opinioni È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore. Art. 220 del CCNL Commercio Terziario Obbligo del prestatore di lavoro Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri. Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell’impresa.
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Necessità di una Policy aziendale preventiva
Sarebbe auspicabile e coerente informare preventivamente i lavoratori sulle modalità di utilizzo lecito degli strumenti lavorativi e personali ad uso lavorativo e sulle modalità di controllo a cui sono sottoposti, predisponendo inoltre misure atte ad impedire l’utilizzo illecito, almeno per quanto riguarda gli strumenti di proprietà dell’azienda. E’ evidente la necessità aziendale di tutelare il proprio patrimonio materiale e di informazioni attraverso un controllo sui dipendenti, che tuttavia devono essere posti nelle condizioni di conoscere le modalità idonee di utilizzo degli strumenti e le sanzioni a cui potrebbero essere sottoposti in caso contrario.
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Il caso particolare dei badge aziendali
«La disposizione di cui al comma 1 non si applica […] agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze». Bisogna fare una distinzione tra gli strumenti che registrano ingresso e uscita dal lavoro e quelli che segnalano i movimenti all’interno dell’azienda. Liberalizzare il controllo sui badge per l’ingresso e l’uscita è legittimo, perché permette di tenere traccia degli orari di lavoro, ma esistono anche impianti attraverso i quali si possono monitorare gli spostamenti del lavoratore all’interno del perimetro aziendale. Questo controllo più invasivo violerebbe il diritto alla riservatezza e alla libertà del lavoratore che discende da principi costituzionali.
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Il caso particolare degli smartphone e delle app con funzioni di geolocalizzazione
Lo smartphone per le proprie caratteristiche è destinato a "seguire" la persona che lo possiede, senza distinzione tra tempo di lavoro e tempo di non lavoro. Il trattamento dei dati di localizzazione può presentare, quindi, rischi specifici per la libertà (es. di circolazione e di comunicazione), i diritti e la dignità del dipendente.
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Il Garante della Privacy accoglie la richiesta di Ericsson e Wind 3/04/2015
Ericsson e Wind potranno utilizzare i dati di localizzazione geografica, rilevati da una app attiva sugli smartphone in dotazione ai lavoratori, purché adottino adeguate cautele a protezione della loro vita privata. Le due società, che si sono impegnate a raggiungere un accordo con le rappresentanze sindacali, intendono utilizzare questa tipologia di dati per ottimizzare l'impiego delle risorse presenti sul territorio e migliorare la gestione, il coordinamento e la tempestività degli interventi tecnici.
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Le disposizioni del Garante
Le società dovranno adottare specifiche misure volte a garantire che le informazioni visibili o utilizzabili dalla app siano solo quelle di geolocalizzazione, impedendo l'accesso ad altri dati, quali ad esempio, sms, posta elettronica, traffico telefonico. Dovranno configurare il sistema in modo tale che sullo schermo dello smartphone compaia sempre, ben visibile, un'icona che indichi ai dipendenti che la funzione di localizzazione è attiva. I dipendenti dovranno essere ben informati sulle caratteristiche dell'applicazione (ad es., sui tempi e le modalità di attivazione) e sui trattamenti di dati effettuati dalle società. Nessun utilizzo dei dati potrà avvenire per finalità diverse da quelle dichiarate, come ad esempio per scopi disciplinari. Come stabilito dal Codice privacy, prima di attivare il sistema le società dovranno notificare all'Autorità il trattamento di dati sulla localizzazione.
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Sen. Ichino (Nwsl 06/15) Ora, però, gli stessi sindacati che non hanno mai sentito la necessità di avvalersi della vecchia norma in riferimento ai nuovi strumenti, insorgono contro la riscrittura di quella stessa norma, che stabilisce per i lavoratori una protezione nuova nell’uso di questi nuovi strumenti: esclude un obbligo di contrattazione sindacale preventiva su cellulari, pc portatili e GPS (mai di fatto praticata), ma attribuisce ai lavoratori il diritto a una informazione precisa da parte dell’imprenditore, nel caso in cui questi volesse utilizzare gli stessi strumenti per finalità di controllo a distanza della prestazione lavorativa. Una protezione in più, dunque, non una in meno, rispetto a quanto è accaduto fin qui. E le proteste dei sindacati per il preteso “taglio” di un diritto che, ragionevolmente, non hanno mai esercitato sono pochissimo credibili.
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Il Garante risponde al Sen. Ichino
Se, dunque, il testo definitivo restasse quello su cui ci siamo pronunciati, la possibilità del controllo dell'attività lavorativa e la conseguente utilizzabilità, anche a fini disciplinari, dei dati così acquisiti, diverrebbe in tal modo un "effetto naturale del contratto", in quanto finirebbe con il discendere naturalmente dalla costituzione del rapporto di lavoro. Ovviamente, la necessaria conformità del trattamento dei dati dei lavoratori al Codice privacy (prevista ma discendente dalla primazia del diritto europeo), consentirà l'applicazione di alcuni fondamentali principi (pertinenza, correttezza, non eccedenza del trattamento, divieto di profilazione), utili a impedire la sorveglianza massiva e totale del lavoratore. Tuttavia, una così rilevante estensione delle finalità per le quali utilizzare i dati dei lavoratori è un dato sul quale ci siamo sentiti in dovere di far riflettere le Camere e il governo.
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Il controllo a distanza dei lavoratori
Gli impianti non possono essere installati (resta la sanzione penale prevista dall’art. 38 della legge n. 300/1970 richiamata al comma 3 dal nuovo art. 171 della legge n. 196/2006) se prima non è intervenuto un accordo sindacale o l’autorizzazione del Ministero del Lavoro o delle proprie articolazioni territoriali. …Ma se non c’è rappresentanza sindacale all’interno dell’azienda (es. piccole imprese) cosa deve fare il datore? cercare un accordo con le organizzazioni sindacali locali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale O rivolgere la richiesta alla Direzione territoriale del Lavoro che, in generale, ha sessanta giorni di tempo per rilasciarla (DPCM 22 dicembre 2010, n. 275) nota Ministero del Lavoro n : non è necessario l’accertamento tecnico preventivo dello stato dei luoghi, perché ininfluente ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio, è sufficiente la rilevazione delle specifiche dell’impianto dalla documentazione prodotta che, per i profili tecnici, va richiamata nell’autorizzazione.
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Il controllo a distanza dei lavoratori
Adempimenti del datore di lavoro: 1. cercare un accordo con le rappresentanze sindacali presenti nell’impresa che, ai fini della validità nelle imprese aderenti al settore confindustriale, seguono le regole fissate dall’accordo sulla rappresentanza. La norma sembra richiamare un intervento delle categorie locali che fanno riferimento alle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale o, in alternativa, una richiesta da avanzare alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro. (Sezione penale della Corte di Cassazione Cass., 11 giugno 2012, n : l’acquisizione del consenso da parte di tutti i dipendenti interessati si realizza la tutela richiesta dalla norma, non essendo, di conseguenza, necessario né l’accordo sindacale, né l’autorizzazione della DTL. Qualora le esigenze aziendali di introdurre audiovisivi e strumenti di controllo si manifestino per più unita produttive ubicate in più Province della stessa Regione o in più Regioni l’accordo collettivo può essere raggiunto con gli esponenti sindacali delle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale le quali, presumibilmente, sentiranno le proprie strutture locali e decideranno di conseguenza).
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Il controllo a distanza dei lavoratori
SANZIONI Le sanzioni in caso di installazione degli strumenti di controllo senza accordo collettivo o senza autorizzazione preventiva, nonché in caso di utilizzazione dei dati acquisiti senza preventiva informazione dei lavoratori: ora il nuovo recita che la violazione delle disposizioni di cui all’art. 113 e all’art. 4, primo e secondo comma, della legge n. 300/1970, è punita con le sanzioni di cui all’art. 38 di quest’ultima disposizione. Esse sono di natura penale e prevedono l’ammenda compresa tra 154 e euro, ovvero l’arresto da 15 giorni ad un anno. Tali sanzioni possono essere applicate, nei casi più gravi, congiuntamente e, allorquando il giudice ritenga inefficace l’ammenda a causa delle condizioni economiche del trasgressore, la può aumentare fino ad un massimo di 5 volte. E’ prevista la prescrizione obbligatoria e, in caso di adempimento, l’organo di vigilanza ammette il datore di lavoro al pagamento, in sede amministrativa, entro 30 giorni, di una somma pari ad ¼ del massimo dell’ammenda: il pagamento estingue il reato.
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Nota Ministero del Lavoro, 10 Maggio 2016
La prassi Nota Ministero del Lavoro, 10 Maggio 2016
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Nota Ministero del Lavoro, 10 Maggio 2016
La prassi Nota Ministero del Lavoro, 10 Maggio 2016
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Sistemi GPS su auto aziendali: è necessaria l’autorizzazione?
Con la circolare n. 2 del 7 novembre 2016 l’Ispettorato Nazionale del lavoro fornisce indicazioni riguardo le regole da seguire per l’installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS sulle autovetture aziendali. In particolare si chiarisce se esse siano da considerare strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e dunque esclusi dalle condizioni e dalle procedure previste dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, come innovato dal Jobs Act. Lo Statuto dei lavoratori prevede che le procedure autorizzatorie indicate dalla disposizione non si applicano “agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”.
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Sistemi GPS su auto aziendali: è necessaria l’autorizzazione?
Ciò accade ogni volta che l’installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS sulle auto aziendali risulta essere strettamente funzionale a “...rendere la prestazione lavorativa...”, cioè un elemento aggiuntivo agli strumenti di lavoro, indispensabile al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto, al fine di soddisfare esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro. In questo caso le relative apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro. L’Ispettorato avverte però che è possibile prescindere sia dall’intervento della contrattazione collettiva che dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsti dalla legge unicamente nel caso in cui: - i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa; - l’installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo.
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Circolare n. 2 del 7 novembre 2016 l’Ispettorato Nazionale del lavoro
L’art. 4, comma 2, della L. n. 300/1970 stabilisce che le procedure autorizzatorie indicate dalla disposizione non si applicano “agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”. E’ pertanto necessario individuare quando l’installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS sia strettamente funzionale a “...rendere la prestazione lavorativa...”, tenuto conto che l’interpretazione letterale del disposto normativo porta a considerare quali strumenti di lavoro quegli apparecchi, dispositivi, apparati e congegni che costituiscono il mezzo indispensabile al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto, e che per tale finalità sia stati posti in uso e messi a sua disposizione. In linea di massima, e in termini generali, si può ritenere che i sistemi di sistemi di geolocalizzazione rappresentino un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa ma, per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro.
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Circolare n. 2 del 7 novembre 2016 l’Ispettorato Nazionale del lavoro
Ne consegue che, in tali casi, la fattispecie rientri nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell’art.4 L. n. 300/1970 e pertanto le relative apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 4, comma 1, della L. n. 300/1970 come modificato dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 185/2016). Si evidenzia tuttavia, che solo in casi del tutto particolari - qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (e cioè la stessa non possa essere resa senza ricorrere all’uso di tali strumenti), ovvero l’installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (es. uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro ,00, ecc.) – si può ritenere che gli stessi finiscano per “trasformarsi” in veri e propri strumenti di lavoro e pertanto si possa prescindere, ai sensi di cui al comma 2 dell’art. 4 della L. n. 300/1970, sia dall’intervento della contrattazione collettiva che dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsti dalla legge.
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Condizioni utilizzabilità informazioni raccolte dal datore di lavoro e rispetto della normativa in materia di privacy
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Utilizzo informazioni raccolte dal datore di lavoro e rispetto della normativa in materia di privacy
Il potere disciplinare potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente: Se vengono rispettate tutte le norme previste in materia di protezione dei dati personali; Se al lavoratore viene data un’adeguata informazione sulle modalità d’uso degli strumenti e sulle modalità di effettuazione dei possibili controlli. Quindi la possibilità per il datore di lavoro di esercitare il potere disciplinare sulla scorta delle informazioni e i dati raccolti ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 dello Statuto dei Lavoratori è condizionato al rispetto di quanto previsto nel Codice della Privacy. I controlli da parte del datore di lavoro sono leciti se sono rispettati i principi generali elaborati dal Garante della Privacy di pertinenza, correttezza, non eccedenza del trattamento e divieto di profilazione.
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Utilizzo informazioni raccolte dal datore di lavoro e rispetto della normativa in materia di privacy
I dati raccolti possono essere trattati solo dal personale incaricato assicurando idonee misure di sicurezza per proteggerli da intrusioni o divulgazioni illecite. sul luogo di lavoro va assicurata la tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone garantendo la sfera della riservatezza nelle relazioni personali e professionali. Oltre ai principi generali elaborati dal Garante della Privacy è anche richiesto il rispetto delle prescrizioni e linee guida del Garante Privacy elaborate in diverse materie: posta elettronica e internet; video sorveglianza; localizzazione veicoli; localizzazione dispositivi mobili (smartphone) ecc..
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Adeguata informativa scritta al lavoratore.
Utilizzo informazioni raccolte dal datore di lavoro e rispetto della normativa in materia di privacy ONERE DI INFORMAZIONE Adeguata informativa scritta al lavoratore. Il datore di lavoro ha l’onere di informare, chiaramente e in modo particolareggiato, i dipendenti su quali siano le modalità di utilizzo degli strumenti messi a disposizione ritenute corrette e se, in che misura e con quali modalità vengono effettuati controlli, utilizzando ad esempio un disciplinare interno, chiaro e aggiornato affiancato da un’idonea informativa. E’ opportuno adeguare e aggiornare i regolamenti e disciplinari interni e intervenire anche sul modello organizzativo 231/2001 nella parte relativa alle sanzioni disciplinari. Non si liberalizzano i controlli a distanza ma si chiariscono le modalità per l'utilizzo degli strumenti tecnologici che vengono utilizzati e i limiti di utilizzabilità dei dati raccolti attraverso tali strumenti. Il diritto del datore di lavoro di eseguire controlli a distanza e utilizzare tali dati, anche ai fini disciplinari, dovrà essere necessariamente contemperato con le tutele riconosciute al lavoratore dalla normativa sulla privacy.
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Cosa è lecito e cosa no? (Corte di Cassazione n. 4375/2010). “i programmi informatici che consentono il monitoraggio della posta elettronica e degli accessi Internet sono necessariamente apparecchiature di controllo nel momento in cui, in ragione delle loro caratteristiche, consentono al datore di lavoro di controllare a distanza e in via continuativa durante la prestazione l’attività lavorativa e se la stessa sia svolta in termini di diligenza e di corretto adempimento”. Cosa evidente laddove “nella lettera di licenziamento i fatti accertati mediante il programma Super Scout sono utilizzati per contestare alla lavoratrice la violazione dell’obbligo di diligenza sub specie di aver utilizzato tempo lavorativo per scopi personali (e non si motiva invece una particolare pericolosità dell’attività di collegamento in rete rispetto all’esigenza di protezione del patrimoni aziendale)”
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Quali profili sanzionabili?
Profilo “processuale”: inutilizzabilità (ANCHE AI FINI DISCIPLINARI) del dato acquisito dal datore di lavoro attraverso gli accertamenti svolti sul lavoratore Profilo sindacale: condotta antisindacale (art. 28 St. Lav.) Profilo penale: responsabilità penale (art. 38 St.Lav e art. 171 D.Lgs. 196/2003)
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Il ruolo della contrattazione collettiva di prossimità.
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L’art. 8 l. n. 148/2011, da cui trae fondamento la contrattazione di prossimità, ha previsto un ampio potere di deroga delle disposizioni della legge e della contrattazione collettiva nazionale. La potestà derogatoria è condizionata dal legislatore al rispetto ed al perseguimento delle finalità specificamente individuate e cioè: alla maggiore occupazione alla qualità dei contratti di lavoro all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori alla emersione del lavoro irregolare agli incrementi di competitività e di salario alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali agli investimenti e all’avvio di nuove attività
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2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione ((con riferimento)): a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarieta' negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell'orario di lavoro; e) alle modalita' di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.
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Vi è anche il riferimento
"agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie". L'esercizio del potere di deroga affidato per legge alla contrattazione aziendale, incontra comunque dei limiti a pena di invalidità dell'accordo stesso a seguito di accertamento, da parte del Giudice sul merito e sulla ragionevolezza delle scelte gestionali operate con lo strumento di flessibilità individuati nel rispetto della Costituzione, nonchè i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro. OCCORRE: fase di studio iniziale che accerti preventiva l'assenza di limiti nella realizzazione di un ACCORDO DI PROSSIMITA’. Il controllo operato con strumenti di lavoro richiama l’ampia disciplina relativa al trattamento dei dati personali. La disciplina richiamata, è oggetto di una dettagliata direttiva comunitaria (la 95/46/CE integrata con le interpretazioni degli organi che presiedono alla sua attuazione negli Stati membri), recepita nel nostro ordinamento a partire dal 1996. L’eventuale accordo di prossimità, non dovrebbe limitarsi a contenere solo gli elementi derogatori al suddetto art. 4 Stat. lav., ma dovrebbe osservare le regole del trattamento dei dati personali di fonte comunitaria.
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L’intervento del Garante privacy
Problema dell’individuazione degli indici della maggiore rappresentatività in capo alla organizzazione sindacale con la quale si stipula l’accordo. Elaborazione due ipotesi: La prima ipotesi facente riferimento ai canoni tradizionali individuati da dottrina e giurisprudenza: consistenza del numero di iscritti; equilibrata presenza in diversi settori produttivi; svolgimento di attività contrattuale con effettività, continuità e sistematicità. La seconda ipotesi facente riferimento ai criteri di cui all’accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014 e 26 novembre 2015: per la legittimazione a negoziare ciascuna sigla sindacale deve raggiungere almeno il 5% del totale dei lavoratori della categoria a cui si applica il contratto collettivo, determinata dal computo del numero delle deleghe “ponderato” con i voti riportati alle elezioni RSU.
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CONCETTO DI MAGGIORE RAPPRESENTATIVITA’
La capacità derogatoria è dunque interamente affidata al concetto di maggiore rappresentatività, poiché nel caso in cui gli accordi di prossimità venissero stipulati dalle organizzazioni sindacali in assenza del criterio maggioritario di cui alla prima ipotesi, si può ritenere che le deroghe avrebbero efficacia solo nei confronti dei lavoratori iscritti alle sigle sindacali stipulanti. Nel caso in cui l’organizzazione stipulante rispetti il criterio della maggiore rappresentatività, la portata derogatoria degli accordi, sarebbe invece estesa verso tutta la popolazione aziendale, anche i non iscritti alla OO.SS. stipulante.
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Cassazione ‘fresca fresca’
Sent. Cass. Civ. 5 ottobre 2016, n , Il caso: licenziamento di un dipendente di un istituto di vigilanza che, durante il proprio giro di controllo, non aveva effettuato le ispezioni presso alcuni clienti sebbene nel proprio rapporto di giro avesse registrato il puntuale adempimento delle medesime ispezioni. La Corte di Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento per via delle modalità con cui il dipendente è stato “smascherato” dal proprio datore di lavoro, vale a dire attraverso in dati ricavati dal GPS installato sul veicolo aziendale da questi utilizzato, i quali dimostravano che il dipendente fosse altrove al momento delle ispezioni. Anche se incluso in accordo sindacale, tale strumento non era mai stato legittimamente codificato come strumento di controllo dei dipendenti, ma come mezzo di sicurezza aziendale.
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Cassazione ‘fresca fresca’
Sent. Cass. Civ. 5 ottobre 2016, n , Se per l’esigenza di evitare attivita’ illecite o per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro puo’ installare impianti o apparecchi di controllo che rilevino anche dati relativi alla attivita’ lavorativa dei dipendenti, tali dati non possono essere utilizzati per provare l’inadempimento contrattuale del lavoratori medesimi” (Cass. n 16622/2012; cfr. nonche’ in senso conforme Cass. n. 4375/2010). Appare evidente che il controllo permesso dal sistema gps sulle autovetture della societa’ permetteva un controllo a distanza dell’ordinaria prestazione lavorativa, non la tutela di beni estranei al rapporto di lavoro; non si puo’, infatti accedere, alla tesi per cui fossero in gioco il patrimonio e l’immagine dell’azienda posto che eventuali pregiudizi agli stessi sarebbero in realta’ derivati solo dalla non corretta esecuzione degli obblighi contrattuali e non gia’ da una condotta specifica quale appropriazioni indebite del patrimonio aziendale, furti lesione della riservatezza di dati societari etc.
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Cassazione ‘fresca fresca’
Sent. Cass. Civ. 5 ottobre 2016, n , la Corte di appello ha escluso che sussistesse la prova dei fatti contestati al dipendente posto che tale prova era stata raggiunta attraverso meccanismi illeciti di controllo a distanza sull’attivita’ lavorativa e quindi in violazione della L. n. 300, articolo 4; solo nel caso del cliente ” (OMISSIS)”, ipotizzando un controllo difensivo, si poteva dirsi raggiunta la prova delle Infrazioni relative a tale specifica situazione che pero’ apparivano non particolarmente gravi e tali da poter essere sanzionate con l’applicazione dell’articolo 101 CCNL (omissione parziale della prestazione richiesta) che non prevede una sanzione espulsiva.
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Il nuovo Art. 51 TUIR E il welfare aziendale
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Riforma Art. 51 TUIR Legge di Stabilità 2016: modifiche agli articoli dedicati al reddito da lavoro dipendente Intervento sulle regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente apportando modifiche all’art. 51 del TUIR volto ad agevolare opere/servizi messi a disposizione dei lavoratori per finalità di carattere sociale. Viene, dunque, espressamente affermato il principio della sostituibilità tra retribuzione e beni/servizi al ricorrere di specifiche condizioni Disposizioni volte ad incentivare i titolari di redditi di lavoro dipendente. Detassazione per i premi di produttività (anno 2015:“congelata” per carenza di fondi), Principio della sostituibilità retribuzione cash e beni/servizi, ovviamente al ricorrere di alcune condizioni.
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Oneri di utilità sociale
Riforma Art. 51 TUIR Oneri di utilità sociale Novità: riformulazione della lettera f) del comma 2 dell’art. 51 del TUIR Dispone la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente per “l’utilizzazione delle opere e dei servizi di cui all’art. 100 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell’art. 12”. Art. 100, co.1 prevede che “le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi”.
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Oneri di utilità sociale
Riforma Art. 51 TUIR Oneri di utilità sociale Novità: riformulazione della lettera f) del comma 2 dell’art. 51 del TUIR Esenzione per “l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100”. Finalità dell’art. 100: riguardo all’operatività dell’esenzione, non è più richiesto che le spese in oggetto siano sostenute volontariamente dal datore di lavoro. La lettera f): contempla espressamente che le erogazioni possano essere poste in essere in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. Gli oneri di utilità sociale potranno essere oggetto di contrattazione tra le parti in causa; contrattazione che deve essere di natura aziendale e ciò è corroborato sia dalla lettera della norma sia dalla circostanza che l’agevolazione si rende applicabile solo in caso di offerta alla generalità o a categorie di dipendenti. Sarà tuttavia interessante valutare come saranno interpretati i concetti di accordo e di regolamento aziendale
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Spese di istruzione (in senso lato) oggetto di esenzione
Riforma Art. 51 TUIR Spese di istruzione Spese di istruzione (in senso lato) oggetto di esenzione Precedente formulazione della lettera f-bis del co.2 dell’art. 51 non concorrenza alla formazione del reddito è riferita alle “somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, nonchè per borse di studio a favore dei medesimi familiari”, la nuova lettera della disposizione esenta “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”. Ora vi è una puntuale individuazione dell’agevolazione che ricomprenderà anche i servizi di mensa; inoltre, viene eliminato il riferimento obsoleto, alle “colonie climatiche”.
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Assistenza agli anziani e alle persone non autosufficienti
Riforma Art. 51 TUIR Assistenza agli anziani e alle persone non autosufficienti Art. 51 lett. f-ter) co.2 TUIR Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente “le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12”. Esenzione limitata alle “somme e prestazioni”, differentemente dalla lettera f-bis) che fa riferimento a “somme, prestazioni e servizi”. Non possono ritenersi esentati gli eventuali servizi forniti dal datore di lavoro ai predetti soggetti. Visione: ampliamento novero delle erogazioni agevolate aventi finalità assistenziale.
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Riforma Art. 51 TUIR Voucher Art. 51 co.3 TUIR
“ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”. La disposizione si rende applicabile a tutte le erogazioni in natura comprese nell’art. 51, commi 2 e 3 del T.U.I.R. con semplificazione per gli operatori del settore che potranno attribuire beni e servizi tramite uno strumento decisamente flessibile.
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Le modifiche all’art. 51 TUIR
Disposizione Versione attuale Legge di Stabilità 2016 Comma 2, lettera f) L’utilizzazione delle opere e dei servizi di cui all’art. 100 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell’art. 12 L’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’art. 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100 lettera f-bis) Le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell’art. 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari Le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’art. 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari lettera f-ter) - Le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’art. 12 Comma 3-bis Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale
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Le misure di welfare aziendale e le politiche retributive
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1. 1 - Detassazione dei premi di produttività (art. 1, c. 182 l. n
“ Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a premi di produttività, redditività, qualità , efficienza e innovazione, misurabili e verificabili (…) nonché somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa ”
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1.1 - Detassazione dei premi di produttività
(art. 1, c l. n. 208/2015) AGEVOLAZIONE: assoggettamento ad imposta sostitutiva del 10% anziché ad tassazione ordinaria QUALI IMPORTI: se definiti da accordi aziendali o territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative. premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualitaà, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto ministeriale somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
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1. 1 - Detassazione dei premi di produttività (art. 1, c. 182 l. n
LIMITE MASSIMO DETASSABILE : - In genere: euro annui:La ritenuta del 10 per cento deve essere applicata sulla parte di retribuzione che residua dopo aver operato le trattenute previdenziali. Pertanto, per calcolare il limite massimo di 2000 euro sul quale applicare l’imposta sostitutiva, il sostituto deve considerare gli importi erogati al dipendente al lordo dell’imposta sostitutiva ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. 2.202,00 meno 9,19% = ,00 -Si sale a euro annui per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro. Le modalità di coinvolgimento saranno specificate nel decreto di cui al comma 188 (25 Marzo).
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PREMI corrisposti tramite importi totalmente o parzialmente esenti di cui all’articolo 51, comma 2 tuir - 2. Non concorrono a formare il reddito: i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. [b)](1) c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire , le prestazioni e le indennita' sostitutive; d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalita' o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;
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educazione- istruzione ricreazione assistenza sanitaria- culto
PREMI corrisposti tramite importi totalmente o parzialmente esenti di cui all’articolo 51, comma 2 TUIR f - l'utilizzazione delle opere e dei servizi, offerti alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalita' di cui al comma 1 dell'articolo 100) : educazione- istruzione ricreazione assistenza sanitaria- culto f-bis le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione anche in eta' prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari f-ter le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12
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ONERI DI UTILITA’ SOCIALE
Beni e servizi non imponibili Condizioni e particolarità Viaggi Generalità o categorie di dipendenti Per finalità ricreative - Fornitura diretta o tramite agenzia di bx, soggiorni Corsi (es. lingua, cucina) Generalità o categorie di dipendenti -Per finalità culturali o ricreative Abbonamento teatro/cinema/Tv via cavo Generalità o categorie di dipendenti - Per finalità ricreative Palestra ed altre attività sportine Generalità o categorie di dipendenti Per finalità ricreative -fornito direttamente dal datore; -fornito attraverso convenzioni con palestre Incremento massimale polizza sanitaria o estensione coperture Generalità o categorie di dipendenti Per finalità sanitaria Anche oltre il limite annuo di euro 3.615,20 Viaggi per eventi religiosi/finalità di culto Generalità o categorie di dipendenti Per finalità di culto Servizi assistenza non autosufficienti (es.badanti) Generalità o categorie di dipendenti Per finalità assistenziali Check up medico Generalità o categorie di dipendenti per finalità sanitaria 56
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Benefits servizi di educazione e istruzione
Beni e servizi Condizioni e Modalità Imponibilità e fonte servizi di educazione e istruzione Sia erogazione servizio che rimborso del costo sostenuto Per figli/altri familiari ex art. 433 c.c. Non imponibile (senza limite) Art. 51 Tuir co. 1 lett. F bis) Circ. Finanze n. 238/2000 frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali Per figli/coniuge/altri familiari ex art. 433 c.c. borse di studio (compresi testi scolastici/universitari, assegni, premi e sussidi per fini di studio, servizi pre-scuola e doposcuola, e buono mensa) Per figli/coniuge/altri familiari ex art. 433 cc
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PREMI Corrisposti tramite importi totalmente o parzialmente esenti di cui all’articolo 51, comma 2 TUIR g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b).
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Cellulare (uso promiscuo o privato) Computer (uso promiscuo o privato)
PREMI corrisposti tramite importi totalmente o parzialmente esenti di cui all’articolo 51, comma 3, ultimo periodo del TUIR Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a € 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Es. Cellulare (uso promiscuo o privato) Computer (uso promiscuo o privato) Polizza assicurativa (extraprofessionale)
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Esempi di calcolo Premi in denaro
Premio mediante denaro, beni e servizi Premio mediante beni e servizi Cash 1000,00 500,00 Asili nido 300 Check-up sanitario 200 500 Borsa di studio Imponibile 1.000 – 9.19% = 908,1 500 – 9,19% =454,05 Imposta (10%) 90,81 45,40 Costo contributi azienda 1.000 x 30% = 272,4 454,05 x 30% = 136,21 WIN WIN NO TAX NO CONTR.
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Agevolazioni fiscali per tutti senza obbligo di contratto secondo livello- erogazioni collettive non individuali (art. 1, c. 190 L. n. 208/2015)
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Agevolazioni fiscali per tutti senza obbligo di contratto secondo livello- erogazioni collettive non individuali (art. 1, c. 190 L. n. 208/2015) Art. 51, 2° c. TUIR: Non concorrono a formare il reddito: Vecchio testo f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 100 ( volontarie ) da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 13; Nuovo testo f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalita' di cui al comma 1 dell'articolo 100
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Agenzia delle Entrate -- Risoluzione 10.03.2004, n. 34/E
IMPORTI E VALORI ESENTI - SERVIZI SOCIALI SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI CULTURALI Agenzia delle Entrate -- Risoluzione , n. 34/E ai fini dell'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni: deve trattarsi di opere e servizi messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti; tali opere e servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto; la spesa deve essere sostenuta volontariamente, e non in adempimento di un vincolo contrattuale. l'esclusione dalla tassazione opera, anche nell'ipotesi in cui detti servizi siano messi a disposizione dei dipendenti tramite il ricorso a strutture esterne all'azienda. il dipendente deve risultare estraneo al rapporto che intercorre tra l'azienda e l'effettivo prestatore del servizio ed in particolare non deve risultare beneficiario dei pagamenti effettuati dalla propria azienda in relazione all'obiettivo di fornitura del servizio sanitario. 63
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ONERI DI UTILITA’ SOCIALI
Servizi Socio Sanitari Cassa/Fondo Assistenza Sanitaria Rimborso Spese Mediche Medicina Preventiva Check-up medici Rimorsi Spese Visite/Cure specialistiche Pacchetto Maternità Assistenza malati terminali Medicina di genere Terapie e Riabilitazione Profilassi antinfluenzale Cure Termali Cura dell’alimentazione Servizi a portatori di Handicap/Disagi Strutture Assistenziali Supporto all’integrazione Servizi di Assistenza Sociale Centri di recupero Assistenza Psicologica Servizi per Anziani Assistenza domiciliare Centri di aggregazione
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Agevolazioni fiscali per tutti senza obbligo di contratto secondo livello- erogazioni collettive non individuali (art. 1, c. 190 L. n. 208/2015) Art. 51 tuir , 2° c. : Non concorrono a formare il reddito: vecchio f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonche' per borse di studio a favore dei medesimi familiari; Nuovo le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in eta' prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonchè per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
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Art. 51 tuir , 2° c. : Non concorrono a formare il reddito: vecchio
Agevolazioni fiscali per tutti senza obbligo di contratto secondo livello- erogazioni collettive non individuali (art. 1, c. 190 L. n. 208/2015) Art. 51 tuir , 2° c. : Non concorrono a formare il reddito: vecchio f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonchè per borse di studio a favore dei medesimi familiari; Corte Costituzionale, Ordinanza n. 344/2008, sull'assoggettato a contribuzione previdenziale delle somme erogate ai dipendenti a titolo di rimborso delle rette di frequenza delle scuole dell’infanzia dei loro figli Previdenza e assistenza sociale - Determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione previdenziale - Rinvio alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi - Esclusione dalla base imponibile delle somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido - Omessa previsione dell'esclusione dalla base imponibile anche delle somme che il datore di lavoro eroga alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di scuole materne, 'rectius', scuole dell'infanzia.
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Art. 51 tuir , 2° c. : Non concorrono a formare il reddito:
Agevolazioni fiscali per tutti senza obbligo di contratto secondo livello- erogazioni collettive non individuali (art. 1, c. 190 L. n. 208/2015 Art. 51 tuir , 2° c. : Non concorrono a formare il reddito: Nuovo testo: f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12;
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Art. 51, c. 2 T.U.I.R. BENI/SERVIZI EROGATI A MEZZO TICKET CARTACEO O ELETTRONICO b) dopo il comma 3 ( dell’articolo 51) e' inserito il seguente: «3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro puo' avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale». Il regime fiscale agevolato previsto dal comma 2 dell’art. 51 del Tuir (somme/servizi che non concorrono a formare il reddito, ovvero vi concorrono in misura parziale) nonchè il regime fiscale previsto per i benefits dal comma 3 del medesimo art. 51 del Tuir (determinazione in base al cd valore normale del bene/servizio), continuano ad essere applicati anche quando l’erogazione del bene o servizio avviene mediante un ticket (cartaceo o elettronico) riportante un valore nominale.
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Le misure di welfare aziendale e le politiche retributive
CIRCOLARE N. 28 / E Agenzia delle Entrate OGGETTO: Premi di risultato e welfare aziendale – articolo 1 commi legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016). Art. 5 Decreto marzo 2016: poter beneficiare dell’imposta sostitutiva introdotta dall’art. 1, co 182 e 189, della legge n. 208/2015 è necessario che i contr. collettivi aziendali o territoriali, che prevedono la erogazione di premi di risultato e di somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa siano depositati (in attesa dell’effettivo avvio dell’Ispettorato nazionale del lavoro) presso la Direzione territoriale del lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità di tali contratti alle disposizioni contenute nel Decreto. Il deposito del contratto e la relativa dichiarazione andranno effettuati utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella sezione “Servizi” del sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo:
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Le misure di welfare aziendale e le politiche retributive
CIRCOLARE N. 28 / E Agenzia delle Entrate OGGETTO: Premi di risultato e welfare aziendale – articolo 1 commi legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016). Contratti territoriali o aziendali che al 16 maggio, data di pubblicazione del Decreto sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risultino già depositati presso la Direzione territoriale del lavoro competente ai sensi dell’articolo 14 del Decreto legislativo n. 151 del 2015 (ad esempio un contratto territoriale già depositato a cura di una delle Parti sociali firmatarie), il datore di lavoro non sarà̀ tenuto a depositare nuovamente il contratto applicato, ma dovrà indicare nel modulo della procedura telematica unicamente i riferimenti dell’avvenuto deposito (data e DTL in cui sia avvenuto il deposito). In caso di contratti collettivi territoriali il datore di lavoro, all’atto della compilazione del modulo, dovrà̀ evidenziare nella Sezione 2 la tipologia di contratto “Territoriale”. In via generale, con particolar riferimento ai contratti collettivi territoriali, il termine di 30 giorni previsto dal Decreto è da riferirsi al deposito dei soli contratti, mentre la dichiarazione di conformità potrà essere compilata e trasmessa dal datore del lavoro anche successivamente a tale termine, purchè tale adempimento avvenga anteriormente al momento della attribuzione dei premi di risultato ovvero della erogazione delle somme a titolo di partecipazione agli utili di impresa.
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CIRCOLARE N. 28 /E Agenzia delle Entrate
Le misure di welfare aziendale e le politiche retributive CIRCOLARE N. 28 /E Agenzia delle Entrate OGGETTO: Premi di risultato e welfare aziendale – articolo 1 commi legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016). 1.4. Ammontare dei premi agevolabili L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, pari al 10 per cento dei premi e somme erogati dal sostituto d’imposta, opera entro il limite di importo complessivo di euro annui lordi, sia per i premi di risultato che per gli utili distribuiti dalle aziende ai dipendenti. Nella ipotesi di erogazione sia di premi che di utili il limite va applicato alla somma delle due componenti e non è superabile neanche in presenza di più rapporti di lavoro (cfr. circolare 49/E del 2008, par. 1.4). In entrambi i casi, come già precisato, il limite di euro è elevabile, in base a quanto previsto dal comma 189 dell’articolo 1 della legge di Stabilità, a euro per le aziende che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, secondo le modalità specificate dal Decreto.
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Le misure di welfare aziendale e le politiche retributive
CIRCOLARE N. 28 / E Agenzia delle Entrate OGGETTO: Premi di risultato e welfare aziendale – articolo 1 commi legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016). FINALITA’: incentivare schemi organizzativi della produzione e del lavoro orientati ad accrescere la motivazione del personale coinvolgendolo in modo attivo nei processi di innovazione, realizzando in tal modo incrementi di efficienza, produttività e di miglioramento della qualità della vita e del lavoro. NON costituiscono strumenti e modalità utili ai fini del coinvolgimento paritetico dei lavoratori i gruppi di lavoro e i comitati di semplice consultazione, addestramento o formazione.
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Le misure di welfare aziendale e le politiche retributive
CIRCOLARE N. 28 / E Agenzia delle Entrate OGGETTO: Premi di risultato e welfare aziendale – articolo 1 commi legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016). L’assoggettamento a contribuzione previdenziale dei premi di produttività non altera il limite di importo entro cui questi sono fiscalmente agevolabili, pari, come detto, a o a euro. Ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva, tale limite deve essere assunto al netto dei contributi previdenziali, sia per la quota a carico del datore di lavoro che per la quota a carico del lavoratore, in quanto gli oneri contributivi sono esclusi dalla concorrenza al reddito di lavoro dipendente, considerata l’armonizzazione tra base retributiva imponibile ai fini fiscali e contributivi (articolo 6 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314; cfr. circolare INPS n. 263 del 24 dicembre 1997). Il limite di 2.000/2.500 euro deve intendersi, pertanto, al lordo della ritenuta fiscale del 10 per cento e al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie (cfr. circolare 59/E del 2008, par. 14); eventuali importi eccedenti sono assoggettati alla tassazione ordinaria.
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Le misure di welfare aziendale e le politiche retributive
L’accordo interconfederale
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Le misure di welfare aziendale e le politiche retributive
ESEMPIO CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE rinnovabile tacitamente per ulteriori 3 anni
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Le misure di welfare aziendale e le politiche retributive
ESEMPIO CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE rinnovabile tacitamente per ulteriori 3 anni
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Le misure di welfare aziendale e le politiche retributive
ESEMPIO ricevuta sistema del Ministero del lavoro al deposito.
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Le misure di welfare aziendale e le politiche retributive
ESEMPIO ricevuta sistema del Ministero del lavoro al deposito.
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Le misure di welfare aziendale e le politiche retributive
ESEMPIO ricevuta sistema del Ministero del lavoro al deposito.
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Le misure di welfare aziendale e le politiche retributive
VERBALE accordo LUXOTTICA
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Le misure di welfare aziendale e le politiche retributive
VERBALE accordo LUXOTTICA
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Le misure di welfare aziendale e le politiche retributive
Banca Sella
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Le misure di welfare aziendale e le politiche retributive
Gruppo Hera - Bologna
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(Premio di produttivita’ e welfare aziendale)
Art. 24 (Premio di produttivita’ e welfare aziendale) 1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 182, le parole: “2.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “3.000 euro”; b) al comma 184, dopo l’ultimo periodo è inserito il seguente: “Le somme ed i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182.”; La Legge di Stabilità 2017… Welfare 2.0
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La Legge di Stabilità 2017… Welfare 2.0
c) dopo il comma 184 è aggiunto il seguente: “184-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 184, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191: a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se eccedenti i limiti indicati all’articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini delle previsioni di cui all’articolo 11, comma 6, del medesimo decreto; b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo; c) il valore delle azioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettera g), ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo ed indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite.”; d) al comma 186, le parole: “euro ” sono sostituite dalle seguenti “euro ”; e) al comma 189 le parole: “2.500 euro” sono sostituite dalle seguenti: “4.000 euro”. La Legge di Stabilità 2017… Welfare 2.0
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La Legge di Stabilità 2017… Welfare 2.0
2. All’articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, TUIR, dopo la lettera f-ter) sono inserite le seguenti: “f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, aventi le caratteristiche previste dall’articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o aventi per oggetto il rischio di una delle malattie considerate gravi, come individuate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; “f-quinquies) i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente;”.
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La Legge di Stabilità 2017… Welfare 2.0
Con il Ddl. Della legge di bilancio 2017 si incentiva il lavoratore a scegliere di convertire il premio di risultato in versamenti integrativi alla previdenza complementare , beneficiando dell’esclusione dalla tassazione anche in caso di superamento del tetto massimo annuo di 5.164,57 euro (limitatamente alle quote di retribuzione versate da lav.re e D.d.l.). Infatti, a fronte dell’accantonamento al fondo di un importo pari al valore del premio convertito, il dipendente non subirà imposizione sulla contribuzione aggiuntiva versata a patto che l’accordo collettivo che disciplina il premio di produttività espressamente preveda la possibilità di conversione totale o parziale dello stesso in versamenti alla previdenza complementare. Equivalente vantaggio fiscale, e cioè la possibilità di superare i tetti di deducibilità previsti dall’articolo 51 del Tuir, il Ddl della legge di stabilità 2017 lo riserva al caso in cui il lavoratore opti per la conversione del premio in contributi di assistenza sanitaria integrativa (il limite ordinario è di 3.615,20 euro) o in azioni (il cui limite ordinario è di 2.065,83 euro).
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La Legge di Stabilità 2017… Welfare 2.0
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La riforma Pensionistica
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La Pensione per i Lavori Usuranti
Per tutelare i lavoratori impiegati in attività particolarmente faticose e pesanti il decreto legislativo 67/2011 ha introdotto, dal 1° gennaio 2008, una disciplina che consente di anticipare l'età pensionabile che è stata mantenuta, seppur con alcune modifiche, dalla Legge Fornero del 2011. Destinatari La normativa di favore è attivabile dai soli lavoratori dipendenti (sia del settore privato che del pubblico impiego) che abbiano svolto nell'arco della propria vita lavorativa talune attività individuate nell'articolo 1 del Dlgs 67/2011. Le attività in questione sono riconducibili alle seguenti quattro macro-categorie: a) Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del ministero del lavoro del 19 Maggio 1999. Si tratta dei lavoratori adibiti a lavori svolti in galleria, cava o miniera; i lavori ad alte temperature; i lavori in cassoni ad aria compressa; le attività per l’ asportazione dell’ amianto; le attività di lavorazione del vetro cavo; i lavori nella catena di montaggio; lavori svolti dai palombari; lavori espletati in spazi ristretti.
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Destinatari (segue) b) Lavoratori notturni come definiti e ripartiti ai soli fini del d.lgs. 67/2011 nelle seguenti categorie: lavoratori a turni che prestano lo loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64; lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo. c) i lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro indicati nell'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 allo stesso d.lgs. 67/2011, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del cc, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un rimo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si sostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o della tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo qualità. d) i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
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Il periodo minimo di attività
Per godere dei benefici è richiesta anche una ulteriore condizione: le attività sopra citate devono essere state svolte per almeno 7 anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa per le pensioni che vengono liquidate fino al 31 Dicembre 2017; per le pensioni aventi decorrenza dal 1° Gennaio 2018 tali attività devono essere state svolte invece per almeno la metà della vita lavorativa complessiva. L'Età Pensionabile nei lavori usuranti Il beneficio per questi lavoratori consiste nella possibilità di andare in pensione con il vecchio sistema delle quote se più favorevole rispetto alle regole di pensionamento introdotte con la Riforma Fornero. Nello specifico gli usuranti possono andare in pensione, dal 1° gennaio 2016, con una anzianità contributiva minima di 35 anni, una età minima pari a 61 anni e 7 mesi ed il contestuale perfezionamento del quorum 97,6. Lavoratori Notturni. I requisiti sopra indicati si applicano con riferimento anche ai lavoratori notturni che svolgono attività lavorativa per almeno 3 ore (nell'intervallo ricompreso tra la mezzanotte e le cinque) nell'intero anno lavorativo; oppure per almeno 6 ore (sempre nell'intervallo ricompreso tra la mezzanotte e le cinque) per almeno 78 giorni l'anno. Se il lavoro notturno è svolto per meno di 78 giorni l'anno, i valori di età e di quota pensionistica sono aumentati di due anni se il lavoro notturno annuo è stato svolto per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 e di un anno se le giornate annue in cui si è svolto il lavoro notturno sono state da 72 a 77.
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La Decorrenza L'articolo 24, comma 17-bis del Dl 201/2011 ha previsto che per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento in base alla disciplina appena esposta continuino a trovare applicazione la disciplina delle cd. finestre mobili di cui al Dl 78/2010. Pertanto dopo il perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi è necessario attendere un ulteriore lasso di tempo (pari a 12 mesi) per la percezione del primo rateo. Contributi misti. Il beneficio per gli usuranti, come detto, riguarda solo i lavoratori dipendenti. Tuttavia la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che raggiungono il requisito contributivo minimo cumulando la contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi (es. commercianti o artigiani). In tal caso i requisiti anagrafici ed il quorum sono innalzati rispettivamente di un anno ciascuno e la decorrenza della pensione avviene trascorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti. In quanto la liquidazione della prestazione avviene a carico delle gestioni speciali.
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La Domanda per accedere ai benefici per i lavori usuranti
Tutti i requisiti sono soggetti agli adeguamenti alla speranza di vita e, pertanto, come si evince dalle tabelle sono destinati a crescere ulteriormente dal 2019 in poi. Le Alternative. Resta comunque aperta la possibilità di ottenere, se più favorevole, la pensione con i requisiti previsti dalla Riforma Fornero. In particolare con la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi di contributi, 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini indipendentemente dall'età anagrafica) o con la pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi di età (65 anni e 7 mesi le lavoratrici dipendenti del settore privato) unitamente a 20 anni di contributi. La Domanda per accedere ai benefici per i lavori usuranti Per l'accesso al beneficio gli interessati devono presentare una apposita domanda alla sede INPS entro il 1° Marzo dell’ anno in cui si maturano i requisiti agevolati volta ad ottenere il riconoscimento di lavoro usurante. La domanda in parola non è da confondere con la domanda di pensione che sarà presentata solo in un momento successivo, previa comunicazione di accoglimento della domanda di accertamento di aver svolto lavoro usurante. La presentazione della domanda oltre i termini sopra indicati comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento del diritto alla decorrenza da uno a tre mesi a seconda dei mesi di ritardo.
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3 STEP per l’accesso : Nello specifico il differimento è pari:
1) ad un mese, per un ritardo della presentazione massimo di un mese; 2) a due mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi; 3) a tre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi. La possibilità di fruire dei benefici in parola dipende inoltre dalle coperture finanziarie che sono state messe a disposizione dal D.lgs. 67/2011 di anno in anno.
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La Domanda Entro il 30 Ottobre di ogni anno l'Inps quindi comunicherà:
a) l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile della pensione, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria; b) l'accertamento del possesso dei requisiti dello svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con differimento della decorrenza della pensione in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tal caso, la prima data utile per l'accesso alla pensione verrà indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio delle risorse; c) il rigetto della domanda, qualora sia accertato il mancato possesso dei requisiti sullo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. La Domanda La domanda deve essere presentata all'Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto, e deve essere corredata da copia o estratti della documentazione prevista dalla normativa vigente al momento dello svolgimento delle attività usuranti e dagli elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento (cfr: Circolare del Ministero del Lavoro 22/2011). Per quanto riguarda la documentazione da produrre si rimanda al Dm 20 Settembre 2011.
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Pensioni, Quota 41 con limiti per i Lavoratori Precoci
* Siglato il 28 settembre 2016
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Pensione anticipata con Quota 41: cosa prevede la riforma?
La Quota 41 permette ai lavoratori precoci di anticipare i tempi attualmente previsti con la legge Fornero, cioè 42 anni di età e 10 mesi di contributi per gli uomini, mentre 41 anni per le donne. Nello specifico lo “sconto” della Quota 41 è pari a 10 mesi per le donne e di un anno e 10 mesi per gli uomini. Categorie interessate: Nella nuova manovra finanziaria 2017 le categorie dei lavoratori precoci, che possono beneficiare della Quota 41, devono essere ancora confermate, però alcune sembrano certe: lavoratori che assistono il coniuge o un parete di primo grado convivente con handicap; lavoratori con invalidità civile superiore o uguale al 74%; lavoratori che svolgono da almeno 6 anni continuativi attività lavorative usurati o gravose; lavoratori disoccupati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento per giusta causa o risoluzione consensuale, che abbiamo concluso da almeno 3 mesi la prestazione per disoccupazione Le attività lavorative prese in considerazione dalla Quota 41 saranno definite con un decreto del Governo entro 60 giorni dalla data in vigore della legge di stabilità. Per gli addetti ai lavori usuranti, grazie all’abolizione della finestra mobile, l‘anticipo della pensione sarebbe di 12 o 18 mesi.
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L'anticipo Pensionistico (APE)
L'Ape, acronimo che sta per Anticipo pensionistico è il progetto sperimentale che consentirà dal 2017, a chi ha raggiunto almeno i 63 anni di età di andare in anticipo in pensione. L'operazione coinvolgerà i lavoratori dipendenti (anche del pubblico impiego), autonomi e parasubordinati in possesso di 63 anni di età a partire dal 1° maggio 2017 a non più di tre anni e 7 mesi al perfezionamento della pensione di vecchiaia a condizione che abbiano almeno 20 anni di contributi e una pensione non inferiore a circa 700 euro al mese (1,4 volte il trattamento minimo inps). Sarà in forma sperimentale, durerà due anni, sino al 2018, e poi potrà essere prorogato sulla base dei risultati della sperimentazione.
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Riforma Pensioni, Dal 2017 uscita Flessibile anche con la RITA
I lavoratori che fanno ricorso a forme di previdenza complementare potranno riscuotere le somma dai 63 anni godendo di una tassazione agevolata tra il 15% ed il 9% a seconda degli anni di iscrizione al Fondo. Il testo della Legge di Bilancio conferma anche la possibilità di anticipare l'erogazione della pensione integrativa in attesa di raggiungere l'età pensionabile nel regime previdenziale pubblico obbligatorio. potranno chiedere l'erogazione anticipata della rendita integrativa le stesse coorti di lavoratori che hanno i requisiti per ottenere l’Ape dal prossimo 1° maggio 2017. La facoltà interesserà, quindi, i soggetti con più di 63 anni e che maturano il requisito anagrafico per il pensionamento obbligatorio entro tre anni e 7 mesi, e che hanno maturato i requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia (20 anni) e che abbiano tale condizione certificata dall’Inps così come prevista dalla normativa sull’Ape. Non dovrebbe essere richiesta, l'ulteriore condizione, di avere una pensione non inferiore a 700 euro al mese, requisito previsto invece per accedere all'APE volontario.
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L'agevolazione consisterà nella possibilità, se il rapporto di lavoro è cessato (per qualsiasi ragione), di ricevere in tutto o in parte, la prestazione maturata presso fondi di previdenza complementare, sotto forma di rendita temporanea, fino al conseguimento del requisito di accesso nel sistema pensionistico obbligatorio. Cioè sino ai 66 anni e 7 mesi di età. L'operazione viene, inoltre, incentivata fiscalmente prevedendo che la parte imponibile della RITA – sia che costituisca l’intero importo della prestazione complessivamente maturata presso il fondo pensione che una quota parte dello stesso – sia assoggettata a tassazione con la ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta del 2 per cento per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali: ogni anno di iscrizione ulteriore al 15° anno il lavoratore godrà di una riduzione dello 0,3% sino ad abbassare l'aliquota sostitutiva al 9%. La Rendita Integrativa Anticipata potrà essere riscossa a prescindere dall'adesione all'APE volontaria: il lavoratore avrà, dunque, la massima flessibilità nello scegliere se e quanta parte dell'assegno pensionistico futuro farsi anticipare dallo scoccare del 63° anno di età attraverso l'APE normale. Novità: potranno accedere i lavoratori del settore privato nonché dei lavoratori del settore pubblico sempreché abbiano aderito a fondi pensione o piani individuali pensionistici. Da tale possibilità resteranno, invece, espressamente esclusi gli aderenti ai fondi preesistenti (istituiti prima del 1993) in regime di prestazione definita, in quanto per tali fondi la previsione di un’anticipazione della prestazione potrebbe determinare effetti negativi sull’equilibrio attuariale delle rispettive gestioni.
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Pensioni, Cumulo contributivo ad ampio raggio dal 2017
Il cumulo gratuito potrà essere utilizzato da tutti i lavoratori che vantano più periodi di contribuzione presso forme di previdenza pubbliche obbligatorie. L'estensione del cumulo gratuito dei periodi assicurativi aiuterà le uscite anticipate di quei lavoratori che hanno carriere contributive miste. Dal prossimo anno, coloro che sono risultati assicurati presso diverse forme della previdenza pubblica obbligatoria (AGO, Gestione Separata, Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria) potranno sommare i periodi contributivi non coincidenti al fine di integrare virtualmente i 20 anni di contributi utili per conseguire la pensione di vecchiaia o i 41 anni e 10 mesi di contributi (42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini) per conseguire la pensione anticipata. Tutte le gestioni erogheranno il trattamento pensionistico mantenendo il proprio sistema di calcolo. In particolare, avendo il lavoratore più di 18 anni di contributi al 1995 la gestione pubblica e la gestione privata erogheranno il trattamento interamente con le regole del sistema retributivo, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento, mentre la gestione separata erogherà la pensione con le regole del sistema contributivo.
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L'articolo 1, comma 246 della legge 228/2012 prevede che per la determinazione del sistema di calcolo, ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, occorre avere riguardo all'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative. L’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 dovrà essere effettuato, pertanto, tenendo conto della contribuzione complessiva maturata dall’interessato nelle gestioni interessate al cumulo purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente. Fermo restando che che la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 viene calcolata comunque con il sistema di calcolo contributivo. Il lavoratore riceverà, quindi, una pensione unica composta da tre distinte quote di pensione quanti sono i fondi previdenziali coinvolti nel cumulo; l'intera operazione sarà gratuita, dunque senza che l'interessato debba pagare alcun onere.
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Il tramonto di Equitalia
D.l. n. 196/2016, art. 1 1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le societa' del Gruppo Equitalia sono sciolte. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' fatto divieto alle societa' di cui al presente comma di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. 2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, riattribuito all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3.
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Il tramonto di Equitalia
D.l. n. 196/2016, art. 1 3. Al fine di garantire la continuita' e la funzionalita' delle attivita' di riscossione, e' istituito un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione» sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l'attivita' dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicita'. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle societa' del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono organi il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti.
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Sanatoria 2017 D.l. n. 196/2016, art. 6 1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973: a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonche' di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
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Sanatoria 2017 D.l. n. 196/2016, art. 6 2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volonta' di avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione, con le modalita' e in conformita' alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonche' la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
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Sanatoria 2017 D.l. n. 196/2016, art. 6 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche' quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non puo' superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non puo' superare il 15 marzo 2018.
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Sanatoria 2017 D.l. n. 196/2016, art. 6 4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attivita' di recupero e il cui pagamento non puo' essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non puo' avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche gia' iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non puo' altresi' proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato gia' emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
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Sanatoria 2017 D.l. n. 196/2016, art. 6 6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n Il pagamento delle somme dovute per la definizione puo' essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2; b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione e' tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalita' previste dalla lettera a) del presente comma; c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. 8. La facolta' di definizione prevista dal comma 1 puo' essere esercitata anche dai debitori che hanno gia' pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purche', rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016.
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Sanatoria 2017 D.l. n. 196/2016, art. 6 In tal caso:
ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi gia' versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonche', ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento; restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.
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Sanatoria 2017 D.l. n. 196/2016, art. 6 9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, computati con le modalita' ivi indicate, ha gia' integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volonta' di aderirvi con le modalita' previste dal comma 2. 10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999; c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.
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Sanatoria 2017 D.l. n. 196/2016, art. 6 9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, computati con le modalita' ivi indicate, ha gia' integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volonta' di aderirvi con le modalita' previste dal comma 2. 10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999; c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.
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Sanatoria 2017 La sanatoria riguarda tutti i carichi inclusi in ruoli, compresi gli accertamenti esecutivi, affidati a Equitalia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre La norma non pone particolari limitazioni, fatti salvi, come vedremo, alcuni casi specifici; potranno dunque essere rottamati tutti i ruoli relativi riguardanti imposte, contributi previdenziali e assistenziali, tributi locali e violazioni del Codice della strada, purché affidati all’agente della riscossione nel corso dell’ultimo quindicennio. Ai contribuenti che ne faranno richiesta sarà concessa la possibilità di estinguere il debito beneficiando della cancellazione delle sanzioni, comprese quelle contributive, nonché degli interessi di mora e delle somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali. Oltre alle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale (imposte, tributi e contributi) resteranno dovuti in misura piena gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (ossia quelli dovuti dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento fino alla data in cui il ruolo è divenuto esecutivo), nonché le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio della riscossione, da rideterminare tenendo però conto della sola quota capitale e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo. Restano integralmente dovute, inoltre, gli importi a titolo di rimborso per le procedure esecutive e le spese di notifica della cartella di pagamento.
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Sanatoria 2017
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Sanatoria 2017 Istanze da presentare entro il 23 gennaio 2017
I soggetti che intenderanno avvalersi della rottamazione dovranno presentare un’apposita istanza a Equitalia entro il 23 gennaio 2017 (ossia entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale). Nella domanda dovrà essere segnalata l’eventuale pendenza di contenziosi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la richiesta di definizione agevolata, con l’impegno a rinunciare al ricorso. Nella stessa istanza dovrà essere esplicitata la scelta per il pagamento rateale. Sarà l’agente della riscossione, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, a comunicare gli importi e le scadenze delle singole rate. Decadenza con il mancato pagamento di una rata Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, determina la decadenza dall’adesione. In tal caso la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini ordinari di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi pendenti. Gli eventuali versamenti parziali saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto senza possibilità di ottenere nuovi piani di dilazione. La presentazione dell’istanza sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme dovute. Inoltre, l’agente della riscossione non potrà proseguire le procedure di recupero coattivo avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione o non siano stati già emessi provvedimenti di assegnazione di crediti pignorati
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Sanatoria 2017 Istanze da presentare entro il 23 gennaio 2017
I soggetti che intenderanno avvalersi della rottamazione dovranno presentare un’apposita istanza a Equitalia entro il 23 gennaio 2017 (ossia entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale). Nella domanda dovrà essere segnalata l’eventuale pendenza di contenziosi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la richiesta di definizione agevolata, con l’impegno a rinunciare al ricorso. Nella stessa istanza dovrà essere esplicitata la scelta per il pagamento rateale. Sarà l’agente della riscossione, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, a comunicare gli importi e le scadenze delle singole rate. Decadenza con il mancato pagamento di una rata Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, determina la decadenza dall’adesione. In tal caso la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini ordinari di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi pendenti. Gli eventuali versamenti parziali saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto senza possibilità di ottenere nuovi piani di dilazione. La presentazione dell’istanza sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme dovute. Inoltre, l’agente della riscossione non potrà proseguire le procedure di recupero coattivo avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione o non siano stati già emessi provvedimenti di assegnazione di crediti pignorati
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Sanatoria 2017 Definizione agevolata anche per le dilazioni in corso
La possibilità di aderire alla definizione agevolata riguarda anche i debitori che abbiano già una dilazione in corso, a condizione che le rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 risultino effettivamente pagate. La rideterminazione del debito residuo terrà conto di quanto già versato a titolo di capitale e interessi legali inclusi nei carichi affidati, nonché dell’aggio e delle quote pagate a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive e di notifica delle cartelle. Qualora il debitore abbia, per effetto di tali pagamenti, già corrisposto quanto dovuto all’esito del ricalcolo, sarà comunque tenuto a presentare l’istanza al fine di beneficiare degli effetti della definizione.
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Equitalia, al via la rottamazione delle cartelle.
Ecco quanto si risparmia IRPEF e IRAP 2005: CARTELLA AGENZIA DELLE ENTRATE NOTIFICA IL 03/05/2009 SOMME DOVUTE SENZA DEFINIZIONE AGEVOLATA SOMME DOVUTE CON DEFINIZIONE AGEVOLATA IRPEF (AGENZIA DELLE ENTRATE) 760,00 IRAP (AGENZIA DELLE ENTRATE) 59,00 SANZIONI (AGENZIA DELLE ENTRATE) 245,70 0,00 INTERESSI DI RITARDATA ISCRIZIONE (AGENZIA DELLE ENTRATE) 51,00 DIRITTI NOTIFICA (EQUITALIA) 5,88 RIMBORSO SPESE ESECUTIVE 1,34 AGGIO (EQUITALIA) 96,50 75,25 INTERESSI MORA (AGENZIA DELLE ENTRATE) 452,63 0,00 Totale 1.672,05 952,47
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